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Perquisizione, ci vuole il mandato?

13 gennaio 2021, Nicola Canestrini

Chi ha mai visto un film poliziesco ambientato negli USA tende ad avere false idee su quel che succede durante una operazione di polizia in Italia. 

E' vero che secondo il nostro ordinamento le operazioni di perquisizione devono normalmente essere disposte con decreto motivato da parte dell’autorità giudiziaria, a pena di nullità delle stesse, ma è altrettanto vero vi sono numerose norme che autorizzano una perquisizione domiciliare anche .. senza mandato.

Quando sono lecite le perquisizioni senza mandato?

1. nei casi di flagranza di reato ed evasione;

2. nei casi previsti dall’art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che disciplina la perquisizione locale (anche di interi edifici) rivolta alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti; essa può essere fatta anche sulla base di un semplice indizio (basta una denuncia anonima);

3. nei casi previsti dall’art. 4 legge 152/75, che disciplina la cosiddetta “perquisizione sul posto” rivolta alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a "specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili");

4. nei casi previsti dall’art. 103 D.P.R. 309/1990, che disciplina la perquisizione sui mezzi di trasporto, sui bagagli e sugli effetti personali finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope (basta il "fondato motivo").

Peraltro, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dal citato art. 103 del d.p.r. n. 309 del 1990 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito" (Cassazione Penale Sezione iv, 06/11/2002, n.3029); peraltro, la Corte EDU ha stabilito che legislazione italiana sulle perquisizioni non contiene sufficienti garanzie per prevenire il rischio di abusi ed ha condannato l’Italia per violazione del diritto alla vita privata (art 8 CEDU).

Ma - in senso garantista - cfr. Corte di Cass., VI sez. penale, nr. 48552/09 del 18.12.2009 (ud. 18.11.2009) :

"Il R.D. n. 773 del 1931, art. 41, richiamato dall'art. 225 delle norme di coordinamento c.p.p., attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione "in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione" soltanto allorchè "abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza... di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute".

Osserva il Collegio che tale norma, al di là delle intenzioni del legislatore che l'introdusse nell'ordinamento giuridico, non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell'agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi.

Tale avvertenza va sottolineata, a maggior ragione nello Stato costituzionale di diritto, introdotto dalla Costituzione repubblicana, in cui l'inviolabilità del domicilio privato è presidiata da garanzia costituzionale come diritto fondamentale della persona, con espresso divieto di eseguire perquisizione domiciliare "se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale" (art. 14/2 Costituzione).

Pur considerando che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14 Cost., e tenendo in conto l'innegabile esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, a esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell'introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell'inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte Cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l'ordinanza n. 332/2001).

Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico.".