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Raccomandazione non è reato, purchè .. (Cass. 40061/19)

30 settembre 2019, Cassazione penale

Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno.

In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come fatto a sè stante, non ha un'efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento.

 

In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 12/07/2019) 30-09-2019, n. 40061

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta M. - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.M., nato a (OMISSIS);

B.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 29/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere BRANCACCIO MATILDE;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FIMIANI PASQUALE per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore dell'indagato B.G., avv. AD, il quale preliminarmente deposita una dichiarazione sottoscritta dal suo assistito nella quale lo stesso rappresenta che permane l'interesse alla trattazione del ricorso, chiedendo, quindi, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato, datato 29.4.2019, il Tribunale del Riesame di Perugia, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a D.E., V.M. e B.G. nel limite di durata di giorni 60 (art. 292 c.p.p., comma 1, lett. d) indicato dal GIP nell'ordinanza genetica emessa il 9.4.2019, parzialmente accogliendo, peraltro, l'impugnazione di B. quanto alla imputazione contestata al capo 32 (favoreggiamento personale), in relazione alla quale l'ordinanza del GIP suddetta è stata annullata (nei confronti dell'indagato è stata ritenuta sussistente la clausola di salvezza prevista dall'art. 378 c.p., per coloro che abbiano concorso nel reato cui la condotta di favoreggiamento si riferisce), nonchè riqualificando il delitto contestato al capo 34 a D.E. ai sensi degli artt. 110, 56 e 314 c.p..

Il riesame è stato proposto dagli indagati solo in relazione alle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio che, all'esito dell'impugnazione, sono state ritenute sussistenti solo in relazione alla previsione di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a).

B. ha dedotto in sede di riesame la nullità dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione, tuttavia il profilo aggredito attiene pur sempre solo alle ragioni cautelari e non ai gravi indizi di colpevolezza.

In data 2.7.2019, il GIP presso il Tribunale di Perugia ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di B.G., V.M. ed D.E. che ha dato atto della cessazione delle esigenze cautelari legate al pericolo per la genuinità e l'acquisizione della prova.

Con nota del 10.7.2019, l'avv. FC, nuovo difensore nominato di V.M., ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso con allegata la predetta revoca della misura cautelare disposta dal GIP. 2. Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia propongono ricorso gli indagati B. e V..

3. B.G. deduce quattro motivi di ricorso.

3.1. La prima censura attiene al vizio di violazione di legge, per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso - quale extraneus - nei diversi reati di rivelazione di segreto d'ufficio ascrittigli: questi ultimi, infatti, rappresentano gli unici titoli cautelari sulla base dei quali risulta emessa la misura nei confronti del ricorrente (poichè il GIP non ha considerato, a tal fine, le fattispecie di abuso d'ufficio tentato) e le due contestazioni di falso e di favoreggiamento non sono state ritenute configurabili a suo carico.

B. avrebbe ricevuto dai complici le tracce delle prove concorsuali per consegnarle ai candidati da lui raccomandati, ovvero avrebbe fatto in modo che tali candidati le ricevessero da terzi soggetti (gli stessi coindagati D. e V.).

Tuttavia, il ricorrente non risulta mai coinvolto come interlocutore diretto in alcuna delle conversazioni intercettate, ma viene solo citato da D. e V. nei loro colloqui come colui il quale (insieme ad altri politici importanti nelle istituzioni umbre: l'assessore regionale Ba.Lu. ovvero la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini) avrebbe proposto la "segnalazione" di nominativi di candidati, senza che mai sia indicata la concreta modalità con cui B. si sia adoperato per l'obiettivo finale di far giungere ai diversi candidati segnalati le tracce delle prove concorsuali anticipatamente.

Il ricorso rammenta, in proposito, come la giurisprudenza di legittimità escluda rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno (Sez. 5, n. 32035 del 16/5/2014, Paccione, Rv. 261753).

Inoltre, anche per il concorso morale dell'extraneus nel reato di rivelazione di segreto di ufficio vale una regola rigida di interpretazione secondo cui esso si configura soltanto se il pubblico ufficiale si accordi con il privato sulle modalità della rivelazione; deve essere, altresì, provato in che modo il concorrente estraneo abbia istigato l'intraneo a compiere la rivelazione.

