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Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)

27 gennaio 2016, Cassazione penale

La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale.
 

Corte di Cassazione

SEZIONE V 

SENTENZA n. 15627 / 2016

(ud. 27/01/2016) 14-04-2016


avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del ricorso M. ed annullamento con rinvio nei confronti dell' I..
Udito il difensore dell'imputato I. l'avv. Marco Giuseppe Baroncini del foro di Milano che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso.
Uditi i difensori dell'imputato M. avv. Vincenzo Saponara del foro di Milano ed avv. Franco Carlo Coppi del foro di Roma che hanno concluso per l'accoglimento del proprio ricorso.


Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Milano con la sentenza impugnata, resa il 4 - 19.5.2015, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano di condanna sia di M.G. che di I.E. in relazione ai delitti di lesioni, ciascuno commesso in danno dell'altro, durante una lite avvenuta in (OMISSIS).
Inoltre la Corte milanese ha condannato ciascuno degli imputati, pure costituitisi parte civile l'uno contro l'altro, al risarcimento dei danni compensando le spese di patrocinio e difesa del grado.
Era accaduto che la notte del 20.12.2008 gli imputati avessero un litigio all'interno di una discoteca in (OMISSIS), ad esito del quale riportarono le lesioni descritte nei capi d'imputazione.
All'esito del giudizio nanti il Giudice di Milano ambedue gli imputati, costituitisi anche parte civile l'uno contro l'altro, furono ritenuti responsabili del delitto di lesioni, loro rispettivamente, contestato, e condannati alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al reciproco risarcimento del danno psico somatico patito.
La Corte milanese ebbe a confermare la prima decisione, gravata da ambedue gli imputati, osservando circa il merito della questione:
quanto all'appello M. che erano credibili le dichiarazioni rese dall' I. circa l'aggressione subita da parte del M., poichè anche supportate dalle dichiarazioni di teste presente ai fatti, nonchè dalla registrazione di colloquio dell' I. con altra teste, R.G., e dalla documentazione medica;
quanto all' I. che non concorreva la scriminate della legittima difesa, poichè, se indubbiamente l' I. fu aggredito dal M., tuttavia la sua reazione violenta non stava a fronte di pericolo attuale, bensì era sostenuta dalla volontà di accertare la sfida.
Avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione ambedue gli imputati rilevando i seguenti vizi di legittimità:
impugnazione M..
concorreva violazione di legge poichè era stata utilizzata, ai fini della decisione nei suoi riguardi, prova inutilizzabile ossia l'intercettazione del colloquio intervenuto tra l' I. e R. G., in quanto attività posta in esser, a seguito di concerto con il proprio difensore; a fini di documentazione probatoria e con mezzi forniti da investigatore privato;
il Collegio d'appello, al riguardo, afferma di applicare il principio desumibile da arresti di legittimità relativi alla necessità di previa autorizzazione scritta da parte dell'Autorità giudiziaria per attuare registrazione di colloquio tra presenti su iniziativa della Polizia Giudiziaria, anche se uno dei partecipanti consenziente, ma poi in concreto non l'applica omettendo di considerare che la registrazione de qua avvenne su consiglio del difensore, con l'ausilio di mezzi forniti da investigatore privato, quindi a meri scopi di indagine ancorchè difensiva;
contraddittoriamente, poi, la Corte milanese reputa che l'iniziativa nella specie fosse dell' I., ma omette di considerare gli elementi fattuali lumeggianti come in concreto si trattò di iniziativa di indagine ancorchè privata, che pur sempre era soggetta a precise regole e formalità, nella specie non rispettate, anzi sostanzialmente eluse con violazione del principio della parità tra le parti, del diritto alla riservatezza ed all'inviolabilità del domicilio;
inoltre la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato l'insegnamento reso, anche sulla scorta di decisioni della Corte costituzionale, dal Supremo Collegio circa la differenza tra documento - sempre acquisibile ex se al procedimento - ed atto di documentazione dell'attività d'indagine prettamente funzionalizzato al procedimento penale, in quanto assunzione di prova da utilizzare;
