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Paga i danni chi nasconde una avventura amorosa (Trib Firenze, 8978/12)

2 febbraio 2015, Tribunale di Firenze

Va risarcito il danno di un uomo che aveva riconosciuto come propria una figlia nata da una avventura della propria partner: la donna che nasconde al proprio partner la paternità di un altro uomo della figlia costituisce illecito colposo, andando a ledere la dignità personale e con la libertà di autodeterminazione rispetto alle proprie scelte di vita.

Tuttavia per poter pretendere un  diritto al risarcimento, l'infedeltà di per sé non basta, occorrendo la prova che l'infedeltà che abbia provocato l'ingiusta lesione di un diritto costituzionalmente protetto; con la precisazione che rimangono del tutto irrilevanti i meri disagi o fastidi avvertiti in conseguenza del comportamento del coniuge.

 



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

N. R.G. 8978/2012

Dott. Luca Minniti


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 8978/2012 promossa da: Sig. (C.F. )nato il a e residente

in , difeso e rappresentato dall'Avv. AZ,presso (..) risulta domiciliato;

ATTORE

contro Sig.ra (C.F. ), nata il a ed ivi residente, via , e domiciliata in via Duca D'Aosta, n. 10, presso l'Avv. CS del Foro di Firenze, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’Avv. GO del Foro di Livorno;

CONVENUTA

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dal signor ex art 2043 c.c., in conseguenza della condotta della signora che avrebbe ingenerato in lui la falsa rappresentazione di essere il padre biologico della piccola , nata durante la loro relazione sentimentale ancorché non formalizzata nel matrimonio e senza permanente convivenza

Nello specifico, parte attrice afferma che la signora F. gli avrebbe sottaciuto non solo di aver intrattenuto, durante la loro relazione durata quasi quattro anni, rapporti intimi con un altra persona durante il periodo di concepimento della bambina ma che fosse questa altra persona e non lui, il padre della bimba. Il signor afferma che il comportamento assunto da parte convenuta sia stato, illecito avendo la donna nascosto, con dolo o colpa, informazioni che avrebbero diversamente orientato le proprie scelte di vita, con conseguenze pregiudizievoli sul suo patrimonio e sulla sua sfera emotiva e relazionale.

La sig.ra si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice rilevando:

  1. a) di non essere mai stata (né aver mai fatto intendere di essere) disponibile all’instaurazione di un rapporto di coniugio;
  2. b) che la relazione tra di essa e parte attrice costituirebbe un mero rapporto di fatto improntato alla più totale libertà, anche relazionale, non essendovi tra i partners alcun obbligo di fedeltà, assistenza morale, materiale o di coabitazione di cui all’art. 143 c.c.;
  3. c) che il riconoscimento di paternità della piccola è stato un atto liberamente e autonomamente svolto dal sig. pur in assenza di presunzioni legali di paternità tipiche del rapporto di coniugio di cui agli artt. 231 ss c.c.(come peraltro recentemente modificati dal D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 145);
  4. d) di aver vissuto da sola sia il periodo di gravidanza che quello immediatamente successivo , contestando di essere stata assistita dal sig. .

Alla prima udienza di comparizione del 06.02.2013, il Giudice ha concesso alle parti i termini per trattazione scritta ex art 183, co. 6, c.p.c. rinviando la causa, per i provvedimenti istruttori, al 20.11.2013. A scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza il Giudice istruttore ha ritenuto irrilevanti le richieste di prova dichiarativa e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l’udienza del 16.07.2014, per la precisazione delle conclusioni, differita all’udienza del 06.08.2014, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per deposito delle comparse e conclusionali e memorie di replica ex art 190 c.p.c..

I Sulla condotta omissiva della signora

Le controparti si sono a lungo soffermate sulla ricostruzione della natura del rapporto  instauratosi tra di esse. In realtà si tratta di una questione superflua per la risoluzione di questa controversia che ha ad oggetto la pretesa risarcitoria del sig. fondata,  secondo la ricostruzione di parte attrice, sulla condotta omissiva della signora la quale  ha sottaciuto di avere intrattenuto rapporti sessuali con un altro uomo, in modo da rafforzare  la convinzione nel di essere il padre biologico della piccola.

