Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Patrocinio a spese dello stato deve tenere conto dell'attività difensiva concreta (Tr. Trento, 3019/21)

24 febbraio 2022, Tribunale di Trento

Nel caso di liquidazione spettante per il gratuito patrocinio non si può applicare “un valore medio del valore medio”: va quindi riformata la determinazione di un valore medio alla luce del disposto dell’art. 12 e successivamente determinato il valore minimo alla quale applicare l’ulteriore riduzione ex art. 106 D.P.R. n.1115/02.

 

Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
ORDINANZA
N. 3019 DELL’ANNO 2021

FRA
NICOLA CANESTRINI (C.F. **), con il patrocinio dell’avv. CANESTRINI NICOLA
ATTORE o RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. **), con il patrocinio degli avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (TRENTO) e

CONVENUTO o RESISTENTE


Il Giudice dott. GS, letti gli atti, sciogliendo la riserva dd. 16.2.2022, osserva:

l’avv. Nicola Canestrini ha asserito di aver prestato patrocinio difensivo in favore della signora SD, quale persona offesa, nel procedimento penale n.**/19 RGNR – **/20 RG GIP;
ha affermato che la parte offesa era stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e che l’avv. Canestrini aveva svolto numerose attività difensive (indagini difensive; deposito di memoria avanti al Tribunale del riesame; istanza di sequestro conservativo; indagini preliminari; GUP) e che il procedimento penale si era concluso con la richiesta, da parte dell’imputato, del patteggiamento e l’emissione di una sentenza ex art. 444 c.p.p.;
ha asserito che il Giudice penale aveva liquidato al difensore un compenso di € 1.790,00, oltre a spese generali, iva e cnpa;
ha asserito che tale liquidazione era errata in quanto non aveva considerato l’attività svolta dal difensore;
ha chiesto, pertanto, che il compenso fosse determinato in € 9.600,00, oltre accessori;
nelle note di trattazione scritta depositate per l’udienza del 2.2.22 il ricorrente faceva presente che il Giudice penale aveva emesso un ulteriore decreto di liquidazione per l’attività svolta in sede di riesame;
con memoria dd. 1.2.2022 si è costituito il Ministero della Giustizia asserendo che la liquidazione costituiva un provvedimento discrezionale e precisando che nella liquidazione dei compensi dovevano trovare applicazione i criteri di cui all’ar.t 82 T.U. e non i criteri di cui al D.M. n.55/14;
ha precisato che l’art.82 stabiliva un limite massimo al compenso liquidabile (corrispondente ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.55/14); pertanto, doveva essere rideterminato il valore medio alla luce del disposto dell’art. 12 e successivamente determinato il valore minimo, al quale doveva essere applicata l’ulteriore riduzione ex art. 106 D.P.R. n.1115/02.

Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.

Ha chiesto che, in ogni caso, le spese di lite fossero compensate.

***

La domanda va solo in parte accolta;

va preliminarmente rilevato che, nella determinazione dei compensi liquidabili al difensore,

l’art. 82 DPR n.115/2002 richiama espressamente la tariffa professionale introdotta dal D.M. n.55/14 “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall’autorità giudiziaria…osservando la tariffa professionale…).

L’art. 4 del D.M. n.55/1, in particolare, statuisce che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”; i valori medi indicati nelle tabelle, pertanto, costituiscono i generali criteri, normalmente applicabili, per la determinazione dei compensi.

Inoltre l’art. 4 prevede che, in applicazione dei parametri generali ivi elencati (“delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza….) tali compensi possano essere aumentati fino all’80 % o diminuiti fino al 50 %.

In considerazione dell’espresso divieto contenuto nell’art. 82 sopra citato, tuttavia, nel caso di liquidazione spettante per il gratuito patrocinio, non potrà mai trovare applicazione l’aumento del compenso fissato nei valori medi (mentre è sempre possibile stabilire una riduzione ove l’attività prestata sia stata di minima complessità od importanza).

L’opinione espressa dall’Avvocatura (ed apparentemente applicata dal Giudice penale) , secondo cui si dovrebbe determinare una sorta di “un valore medio del valore medio”, non è pertanto condivisibile.

Pertanto il compenso va liquidato applicando i parametri professionali medi vigenti per l’attività svolta avanti al Giudice penale (D.M. 10 marzo 2014 n. 55), ed applicando correttamente la riduzione di un terzo in forza di quanto disposto dalla norma di cui all’art. 106 bis del citato D.P.R..

Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente ha svolto, nell’interesse della ** (quale parte offesa) le seguenti attività:
redazione e deposito di memorie ex art. 367 c.p.p. (doc.6); tale attività rientra nelle indagini preliminari e può essere riconosciuto un compenso (già ridotto di un terzo) di € 540,00 per la fase di studio e di € 420,00 per la fase introduttiva = totale € 960,00;
fase cautelare personale: redazione di una memoria ex artt.90 e 127 c.p.p. presentata avanti al Tribunale del riesame con cui si è opposta alla richiesta di revoca della misura cautelare e redazione di una istanza di aggravamento della misura cautelare dd. 6.11.2020; per tale attività può essere riconosciuto un compenso (già ridotto di un terzo) di € 240,00 per la fase di studio e di € 780,00 per la fase introduttiva = totale € 1.020,00; va evidenziato che il giudice penale ha emesso un distinto provvedimento integrativo in data. 26.11.2021, riconoscendo (per la memoria di riesame) la somma di € 518,00; pertanto, detratto tale importo, va liquidata la somma residua di € 502,00, oltre ad accessori;
istanza di sequestro conservativo dd. 14.1.2021; tale attività rientra nella fase cautelare reale e può essere riconosciuta la somma di € 240,00 per la fase di studio e di € 780,00 per la fase introduttiva = totale € 1.020,00;
atto di costituzione di parte civile avanti al GUP: per tale attività può essere riconosciuta la fase di studio (€ 540,00) e la fase introduttiva (€ 480,00); totale = € 1.020,00 ;

nessun’altra fase è riconoscibile in quanto il processo è stato definito con una sentenza di patteggiamento.

Pertanto, complessivamente va liquidato la ricorrente la somma di € 3.502,00 oltre iva, cnpa e 7,5 % (misura media) ex art. 2 D.M. n.55/14.

Le spese vengono poste a carico del convenuto, e vanno liquidate in € 300,00 per compensi (in considerazione dell’importo liquidato, della riduzione della domanda e della semplicità della vertenza), oltre ad accessori.

p.q.m.

il Tribunale, visto l’art. 702 bis c.p.c.

1. in parziale accoglimento del ricorso, determina in € 3.502,00, oltre ad iva, cnpa e 7,5 % ex art. 2 D.M. n.55/14 il compenso spettante all’avv. Nicola Canestrini per la difesa svolta nel procedimento penale in favore della parte offesa, SD;
2. condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in € 300,00 per compensi oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Si comunichi.
Trento 17/02/2022
Il Giudice