concorre vizio di violazione di legge e motivazionale in relazione alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dall' I., non solo parte civile ma anche sentito ex art. 210 cod. proc. pen. quale imputato in reato connesso o collegato, poichè non confortate da riscontri esterni e, sostanzialmente, non data risposta ai motivi di gravame proposti al riguardo;
in concreto il narrato esposto dall' I. presentava tali contraddizioni da non palesare coerenze interna, mentre risultava contrastato dalle dichiarazioni rese dai testi, anche quello favorevole alla sua tesi accusatoria, e dalla documentazione medica acquisita, sicchè errata era la statuizione di procedere al frazionamento delle sua dichiarazioni accusatorie rispetto a quelle difensive per superare le incongruità palesate dal racconto;
concorreva vizio motivazionale circa i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, in quanto ritenuto credibile il teste S. - addotto dall' I. - e svalutate le dichiarazioni rese dai testi addotti dalla difesa M., poichè le incongruenze palesate dal narrato dei testi a difesa, lumeggianti inaffidabilità, mentre le incongruenze palesate dal teste S. lumeggianti sua affidabilità; concorreva vizio motivazione anche in relazione alla riconducibilità all'azione violenta del M. delle lesioni al timpano riportate dall' I., poichè priva di alcun sostegno fattuale e scientifico la conclusione del Collegio milanese che la lesione al timpano fosse prodotto del pugno e, non già, della successiva caduta durante la lite ovvero di trauma accaduto in momento successivo, dato che vennero diagnosticate appena sette giorni dopo i fatti;
concorreva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla quantificazione della pena irrogata, poichè a fronte di articolati e documentati ragioni di gravame sul punto, la Corte ha opposto argomentazioni astratte, siccome al riguardo della mancata concessione delle attenuanti generiche, statuizione addirittura giustificata con la mancata ammissione di colpevolezza ossia ritenendo elemento negativo l'esercizio stesso del diritto costituzionale di difesa;
concorreva vizio di violazione di legge e motivazionale anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poichè sono al riguardo state ripetute le ragioni fondanti il diniego delle attenuati generiche, nonchè utilizzati argomenti irrilevanti ovvero ambigui a tal fine, così non adeguatamente rispondendo alla puntuale ragione di gravame proposta.
Impugnazione I..
concorreva vizio di violazione di legge e motivazionale in ordine alla mancata applicazione della scriminante, ex art. 52 cod. pen. , almeno sotto la forma putativa, in quanto, pur la Corte reputando l'impugnante affidabile in punto aggressione da parte del M., tuttavia ritiene inaffidabile la sua versione della reazione avuta a difesa;
in particolare la Corte territoriale ha ritenuto non concorrere il requisito dell'attualità del pericolo sulla scorta di considerazioni illogiche - erano presenti più persone amiche, poi rivelatisi testi sospetti di falsità, che sarebbero intervenute se l'aggressione continuava - e svalutando le dichiarazioni del teste S. circa l'immediatezza della sua reazione all'aggressione, che fu azione repentina;
concorrevano invece dalla stessa ricostruzione dell'accadimento dell'episodio tutti i requisiti prescritti dalla legge e giurisprudenza per il riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, almeno, nella forma ex art. 59 cod. pen. ;
concorreva vizio di violazione di legge e motivazionale con relazione alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 55 cod. pen. poichè la Corte milanese ha escluso la possibilità di detta valutazione in mera dipendenza dell'esclusione della concorrenza della scriminante, mentre così argomentando non ha adeguatamente risposto alle ragioni esposte sul punto con il gravame, che pur individuavano fatti accertati in causa, cui ancorare l'errore nell'eccesso di difesa;
concorreva vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento e delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, poichè al riguardo la Corte milanese ha utilizzato argomenti privi di valenza ovvero in modo contradditorio rispetto alla posizione del coimputato M. - che aveva riportato precedente penale - ovvero altri casi di rilievo, per di più, in contrasto con l'insegnamento fornito dalla Corte di cassazione;
concorreva omessa motivazione in relazione alle ragioni di gravame portate avverso le statuizioni civili a suo carico, poichè la Corte in buona sostanza non ha risposto al motivo presente al riguardo nell'atto di gravame.