Risultano fatti pacifici in quanto ammessi dalle stessi parti:

  1. a) che il sig. e la sig.ra abbiano intrapreso una relazione sentimentale durata
    quasi quattro anni;
  2. b) che la sig.ra in data 21.12.2009 ha partorito una bimba, di nome , riconosciuta dal sig. ; 
  3. c) che pochi mesi dopo la nascita della piccola , la relazione tra la sig.ra e il sig. è cessata;
  4. d) che solo il giorno 23.03.2011 ( diversi mesi dopo l’interruzione della loro relazione ) la sig.ra ha rivelato al sig. , di avere avuto un rapporto, di natura sessuale, con unaltro uomo nel periodo di concepimento di e di avere eseguito un test di verifica della paternità, nel mese di gennaio 2011, da cui il sig. non risultava essere il padre biologico della piccola.

Com'è noto l’art. 2043 cc prevede che l’evento dannoso possa ritenersi cagionato sia da azioni che da omissioni, dolose o colpose.

Tuttavia, l’art. 2043 c.c., non richiede un indiscriminato dovere di attivarsi a tutela delle posizioni giuridiche soggettive vantate da terzi per interrompere la serie causale originata all’esterno della propria sfera giuridica. Per integrare la violazione del principio del neminem laedere non è sufficiente il riconoscimento di una generica antidoverosità della condotta omissiva, da parte del soggetto agente, è invece necessaria l’individuazione anche di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento;obbligo che può derivare da una specifica norma, da un contratto ovvero da una specifica relazione di fatto tra le parti (art. 1173 cc).

Parte convenuta ha dedotto che la relazione tra di essa e parte attrice sia il frutto di un merorapporto di fatto caratterizzato da ampia libertà relazionale, non essendovi tra i partners alcun obbligo di fedeltà, assistenza morale, materiale espresso dall’art. 143 c.c.; il riconoscimento di paternità effettuato dal sig. sarebbe stato frutto di una scelta svolta in piena autonomia e libertà. 

Essa non ha mai affermato però che tale scelta sarebbe stata fondata sulla consapevole incertezza della paternità essendo per contro pacifico e non contestato che il signor  confidasse ( ignaro della seconda relazione ) sul fatto di esser il padre della bimba.

Ora, come già esposto, per fondare l’imputabilità della condotta omissiva all’agente, non è necessaria una specifica fonte legale o negoziale, potendo essere sufficiente anche l’instaurazione di una particolare situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Tale attività può sorgere laddove vi sia un rapporto di fatto con la fonte di pericolo, tale per cui è nella possibilità del soggetto diligente elidere le sue potenzialitàdannose, ovvero laddove vi sia un ragionevole principio di affidamento dei terzi ingenerato da situazioni o rapporti pregressi.

Depone in tal senso la struttura aperta della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c.,incentrata sull’esigenza solidaristica di tutela del danneggiato, che consente di escludere lanecessità di rinvenire un fondamento normativo o negoziale specifico a tale obbligo.

Nel caso di specie, tra la posizione della sig.ra e il sig. *, si rinviene un obbligo che non preesiste ma nasce col realizzarsi di determinate circostanze sorte in riferimento alla natura e rapporto instaurato tra le parti poste in contatto.

Tali circostanze hanno fatto si che la sig.ra fosse in possesso di particolari informazioni determinanti -o quanto meno di informazioni di cui avrebbe dovuto essere in possesso usando l’ordinaria diligenza e che avrebbe dovuto condividere con il compagno. Il generale precetto del neminem laedere, previsto e sanzionato dall’art. 2043 c.c., opera pienamente tutte le volte in cui i terzi - nel nostro caso il sig. - a causa delle particolari modalità di svolgimento del rapporto e delle condotte assunte da terzi soggetti - e cioè la relazione amorosa intrattenuta con la sig.ra -siano ragionevolmente indotti, sulla base di specifici rapporti pregressi, a fare affidamento su di una determinata situazione giuridica.

Come già esposto, l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione.

Le informazioni di cui la signora era in possesso -o quantomeno di cui avrebbe dovuto essere in possesso usando l’ordinaria diligenza -avrebbero dovuto essere rivelate al non appena essa avesse avuto la consapevolezza di essere incinta della piccola .

A tal proposito, assumono rilievo i diritti/doveri derivanti dalla nascita di un figlio ed i reciproci rapporti tra i genitori, anche se non inseriti all’interno di un preciso rapporto matrimoniale, quali quello di lealtà e di informazione, improntati a principi di buonafede, correttezza e tutela dell’affidamento (principi generali non circoscrivibili alla sola materia negoziale).

