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Quarantena obbligatoria per trasgessore è illegittima se .. (TAR Campania, 1/2020)

20 marzo 2020, TAR Campania

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Impegni pofesionali legittimano uscita di casa, anche ai tempi del #coronavirus.

Un pò di storia: il presidente della Regione Campania in data 15 marzo 2020 emanava l'ordinanza 15/2020 con cui vietava la possibilità di uscire di casa in coppia, pena la denuncia, l’ammenda e la quarantena per i trasgressori:  "con decorrenza immediata e fino al 25 marzo su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate alle esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali da affezione, e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. È consentita lapresenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: nel caso di spostamento per motivi di salute, se lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare in relazione al tragitto da-per il luogo di lavoro di uno di essi».
«Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 €. La trasgressione degli obblighi comporta per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’Asl» e «obbligo immediato per il trasgressione medesimo di osservare lapermanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato d’isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali» e il «rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza».

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione Quinta

DECRETO

numero 1/2020 REG.RIC. dd. 20/03/2020  

 

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2020, proposto da

n N rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, Asl Caserta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dellefficacia,

Del provvedimento di contestazione emesso dalla Legione dei Carabinieri di Casal di Principe il giorno 17.3.2020 nonché del provvedimento di “atto di diffida e messa in quarantena” disposta a decorrere dal 18.3.2020 per giorni 14 e quindi sino al giorno 1.4.2020 compreso;

dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);
del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020); con contestuale richiesta risarcitoria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 del decreto - legge 18 del 17 marzo 2020;

Visto il D.P. n. 12/2020/Sede Prot. n. 674/S.G. adottato il 18.03.2020 dal Presidente del T.a.r. Campania - Napoli;

Riscontrata, allo stato degli atti:

- la verosimiglianza di quanto dedotto in esito alla essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l'approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi;

- la sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell'imputato per il 25 marzo 2020) ed il Tribunale di Napoli Nord - Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020);

Ritenuto che l’estrema gravità e d’urgenza vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante le misure adottate con le ordinanze nn. 13 e 15/2020 e relativi chiarimenti;

Considerato che pertanto l'istanza di misure cautelari monocratiche, può esser accolta con esclusivo riferimento all’ “atto di diffida e messa in quarantena” in relazione ai detti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque note al ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti e secondo quanto in motivazione esposto, l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende l'  “atto di diffida e messa in quarantena”.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 07aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei soggetti nominati nella allegata documentazione.

Così deciso in Napoli il giorno 20 marzo 2020.

II Presidente
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.