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Perseguitata e stuprata? Basta la parola della vittima (Cass. 23530/18)

25 maggio 2018, Cassazione penale

In tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla determinazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in relazione alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

In tema di violenza sessuale, l’assenza di lesioni o escoriazioni in sede di visita ginecologica non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione a un consenso viziato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 gennaio – 25 maggio 2018, n. 23530
Presidente Rosi – Relatore Zunica

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del G.U.P. di Taranto del 5 luglio 2013, S.M. veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione in ordine ai reati di cui agli art. 612 bis, 527 e 609 bis cod. pen., ritenuta in tal caso l’ipotesi di minore gravità di cui all’ultimo comma; all’imputato si contestava in particolare di aver molestato e minacciato la sua ex ragazza F.S. , chiamandola più volte al telefono in varie ore del giorno e della notte, inviandole messaggi telefonici, seguendola dappertutto e minacciandola di dire al suo fidanzato attuale dei loro precedenti rapporti anche di natura intima, per costringerla a tornare con lui, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e paura e da ingenerarle un fondato timore per l’incolumità propria e del ragazzo e da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita; S. era inoltre accusato di avere costretto con violenza la F. , di anni 16, a subire atti sessuali, consistiti dapprima nel toccarla nelle parti intime e subito dopo nel penetrarla per via vaginale, in una via di (…) dove aveva condotto la sua ex per un ulteriore chiarimento dei loro rapporti; tali reati si assumono commessi in (omissis) , data dell’episodio della violenza sessuale.
Oltre ad applicare le pene accessorie di legge, il Tribunale condannava S. al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidare in separata sede.
La Corte di appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, con sentenza del 3 ottobre 2016, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva all’imputato l’ulteriore beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, S. , tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione al travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; al riguardo la difesa evidenzia che il narrato della F. presentava significative incongruenze nella descrizione dei fatti di causa e del rapporto precedente e successivo con l’imputato, per cui il giudizio di credibilità espresso dalla Corte prestava il fianco a numerose censure, tra cui quella di aver individuato dei presunti riscontri nelle dichiarazioni della madre, del fidanzato e dell’amica della persona offesa, che in realtà non avevano fornito elementi di conforto al narrato della F. . Peraltro la Corte avrebbe interpretato i messaggi scambiati tra il ricorrente e la sua ex come prova della sottomissione della persona offesa, mentre gli stessi rivelerebbero che il rapporto tra i due era proseguito anche dopo la fine del fidanzamento, in alcuni casi anche con incontri sessuali consenzienti.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori, evidenziando che non vi era alcuna prova del ricatto e delle minacce asseritamente patite dalla persona offesa e che in ogni caso non era affatto comprovato l’eventuale mutamento del modus vivendi della stessa.
Con il terzo motivo, infine, viene censurata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di violenza sessuale, osservandosi che la persona offesa, sottoposta ad accurata visita medica, non presentava alcun segno di abrasione, escoriazione o lesione ad alcun apparato, per cui nel caso di specie doveva escludersi il requisito della violenza, né era comunque ravvisabile l’elemento della minaccia, non avendo la F. manifestato alcuna opposizione al rapporto sessuale, che quindi per il ricorrente non era molto diverso da quelli consumati in agosto e settembre, quando i due non erano già più fidanzati ufficialmente. Nel ribadire l’illogicità della valutazione della credibilità della persona offesa, la difesa evidenzia che il distacco con cui la F. aveva affrontato i momenti successivi all’unione carnale dimostrava che in realtà si era trattato di un rapporto privo di vizi del consenso.

Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 527 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione della relativa pena, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Rv. 257595 e Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Rv. 236181), la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni; tale integrazione si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado. Va altresì ribadito, sempre in via preliminare, che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Quanto poi ai limiti di deducibilità del travisamento della prova, deve rilevarsi che è affermazione costante della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 Rv. 258438). Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è in definitiva ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato processuale probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 Rv. 258774).
Orbene, alla luce di tali premesse ermeneutiche, deve escludersi che la sentenza impugnata presenti profili di illegittimità rilevabili in questa sede, non essendo in particolare ravvisabile il travisamento della prova dedotto dalla difesa.
Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che le decisioni di merito hanno valorizzato in primo luogo le dichiarazioni della persona offesa F.S. , all’epoca dei fatti non ancora diciassettenne, la quale, sia nell’immediatezza dei fatti, sia nel prosieguo delle indagini, sia ancora durante l’audizione in sede di rito abbreviato (condizionato dalla difesa proprio alla sua escussione), ha descritto in maniera chiara e puntuale l’episodio verificatosi la sera del 23 gennaio 2011, allorquando ella, dopo alcune remore, ha deciso di incontrarsi con il suo ex fidanzato S.M. , dal quale si era lasciata nell’estate del 2010, subendo nei mesi successivi dallo stesso insistite richieste di ripresa del rapporto, intervallati da momenti di dialogo, ma molto più spesso accompagnate anche da condotte ingiuriose e minacciose, estese in taluni casi anche alla madre Sp.Li. e al suo nuovo fidanzato A.I. .
In questo contesto si inserisce dunque l’incontro del 23 gennaio 2011, finalizzato a un ulteriore chiarimento; in tale occasione la F. , salita nella macchina di S. , dopo essersi fermati in via (omissis) , all’altezza del civico 6/8, capì ben presto le intenzioni del suo ex, il quale le impedì tuttavia di scendere e, dopo averla denudata, la penetrò fino a raggiungere l’orgasmo.
Il racconto dell’episodio è stato oggetto di ampio approfondimento già in sede investigativa, anche alla luce della prospettazione difensiva di S. , il quale ha spiegato sin da subito che, anche dopo la fine della relazione sentimentale, ha continuato a incontrare la F. di nascosto per consumare rapporti sessuali consenzienti. E ciò sarebbe avvenuto anche la sera del 23 gennaio 2011.
Orbene, sia il G.U.P. che la Corte di appello si sono ampiamente confrontati con la tesi difensiva, superandola con argomenti razionali e saldamente ancorati alle risultanze probatorie; in particolare, è stato evidenziato che la narrazione della ragazza, al di là di alcune marginali contraddizioni, peraltro attentamente esaminate e ridimensionate in entrambe le sentenze di merito, è risultata coerente, sufficientemente dettagliata e priva di risentimenti o intenti calunniatori, avendo avuto inizio le denunce il giorno dopo l’episodio del 23 gennaio 2011, giunto al culmine di una situazione di tensione che andava avanti da mesi, pur nell’alternanza tra minacce, ricatti e fasi di dialogo, talora sfociati anche in sporadiche relazioni sessuali, la cui esistenza tuttavia non è stata correttamente ritenuta idonea a mettere in discussione l’impianto accusatorio, a fronte di una pluralità di elementi fattuali rivelatori di una ben diversa realtà, contraddistinta da una netta prevalenza di condotte chiaramente prevaricatrici. In tal senso sono stati infatti richiamati nella sentenza impugnata (come in quella di primo grado) i numerosi messaggi (inviati con sms o tramite facebook) scambiati tra il ricorrente e la persona offesa, rispetto al cui contenuto alcuno stravolgimento può ritenersi operato, essendone stato messo in risalto correttamente il valore intimidatorio, con il conseguente stato di esasperazione della F. , che in più di una circostanza palesava il suo profondo disagio (significativo al riguardo, ad esempio, il messaggio del 24 gennaio 2011, a poche ore dal fatto, in cui la ragazza parla in toni drammatici di una "tortura" subita).
Al tempo stesso, i giudici di secondo grado, come prima aveva fatto il G.U.P. (la cui motivazione peraltro in larga parte è stata ripresa anche testualmente dalla sentenza di appello), hanno valorizzato gli ulteriori riscontri dichiarativi al racconto della persona offesa; tali riscontri sono stati individuati in particolare nelle affermazioni di diverse persone a conoscenza dei fatti, tra cui: la madre Sp.Li. , la quale a sua volta il 19 luglio 2010 aveva già presentato un esposto nei confronti dell’imputato, che il successivo 14 ottobre riconobbe in Questura la rispondenza al vero dei fatti denunciati, impegnandosi per il futuro a non importunare più la sua ex; A.I. , fidanzato dell’epoca della minore, che ha confermato l’inquietudine della sua ragazza, soprattutto all’indomani dell’episodio del (OMISSIS) , allorquando ella gli mandò in orari insoliti messaggi sintomatici del suo stato d’animo; l’amica intima della vittima, M.S. , la quale ha raccolto tutte le confidenze della F. , dalle vessazioni subite dopo l’interruzione del suo legame con S. , fino alla violenza sessuale da questi subita in auto; e ancora l’amico comune B.A. , il quale ha confermato di essere stato contattato telefonicamente dalla persona offesa al fine di convincere l’imputato a desistere dai suoi propositi molesti, iniziativa questa che peraltro fece ancor di più indispettire S. .