Del resto, a prescindere dalla tipologia di unione cui il sig. e la signora fossero legati, sussiste nel caso di specie una specifica relazione qualificata dal fatto che dalla loro relazione fosse nata - non solo nella percezione del sig. ma anche dall'accettazione del riconoscimento da esso operato - una figlia. Da tale convinzione ingeneratesi nella percezione di parte attrice, avrebbe dovuto essere ancora più forte e necessario, da parte della signora , lo scambio di una corretta informazione in modo tale da consentire al sig. di potersi autodeterminare sulla base di una corretta e completa rappresentazione della realtà.

Sul piano della natura della responsabilità civile, occorre tuttavia specificare che, nel caso dispecie, non si tratta di responsabilità da contatto sociale a cui applicare il regime di responsabilità contrattuale, istituto che ha trovato fertile applicazione giurisprudenziale soprattutto in alcune fattispecie peculiari (come ad esempio nel rapporto tra medico operante in struttura ospedaliera pubblica e paziente, pur in assenza di uno specifico contratto d’opera -Cass. n. 589 del 1999- o nel rapporto tra insegnante e alunno in caso di autolesioni subite da quest’ultimo -cfr. Cass. n. 11245 del 2003), bensì di responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 cc.

Parte convenuta, infatti, non ricopre una peculiare posizione di garanzia e/o controllo(come può essere appunto quella del medico o dell’insegnante) nei confronti del sig. , essendo semplicemente un soggetto in possesso, solo in virtù della sua occasionale e peculiare posizione da essa ricoperta (che nel caso di specie è quella di un soggetto che ha instauratouna relazione affettiva con parte attrice), di informazioni significative che, se diligentemente impiegate in applicazione del principio del neminem laedere, avrebbero impedito l’insorgere dell’erronea convinzione della paternità biologica consolidatesi in capo a parte attrice. 

II - Sull’ingiustizia del presunto danno - evento.

Occorre però stabilire anche se la condotta posta in essere dalla signora , sia idonea ad ingenerare un danno ingiusto alla luce anche della peculiare relazione di fatto instauratesi trale due parti sulle quali, non essendo legate da alcun vincolo di matrimonio, non ricadono espressi obblighi giuridici così come quelli indicati nell’art 143 c.c.. Ecco, che l’attenzione si dovrà quindi spostare sul presunto diritto leso dalla condotta di parte convenuta. 

Alla luce della progressiva evoluzione giurisprudenziale sulla risarcibilità del danno, nel solco  del più ampio riconoscimento delle posizioni soggettive sotto il profilo risarcitorio (cfr. Cass. n. 500/1999; Cass. n. 8827 e 8828/2003 e soprattutto Cass n. 26972/2008),assume rilievo essenziale -non solo quindi in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale ma anche, e prima ancora, ai fini della configurabilità dell'azione di responsabilità extracontrattuale-l'indagine tesa a verificare se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela in quanto protetti dall’ordinamento giuridico. 

Ora, nel caso in esame, presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento è lasussistenza di un danno ingiusto subito dal sig. ed imputabile a parte convenuta a titolo di colpa o dolo per aver nascosto informazioni che avrebbero diversamente orientato le scelte del primo.

Sul punto, occorre quindi verificare se, in conseguenza della condotta di parte convenuta, visia stata una lesione di interessi tutelati dall’ordinamento giuridico che abbia dato luogo ad un  danno ingiusto subito dal sig. . Occorre premettere che il rispetto della dignità e dellapersonalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare.

La stessa Suprema Corte ha di fatti recentemente affermato che ?l’insussistenza sia normativa che  giurisprudenziale dell’ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite da 

solo vincolo di convivenza more uxorio(ma alla luce di quanto detto sopra, anche in riferimento ad un semplice rapporto sentimentale di natura occasionale), è un’affermazione che non può essere applicata automaticamente in quanto è necessario verificare in concreto la sussumibilità del diritto di cui si denunciava la lesione nella categoria dei diritti fondamentali della persona, a prescindere dal tipo di unione al cui interno detta lesione si sarebbe verificata? (cit. Cass. n. 15481/2013).

