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Opposizione all'archiviazione, dove depositarla? (Cass. 42791/16)

17 settembre 2016, Cassazione penale

Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione può essere anche presso la segreteria del pubblico ministero.  

Cassazione Penale

sezione V

Sentenza 10 ottobre 2016, n. 42791 (19 settembre 2016)
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

 

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione, su conforme richiesta del pubblico ministero del 24/12/2014, del procedimento penale in premessa indicato, dando atto dell'assenza di opposizione da parte della persona offesa.
2. La persona offesa, M.R., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to GL, ricorre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 409 e 410 c.p.p., in quanto a seguito di notifica della richiesta di archiviazione in data 04/06/2015, era stata avanzata opposizione in data 15/06/2015, trasmessa alla cancelleria del Giudice delle indagini preliminari solo in data 18/02/2016, allorquando il decreto di archiviazione era già stato adottato in data 19/01/2016, senza che il Giudice avesse potuto valutare l'atto di opposizione e fissare l'udienza camerale, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e nullità del decreto ex art. 178 c.p.p., lett. c).

3. Il P.G. ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 19/04/2016, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

4. In data 11/08/2016 è pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte memoria nell'interesse del Mo.Gi., a firma dell'Avv.to AV, in cui si sottolinea come non colga nel segno il Procuratore generale, nella misura in cui non ha considerato come tutti gli atti che riguardano il giudice debbano essere depositati nella cancelleria dello stesso, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., per cui nel caso di specie il ritardo nell'arrivo dell'opposizione presso la cancelleria del giudice competente dovrebbe essere ascritto al solo opponente, come affermato dalla Sez. 5, con sentenza n. 1623 del 18/06/1999.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Appare incontestato come, a seguito di notifica della richiesta di archiviazione in data 04/06/2015, fosse stata avanzata dalla persona offesa opposizione in data 15/06/2015 presso la segreteria del pubblico ministero, trasmessa alla cancelleria del Giudice delle indagini preliminari solo in data 18/02/2016, allorquando il decreto di archiviazione era già stato adottato in data 19/01/2016, senza che il Giudice, quindi, avesse potuto valutare l'atto di opposizione e fissare l'udienza camerale, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e nullità del decreto di archiviazione, ex art. 178 c.p.p., lett. c).
Occorre, infatti, ricordare che le Sezioni Unite, con la sentenza Apruzzese, emessa in data 30 giugno 2004, dep. 7 luglio 2004, n. 29477, Rv. 228005, hanno affermato il principio per cui la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 2, può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finchè non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p..
In particolare dal passaggio motivazionale della citata sentenza, di seguito riportato, si comprende in maniera indiscutibile come l'opposizione alla richiesta di archiviazione possa essere presentata anche presso l'ufficio del pubblico ministero: "E' la trasmissione della richiesta e degli atti al giudice per le indagini preliminari che segna il momento oltre il quale la dichiarazione della persona offesa non può più essere utilmente effettuata, perchè da questo momento è investita un'autorità diversa e ha origine una nuova fase del procedimento, nella quale gli effetti tipici della dichiarazione non possono più verificarsi. Infatti risulta ormai impossibile il deposito degli atti presso il pubblico ministero, per consentire alla persona offesa di prenderne visione per l'eventuale opposizione prima della trasmissione al giudice per le indagini preliminari, e risulterebbe impossibile la stessa opposizione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari avesse già emesso il decreto di archiviazione. Per realizzare una sequenza procedimentale sostitutiva di quella normalmente prevista dall'art. 408 c.p.p., commi 2 e 3, e ormai definitivamente impedita, il pubblico ministero che avesse ricevuto la dichiarazione della persona offesa dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari dovrebbe informare immediatamente il giudice, chiedendogli se ha emesso o meno il provvedimento richiesto, e, in caso di risposta negativa, dovrebbe far notificare l'avviso della richiesta alla persona offesa, comunicandole anche che gli atti sono ormai nella disponibilità del giudice. Questo, a sua volta, informato della notificazione, dovrebbe mettere la parte in condizione di prendere visione degli atti nel termine stabilito dall'art. 408 c.p.p., comma 3, restituendoli al pubblico ministero (come ha prospettato criticamente Sez. 1, 25 giugno 2003, p.o. in proc. c. ignoti, cit.) o tenendoli depositati per dieci giorni prima di provvedere.
