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Postino infedele, condanna per peculato (Cass. 38619/18)

14 agosto 2018, Cassazione penale

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L'addetto a ricevere il pagamento di un tributo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in considerazione della indubbia connotazione pubblicistica dello specifico servizio svolto.

Una condotta appropriativa di una somma modesta, ma non irrilevante è idonea a ledere l'interesse all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione.

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. VI PENALE - SENTENZA 14 agosto 2018, n.38619

 Pres. Rotundo - est. Giordano


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma da quella del Tribunale di Rovigo, concessagli l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., ha condannato P.F.A. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.. E' accertato che il P., in qualità di incaricato di pubblico servizio, nella sua veste di impiegato dell'Ufficio Postale di (OMISSIS), avendo la disponibilità della carta bancomat della cliente che lo incaricava di effettuare il pagamento in favore di Equitalia, si era appropriato della somma di Euro 72,00, trasferendola sul proprio conto bancoposta.

2. Il difensore del P., con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., denuncia:

2.1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta offensività del fatto, in presenza della modestissima entità del danno cagionato. Proprio la natura plurioffensiva del reato di peculato non consentiva alla Corte distrettuale di obliterare, come ha fatto, la ricorrenza della radicale non corrispondenza del fatto giudicato al tipo legale in ragione della carenza di lesività, secondo una lettura costituzionalmente orientata dal principio di offensività che deve necessariamente connotare il fatto tipico;

2.2. violazione di legge penale per la erronea sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. piuttosto che del reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) poichè soltanto le attività di raccolta del risparmio attraverso le attività di bancoposta, per alcuni legislativamente disciplinati presupposti dell'attività, sono oggetto di disciplina pubblicistica mentre le operazioni diverse, quale quella di pagamento a mezzo carta bancomat di un bollettino RAV emesso da Equitalia, costituiscono una ordinaria operazione bancaria finanziaria di natura privatistica che non muta la sua funzione secondo quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - in funzione del creditore (nel caso Equitalia), beneficiaria del pagamento che, infatti, può essere agevolmente eseguito attraverso svariati operatori economici;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte di merito omesso di valutare il collaborativo comportamento processuale dell'imputato (che aveva prestato il consenso all'acquisizione degli atti) ed al comportamento serbato in generale e che lo ha condotto a conseguire una laurea in giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè i motivi sono infondati.

2. Rileva il Collegio che i fatti materiali sono incontestati: non è in discussione che l'imputato, dipendente di Ente Poste, incaricato da una cliente di eseguire un pagamento in favore di Equitalia Nomos s.p.a. si appropriava, trasferendola sul proprio conto corrente piuttosto che su quello società creditrice, della somma di 72 Euro che la debitrice avrebbe dovuto versare a titolo di imposta.

3. Controversa, invece è la qualificazione giuridica della condotta che, secondo il ricorrente, va sussunta nel delitto di appropriazione indebita. A tal riguardo il ricorrente ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, estrapolandola da una sentenza massimata sotto altro aspetto, e dalla quale si evince che il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto 'bancoposta') non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. Il ricorrente ha operato una disamina del richiamato regolamento che definisce e disciplina le operazioni di cd. bancoposta e, fra queste, quali prestazioni di servizi di pagamento, i bollettini RAV, nel caso emesso da Equitalia s.p.a., e l'uso di carte di credito, quale quella utilizzata per eseguire il pagamento dalla debitrice.

4. Ben diverso, invece, e con tale decisivo aspetto il ricorso non si è approfonditamente confrontato, è l'argomento che la Corte territoriale ha valorizzato ai fini della ritenuta sussistenza del delitto di peculato e che muove non già dalla qualifica - pubblicistica e privatistica - di Ente Poste e neppure dalla funzione in senso lato bancaria esercitata dall'ente nel settore bancoposta che costituisce l'argomento valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte nell'orientamento innanzi richiamato per escludere la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'agente postale addetto alle operazioni di bancoposta - bensì dalla funzione pubblica di diretta riscossione dei tributi esercitata da Ente Poste, a questo fine delegato da Equitalia, delega che, si afferma nella sentenza impugnata, non esclude affatto la delegabilità anche a favore di altri soggetti (banche, tabaccai convenzionati, Lottomatica) e che costituisce la fonte dell'esercizio del potere pubblicistico esercitato dal delegato che, conseguentemente, va considerato incaricato di pubblico servizio poichè esso, per le incombenze affidategli, subentra nella posizione della pubblica amministrazione e svolge mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima.

Del tutto congrua è, pertanto, la giustificazione offerta dalla Corte territoriale dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di incaricato di pubblico servizio in base alla natura pubblica delle somme riscosse dall'operatore privato a titolo di imposta, non avendo al proposito rilievo la natura - pubblica o privata - del rapporto giuridico intercorrente tra l'ente impositore e il delegato.

