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Reato non presentarsi alla polizia se convocati per notifica? (Cass. 20308/08)

21 maggio 2008, Cassazione penale

Rientra tra i provvedimenti legalmente dati per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, la cui inosservanza è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 650 c.p., anche l'invito rivolto ad un soggetto ricercato da una autorità di polizia per adempimenti per motivi di giustizia a recarsi presso tale autorità per chiarire la sua posizione, come è avvenuto nel caso in esame.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 06/05/2008) 21-05-2008, n. 20308

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) S.L., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 10/07/2007 TRIBUNALE di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv.to DCF, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.7.2007 il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha dichiarato S.L., contumace nel procedimento, colpevole della contravvenzione all'art. 650 c.p., per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all'invito legittimamente impartito il 10.6.2004 per ragioni di giustizia e/o sicurezza pubblica dal personale del Commissariato della polizia di stato "Vicinale" di presentarsi presso il Commissariato "Prenestino" alle ore 9 dell'11.6.2004 per la notificazione di atti giudiziari e lo ha condannato alla pena di Euro 200,00, di ammenda.

Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dell'assistente capo della polizia di stato T. era emerso che il S., pur avendo sottoscritto la notifica del provvedimento in data 10.6.2004, non si era poi presentato e non aveva giustificato in alcun modo la mancata presentazione, il che integrava il reato ascritto.

Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando che la inottemperanza ad una convocazione della polizia diretta a rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali non integrava il reato di cui all'art. 650 c.p..

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione


Il ricorso è infondato e deve essere come tale rigettato.

Il ricorrente assume che la sua convocazione in Questura sarebbe stata originata soltanto da ragioni di "comodità" della autorità di P.S. per cui la inottemperanza dell'invito non integrerebbe la fattispecie criminosa contestata.

A tal fine il ricorrente invoca un orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v. per tutte Cass. n. 8859 del 2000, rv. 216903) che però non riguarda il caso in esame, in cui, trattandosi della notifica di atti giudiziari ed in particolare di disposizioni emesse dal Commissariato "Prenestino" presso cui l'imputato aveva dei carichi pendenti e che lo stava cercando, come era venuto a conoscenza anche del personale del Commissariato "Viminale" che lo aveva fermato in occasione di una rissa, questa doveva necessariamente avvenire presso l'autorità di polizia essendo richiesti degli adempimenti che non potevano essere eseguiti presso la abitazione dell'imputato.

Rientra infatti tra i provvedimenti legalmente dati per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, la cui inosservanza è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 650 c.p., anche l'invito rivolto ad un soggetto ricercato da una autorità di polizia per adempimenti per motivi di giustizia a recarsi presso tale autorità per chiarire la sua posizione, come è avvenuto nel caso in esame (v. Cass. n. 2350 del 1992, rv. 191035).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008