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Patrocinio a spese dello Stato, basta autocertificazione (Cass. 12418/19)

20 marzo 2019, Cassazione penale

Nessuna necessità di produrre certificazione consoalre del reddito eero se l'interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, abbia allegato all'istanza l'autocertificazione prevista dall'art. 94 comma 2, d.P.R. 115/2002:  egli con lòa predeta autocertificazione si trova già nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss., stesso d.P.R.), senza che occorra una ulteriore produzione documentale.

Corte di Cassazione
Sez. IV sentenza 12418/2019

udienza 06/12/2018 - dep. 20/03/2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DAK nato il (..) avverso l'ordinanza del 16/05/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO 

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. DAK, a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento con cui, il 16/05/2018, il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevando che il ricorrente aveva provveduto a sostituire la certificazione mancante dell'autorità consolare con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 in assenza di una situazione di impossibilità.

2. Il ricorrente solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sull'errata applicazione degli artt. 79 e 94 d.P.R. n. 115/2002.

La mancata/tardiva produzione della certificazione consolare relativa ai redditi prodotti all'estero non può rappresentare un ostacolo all'ammissione del beneficio invocato, tutt'al più potendo costituire un motivo di revoca dello stesso. Il provvedimento impugnato, laddove reputa insussistente la richiesta impossibilità, viola l'art. 79 d. P.R. n. 115/2002 il cui comma 2 si limita a richiedere all'istante che sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea di corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa dichiarato, senza porre alcun altro onere, in capo all'istante, né in capo all'autorità consolare.

La presentazione di tale certificazione non è prevista a pena di inammissibilità.

L'odierno ricorrente non solo ha autocertificato l'assenza di redditi all'estero ma si è altresì attivato per ottenere dall'autorità consolare competente la certificazione che attesti la veridicità di quanto dichiarato ritualmente allegandola all'istanza. Né vi è alcuna norma che imponga al richiedente il rispetto di termini perentori rispetto a tale incombente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002 stabilisce che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all'estero, che «il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato».

Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati, che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano «...sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».

L'art. 94 dello stesso d.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1, con riferimento all'art. 79 comma 3) e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea (comma 2, con riferimento all'art. 79 comma 2), a presentare la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Quanto alla decisione dell'istanza di ammissione e al relativo procedimento, ivi compresi i connessi poteri istruttori del giudice, gli stessi sono disciplinati dagli artt. 95 e ss., d.P.R. 115/2002, laddove la revoca del beneficio già concesso è disciplinata dall'art. 112 del d.P.R. 115/2002 che prevede alla lett. c) il caso in cui, nei termini di cui all'art. 94 comma 3 appena richiamato, non sia stata prodotta la certificazione consolare; alla lett. d) l'ipotesi in cui, d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.

3. Ciò premesso, questa sezione ha già affermato che l'istanza presentata dall'imputato straniero detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all'estero, ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (Sez. 4 n. 17003 del 15/01/2009, Bodaj, Rv. 243477). In quella sede, peraltro, questa Corte ha precisato che ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva (Sez. 4, n. 43312 del 28/10/2008, Haxia, Rv. 242035).

Peraltro, nei precedenti testé richiamati, la Suprema Corte ha puntualmente ricostruito i termini della questione, partendo da un rinvio a quanto incidentalmente affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 369 del 2007, a proposito della mancata produzione della certificazione consolare, che comporta l'inammissibilità della domanda soltanto in difetto (non anche in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma.

Né può ritenersi previsto, a pena di inammissibilità della domanda, il rispetto del termine, decorrente dalla data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell'art. 94, comma 3, il detenuto può produrre la certificazione, atteso che, in caso di omessa produzione, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell'art. 112, comma 1, lett. c), del citato d.P.R., a cura del giudice che procede al momento della scadenza dei termini (art.112, comma 3 d.P.R. 115/2002). La revoca di cui si tratta non va confusa con quella disciplinata dall'art. 112, comma 1, lett. d), che va disposta, anche se il processo è ormai definito (purché non oltre cinque anni dalla sua definizione), qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.

Nel caso di specie, infatti, non risulta tale presupposto di fatto (vale a dire l'accertato difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito), ma unicamente la mancata produzione della certificazione consolare, necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva, situazione che rileva esclusivamente con riguardo al caso di revoca di cui all'art. 112, comma 1, lett. c), nel caso in cui, cioè, nei termini previsti dall'art. 94 comma 3, non sia stata prodotta la certificazione consolare.

Sul punto specifico, questa stessa Sezione ha già precisato che, nel caso in cui l'interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, abbia allegato all'istanza l'autocertificazione prevista dall'art. 94 comma 2, d.P.R. 115/2002, egli si trova già nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi, si aggiunge in questa sede, i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss., stesso d.P.R.), senza che occorra una ulteriore produzione documentale. La eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare, peraltro, non potrà inficiare la validità e l'efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte, la stessa non essendo più necessaria perché legittimamente sostituita dalla dichiarazione sostituiva.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza del Trento per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo giudizio.

Così deciso il 6 dicembre 2018 (deposito 20.3.2019)