Ebbene, parte attrice ha rilevato che, una volta ritenuta la piccola , stante l’omissione informativa di parte convenuta, come propria figlia biologica ha assunto decisioni fondamentali per la sua vita in funzione dell’essere padre (cfr. pag. 3 atto di citazione) che néla malattia, né la lontananza , né le liti con la signora hanno potuto scoraggiare (cfr. pag. 5 atto di citazione).

Alla luce di tali allegazioni, appare evidente che il bene giuridico cui parte attrice ritiene lesoin conseguenza della presunta condotta illecita della sig.ra è da rinvenire sia nella propria dignità sia nel diritto di autodeterminazione, entrambi in riferimento al proprio, del tutto peculiare, ruolo genitoriale. Si tratta di diritti assoluti?pertanto tutelabile erga omnes-, costituzionalmente protetto , ricavabile dal combinato disposto di cui all’art. 2 e 13 Cost. , espressione di un più generale principio di libertà, tutela dell’autonomia privata e di autodeterminazione nelle proprie scelte. La Corte costituzionale ha avuto, infatti, il merito di ricondurre nuove fattispecie al testo della Costituzione, ampliando gli spazi di tutela deicittadini e degli individui, come testimoniano le numerose decisioni in cui si è occupata del ?diritto alla vita? (sentenze nn. 27 del 1975; 35 del 1997; 223 del 1996). del diritto ?all’identità personale? definito come ?diritto ad essere se stessi? (sentenza n. 13 del 1994) e soprattutto ?per quello che qui rileva -della libertà personale, intesa non solo come garanziada forme di coercizione fisica della persona, ma anche come espressione della libertà morale del soggetto (sentenza n. 30 del 1962).

III -Sull’elemento soggettivo

Alla luce dell’assenza di un rapporto matrimoniale tra le parti ( e quindi alla sussistenza di specifici e puntuali obblighi di assistenza morale e di fedeltà) e della specifica tipologia didanno allegato (omesse informazioni da parte della sig.ra circa il fatto di aver intessuto altre relazioni sentimentali oltre a quella avuta con il sig. ), occorre premettere che l’elemento soggettivo della colpa della sig.ra non può sussistere in re ipsa, sul semplice fatto di avere tradito la fiducia del partner, quanto nell’aver leso la capacità di autodeterminazione di quest’ultimo influenzando negativamente le scelte di vita effettuate inconseguenza della nascita della piccola . Costituisce circostanza pacifica quella secondocui parte attrice, non appena è venuta a conoscenza del possibile rischio che la bambina non fosse sua figlia biologia, ha promosso un giudizio di impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità ai sensi e per gli effetti dell’art. 263 c.c. In questo senso, si rileva che parte convenuta ha rivelato al sig. Riz it di avere avuto rapporti sessuali con unaltro uomo solo in data 23.03.2011,quindi mesi dopo la nascita della piccola , avvenuta in data 21.12.2009, circa 24 mesi ( due anni ) dopo aver scoperto la propria gravidanza. Ma anche circa un anno dopo l’interruzione del rapporto sentimentale. Né del resto la sig.ra ha mai dedotto in corso di causa che il sig. fosse a conoscenza di altri eventuali rapporti della stessa con altri uomini.

Il fatto che la sig.ra avesse ravvisato delle potenziali somiglianze tra la figlia e il padre biologico solo molto tempo dopo il concepimento, può costituire una circostanza eventualmente utile ai fini di escludere il dolo ma non certo la colpa. Parte convenuta era certa , da un lato, che il sig. fosse all’oscuro del suo rapporto con il padre biologico della bambina e dall’altro, che parte attrice, sicura della propria condizione di padre, avesse immediatamente riconosciuto la paternità della piccola. La consapevolezza di parte convenutadi avere avuto un rapporto sentimentale di natura sessuale con un altro uomo , durante il periodo di concepimento, avrebbe dovuto condurla ad informare parte attrice di talesituazione prima che questa potesse comportarsi come se fosse il padre biologico della piccolao, a maggior ragione, effettuare il riconoscimento di paternità. Ciò non perché vi dovesse essere obbligata per legge ma perché avrebbe dovuto impedire (vedi sub. I), di ingenerare un’ erronea convinzione nel sig. di essere il padre biologico della piccola . Le deduzioni di parte convenuta secondo cui il fatto che tra questa e il sig. non vi fosse alcun vincolo coniugale, imponesse che quest’ultimo dovesse accertarsi della paternità prima di procedere al riconoscimento , trattandosi questo, in assenza di vincoli matrimoniali e di presunzioni legali, di un atto autonomo rimesso all’autonomia decisionale del singolo, non possono essere accolte per ragioni strettamente processuali. Di fatti, quanto sopra detto, pureventualmente trovando sfogo negli elementi di fatto allegati da parte attrice, costituisce un’ eccezione in senso stretto e non rilevabile d’ufficio che, ai sensi dell’art. 167 c.p.c. richiede l’assunzione di una specifica ed espressa presa di posizione della parte processuale che la solleva.

