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Notifiche a imputato irreperibile di fatto: difensore o casa comunale? (Cass. 28451/11)

19 luglio 2011, Cassazione penale

La notificazione di un atto all'imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l'assunzione di informazioni sul posto e presso l'ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell'elezione di domicilio. (La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l'imputato né vi siano altre persone idonee a ricevere)

La notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

(ud. 28/04/2011) 19-07-2011, n. 28451

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 11/06/2010 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Con ordinanza in data 11 giugno 2010 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio di personal computer, di documentazione tributaria e di altri documenti relativi ad indagini difensive, emesso dal pubblico ministero nei confronti dei componenti della Agenzia Investigativa "Pedicone & partners", in relazione alle indagini per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di interferenze illecite nella vita privata, corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, falsa testimonianza ed altro.

L'ordinanza ha rigettato le eccezioni preliminari, con le quali il difensore dell'istante per il riesame, P.A., aveva eccepito la nullità della notifica dell'avviso dell'udienza camerale al proprio assistito, per non essere stata eseguita mediante deposito nella casa comunale del luogo di abitazione di tale Z.P., presso il quale il P. aveva eletto domicilio, nonchè per essere stata eseguita la notificazione presso il difensore a mezzo telefax.

Il Tribunale del riesame ha rigettato, inoltre, le censure con le quali era stata contestata, nel merito, la legittimità del titolo per assenza dei presupposti di legge.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del P., denunciando la inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 150 c.p.p..

Con un unico mezzo il ricorrente ha riproposto le eccezioni di nullità della notifica dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, deducendo che la notifica al P. doveva essere eseguita, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., presso il domicilio eletto dall'indagato e non presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. In ogni caso la notifica dell'avviso dell'udienza camerale al P. non poteva essere effettuata a mezzo telefax, essendo tale modalità consentita solo per la notificazione di atti dei quali il difensore sia direttamente destinatario.

2. La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza del 13 gennaio 2011, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Nell'ordinanza, premessa la ritenuta infondatezza della eccezione relativa alla omessa notifica presso il domicilio eletto con le forme di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8, si è rilevata l'esistenza di un contrasto potenziale in ordine alla questione di diritto avente ad oggetto la possibilità di eseguire la notificazione dell'avviso destinato all'indagato, allorchè venga disposta ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, a mezzo telefax, secondo la previsione di cui all'art. 150 c.p.p..

Nella ordinanza di rimessione è stato rilevato che il contrapposto indirizzo interpretativo espresso sul punto della legittimità della notificazione al difensore per mezzo del telefax di atti di cui sia destinatario l'imputato o indagato non attiene alla stessa materia, essendo strettamente legato alla diversa fattispecie della notifica presso il difensore, in quanto domiciliatario ai sensi dell'art. 161 c.p.p., commi 1 e 2, nel qual caso la notificazione a mezzo telefax è stata ritenuta illegittima; mentre nel caso della notifica "mediante consegna al difensore", ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, per impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi delle disposizioni citate, detta modalità di trasmissione dell'atto è stata ritenuta legittima (Sez. 3, n. 46703 del 03/11/2009, dep. 03/12/2009, Choukoukou, Rv 245406;

Sez. 4, n. 41051 del 02/12/2008, dep. 03/11/2008, Davidovits, Rv 241329; Sez. 1, n. 40324 del 24/09/2008, dep. 29/10/2008, Aboussad, Rv 241704; Sez. 5, n. 20586 del 12/04/2007, dep. 25/05/2007, Gatterer, Rv 236614).

Dalla Sezione rimettente si esprimono, però, dubbi di legittimità in ordine alla possibilità di adottare una diversa soluzione a seconda che la notificazione a mezzo telefax sia eseguita nei casi di espressa domiciliazione ovvero di notificazione per una delle ragioni indicate dall'art. 161 c.p.p., comma 4.

Si osserva che la disposizione contenuta nell'art. 150 c.p.p., costituisce espressione della volontà di assicurare che la notificazione all'imputato avvenga con modalità che assicurino "la materiale, certa ed effettiva cartolarità dell'avviso".

Tale esigenza non viene meno, nè si affievolisce, in considerazione della funzione difensiva del soggetto che viene a contatto con l'atto "non a lui destinato in ragione di competenze funzionali personali proprie".

I limiti intrinseci dello strumento tecnico, se possono essere considerati ragionevolmente recessivi rispetto al complessivo dovere organizzativo che grava sul difensore in relazione alle attività che gli sono proprie, rimangono tali quando l'atto è destinato in proprio all'imputato.

