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Positività agli stupefacenti non basta (Cass. 40543/21)

11 ottobre 2021, Cassazione penale

Ai fini della guida sotto alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe: l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.

Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante o del reato in parola è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione: tanto non può essere desunto dai soli elementi sintomatici ma richiede sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. 

Ai fini della sussistenza dell'attenuante  del risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese : ma in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante,  la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito e non prima dell'inizio della discussione.

Cassazione penale

sez. IV, ud. 24 giugno 2021 (dep. 10 novembre 2021), n. 40543
Presidente Menichetti – Relatore Esposito

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del 13 giugno 2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.G. in relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione e ha rideterminato in anni due e mesi quattro di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 3, n. 2: capo A - perché, per aver condotto la propria auto Alfa Romeo 147 tg. XXXXXXX in maniera inadeguata e pericolosa per l'incolumità pubblica e per inosservanza dell'art. 154 C.d.S. e art. 141 C.d.S., commi 3, 8 e 11, cagionava la morte di D.I. ; in particolare, il C. , conducendo il veicolo di cui sopra sulla strada Provinciale 1 - ex Circonvallazione Nord di (OMISSIS) - strada ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione - e volendo/dovendo immettersi in (OMISSIS) - anch'essa ad unica carreggiata a doppio senso di circolazione, giunto all'altezza del civico 62/A di detta via all'intersezione con la S.P. 1, effettuava la manovra di svolta a sinistra, senza previamente collocarsi all'asse della carreggiata accertandosi, prima di iniziare la manovra, di non recare pericolo ad altri utenti della strada che godono del diritto di precedenza (art. 154 C.d.S.), senza moderare la velocità in considerazione delle caratteristiche della strada (trovandosi in prossimità di un'intersezione) e delle condizioni di visibilità (essendo il fatto avvenuto alle ore 21.00) (art. 141, commi 3 e 8), circolando (anche per via dei comportamenti sopra descritti) contromano ed occupando totalmente lo spazio riservato all'opposto senso di marcia (art. 141 C.d.S., commi 3 e 8) e, consequenzialmente, collideva contro il velocipide condotto da D.I. che, in seguito all'impatto, riportava un politrauma che ne comportava l'arresto cardiocircolatorio e respiratorio e quindi il decesso - con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle citate norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 154 C.d.S., art. 141 C.d.S., commi 3, 8 e 11) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (segnatamente cocaina, THC can-nabinoidi e metadone) - in (OMISSIS) .

1.1. Nella sentenza di primo grado erano evidenziati profili di colpa in capo al prevenuto in relazione all'assunzione di stupefacenti prima del sinistro e alle modalità di marcia, in ora notturna e con scarsa visibilità, a velocità non consona rispetto alle condizioni esterne e comunque in violazione della normativa stradale.

La Corte di appello ha evidenziato i plurimi profili di colpa del C. : a) la positività all'esame volto alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) l'aver intrapreso la svolta a sinistra senza condizioni di perfetta visibilità); c) la violazione di norme relative alla circolazione stradale (art. 141 C.d.S. sulla velocità da tenere e l'invasione dell'opposta corsia di marcia); d) la velocità superiore a quella consentita, fino a invadere l'opposta corsia e ad attingere il velocipede, che marciava in direttrice di marcia contraria con forza cinetica tale da far sbalzare il conducente a terra e provocargli l'esito letale.

Dal carteggio fotografico del fascicolo del P.M. si potevano osservare le condizioni del manto stradale e l'esito dell'impatto frontale che aveva condotto alla distruzione del velocipede condotto da D.I. , successivamente deceduto per l'impatto, ed al pesante danneggiamento alla carrozzeria della macchina.

2. Il C. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p. e art. 589 c.p., comma 3, n. 2, e vizio di motivazione. Si deduce che l'aggravante in esame non sussiste, non essendo sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida, occorrendo invece che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe.

2.2. Violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, e art. 70 c.p., n. 1, e vizio di motivazione. Si osserva che, erroneamente, la Corte territoriale ha attribuito natura soggettiva alla circostanza attenuante in esame e ha ritenuto necessaria la resipiscenza del reo dopo la consumazione del reato per la sua applicazione. In realtà, tale aggravante non ha natura soggettiva, in quanto la finalità dell'attenuante non consiste nel ravvedimento del reo; essa concerne ogni altra modalità dell'azione ex art. 70, n. 1, c.p.. Una diversa interpretazione renderebbe inapplicabile tale attenuante in tema di omicidio stradale, perché, in caso di scopertura assicurativa, difficilmente l'autore sarebbe in grado di risarcire il danno ai parenti delle vittime.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il primo motivo di ricorso, con cui si censura il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 3, n. 2, è fondato. La Corte di appello configura una condotta colposa dell'imputato causalmente efficiente nell'aver proceduto ad alta velocità ed aver svoltato a sinistra, senza rallentare, senza rispettare il diritto di precedenza e circolando contromano occupando lo spazio riservato all'opposto senso di marca, e nell'essersi l'imputato posto alla guida in stato di alterazione psicofisica (segnatamente cocaina, THC cannabinoidi e metadone). A tal ultimo riguardo, la prova di tale condizione è stata desunta dall'esito delle analisi volte alla ricerca di positività a sostanze stupefacenti. Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 589 c.p., comma 3, n. 2, non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe (Sez. 4, n. 27164 del 28/04/2015, Sardone, Rv. 263872; vedi anche Sez. 4, n. 19035 del 14/03/2017, Calabrese, Rv. 270168, secondo cui l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione).

Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante in parola è quindi necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Tanto non può essere desunto dai soli elementi sintomatici ma richiede sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009, Giardini, Rv. 245535). Entrambi i giudici di merito non hanno tenuto presente tale principio, riconoscendo la sussistenza dell'aggravante esclusivamente in base all'accertata positività, senza verificarne l'incidenza sulla condotta di guida.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, è manifestamente infondato. Al riguardo, va evidenziato che, effettivamente, la Corte territoriale non ha seguito il consolidato e condivisibile indirizzo di questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587; vedi anche Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276 e in motivazione).

In ogni caso, non ricorrono i presupposti per riconoscere la suddetta attenuante, perché, come rilevato nella sentenza impugnata, il risarcimento era effettuato solo durante il giudizio, in violazione del disposto dell'art. 62, n. 6, cit.. Peraltro, in caso di giudizio abbreviato - come nel caso in esame - ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438 c.p.p., comma 4, e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p. (Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380).

3. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto relativo all'aggravante della guida sotto l'effetto di stupefacenti prevista dall'art. 589, comma 3, n. 2 c.p., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'aggravante della guida sotto l'effetto di stupefacenti e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria, altra Sezione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.