Al'odierna udienza pubblica comparivano e i difensori degli imputati, anche costituite parti civili, che concludevano come nei rispettivi ricorsi, mentre il P.G. concludeva per l'inammissibilità in relazione al ricorso proposto dal M. e per l'annullamento con rinvio circa la posizione I..

Motivi della decisione

I ricorsi esposti e da M.G. e da I.E. s'appalesano infondati e vanno rigettati.
Con relazione all'impugnazione esposta dal M. va, anzitutto, esaminata la questione afferente la denunzia di inutilizzabilità, quale prova, del colloquio tra presenti intercettato dall' I. nei riguardi di R.G..
Sostanzialmente la tesi difensiva si fonda sull'osservazione che trattasi di atto d'indagine difensiva e come tale regolata appositamente da specifiche norme di legge, sicchè appare logico operare parallelo con la disciplina dell'intercettazione di colloquio tra presenti effettuato, bensì da partecipe, però dietro richiesta della Polizia Giudiziaria.
Situazione quest'ultima oggetto di specifici arresti di legittimità - Cass. Sez. 2 n. 19158 del 20.3.2015 rv 263526, Cass. Sez. 6 n. 39771 del 27.5.2014 rv 200706, Cass. Sez. n. 16590 dep. 8.4.2003 rv 224677 - lumeggianti come risulta, comunque, necessario se non il provvedimento del Giudice almeno quello scritto del P.M. per garantirne la legittimità, in quanto atto di documentazione d'indagine e, comunque, intromissione di terzo nell'ambito della riservatezza altrui.
Concorre tuttavia altra opinione di legittimità al riguardo - Cass. Sez. 1 n. 6339 del 22.1.2013 rv 254814, Cass. Sez. 6 n. 12189 del 9.2.2005 rv 231049, Cass. S.U. n. 36747 del 28.5.2003 rv 225465 - che reputa, comunque, consentita l'intercettazione effettuata da presente al colloquio, anche se su iniziativa della Polizia Giudiziaria.
In particolare gli arresti di legittimità più risalenti e prossimi all'introduzione della novella processuale del 1989 - Cass. Sez. 1 n. 3023 del 6.5.1996 rv 205061, Cass. Sez. 6 n. 1793 dep. 11.2.1994 rv 198570 - hanno precisato non solo come fosse legittima, senza necessità di autorizzazione alcuna, la registrazione del colloquio tra presenti da parte del partecipe, ma come un tanto avveniva proprio per documentare il tenore del colloquio a fine di successiva prova, essendo il partecipe un testimone del fatto.
Prova di natura documentale - Cass. Sez. 6 n. 31342 del 16.3.2011 rv 250534 - eppertanto come tale acquisibile al procedimento su istanza della parte interessata.
Quindi la registrazione del colloquio I. - R.G., correttamente, è stata acquista, siccome documento, nell'ambito del procedimento e come tale valutato dai Giudici di merito, non risultando necessaria alcuna previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria alla registrazione del colloquio tra presenti da parte di uno dei partecipi, anche se all'insaputa dell'altro.
La difesa del M., come già cennato, ricava inutilizzabilità di detta prova, assimilando la situazione, in cui ha operato l' I. nel procedere alla registrazione del suo colloquio con la R., a quella conseguente alla registrazione, bensì, da parte di uno dei partecipi al colloquio ma su richiesta della P.G..
Assimilazione ricavata dalla qualificazione dell'operato nella specie dell' I. - che concordò un tanto con il suo difensore ed operò con strumenti a lui forniti dal proprio investigatore privato assunto per la bisogna - siccome atto d'indagine difensiva poichè esclusivamente finalizzato alla ricerca di prova da utilizzare nel processo.
Da una tale qualificazione discendeva anche l'individuazione della registrazione siccome documentazione d'atto di indagine e non documento, sicchè per la sua acquisizione al processo dovevano esser seguite le regole prescritte per l'esecuzione dello stesso dal parte della Polizia Giudiziaria.