Gli eventuali difetti organizzativi e di diligenza del difensore non potrebbero mai pregiudicare la posizione dell'imputato in ordine all'aspetto essenziale della convocazione per il giudizio; nè la funzione difensiva è idonea a far mutare la qualità del difensore da consegnatario a destinatario autonomo dell'atto.

3. Il Primo Presidente, con decreto in data 26 gennaio 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale.

Motivi della decisione
1. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: "Se la notificazione di un atto destinato all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui la consegna debba essere fatta al difensore, possa essere eseguita con telefax o con altri mezzi idonei, a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis". 2. Preliminare all'esame della indicata questione di diritto è, però, la soluzione della pregiudiziale eccezione di nullità della notifica eseguita presso il domiciliatario, senza l'osservanza delle forme del deposito presso la casa comunale e degli avvisi previsti dall'art. 157 c.p.p., comma 8.

Sul punto è stato già esattamente rilevato nell'ordinanza di rimessione, mediante l'esame degli atti, che, secondo la relazione dell'ufficiale giudiziario, il domiciliatario non è stato reperito nel domicilio eletto, nonostante l'assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio di anagrafe; nè risulta risiedere o abitare in quel Comune.

Un indirizzo interpretativo, ormai datato, di questa Corte aveva affermato che, quando il domicilio dichiarato sia stato individuato, ma non vi sia stato reperito l'imputato o il domiciliatario da lui nominato, nè vi siano persone idonee a ricevere la copia dell'atto, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, (Sez. 3, n. 4033 del 21/02/1997, dep. 07/05/1997, Scarlato, Rv 207763; Sez. 6, n. 611 del 21/02/1995, dep. 24/05/1995, Sapienza, Rv 201883).

L'indirizzo interpretativo più recente ha, invece, affermato che il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore, senza che sia consentito dar corso agli adempimenti di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8, (Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009, dep. 04/11/2009, Dona, Rv 245819; Sez. 2, n. 38768 del 10/11/2006, dep. 22/11/2006, Buongiorno, Rv 235311; Sez. 5, n. 23670 del 26/04/2005, dep. 23/06/2005, Carbone, Rv 231908).

Tali più recenti pronunce sono espressione della corretta interpretazione dell'art. 161 c.p.p., commi 1, 2 e 4.

Il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164, c.p.p., per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero mediante consegna dell'atto al domiciliatario, si palesa quale complesso di disposizioni esaustivo, ai fini del perfezionamento della notificazione, e si pone come alternativo a quello previsto dall'art. 157 c.p.p., per la prima notificazione all'imputato non detenuto; sistema che non può essere contaminato con l'applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso.

Tale sistema, in particolare, è fondato sul dovere dell'imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare alla autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., commi 1 e 2.

E' opportuno precisare sul punto che l'art. 163 c.p.p., secondo il quale "per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157", per la clausola di salvaguardia in esso contenuta, attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non al luogo o alle modalità della notificazione.

Infatti, le modalità di esecuzione della notifica stabilite dall'art. 157 c.p.p., comma 8, per il testuale riferimento della norma, sono consequenziali al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo (mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l'atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell'imputato); situazioni di per sè preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l'ipotesi prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4.

La impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sicchè non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157 c.p.p., comma 8.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall'art. 157 c.p.p., comma 7, la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall'art. 157 c.p.p., comma 8.

Il primo e pregiudiziale motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

3. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite concerne la legittimità delle notificazioni a mezzo telefax eseguite presso il difensore, quale domiciliatario ex lege dell'imputato, nella impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, ovvero, per quanto si preciserà in seguito, quale domiciliatario nominato dallo stesso imputato.

Come già osservato, nell'ordinanza di rimessione si da atto che l'esistenza di due contrapposti indirizzi interpretativi sulla questione corrisponde, in effetti, a casistiche diverse.

Le sentenze che hanno escluso la legittimità della notificazione a mezzo telefax, diretta alla parte, ma eseguita presso il difensore, si riferiscono a casi nei quali il difensore era stato nominato domiciliatario dall'imputato o indagato (Sez. 2, n. 2827 del 10/12/2008, dep. 21/01/2009, Raimondi, Rv 242654; Sez. 2, n. 5648 del 11/02/2007, Kucukdemir, Rv 235818; Sez. 3, n. 16610 del 05/04/2005, Pellegrini, Rv 232494, tutte rese nell'ambito di procedure di riesame).

