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Pericolo di fuga dell'estradando (Cass., 23319/16)

6 giugno 2016, Cassazione penale

In tama di custodia cautelare ai fini estradizionali, la sussistenza del pericolo di fuga deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 febbraio ? 6 giugno 2016, n. 23319

Ritenuto in fatto

1. II sig. D.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 24/07/2015 della Corte di appello di Bari che, all'esito della convalida del suo arresto provvisorio, eseguito a fini estradizionali il 23/07/2015 per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo il pericolo di fuga, gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.
1.1.Con unico motivo, richiamati i principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in materia di estradizione, dei quali invoca l'applicazione al caso concreto, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 714, comma 2, 715, comma 2, lett. c), e 274, lett. b), cod. proc. pen., e la conseguente insufficiente motivazione del provvedimento impugnato che ha desunto il pericolo di fuga (e l'adeguatezza della sola misura custodiate a neutralizzarlo) dal puro e semplice possesso dei passaporto, valorizzando un dato di per sé non significativo ed estraniandolo dal contesto in cui era avvenuto il controllo e l'arresto (trattandosi di persona incensurata che era giunta in Italia per trascorrere una vacanza con la famiglia, che non aveva cercato di darsi alla fuga, né opposto resistenza, che non era stata trovata in possesso di documenti o banconote falsi).

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato.


3. Secondo la costante interpretazione di questa Corte in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente.

Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994, Zoran, Rv. 198523; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005, Bucur, Rv. 231330; Sez. 6, n. 2840 dei 08/01/2007, Roman, Rv. 235554).

3.1. Il possesso di documenti falsi, validi ai fini dell'espatrio è circostanza utilmente valutabile ai fini dei pericolo di fuga (Sez. 6, n. 41033 del 06/10/2009, Vernica, Rv. 245031); non lo è il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura.

3.2. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame (Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015, Eddomairi, Rv. 264336).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari.