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Prognosi di pericolosità sociale, e la Costituzione (Cass. 4310/95)

8 agosto 1995, Cassazione penale

L'esigenza di evitare  in futuro nuovi reati  è l'esigenza cautelare meno allineata ai postulati garantistici fondati la Costituzione repubblicana.

Nel valutare la prognosi di pericolosità sociale particolare attenzione deve essere posta ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significanza, ai fini che qui interessano, della recidivanza nel reato, e al tempo trascorso tra l'epoca di commissione del fatto (dei fatti) in addebito e il momento di formulazione del giudizio di prognosi, qualora gli atti non contestano di evidenziare, per tutto l'intervallo, rilievo negativo, con la conseguenza che, quando il giudizio che ci occupa riguardi persona incensurata che abbia commesso il fatto (i fatti) in epoca remota (nel caso di specie oltre otto anni prima), l'analisi de qua non può limitarsi alla semplice ipotizzazione di ricaduta, ma deve fondarsi su elementi concreti che rendano altamente probabile (id est: quasi certo), che il soggetto in scrutinio "presentandosene l'occasione" ricada nel reato.

Corte di Cassazione 

Sezione I sentenza n. 4310

udienza 01/08/1995, dep. 08-08-1995, 

 
SEZIONE PROMISCUA FERIALE

Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente

" Mauro D. LOSAPIO Consigliere

" Gaetano DRAGOTTO "

" Francesco BOFFA TARLATTA "

" Aldo GRASSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

<M. T.> nato a Baiano il 21 luglio 1944;

AVVERSO

l'ordinanza del tribunale (del riesame) di Napoli 11 maggio 1995.

Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso.

Udita, procedendosi con il rito di cui all'art.127 cod. proc. pen., la requisitoria del pubblico ministero, in persona del dott. Mario Persiani, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato:

1. - che con la predetta decisione fu, per quanto attiene l'odierno ricorrente, confermata l'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione a plurimi episodi di corruzione nella gestione di affari riguardanti l'amministrazione della Unità sanitaria locale (U.S.L.) n. 41 nel periodo dal 1983 al 1987, nel corso del quale il Masi aveva ricoperto la carica di vice presidente del CO.GE. (Comitato di gestione) del predetto ente pubblico;

2. - che il Tribunale, verificata l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine agli episodi di corruzione in addebito e preso atto della rinuncia della parte ai motivi di riesame riguardanti tale aspetto del provvedimento impugnato, ritenuto insussistente, nel caso specifico, sia l'esigenza di cautela probatoria che quella connessa al pericolo di fuga, fermò la sua attenzione sul pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie ampiamente discutendo della negativa personalità del Masi della gravità degli episodi, della loro reiterazione, per concludere, da un canto, che l'indagato, presentandosene l'occasione, sarebbe probabilmente tornato a delinquere, dall'altro, che la rinuncia alla carica di commissario di altra U.S.L., a lui offerta, poiché motivata da esigenze familiari e realizzata quando erano già in corso approfonditi accertamenti sulla precedente gestione (poi sfociati nel provvedimento impugnato), non poteva porsi come ragione di contrasto alla esistenza dell'esigenza di tutela imposta dalla disposizione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c);

3. - che i difensori hanno segnalato plurimi vizi di motivazione quanto:

(1) all'esistenza delle condizioni previste dall'art. 273, comma 2, c.p.p., dato che parte degli episodi in contrattazione (quelli maturati sino al 1985) dovrebbero ritenersi prescritti, altri parimenti perché regolabili mediante l'applicazione di attenuante generica, trattandosi di incensurato, e, per tale ragione e per l'eventuale riduzione di pena per rito alternativo, comunque tutti definibili con il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena;

(2) al ritenuto, del tutto ipotetico e senza agganci alle risultanze degli atti, pericolo di commissione di reati della stessa indole, non adeguatamente considerando il lungo lasso di tempo trascorso (dall'ultimo episodio contestato) senza ricaduta nel reato, il deliberato rifiuto di assumere altro incarico di gestione, la riconoscibile determinazione di rimanere estraneo a occasioni di illecito comportamento;

(3) al diniego di attenuazione del regime custodiale mediante l'applicazione di arresto a domicilio seppure variamente garantito, tanto più che l'unica esigenza di cautela intravista dal Giudice censurato ben potrebbe essere soddisfatta mediante la misura attenuata con divieto di rapporti con soggetti terzi;

Atteso:

4. - che il primo motivo di ricorso non può trovare consenso, fondandosi su una serie di congetture prive di qualsiasi concreto e reale riscontro negli atti; anche nella stessa ipotesi di prescrizione degli episodi anteriori all'aprile 1985 non può essere considerata attendibile, stante il meccanismo previsto dall'art. 158 c.p., comma 1, terza ipotesi, mentre la concessione dell'attenuante generica, la celebrazione di rito alternativo, la stessa concedibilità della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena appaiono tutti eventi vissuti nelle aspettative del ricorrente: invero, il divieto previsto dal comma 2 dell'art. 273 c.p.p. opera solo in presenza di concreta prospettiva di esistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o di una causa di estinzione del reato o della pena, come emerge dall'uso dell'indicativo presente ("risulta" "sussiste") cui il legislatore ha fatto ricorso;

5. - che, invece, sono fondati il secondo e il terzo motivo di doglianza, seppure limitatamente al profili motivazionali;