5. Il Collegio sottolinea al riguardo che l'art. 358 cod. proc. pen. definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990 (L. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione 'a qualunque titolo' ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 c.p.p., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico.

Non si richiede, quindi, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

Il capoverso dell'art. 358 c.p.p. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 c.p.p., ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi).

Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (tra tante, Sez. 6, n. 39359 del 7.3.2012, Ferrazzoli, Rv. 254337).

6. Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi che l'addetto a ricevere il pagamento del tributo anche nell'ambito del servizio cd. bancoposta, esercitato dall'ente di appartenenza, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in considerazione della indubbia connotazione pubblicistica dello specifico servizio svolto.

Tale attività si caratterizza, infatti, per la diretta inerenza al preminente interesse generale alla corretta riscossione delle entrate tributarie dell'ente impositore, che ne è titolare in virtù del potere a lui riconosciuto dalla legge. Sicchè l'attività in concreto svolta al riguardo dal ricorrente, di carattere intellettivo e non meramente esecutivo o d'ordine, pur senza i poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, attiene a bisogni di pubblico interesse non aventi carattere industriale o commerciale, il cui soddisfacimento è perseguito istituzionalmente secondo modalità e forme determinate, a monte del contratto stipulato con il delegatario, da regolamentazione di natura pubblicistica, rientrando così nell'alveo della prestazione di pubblico servizio, quale definita all'art. 358 cod. pen..

7. La Corte territoriale, facendo applicazione di tali principi, ha ritenuto integrare il delitto di peculato per appropriazione nella condotta del soggetto incaricato alla riscossione delle tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione, anche se realizzato con un sistema di pagamento elettronico, essendo integrata la condotta di appropriazione di cui all'art. 314 cod. pen..

8. La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, si è coerentemente uniformata al quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, in una materia quale quella della riscossione delle tasse automobilistiche che condivide, con la fattispecie in esame, proprio la delega a favore di soggetti privati come tabaccai e agenzie automobilistiche, della riscossione dei tributi. In tale materia la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che i soggetti delegati vanno considerati incaricati di pubblico servizio poichè essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della pubblica amministrazione e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima (Sez. 6, n. 28974 del 11/06/2013, dep. 08/07/2013, Rv. 255630; Sez. 2, n. 17109 del 22/03/2011, dep. 03/05/2011, Rv. 250315).

9. Deve, dunque, affermarsi che, in materia di rapporti tra l'ente pubblico impositore, Equitalia, ed Ente Poste, delegato alla riscossione, anche attraverso strumenti bancari come i bollettini RAV o mezzi di pagamento elettronici, il principio secondo cui integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta dell'addetto al servizio che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico funzionario incaricato dell'esazione.

Il denaro versato dal contribuente è destinato, infatti, alla pubblica amministrazione e il possesso conseguito dal soggetto che lo riceve rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato, secondo principi che la giurisprudenza ha già applicato al concessionario affermando che il denaro versato dal contribuente al concessionario in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene publica pecunia non appena entri in possesso del soggetto incaricato della esazione.

Le somme versate a titolo di tributo, siccome destinate agli enti impositori ed alla realizzazione dei loro fini, appartengono, secondo tale linea interpretativa, alla pubblica amministrazione anche prima che l'esattore ne faccia il versamento alle casse dello Stato, con la conseguenza che a tali somme non può essere data una diversa destinazione, nè può disporsi delle stesse per uso personale (v., in motivazione, Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008 - dep. 30/04/2008, Pizza e altri, Rv. 240068).

10. E' ineccepibile, la conclusione della Corte di appello di escludere che il fatto accertato sia inoffensivo, in presenza di una condotta appropriativa di una somma certamente modesta, che, infatti, è valsa al ricorrente il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen., ma non irrilevante, e, quindi idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen. e, cioè, l'interesse all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. La condotta appropriativa ascritta al ricorrente non si risolta nella mera lesione dei beni immateriali del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ma in una effettiva lesione del patrimonio pubblico, contrariamente a quanto si era verificato nella fattispecie richiamata nel ricorso nella quale la condotta ascritta all'imputato non avevano dato luogo ad alcun aggravio di spesa.

11. Manifestamente infondato e generico è il motivo di ricorso che investe il diniego delle circostanze generiche. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato assolto del tutto logicamente, in quanto la Corte di appello ha evidenziato la esistenza di un precedente, per rapina, a carico dell'imputato aspetto che appare di valenza decisamente soverchiante rispetto al richiamo al comportamento processuale (il consenso all'acquisizione degli atti) e successivo alla commissione del reato (il conseguimento di una laurea).

12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.