In giurisprudenza si è rilevato che, mentre il concorso di colpa del creditore, previsto dal primo comma dell’art. 1227 c.c. può essere rilevato anche d'ufficio, essendo sufficiente che  risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente sul piano causale, nella diversa ipotesi contemplata dal secondo comma, il giudice è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia stata un'espressa istanza del debitore, in quanto in questo secondo caso la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suocarico (Cass.sent. n. 3408 del 22-05-1986; Cass.Sent. n. 3209 del 28-04-1988; Cass. sent. n. 4799 del 02-04-2001; Cass. sent. n. 5127 del 12-03-2004. Pertanto, un’ eccezione in senso stretto non può essere ricavata dal Giudice in termini impliciti, sulla base, differentemente dalle eccezioni in senso lato, della semplice allegazione degli elementi fattuali astrattamente in grado di supportarla. Ad ogni modo, per completezza espositiva, si rileva che la presunta negligenza di parte attrice , sempre che si possa parlare in tali termini, è comunque derivata dalla negligenza della stessa sig.ra la quale, sottacendo il proprio rapporto sessuale con un altro soggetto, non ha dato “segnali”da cui il sig. R. avrebbe potuto ricavare una diversa paternità della bambina.

Alla luce di quanto detto, ritiene questo Giudice, che risulti perfettamente integrata, sia sul piano dell’elemento soggettivo che su quello dell’elemento materiale della condotta e del collegamento causale di questa con il danno evento, la responsabilità della sig.ra da fatto illecito ex art 2043 c.c. per avere questa, tramite il proprio comportamento omissivo, leso il diritto di autodeterminazione del sig. , ingenerando in quest’ultimo un legittimo affidamento sulla propria condizione - non corrispondente alla realtà-di padre biologico della piccola .

IV Sul risarcimento del danno.


Il danno patrimoniale

Parte attrice deduce di aver subito un danno patrimoniale pari ad euro =42.117,00=, comprensivo delle spese sostenute per i numerosi viaggi effettuati per raggiungere parteconvenuta dalla Sicilia a Firenze, delle spese sanitarie per visite mediche alla piccola , delle spese per il battesimo, vestiario e giochi.

Parte convenuta contesta l’inerenza delle spese effettuate da parte attrice, sostenendo che ?la  dott.ssa ha vissuto in ogni caso dapprima da sola la propria gravidanza come pure in prosieguo le fasi di crescita della propria figlia; conseguentemente la scrivente non può che constare recisamente [..] la correlativa produzione documentale, offerta al Giudice senza unbenché minimo rigore causale e totalmente non pertinente; [.. ]non è vero che l’attore era costantemente accanto alla comparente; solo rarissimamente è stato presente il ; la ha vissuto totalmente, va la pena insistere, da sola la propria gravidanza? (cit.pagg. 4-5 comparsa di costituzione e risposta) Ritiene tuttavia questo Giudice che parte attrice abbia sufficientemente, almeno in parte,assolto al proprio onere probatorio in quanto parte convenuta si è semplicemente limitata aduna generica contestazione delle produzioni documentali senza allegare, ad esempio, le diverse ragioni per le quali il sig. avrebbe dovuto recarsi dalla Sicilia in Firenze. Addirittura, la contestazione di parte convenuta risulta contraddittoria in quanto, da un latoespone che i viaggi sostenuti dal sig. siano necessitati dalla ricerca dello stesso di un’occupazione professionale in Firenze (?danni presunti invero solo enunciati, ma mai provati [..], producendo in giudizio di biglietti di viaggio , peraltro coerenti con la ricerca di nuove e maggiori opportunità che un professionista ha il dovere di cercare, di per sé ma che di per se soli di cono pubblico?, cit. pag. 2 memoria di replica con conclusionale di parte convenuta) e dall’altro, sostiene che lo stesso non si recasse mai in Firenze (?anche dopo la nascita di la comparente ha fatto, peraltro molto volentieri, da unico genitore alla figlia, vuoi per l’assenza del dalla città di Firenze, vuoi per instabilità del medesimo [..]?, cit. pag. 5 comparsa dicostituzione). Costituisce, invero, un fatto incontestato che la piccola sia nata in data 21.12.2009 e quindi presumibilmente concepita nel mese di marzo del 2009, da subito riconosciuta da parte attrice.