Nell'episodio dedicato alla "raccomandazione" della candidata R.O., aspirante nella procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato di due unità di assistente tecnico contabile, riservate a disabili, della Azienda sanitaria di Perugia, è vero che il padre della candidata ha ammesso di essersi rivolto a B., lasciandogli il nome della figlia, affinchè intercedesse per lei; tuttavia, non è emersa alcuna certezza che l'indagato abbia superato la soglia, eventualmente, di svolgere soltanto una pura e semplice "raccomandazione" ed abbia, invece, fornito alla concorrente le tracce della prova d'esame; tanto più che la persona "segnalata" poi non ha superato il concorso. Identico discorso è a farsi per la procedura concorsuale in cui si contesta la "segnalazione" di B. della candidata C.E.: nessuna prova è stata fornita del fatto che B. abbia rivelato le tracce alla candidata o ad altri e che non abbia svolto, piuttosto, una mera "raccomandazione", inidonea a configurare il concorso morale nel reato; anzi, nella specie, risulta dalle intercettazioni che la anticipazione delle tracce da sostenere sia stata svelata alla concorrente da D.E. (che l'aveva appresa, come da prassi, dal Presidente della Commissione esaminatrice)) e non certo dal ricorrente.

3.2. Il secondo ed il terzo argomento difensivo eccepiscono violazione di legge in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare sulla inderogabilità, concretezza e specificità delle situazioni di pericolo di inquinamento della prova nel corso delle indagini, requisiti voluti come presupposti di tale ragione cautelare dalla prima delle due disposizioni normative richiamate.

A giudizio della difesa, l'esigenza cautelare individuata nei confronti di B.G. sin dall'ordinanza genetica sarebbe stata solo quella del pericolo di inquinamento probatorio, in relazione alla quale il GIP stesso aveva indicato la durata di sessanta giorni ai sensi dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. d).

Il Riesame ha ignorato le richieste della difesa di individuare eventuali vizi della motivazione dell'ordinanza genetica)in ordine ai requisiti necessariamente richiesti per il mantenimento della misura in atto, e,cioè,la inderogabilità, specificità e concretezza del pericolo per le indagini desunte da circostanze ed elementi di fatto, motivando solo genericamente sulla consistenza del pericolo di inquinamento probatorio, alla stregua delle ragioni richieste dall'art. 274 c.p.p., lett. c) e non già sulla base della ben più pregnante motivazione richiesta dalla lett. a) della medesima disposizione.

L'ordinanza genetica, ed anche quella del Riesame, infatti, fanno leva su mere considerazioni congetturali e teoriche dei giudici, i quali, per fondare l'esigenza cautelare, apoditticamente ipotizzano l'abile sfruttamento di un efficiente e solido sistema clientelare e la stabile utilizzazione delle funzioni e del ruolo istituzionale rivestiti, in particolare, da B. e Ba. - da un lato - e da D. e V. dall'altro. Vengono dimenticati, dunque, i concreti elementi di fatto voluti dal legislatore (cfr. art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c) e non si risponde alla eccezione di nullità dell'ordinanza per omessa motivazione, ritenendo tale argomento manifestamente infondato.

3.3. La quarta obiezione difensiva attiene al vizio di violazione di legge per la motivazione solo apparente del presupposto dell'attualità del pericolo di inquinamento probatorio, confusa con la concretezza di esso.

Il Riesame desume in modo illogico l'attualità dal ruolo politico di spicco rivestito da B. anche dopo che egli ha lasciato l'incarico di Sottosegretario al Ministero degli Interni ed è diventato, comunque, Segretario Regionale del PD: la lunga permanenza nell'incarico al Ministero degli Interni gli avrebbe dato, infatti, la possibilità di conoscere e avere contatti qualificati con tutti i più importanti esponenti delle forze dell'ordine e degli apparati di sicurezza, sì da consentirgli di ripetere quelle interferenze nelle indagini che già avevano portato al disvelamento delle intercettazioni, a lui attribuito mediante la comunicazione della notizia a V. (come si apprende da una intercettazione tra quest'ultimo ed D.E.).

Egualmente, l'aver indicato il ricorrente come un "sicuro punto di riferimento" per i coindagati è frutto di una convinzione non supportata da alcun elemento concreto, nè da intercettazioni nè da altro.