Solo alla scadenza di questo termine il giudice, infine, sarebbe in grado di individuare il procedimento da seguire: quello previsto dall'art. 409 c.p.p. o quello previsto dall'art. 410 c.p.p., nel caso di opposizione della persona offesa".
Non vi è alcun dubbio, quindi, che le Sezioni Unite abbiano esplicitamente affermato la possibilità per la persona offesa di depositare l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione anche presso la segreteria del pubblico ministero. Tanto premesso, la circostanza che, nel caso in esame, la persona offesa avesse depositato l'opposizione alla richiesta di archiviazione presso la segreteria del pubblico ministero titolare dell'indagine, appare del tutto legittimo, con la conseguenza che la stessa persona offesa non può risultare pregiudicata da ritardi od inefficienze non certamente ad essa ascrivibili, come verificatosi nel caso di specie, in cui il ritardo nella trasmissione dell'atto di opposizione è derivato dalla trasmissione degli atti tra i diversi uffici giudiziari e dallo smistamento dell'opposizione all'interno dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
Non ignora il Collegio il diverso orientamento, richiamato nella memoria presentata nell'interesse della persona sottoposta ad indagini, espresso da Sez. 2, sentenza n. 161 del 27/11/2012, dep. 04/01/2013, P.O. in proc. Bracaglia, Rv. 254049, secondo cui l'opposizione non ha natura di impugnazione, per cui deve essere necessariamente presentata presso la cancelleria del giudice che procede, ossia del giudice delle indagini preliminari nel caso in esame, e non presso la segreteria del pubblico ministero, con la conseguenza che a nulla rileva il fatto che l'atto sia pervenuto tardivamente al giudice per le indagini preliminari, perchè la parte avrebbe sbagliato ad effettuare il deposito, con conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Risulta infatti che l'opposizione era stata depositata in data 15/06/2015 nell'ufficio della Procura della Repubblica, era pervenuta alla cancelleria centrale dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari in data 09/07/2015 e, infine, pervenuta alla cancelleria del giudice designato in data 18/02/2016, laddove il decreto di archiviazione era stato emesso il 19/01/2016.
Secondo il citato indirizzo, infatti, in tanto il Giudice per le indagini preliminari è obbligato a tenere conto dell'opposizione in quanto non abbia già, senza sua colpa, provveduto all'archiviazione.
Nel caso considerato dalla citata sentenza come anche nel caso dell'opposizione di cui al presente ricorso - la tardiva presentazione dell'opposizione sarebbe ascrivibile alla condotta del ricorrente, che l'aveva depositata non presso il Giudice competente, nonostante l'inapplicabilità - al deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - del capoverso dell'art. 582 c.p.p., che consente alle parti private e ai loro difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ciò deriverebbe - secondo detta pronuncia - dal rilievo che l'opposizione ex art. 410 c.p.p. non ha natura di impugnazione, essendo essa diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta presentata da organo non giurisdizionale (cfr. Sez. 4, sentenza n. 661 del 04/11/03, dep. 14/01/04; Sez. 6, sentenza n. 38944 del 18/09/03; Sez. 5, sentenza n. 1623 del 12/04/99), il che impedisce - a monte - l'applicazione dell'art. 582 c.p.p., comma 2. L'opposizione ex art. 410 c.p.p. costituisce, invece, peculiare forma di esercizio del contraddittorio, rientrante nella generale facoltà delle parti di presentare, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., comma 1, memorie o richieste scritte "mediante deposito in cancelleria", vale a dire innanzi al giudice che procede. Ne conseguirebbe, quindi, secondo il citato orientamento, uno specifico onere dell'interessato di presentare tempestivamente i propri scritti al giudice competente e non ad una qualunque autorità giudiziaria, pena l'inammissibilità della richiesta.
