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Pene severe non ostano all'estradizione, salvo che .. (Cass. 33881/19)

25 luglio 2019, Cassazione penale

Laddove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui all'art. 3 CEDU e all'art. 27, terzo comma, Cost., le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen., anche con riferimento all'operatività nel nostro sistema dei criteri di aumento delle pene principali previsto dall'art. 78 cod. pen.

La pena non può essere espressione esclusivamente dell'aspetto sanzionatorio, ma deve racchiudere in sé gli elementi riconducibili all'aspetto rieducativo e risocializzante, con il connesso corollario del rispetto dei diritti, di cui il principio di legalità si fa garante, quale asse irrinunciabile dell'esperienza giuridica, volta alla salvaguardia dei diritti fondamentali e del correlato sistema di checks and balances.

L'obiettivo della realizzazione di un diritto sovranazionale di giustizia e democrazia, all'interno di un sistema ormai acquisito di fonti multilivello, di matrice legislativa e giurisprudenziale, che rafforzi e concorra a definire i principi generali, posti a garanzia dei diritti fondamentali di tutti i soggetti destinatari delle disposizioni applicabili, comporta per il giudice comune la necessità di un'attenta considerazione di quelle fonti e di quei principi anche all'interno del sistema estradizionale e dei conseguenti rapporti tra gli Stati, oltre le valutazioni di carattere politico che il Ministero della giustizia è tenuto successivamente a svolgere a norma dell'art. 708 del codice di rito.

Ai fini del rispetto del principio di specialità va, infatti, ricordato che ciò che rileva è che il fatto-reato, inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali, assuma rilievo penale nell'ordinamento dello Stato richiesto, prevedendosi l'applicabilità della sanzione penale e non rilevando l'astratta qualificazione della fattispecie in termini di circostanza che aggrava la pena ovvero il reato

In tema di procedimento estradizionale, secondo cui l'estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che essa effettua solo l'esame cartolare, limitato peraltro alle informazioni allo stato acquisite.

 

Corte di Cassazione

Sezione Sez. 2 penale

sentenza 33881/2019

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udienza: 15/07/2019 - data deposito 25 luglio 2020

 sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA

** nato a ROMA il **1960 ** nato a ROMA il **1966 nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO

Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale e per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati. udito il difensore

(i difensori) chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi ed il rigetto di quello proposto dal pubblico ministero.

 

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di LS e LAP, entrambi cittadini italiani, ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 18/2/2019 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 58239 del 9/11/2018), ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta dì estradizione avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America nei confronti degli imputati ricorrenti in relazione ai reati di cui ai capi 3), 4), 5), 7) e 8), nonché limitatamente alle condotte ivi descritte per le quali non è prevista la pena dell'ergastolo, per i reati di cui ai capi 1), 2) e 6).

La richiesta di estradizione è stata concessa per l'esecuzione del mandato di arresto emesso dal Tribunale distrettuale est dello Stato del Tennessee il 23/8/2017 e del rinvio a giudizio (atto di accusa del 4/1/2018 del Gran Giuri federale presso la medesima Corte federale degli USA) per i reati, commessi dall'aprile del 2009 al 15 marzo 2015, di associazione a delinquere, associazione a fini dì riciclaggio con più episodi delittuosi, associazione per traffico di sostanze stupefacenti controllate, frode telematica, frode ai danni dello Stato per tangenti e manutenzione di locali per traffico di stupefacenti. Tanto premesso, la natura comune dei motivi dedotti dalle difese degli estradandi nei rispettivi ricorsi ne consente una trattazione unitaria.

1.1. Inosservanza della legge processuale e difetto assoluto di motivazione [artt. 125, comma 3, 606, comma 1, lett. c)] con riferimento alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 704, comma 2, e 705 cod. proc. pen. In particolare, posto che il sistema processuale delineato in tema di estradizione prevede che la Corte dì cassazione sia investita anche del merito del ricorso, potendo anche assumere informazioni e disporre gli accertamenti necessari, per come si ricava dal combinato disposto di cui agli art. 704, comma 2, e 706 cod. proc. pen., illegittimo doveva considerarsi il rinvio disposto dalla Sesta sezione in favore della Corte territoriale. Il rinvio ha privato gli estradandi della possibilità di ottenere una valutazione di merito direttamente operata da una Corte "gerarchicamente superiore".

1.2. Inosservanza della legge processuale e difetto assoluto di motivazione [artt. 125, comma 3, 606, comma 1, lett. c) ed e)] in relazione alla mancata affermazione della violazione dell'art. 3 CEDU, rilevante ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Violazione dell'art. 49, comma 3, della 2 Corte di Carta di Nizza. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Corte di merito, con una motivazione manifestamente illogica e per certi versi contraddittoria, aveva disatteso le indicazione contenute nella sentenza di rinvio che, sulla scorta della documentazione prodotta dagli estradandi (rappresentata da affidavit), aveva ritenuto reale e non solo ipotetico il rischio che potessero essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU, venendo loro inflitta, in ragione anche dell'applicazione del cumulo materiale delle pene per le specifiche tipologie di reato oggetto della domanda di estradizione, una pena a vita senza possibilità di ottenere la liberazione condizionale o una sua commutazione.

1.2.1. In particolare, con riguardo alla valenza degli affidavit prodotti dalle difese a conferma della sussistenza del rischio relativo alla possibile irrogazione di sanzioni a carattere perpetuo, la Corte, richiamando impropriamente le disposizioni sulla valutazione delle prove nel processo di cognizione (di per sé "inconciliabili" con le regole che debbono presiedere all'accertamento delle condizioni per l'estradizione e perché non vengono in rilievo circostanze riferite in quanto percepite direttamente in qualità di testimone), ne aveva escluso la rilevanza al cospetto della nota informativa prodotta dal Dipartimento di Giustizia USA, alla quale si era attribuito, in modo aprioristico, pieno valore probatorio "in quanto fornisce elementi in possesso dei competenti organi dello Stato richiedente", secondo cui in caso di irrogazione di pene temporanee le stesse non sarebbero cumulative, ossia da scontarsi in sequenza le une rispetto alle altre determinando il c.d. ergastolo di fatto a causa della durata elevatissima delle sanzioni.

1.2.2. Inoltre, quanto alla determinazione della pena a fronte delle plurime imputazioni elevate nei confronti degli imputati ricorrenti, era la stessa sentenza impugnata - secondo cui la complessità del procedimento di sentencing, frutto di calcoli che risultano dalla consultazione delle Linee Guida la cui valutazione è affidata all'UISPO (Us Probation Office) e che può poi formare oggetto di opposizione dinanzi alla Corte federale, "porta lo Stato richiedente ad escludere la possibilità di individuare quali potrebbero essere in concreto le pene irrogabili agli imputati in modo specifico" - ad "ammettere" il rischio di una concreta violazione del principio di legalità (affermato dall'art. 7 CEDU e 117 Cost., in relazione anche all'art. 25, comma 2), inteso quale "accessibilità" e "prevedibilità" delle decisioni giudiziali, con specifico riferimento al quantum di pena in concreto irrogabile e da espiare. 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 

1.2.3. Quanto, poi, alla possibilità di esecuzione delle pene in via concomitante anziché cumulativa, che la Corte d'appello ha valorizzato al fine di escludere la possibilità che si pervenga all'irrogazione di un ergastolo di fatto, trattasi di mera "opzione", potendo la Corte federale, sulla scorta di una serie di criteri che riguardano sia la dimensione fattuale della vicenda sia quella personale riferibile all'imputato, stabilire che la pena vada comunque espiata secondo il meccanismo del cumulo (difatti il titolo 18 § 3584 USC stabilisce che le pene irrogate siano eseguite in via concomitante "unless the court orders or the statute manfates that the terms are to run consecutively", ossia salvo che la legge disponga altrimenti). Di conseguenza, non affatto decisivo al fine di escludere la violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (art. 3 CEDU, rilevante ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. e 49, & 3 della Carta di Nizza) si appalesa il rilievo contenuto nella sentenza impugnata "secondo cui nessuna legge degli USA impone il meccanismo del cumulo materiale", dal che discenderebbe l'esclusione di una ragionevole probabilità che verrà inflitto un ergastolo dì fatto. Esistono, infatti, casi quale quello della coimputata (Hofstetter) alla quale il giudice distrettuale avrà la possibilità di imporre una condanna che supera di gran lunga la vita dell'accusata ed altri analoghi in cui è stata inflitta una pena assai elevata (anni 280 contro un gestore di una fabbrica di pillole in un caso simile).

1.2.4. Né, poi, quanto alla pena perpetua (gli estradandí sono accusati anche di reati che, in caso di condanna, comporterebbero l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata o rilascio anticipato), potrebbero rendere compatibile l'ergastolo negli USA con il sistema nazionale ed europeo le ipotesi di liberazione o riduzione della condanna per motivi di salute o per collaborazione con le Autorità. Nel primo caso trattasi, infatti, di mera evenienza, avulsa dagli istituti aventi finalità rieducativa idonei ad incidere sull'esecuzione della pena. Quanto alla collaborazione, ritenuta dalla Corte territoriale pressoché omogenea con le previsioni del diritto interno riguardo alle ipotesi di reclusione ed ergastolo ostativo per reati analoghi a quelli per i quali si procede nei confronti degli imputati ricorrenti (essendo possibile conseguire per il detenuto la liberazione condizionale), non si è tenuto conto che secondo i dicta della Corte costituzionale (sentenze n. 306 del 1993, n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995) e degli "aggiustamenti" poi recepiti con la legge n. 279/2002 che ha modificato glì artt. 4-bis e 41-bis delle legge n. 354/1975, per l'ordinamento interno l'obbligo di concedere detti benefici opera anche allorché tale ausilio sia impossibile perché i fatti e le responsabilità sono stati già accertati o perché la posizione del reo, di carattere marginale nell'organizzazione, non consente di conoscere fatti o dì indicare compartecipi di livello superiore (c.d. casi di inesigibilità).

Con la conseguenza che non essendo analoghi principi operanti nel sistema statunitense, al fine di beneficiare della riduzione di pena sarà comunque imprescindibile una collaborazione che sia effettiva (né alcuna deroga è all'uopo rinvenibile nell'art. 35, lett. b) n. 2 del Federal Rules of Criminal Procedure che attiene soltanto al limite temporale previsto per ottenere il benefìcìo in parola, ma non incide sulla portata dell'ausilio che resta effettivo).