La difesa rammenta, altresì, che l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio dipende - secondo la giurisprudenza di legittimità (si citano Sez. 5, n. 786 del 1996, Majocchi, Rv. 204473 e Sez. 2, n. 31340 del 16/5/2017, Rv. 270670) - dal tempo trascorso dal momento della conoscenza da parte dell'indagato dell'esistenza di indagini a suo carico: qualora in tale periodo non sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessail'esigenza cautelare in esame viene meno. Ed è proprio questo il caso del ricorrente.

Infine, nulla è detto dall'ordinanza impugnata circa le specifiche attività d'indagine da compiere e che potrebbero essere "inquinate" dal ricorrente, posto che, da un lato, sono stati già sentiti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda e che, dall'altro, le ulteriori investigazioni da compiersi sono solo apoditticamente richiamate.

Da ultimo, si eccepisce la violazione del canone valutativo espressamente disposto dall'ultima parte della lett. a) dell'art. 274 c.p.p., ove si fa divieto di individuare le situazioni di concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio dal rifiuto della persona sottoposta alle indagini di rendere dichiarazioni ovvero di ammettere gli addebiti: il Riesame ha, invece, esplicitamente ricollegato la sua decisione alla mancata ammissione da parte degli indagati delle proprie responsabilità ed alla loro non collaborazione a riferire di complicità e coperture nell'attività delittuosa.

4. Ha proposto ricorso anche V.M., deducendo con un unico motivo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a). L'indagato è protagonista, nella sua qualità di direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Perugia, di molti degli episodi di abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e falso in atto pubblico ricostruiti nell'inchiesta.

Nei suoi confronti i giudici cautelari hanno ritenuto la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio poichè risulta essere stato proprio lui a rivelare ad D.E. che erano in corso intercettazioni ed indagini a loro carico (la notizia sarebbe stata appresa da B.); i provvedimenti cautelari, poi, hanno messo tale notizia in collegamento con la "bonifica" fatta svolgere da D. nella sua stanza, cui era seguito il ritrovamento delle microspie e l'intralcio alle indagini in corso.

Tuttavia, a giudizio della difesa, il ruolo del ricorrente nel tentativo di acquisire notizie sulle indagini sarebbe, in realtà, di minimo rilievo, soltanto passivo, limitato ad ascoltare gli sfoghi di D., il quale, già prima della conversazioni in cui il ricorrente gli comunica quanto appreso sulle indagini in corso, ne sarebbe stato a conoscenza.

Del resto, neppure è stato provato che l'acquisizione di informazioni segrete sulle indagini in corso fosse stata "ricercata" dal ricorrente ovvero soltanto da lui "ricevuta" come portato cognitivo spontaneo da parte di B..

In ogni caso, non sono rinvenibili quelle situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, alla cui sussistenza l'art. 274, comma 1, lett. a) subordina la possibilità di applicare una misura cautelare, escluse per il fatto che agli indagati erano stati comunicati gli avvisi di proroga indagini, con relativa discovery delle ipotesi di reato contestate, e che, dal momento della conoscenza delle indagini a carico suo e degli altri complici non vi era stata poi più alcuna azione di ostacolo o inquinamento probatorio, come emerge dalle stesse intercettazioni relative all'attività di intralcio investigativo.

V., a differenza di D., non fa svolgere alcuna attività di "bonifica" della propria stanza d'ufficio e anche l'episodio rilevato dal Riesame e dal Gip,e relativo al fatto che il PM aveva dovuto interrompere l'attività di sommarie informazioni in quanto, quasi subito, due dei primi soggetti escussi si sono recati a riferire ogni cosa ad D.E., costituisce riprova della capacità di quest'ultimo - e non del ricorrente - di connettersi automaticamente con la struttura istituzionale della azienda sanitaria perugina così da far ritenere sussistente un rischio per indagini tuttora in corso anche sotto questo profilo.

Significativo di un inesistente livello di pericolosità dell'indagato, avuto riguardo all'esigenza di evitare l'inquinamento probatorio, è anche il tentativo vano di D.E. di convincere V. a contattare Co.Pa. - ex generale dei Carabinieri in pensione - per cercare di coinvolgerlo nella ricerca di notizie utili sulle indagini ed avere da lui consiglio.