Detto orientamento, tuttavia, seppure condivisibile nella premessa - secondo cui l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice bensì contro una richiesta del pubblico ministero (in tal senso anche Sez. 2, sentenza n. 15888 del 16/03/2006, P.O. in proc. Rao, Rv. 234243, che, ribadendo come l'atto di opposizione non costituisca mezzo di impugnazione, ha precisato l'illegittimità del provvedimento con cui il giudice dichiari l'inammissibilità dell'opposizione non depositata nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari nel termine di dieci giorni in quanto, essendo i termini stabiliti a pena di decadenza, ex art. 173 c.p.p., comma 1, solo nei casi stabiliti dalla legge, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, il suddetto termine non ha carattere perentorio ma meramente acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito) - non sembra tenere conto di un ineludibile dato normativo, ossia quello di cui all'art. 126 disp. att. c.p.p..
Detta norma, infatti, prevede che "nel caso previsto dall'art. 408, comma 2, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo", e proprio la indicazione dell'alternativa per il pubblico ministero procedente di trasmissione degli atti al giudice dopo la presentazione dell'opposizione oppure dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, esplicita chiaramente la possibilità, per la persona offesa, di depositare l'atto di opposizione, alternativamente, o presso l'ufficio del pubblico ministero, da cui ha ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione, oppure presso la cancelleria del giudice investito della cognizione di detta richiesta, entro il termine - non perentorio - di giorni dieci dalla ricezione della richiesta stessa.
D'altra parte apparirebbe illogica l'esclusione della possibilità, per la parte che abbia ricevuto la notifica della richiesta di opposizione dall'ufficio del pubblico ministero, di depositare l'opposizione direttamente presso l'ufficio di provenienza della richiesta contro cui l'opposizione stessa è diretta, non apparendo - al di là dell'esplicita previsione di cui all'art. 126 disp. att. c.p.p. - dirimente il richiamo all'art. 121 c.p.p., comma 2, atteso che, seppure pacificamente l'opposizione alla richiesta di archiviazione non sia qualificabile come atto di impugnazione, la previsione di una inammissibilità non espressamente prevista da alcuna disposizione normativa appare non condivisibile, considerato che lo stesso art. 121 c.p.p., richiamato dalla sentenza citata della Sezione 2, non contempla alcuna conseguenza di inammissibilità.
Nè può apparire pertinente il richiamo all'art. 582 c.p.p., comma 2, in quanto - pur essendo pacifica la non inquadrabilità dell'opposizione tra i mezzi di impugnazione - il presupposto della disposizione normativa richiamata risiede nella differenza territoriale tra il luogo in cui viene presentato l'atto di impugnazione e quello del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, circostanza del tutto diversa da quella sottesa al procedimento di cui all'art. 408 c.p.p., in cui, ovviamente, il pubblico ministero non può che essere quello presso lo stesso ufficio territoriale del giudice che procede.
Infine non può che essere considerata la circostanza che in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione i casi di inammissibilità della stessa sono quelli previsti dall'art. 410 c.p.p., in cui non è certamente contemplato il caso di deposito dell'atto di opposizione presso l'ufficio inquirente procedente; nè, come detto, tale caso di inammissibilità può essere ricondotto ad una generale categoria di inammissibilità relativa all'erronea individuazione dell'ufficio competente alla ricezione di istanze e memoria di parte, atteso che, come detto, tale categoria di inutilizzabilità non risulta prevista neanche dall'art. 121 c.p.p., con la conseguenza che non essendo essa prevista da alcuna disposizione normativa, risulta del tutto priva di fondamento.
Ne consegue, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. f), con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma - Ufficio G.I.P. - per quanto di competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma - Ufficio G.I.P. - per quanto di competenza.