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Reato creare falso profilo Facebook per molestare utenti (cass. 5683/19)

5 febbraio 2019, Cassazione penale

Condanna per atti persecutori e sostituzione di persone per chi con false generalità crea un falso profilo Facebook molestanda altri utenti  e li mianccia di mettere in rete video che le riprendevano in atteggiamenti erotici.

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese "contra se" dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento.

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 16 novembre 2018 – 5 febbraio 2019, n. 5683
Presidente Bruno – Relatore Ricciardi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 18/09/2017 la Corte di Appello di Messina ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti di Ca. Gi., all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Messina del 20.11.2014 in relazione ai reati di atti persecutori e sostituzione di persone, riducendo, in parziale riforma, la pena inflitta.

In particolare, si accertava che l'imputato, con le false generalità di Freni Marta, contattava su Facebook Va. Si. e Ro. Va., molestandole e minacciandole di mettere in rete video che le riprendevano in atteggiamenti erotici, costringendole a masturbarsi in webcam, e registrando i video sul proprio p.c..

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Ca. Gi., Avv. Gi. Caroè, che ha dedotto il vizio di motivazione, lamentando la mancanza di prova che le condotte siano state poste in essere proprio dall'imputato; non sarebbe chiaro quali attività di p.g. siano state espletate per l'identificazione del Ca. Gi., considerando che le vittime non hanno mai visto l'autore delle molestie; inoltre, le dichiarazioni rese dall'indagato il 19.5.2011 non avrebbero dovuto essere utilizzate, in quanto rese in assenza del difensore, e senza la specificazione della natura spontanea o sollecitata; peraltro, nessuna confessione vi è stata, avendo il Ca. negato di avere minacciato qualcuno, ammettendo solo di essere autore delle connessioni via internet.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, pacifica la materialità delle condotte, la sentenza impugnata ha chiarito che l'identificazione dell'autore è stata fondata non soltanto sull'individuazione dell'utenza telefonica - intestata al padre dell'odierno ricorrente, ma in uso anche a costui - da cui venivano inviati i messaggi e le richieste a sfondo erotico, ma altresì sulle ammissioni rese dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee.

Al riguardo, va rammentato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese "contra se" dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 5, n. 18048 del 01/02/2018, S, Rv. 273745; Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884).

Ebbene, se la doglianza sulla natura spontanea delle dichiarazioni è del tutto generica, avendo omesso il ricorso di indicare elementi indizianti una "sollecitazione" della polizia giudiziaria, la censura concernente l'assenza del difensore al momento delle dichiarazioni è manifestamente infondata, in quanto il comma 3 dell'art. 350 cod. proc. pen. prevede l'obbligatoria presenza delle sommarie informazioni rese dall'indagato, e disciplinate dal precedente comma 1, mentre per le dichiarazioni spontanee disciplinate dal successivo comma 7 non è prevista la presenza del difensore (Sez. 2, n. 2539 del 05/05/2000, Papa, Rv. 216298: "Il dovere imposto all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., di non procedere all'esame quale testimone o persona informata sui fatti di colui che debba essere sentito fin dall'inizio in qualità di indagato o imputato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato avvertito di tale sua qualità e rilasci dichiarazioni spontanee, le quali, se assunte senza la presenza del difensore, rientrano nella disciplina di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e dunque, pur non essendo utilizzabili ai fini del giudizio salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3, cod. proc. pen., possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari ed apprezzate ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, anche nei confronti di terzi").

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.