Devono pertanto essere riconosciute le spese di viaggio aereo sostenute dal sig. successivamente al mese di aprile 2009 e non le precedenti, sebbene documentate da parte attrice, in quanto non sono in alcun rapporto di causalità giuridica con la condotta addebitata a parte convenuta.

Devono pertanto trovare ristoro economico le spese per l’acquisto dei biglietti aerei sostenute a partire dal marzo- aprile 2009, per un ammontare complessivo di euro 4.599,47=. Non devono invece essere riconosciute da un lato, le spese di viaggio a mezzo auto e di traghetto e dall’altro le spese di manutenzione dell’autovettura in quanto, in riferimento alle prime, non dimostrano in maniera univoca la destinazione di viaggio di parte attrice e, in riferimento alles econde, la causalità materiale tra i viaggi sostenuti e la necessità di manutenzione dell’auto. Non dovranno parimenti trovare ristoro economico le spese sostenute a mezzo bonifico daparte attrice in quanto dalla causale di pagamento non è possibile rinvenire che queste siano state sostenute a favore della piccola ad eccezione dei bonifici disposti -peraltro non specificatamente contestati da parte convenuta -di cui la pertinenza con il danno lamentato si trova riscontro nella causale di pagamento, avvenuti in data 26.04.2010, 24.09.2010, 25.01.2011 , 24.02.2011, 29.03.2011, per una somma complessiva pari ad euro 4.250,00=.

Non devono trovare parimenti ristoro le spese sostenute per la sistemazione dell’abitazione sita in ** di proprietà del sig. in quanto non è stata fornita prova che tali esborsi siano stati effettuati per ospitare la sig.ra e la piccola , o comunque per sistemazioni o riparazioni funzionali o inerenti al loro alloggiamento. Non devono parimenti essere risarcite le spese sostenute per le visite mediche effettuate nei confronti della piccola, essendo state prodotte soltanto delle fatture da cui non risulta chi abbia effettivamente effettuato il pagamento. In conclusione deve essere riconosciuto in favore del sig. , il risarcimento di un danno patrimoniale pari a complessivi euro 8.849,47=.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Parte attrice rileva, inoltre, di aver subito, in conseguenza della condotta della sig.ra F. un danno non patrimoniale, sia nella componente biologica che in quella morale ed esistenziale, per una somma complessiva di euro 128.141,00=.

In primo luogo va premesso che questo giudice ritiene il pregiudizio alla salute psicofisica , il pregiudizio morale ed il pregiudizio alla vita di relazione tre distinti profili della stessa unica voce risarcitoria raccolta nella definizione di danno non patrimoniale.

Profili diversi della persona, non separatamente apprezzabili e dunque necessariamente da valutare unitariamente perché strettamente connessi alla personalità umana, ma ontologicamente distinti.

Occorre rilevare preliminarmente che, nel caso di specie, sia il presunto danno biologico che il presunto danno morale, non sembrano porti in rapporto diretto rispetto ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di parte attrice. Se non , per il danno morale da sofferenza temporanea, nei limiti che si perviene ad argomentare.

Il signor ha infatti proposto una domanda risarcitoria per il danno conseguente al difetto di informazione da parte della signora F. circa un proprio precedente rapporto, di natura sessuale, intrattenuto con un altro soggetto; difetto di informazione che ha ingenerato un falso affidamento circa la propria qualità di padre biologico.

Per tale ragione non sono risarcibili le conseguenze (sofferenza morale e danno biologico) causalmente connessi non all’omissione colposa delle dovute informazioni ma alla relazione sentimentale intrattenuta da questa con una terza persona dalla quale ha avuto origine il concepimento della piccola . La sofferenza morale transeunte, o la sofferenza psicologica di intensità tale da ingenerare una invalidità permanente deriverebbero cioè dalla presa di coscienza di parte attrice di non essere il padre legittimo della piccola che è qualcosa di assolutamente diverso dal danno alla capacità di autodeterminarsi in relazione ad un fatto su cui si è fatto legittimo affidamento.