Infine, l'amicizia del ricorrente con B. non può diventare, come invece è stato nell'ottica cautelare, il viatico, meramente congetturale, per far ritenere concreto di per sè il pericolo di inquinamento probatorio, data la capacità di infiltrazione del primo nel tessuto informativo delle forze dell'ordine.

In data 10.7.2019 V. ha fatto per venire rinuncia al ricorso tramite il nuovo difensore contestualmente nominato, avv. Crisi, con revoca di tutti i precedenti difensori.

Motivi della decisione

1. Deve darsi atto, anzitutto, che le misure nei confronti degli indagati sono state revocate con provvedimento del 2.7.2019 emesso dal GIP di Perugia, che ha valutato il venir meno delle esigenze di cautela collegate al rischio di inquinamento probatorio.

2. Il ricorso di V.M. è inammissibile per l'intervenuta rinuncia da parte dell'indagato, depositata in data 10.7.2019, in seguito alla revoca della misura cautelare già disposta nei suoi confronti.

3. Il ricorso di B.G. deve essere rigettato stante la sua infondatezza.

Egli, infatti, ha manifestato espressamente l'interesse al ricorso (con dichiarazione scritta depositata in udienza dinanzi al Collegio), nonostante detta revoca, in adesione all'orientamento giurisprudenziale - che il Collegio condivide - secondo cui, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002; Sez. 6, n. 49861 del 2/10/2018, Procopio, Rv. 274311; Sez. 1, n. 19649 del 12/1/2017, Cei, Rv. 270009; Sez. 6, n. 19217 del 21/3/2013, Cionfrini, Rv. 255135; vedi anche Sez. 3, n. 39071 del 20/3/2013, Milanetto, Rv. 257047 e, prima delle Sezioni Unite, Sez. 6, n. 25859 del 18/6/2010, Qoshku, Rv. 247780).

Tuttavia, in relazione alla dichiarazione di persistenza dell'interesse a ricorrere, funzionale ad una eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, deve sottolinearsi come i profili di verifica di questa Corte di legittimità dovranno tenere in conto che, nel caso del ricorrente B., non vi è stata proposizione di motivo specifico sui gravi indizi in sede di riesame - circostanza verificata dal Collegio con la diretta lettura dei motivi di riesame)- sicchè, limitatamente a tale aspetto, sussisteva un obbligo di motivazione attenuato da parte del giudice dell'impugnazione cautelare, che non si è confrontato con specifiche e puntuali deduzioni difensive in proposito, bensì ha solo svolto il necessario esame anche del profilo della gravità indiziaria, connesso all'effetto devolutivo dell'impugnazione cautelare di merito.

Tale indicazione è coerente con la recente opzione interpretativa di questa Corte di legittimità, che il Collegio ribadisce, secondo cui il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, ma, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura - come è nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dedotto soltanto ragioni di esigenze cautelari dinanzi al riesame e non di gravi indizi - rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato (Sez. 6, n. 18853 del 15/3/2018, Puro, Rv. 273384; vedi Sez. 6, n. 56968 del 11/9/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416).

Secondo tale impostazione, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, il riesame potrà anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa della misura ribadendone l'adeguatezza motivazionale, in ragione proprio dell'attenuazione del suo obbligo di motivazione rispetto a punti non oggetto di specifica eccezione.

E' in quest'ottica, dunque, che andrà condotta la verifica di legittimità sulla motivazione del riesame in ordine ai gravi indizi, tenuto altresì in considerazione che, in generale, e dunque anche rispetto ai punti del ricorso già oggetto di censura dinanzi al riesame, come sono quelli attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, il sindacato di questa Corte in materia cautelare è limitato alla deduzione di ragioni di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità secondo i canoni di logica ed i principi di diritto, ma non può rispondere a censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).

4. In relazione al ricorso B., pertanto -unico dei due ricorsi da valutare specificamente-, stante la manifestazione di interesse depositata dal ricorrente, è opportuno svolgere anzitutto una breve premessa che riepiloghi i contenuti dei provvedimenti cautelari emessi nell'indagine.

