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Pass invalidi sembra vero? Condanna (Cass. 836/21)

12 gennaio 2021, Cassazione penale

Integra il reato di falsità materiale - e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all'art. 489 cod. pen. - la riproduzione fotostatica dell'originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Non integra, invero, il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), l'esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale.

Solo se nell'intenzione dell'agente il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 20 ottobre 2020 – 12 gennaio 2021, n. 836
Presidente De Gregorio – Relatore Sessa

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 1. febbraio 2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 17 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta a Mo. Ma. Da. a mesi tre di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di condanna in relazione al reato di cui all'art. 489 cod. pen. (al medesimo ascritto per avere fatto uso del pass per parcheggio invalidi n. 25 del 2008 rilasciato dal Comune di Corsico, con scadenza 15 febbraio 2013 ed intestato alla madre El. So., interamente contraffatto ed idoneo ad ingannare la pubblica fede).
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'odierno imputato, per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità.
In particolare sussiste l'erronea applicazione dell'art. 489 cod. pen. sotto due profili: da un lato, non è configurabile il reato dell'uso di atto falso qualora la fattispecie consista nell'esibizione della copia di un documento vero, rilevando in tal caso il fatto unicamente quale mero illecito amministrativo ex art. 188 commi 4 e 5 del Codice della Strada; dall'altro lato, difetta l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 489 cod. pen., costituito dal dolo generico.
I giudici avrebbero dunque errato nel valutare come "oggettivamente falso" il pass incriminato, il quale sarebbe stato esibito "in luogo del documento originale e non come semplice copia dello stesso", e nel qualificarlo come penalmente rilevante in quanto di per sé idoneo ad ingannare la pubblica fede. È al contrario pacificamente emerso come non sia di fatto stata riscontrata l'alterazione penalmente rilevante del documento autentico, né tanto meno la riproduzione di un documento non esistente; si trattava a ben vedere della riproduzione fotostatica di un documento esistente.
Circa il secondo profilo, i punti fermi chiaramente emersi all'esito del dibattimento sono: 1) l'esistenza del documento costituito dal pass invalidi intestato alla madre dell'imputato e rilasciato dal Comune di Corsico, in quanto la sig.ra So. è effettivamente invalida civile al 75%, e dunque la legittimazione all'uso per cui tale documento è preordinato; 2) l'esibizione nell'autovettura del figlio di una riproduzione del pass invalidi della madre in quanto egli risulta essere l'unico accompagnatore della stessa negli spostamenti necessari; e, 3), la evidente riproduzione di un documento vero; essi dimostrano chiaramente come manchi una consapevole volontà di commettere il reato di falso.
Infatti se, nell'intenzione dell'agente, il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, sent. n. 18961 del 2017).
2.2. Con il secondo motivo si deduce ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla dichiarazione di responsabilità per l'ipotesi di reato di cui all'art, art. 489 cod. pen. Non si comprende come i giudici di primo e secondo grado abbiano potuto emettere sentenza di condanna a carico del Mo. in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 489 cod. pen. in luogo della unica e corretta ipotesi configurabile nel caso di specie: un mero illecito amministrativo ex art. 188 del Codice della Strada.
2.3. Con il terzo motivo si deduce infine ex art. 606 lett. b) ed e) la violazione di legge e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza per quanto riguarda la mancata applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile: i motivi sono manifestamente infondati e presentano anche tratti che attingono il fatto e il merito della regiudicanda.
1. I primi due motivi che attingono la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e tendono ad accreditare l'ipotesi che il fatto rilevi al più unicamente quale mero illecito amministrativo ex art. 188 commi 4 e 5 del Cod. strada, sono manifestamente infondati.
E' invero solo il caso di evidenziare come la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in materia, avendo rilevato come "oggettivamente falso" il pass incriminato, il quale era stato esibito "in luogo del documento originale e non come semplice copia dello stesso", copia che d'altronde non legittima l'esercizio dell'inerente diritto di parcheggio.
Infatti, solo se nell'intenzione dell'agente il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato di uso di falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18961 del 23/09/2016 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 270045 - 01); laddove nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che il pass è stato esposto come fosse l'originale costituendone la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente in modo tale da avere l'apparenza dell'originale.

A fronte della evidenza della falsità del documento esibito ed utilizzato come fosse l'originale, le spiegazioni rese dal ricorrente sono state ritenute non convincenti, e sono stati reputati altresì non pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno della versione del fatto dalla difesa.
Innanzitutto nel caso di specie l'uso dell'atto non è stato realizzato dal titolare effettivo del permesso, che era la madre dell'imputato e non quest'ultimo (a ben vedere come si evince dalla motivazione della pronuncia impugnata, il ricorrente non dice neppure di averlo usato per sua madre in quella circostanza, essendosi limitato ad affermare solo che la sua auto era quella usata dalla genitrice per i propri spostamenti), con la conseguenza che non sono conferenti i precedenti che presuppongono l'uso da parte dell'avente diritto; né assumono rilievo - prosegue la corte territoriale - quelli che escludono l'ipotesi della truffa ravvisando la fattispecie di cui all'art. 188 cod. strada, non essendo qui in gioco tale ipotesi di reato bensì quella dell'uso di atto falso.

La corte territoriale ha invece correttamente ritenuto riconducibile il caso di specie a quei precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui integra il reato di falsità materiale - e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all'art. 489 cod. pen. - la riproduzione fotostatica dell'originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Non integra, invero, il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), l'esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale (come nel caso esaminato da questa Corte nella pronuncia Sez. 5, n. 22578 del 09/02/2010, Ferracuti, Rv. 24750001 in cui la fotocopia, essendo stata realizzata in bianco e nero, non poteva, in quanto tale, simulare l'originale, palesando chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica), laddove nel caso in scrutinio, come ben messo in luce nella sentenza impugnata, il pass aveva le sembianze di un atto originale, effettivamente esistente (circostanza quest'ultima che, a differenza di quanto assume il ricorrente, non esclude la rilevanza penale dell'atto che si connota per le sue caratteristiche atte a trarre in inganno e a ledere la pubblica fede).

1.2. Il terzo motivo è anch'esso aspecifico, e meramente reiterativo nella parte in cui si evidenzia la occasionalità della condotta e la mancanza di dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza nei confronti dell'imputato, a fronte della congrua motivazione già resa sul punto nella pronuncia impugnata.

La sentenza impugnata ha, invero, già dato conto dei motivi per i quali non ha ritenuto di ravvisare nel caso in esame la fattispecie della particolare tenuità del fatto, ritenendo, in particolare, non qualificabile come di particolare tenuità l'utilizzo illecito di un documento abilitante al parcheggio nelle zone riservate agli invalidi, per la limitazione che reca ai soggetti legittimamente titolari del diritto all'utilizzo di tali aree (oltre che insita in un siffatto modus operandi che implica l'uso di un documento artatamente falsificato allo scopo, una certa abitualità del comportamento).

L'impostazione in diritto della corte territoriale è in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, BORDONI ALFREDO, Rv. 27767401).

D'altronde ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis, Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01), di talché la valutazione della corte territoriale nel caso di specie, risultando sorretta da esauriente e logica motivazione - e non da mere formule di stile - che ha inteso dare preminenza all'aspetto suindicato ritenuto, evidentemente, in buona sostanza, determinante ai fini della esclusione della particolare tenuità dell'offesa, non è sindacabile in questa sede.
2. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.