Peraltro, con riguardo all'accertamento del rischio dell'estradando dell'impossibilità di ottenere il beneficio della liberazione condizionale in forza della collaborazione, del tutto congetturale era la motivazione resa dalla Corte di merito che ne aveva escluso la sussistenza, avendo insinuato, in assenza di elementi probatori, un generico ed inammissibile sospetto di coinvolgimento degli imputati anche in fatti criminali organizzati dì livello superiore. Inoltre, non aveva tenuto conto dell'evenienza che l'estradando si trovi nell'impossibilità di collaborare perché estraneo ai fatti. Infine, una perentoria affermazione sulla possibilità conferita all'estradando di collaborare con l'autorità giudiziaria del Paese richiedente presuppone necessariamente un'anticipata affermazione di responsabilità, ponendosi così in contrasto anche con il diritto di difesa degli imputati, i quali potrebbero scegliere di professarsi innocenti.

1.2.5. Si insiste, poi, nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte dì Giustizia dell'Unione Europea al fine di verificare, per un verso, se il procedimento rientri nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, con il conseguente obbligo per l'Italia, ai sensi dell'art. 51 della carta di Nizza, di rispettare i diritti ed osservarne i principi, promuovendo l'applicazione della Carta (per come già ritenuto dalla sentenza di annullamento) e, per altro, se il giudice nazionale è tenuto ad applicare il diritto di cui all'art. 49, comma 3, della Carta, rifiutando di aderire ad una richiesta dì estradìzìone che rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, laddove la gravità delle sanzioni cui potrebbe essere assoggettato l'imputato nello Stato richiedente (gli estradandi sono accusati di reati che, in caso di condanna, comporterebbero l'irrogazione di una pena a vita senza possibilità di ottenere la liberazione condizionale o una sua commutazione) sia sproporzionata rispetto alla natura dei reati che, secondo la legge dello Stato richiesto, corrispondono ai reati contestati all'estradando dallo Stato richiedente (aspetto non affrontato dalla sentenza di annullamento in quanto assorbito dal thema decidendum relativo alle integrazioni istruttorie richieste).

La possibilità che gli imputati, data la discrezionalità delle autorità 
giurisdizionali federali USA nello stabilire l'esecuzione concomitante o consecutiva delle pene, vengano condannati ad un ergastolo di fatto (pena così tanto severa da costituire un trattamento inumano e degradante) pone un problema di compatibilità del sistema giuridico statunitense con il rispetto dei diritti dell'uomo e, in particolare, con l'art. 3 della CEDU (che implica il divieto di estradare la persona anche se sì tratta di uno Stato non convenzionato) e con l'art. 49 g 3 della carta dì Nizza (che tutela il principio di proporzionalità della pena).

1.3. Erronea applicazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione [art. 606, comma 1, lett. c) ed e)] in relazione alla mancata affermazione della violazione dell'art. 3 CEDU, rilevante ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Violazione di uno dei diritti fondamentali della persona sotto il profilo dell'insufficienza delle misure per la rieducazione del reo. Asseverare che l'unica utile possibilità di commutazione della pena perpetua in temporanea consegua soltanto ad una effettiva ed utile collaborazione con la giustizia non fa che rispondere ad una logica esclusivamente retributiva, con conseguente violazione del principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost. che, invece, impone, alla luce anche delle pronunce della CEDU (cfr. ex multis: Vinter e altri c. Regno Unito; Harkìnns e Edwards c. Regno Unito, T.P. e A.T. c. Ungheria), l'esistenza dì strumenti che rendano possibile la liberazione anticipata allorché non vi siano più ragioni giustificative del mantenimento dello stato di detenzione a vita del condannato.

1.4. Erronea applicazione della legge processuale [art. 606, comma 1, lett. c)] nonché difetto assoluto di motivazione in relazione al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento con riferimento alla mancata affermazione della condizione ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione di cui all'art. 705, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. (l'estradizione non può essere concessa se per il reato per il quale è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali), relativa all'impossibilità, in base alla legislazione dello Stato richiedente, di ricorrere avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare, nonché all'esistenza di una presunzione assoluta e non altrimenti superabile per la tipologia dei reati oggetto della domanda estradizionale. Omessa valutazione dell'affidavit difensivo indicato nella sentenza di annullamento.

Violazione del principio della presunzione di non colpevolezza di cui agli artt. 27, comma 2, Cost. e 6, comma 2, CEDU. Violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU. In particolare, a fronte dell'inesistenza di strumenti processuali volti a contestare nell'ordinamento dello Stato richiedente - per come asseverato dall'affidavit prodotto (redatto da Richiard C. Klug) che fa specifico riferimento alla posizione degli estradandì - ì presupposti dì applicazione della misura cautelare sulla base di una presunzione assoluta e non altrimenti superabile per la tipologia dei reati oggetto della domanda estradizionale, la Corte di merito, al fine di verificare in concreto la possibile violazione del diritto dì difesa (per come ad essa demandato dalla sentenza di annullamento), sì era richiamata alla nota trasmessa dal Dipartimento di Giustizia USA, per sua natura mero atto di parte, "liquidando" la valenza dei documenti prodotti dagli imputati quali mere memorie di giuristi stranieri analoghe a quelle previste dall'art. 121 cod. proc. pen. (con violazione quindi del principio di "parità delle armi"), a fronte invece di una decisione di annullamento con rinvio che proprio in ragione del contenuto dell'affidavit riteneva concreta la denunciata violazione del diritto di difesa nella fase cautelare. Né poi potevano ritenersi argomenti dirimenti ad escludere la valenza delle eccezioni difensive i richiami giurisprudenziali operati che attesterebbero la compatibilità del sistema americano con quelli nazionali ed europeo vigenti in Italia, altrimenti non comprendendosi le ragioni per le quali la Sesta sezione abbia pronunciato la sentenza di annullamento onerando il giudice del merito di tale verifica.

Con specifico riguardo, poi, alla durata della misura cautelare, la circostanza che la Corte federale competente abbia l'obbligo di fissare il processo entro termini ristretti (70 giorni dalla consegna degli estradandi, sulla scorta peraltro di una disposizione di legge di cui non è stato trasmesso il testo) attiene unicamente alla celebrazione del processo di cognizione ma non al tema della durata della misura che era rimasto del tutto inesplorato. Peraltro, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, l'effetto caducatorio del titolo cautelare che conseguirebbe alla mancata celebrazione e/o chiusura dei processo di merito opererebbe solo nel caso di ingiustificato ritardo, nozione indefinita in assenza anche dell'indicazione dei soggetti o delle parti a cui tale evento possa essere attribuito. Parimenti su una lettura parziale ed erronea del titolo 18.sez. 3142 del codice degli USA (già ritenuta insufficiente dalla sentenza di annullamento) si fonda l'esclusione, da parte della Corte d'appello, della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per i reati per i quali è chiesta l'estradizione, in quanto la disciplina normativa richiamata stabilisce una moltitudine di presunzioni (si fa riferimento a quelle contenute nel titolo 18 sez. 3142-e-3, indicate a pag. 27 e 28 del ricorso Sartini) che, nel caso degli estradandi, renderebbe non superabile l'idoneità della custodia in carcere stante anche una valutazione negativa già espressa nei loro confronti dal medesimo Tribunale distrettuale del Tennesse a proposito della valutazione della posizione di un coimputato (trattasi della coimputata Hofstetter), che li ha definiti "fuggiaschi" al fine di evitare le accuse.

1.5. Inosservanza della legge processuale e difetto assoluto di motivazione [artt. 125, comma 3, 606, comma 1, lett. c)] con riferimento al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 110 e 121 cod. proc. pen. ed agli artt. 704 e 705 cod. proc. pen. La censura attiene alla valenza della nota informativa trasmessa dal Dipartimento di Giustizia USA dapprima al Ministero della Giustizia e, poi, per conoscenza al sostituto P.G. presso la Corte di appello di Roma, dott. Catalani, ed infine alla Corte di appello, e da tale Organo posta a fondamento della decisione di estradizione. Il documento deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto privo della sottoscrizione autografa dell'addetto del Dipartimento di Giustizia USA (Cristina M. Posa) e poi perché trasmesso con modalità telematiche precluse alle parti (e dunque a maggior ragione al Governo americano che parte non è non essendo intervenuto), dovendo le memorie e le istanze processuali essere depositate in cancelleria.

1.6. Erronea applicazione della legge processuale, nonché difetto assoluto di motivazione [art. 606, comma 1, lett. c) ed e)] in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere omesso di rilevare l'insufficiente allegazione dei testi di legge che stabiliscono la pena per i reati contestati in violazione dell'art. X, comma 1, lett. c) dell'Allegato del Trattato di estradizione. In particolare, si osserva come tale onere non solo sia conseguenza della previsione pattizia ma anche del dictum contenuto nella sentenza di annullamento di questa Corte che aveva rilevato, ai fini della determinazione della pena, una carenza documentale in relazione alle ipotesi di reato diverse dall'associazione a delinquere e dal riciclaggio oggetto della domanda, ovvero della pena prevista per le fattispecie incriminatrici di cui all'allegato C). Né tale adempimento poteva ritenersi soddisfatto dalla mera trasmissione del tutto irrituale, illegittima (per le ragioni evidenziate al paragrafo precedente) e lacunosa dal punto di vista contenutistico della nota del Dipartimento di Giustizia USA.

1.7. Erronea applicazione della legge processuale, nonché difetto assoluto di motivazione [art. 606, comma 1, lett. c) e d)] in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 699 cod. proc. pen. e all'art. XVI, comma 1, lett. d) del Trattato di estradizione, nonché in relazione all'art. 702 cod. proc. pen. La censura attiene al mancato rispetto del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente di questa Corte che aveva rilevato la sussistenza di vizi di erronea applicazione della legge processuale e di difetto assoluto di motivazione in relazione al rispetto del principio di specialità da parte degli USA, poiché, sebbene le accuse a carico degli estradandi fossero soltanto quelle indicate nel terzo atto di estradizione, con particolare riferimento ai decessi (comunque indicati nel terzo atto di rinvio a giudizio) non ne era stata precisata l'incidenza né sul piano degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, né sui concreti effetti sanzionatori che potevano avere all'esito di un eventuale giudizio di colpevolezza. In particolare, il quarto rinvio a giudizio emesso dalla Corte distrettuale del Tennessee contiene, infatti, numerosi capi di accusa con i quali si contestano ulteriori condotte delittuose, nella specie associazione finalizzata al traffico di sostanze controllate e reati di omicidio relativi ai decessi che sarebbero avvenuti in conseguenza di tali condotte di cessione, ritenute precedenti o coeve a quelle comprese nel pregresso atto di accusa e che avrebbero in realtà sostituito quest'ultinne nel procedimento penale attualmente celebrato negli USA a carico dei coimputati determinando in tal modo un non consentito ampliamento dei termini dell'originario atto d'accusa attraverso l'attribuzione di reati decisamente più gravi rispetto a quelli in precedenza contestati. La prima sentenza della Corte d'appello aveva, infatti, affermato che nel terzo atto di rinvio a giudizio i decessi figurano non come capo d'accusa, ma come sanzioni penali di maggiore severità, di talché era necessario precisare l'incidenza sul piano degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici e sui concreti effetti sanzionatori che potevano avere detti eventi all'esito di un eventuale giudizio di colpevolezza. Alla Corte di merito era quindi stato imposto, al fine di compiere una tale indagine, di acquisire la documentazione relativa ai procedimenti penali attualmente in corso di celebrazione negli USA a carico degli estradandi e degli altri correi e non poteva colmare tale lacuna la mera richiesta di informazioni e quanto trasmesso al riguardo dal Dipartimento di Giustizia (la cui nota in realtà non fa che ripetere sul punto quanto in precedenza comunicato).

La sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello era quindi inficiata dai medesimi vizi rilevati nella sentenza di annullamento a proposito della precedente decisione di merito.

1.8. Erronea applicazione della legge processuale, nonché difetto assoluto di motivazione [art. 606, comma 1, lett. c) e d)] in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 699 cod. proc. pen. e all'art. XVI, comma 1, lett. d) del Trattato di estradizione, nonché in relazione all'art. 702 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dei decessi per overdose contestati con il "Quarto atto di rinvio a giudizio". Anche in questo caso la doglianza attiene alla violazione del principio di specialità, in quanto la Corte d'appello per un verso ha escluso l'estensione dell'estradizione con riguardo ai decessi, ma poi, anche sulla scorta di una ricostruzione prospettata dallo Stato richiedente sulla base di tali fatti contenuti nel quarto rinvio a giudizio, li ha valutati ed apprezzati ai fini della verifica probatoria indicativa della responsabilità degli estradandi.

La Corte d'appello, alla quale era stato chiesto di apprezzare l'incidenza di tali ulteriori fatti - per i quali non è possibile concedere l'estradizione - eserciterebbero sul piano delle sanzioni concretamente irrogabili, era incorsa nella violazione del divieto di reformatio in peius in quanto per un verso qualifica, con un'estensione più ampia di quella precedente, i decessi correlati con il traffico di droga come ipotesi di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale, dando però contraddittoriamente al contempo atto che nel procedimento in esame non vi sono specifiche contestazioni di omicidio volontario aggravato a carico dei prevenuti, né idonei elementi di prova della responsabilità per tali delitti con riferimento a quanto emerge dagli atti; per altro, esclude l'estradizione limitatamente alla condotta che prevede la possibilità di applicare agli estradandi la pena dell'ergastolo trattandosi di pena contraria al senso di umanità perché non proporzionata ai fatti per i quali si procede. Sulla scorta della nuova ricostruzione dei fatti e della riqualificazione sostanziale degli stessi in termini di omicidio volontario il giudice del rinvio contraddittoriamente e in modo illogico afferma la proporzionalità delle pene stabilite per dette ipotesi di reato, salvo poi escludere l'estradizione limitatamente alla parte della condotta che prevede la possibilità di applicare agli estradandi la pena dell'ergastolo, trattandosi di pena contraria al senso di umanità.

1.9. Erronea applicazione della legge processuale, nonché difetto assoluto di motivazione [art. 606, comma 1, lett. c) e d)] in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e all'art.    699 cod. proc. pen. e all'art. XVI, comma 1, lett. d) del Trattato di estradizione, nonché in relazione all'art. 702 cod. proc. pen. Erronea applicazione della legge processuale, nonché difetto assoluto di motivazione [art. 606, comma 1, lett. c) e d)] in relazione al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla mancata affermazione della violazione dell'art. 3 CEDU, rilevante ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., della violazione dell'art. 49 § 3 della Carta di Nizza sotto il profilo della ritenuta proporzionalità della pena irrogabile per i capi di accusa I, II, III, IX, XII, XIII, 699 cod. proc. pen. e all'art. XVI, comma 1, lett. d) del Trattato di estradizione, nonché in relazione all'art. 702 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dei decessi per overdose contestati con il "Quarto atto di rinvio a giudizio". Il tema della verifica dei decessi contestati agli imputati ricorrenti mediante il quarto rinvio a giudizio rispetto a quelli indicati nell'ambito del terzo atto di rinvio a giudizio, è stato affrontato dalla sentenza in maniera del tutto inadeguata, mediante il mero raffronto delle pene previste nell'ordinamento interno per le corrispondenti ipotesi delittuose. La Corte di merito nel procedere alla qualificazione giuridica dei reati oggetto della domanda di estradizione aveva proceduto ad una anomala ed illegittima riqualificazione in peius di tutti i reati oggetto della domanda di estradizione, così violandosi il principio del divieto di reformatio in peiius. In particolare, il capo di accusa 1) era stato ricondotto nell'alveo degli artt. 110, 416 cod. pen. e 74 DPR n. 309/1990. Tale ultima disposizione non risulta né richiamata né implicitamente ritenuta nei precedenti gradi di giudizio di merito e di legittimità. Analoghe considerazioni valgono per i capi 2) e 12) che la Corte di appello qualifica ai sensi dell'art. 80 DPR n. 309/90 senza indicare quale delle aggravanti di tale disposizione venga in rilievo. Il capo 3), prima qualificato ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. viene anche ricondotto agli artt. 648-ter e 648-ter. comma 1, cod. pen. I capi 9) e 10), in precedenza ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, vengono riqualificati ai sensi dell'art. 79 del medesimo D.P.R. Il capo 14), prima qualificato ai sensi degli artt. 416 e 648-bis cod. pen., viene anche ricondotto agli artt. 648-ter e 648-ter. comma 1, cod. pen. 2.

Anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ricorre per cassazione per l'annullamento in parte qua della sentenza emessa in data 18/2/2019 dalla Corte di appello di Roma, limitatamente alle condotte indicate nei capi 1), 2) e 6) per i quali non è stata prevista l'applicazione della pena dell'ergastolo. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

2.1. Al riguardo, premesso che le ipotesi di reato di cui al capo 1), corrispondente alla previsione di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 e di cui ai capi 2) e 6), corrispondenti a fattispecie di traffici illeciti di sostanze stupefacenti previste nel nostro ordinamento dagli artt. 73 e 80 DPR n. 309/90, secondo la legge federale americana risultano aggravate dall'intervenuto decesso per overdose di n. 4 assuntori (capo n. 2: C.1-1. deceduto il 19.11.2012; C.S. deceduto il 16.3.2013 e IP. deceduto il 12.2.2014; capo n. 6: S.B. deceduto il 12.2.2014); che la fattispecie non circostanziata di tali reati contempla una pena massima di anni 20 di reclusione laddove, in presenza della richiamata aggravante, la sanzione potrebbe essere irrogata tra 20 anni e l'ergastolo, deducono come l'avere da parte della Corte territoriale escluso l'estradizione per i reati concernenti i decessi dei tossicodipendenti, limitando la consegna alle condotte per le quali non è prevista la pena dell'ergastolo (al fine di evitare che, in caso di condanna, consegua l'irrogazione della pena dell'ergastolo), ha precluso all'autorità giudiziaria statunitense non solo di irrogare agli imputati l'ergastolo, ma anche di prendere in considerazione gli avvenuti decessi al fine di riconoscere o meno la sussistenza della contestata aggravante, con possibilità di infliggere una pena pur sempre temporanea ma comunque superiore ai venti anni. Ciò in forza del principio di c.d. doppia incriminazione che assiste i fatti contestati agli estradandi, contemplati nella richiesta di estradizione - che attiene esclusivamente ai fatti di cui al terzo atto di rinvio a giudizio - con ciò violando dunque la normativa pattizia ed interna in materia di estradizione (e superandosi la possibilità di applicazione della pena dell'ergastolo attraverso la clausola di non fare infliggere detta pena o se inflitta di non farla eseguire, mediante un'interpretazione mutuata dall'art. IX del Trattato 13.10.1983 con riferimento alla pena di morte).

2.2. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente ai punti sopra indicati, consentendo una piena estradizione del Palma e del Sartini in relazione a tutti i fatti contestati.

3. Gli estradandi in data 14 giugno 2019 presentavano motivi nuovi ad integrazione delle doglianze sollevate con i rispettivi ricorsi principali. In particolare, le censure, di carattere omogeneo e dunque suscettibili di trattazione unitaria, attengono:

1) all'inesistenza nel sistema americano di istituti giuridici che consentano la riduzione o la commutazione della pena, a fronte della possibile irrogazione di sanzioni che risultino in concreto sproporzionate rispetto ai principi costituzionali e convenzionali; all'inadeguatezza, a detti fini, dell'istituto della collaborazione in considerazione dell'eventualità che il ricorrente si trovi nell'impossibilità di collaborare (anche e soltanto per il semplice fatto di respingere le accuse) ovvero detto ausilio si riveli inesigibile poiché impossibile ovvero irrilevante (cfr. in termini Corte cost., sentenze n. 357/1994 e 68/1995 in relazione all'art. 4-bis, comma 1, 0.P.);

2) al fatto che la collaborazione con le Autorità statunitensi come mezzo per ottenere una riduzione di pena rappresenti un elemento non valutabile in questa sede poiché al di fuori della sfera valutativa dell'interessato (e dunque sul punto erra la Corte di appello che la riconduce ad una iniziativa dell'estradando), in quanto nella pratica giudiziaria (cfr. affidavit redatto dall'avv. John E. Bergendahl e dall'ex giudice federale Gerald Bruce Lee) la decisione di fornire assistenza alle indagini non può essere assunta unilateralmente dall'interessato ma richiede un'apertura del Dipartimento di Giustizia.