4.1. Il procedimento nei confronti degli indagati e di ulteriori persone coinvolte attiene a molteplici delitti di falso in atto pubblico, aggravati ai sensi dell'art. 476 c.p., comma 2; di rivelazione ed utilizzazione di notizie coperte da segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p., commi 1 e 3; nonchè di abuso d'ufficio, anche nella forma tentata.

Secondo la ricostruzione del GIP e del Riesame si è disvelata una vera e propria stabile attività di condizionamento di concorsi/selezioni per assunzioni nel settore sanitario della Regione Umbria, attraverso una prassi consolidata di segnalazioni/raccomandazioni determinanti per la selezione finale dei vincitori, che ha interessato, nel lasso di tempo di alcuni mesi, numerose procedure concorsuali, in relazione alle quali sono stati realizzate condotte di rivelazione e/o utilizzazione di segreto d'ufficio con lo scopo di far sì che una serie di persone, indicate da politici vari, venissero avvantaggiate (mediante la anticipazione delle tracce da somministrare ai candidati nelle tre prove - scritta, pratica ed orale - che avrebbero dovuto affrontare nella procedura concorsuale), sì da collocarsi in graduatoria utile per essere assunte o per risultare vincitrici di posizioni apicali nella dirigenza sanitaria pubblica.

Secondo l'ipotesi di indagine, le "raccomandazioni" venivano acquisite dagli indagati D. e V., rispettivamente, Direttore generale e Direttore amministrativo della Azienda ospedaliera di Perugia, i quali si adoperavano, poi, per "attivarle" presso i diversi punti di contatto nelle Commissioni di concorso. B.G., invece, riveste il ruolo, nelle imputazioni a lui ascritte, relative ai reati inerenti a tre diverse procedure concorsuali (essendo caduta, in sede di riesame, la gravità indiziaria per il reato di favoreggiamento inizialmente ritenuto dal GIP) di "collettore" di segnalazioni e concorrente morale nel reato "per istigazione", nella sua qualità di politico umbro di primo piano, esponente del PD e Segretario Regionale del Partito e, sino al 1 giugno 2018, anche Sottosegretario al Ministero degli Interni - incarico a lungo ricoperto; B., pur non avendo alcuna qualifica pubblica nelle istituzioni regionali o locali umbre, avrebbe dispiegato la sua notevole influenza sulle figure dirigenziali della sanità regionale e della azienda ospedaliera perugina per ottenere il buon esito dei favori richiesti.

Il Tribunale del Riesame, preso atto che tutti gli indagati non avevano proposto questioni di insussistenza del quadro indiziario a loro carico, mentre il solo B. aveva mosso eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per carenza di motivazione, si sofferma a lungo sulla ricostruzione delle diverse condotte di reato contestate, evidenziando, altresì, l'impressionante piattaforma di elementi di prova acquisiti soprattutto grazie ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, attuate anche con virus-captatore informatico e mediante videoriprese, che hanno consentito di seguire l'attività criminosa passo dopo passo in relazione a ciascuna delle procedure concorsuali coinvolte, individuando i singoli verbali falsificati ideologicamente e le numerose condotte di utilizzazione di informazioni coperte da segreto d'ufficio per arrecare vantaggio a questo o a quel candidato (di volta in volta puntualmente identificato).

Si è evidenziata, altresì, grazie alle intercettazioni, una intensa attività di inquinamento probatorio, caratterizzata da elevata pericolosità, posta in essere dagli indagati, i quali, grazie alle innumerevoli conoscenze ed ai qualificati contatti istituzionali tra esponenti in servizio o in pensione di varie forze dell'ordine, sono riusciti a sapere delle indagini in corso e delle intercettazioni e, addirittura, hanno "bonificato" una delle stanze ove erano state collocate le microspie e la telecamera dalla polizia giudiziaria (quella dell'indagato D.), disattivandole tramite una ditta specializzata (e tentando di far accollare le spese all'azienda sanitaria come attività di interesse pubblico-istituzionale, secondo la contestazione di cui al capo 34, riqualificata in termini di tentato peculato dall'ordinanza del Riesame).