Solo questa è la situazione di cui nel caso di specie il giudicante ritiene esser titolare il signor per i motivi già esposti . Vi è infatti da evidenziare che se la sig.ra avesse rivelato la propria relazione con il padre biologico della bambina, non appena venuta a conoscenza del concepimento di un figlio, il sig. si sarebbe sicuramente determinato diversamente ?si veda in tal senso, l’immediata instaurazione ad opera di parte attrice, del procedimento di disconoscimento della paternità, non appena venuta a conoscenza della relazione della propria compagna ?non instaurando così alcun legame affettivo con la piccola , prolungatosi nel caso di specie, per 15 mesi.

Non può negarsi però che la sofferenza derivante dalla immediata percezione di non essere ilpadre biologico della bambina è qualcosa di diverso dalla stessa percezione avvenuta però successivamente ad un lungo periodo nel quale il soggetto danneggiato ha comunque instaurato un legame affettivo con il figlio ritenuto come proprio.

E? vero infatti che la relazione affettiva con la neonata ( che è il bene presupposto dalla domanda di tutela ) tra il sig. e la piccola è stata resa possibile solo dalla condotta colposa di parte convenuta. Ma la presa di coscienza di parte attrice di non essere il padre biologico di , nei cui confronti ha compiuto un legittimo e comprensibile ?investimento? emotivo, costituisce sicuramente un danno non patrimoniale posto in una relazione di immediatezza e stringente connessione (ex art. 1223 c.c.) con il fatto illecito, che deve trovare legittimo ristoro. Ad avviso del giudicante la valutazione equitativa considerata la durata temporale del rapporto con la piccola è stimabile in euro 5.000,00.

Per quanto riguarda invece il presunto danno biologico, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte in cui si fa riferimento al fatto che, in conseguenza dell’evento lesivo addebitato a parte convenuta, sarebbe emerso un danno da invalidità permanente nella  percentuale del 20% e un danno da invalidità temporanea pari a 90 gg al 75 % e a 90 gg. al  50 %.


Questo Giudice rileva che dalla relazione tecnica prodotta in atti da parte attrice non risulta sufficientemente provato il presunto danno biologico in quanto: 

  1. a) la perizia di parte non risulta sufficientemente motivata da un punto di vista scientifico non risultando minimamente illustrati i dati tecnico-scientifici da cui ?ragionevolmente?
    quantificare una invalidità permanente pari al 20 %. Il perito, di fatti, si limita a dare una quantificazione soffermandosi esclusivamente sull’anamnesi e cioè sulla base di quanto riferito dalla stesso paziente. In verità, parte attrice ha prodotto anche una relazione del medico psichiatra del dipartimento salute mentale Siracusa, la quale però, non fornisce alcuna quantificazione in termini di danno biologico;
  2. b) l’elaborato tecnico risulta peraltro, nelle argomentazioni addotte, del tutto carente in ordine alla possibile incidenza causale della malattia cancerogena che ha investito parte attrice -come da essa stesso dedotto in corso di causa -con il presunto danno subito in conseguenza della condotta di parte convenuta.

C’è un terzo profilo del danno non patrimoniale da esaminare nel presente giudizio. Per quanto riguarda il danno esistenziale, si è statuito in giurisprudenza che questo possa trovare ristoro risarcitorio anche in assenza di alcun danno biologico e cioè anche qualora il diritto costituzionalmente protetto risulti diverso da quello di cui all'art. 32 Cost.. Ciò che rileva è che tali componenti del danno non patrimoniale siano a monte, da un punto di vista dell’“an”risarcitorio, espressione di una lesione di un diritto costituzionalmente tutelato ?in assenza di un fatto di reato o di una norma che preveda espressamente il ristoro economico e, a valle, provati anche a mezzo presunzioni, nella loro verificazione secondo un’entità tale da superare la soglia della normale tollerabilità (cfr. Cass. n. 22585/2013). 