E', invece, opinione di questa Corte che l'assimilazione, alla base del ragionamento difensivo, non sia corretta.
Gli arresti di legittimità, portati a sostegno della tesi del M., presuppongono in fatto che l'iniziativa della registrazione provenga dalla Polizia Giudiziaria e non sia iniziativa autonoma del soggetto partecipe al colloquio registrato.
Quindi il soggetto partecipante al colloquio, in buona sostanza, risulta mero strumento per eseguire la captazione del colloquio svolto tra soggetti diversi da quello che decide di effettuare la registrazione.
Così le tutele di legittimità, richieste dagli arresti citati al riguardo, appaiono correlate non tanto alla finalità di indagine della registrazione del colloquio tra presenti, quanto all'estraneità del soggetto, che decide di procedere a detta attività usando quale strumento uno dei partecipi al colloquio.
Nel caso di specie, invece, la decisione di procedere alla registrazione del colloquio con la R.G. è e rimane sempre dell' I., poichè sia il difensore che l'investigatore privato sono professionisti al suo servizio e non portatori di interesse terzo rispetto a cliente.
A nulla rileva la finalità di acquisire prova da usare in giudizio perseguita dall' I., poichè appunto la registrazione, comunque, è mezzo di supporto obiettivo alle proprie dichiarazioni in giudizio per confutare la diversa ricostruzione offerta dal colloquiante reticente.
E tale conclusione non rimane inficiata se la registrazione avviene su iniziativa esclusiva del partecipe ovvero a seguito di consiglio del proprio legale, poichè sempre si registra per poter supportare la propria dichiarazione a fronte dell'affermazione difforme dell'altro partecipe al colloquio, anche in giudizio, con una prova obiettiva.
Non concorrono dunque le violazioni denunziate dalla difesa M. al riguardo, posto che la registrazione eseguita su iniziativa della parte non è atto d'indagine, ancorchè difensiva, nè rileva il luogo, in cui fu eseguita, posto che la R. ebbe a far accomodare l' I. nel suo domicilio ed alcuna autorizzazione aveva da rilasciare per l'effettuazione della registrazione, che ben poteva avvenire a sua insaputa.
Non concorre l'asserito parallelismo o commistione tra l'azione dell' I. e l'escussione di teste da parte del difensore, posto che, come visto, per unanime giurisprudenza di legittimità, è azione libera e lecita la registrazione del colloquio tra presenti da parte del partecipe di sua iniziativa ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento.
La posizione del difensore che effettua attività d'indagine difensiva è viceversa appositamente disciplinata, ex art. 197 cod. proc. pen. , stante l'espressa esclusione dello stesso dal novero dei testimoni, pur essendo divenuto, a seguito dell'attività d'indagine espletata, soggetto a conoscenza di fatti utili all'accertamento della verità nel processo penale.
Quanto dal teste escusso detto deve risultare esclusivamente dal processo verbale all'uopo redatto non potendo il difensore esser sentito quale testimone al riguardo.
A fronte del diritto alla prova ed all'individuazione in astratto del soggetto testimone si pone espressa norma limitativa in relazione al difensore, attivatosi per indagine difensiva, sicchè la posizione processuale del cliente e quella del difensore non sono uguali e quindi dissimili risultano gli effetti delle rispettive condotte nei confronti delle persone informate sui fatti rilevanti nel processo.
Con altro mezzo d'impugnazione il M. attinge la statuizione della Corte territoriale di ritenere attendibile le dichiarazioni rese dall' I. per quanto concerneva l'azione violenta posta in essere verso di lui, benchè la stessa Corte non ritenesse attendibile l' I. in relazione alle dichiarazioni concernente la sua azione difensiva-offensiva.
In effetto la Corte milanese ha sul punto elaborata congrua ed adeguata motivazione, sottolineando come le dichiarazioni dell' I. circa l'aggressione subita dal M. non solo non palesavano interne discrasie, ma pure erano confermate da puntuali riscontri esterni, ossia le dichiarazioni rese dal teste S. ed il tenore del colloquio registrato tra la parte lesa e R.G. - persona con la quale I. stava parlando quando fu aggredito dal M..