E' questa la principale ragione in base alla quale il Riesame aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), a carico degli indagati, mentre aveva escluso che potesse essere ancora configurabile il pericolo di reiterazione dei reati, una volta appreso che B. aveva dismesso la carica di Segretario regionale del PD umbro, manifestando l'intenzione di tornare al ruolo di impiego pubblico esercitato prima degli incarichi politici a lungo espletati, e che sia D. che V. erano stati, a loro volta, esautorati dagli incarichi nella azienda sanitaria umbra, con nomina di un commissario straordinario, il quale è stato immesso nelle funzioni a far data dal 1 maggio 2019.

4.2. Analizzando le ragioni di censura del ricorrente, deve evidenziarsi l'infondatezza del primo motivo, a tratti anche inammissibile per la genericità di formulazione, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati ascrittigli all'esito dell'impugnazione cautelare.

Il Riesame ha più volte messo in risalto che nell'ordinanza genetica erano presenti numerosissimi elementi dai quali desumere il coinvolgimento consapevole di B.G. nel meccanismo concorsuale alterato in via diretta, ma con il suo concorso morale da extraneus, dai complici V. e D..

La gravità indiziaria è logicamente desunta dal contenuto di intercettazioni che, se è vero che non coinvolgono mai direttamente il ricorrente come interlocutore, tuttavia sono specifiche e ripetute, nonchè di contenuto inequivoco, secondo la logica ricostruzione del Riesame, nel coinvolgerlo come concorrente morale, ispiratore e diretto interessato delle rivelazioni di tracce e domande ai soggetti che si rivolgevano a lui per ottenere l'assunzione.

Del resto, le Sezioni di questa Corte hanno segnalato più volte il valore di prova diretta degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, prova soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza necessità di riscontri; ovviamente, se tali elementi si rivelano indiziari, essi dovranno essere dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 42981 del 28/6/2016, Modica, Rv. 268042 e prima Sez. 5, n. 4572 del 17/7/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, Rv. 260842).

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che anche l'interpretazione del linguaggio adoperato nel corso delle intercettazioni è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Ebbene, alcuni passaggi dell'ordinanza del riesame che, per quanto detto al par. 3, poteva anche solo richiamarsi sinteticamente al provvedimento genetico, in assenza di motivi sui gravi indizi, mettono in risalto come D. e V., che sono coloro i quali principalmente hanno commesso le condotte di reato oggetto della complessa indagine, agissero in esecuzione di direttive impartite dai referenti politici (tra questi il ricorrente), inducendo i presidenti delle commissioni esaminatrici a rivelare loro notizie d'ufficio coperte da segreto (le tracce dei temi delle prove pratiche e i quesiti che sarebbero stati formulati in sede di colloquio orale) per poi trasmetterle tramite i predetti politici direttamente ai candidati da favorire (cfr. pagg. 12 e 13 del provvedimento del riesame in relazione al reato contestato al capo 12, che richiama le intercettazioni del 4 maggio 2018 e quelle successiveidalle quali emerge addirittura che le "raccomandazioni", troppe rispetto ai "posti" disponibili, venivano diversamente ponderate in ragione della priorità accordata a ciascun nominativo dai rispettivi referenti politici).

Con riferimento all'episodio di cui al capo 15, oltre alle intercettazioni, solo richiamate nella loro rilevanza dall'ordinanza genetica, il quadro indiziario è avvalorato dalle dichiarazioni rese in interrogatorio dal presidente della commissione esaminatrice A.R., che ha confermato come i nominativi ai quali sarebbero state svelate illecitamente le tracce delle prove d'esame fossero sponsorizzati proprio dal ricorrente (la candidata R.O.) e dalla Presidente della Regione (la candidata Ca.An.), nonchè dalle sommarie informazioni del padre della candidata R., il quale ha riferito di aver trascritto il nominativo della figlia su un biglietto consegnato direttamente a B., con il quale era andato a perorare la segnalazione per il concorso.

Infine, anche per la vicenda delittuosa contestata al capo 17 (concorso per coadiutore amministrativo, "raccomandazione" in favore di C.E.), il quadro indiziario è composito e consistente, incentrato soprattutto su una serie di conversazioni intercettate tra D. e V., dalle quali - per sintesi, nell'ambito di ciò che era consentito al giudice del riesame, che, in mancanza di motivi di gravame specifici, aveva un obbligo motivazionale affievolito, secondo i condivisi arresti della giurisprudenza di questa Corte - il Riesame ha desunto che V. e D. abbiano avuto la segnalazione in favore della candidata proprio dal ricorrente, di cui parlano diffusamente a proposito.