In definitiva, deve ritenersi che la valutazione di attendibilità della persona offesa sia stata compiuta in maniera adeguatamente approfondita dal G.U.P. prima e dalla Corte di appello poi, attraverso una disamina attenta, critica e soprattutto non frammentaria dell’ampio materiale probatorio acquisito, riferito non solo all’episodio del (omissis) , ma anche al periodo ad esso precedente e successivo e dunque all’intero contesto dei rapporti tra S. e la F. .

A fronte di un apparato motivazionale solido e coerente, le doglianze difensive sollevate in questa sede si limitano alla sostanziale riproposizione di censure di fatto, deducendosi un travisamento della prova in realtà non configurabile, posto che la Corte di appello non ha richiamato dati probatori ignorati dal primo giudice, ma ha solo ripercorso le medesime risultanze istruttorie, fornendo una lettura logica e non frammentaria del loro significato, peraltro coerente con quella altrettanto immune da censure già operata in primo grado dal Tribunale.
3. Sono infondati anche il secondo e terzo motivo, suscettibili di essere trattati in maniera congiunta in quanto tra loro sostanzialmente interconnessi, riguardando entrambi la qualificazione giuridica della condotta contestata.
Ed invero, quanto alla sussistenza del reato di atti persecutori, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato l’orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621), secondo cui in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla determinazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in relazione alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
In applicazione di tale premessa interpretativa, la Corte territoriale ha escluso coerentemente il rilievo dell’assenza di certificazione medica attestante l’origine degli asseriti turbamenti psicologici, affermando che le dichiarazioni della persona offesa e delle persone a lei vicine erano risultate molto precise in ordine alla descrizione della grave alterazione dell’equilibrio psicologico della F. , quale effetto della condotta dell’imputato, certamente abituale, perché se era vero che, per ammissione della ragazza, S. per un periodo si è fatto sentire "poco o niente", è vero altresì che, secondo la credibile narrazione della vittima, da novembre in poi, in continuità con i pregressi comportamenti posti in essere in un periodo precedente, ha ripreso a molestare la sua ex fidanzata.
L’esasperazione della F. a seguito delle condotte minacciose e pressanti dell’imputato, oltre ad essere riscontrata dal tenore di alcuni messaggi precedenti e successivi all’episodio del (OMISSIS) , è stata del resto confermata in modo chiaro dagli amici M.S. e B.A. , per cui il giudizio delle decisioni di merito sulla configurabilità del delitto di atti persecutori appare immune da censure, non essendo la fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen. esclusa dalla iniziale concomitanza della relazione affettiva, ammesso che di ciò possa realmente parlarsi nella vicenda in esame.
Allo stesso modo, resiste alle obiezioni difensive la ritenuta sussistenza del delitto di violenza sessuale, posto che, nella descrizione dell’episodio del (omissis) , la persona offesa ha messo in risalto l’assenza del suo consenso rispetto al compimento del rapporto sessuale, che ella non ha potuto evitare avendole S. impedito di uscire dall’abitacolo della sua autovettura.
Ribadita la credibilità della versione della persona offesa, alcun dubbio si pone quindi sull’integrazione della fattispecie ex art. 609 bis cod. pen. (rispetto alla quale peraltro la sentenza impugnata ha dichiarato di non condividere il riconoscimento da parte del G.U.P. dell’ipotesi di minore gravità).
Anche in tal caso, a fronte del puntuale racconto della persona offesa, l’assenza di lesioni o escoriazioni in sede di visita ginecologica correttamente è stata ritenuta non decisiva, dovendosi al riguardo richiamare l’indirizzo ermeneutico di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24298 del 12/05/2010, Rv. 247877), secondo cui l’assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione a un consenso viziato, come appunto avvenuto nella vicenda de qua.
4. Ribadita la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, deve tuttavia rilevarsi che, rispetto alla fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 527 cod. pen., che è quella configurabile nel caso di specie, è intervenuta depenalizzazione ad opera dell’art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevedendosi ora una sanzione amministrativa in luogo di quella penale originariamente prevista. Rispetto alla condanna per il reato di atti osceni, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi uno di reclusione.
Il ricorrente deve essere infine condannato alla refusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile F.S. , liquidate in complessivi Euro 2.500, oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 527 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l’effetto, elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna altresì il ricorrente alla refusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile F.S. , che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre spese generali e accessori di legge.