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Precetto per spese legali liquidate in primo grado nel processo penale (Tr Roma, 18527/18)

1 ottobre 2018, Tribunale di Roma

Spese legali liquidate alla parte civile in primo grado sempre immeditamente esecutive: in caso di mancato pagamento si aggiungono le spese del precetto.

 

 NB: È dovuto il rilascio di copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado non passata in giudicato (ma provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.) recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali. In tal senso, il Ministero della Giustizia e la Corte di Cassazione «in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese».

Ed, inoltre, «ai sensi del novellato art. 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condan­natoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accogli­mento della domanda introdotta dalle parti» (cfr. Cass., Sez. Ili, 10 novembre 2004, n. 2137 e circolare 25 gennaio 2006, n. 009522/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I.).

Tribunale Roma

sez. IV, 01/10/2018, (ud. 01/10/2018, dep. 01/10/2018), n.18527



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione spedito l'11.5.16 Fu. Fu. proponeva opposizione avverso l'atto di precetto a lui notificato il 5.3.16 da Ag. Gi. per il pagamento della somma di E 7.091,88

- comprensiva della redazione dell'atto di precetto- sulla scorta della sentenza n.1565/15 emessa dal Tribunale penale di Roma, munita di formula esecutiva in data 3.2.16, ritualmente notificata, che lo condannava alla refusione delle spese legale liquidate in E 2.500,00 (oltre accessori di legge), nonché al pagamento della somma di E 3.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore di parte opposta.

L'opponente deduceva la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in quanto, a suo avviso, avrebbe dovuto contenere esclusivamente l'intimazione relativa al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di provvisionale, non essendo la condanna alla refusione delle spese legali di parte civile immediatamente esecutiva.

Si costituiva Ag. Gi. che chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

La causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 15.3.18, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Va preliminarmente qualificata la domanda come opposizione preventiva all'esecuzione, attinendo essa all'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di Ag. Gi. nei confronti di Fu. Fu..

L'opposizione va rigettata, in quanto infondata nei termini che seguono.

Giova richiamare sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il quale ribadisce che, in ordine alle spese processuali liquidate dal giudice penale vanno applicati i principi civilistici delle sentenze di condanna, in quanto trattasi di una statuizione di natura civilistica che trova la sua genesi all'interno di un processo (Cfr., ex multis, Cass. Pen. Sez. I°, 31/01/2013, n°4908).

L'esecuzione provvisoria si estende anche alle spese processuali, a prescindere dal tipo di sentenza che sia stata emanata, in ossequio a quanto previsto in via generale dall'art. 282 c.p.c..

Di talché, anche per quanto concerne il capo di condanna alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile contenuto in una sentenza penale deve affermarsene la provvisoria esecutività.

Nel caso in esame, dunque, correttamente sono state inserite nell'atto di precetto anche le somme di denaro relative alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Ag.

Ne consegue che l'opposizione va rigettata, restando assorbita ogni altra domanda, eccezione o difesa formulata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi, stante la ridotta complessità della causa, dello scaglione fino ad E 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, nonché distratte in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma , nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

Rigetta l'opposizione;

Condanna Fu. Fu. al pagamento delle spese di lite a favore di Ag. Gi. che liquida complessivamente in E 2.738,00, oltre spese generali cpa ed Iva, da attribuirsi in solido agli avv.ti MP e FS dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma il 01/10/2018

Depositata in Cancelleria il 01/10/2018