Inoltre, quanto ai presupposti per la collaborazione, la Corte di appello ne aveva presunto in modo apodittico ed assertivo l'esistenza affermando che gli imputati fossero a conoscenza di informazioni utili alle indagini;

3) alla contrarietà con i principi fondamentali dell'ordinamento convenzionale di situazioni preclusive all'accesso ai benefici penitenziari in caso di ergastolo c.d. ostativo sulla scorta della mancata collaborazione del condannato in sede di esecuzione della pena, dovendosi, al contrario, assicurare un regime che consenta di ottenere una riduzione o commutazione della pena ovvero il beneficio della liberazione condizionale (cfr. la recente sentenza del 13.6.2019 Corte EDU Viola c. Italia in tema di contrarietà all'art. 3 della CEDU degli artt. 4- bis e 58-ter 0.P.);

4) al rilievo che, trattandosi di estradizione processuale, ogni riferimento ad un'ipotetica collaborazione degli imputati ricorrenti nel fornire dettagli ed informazioni, quale possibilità per gli estradandi di scongiurare il rischio di una condanna all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale, presupponendo il coinvolgimento nei reati per cui sono accusati, si pone in contrasto con la presunzione di innocenza (cfr. sentenza Corte EDU, Eschonkulov c. Russia del 15 gennaio 2015; Isnnoilov e altri c. Russia, n. 2947/06; Zollmann c. Regno Unito n. 62902/00 e con riguardo all'estradizione a fini processuali anche P. R.H. e L.L. c. Austria n. 15776/89 ed altre indicate a pag. 14);

5) al fatto che la sentenza impugnata contiene già una valutazione della responsabilità penale del Palma e del Sartini in relazione ai fatti per i quali è stata avanzata la domanda di estradizione sia per gli ulteriori reati che riguardano il complessivo procedimento penale instaurato negli USA (ivi compresi quelli relativi al Quarto rinvio a giudizio e addirittura fatti ulteriori; trattasi dei passaggi motivazionali contenuti nella sentenza impugnata che attengono all'esistenza di un terzo livello superiore a quello costituito dall'associazione a delinquere di cui farebbero parte gli estradandi), così esponendosi al vizio di violazione della presunzione di innocenza di cui all'art. 6 § 2 della Convenzione EDU (cfr. sul punto Corte EDU Ismoilov c. Russia n. 2947/06);

6) al rilievo relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius in cui è incorsa la sentenza impugnata laddove estende la gravità indiziarla nei confronti degli imputati ricorrenti anche in relazione a fatti per i quali non è formulata la richiesta di estradizione, introducendo un tema "nuovo" in ordine al quale non è intervenuta la decisione di annullamento pronunciata dalla Sesta sezione di questa Corte ed a fronte invece di un quadro probatorio (si citano le numerose intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale pendente negli USA) che depone per l'estraneità del Palma e del Sartini e semmai avvalora un teorema accusatorio basato su una sorta di "responsabilità di posizione";

7) alla valenza decisiva delle Linee Guida federali (ed ai punteggi ivi attribuiti ai reati in considerazione) ai fini della quantificazione del probabile trattamento sanzionatorio (essendo il giudice tenuto a rendere una specifica motivazione se intenzionato a disapplicarle): l'applicazione dei criteri ivi indicati, in forza di quanto indicato nell'affidavit (redatto dall'avv. John E. Bergendahl FL), avrebbe come conseguenza certa ed inevitabile, solo per il primo capo di accusa, la condanna dei ricorrenti alla pena dell'ergastolo senza possibilità alcuna di libertà condizionale (in tal senso anche l'affidavit del giudice Gerald Bruce Lee);

8) all'assenza di decisivo rilievo della nota trasmessa dal Dipartimento di giustizia USA nella parte in cui lo stesso Procuratore generale distrettuale afferma l'impossibilità di procedere, in via preventiva, ad un esatto calcolo della pena (essendo di competenza dell'USPO), stante la possibilità di calcoli preventivi affidabili effettuabili sulla scorta delle Linee Guida che, per come evidenziato dagli affidavit, depongono per il serio rischio di una condanna a vita senza possibilità di ottenere la liberazione condizionale;

9) al rilievo relativo alla possibile irrogazione di sanzioni che, per l'applicazione del cumulo materiale delle pene, risultino in concreto sproporzionate rispetto ai principi costituzionali dello Stato richiesto, potendo finanche assumere, per la tipologia dei reati ascritti agli estradandi, il carattere perpetuo di una condanna alla reclusione, essendo attribuito al giudice ampia possibilità di scelta nel determinare se applicare pene per i vari capi di accusa su base concomitante o consecutiva (nel caso di specie, concomitanti, salvo che la legge disponga diversamente). In ogni caso, neppure l'applicazione delle pene in via concomitante sottrarrebbe gli estradandi dal rischio di subire una condanna alla pena dell'ergastolo senza la possibilità di ottenere il beneficio della liberazione condizionale (pena che si ripete sarebbe in contrasto con gli standard di garanzia ricavabili dalle fonti convenzionali così come interpretate dalla Corte EDU nel caso Trabelsi c. Belgio), posto che già in caso di condanna per il solo delitto di associazione a delinquere di cui al primo capo d'accusa tale severa pena sarebbe comminabile, con irrilevanza ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio di un'eventuale condanna "concomitante" per gli altri fatti;

10) alla valenza di idonea documentazione degli affidavit prodotti dalla difesa ai fini del giudizio estradizionale e la violazione del principio di parità delle parti (e del giusto processo) in cui era incorsa la Corte territoriale nell'attribuire in via presuntiva ed aprioristica un maggiore rilievo alla nota trasmessa dal Dipartimento di Giustizia degli USA.

4. Con nota in data 14/6/2019, la difesa di LAP depositava la traduzione giurata degli affidavit del giudice Gerald Lee e con note del 17/6/2019 le difese segnalavano alcuni errori materiali indicati alla pagina 19 dei motivi nuovi (sono relativi ai nominativi dei dipendenti delle cliniche ivi indicate e all'esatta denominazione dei nosocomi di cui gli imputati sono soci).

5. Con nota in data 15/6/2019, la difesa di LS depositava ulteriori motivi nuovi.

Con il primo, richiamato il tema relativo all'esatto ambito dei poteri spettanti al giudice di merito ed alla Corte di legittimità, nell'insistere per l'annullamento della sentenza impugnata, chiede alla Suprema Corte di pronunciarsi anche nel merito - così evitandosi una sorta di "navetta" tra i due giudici - rigettando la richiesta di estradizione; con il secondo, invece, richiama il tema della valenza degli affidavit, per come già stabilito dalla stessa sentenza di annullamento della Sesta sezione (quale principio di diritto a cui la Corte di merito avrebbe dovuto attenersi).

6. All'udienza del 2/7/2019 le difese eccepivano la mancata notifica agli estradandi del ricorso per cassazione del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

6.1. Il Collegio, in ossequio all'orientamento secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo di grado successivo, concedeva alle difese il termine di giorni dieci liberi per presentare eventuali memorie, rinviando all'udienza del 15 luglio 2019 (in termini Sez. 2, n. 47414 del 5/11/2013, Rv. 257482; Sez. 6, n. 4088 del 3/3/1998, Rv. 21020). 7. Con note rispettivamente depositate in data 9 e 10 luglio 2019, i difensori degli estradandi chiedevano il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

Al riguardo, osservavano come la domanda di estradizione non potesse essere accolta con riferimento ai decessi degli assuntori di sostanza stupefacente, in quanto dalla lettura fornita dalla prima sentenza della Corte di appello di Roma tali eventi sono qualificati come fattispecie autonome e, dunque, non potrebbero formare oggetto del terzo capo di accusa che li considera quale elemento circostanziale. Né la domanda di estradizione potrebbe essere accolta laddove tali eventi si ritenessero fattispecie autonome riconducibili ad ipotesi di omicidio volontario, anche a titolo di dolo eventuale - per come indicato nella sentenza impugnata - in quanto al di fuori di un'autonoma incolpazione elevata ai ricorrenti con il terzo atto di rinvio a giudizio. Né la domanda di estradizione potrebbe essere accolta anche laddove si ritenessero elementi circostanziali, in quanto difetterebbe una specifica contestazione (del tipo di quella prevista nel nostro ordinamento processuale dagli artt. 517 e 519 cod. proc. pen.), per come asseverato dalla sentenza della prima Corte di appello secondo cui nel terzo atto di rinvio a giudizio i decessi non figurano come capo d'accusa ma come sanzioni penali di maggiore severità. Inoltre, deponeva per l'esclusione dei decessi dall'ambito del tema di accusa anche il fatto che gli stessi sono conseguenza di prescrizioni di altri coimputati e, dunque, privi di riferimento agli estradandi. Infine, quanto all'ipotizzata condizione, suggerita dal procuratore generale nel ricorso, di non far irrogare ai ricorrenti l'ergastolo o se inflitto di non farlo eseguire, ricorrendosi ad un'interpretazione analogica della norma del Trattato relativa alla pena capitale, vi ostava l'assenza di una specifica disposizione reciprocamente accettata dalle Parti contraenti e la natura eccezionale delle deroghe alle previsioni pattizie. Inoltre, tale possibilità, oltre ad essere in contrasto con le ipotesi di consegna condizionata, non assicura il rispetto delle garanzie sufficienti per il cittadino, per come affermato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 223 del 1996) a proposito della pena di morte, ove la formula delle c.d. garanzie sufficienti - ravvisate nell'impegno dello Stato richiedente di non far eseguire la pena capitale, è stata ritenuta un rimedio non adeguato, non integrando una garanzia assoluta a tutela dei diritti primari sanciti dalla Costituzione. 

    CONSIDERATO IN DIRITTO

8. I ricorsi degli estradandi vanno rigettati essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati nei sensi di cui in motivazione. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma è inammissibile per essere i motivi aspecifici e/o manifestamente infondati.

9. Vanno affrontate anzitutto le questioni aventi carattere preliminare.

9.1. La prima attiene alla legittimità del rinvio conseguente alla sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte in favore della Corte territoriale, la cui decisione è oggetto della presente impugnativa.

Al riguardo, ritiene il Collegio che la questione sia manifestamente infondata.

Il procedimento di estradizione si articola, come noto, in un doppio grado nel quale il giudizio per cassazione non costituisce mezzo di impugnazione per la sola legittimità, consentendo l'esame del merito.

L'estensione della competenza al merito ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., non può, tuttavia, giungere fino al punto da fare carico alla Corte di Cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni allo stato acquisite (Sez. 6, n. 44785 del 24/9/2003, Rv. 227048; Sez. 2, n. 37023 del 29/9/2011, Rv. 251141; Sez. 6, n. 25264 del 17/5/2018, Rv. 273418)).

Nel caso di specie, l'annullamento con rinvio è stato disposto in quanto occorreva svolgere accertamenti di tipo istruttorio non colrnabili con la documentazione a disposizione della Corte di legittimità. Inoltre, il rinvio risultava necessario proprio in ragione del nuovo tema di "merito" che si apriva in conseguenza dei principi di diritto affermati dalla Sesta sezione con la sentenza di annullamento, imponendo un nuovo giudizio di valore, da sottoporsi, in ossequio al principio del rispetto del doppio grado di giurisdizione, dapprima alla cognizione della Corte territoriale e, poi, se del caso, nuovamente a quella di legittimità, seppur limitata ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi delle parti, oltre che alle questioni rilevabili d'ufficio.

