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Ospite e con contratto a termine: può esser consegnato a seguito di MAE (Cass.11673/19)

15 marzo 2019, Cassaizone penale

Per negare la consegna nell'ambito di un mandato di arresto europeo va allegata l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 13 – 15 marzo 2019, n. 11673
Presidente Di Stefano - Relatore Silvestri

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Trento ha disposto la consegna a fini estradizionali di Gr. So., destinatario di un Mandato di arresto esecutivo disposto dall'autorità giudiziaria di Dragomiresti, in ragione di una sentenza di condanna definitiva; Gr. So. è stato condannato per avere guidato senza patente ed in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcooliche.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 18 lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, e vizio di motivazione; la sentenza sarebbe viziata per non aver considerato che Gr. So. è un soggetto radicato sul territorio nazionale, residente in Italia, ospitato da un connazionale, titolare di un contratto di lavorio subordinato a termine con durata fino al giugno 2019, destinato ad essere rinnovato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la nozione di "residenza", che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 24 aprile 2005, n.69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.(tra le altre, Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Aston, Rv. 274313 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto mancanti gli indici concorrenti ai fini della integrazione della nozione di radicamento, avendo lo straniero raggiunto il territorio italiano pochi mesi dopo la commissione del reato e non essendo stata documentata in maniera sufficiente la sussistenza di una attività lavorativa e di legami affettivi).
3. La Corte di appello di Trento ha fatto corretta applicazione dei principi in questione, ritenendo il ricorrente un soggetto non stabilmente radicato, nel senso indicato, sul territorio italiano in ragione del periodo di tempo - appena sei mesi- da cui Gr. è presente in Italia, dell'assenza di una sua propria e stabile dimora- essendo egli ospitato da un parente- dalla obiettiva circostanza che la famiglia dell'estradando vive stabilmente in Romania, dal fatto che - al di là di rassicurazioni formali da parte del datore di lavorio- il consegnando ha un lavoro non stabile.
4. A fronte di tali dati obiettivi, correttamente valorizzati, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni già affrontate dal giudice di merito, e ad aggiungere, nel corso della discussione, un vago e generico riferimento al rischio, mai nemmeno prospettato in precedenza, di trattamento degradante cui lo stesso Gr. potrebbe essere sottoposto, se consegnato.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di duemila Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.