L'indirizzo interpretativo citato ha fatto perno, in particolare, sulla previsione dell'art. 150 c.p.p., osservando che l'uso di sistemi alternativi a quello ordinariamente previsto per le notifiche è consentito dalla disposizione citata solo nell'ipotesi in cui la notificazione sia destinata a "persona diversa dall'imputato".

Le sentenze che hanno concluso per la legittimità di tale modalità di notificazione si riferiscono, invece, tutte a casi nei quali la notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, per la rilevata impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 ovvero di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione nei casi previsti dai commi 1 e 3 (Sez. 3, n. 46703 del 03/11/2009, dep. 03/12/2009, Choukoukou, Rv 245406; Sez. 1, n. 40324 del 24/09/2008, dep. 29/10/2008, Aboussad, Rv 241704; Sez. 5, n. 20586 del 12/04/2007, dep. 25/05/2007, Gatterer, Rv 236614).

Alle ipotesi prese in considerazione dal secondo indirizzo interpretativo possono ovviamente essere equiparate quelle della irreperibilità dell'imputato (art. 159 c.p.p., comma 1), della sua dichiarazione di latitanza (art. 165 c.p.p., comma 1) ovvero della ipotesi di imputato residente, dimorante o detenuto all'estero, che non abbia ottemperato all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato (art. 169 c.p.p., comma 1).

Nella ipotesi in cui la notifica a mezzo telefax è stata ritenuta legittima - e cioè quella di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, - si è fatto riferimento alle modalità di notificazione stabilite nei confronti dei difensori dall'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, e si è sostenuto che, nel caso di impossibilità di notificazione all'imputato ovvero al suo domiciliatario, il difensore venga in rilievo non come soggetto fisico, designato per la mera ricezione materiale della notificazione, ma in ragione del suo specifico ruolo funzionale nel procedimento.

E' opportuno, quindi, procedere, per un corretto ed esaustivo inquadramento normativo della questione, all'interpretazione dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, individuando il rapporto di tale norma con quella di cui all'art. 150 c.p.p..

Il comma 2 bis, è stato inserito nell'art. 148 del codice di rito dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438, art. 9, comma 1, lett. b), di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2001 n. 374.

La norma prevista dal decreto-legge citato, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", costituiva espressione del manifestato intento di "recuperare" gli organi di polizia all'attività operativa di indagine, limitato dalla possibilità, prevista dal codice di rito sin dalla sua nascita, che le notifiche nei casi di procedimenti con imputati detenuti venissero eseguite a mezzo della polizia giudiziaria.

Dopo alterne vicende in sede di conversione del decreto-legge, legate alla valutazione della omogeneità della norma con la materia disciplinata dalla legislazione di urgenza, la stessa è stata definitivamente inserita nella legge di conversione al dichiarato scopo di "rendere più semplice un procedimento che, a seguito dell'art. 9 del decreto-legge, vedeva perdere uno dei soggetti ai quali la legge affida il compito di notificare gli atti giudiziari" (v. Commissione Giustizia della Camera in sede referente, seduta dell'11 dicembre 2001, relazione orale dell'on. Pecorella, Resoconto, p. 29).

A ben vedere, la norma costituisce la fisiologica evoluzione, in relazione alle modificazioni e diffusione dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenute nel corso del tempo, di quanto già previsto dall'art. 150 c.p.p., fin dalla data di entrata in vigore del codice di rito, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva di cui alla Legge-Delega n. 81 del 1987, art. 2, comma 1, n. 9, che prevedeva la "semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione".

La natura innovativa di quanto previsto dall'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, emerge evidente dal raffronto tra le due norme, che induce altresì ad escludere che si tratti, come affermato in varie sedi, di una mera duplicazione di disposizioni in materia di notificazioni già previste dal codice di rito fin dall'origine.

Una prima differenza tra le due norme, di particolare rilevanza, è data dalla previsione contenuta nell'art. 150 c.p.p., comma 1, che le forme diverse di notificazione siano consigliate da "circostanze particolari".

Nulla dispone invece in proposito l'art. 148, comma 2 bis, codice di rito.

Ai sensi dell'art. 150, inoltre, l'impiego, per la notificazione, "di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto" deve essere stabilita dal giudice con decreto motivato, che indichi (comma 2) "le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario".

L'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, rimette, invece, alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, comprendendo quindi anche il pubblico ministero, il disporre che le notificazioni o (anche) gli avvisi "siano eseguiti con mezzi tecnici idonei", senza che sia necessario emettere un provvedimento che lo giustifichi (Sez. 1, n. 34028 del 14/09/2010, dep. 21/9/2010, Ferrerà, Rv 248184; Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, dep. 01/03/2010, Russo, Rv 246450).

Tale ultima differenza è stata evidenziata anche dalla dottrina, la quale, peraltro, non risulta essersi occupata specificamente della questione giuridica in esame.

Le modalità diverse di notificazione o comunicazione degli avvisi stabilite dall'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, sono utilizzabili esclusivamente per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori, mentre le notificazioni previste dall'art. 150 c.p.p., possono essere disposte nei confronti di qualunque persona diversa dall'imputato.

E' stato evidenziato in base al raffronto tra le due norme il carattere di specialità della previsione contenuta nell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, rispetto a quella dell'art. 150 c.p.p. (Sez. 4, n. 41051 del 02/12/2008, dep. 03/11/2008, Davidovits).

A ben vedere, però, la specialità della previsione contenuta nel comma 2 bis deve essere piuttosto riferita alla disciplina generale in materia di organi e forme delle notificazioni dettata dall'art. 148 c.p.p., mentre, a sua volta, l'art. 150 c.p.p., costituisce una norma speciale rispetto alla disciplina delle forme e mezzi ordinari di notificazione di cui allo stesso art. 148.

Pertanto, la prima delle disposizioni citate risulta esclusivamente applicabile per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori e prescinde dalle prescrizioni formali dettate dal legislatore del 1988 per rendere certa la ricezione dell'atto da parte del suo destinatario, evidentemente in considerazione delle qualità professionali del difensore, nonchè presumibilmente della maggiore affidabilità dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenuta nel frattempo.

La norma, peraltro, ripete sostanzialmente il contenuto di quanto già previsto dall'art. 54 disp. att. c.p.p., comma 2, per la trasmissione all'ufficiale giudiziario degli atti da notificare.

Sicchè deve essere ravvisato un parallelo, di non secondaria importanza, tra l'omogeneità della disciplina prevista per la trasmissione degli atti tra organi dell'amministrazione giudiziaria e tra questi ultimi e la categoria professionale degli avvocati.

Come già rilevato il contenuto normativo del comma 2 bis inoltre è stato inserito nell'art. 148 c.p.p., che disciplina gli "organi e le forme delle notificazioni" con disposizione di carattere generale.

Si può, quindi, inferire da tale rilievo di natura sistematica e dal dato letterale che il legislatore ha previsto l'uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, generalizzato, alternativo all'impiego dell'ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni (comma 1), purchè sia assicurata l'idoneità del mezzo tecnico. (Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, dep. 01/03/2010, Russo).

La mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto (cosiddetta norma aperta) è evidentemente legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, nè in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione.

D'altra parte la individuazione della categoria dei difensori quali "naturali" possibili destinatari o consegnatari delle notificazioni o avvisi con l'uso di mezzi tecnici idonei è evidentemente legata all'esigenza di tale categoria professionale di farne uso, come avviene generalmente con il telefax, per lo svolgimento della propria attività.

Peraltro, va ribadito che nessun obbligo è imposto dalla legge circa la utilizzazione di particolari mezzi tecnici, quali il telefax, essendone possibile l'impiego solo allorchè il destinatario della notificazione ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, abbia comunicato all'autorità giudiziaria il proprio numero di telefax o lo abbia comunque reso di pubblico dominio.

A proposito del telefax, di cui nel caso in esame ci si occupa, va ancora osservato che si tratta di uno strumento tecnico che da assicurazioni in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto "OK" o altro simbolo equivalente (v. Sez. 2, n. 24798 del 03/06/2010, dep. 01/07/2010, Stankovic, Rv 247727, secondo la quale per il perfezionamento della notificazione non è richiesta la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo all'uopo sufficiente il rapporto di positiva trasmissione).

La ricezione inoltre avviene su supporto cartaceo di immediata percezione.

4. Dalla interpretazione dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, quale disposizione di carattere generale in ordine alle modalità di notificazione degli atti o degli avvisi che devono essere ricevuti dai difensori, e dalla individuazione dei rapporti di tale norma con l'art. 150 stesso codice deriva necessariamente che anche le notificazioni effettuate nei confronti del difensore, nella qualità di domiciliatario, a qualsiasi titolo, dell'imputato o indagato, possono essere eseguite ai sensi della disposizione citata.

Tale interpretazione trova un riscontro, difficilmente sormontabile, nell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, aggiunto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna", convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2005 n. 60.

L'articolo citato, nel prevedere che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante consegna ai difensori, stabilisce che per "le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2 bis".