Infine, anche laddove la regressione fosse avvenuta fuori dai casi consentiti, nessuna sanzione di nullità è stabilita, essendo il diritto di difesa garantito dalla possibilità di ricorrere nuovamente in cassazione proprio al fine di verificare il rispetto dei principi affermati dal Collegio che ha annullato la precedete decisione di merito. Peraltro, proprio l'estensione della cognizione della Suprema Corte "anche per il merito" assicura il diritto dell'estradando di ottenere, a seguito del nuovo ricorso, una piena valutazione da un organo funzionalmente superiore (si veda sul punto anche Sez. 6, n. 11495 del 21/10/2013, dep. 2014, Rv. 260877).

Non si tratta, quindi, di consegnare nuovamente all'organo territoriale una "nuova" decisione nel merito e meno che mai svincolata dal principio di diritto enunciato. E' proprio, invece, l'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento che evita una "scissione" tra i due giudizi, dovendo la Corte territoriale, nell'ambito della rivisitazione del fatto, uniformarsi ad esso. 
 

9.2. La seconda questione riguarda l'utilizzabilità della nota informativa trasmessa il 5 febbraio 2019 mediante e.mail (e priva di sottoscrizione autografa del mittente) dal Dipartimento di Giustizia degli USA e posta dalla Corte d'appello a fondamento della decisione di estradizione dei ricorrenti.

Anche tale doglianza risulta manifestamente infondata. I rilievi in punto di esistenza ed utilizzabilità dell'atto sono stati infatti sollevati dai ricorrenti sul presupposto che si tratti di documento riconducibile alle "istanze ed alle memorie di parte", per la cui produzione sono precluse forme di invio "telematico" e stabilite, invece, modalità di presentazione in cancelleria. Nel caso in esame, invece, non si tratta della presentazione di una memoria trasmessa dal Governo degli Stati Uniti quale soggetto interveniente ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. (lo Stato richiedente non si è, infatti, avvalso della relativa facoltà), bensì della risposta ai chiarimenti chiesti dalla Sesta sezione di questa Corte con la decisione di annullamento.

E' dunque una nota avente contenuto informativo che la Corte di appello ha acquisito agli atti del procedimento e, nel contraddittorio delle parti, ha utilizzato, ritenendola esaustiva al fine di corrispondere agli accertamenti di merito che ad essa erano specificamente demandati. Il documento, quindi, non soggiace al rispetto di quei requisiti di forma prescritti a pena di nullità per i diversi atti processuali sopra menzionati provenienti dalle parti. La circostanza, poi, che la nota provenga da indirizzo e.mail in carico al Dipartimento di Giustizia USA (usdoj.gov), da soggetto che per quel Dipartimento riveste notoriamente le funzioni di attaché to U.S. Embassy in Italia (tanto che ha partecipato, anche con atti formali, sin dall'inizio alla procedura di estradizione e presenziato alla stessa udienza dinanzi alla Corte territoriale per come risulta dal verbale di udienza) e che sia stata poi trasmessa alla Corte di appello dal Direttore dell'Ufficio II del D.A.G.-Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia, ne rende certa la provenienza dallo Stato richiedente.

La mancanza di firma del funzionario sul documento non dà luogo a nessuna ipotesi di nullità, non derivandone alcuna incertezza assoluta sull'autorità da cui l'atto emana e avendo potuto gli interessati egualmente identificare l'atto stesso in relazione ai fini perseguiti ed ai precedenti documenti trasmessi. In questo caso deve essere pertanto applicato il principio di diritto in base al quale in tema di estradizione, gli atti richiesti all'autorità giudiziaria dello Stato estero sono utilizzabili dalla Corte di appello, una volta che sia verificata l'autenticità formale, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle forme usuali di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione, alla sua autenticità o non conformità al vero; condizione escludente che palesemente non sussiste nel caso di specie (Sez. 2, n. 26588 del 01/04/2011, Rv. 250883; Sez. 5, n. 10137 dell'1/12/2010, dep. 2011, Rv. 249943).

L'assenza, quindi, di profili di nullità assoluta ovvero di inutilizzabilità del documento (potendo dunque ricondursi in ipotesi a mera irregolarità l'omessa sottoscrizione con firma autografa) rendono inammissibile la questione anche perché non previamente devoluta dinanzi al giudice d'appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non sottoposte alla sua cognizione e non rilevabili d'ufficio (ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Rv. 269745), ovvero questioni di nullità che non essendo state specificamente eccepite o rilevate siano state sanate con la decisione del relativo grado.

10. Tanto premesso, con riferimento alle quattro questioni che avevano formato oggetto della sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte (paragrafi n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 di tale decisione), occorre prendere le mosse dalla prima relativa al profilo cautelare. In particolare, la Sesta sezione di questa Corte, sulla scorta dell'affidavit prodotto dalle difese (al quale va riconosciuta la natura di documento utile ai fini delle valutazioni che il giudice è tenuto a compiere), osservava come la Corte d'appello non avesse fornito risposta alla dedotta inesistenza di strumenti processuali volti a contestare, nello Stato richiedente, i presupposti di applicazione della misura cautelare che verrebbe imposta ai ricorrenti (per un periodo di detenzione stimato all'incirca intorno ai due anni) sulla base di una presunzione assoluta e non altrimenti superabile per la tipologia dei reati oggetto della domanda estradizionale.

10.1. Al riguardo, ritiene il Collegio che la Corte d'appello, sulla scorta delle puntuali informazioni fornite al riguardo dal Dipartimento di Giustizia USA nella nota del 5 febbraio 2019, abbia colmato, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, la carenza della prima decisione di merito, corrispondendo al dictum espresso dalla decisione di rinvio. Si è, infatti, evidenziato, con particolare riguardo alla tipologia di reati oggetto della domanda di estradizione (ricondotti dalla Sesta sezione di questa Corte, seppur nei termini di necessaria corrispondenza, ai delitti di cui agli artt. 416, 640, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen., 73, 74 e 79 D.P.R. n. 309/90), per un verso, l'esistenza nel sistema processuale dello Stato richiedente di idonei strumenti di impugnazione contro i provvedimenti in materia di libertà personale, attivabili non solo nella fase preliminare del processo ma in ogni stato e grado del procedimento; per altro, l'esclusione di presunzioni legali assolute che impongano la custodia cautelare, dovendo il mantenimento della privazione della libertà personale essere sempre giustificato con una motivazione specifica che tiene conto di tutte le evenienze sopravvenute che la difesa può sottoporre in ogni momento all'autorità giudiziaria, anche in via incidentale. Inoltre, proprio lo strumento "dell'opposizione dell'interessato" - espressamente menzionato nella disposizione di cui al Titolo 18 sez. 3142 e 3 (US Code - Criminal procedure, Release and detention pending, Judicial proceedings) - esclude la natura assoluta della presunzione di idoneità della custodia in carcere.

Tale facoltà, infatti, costituisce un'espressa causa di esclusione ad una valutazione dell'ufficiale giudiziario (avente carattere provvisorio) che porti a ritenere di per sé la custodia cautelare quale strumento idoneo ad assicurare la comparizione dell'accusato e restando ferma la possibilità di ottenere, nel corso del procedimento, la revoca o l'attenuazione della misura laddove applicata e/o confermata. Risulta, quindi, assicurato, pur nella fisiologica diversità degli ordinamenti processuali, il diritto della persona privata della libertà personale ad una decisione giudiziale entro brevi termini sulla legalità della sua detenzione, oltre ad un giudizio entro termini ragionevoli, per come garantito anche dal sesto emendamento alla Costituzione USA (tanto che la stessa nota del Dipartimento di Giustizia USA del 5 febbraio 2019 precisa come gli imputati abbiano diritto ad un rapido processo nel merito entro settanta giorni dalla prima comparizione in Tribunale).

Una volta esclusa, quindi, l'esistenza di un sistema che sia preclusivo per gli estradandi di ottenere la libertà provvisoria con riferimento alla tipologia dei reati oggetto dei capi di imputazione (per come anche asseverato dall'adozione di provvedimenti a carattere favorevole nei confronti di altri coimputati) e di contestare la fondatezza delle ragioni di accusa in costanza di applicazione di misura cautelare, ogni previsione sull'esito delle loro future istanze cautelari non assume concreto rilievo ai fini del denunziato vizio di legittimità, ponendosi su un piano differente che attiene al merito cautelare conseguente al giudizio di estradizione, in relazione al quale l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la 20 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in questione (Cass., Sez. VI, 15/01/2019, n. 11947, CED 275293).

Né, poi, in questa sede può assumere rilievo l'ulteriore questione de libertate che i ricorrenti, sulla scorta di un passaggio della motivazione della sentenza impugnata (laddove si fa riferimento all'obbligo dello Stato richiedente di fissare il giudizio entro settanta giorni dalla consegna degli estradandi, con la sanzione della liberazione dei prevenuti in caso di ritardo ingiustificato) hanno dedotto con riguardo alla durata della misura e, in particolare, ai termini in cui si deve celebrare il processo ed alle sanzioni stabilite in caso di inosservanza, i cui presupposti di operatività sarebbero indeterminati.

Al riguardo, va infatti precisato che il profilo relativo alla durata della misura - il cui tetto risulta comunque determinato in ragione di quanto precisato sia dalla prima sentenza della Corte di appello, alla luce di quanto prospettato dalle stesse parti sia dalla decisione della Sesta sezione di questa Corte (vedi rispettivamente pagg. 3 e 15), è, infatti, un tema del tutto nuovo, non sollevato con gli originari motivi di appello (ove si dedusse l'impossibilità per gli estradandi di contestare i presupposti di applicazione della misura e di detrarre il periodo di custodia cautelare presofferto, profilo, quest'ultimo, ritenuto manifestamente infondato a pag. 15 della sentenza della Sesta Sezione), che non ha formato oggetto di specifico rinvio ad opera della sentenza di annullamento e che, in ogni caso, risulta idoneo ad assicurare che la durata della carcerazione preventiva non sia irragionevole.