La Corte d'Appello ha puntualmente esaminate le censure portate dalla difesa circa la presenza di incoerenze nel narrato dell' I. ed in ricorso ci si limita a contestare la valutazione tratta dalla Corte dagli elementi probatori, acquisiti in atti, per ritenere credibile l' I. nella ricostruzione dell'aggressione ai suoi danni.
Circa il frazionamento delle dichiarazioni rese dalla parte offesa anche imputato in reato collegato, eppertanto sentito al dibattimento con le guarentigie ex art. 210 cod. proc. pen. , la Corte territoriale ha operato ben ponderando la questione ed in linea con l'insegnamento al riguardo di questa Corte - Cass. - Sez. 6 n. 35327 del 18.7.2013 rv 256097 -.
Difatti il Collegio milanese ha sottolineato come l'erroneo cenno, presente nel racconto ai Carabinieri nell'immediatezza, all'esser svenuto a seguito dei pugni del M. sia il frutto di fraintendimento nella traduzione del narrato in lingua inglese dell' I.. I Giudici hanno operato puntuale richiamo alle dichiarazioni al riguardo del teste Marchetti, marito della R., come sottolineato entrambi testi reticenti a favore del M..
Inoltre il Collegio milanese ha pure ben messo in evidenza come le dichiarazioni inattendibili dell' I. siano, bensì, afferenti a fatti accaduti nel medesimo contesto, ma senza il necessario legame logico funzionale con le dichiarazioni ritenute attendibili per la semplice ragione che attengono alla sua azione offensiva-difensiva verso il M. - per la quale è imputato - messa in essere dopo l'aggressione subita.
Dunque non appare illogico, anche al profano, che una persona descriva correttamente la condotta tenuta dall'aggressore nei suoi riguardi e tenda a mascherare l'effettiva condotta da lui posta in essere, subito dopo, contro detto aggressore, specie se la reputa foriera di responsabilità.
Inoltre le azioni illecite si sono, bensì, svolte in un unico contesto temporale e spaziale, ma in separata successione, poichè dapprima vi fu l'aggressione a pugni del M. contro l' I. e, quindi, questi reagì per legittima difesa - sua tesi - ovvero accettando lo scontro - statuizione dei Giudici di merito -.
Dunque, tra le dichiarazioni sulle distinte situazioni non ricorre intima correlazione logico-funzionale - non si sta narrando azioni avvenute contemporaneamente ed intrinsecamente collegate, bensì in distinta scansione temporale - cui la giurisprudenza di questa Corte correla la generale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal correo.
La conclusione della Corte di merito che l'interesse difensivo, di cii l' I. è portatore riguardo alla sua azione violenta verso il M. aggressore, lumeggi la ragione della non affidabilità delle dichiarazioni rese al riguardo, appare pertanto logica e condivisibile.
Con relazione alla denunzia di contraddittorietà della motivazione in relazione al criterio usato nel valutare le dichiarazioni rese dai testi escussi in dibattimento, omologo in relazione a tutte le persone escusse, ma differenziato nelle conclusioni tratte per i testi indotti dall' I. - credibili - e dal M. - non affidabili -, la stessa non concorre.
Difatti è ben vero che la Corte milanese ha valutate le dichiarazioni rese dai testi escussi in relazione alle dichiarazioni resi dalle parti che li hanno indotti, ma la conclusione che lo S. è credibile poichè si discosta sensibilmente dalle dichiarazioni rese dall' I. in punto sua reazione all'aggressione, mentre i testi indotti dalla difesa M. non lo sono, in quanto le loro dichiarazioni coerenti con quelle rese dall'imputato stesso, appare corretta conseguenza dell'argomentazione a giustificazione dell'opzione valutativa scelta dalla Corte. Difatti il Collegio d'appello ha osservato come lo S., a prescindere dall'erronea indicazione del lato del capo dell' I. colpito con pugni dal M., sia nel resto del racconto coerente e riscontrato anche dalle altre testimonianze - specie in relazione alla rottura del bicchiere e l'iniziale presa alla spalla -.
