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Reato commesso prima del 7 agosto 2002: MAE inammissibile (Cass.

29 gennaio 2020, Cassazione penale

Le richieste di esecuzione dei mandati di arresto europei, relativi a reati commessi prima del 7 agosto 2002, devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale. Ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione.

Il difensore non può astenersi nei procedimenti MAE. 

 

Corte di Cassazione

Sez. 6. 3890 Anno 2020

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 28/01/2020 - sentenza 29/01/2020

 

sul ricorso proposto da:
ZA nato il 06/04/1980

avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avvocato PA del foro di ROMA difensore di fiducia di ZA che ha dichiarato di non voler concludere, riportandosi alla dichiarazione di astensione depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di AZ alias AS alla A.G. della Grecia che ne ha fatto richiesta con mandato di arresto europeo in data 8.1.2010 in esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni 15 di reclusione emessa dalla Corte di appello di Patrasso in data 25.5.2005 per tre reati di importazione, trasporto e detenzione in territorio greco di sostanza stupefacente (Kg. 95 di canapa indiana), per scontare la residua pena di anni 10 e mesi tre di reclusione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 18 lett. h) legge n. 69/2005 e artt. 1,3 e 4 della C.E.D.U. in relazione alla incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario ed alle attuali condizioni delle carceri e centri di detenzione greci.

Quanto al primo aspetto, è stata certificata la cardiopatia di cui è affetto il ricorrente e la incompatibilità di questa patologia quoad vitam equoad validitatem con il regime carcerario.

Quanto al secondo aspetto - sul quale incide certamente il primo - la C.E.D.U. ha più volte avuto modo di sanzionare lo Stato greco - con sentenze pilota - per trattamento inumano e degradante dei propri detenuti proprio a causa delle condizioni di tali strutture.

Il ricorrente richiama a riguardo la sentenza n. 69781/13 del 28.1.2016(Konstantinopulos e altri c. Grecia)in relazione al carcere di Grevena, la sentenza n. 50662 del 28.1.2016 (Patrikis e altri c. Grecia)in relazione al carcere di Diavata, la sentenza n. 28524/95 del 19.4.2001 (Peers c. Grecia), la sentenza n. 30696/09 del 21.1.2011 (M.S.S. contro Belgio e Grecia). Si richiama inoltre la nota vicenda della morte di Ilia Kareli, torturato ed ucciso da agenti penitenziari nel carcere di Nigrita e quella relativa al suicidio di un detenuto avvenuto il 6 aprile 2014.

La Corte di appello, dopo aver rinviato la trattazione della causa dal 27.11.2018 al 19.12.2019 in attesa della esposizione da parte dello Stato richiedente di informazioni necessarie a comprendere il grado di tutela necessario al ricorrente sia in relazione al regime inframurario che a misure alternative alla detenzione, non ha assunto una decisione conseguente non essendo stato accertato che al detenuto sia garantito uno spazio non inferiore ai tre metri quadrati in regime «chiuso» o inferiore in regime «semiaperto», né il luogo di detenzione né lo sviluppo del relativo regime, non considerando la documentazione allegata in ordine alle condizioni di salute.

La Corte si è limitata a prendere atto delle informazioni circa la istituzione di un organo di controllo (Ombudsman) e di un comitato interministeriale che consente l'ingresso negli istituti a rappresentanze internazionali, che investono la sola astratta possibilità di individuare situazioni che sino ad oggi non sono state mai rilevate.

Inoltre, la Corte ha negato l'esistenza di sentenze pilota quando - invece - la sentenza Dougoz c/ Grecia ha accertato la violazione della Convenzione come pure le sentenze prima citate. Ancora, si richiama la sentenza del 7 febbraio 2019,Patsaki c. Grecia, relativa al decesso di un detenuto a pochi mesi dalla condanna.

2.2. Violazione dell'art. 18 lett. r) I.n. 69/2005 e vizio della motivazione in relazione all'allegato radicamento del ricorrente, già riconosciuto in sede di convalida dell'arresto con riferimento al contesto familiare ed alle cure mediche cui il ricorrente è sottoposto, essendo in attesa di un trapianto di cuore. Il ricorrente, inoltre, è un cittadino comunitario che ha di fatto acquisito il diritto di soggiorno in conseguenza di una permanenza ininterrotta di cinque anni.

2.3. Violazione dell'art. 8, par. 1, lett. c) della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dell'art. 705 cod. proc. pen. e 40 della legge n. 69/2005 e vizio cumulativo della motivazione, mancando l'acquisizione dell'ordine di esecuzione integrante il mandato di arresto interno, tenuto anche conto che il ricorrente aveva espresso il consenso ad espiare la sanzione nel paese ove è dimorante.

2.4. Violazione della legge n. 69/2005 essendo stata applicata la disciplina del mandato di arresto europeo a fattispecie di reato commesse in data antecedente al 7.8.2002 ( nel luglio 2001).

3.11 difensore ha depositato dichiarazione di adesione alla astensione degli avvocati dalle udienze proclamata dalle Camere Penali per la data odierna; successivamente ha depositato nota con documenti.

4. La Corte con ordinanza resa in udienza ha rigettato l'istanza difensiva correlata alla dichiarazione di astensione del difensore ed ha disposto procedersi oltre nella trattazione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere richiamato l'orientamento di legittimità posto a base del rigetto dell'istanza di rinvio correlata alla dichiarata adesione del difensore alla astensione dalla udienze proclamata dalle Camere Penali per la data odierna secondo il quale l'astensione del difensore non è consentita nell'ambito delle procedure di consegna ai sensi della legge n. 69/2005 (Sez. 6, n. 27482 del 29/5/2017, Corvino, non massimata; Sez. 6 n. 35986 del 18/7/2017, Untea, non massimata).

2. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato in relazione al pregiudiziale ultimo motivo proposto in quanto, in base all'art. 40, comma 2, I. n. 69 del 2005 «alle richiesta. di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione».

2.1. E' stato condivisibilmente già affermato che le richieste di esecuzione dei mandati di arresto europei, relativi a reati commessi prima del 7 agosto 2002, devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale. Ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione (Sez. 6, n. 29150 del 13/07/2007, Berisha, Rv. 237027).

2.2. Nella specie, come si desume dalla sentenza della A.G. greca posta alla base del mandato di arresto, i fatti risultano commessi il 5.7.2001; da tale data il consegnando era detenuto nelle carceri greche, essendo evaso in quanto allontanatosi nel corso di un permesso concessogli in data 5.8.2005.

Nella specie, inoltre, non risulta rispettata la procedura estradizionale, segnatamente con riferimento alla iniziativa, anche sotto l'aspetto cautelare, del Ministro e l'intervento del Procuratore Generale competente con l'instaurazione della relativa procedura.

3. Pertanto, non poteva farsi luogo alla adozione della procedura di mandato di arresto europeo per la consegna del ricorrente, trattandosi di reati commessi precedentemete alla data del 7 agosto 2002, essendosi comunque pretermesse le competenze funzionali del Ministro e del Procuratore generale.

La violazione della norma transitoria dell'art. 40, comma 2, I.n. 69/2005 in ordine alla disciplina applicabile per la consegna del condannato e delle correlate competenze funzionali previste per la diversa procedura estrtlizionale impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non ostando la decisione alla proposizione della domanda estradizionale ( vedi Sez. 6, n., 41836 del 30/09/2014. Rivis,Rv. 260451).

4. Sono assorbiti gli altri motivi di ricorso.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22 comma 5 I. n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2005.

Così deciso il 28.1.2020.

Il Consigliere estensore Il,Presidente elo Capozzi ., Anna Petruzzell's