Inoltre, il riferimento al termine (assai celere) di celebrazione del processo ed ai casi di possibile chiusura del procedimento - ben delineati dalla disposizione normativa alla quale ha fatto riferimento la Corte d'appello - costituiscono un'ulteriore garanzia del sistema americano, volta proprio ad escludere che la decorrenza del termine massimo di custodia (di circa due anni per come calcolato anche dagli affidavit difensivi) sia un'evenienza obbligata. Anzi, dalla lettura della nota del Dipartimento di Giustizia USA del 5 febbraio 2019 emerge proprio come il riferimento nei precedenti provvedimenti "al termine per circa due anni", in cui gli imputati saranno sottoposti a custodia cautelare, "non è corretto", proprio perché all'interno di tale tetto si inseriscono anche strumenti di carattere acceleratorio volti ad assicurare quanto prima una decisione nel merito sulle accuse mosse nei loro confronti.

11. Venendo alle altre questioni che avevano formato oggetto di rinvio, va esaminata quella - oggetto di censura avanzata tanto dagli estradandi quanto dal pubblico ministero - relativa alla denunciata violazione del principio di specialità, ex artt. XVI, comma 1, lett. a) del Trattato bilaterale e 699 cod. proc. pen., riguardo ad una serie di fatti aventi ad oggetto alcuni decessi intervenuti tra i pazienti in conseguenza delle contestate attività di spaccio di sostanze stupefacenti (di cui ai capi 1, 2 e 6 per come rubricati dalla sentenza impugnata, riferibili ai reati di associazione finalizzata al traffico di droga e di cessione di sostanze stupefacenti), per i quali gli estradandi sarebbero stati - o potrebbero essere - sottoposti a giudizio in forza di un ulteriore atto di rinvio (il quarto), che non ha costituito oggetto di domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente, in quanto la stessa attiene ai fatti oggetto del terzo atto di rinvio a giudizio (vedi pag. 21 della sentenza della Sesta sezione di questa Corte).

La precedente Corte di merito, infatti, pur escludendo l'incidenza di tali fatti dai reati per i quali è possibile concedere l'estradizione, in quanto non rubricati quali "capi di accusa" del terzo atto di rinvio a giudizio (quello per cui è chiesta l'estradizione), a tali decessi aveva fatto specifico riferimento nel suo percorso motivazionale indicando "sanzioni penali di maggiore severità che integrano le affermazioni contenute nelle altre parti dell'atto di rinvio a giudizio" (il terzo).

Per tale ragione, la Sesta sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento, aveva onerato il giudice del rinvio di verificare - quale aspetto non esplorato dalla precedente sentenza di merito - l'incidenza che l'accertamento di tali decessi, in conseguenza delle contestate attività di spaccio, potesse svolgere "sul piano degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle sanzioni penali concretamente irrogabili nell'ordinamento statunitense".

La Corte d'appello, sulla scorta delle informazioni rese dal Dipartimento di Giustizia USA con la nota del 5 febbraio 2019, che ha ricondotto tali decessi ad "atti di racket ed aggravanti della pena" per i reati base contestati ai capi 1, 2 e 6 della rubrica (capi 1, 2 e 12 del terzo atto di rinvio a giudizio), ha ritenuto rispettato il principio di specialità, seppur pervenendo, poi, ad un giudizio ostativo rispetto alla consegna per tali fatti, in quanto la pena dell'ergastolo, prevista come sanzione massima per le ipotesi aggravate dai decessi (da venti anni di reclusione all'ergastolo), non risulta proporzionata a quella che sarebbe irrogabile nel nostro ordinamento, essendo tale sanzione riservata a fatti dotati di maggiore gravità.

11.1. Tanto premesso, ritiene anzitutto il Collegio che la menzione dei decessi, quali elementi fattuali ("atti di racket") che aggravano la pena dei reati base contestati ai capi 1), 2) e 6), non determini alcun ampliamento del tema di accusa oggetto di estradizione e, dunque, del principio di specialità, per le ragioni di seguito indicate (che integrano la motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata).

Nel terzo atto di rinvio a giudizio - l'unico per il quale è stata concessa l'estradizione - tali eventi, infatti, risultano espressamente menzionati tanto nella loro dimensione storico-fattuale quanto come conseguenze che aggravano il trattamento sanzionatorio (vedi pag. 61 quanto al primo capo di accusa di associazione a delinquere; pag. 66 quanto al secondo capo di accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia di stupefacenti; pag. 81 quanto al dodicesimo capo di accusa che corrisponde al capo 6 secondo la rubrica della sentenza impugnata). A tale riguardo sono state anche espressamente indicate le disposizioni di legge che, a norma del codice penale statunitense, ne prevedono l'applicazione (riportate peraltro in entrambe le sentenze di merito).

Tali circostanze risultano, poi, ribadite nella nota del Dipartimento di Giustizia USA del 5 febbraio 2019 che ha precisato come le imputazioni base sopra indicate siano da ritenersi aggravate per gli estradandi nei limiti di quanto indicato dal terzo atto di rinvio a giudizio e, precisamente, in relazione a quattro decessi, così sgombrando il campo dal timore (o equivoco) che i ricorrenti potessero essere assoggettati ad un quarto atto di rinvio a giudizio, che deduce ulteriori decessi per overdose di altre vittime e nei confronti di altri imputati.

Infine che il tema dei "decessi", seppur quali elementi aggravanti del trattamento sanzionatorio, costituisca oggetto dei fatti di cui al terzo atto di rinvio a giudizio si ricava anche dal contenuto degli stessi affidavit difensivi, ove il calcolo delle pene, sino all'ergastolo, che potrebbero in ipotesi essere inflitte agli estradandi, viene legato proprio all'esistenza di atti di racket quali aggravanti della "Legge Rico" contro il crimine organizzato in base alla quale si procede (vedi pag. 2 e 3 affida vit Jhon E. Bergendahl ove si evidenzia la presenza delle "vittime multiple" ai fini del calcolo della pena che può portare all'ergastolo e Gerald Bruce Lee che menziona gli atti di racket nell'ambito della contestazione mossa ai sensi della "Legge Rico").

Escluso, quindi, che tali eventi possano formare oggetto di autonomi (e più gravi) capi di accusa per differenti titoli di reato (murder e manslaughter che peraltro neppure risultano ipotizzati nei confronti dei coimputati nel quarto atto di rinvio a giudizio, procedendo il procuratore distrettuale in forza della legge Rico - cfr. ordinanza della Corte distrettuale del distretto est del Tennesee acquisita all'udienza del 7 giugno 2018 davanti alla prima Corte di appello), per come peraltro già asseverato dalla prima sentenza della Corte di appello (sulla scorta della stessa dichiarazione della rappresentante presso l'Ambasciata USA, tramite il Ministero della Giustizia) e ribadito dalla stessa sentenza rescindente, e che, quindi, agli estradandi possano essere contestati ulteriori decessi (in ipotesi quelli di cui al quarto atto di rinvio a giudizio), la doglianza di violazione del principio di specialità risulta manifestamente infondata, unitamente a quelle ulteriori e conseguenti - pure sollevate nei motivi aggiunti - con cui i ricorrenti, sull'errato presupposto di una estensione non consentita del tema di accusa, hanno dedotto anche in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria ovvero prospettato una violazione del principio del divieto di reformatio in peius.

11.2. Parimenti non sussiste neppure alcuna violazione del principio di specialità sotto il profilo della c.d. doppia incriminazione.

La nota del Dipartimento di Giustizia USA del 5 febbraio 2019 precisa, altresì, che, per affermare la colpevolezza di un imputato per la morte conseguente al reato di traffico illegale di stupefacenti, lo Stato deve provare che la sostanza venduta dall'imputato sia stato il fattore decisivo nel decesso di un particolare individuo. Lo Stato, poi, non è tenuto a provare il dolo dell'imputato circa il decesso dell'individuo o che l'imputato sapesse o avrebbe dovuto sapere che la vittima sarebbe stata esposta al rischio di decesso nel momento in cui distribuiva la sostanza stupefacente, purché fosse ragionevolmente prevedibile per l'imputato che il decesso sarebbe stato una conseguenza del consumo della sostanza controllata da lui distribuita. L'attribuzione della morte dell'assuntore della sostanza stupefacente richiede, quindi, oltre al nesso di causalità, quantomeno un coefficiente di necessaria prevedibilità; la fattispecie trova quindi corrispondenza in fatti di rilievo penale previsti nell'ordinamento italiano e, in particolare, nell'ipotesi di cui agli artt. 83-586 cod. pen. Ai fini del rispetto del principio di specialità va, infatti, ricordato che ciò che rileva è che il fatto-reato, inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali, assuma rilievo penale nell'ordinamento dello Stato richiesto, prevedendosi l'applicabilità della sanzione penale e non rilevando l'astratta qualificazione della fattispecie in termini di circostanza che aggrava la pena ovvero il reato (ex multis vedi Sez. 6, n. 49995 del 15/9/2017, Rv. 271583; Sez. 6, n. 42777 del 24/9/2014, Rv. 260432 e la stessa sentenza della Sesta sezione di questa Corte a pag. 11). In tal senso depongono espressamente le stesse disposizioni pattizie alle quali ha fatto riferimento la sentenza di annullamento.

Lo stesso art. 4 del Trattato di estradizione tra l'Unione Europea e gli USA del 25 giugno 2003, stabilisce che l'estradizione è concessa a prescindere dal fatto che nello Stato richiedente e nello Stato richiesto la legge collochi il fatto nella medesima categoria dei reati o lo descriva negli stessi termini.

E ciò vale anche con riferimento alle altre fattispecie di reato per le quali l'estradizione è stata concessa [(nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo capo di accusa di cui al terzo atto di rinvio a giudizio, rubricate dalla Corte d'appello ai capi 3), 4), 5), 7) ed 8)], che sono state ricondotte dalla Sesta sezione di questa Corte, seppur nei termini di necessaria corrispondenza, ai delitti di cui agli artt. 640, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen. e 79 D.P.R. n. 309/90. 11.3. Di conseguenza, l'attività di integrazione delle imputazioni effettuata dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata — laddove nella rubrica sono state inserite ulteriori circostanze aggravanti in tema di violazione della legge stupefacenti (vedi il riferimento all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990), ovvero altre ipotesi di reato nell'ambito delle quali sarebbero sussumibili i fatti contestati (vedi l'art. 648-ter cod. pen.), come il riferimento ad ulteriori possibili profili di gravità indiziaria su aspetti relativi ai decessi (vedi par. 60), non assume alcun decisivo rilievo ai fini dello scrutinio del rispetto del principio di specialità, sia perché non imposta dalla decisione di annullamento che onerava il giudice del merito di approfondire soltanto il tema degli elementi costitutivi dei reati esclusivamente con riguardo ai decessi, sia perché resa a seguito di una valutazione di corrispondenza delle fattispecie già operata dal primo giudice del merito e confermata dalla Corte di legittimità nella decisione della Sesta sezione.