6. - che, in particolare, quanto al secondo motivo, va rilevato come il Tribunale, dopo corrette premesse di carattere generale, nell'esaminare la specificità della fattispecie procedimentale, abbia finito con il perdere di vista quelle linee di guida che correttamente si era date in tema di accertamento del pericolo di commissione di (altri) reati della stessa specie, lasciandosi fuorviare da considerazioni pertinenti il sostanziamento logico circa la esistenza dei gravi indizi di responsabilità e la negativa personalità dell'indagato in relazione a quei fatti, così traendo motivo di allarme da considerazioni tipiche del giudizio da "colpa di autore", di profilo moralistico, mentre dovevano considerarsi dati concreti idonei a dimostrare, nei riguardi di persona incensurata e accusata di reati commessi sino al 1998 (il che implica la contestazione di corretta condotta successiva), la concretezza del pericolo anche, eventualmente, nel nuovo ruolo funzionale di impiegato dell'Ente Regione e nonostante il rifiuto, comunque motivato ma fattualmente riscontrato ed ammesso, di essere reinvestito di una carica nello stesso settore della pubblica amministrazione ove sarebbero stati consumati i fatti investigati;

7. - che quanto all'analisi, alla quale il giudice deve sottoporre il complesso degli elementi presenti in atti al fine di formulare la prognosi di pericolosità sociale a tutela dell'esigenza di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. - esigenza, tra quelle previste dal citato articolo, meno allineata ai postulati garantistici fondati la Costituzione repubblicana -, particolare attenzione deve essere posta ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significanza, ai fini che qui interessano, della recidivanza nel reato, e al tempo trascorso tra l'epoca di commissione del fatto (dei fatti) in addebito e il momento di formulazione del giudizio di prognosi, qualora gli atti non contestano di evidenziare, per tutto l'intervallo, rilievo negativo, con la conseguenza che, quando il giudizio che ci occupa riguardi persona incensurata che abbia commesso il fatto (i fatti) in epoca remota (nel caso di specie oltre otto anni prima), l'analisi de qua non può limitarsi alla semplice ipotizzazione di ricaduta, ma deve fondarsi su elementi concreti che rendano altamente probabile (id est: quasi certo), che il soggetto in scrutinio "presentandosene l'occasione" (come scrive il Tribunale) ricada nel reato;

8. - che, ancora, e sempre a riguardo di tale analisi, fermo il principio, più volte affermato dalla Corte, della inconcludenza della dismissione della carica pubblica da parte del soggetto in indagine nella immodificata realtà fattuale occasione del reato, non appare sostenuta da penetrante critica razionale, nella accertata situazione procedimentale, la svalutazione, operata dal Giudice censurato, della circostanza, data per provata, del rifiuto dal parte del Masi si assumere la critica di commissario di una U.S.L., per mezzo del semplice rilievo sulla scusante che accompagnò la decisione declinatoria dell'incarico (motivi di famiglia), per non essere stato considerati come la formula adottata normalmente assuma significato formale, specie in assenza di specifiche circostanze a sostegno;

9. - che, pertanto, la inconcludenza della sopra evidenziata circostanza (della dismissione della carica pubblica) non può essere spinta sino alla immotivata svalutazione del ritenuto rifiuto di assumere una nuova carica gestionale nella cosa pubblica facendo solo leva sulla scusante addotta, dato che una tale condotta può costituire, invece, un positivo elemento di contrasto alla presunzione di reiterazione estraibile dalla pregressa commissione di fatti illeciti, sicché spetta al giudice, in tale situazione, il dovere di saggiare, fornendo adeguato supporto razionale, se la decisione declinatoria del nuovo incarico gestionale, al di là della formale motivazione addotta, non rappresenti l'esteriorizzazione di una volontà di estraniarsi dall'ambiente nel quale i fatti in investigazione maturano;

10. - che, al riguardo, la debolezza del sostegno motivazionale fornito dal Giudice a quo si appalesa anche dal contraddittorio rilievo secondo il quale il Masi sarebbe stato indotto a rifiutare l'incarico di cui sopra dalla circostanza che ormai le indagini sul passato gestionale CO.GE. dell'U.S.L. n. 41 erano ben avviate; il che, se esatto, evidenzierebbe, invece, l'effettivo intento dell'indagato di rimanere fuori di ogni possibile occasione di reato, di coinvolgimento gestionale, anche di carattere ambientale, seppure nella consapevolezza di trascorsi poco limpidi, il che, se non conduce a positivo giudizio morale (peraltro estraneo alla giurisdizione), potrebbe portare forza razionale alla tesi difensiva che sostiene la determinazione del Masi, magari per ragioni opportunistiche, di rimanere fuori da qualsivoglia coinvolgimento in affari riguardanti la pubblica amministrazione: considerazione pertinente a contrastante una prognosi di pericolosità specifica;

11. - che anche il terzo mezzo di annullamento risulta fondato, per non avere il Tribunale censurato dato conto delle ragioni che lo indussero a negare l'attenuazione della misura custodiale adottata dal G.I.P. (realizzandola nella forma degli arresti domiciliari), richiesta dall'interessato e, in ipotesi astratta, non contrastata da alcuna specifica disposizione di legge, con la conseguenza che l'esercito del potere discrezionale in materia riconosciuto al Giudice del merito risulta privo di sostegno motivazionale sì da indurre al annullamento del suo provvedimento anche su tale punto;

Ritenuto

12. - che, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli, altra sezione, per nuovo esame sulla base dei principi sopra affermati;

P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 623 c.p.p., annulla l'impugnata ordinanza e rinvia allo stesso Tribunale di Napoli, altra Sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma l'1 agosto 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 AGOSTO 1995.