La lettura dell'ordinanza genetica conferma la presenza inequivoca di B.G. "dietro le quinte" delle indicazioni anticipate ed illecite alle candidate raccomandate del contenuto delle prove concorsuali, nonchè il suo attivismo che, per la mole e la quantità dei riferimenti presenti nelle motivazioni di entrambi i provvedimenti cautelari di merito, benchè emergente dalle intercettazioni tra D. e V., si è correttamente ritenuto non possa essere certo frutto soltanto di fantasie o equivoci di costoro, ma anzi - come ha ben argomentato il Riesame - denota un comportamento ben strutturato all'interno di un sistema che ha legato politici amministratori pubblici e commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali.

Un comportamento, peraltro, che non può essere ricondotto solo al malcostume (quello della "raccomandazione") privo di rilievo penale, come invece vorrebbe far arguire la difesa del ricorrente.

E' vero, infatti, che, in tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come fatto a sè stante, non ha un'efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale apprezzamento (Sez. 6, n. 35661 del 13/4/2005, Berardini, Rv. 232073; Sez. 5, n. 32035 del 16/5/2014, Paccione, Rv. 261753; lo stesso principio è stato affermato da Sez. 6, n. 5777 del 28/9/2006, dep. 2007, Ferrante, Rv. 236059 in altro contesto e da Sez. 4, n. 9930 del 9/9/1985, Macrì, Rv. 170864).

Tuttavia, nelle vicende che sono ascritte al ricorrente, è evidente che il suo interessamento non rimane confinato entro i limiti della "segnalazione bonaria", bensì è divenuto strumento di condizionamento delle procedure concorsuali tramite soggetti che, consapevoli dei meccanismi illeciti di assunzione pilotati da una quota di politici locali di spicco, si è fatta complice dei desiderata di costoro.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso attengono alla violazione di legge in relazione alla mancanza di motivazione quanto alla inderogabilità, concretezza e specificità delle situazioni di pericolo di inquinamento della prova nel corso delle indagini.

Ebbene, al riguardo vi è da dire che appare manifesta l'infondatezza del motivo di ricorso.

Già il Riesame aveva risposto ad analogo motivo proposto in sede di impugnazione del provvedimento genetico, evidenziando con chiarezza, e riportando espressamente, le parti della motivazione del GIP che avevano ampiamente indicato i caratteri dell'esigenza cautelare prevista quale presupposto applicativo dall'art. 274, comma 1, lett. a), icasticamente rappresentati, peraltro, dall'episodio della scoperta delle intercettazioni da parte di D., che fa bonificare la propria stanza da una ditta specializzata, scoprendo le microspie, proprio su indicazione di V., a sua volta informato dal ricorrente B..

E' stato, dunque, ben argomentato che il pericolo di inquinamento probatorio si sia materializzato concretamente e che B. abbia dimostrato capacità di interferire con l'attività di indagine, sfruttando conoscenze acquisite in ambito istituzionale e negli ambienti di polizia giudiziaria (principalmente nel delicato incarico di sottosegretario al Ministero degli Interni svolto per alcuni anni sino al 1.6.2018, poi come Segretario Regionale del PD umbro, incarico in cui è stato eletto a dicembre 2018, in generale quale politico di spicco dell'area territoriale).

E' stato ampiamente motivato, infatti, attraverso il ricorso al contenuto inequivoco di molte conversazioni intercettate tra D. e V. (anche ambientali), che il disvelamento dell'attività di intercettazione in atto (con verosimile grave danno per le indagini in corso), sia stato dovuto proprio alle notizie avute dal ricorrente, svelate ai due predetti indagati anche con il particolare, rivelatosi esatto, di quando e come le microspie erano state installate (cfr. pag. 27, 28 e 29 del provvedimento impugnato).

Vengono in particolare citate dal Riesame due intercettazioni specifiche che inducono innegabilmente a ricostruire nel senso indicato la responsabilità del ricorrente per la rivelazione sulle indagini in corso (quella del 7.5.2018, quelle del 2 del 13.7.2018 riportate a pag. 32 e 33 dell'ordinanza del Riesame- e quella del giorno successivo alla "bonifica" della stanza del coindagato D.).