Una volta che l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto ha accertato la rilevanza penale delle condotte e la collocazione in omogenee categorie di reati, la competenza ai fini della corretta qualificazione dei fatti alla stregua dell'ordinamento penale dello Stato richiedente è questione che diventa di esclusiva competenza della autorità giudiziaria di quel Paese. Tale precisazione rende quindi, per l'effetto, inammissibili o infondate tutte quelle censure che gli estradandi hanno inteso riproporre o sottoporre, anche sotto il profilo della violazione del principio del divieto di reformatio in peius, in tema di qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza di elementi di prova ad essi sottesi.

11.4. Diverso rilievo ha, invece, la questione attinente alla proporzionalità della pena che rispetto a tali reati così aggravati sarebbe prevista dal sistema penale americano, assumendo ad avviso del giudice del merito valenza ostativa all'estradizione.

La Sesta sezione di questa Corte, infatti, non solo aveva onerato il giudice del merito di precisare l'incidenza dei decessi rispetto agli elementi costitutivi delle fattispecie (compito assolto dalla Corte territoriale, essendosi evidenziato come trattasi di circostanze che aggravano la pena nell'ambito di un atto di accusa che li menziona in fatto e in diritto), ma anche di valutare gli effetti che tali decessi potessero concretamente determinare "sul piano della dosimetria della pena" (vedi sentenza di annullamento, pag. 21 ultimo cpv).

Si è infatti precisato sia nel terzo atto di rinvio a giudizio che nella nota del Dipartimento di Giustizia USA del 5 febbraio 2019 (che negli stessi affidavit difensivi, vedi ad es. pag. 2 di quello reso dal giudice Gerald Brucee Lee) che, laddove fosse affermata la responsabilità degli estradandi anche in relazione ai decessi conseguenti alle condotte di conspiracy, il giudice americano applicherebbe una pena da venti anni di reclusione all'ergastolo.

La possibilità che sia applicata la pena dell'ergastolo determina, ad avviso della Corte di appello, una violazione del principio di proporzionalità, essendo tale sanzione riservata nel nostro ordinamento a fatti dotati di maggiore gravità e disvalore sociale, esclusivamente riconducibili a fattispecie dalle quali derivi, come conseguenza voluta dal colpevole, la morte della vittima almeno a titolo di dolo eventuale (artt. 61, comma primo n. 2, 575 e 576, comma primo numero 2, cod. pen.); di talché deve precludersi l'estradizione in relazione ai decessi, potendo da tale contestazione derivare il rischio di una pena di tal genere, che nel nostro ordinamento sarebbe preclusa, essendo i fatti di conspiracy aggravati dai decessi in ipotesi puniti con una pena differente (nella specie quella di anni trenta di reclusione).

Sul punto, il pubblico ministero ricorrente ha ritenuto la decisione affetta da violazione di legge e manifesta illogicità: l'avere comunque riconosciuto che i decessi sono compresi nel terzo atto di rinvio a giudizio non può consentire una limitazione della consegna degli estradandi, subordinandosi, semmai, la consegna all'impegno dello Stato richiedente di non far infliggere tale pena ovvero, se inflitta, di non farla eseguire.

11.5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso del pubblico ministero sia inammissibile. Le censure del ricorso della parte pubblica sono incentrate, infatti, sulla violazione del principio di specialità in ragione dell'avvenuta mancata inclusione dei decessi dal tema di accusa oggetto del terzo atto di rinvio a giudizio. Tuttavia, a parere del Collegio, tale operazione è conseguente alla ritenuta violazione non del principio di specialità, bensì di quello di proporzionalità della pena, ritenuta nel caso di specie eccessiva (in quanto previsto l'ergastolo nel limite massimo) e quindi ostativa all'estradizione ai sensi dell'art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Trattasi, quindi, di un profilo differente che involge una valutazione, quale quella sulla proporzionalità della pena, che il giudice del merito compie in un momento successivo a quello in cui ha asseverato l'ambito del tema di accusa e delle relative "fattispecie" che ne costituiscono l'oggetto.

Il principio di specialità, infatti, è stato ritenuto rispettato dalla Corte territoriale (vedi pag. 26, par. 54 rigo 4 "lo Stato richiedente ha fornito prova sufficiente del rispetto della garanzia del rispetto del principio di specialità"; pagg. 27 e 28, par. 55). In questo quadro il pubblico ministero, pertanto, avrebbe dovuto confrontarsi con le ragioni poste dal giudice del merito a fondamento della conclusione che lo ha condotto a sostenere la violazione del principio di proporzionalità della pena, come visto fondate dalla Corte di appello non tanto sui profili, pur dedotti dalle difese, relativi all'assenza di idonei strumenti di risocializzazione che consentano di evitare un ergastolo ostativo, quanto in ragione del tipo di sanzione in ipotesi applicabile per i reati aggravati dai decessi, puniti fino con l'ergastolo nel sistema dello Stato richiedente, anche laddove difetti una prova che detti eventi siano stati voluti dagli autori dei reati base.

11.6. Con tale decisione dunque la Corte di appello ha escluso l'ergastolo a cagione della ritenuta sproporzione della pena applicabile rispetto alle fattispecie incriminatrici aggravate, di cui ai fatti contestati ai capi 1), 2) e 6). Pertanto, la relativa categoria sanzionatoria e la causa della relativa ablazione avrebbero dovuto formare oggetto di specifica censura da parte del pubblico ministero ricorrente, in forza del principio di devoluzione, dal momento che l'individuazione del rimedio alternativo concernente le garanzie circa la non esecuzione della pena perpetua rappresenta un posterius del tutto eventuale ed ipotetico rispetto a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto essenziale della doglianza. A ciò si aggiunga che una volta eliminata la possibilità teorica dell'applicazione dell'istituto dell'ergastolo, considerato nei fatti ostativo alla relativa sostituzione in executivis con pene alternative temporanee, il problema della durata della pena complessiva posto nel ricorso del pubblico ministero non trova più una piattaforma devolutiva che legittimi il ricorso allo strumento dell'impugnazione, finendo così per rendere la relativa censura aspecifica. Al riguardo, va infatti ribadito il principio affermato dalle Sezioni unite, in base al quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (S.U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822).

11.7. L'esclusione dei decessi dai capi 1), 2) e 6) della rubrica, attesa l'intervenuta definitività del giudicato sul punto, non osta in ogni caso all'esecuzione dell'estradizione per gli altri reati indicati tra i capi di accusa del terzo atto di rinvio a giudizio (1, 2 e 12 corrispondenti ai capi 1, 2 e 6 della rubrica): i decessi, infatti, sono circostanze che aggravano la pena e non determinano, pertanto, il venir meno dell'autonoma rilevanza penale - e del relativo disvalore - dei fatti illeciti (e dei relativi elementi costitutivi) contestati come delitti base (delitti associativi e concorso o favoreggiamento nel traffico di droga), per quanto risulta dallo stesso contenuto dell'atto di accusa e in ragione di quanto già asseverato dalla stessa sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte, che ne ha verificato la piena compatibilità con il sistema penale italiano e con le condizioni poste dal Trattato.

12. La terza questione che aveva formato oggetto della sentenza di annullamento riguarda la possibilità che agli estradandi venga inflitta una pena che, per l'applicazione del cumulo materiale, risulti in concreto sproporzionata rispetto ai principi costituzionali dello Stato richiesto, potendo finanche assumere, per la tipologia dei reati ascritti agli imputati, il carattere perpetuo di una condanna alla reclusione ovvero all'ergastolo che precluda la possibilità di ottenere il beneficio della liberazione condizionale o una commutazione in pena temporanea, e dunque con carattere "ostativo".

12.1. Nella sentenza di annullamento, come anche nei ricorsi e nei motivi aggiunti degli imputati, sono stati, infatti, declinate le fonti (artt. 25, comma 2, 27 Costituzione, 10 par. 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 110 par. 3 dello Statuto della Corte penale internazionale, 3 Convenzione E.D.U., 19, par. 2 e 49 par. 3 della Carta di Nizza) ed i principi di carattere convenzionale affermati anche dalla Corte E.D.U. e nonché quelli sottolineati dalla Corte costituzionale, che richiamano la necessità di una proporzione tra la pena ed il reato, da utilizzare tanto nella fase della determinazione della pena che in quella dell'esecuzione, ove deve essere assicurata la finalità rieducativa della stessa attraverso istituti di carattere risocializzante.

Si è anche fatto riferimento all'art. 51 par. 1) della Carta di Nizza, avendo l'Accordo di estradizione UE-USA del 25 giugno 2003 modificato il precedente Trattato di estradizione bilaterale Italia-Usa del 13 ottobre 1983, così come stabilito dall'art. 3 (2) dell'Accordo su menzionato, come ratificato e posto in esecuzione nel nostro ordinamento con la legge 16 marzo 2009, n. 25.

12.2. E' chiaro, dunque, che, alla luce dei suddetti principi, la pena non può essere espressione esclusivamente dell'aspetto sanzionatorio, ma deve racchiudere in sé gli elementi riconducibili all'aspetto rieducativo e risocializzante, con il connesso corollario del rispetto dei diritti, di cui il principio di legalità si fa garante, quale asse irrinunciabile dell'esperienza giuridica, volta alla salvaguardia dei diritti fondamentali e del correlato sistema di checks and balances. L'obiettivo della realizzazione di un diritto sovranazionale di giustizia e democrazia, all'interno di un sistema ormai acquisito di fonti multilivello, di matrice legislativa e giurisprudenziale, che rafforzi e concorra a definire i principi generali, posti a garanzia dei diritti fondamentali di tutti i soggetti destinatari delle disposizioni applicabili, comporta per il giudice comune la necessità di un'attenta considerazione di quelle fonti e di quei principi anche all'interno del sistema estradizionale e dei conseguenti rapporti tra gli Stati, oltre le valutazioni di carattere politico che il Ministero della giustizia è tenuto successivamente a svolgere a norma dell'art. 708 del codice di rito.

12.3. Tanto premesso, l'aver limitato la Corte d'appello la consegna alle fattispecie per le quali è prevista un pena detentiva temporanea, esclude dal tema che aveva formato oggetto della sentenza di annullamento la questione della possibile sproporzione della pena con riferimento all'applicazione dell'ergastolo, che sarebbe potuto rientrare nei parametri di carattere ostativo per le sue modalità di esecuzione.

