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Periti del giudice sono poliziotti: ricusazione impossibile (Cass. 40517/17)

6 settembre 2017, Cassazione penale

La confusione, negli appartenenti alla polizia scientifica nominati come periti, tra il ruolo loro assegnato di ausiliari del giudice e quello istituzionale loro spettante di ufficiali di polizia giudiziaria in rapporto di subordinazione funzionale rispetto al pubblico ministero, conosce rimedi processuali?

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 ottobre 2016 – 6 settembre 2017, n. 40517
Presidente Di Tomassi – Relatore Mazzei

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha respinto, con ordinanza del 10 febbraio 2016, la dichiarazione di ricusazione proposta dai difensori di S.G. e G.N. , in sede di udienza camerale per incidente probatorio, nei confronti dei nominati periti, N.G. , D.S.P. , R.G. , P.I. , tutti in servizio presso il gabinetto regionale della polizia scientifica di Palermo, e nei riguardi di Pi.Gi. in servizio presso la polizia scientifica di Roma, incaricati di accertamenti biologici, balistici e chimici su plurimi reperti, nell’ambito di indagini relative all’omicidio di Sc.Sa. .
A ragione della decisione il Giudice ha addotto che non ricorreva alcuno dei casi previsti dall’art. 36, comma 1, cod. proc. pen., lett. da a) a g), legittimanti la proposta ricusazione, escludendo che i periti potessero essere ricusati "per gravi ragioni di convenienza", in conformità della disposizione di cui all’art. 223, comma 2, cod. proc. pen.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, aventi però il medesimo contenuto, gli avvocati Filippo Gallina e Giuseppe D’Acquì, difensori, rispettivamente, di S. e G. , i quali, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 67 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.
Sostengono i ricorrenti, negli atti di impugnazione dai contenuti perfettamente sovrapponibili, che la nomina come periti di appartenenti a corpi specializzati di polizia avrebbe violato gli artt. 221 cod. proc. pen. e 67 disp. att. cod. proc. pen. e sarebbe apoditticamente motivata per le seguenti ragioni: a) mancata selezione dei periti tra gli esperti iscritti negli appositi albi, senza alcuna indicazione delle ragioni della scelta che avrebbe dovuto essere, invece, specificamente motivata, e senza alcuna giustificazione della particolare competenza dei prescelti nelle discipline -biologia, balistica, chimica- necessarie per lo svolgimento degli accertamenti disposti; b) scelta di esperti non iscritti, quali sono i nominati appartenenti a corpi specialistici della polizia, che non possono ritenersi prestatori di attività professionale presso un ente pubblico, essendo dipendenti organicamente inseriti nell’apparato di sicurezza dello Stato; c) confusione, negli appartenenti alla polizia scientifica nominati come periti, tra il ruolo loro assegnato di ausiliari del giudice e quello istituzionale loro spettante di ufficiali di polizia giudiziaria in rapporto di subordinazione funzionale rispetto al pubblico ministero, con la conseguente violazione dei principi del giusto processo e, segnatamente, di quelli del contraddittorio, parità delle parti e imparzialità del giudice, sanciti dall’art. 111 della Costituzione con la netta separazione tra organo inquirente ed organo giudicante, da osservare anche nella formazione della prova.
I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. I ricorsi, testualmente identici, sono inammissibili.
1.1. I ricorrenti sembrano ignorare la tassatività dei casi che legittimano la ricusazione dei periti a norma dell’art. 223, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, dello stesso codice, con espressa esclusione delle "gravi ragioni di convenienza" di cui al citato art. 36, lettera h), dal novero dei casi che legittimano la ricusazione delle parti.
Tale rilievo è sufficiente a rappresentare l’inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza delle censure formulate, non avendo i ricorrenti indicato alcuno dei casi tra quelli puntualmente previsti dall’art. 36 cod. proc. pen., lettere da a) a g), idoneo a sostenere le dichiarazioni di ricusazione dei periti, che sarebbe stato illegittimamente disatteso nel provvedimento impugnato.