Il pericolo di inquinamento probatorio, del resto, si riscontra in presenza di situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n. 29477 del 23/3/2017, Di Giorgi, Rv. 270561): non vi è dubbio che la particolare gravità del pericolo già materializzatosi possa fondare una di tali situazioni di senso comune tal proposito, evidenzia la peculiare gravità della situazione la conversazione intercettata il 6.6.2018, riportata dall'ordinanza del Riesame a pag. 36, dove si percepisce lo scoramento addirittura dell'indagato D.E. per il coacervo di "poteri occulti" che, nell'ambito dei fatti per i quali è procedimento, non gli danno "tregua"; si richiama, altresì, l'ultima parte del provvedimento impugnato, in cui i giudici, molto attentamente, hanno anche messo in risalto una ulteriore "scoperta" investigativa molto recente (aprile 2019) di documentazione da cui desumere prove sulla illiceità dello svolgimento di altra procedura concorsuale nell'azienda ospedaliera umbra.

6. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso attiene alla censura di mancata motivazione sul requisito dell'attualità del pericolo di inquinamento probatorio.

Anche questo motivo è infondato. Il presupposto applicativo previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), è stato adeguatamente valutato, nell'ambito di tutta l'ampia motivazione spesa dal Riesame e veicolata in parte dal GIP sulla sussistenza dell'esigenza cautelare in esame.

Peraltro, se è vero che Sez. 2, n. 31340 del 16/5/2017, F., Rv. 270670 ha affermato un limite a desumere l'attualità del pericolo cautelare suddetto, tuttavia nel caso di specie è stata ben valorizzata dal giudice del riesame la peculiare pervasività della capacità e del "potere" di condizionare gli ambienti istituzionali, anche delle forze dell'ordine, che ha dimostrato B.G., sicchè tale argomentazione, priva di illogicità manifeste, rende non essenziale la valutazione sul tempo trascorso dalla conoscenza delle indagini in corso senza aver posto in essere alcuna condotta di interferenza, valutatane anche la durata non particolarmente rilevante.

Infine, deve essere ribadito, come correttamente evidenziato dalla difesa, che, in tema di misure cautelari personali, l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Sez. 5, n. 39523 del 6/7/2018, Belfanti, Rv. 273887; Sez. 6, n. 14120 del 8/1/2007, Piromalli, Rv. 236377).

Tuttavia, l'affermazione che la difesa ritiene confligga con il principio suddetto non ha effettivo rilievo motivazionale, poichè anche al netto di essa - che, per la brevità e la costruzione, appare più una constatazione ipotetica che una indicazione argomentativa - permane il quadro cautelare ampio e ben articolato.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di V.M. non segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nè tantomeno al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

La carenza di interesse, derivata dalla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti, disposta dal GIP con provvedimento del 2.7.2019 e chiaramente alla base della rinuncia al ricorso, è, infatti, sopraggiunta alla proposizione dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 8852 del 1/2/2019, Madonia; in senso del tutto conforme al caso di specie, cfr. Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; vedi anche Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228168).

Proprio in materia "de libertate", inoltre, Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225 ha affermato condivisibilmente che il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità (anche nel caso di rinuncia al ricorso, derivata proprio dalla carenza di interesse sopraggiunta, come accaduto nell'ipotesi del ricorrente), non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (conf. Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

Del resto, la rinuncia all'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, costituisce una opzione riconosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa essa non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p..

Non può essere condivisa, pertanto, l'opzione proposta anche di recente da altro orientamento secondo cui, in caso di revoca del provvedimento impugnato, la sopravvenuta carenza di interesse determina la condanna al pagamento delle spese del procedimento sebbene non al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende (Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325; allo stesso modo si è orientata Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, dep. 2016, Minichini, Rv. 267565, in motivazione e dispositivo, in fattispecie parzialmente differente).

7.1. B.G. deve essere, invece, condannato al pagamento delle spese del procedimento, quale conseguenza di legge al rigetto del ricorso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di V.M. per rinunzia al ricorso.

Rigetta il ricorso di B.G., che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019