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Rapina in banca e impiegati sequestrati (Cass. 11634/19)

15 marzo 2019, Cassazione penale

Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.

 

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 10 gennaio – 15 marzo 2019, n. 11634
Presidente Prestipino – Relatore Besso Pellegrino

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 11/09/2017, la Corte di appello di Torino, confermava la condanna alla pena di giustizia irrogata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli in data 08/03/2016 nei confronti di C.D. per i reati di rapina aggravata (capo A), sequestro di persona (capo B), lesioni personali aggravate (capo C), danneggiamento (capo D).
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di C.D. , viene proposto ricorso per cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
Lamenta il ricorrente:
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione dell’art. 605 c.p. (primo motivo);
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione degli artt. 582, 585 e 576 c.p., art. 635 c.p., commi 1 e 2 (secondo motivo);
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p. (terzo motivo);
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione dell’art. 62 bis c.p. (quarto motivo);
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p. (quinto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si contesta la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistere il delitto di sequestro di persona per avere il ricorrente, dopo essere entrato nell’ufficio della Cooperativa "Privata Assistenza" di (omissis) ed aver commesso la rapina, chiuso a chiave il dipendente F.G. all’interno del bagno per impedirgli di allertare le forze dell’ordine e per garantirsi la fuga.
2.2. In relazione al secondo motivo, si contesta la decisione dei giudici di merito che non hanno ritenuto assorbito il reato di lesioni di cui al capo C) in quello di cui al capo A) e che hanno ritenuto il reato di danneggiamento del telefono del F. (capo D) pur in assenza di prova che la condotta del ricorrente avesse reso l’oggetto inservibile.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la decisione dei giudici di merito che, in ordine alla ritenuta recidiva, hanno reso una motivazione del tutto apparente e comunque priva di qualsivoglia aggancio con la situazione concreta.
2.4. In relazione al quarto motivo, si censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non essendosi tenuto conto dell’ammissione degli addebiti e della collaborazione resa dal ricorrente.
2.5. In relazione al quinto motivo, si censura l’assenza di adeguata motivazione in merito all’operato trattamento sanzionatorio, in presenza di pena di elevata gravità (complessivamente pari ad anni tre di reclusione ed Euro 800,00 di multa) che avrebbe imposto una adeguata spiegazione con riferimento ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati nell’art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, in relazione a tutte le censure (esclusa la prima), in modo assolutamente manifesto.

2. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente nega la ricorrenza del reato di sequestro di persona in quanto la persona offesa (F.G. ) sarebbe riuscita a liberarsi "immediatamente" e perché, in ogni caso, la privazione della libertà dalla medesima subita sarebbe stata in connessione strumentale con la rapina.
Il motivo è infondato.

2.1. Secondo risalente ma consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 3, n. 6091 del 16/03/1988, Putignano, Rv. 178422; più di recente, Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278), il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.
2.2. Nella fattispecie, la concreta possibilità di fuga, in particolare, conferma e non esclude l’esistenza del reato, ove costringa a imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona.

Nè il reato può essere escluso in considerazione del fatto che il F. sia riuscito a liberarsi relativamente presto dal luogo ove l’imputato ed i suoi complici lo avevano rinchiuso, avendo la Corte territoriale ritenuto dirimenti in senso affermativo, nella pacificità della condotta, sia l’assenza di vie di fuga per la persona offesa che la fortunosa circostanza (non ridondante a favore dell’imputato) della presenza, all’interno del locale ove il F. era stato rinchiuso, di un bastone in ferro grazie al quale quest’ultimo riuscì a forzare la serratura chiusa da C. : condotta di "liberazione", quella del F. , che lo stesso ebbe ad attivare solo dopo aver avuto precisa consapevolezza che i rapinatori avevano lasciato i locali dell’istituto. La persona offesa, quindi, pur potendo astrattamente liberarsi dal luogo ove era stata rinchiusa in un momento precedente a quando realmente avvenuto, e segnatamente quando ancora l’azione delittuosa era in corso, scientemente decise di non farlo per non correre il rischio di mostrarsi ai rapinatori ed esporsi a quasi certe pericolosissime ritorsioni da parte di questi ultimi, soggetti violenti e determinati e che già avevano mostrato la loro spregiudicatezza colpendo al capo il F. e minacciandolo di morte: di tal che, il sequestro di persona, si è protratto ben oltre la durata temporale della rapina non per volontà o libera scelta del sequestrato ma come conseguenza imposta dalla condotta dei rapinatori. E, per questo motivo, appare ampiamente giustificata la conclusione dei giudici di merito secondo cui la privazione della capacità di movimento a cui la persona offesa è stata sottoposta non è stata funzionale alla commissione della rapina bensì a permettere la successiva fuga dei rapinatori, e si è protratta per tutto il tempo della rapina e per quello successivo occorso al F. per compiere l’anzidetta effrazione e riconquistare la libertà, con sufficiente autonomia e certezza di non poter subire azioni di ritorsioni da parte dei rapinatori.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo in relazione ad entrambi i profili svolti.
3.1. Anche qui, secondo la consolidata (e pienamente condivisibile) giurisprudenza di questa Corte (v., Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, Desiderio, Rv. 137050), si è ritenuto che il paradigma legale, previsto dall’art. 628 c.p., richiede solo l’uso della violenza o della minaccia. Pertanto, in base al principio della specialità, si verifica l’assorbimento nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle sole percosse, mentre, qualora l’agente cagioni - come nella fattispecie - lesioni personali (identica sarebbe la conseguenza in caso di morte), si ha non solo concorso formale di reati (rapina e lesioni), ma anche aggravamento ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2 del reato mezzo.

3.2. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratti con riferimento al secondo profilo.
Premesso che la condotta di danneggiamento si caratterizza per l’effetto di una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; nello stesso senso, Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220), effetto - quello ai danni dell’apparecchio telefonico del F. - nella specie certamente verificatosi non solo dando credito alla verosimile versione della persona offesa ma anche in conseguenza degli esiti che, oggettivamente, tale gesto ha provocato a favore dell’aggressore (impedire che con il telefono la vittima potesse chiedere soccorso ed in qualche modo vanificare l’azione criminosa o l’impunità dei suoi autori).

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
Può senz’altro convenirsi con il ricorrente circa l’esistenza di uno specifico onere motivazionale a carico del giudice, ove egli ritenga di applicare in concreto la recidiva facoltativa che sia stata contestata, tanto essendo conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., sent. n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; adde, in senso conforme, Sez. F., n. 35526 del 19/08/2013, P.G. e De Silvio, Rv. 256713). Peraltro, deve ritenersi che detto onere possa essere adempiuto anche implicitamente, ove la sentenza - come nella fattispecie - dia conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla base dell’aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all’art. 99 c.p. (cfr. Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130).

5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella fattispecie, il giudizio di comparazione - nel senso dell’equivalenza - tra le opposte circostanze è stato congruamente giustificato in considerazione della personalità del reo e della natura (anche specifica) dei suoi numerosi precedenti penali.

6. Manifestamente infondato è il quinto motivo.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto - come avvenuto nella fattispecie - dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.