Di conseguenza, devono ritenersi infondate le doglianze mosse dagli imputati ricorrenti con il ricorso principale e con i motivi aggiunti in tema di violazione del principio di proporzionalità della pena, a ragione della possibilità che venga inflitto un ergastolo di tale natura.

Trattasi di un aspetto di particolare rilievo, in quanto, nell'ambito della pronuncia rescindente adottata dalla Sesta sezione di questa Corte, era stata posta in risalto la circostanza secondo la quale oggetto dello scrutinio fosse una doglianza, fondata su elementi documentali rappresentati da affidavit (vedi quelli redatti da Gerald Brucee Lee il 22.10.2018 ed il 11.6.2019 e quello di John E. Bergendahl in data 2 luglio 2018), per cui le imputazioni elevate dall'autorità statunitense nei confronti degli estradandi evocassero un rischio "reale" e non soltanto ipotetico di essere assoggettati ad un trattamento sanzionatorio quale l'ergastolo, che presentava connotazioni in fase esecutiva tali da porsi in contrasto con l'art. 3 della CEDU, a cagione della loro sostanziale ostatività rispetto a rimedi liberatori che rendessero la pena perpetua strutturalmente flessibile in ragione di condotte positivamente serbate dal condannato.

12.4. Deve invece considerarsi "diversa" l'altra questione, pur lumeggiata dai ricorrenti, relativa al possibile difetto di proporzionalità che affliggerebbe una ipotetica pronuncia di condanna "cumulativa", che rendesse i singoli reati autonomamente sanzionabili con pene la cui sommatoria finisse per corrispondere nei fatti ad una pena perpetua. Di una simile eventualità peraltro non vi è traccia di un concreto rischio dal momento che, come emerge dalla nota del Dipartimento di Giustizia USA del 5 febbraio 2019 (vedi pag. 5, par. b, secondo cpv.), le pene detentive e pecuniarie che potrebbero essere inflitte agli estradandi sono determinate all'interno di una cornice edittale prevista per ciascuna fattispecie di reato; inoltre, i detenuti federali condannati a pena detentiva che non sia l'ergastolo hanno a disposizione una estesa gamma di modalità di riduzione del trattamento sanzionatorio, così come un ampio spazio di flessibilità è consentito al giudice nello stabilire se fare o meno luogo ad un fenomeno analogo al "cumulo materiale" dei diversi trattamenti ovvero procedere ad una parziale o totale assorbimento degli stessi in un unico trattamento analogo al nostro cumulo giuridico. Il che denota come l'ipotesi di un trattamento cumulativo che dia luogo a termini di restrizione sostanzialmente coincidenti con la figura dell'ergastolo - ma da quest'ultima del tutto distinguibile - non rappresenti affatto, in particolare in questo caso, un "rischio concreto", ma si presenti soltanto come ipotesi astratta. Infatti, per come rilevato dalla stessa Corte d'appello sulla scorta delle puntuali precisazioni ed assicurazioni fornite con la richiamata nota del Governo USA, che sotto tale profilo assume anche carattere di impegno in quanto redatta a seguito dei rilievi posti proprio dalla Sesta sezione di questa Corte nella decisione di annullamento, nei casi del Sartini e del Palma nessuna delle leggi applicate sancisce l'imposizione di pene cumulative; pertanto se gli imputati fossero condannati per più capi di imputazione, ai sensi della legge degli Stati Uniti, le pene relative a ciascun capo di accusa nel loro caso sarebbero concomitanti (vedi pag. 28, par. 56 e pagg. 4 e 5 della nota del Dipartimento di Giustizia USA), con conseguente applicazione del principio dell'assorbimento rispetto ad una pena massima prevista di venti anni.

D'altra parte, laddove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui all'art. 3 CEDU e all'art. 27, terzo comma, Cost., le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen., anche con riferimento 30 Corte di Cassazione - copia non ufficiale  all'operatività nel nostro sistema dei criteri di aumento delle pene principali previsto dall'art. 78 cod. pen.

12.5. Quanto poi alla tesi secondo la quale il meccanismo sanzionatorio astrattamente configurabile dia luogo ad una violazione del principio di proporzionalità della pena, più volte affermato dalla Corte costituzionale anche in ragione del parametro interposto offerto all'art. 49 della Carta di Nizza, può soltanto osservarsi che il relativo scrutinio in tanto potrebbe essere condotto da questa Corte in quanto lo stesso presentasse ragioni di evidenza ictu ocuii; non senza sottolineare come uno scrutinio di un parametro tanto indeterminato presupporrebbe una perfetta onnologabilità tra il sistema sanzionatorio del Paese richiedente l'estradizione rispetto a quello vigente nel Paese richiesto in quanto, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di spurio tertium genus di apprezzamento, del tutto incompatibile con le regole dell'estradizione (vedi anche Corte cost., n. 274/2011 e n. 10/2012) e con lo stesso principio di leale collaborazione tra Stati che l'istituto mira preservare (Sez. 6, n. 16507 del 20/03/2018, Rv. 272911; Sez. 6, n. 275424 del 5/12/2018, dep. 2019, Rv. 275424).

12.6. L'assenza, quindi, tanto del rischio concreto che gli estradandi possano subire una condanna, se colpevoli, alla pena dell'ergastolo ovvero alla reclusione che per le sue modalità di irrogazione e di esecuzione si ponga in concreto contrasto con i principi convenzionali in premessa richiamati, esclude la necessità, sollecitata dai ricorrenti, di valutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

12.7. I motivi di ricorso sollevati, anche nelle successive memorie e note di udienza, con riferimento al rispetto da parte del giudice del merito del principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte in tema di proporzionalità della pena risultano, pertanto, inammissibili e/o infondati.

13. La quarta ed ultima questione che aveva formato oggetto di annullamento con rinvio atteneva all'insufficiente allegazione dei testi di legge relativi all'indicazione delle pene specificamente previste per ciascuna delle ipotesi di reato enucleate nelle imputazioni rispettivamente articolate nell'atto di accusa. Al riguardo, la Corte d'appello, con congrua motivazione, risulta avere corrisposto al dicta della sentenza della Sesta sezione di questa Corte, essendosi precisato come lo Stato richiedente, con l'allegato B alla nota del Dipartimento di Giustizia USA del 5 febbraio 2019, abbia trasmesso tutte le disposizioni penali, sia con riferimento al precetto che alle sanzioni, relativamente alle contestazioni per ciascun capo di accusa, con la conseguenza che risulta rispettata la condizione prevista dall'art. X, comma 2, lett. d) dell'Accordo di estradizione tra gli USA e l'Italia, come modificato dalla legge n. 25 del 2009.

Avendo questa Corte ritenuto, per le argomentazioni espresse supra par. 9.2, l'assenza di profili di inesistenza o di nullità assoluta nella suddetta nota con riguardo alle modalità di compilazione e di trasmissione, le doglianze mosse sul punto dagli estradandi risultano, pertanto, manifestamente infondate.

14. Occorre, infine, sottolineare che la delibazione che compie l'autorità giudiziaria in tema di estradizione è una delibazione che necessariamente prescinde da meccanismi di "opportunità politica" che soltanto l'autorità titolare del relativo munus può ipotizzare e valutare. Ciò comporta, ad avviso del Collegio, che non può essere introdotta ex officio dalla Corte di cassazione una condizione di operatività all'estradizione concessa dall'autorità giudiziaria che travalichi i limiti della clausola di cui all'art. 705, comma 2, cod. proc. pen., applicata anche alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 52 § 1 della Carta di Nizza.

Tale fonte normativa deve ritenersi operativa anche nel caso di specie, a seguito del Trattato stipulato tra U.E e U.S.A., mirato ad assicurare un ragionevole bilanciamento fra la conservazione delle garanzie nazionali e il raggiungimento degli obiettivi della disciplina convenzionale. D'altra parte in un sistema giuridico globalizzato, esso perlomeno postula l'onere di motivare qualunque allontanamento dagli standard di tutela previsti dal nostro ordinamento. L'attività di interpretazione - che si colloca in questo caso ai confini dell'attività nomopoietica - richiesta alla Corte di cassazione, in questa fase è molto delicata e necessariamente caratterizzata da passaggi giurisprudenziali che assicurino, per quanto possibile, risultati prevedibili nel loro esito, così come esige il principio di legalità processuale, e che, proprio per questo, necessitano di un supporto ravvicinato e puntualizzante di matrice legislativa, di cui sempre più spesso sono consapevoli anche le Corti costituzionali e sovranazionali (v. Corte Edu, I sez., 13 giugno 2019, Viola c. Italia (n. 2) e Corte Cost., sent. 21 giugno 2018, n. 149).

Nel bilanciamento di interessi proposto dalla sentenza del Giudice delle Leggi n. 149/2018, il sacrificio del fine rieducativo della pena è stato infatti giustificato solo a fronte di esigenze di prevenzione speciale che siano, tuttavia, concretamente verificate sulla base di una valutazione individualizzata del percorso del detenuto. Un approdo logico giuridico rispetto al quale il procedimento di estradizione, dunque, e più in generale tutta l'attività di cooperazione giudiziaria può vivere e svilupparsi anche attraverso una leale collaborazione tra le Parti contraenti, dove le difficoltà applicative conseguenti ai Trattati, secondo quanto previsto dalla disciplina convenzionale, possono essere espressamente risolte attraverso il meccanismo della consultazione tra le stesse Parti. Si tratta di dare rilevanza ad uno strumento volto proprio ad agevolare la composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione o esecuzione del Trattato, ricorrendo, se necessario, anche a possibili meccanismi di tipo "alternativo" realizzabili sul piano operativo, tali da soddisfare in concreto gli obiettivi della disposizione controversa (vedi art. 15 e nota esplicativa all'art. 18 dell'Accordo sull'estradizione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 19.7.2003, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25).

15. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, consegue il rigetto dei ricorsi e di tutte le eccezioni e deduzioni connesse ai motivi indicati nei rispettivi atti, nelle memorie contenenti motivi aggiunti e nelle note di udienza.

15.1. Consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna degli estradandi al pagamento delle spese processuali. In tema di rapporti estradizionali con gli Stati Uniti d'America, disciplinati dal trattato 13 ottobre 1982, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, il rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso la decisione favorevole all'estradizione della Corte d'appello comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando la previsione dell'art. 21 del trattato medesimo, che fa carico, tra l'altro, alla Parte richiesta di "qualsiasi spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti", in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i rapporti tra le Parti contraenti (Sez. 6, n. 49988 del 2/12/2004, Rv. 230230; S.U., n. 36451 del 26/6/2008, Rv. 240508).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Rigetta i ricorsi di SL e PL e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 2 luglio 2019