Inoltre lo S. ha riferito la reazione dell' I. in modo totalmente difforme dall'imputato, così palesando sincerità e di esser scevro da compiacenza verso la parte amica.
Viceversa i testi indotti dal M. hanno, bensì, confermate le ricostruzioni fornite dalla parte amica, ma ognuno riferendosi ad una delle, più e contrastanti, versioni difensive rese dall'imputato nel corso delle indagini ed al dibattimento.
Inoltre, il particolare della rottura del bicchiere risulta da tali testi enfatizzato al punto di raccontare di un'azione dell' I. di sfregamento dei frammenti del bicchiere, rottosi in più pezzi, sul viso del M..
Circostanza questa confutata e dal teste V. - sostenitore del M. - e dalle obiettive lesioni palesate dal volto dell'imputato all'indomani, assolutamente incompatibili con la descritta azione lesiva.
Quindi i testi indotti dalla difesa M. sono inaffidabili non già, perchè sono coerenti con le dichiarazioni difensive dell'imputato, che li ha indotti a sua difesa, ma perchè ciascuno d'essi conferma una delle versioni via via fornite, in corso d'indagini e dibattimento, dal M. però contrastanti tra loro.
Quindi la contraddittorietà lamentata non ricorre poichè la Corte ha ben messo in evidenza le ragioni logico-fattuali che hanno portato alla sua diversa valutazione delle prove testimoniali raccolte in causa, in consonanza con la valutazione del primo Giudice, e le stesse s'appalesano corrette.
Privo di pregio risulta pure il mezzo d'impugnazione afferente l'assenza di adeguata prova del collegamento eziologico tra i pugni sferrati dal M. e la lesione al timpano palesata dall' I., poichè non solo non v'erano prove del collegamento, in quanto la lesione diagnosticata una settimana dopo i fatti, ma pure s'era, durante la lite, verificata caduta della parte lesa su un tavolino, fatto potenzialmente generatore della lesione.
Al riguardo la Corte ha esposto adeguata motivazione, da un lato, richiamando le conclusioni dei medici estensori della perizia di parte, che hanno ritenuto compatibili le lesioni palesate dal timpano con l'azione violenta del M. e, dall'altro, ha puntualizzato come alcuno dei testi ha visto l'imputato I. nel cadere battere la parte offesa del capo ed, inoltre, come i testi hanno ricordato immediata lamentela di dolore all'orecchio colpito.
Quindi non concorre il vizio motivazionale denunziato, avendo la Corte data adeguata ragione del ritenuta riferibilità della lesione timpanea al pugno sferrato dal M..
La difesa dell'imputato M., poi, censura per vizio di carente motivazione la decisione della Corte territoriale in punto tassazione della pena in misura omologa al coimputato I., benchè questi avesse commesso azione lesiva più grave - uso di corpo contundente.
Invece la Corte lombarda ha ben messo in rilievo, circa l'omologa misura della pena inflitta ai due imputati, come va tenuto adeguato conto che fu il M. ad aggredire l' I. e così dar corso alla vicenda e come abbia anche puntualizzato le ragioni della valutata gravità dell'episodio per l'allocazione dei colpi inferti, l'intensità del dolo - il M. programmava da tempo l'aggressione, mentre l' I. non s'è fatto scrupolo di colpire con un bicchiere di vetro - e le condizioni di vita dei due imputati.
Dunque concorre adeguata motivazione a sostegno della statuizione in punto tassazione della pena inflitta al M..
Anche in punto mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha esposto puntuali ragioni a sostegno dell'esercizio della sua facoltà discrezionale, mentre parte impugnante s'è limitata a contestare l'opportunità degli argomenti utilizzati.
Come detto il Giudice nel valutare discrezionalmente la meritevolezza delle attenuanti generiche da parte dell'imputato deve valutare il complessivo suo comportamento anche in sede di processo secondo i criteri ex art. 133 cod. pen. e, di certo, la manifestazione di resipiscenza ha sua valenza significativa.