Orbene, il riferimento all'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, non può essere inteso come espressione della volontà del legislatore di escludere la possibilità di effettuare la notificazione con mezzi tecnici idonei, eseguita presso il difensore ma diretta all'assistito, in ogni altro caso diverso da quello previsto dall'art. 157, comma 8 bis, ma piuttosto nel senso di chiarire che tale modalità di notificazione è generalmente impiegabile per le notifiche successive alla prima di cui sia destinatario l'imputato e consegnatario il difensore.

Tale appare chiaramente l'intento dell'emendamento al testo dell'art. 157 c.p.p., in sede di conversione del D.L. n. 17 del 2005(v.

Commissione Giustizia della Camera in sede referente, seduta del 2 marzo 2005, intervento dell'on. Kessler, Resoconto stenografico, p. 29, e seduta dell'8 marzo 2005, intervento del relatore on. Ghedini, Resoconto stenografico, p. 23).

Non è privo di rilievo osservare che la disposizione introdotta dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è stata già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, sia pure non con specifico riferimento alle modalità di notificazione degli atti, e la Corte costituzionale ha affermato la infondatezza della questione, in relazione all'art. 111 Cost., comma 3, e art. 24 Cost., con sentenza n. 136 del 5 maggio 2008.

In particolare la pronuncia ha evidenziato che la norma "si ispira all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici".

La Corte costituzionale ha altresì rilevato che il rapporto fiduciario, che lega l'imputato al suo difensore implica "l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti". 5. Anche la citata pronuncia della Corte costituzionale, come in precedenza la giurisprudenza di legittimità, sia pure con specifico riferimento all'onere del difensore di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale (Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, dep. 22/11/2002, Arrisoli, Rv 222553; Sez. 6, n. 34860 del 19/09/2002, dep. 17/10/2002, Fisheku, Rv 222578), ha posto in rilievo l'onere di diligenza a carico del difensore che sia consegnatario delle notificazioni.

Tale dovere di informazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, sia pure riferito in generale alla illustrazione dei diritti e facoltà dell'imputato e degli atti che lo riguardano, era stato già affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza in data 18 ottobre 2006 nel procedimento Hermi contro Italia (pp. 92-97) e ribadito nella successiva sentenza in data 28 febbraio 2008 nel procedimento Demebukov contro Bulgaria (pp. 50-57).

Peraltro, come implicitamente affermato dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, l'ordinamento giuridico non può farsi carico dell'eventuale disinteresse dell'imputato per il processo, allorchè questi sia stato adeguatamente avvisato, cosa che avviene mediante la prima notificazione eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. ovvero è dimostrata dalla intervenuta nomina di un difensore di fiducia.

Sicchè, tenuto conto delle qualità professionali del difensore e degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario ricevuto ovvero per disposizione di legge, nel caso di nomina di ufficio per l'imputato che ne sia sprovvisto, non sussistono ragioni per valutare diversamente la sua idoneità a rendere adeguatamente edotto l'imputato della natura giuridica dell'atto di cui sia destinatario, a seconda che egli sia consegnatario dello stesso ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ovvero quale domiciliatario nominato ai sensi dell'art. 161 stesso codice, indipendentemente dalle modalità con cui l'atto è stato notificato al consegnatario.

La prima disposizione citata attribuisce, in ogni caso, al difensore la facoltà di comunicare immediatamente all'autorità giudiziaria che non intende accettare le notificazioni per conto del suo assistito ed all'imputato di porre nel nulla gli effetti della norma, provvedendo alla dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, dep. 15/5/2008, Micciullo, Rv 239396, che ha dichiarato la nullità, in tal caso, della notifica eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia).

Non risulterebbe, pertanto, comprensibile, in ipotesi di una diversa interpretazione, la ratio del sistema processuale in materia di notificazioni che consenta la notifica dell'atto di cui sia destinatario l'imputato presso il difensore, non domiciliatario ed al di fuori delle ipotesi di irreperibilità, latitanza o della inidoneità di altra elezione di domicilio, mediante l'uso di mezzi tecnici idonei, ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, mentre non lo consenta allorchè l'imputato abbia anche eletto domicilio presso il difensore.

Ovviamente ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle notificazioni da eseguirsi presso i difensori, ai sensi dell'art. 154 c.p.p., comma 4, nei confronti delle altre parti del processo.

6. Alla stregua delle considerazioni svolte, va enunciato il seguente principio: "La notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis".

Sicchè, nel caso in esame, la notificazione eseguita a mezzo telefax dinanzi al Tribunale del riesame all'imputato presso il suo difensore è regolare.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011