Richiamando quanto già detto precedentemente in merito alla connotazione ingiusta del danno subito da parte attrice (ingiustizia che, ai sensi dell’art. 2043 c.c. costituisce uno degli elementi necessari per l’an risarcitorio), si ritiene che la risarcibilità del danno non patrimoniale non può esaurirsi nella ristoro della sofferenza indotta dalla falsa rappresentazione perché la condotta della signora F. ha prodotto una temporanea lesione del diritto di autodeterminazione nelle proprie scelte esistenziali che trova copertura costituzionale negli artt. 2 e 13 Cost. , soddisfacendo così l’esigenza di tipicità richiesta dall’art.2059 c.c.. 

Per quanto riguarda la prova del danno esistenziale lamentato, risultano agli atti i numerosi viaggi effettuati da parte attrice in Firenze dopo il periodo della nascita della piccola ,l’esternazione della propria paternità sia nei confronti dei familiari della sig.ra F., che soprattutto dei propri parenti e amici (si veda in tal senso all. B prodotto in sede di atto di citazione). Si tratta di un insieme di dati fattuali da cui risulta inconfutabilmente che il sig. abbia modificato la propria quotidiana “routine”, in conseguenza della nascita di una bambina di cui ritenne, ragionevolmente, di essere il padre, per oltre un anno. Tuttavia, tale corredo probatorio, non è idoneo ad avviso del giudicante a provare la sussistenza di un danno esistenziale. Di fatti, per poter parlare di danno esistenziale è necessario che il soggetto danneggiato abbia subito uno stravolgimento in pejus della propria condizione relazionale in conseguenza della condotta tenuta dal soggetto danneggiante. Nel caso di specie, sulla base delle stesse allegazioni di parte attrice, le relazioni del sig. con la piccola , sono sorte proprio in conseguenza della condotta colposa della sig.ra che ha ingenerato in lui l’erronea convinzione di esserne il padre. Si può paradossalmente affermare che, nella situazione in esame, manchi il peggioramento del proprio stile di vita che in verità, sarebbe migliorato proprio in conseguenza della convinzione, seppur erronea, di essere padre e quindi del verificarsi dell’evento dannoso. Mentre come si è detto l’eventuale sussistenza del danno esistenziale, derivante dallo sconvolgimento della propria progettualità esistenziale in funzione dell’acquisizione della posizione di padre, in verità , troverebbe fondamento non tanto nella condotta omissiva della, quanto nella sua infedeltà, aspetto non oggetto della presente controversia (?il sig. non rivendica alcuna conseguenza a sé favorevole in forza del tradimento della sig.ra , non invoca rimedi sulla falsariga dell’istituto dell’addebito, è consapevole che non vi fosse l’obbligo di fedeltà in assenza di matrimonio. Il sig. è stato leso nella sua sfera più intima [..] per l’infrangimento del basilare principio di correttezza e buon fede che permea il nostro intero ordinamento. Ha immediatamente e felicemente riconosciuto senza alcun dubbio o titubanza [..] a causa della falsa rappresentazione della realtà che la sig.ra ha alimentato per lungo tempo, mentendogli fino in fondo; ha proiettato sull’evento della nascita e sulla frequentazione della piccola le sue aspettative di vita orientamento il suo agire [..]? cit. pag. 3 comparsa conclusionale di parte attrice). Dal punto di vista esistenziale l’aver dedicato affetto tempo ed attenzioni alla piccola non è un pregiudizio ma un vantaggio, non solo per la bambina stessa ma anche per il signor che per circa un anno ha ritenuto di esser suo padre. Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 

dichiara la signora responsabile di aver sottaciuto al sig. di avere intrattenuto rapporti intimi con un'altra persona, in modo da rafforzare la convinzionedi quest’ultimo di essere il padre biologico della piccola 

liquida a titolo di danno patrimoniale subito dal sig. euro =8.849,47= oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 21.03.2009 alla data di pubblicazionedella sentenza e oltre gli interessi al tasso legale su tale somma devalutata al 21.03.2009 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza;

liquida a titolo di danno non patrimoniale subito dal sig. euro =5.000,00= oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 21.03.2009 alla data dipubblicazione della sentenza e oltre gli interessi al tasso legale su tale somma devalutata al 21.03.2009 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazionedella sentenza;

condanna la sig.ra a rifondere le spese legali sostenute dal sig. che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul compenso totale, oltre IVA e Cap.

Firenze, 2 febbraio 2015 Il Giudice dott. Luca Minniti