In tale prospettiva la Corte milanese ha argomentato circa la condotta processuale tenuta dal M. ed evidenziato come, nel corso del processo, nessuno dei due imputati abbia fatto mostra di esser dispiaciuto di quanto fatto. Quindi possono le ragioni illustrate dalla Corte territoriale non esser condivise dalla difesa, ma siccome non fondate su elementi fattuali inesistenti od errati, risultano adeguate a configurare l'onere di motivazione al riguardo richiesto dalla legge al Giudice.
Medesime argomentazioni vanno sviluppate in punto censure della sentenza d'appello per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena al M..
Difatti la Corte sul punto ha richiamato e condiviso le argomentazioni illustrate dal Tribunale e fondate sulla condotta processuale tenuta, sul precedente penale riportato e su specifico elemento testimoniale circa l'indole violenta dell'imputato, per altro palesata dall'aggressione sviluppata ai danni di avversario, che volgeva le spalle.
Dunque anche al riguardo la Corte ha fondata la sua prognosi su adeguata motivazione non incisa dalle doglianze svolte nel riscorso, con le quali ci si limita a non condividere la valutazione del Giudice.
Quanto all'impugnazione svolta da I.E., va rilevato come non concorre alcuna contraddizione nel ragionamento elaborato dalla Corte circa la scindibilità delle sue dichiarazioni a seconda della posizione formale assunta nel processo. Difatti la Corte ha messo in evidenza come le dichiarazioni del l' i. circa l'aggressione subita dal M. sono credibili poichè adeguatamente riscontrate da elementi probatori esterni, quali la testimonianza S., le lesioni riportate e quanto desumibile dal colloquio registrato con R.G..
Viceversa la Corte ha ritenuto non credibili le dichiarazioni dell'imputato I. in ordine alle modalità della sua azione violenta contro il M., poichè incoerenti con le testimonianze raccolte in ispecie quella dell'amico S..
Dunque non concorre alcuna incoerenza, bensì adeguata valutazione delle dichiarazioni, rese da imputato di reato collegato, secondo il dettato di legge al riguardo, ossia il conforto o meno di riscontri.
Quanto alla critica mossa alla Corte circa la ritenuta non attualità del pericolo di offesa alla propria incolumità, la stessa rappresenta una riproposizione della censura mossa con l'appello, puntualmente, esaminata dalla Corte territoriale. Difatti il Collegio milanese ha precisato come l' I., subita l'aggressione del M., si sia posto di fronte a lui ed, invece di allontanarsi, lo abbia colpito nonostante la presenza di numerose persone a lui amiche.
In tale situazione la Corte territoriale ha rettamente ritenuta non decisiva la circostanza dello svolgersi del fatto in assai breve arco temporale, poichè la reazione dell' I., non già, è stata istintiva come lo stesso ha tentato di accreditare con la versione di comodo fornita circa lo svolgersi della sua difesa, bensì meditata con accettazione della sfida.
Difatti a poco rileva che in sede processuale alcune delle persone presenti si siano dimostrati testimoni compiacenti - verso il M. -, poichè la valutazione della situazione va effettuata ex ante e tali persone erano in compagnia dell' I. in un privè riservato, sicchè non può esser revocato in serio dubbio che gli amici delle parti si sarebbero frapposti da pacieri in ipotesi di ulteriore aggressione, poichè un tanto condotta prospettabile con adeguata certezza secondo il canone logico dell'id quod plerumque accidit.
Quanto poi all'allontanamento dall'avversario, cui opera cenno la Corte, di certo non comportava la lesione al decoro personale, cui opera riferimento la difesa citando arresto di legittimità, bensì il porsi in posizione tale da sottrarsi ad ulteriore aggressione.
Per altro i Giudici di merito hanno sottolineato come tra il M. e l' I. - a causa della caduta in avanti di questo per l'aggressione subita - v'era un divano, ossia ostacolo che già impediva al M. di agevolmente riavvicinarsi all'aggredito, che dunque per colpire l'avversario s'è riavvicinato allo stesso. Infine i Giudici di merito hanno evidenziato come l' I. abbia ricostruito la sua azione violenta verso il M. siccome istintiva e portata senza vedere l'avversario, mentre come precisato in forza delle dichiarazioni dei testi, tra i quali l'amico S., egli si rialzò e postosi di fronte all'avversario, che non insisteva nella sua aggressione, lo colpì.
