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Pedone ignora strisce pedonali, automobilista condannato (Cass. 34335/21)

16 settembre 2021, Cassazione penale

L'attraversamento della carreggiata di un pedone fuori delle strisce pedonali non è evento eccezionale da cui può farsi discendere l’esonero da responsabilità del conducente, che, invece, ha l’obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta guida.

Cassazione penale

sez. IV, ud. 16 giugno 2021 (dep. 16 settembre 2021), n. 34335
Presidente Piccialli – Relatore Bruno

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa in data 29/3/2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Padova a carico di L.S. per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in danno del pedone D.B. . In base alla ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, il L. , alla guida di un autocarro, per colpa generica, ed in violazione dell'art. 140 C.d.S., investiva la donna in fase di attraversamento della strada, omettendo di arrestare il veicolo tempestivamente, determinando, in tal modo, il decesso della persona offesa a causa di gravissime lesioni traumatiche conseguenti all'urto 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di doglianza. La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 140 C.d.S.; violazione dell'art. 589 c.p., e art. 530 c.p.p.. La motivazione della sentenza, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe inadeguata ed erronea. La persuasione circa la penale responsabilità dell'imputato, in ordine alla violazione della regola cautelare imposta dall'art. 140 C.d.S., trarrebbe origine da una lettura superficiale delle disposizioni legislative. La Corte di merito, accogliendo acriticamente le valutazioni effettuate dal consulente del P.M., ha ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado, sostenendo che la donna avesse attraversato la carreggiata cinque secondi prima dell'urto e che il furgone si trovasse, in quel momento, ad una distanza di circa 83 metri dalla vittima, distanza che avrebbe consentito al L. di percepire tempestivamente la presenza della donna sulla carreggiata, permettendogli di adeguare agevolmente la velocità e di scongiurare l'urto. Non sarebbe stata valutata la possibilità di ritenere che la condotta del pedone si sia posta come causa atipica ed eccezionale dell'evento, collocandosi in un ambito d'imprevedibilità e umana inevitabilità. Il consulente del P.M. ha ricostruito la dinamica del sinistro fornendo una ricostruzione dell'infortunio che incontra notevoli limiti. Poiché egli non era presente al momento dell'incidente, le sue considerazioni non posseggono un valore di assoluta certezza, non avendo potuto constatare le condizioni d'intensità del traffico e la visibilità dei luoghi, piuttosto ridotta nel mese di dicembre, nelle prime ore del mattino. In ogni caso la tesi del consulente tecnico, il quale sostiene una condizione di traffico piuttosto intenso al momento dell'incidente, avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere che il L. non avesse una buona visuale, data la presenza di altre automobili sulla strada. Il ricorrente, inoltre, viaggiava ad una velocità assolutamente adeguata, del tutto consona alle prescrizioni imposte ai conducenti nel tratto di strada interessato. Alla stregua di tali circostanze, non è sostenibile che il L. abbia violato il dettato normativo di cui all'art. 140 C.d.S.. Il comportamento serbato dalla D. , inosservante dell'art. 190 C.d.S., avrebbe dovuto essere considerato imprevedibile: la donna ha attraversato la strada al buio, vestita di abiti scuri, fuori dalle strisce pedonali, in un momento di traffico particolarmente intenso. Dal canto suo il ricorrente, serbando la velocità consentita di 50 km/h, avrebbe rispettato le comuni norme di prudenza, che impongono di non provocare situazioni di pericolo e di prevenire eventuali imprudenze altrui. Nel pronunciare sentenza di condanna, i giudici avrebbero dovuto accertare che il prevenuto risultasse colpevole del reato ascrittogli "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo la regola imposta dall'art. 533 c.p.p., comma 1. 3. Il P.G., con requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Solo apparentemente la difesa lamenta vizi di legittimità, essendo il ricorso incentrato sulla prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e sulla rivalutazione di circostanze già prese adeguatamente in considerazione nelle due sentenze conformi. Nel merito, la Corte distrettuale, con argomentazioni del tutto prive di aporie logiche e aderenti alle circostanze fattuali descritte in motivazione, ha ribadito come il ricorrente abbia investito la vittima in una fase avanzata dell'attraversamento della strada, a circa un metro dalla linea di mezzeria, travolgendola con tale violenza da proiettare il corpo ad una distanza di sedici metri, dopo averlo caricato sul cofano del veicolo. Ha poi precisato che la vittima, di anni 71, deambulava con l'uso di un bastone ortopedico, desumendo da tali circostanze il fatto che la donna procedesse lentamente durante l'attraversamento. Ha ritenuto infine di condividere le considerazioni del consulente del P.M., il quale, considerato il punto d'urto, la larghezza della carreggiata e l'andatura del pedone, ha stimato che l'avvistamento della persona offesa da parte del conducente è avvenuto ad una distanza di circa 83 metri. Da tutto quanto precede, la Corte di merito ha concluso che il sinistro stradale è ascrivibile a colpa del conducente, che, con grave negligenza e imprudenza, mancando di adeguare la velocità del veicolo in modo da mantenere il controllo del mezzo (in violazione dell'art. 140 C.d.S.), mancando di osservare la norma che impone di prestare particolare attenzione ai pedoni nella fase di attraversamento, favorendone il passaggio (art. 191 C.d.S., comma 2), ha proseguito la marcia, travolgendo la vittima. Sono state adeguatamente valutate dai giudici di merito le obiezioni difensive: la scarsa visibilità ed il traffico intenso, si legge nella sentenza di primo grado, avrebbero imposto al conducente maggiori cautele; la donna non indossava abiti scuri, come sostenuto dal difensore, ma aveva un cappotto marrone ed un foulard multicolore sui toni del rosso; l'investimento è avvenuto in orario diurno, su una strada fiancheggiata da abitazioni. 2. Occorre rammentare, in punto di diritto, che il controllo sulla motivazione operato dal giudice di legittimità resta circoscritto, per espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e sulla coerenza dell'apparato argomentativo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e linearità del provvedimento impugnato, queste debbano ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti. Svolta tale precisazione, deve rilevarsi, in primo luogo, la manifesta infondatezza dell'argomentazione difensiva, secondo la quale il giudice di appello si sarebbe limitato a recepire acriticamente le risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M. in corso d'indagini. L'assunto è erroneo: la motivazione della sentenza rivela un'attenta disamina del fatto ed una considerazione puntuale di tutte le emergenze probatorie, dalle quali sono state tratte deduzioni logiche e coerenti in relazione ai profili di responsabilità individuati a carico del ricorrente. D'altro canto, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso in esame, da adeguata motivazione (così, ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679). 3. Quanto all'ulteriore doglianza riguardante l'imprevedibilità della condotta serbata dal pedone, in tema di circolazione stradale, l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discendere, come vuole sostenere la difesa, l'esonero da responsabilità dell'imputato. Il conducente, come sottolineato dalla Corte di merito, ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida (Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005, Rv. 232422 - 01: "In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo”). Nel presente caso, come evidenziato nella sentenza impugnata, il ricorrente, considerate l'andatura lenta del pedone (anziana signora che deambulava con l'uso di un bastone), la larghezza della carreggiata ed il punto d'urto, avrebbe avuto tutto il tempo di arrestare la marcia, evitando l'impatto. In conclusione, qualora il conducente del veicolo, non attenendosi alle regole stabilite dall'art. 140 C.d.S., investa un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce, non può invocare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, nè l'esclusione del nesso di causalità tra tale evento e la sua condotta (Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288 - 01: "In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili)"; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995 - 01: "In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibileTh 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.