Tutti i motivi proposti si risolvono, infatti, nella pretesa illegittimità della nomina dei periti tra i tecnici della polizia scientifica, specializzati nelle discipline biologiche, chimiche e balistiche; essi non censurano il rigetto delle dichiarazioni di ricusazione, bensì lo stesso provvedimento di nomina degli esperti di cui assumono l’illegittimità per difetto di motivazione su una serie di elementi: scelta dei periti tra i non iscritti nell’apposito albo; mancata verifica di competenza specifica; attività professionale non prestata presso un ente pubblico; difetto di indipendenza quali ausiliari del giudice essendo pur sempre funzionari tecnici della polizia di Stato in rapporto di subordinazione funzionale rispetto al pubblico ministero, parte del processo.
1.2. Il quesito da porsi diventa allora quello della autonoma impugnabilità per cassazione del provvedimento di nomina dei periti su denuncia di violazione degli artt. 221 cod. proc. pen. e 67 disp. att. cod. proc. pen., che disciplinano la nomina senza escludere la selezione degli esperti tra i non iscritti nell’apposito albo, da ritenersi dunque legittima (art. 221, comma 1, primo periodo); prevedendo come scelta preferenziale (e, dunque, non obbligata) quella di esperti che svolgano attività professionale presso un ente pubblico (art. 67, comma 3); indicando specificamente le ragioni della scelta dei periti tra i non iscritti negli albi (art. 67, comma 4).
Nel caso di specie, la scelta tra i non iscritti è stata, peraltro, adeguatamente giustificata "in considerazione della complessità delle indagini tecniche espletande, involgenti plurimi settori di specializzazione (balistica, chimica, fisica, biologica, dattiloscopica)", donde la preferenza esplicitamente accordata ad "un team di esperti, dotati di sicura qualificazione tenico-professionale e facenti parte di un medesimo apparato pubblico, nel convincimento che proprio la comune appartenenza ad un medesimo ente costituisca un pre-requisito indispensabile per la proficuità del lavoro di equipe imposto dalle attività funzionali alla risposta ai quesiti posti, il tutto nel superiore ed esclusivo interesse della ricerca della verità processuale" (così, testualmente, il provvedimento del 10 febbraio 2016 di rigetto della prima istanza difensiva di sostituzione dei periti avanzata dai difensori degli indagati, cui ha fatto seguito, nella stessa udienza, la dichiarazione di ricusazione degli esperti nominati sulla base delle medesime argomentazioni a sostegno della precedente richiesta di sostituzione, determinante l’ulteriore provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione, qui impugnato, reso nella stessa udienza del 10 febbraio).
1.3. Preso atto della manifesta infondatezza dei ricorsi, i quali non deducono alcun specifico caso di ricusazione dei periti, a norma dell’art. 223, comma 2, in relazione all’art. 36, comma 1, lett. da a) a g), cod. proc. pen., che sarebbe stato violato nell’impugnato provvedimento di rigetto della ricusazione, ma si limitano, come detto, a denunciare la pretesa illegittimità del provvedimento di nomina dei periti, sembra opportuno affermare il seguente principio di diritto: in tema di perizia, non è prevista l’autonoma impugnabilità, con ricorso per cassazione, del provvedimento di nomina che si assume emesso in violazione di legge e con difetto di motivazione specifica circa le ragioni della scelta di esperti non iscritti nell’apposito albo; il principio di tassatività che disciplina la materia delle impugnazioni non solo con riguardo ai casi di impugnazione ma anche ai mezzi di impugnazione, a norma dell’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., esclude tale autonoma impugnabilità, fatta salva l’impugnabilità dell’ordinanza di nomina dei periti insieme alla sentenza, anche se quest’ultima sia impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza, ai sensi dell’art. 586, comma 1, cod. proc. pen., e ferma la tempestiva deduzione delle eventuali nullità, non assolute, secondo quanto disposto dall’art. 182 cod. proc. pen. (conforme: Sez. 1, n. 4616 del 02/12/1991, dep. 1992, Iengo, Rv. 188829).
Ne discende ulteriore conferma dell’inammissibilità dei ricorsi anche perché proposti avverso provvedimento non autonomamente impugnabile, nella misura in cui si risolvono nell’impugnazione della stessa ordinanza di nomina dei periti, come attestato dal loro contenuto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno -per i profili di colpa correlati all’irritualità delle impugnazioni (Corte. cost. n. 186 del 2000)- al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro millecinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.