Dunque la conclusione tratta dai Giudici di merito che, con il suo comportamento fattuale, l'imputato I. ebbe a porre in essere, non già, una condotta difensiva da azione aggressiva altrui, perchè quest'ultima non più attuale, bensì di accettazione della sfida, appare corretta.
Anche la critica fondata sulla carente motivazione per il rigetto dell'ipotesi di eccesso colposo s'appalesa infondata.
Difatti l'argomentazione critica si compendia in richiami ad arresti di legittimità non attagliati alla specie, poichè con chiarezza anche la Corte di legittimità esclude la possibilità di configurare l'eccesso colposo in assenza del concorrere dei requisiti propri della scriminante - Cass. Sez. 1 n. 18926 del 10.4.2013 rv 256017, Cass. Sez. 5 n. 26172 del 11.5.2010 rv 247898, Cass. Sez. 5 n. 2505 dep. 21.1.2009 rv 248309 - nella specie situazione già, correttamente, esclusa dai Giudici di merito.
Dunque, rettamente, la Corte d'Appello ha osservato che, una volta esclusa l'applicabilità della scriminante poichè non v'era l'attualità dell'offesa, nemmeno può indagarsi circa l'eccesso colposo nell'ambito di scriminante inesistente.
Anche l' I. muove critiche ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla mancata concessione dei benefici.
In effetto anche in relazione a questa parte impugnante le critiche mosse attengono al merito delle ragioni elaborate dalla Corte per supportare l'esercizio della propria facoltà discrezionale - quanto alle attenuanti generiche - e di prognosi di futura astensione da condotte illecite - quanto ai benefici -.
Dunque la Corte territoriale ha osservato il suo onere di esporre motivazione a fondamento dell'esercizio della sua facoltà discrezionale di moderare ulteriormente la pena nel caso concreto con il riconoscimento delle attenuanti generiche ed il suo argomentare, se risulta non condiviso, tuttavia non si fonda su elementi fattuali errati, bensì valutati in modo diverso - così se indubbiamente fu il M. ad aggredire in un pubblico locale, tuttavia fu l' I. che reputò di accettare la sfida in detto ambiente con dimostrazione di scarso autocontrollo anche in presenza di pubblico-.
Pertanto non concorre alcun dei vizi di legittimità mossi in ricorso avverso detta statuizione.
Con relazione alla negazione dei benefici, la Corte ha messo in rilievo, anche per l' I., come la prognosi non poteva essere favorevole, stante la mancata resipiscenza circa il disvalore della condotta tenuta - si cita specifica testimonianza di come l'imputato si sia vantato a (OMISSIS) della vicenda - ed un tanto non risulta superato dalle contrapposte osservazioni critiche tutte fondate su valutazioni meritali di parte.
Quanto infine alla censura portata circa le statuizioni civili, la stessa s'appalesa aspecifica.
Difatti parte impugnante si limita a riprodurre le proprie censure mosse con l'appello e lamentare che la Corte si sia riferita alla motivazione esposta per rigettare ambedue gli appelli al fine di ritenere infondata anche detta sua censura.
Viceversa la Corte di merito aveva sottolineato come la riconosciuta responsabilità penale dell' I. per le lesioni inferte al M. impedivano ogni revoca delle statuizioni civili a suo carico, concorrendo il delitto, cui era correlata l'azione civile svolta dalla parte offesa M..
Nel ricorso la parte impugnante non si confronta con tale oggettiva ragione, che impedisce la chiesta revoca delle statuizioni afferenti la fondata - se c'è accertamento della penale responsabilità - azione civile mossa contro l'imputato.
Al rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen. , la condanna e del M. e dell' I. al pagamento delle spese processuali.
Le spese di difesa e patrocinio degli imputati, costituitisi parte civile l'uno contro l'altro, vanno compensate, stante il rigetto d'entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
dichiara compensate tra le parti le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2016