Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Notifica via pec con allegato sbagliato e non al domicilio eletto: nullità (Cass. 46507718)

12 ottobre 2018, Cassazione penale

La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 settembre – 12 ottobre 2018, n. 46507
Presidente Gallo – Relatore Di Pisa

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 19/09/2017 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi in data 23/06/2016 in punto di affermazione della penale responsabilità di M.M. per il reato di cui truffa continuata in danno dell’INPS, con conseguente confisca del profitto del reato pari ad Euro 16.659,03, rideterminando la pena.
La corte territoriale sulla scorta del contenuto del verbale unico di accertamento e notificazione del 26/11/2013 redatto dagli ispettori INPS (ritenuto utilizzabile in parte qua) nonché in forza delle deposizioni dei testi L. e B. ha ritenuto comprovata la responsabilità della M. in relazione al reato contestato per avere, in concorso con il titolare della omonima azienda agricola S.A. suo datore di lavoro, con artifici e raggiri consistiti nel simulare l’esistenza di un fittizio rapporto di lavoro in agricoltura tramite denunzia ed attestazione ai competenti uffici della sussistenza del predetto fittizio rapporto di lavoro agricolo, al fine di precostituire il titolo per ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali a carico dell’INPS inducendo in errore il predetto ente, conseguito in tal modo un ingiusto profitto consistito nell’indebita riscossione dell’indennità di disoccupazione, malattia e maternità nel corso periodo ricompreso fra il 27/08/2008 e il 14/06/2012.
2. Contro la sentenza della corte di appello propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata deducendo cinque motivi:
a. violazione degli artt. 157 comma 8 bis, 148 2 bis, 601 comma 6 e 429 del codice di rito, nullità del processo di appello per omessa notifica del decreto a giudizio.
La difesa della ricorrente assume che nella specie di era verificata una nullità assoluta in quanto la notifica in questione era stata effettuata presso il difensore di fiducia sebbene l’imputata avesse eletto domicilio presso la propria abitazione sita in (omissis) e, peraltro, l’atto portato a conoscenza del difensore a mezzo PEC aveva un contenuto del tutto estraneo al giudizio in quanto gli allegati riguardavano altro processo (in tal senso richiama i principi fissati da Cassazione n. 33304 del 10 Luglio 2017);
b. violazione degli artt. 157 comma 8, 148 2 bis cod. proc. pen., nullità della notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto;
c. violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputata.
Il difensore dell’imputata lamenta che i giudici di merito, erroneamente, avevano ritenuto integrati gli estremi della truffa non considerando le specifiche censure mosse con i motivi di gravame specie con riferimento alla eccepita inutilizzabilità del verbale di accertamento degi Ispettori INPS per violazione del’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.;
d. violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione.
La difesa deduce che la corte territoriale nel rideterminare la pena avrebbe dovuto considerare che per gli episodi relativi agli anni 2008 e 2009, avvinti dal vincolo della continuazione, alla data della decisione era già maturata la prescrizione, da rilevare ex officio;
e. violazione di legge in relazione agli artt. 163, 166 e 322 ter cod. pen.
Assume che corte di appello avrebbe dovuto applicare la sospensione condizionale anche alla confisca per equivalente in ragione della natura eminentemente sanzionatoria della stessa come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza sulla scorta del dettato di cui all’art. 7 CEDU.

Considerato in diritto

1. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso è fondato, rimanendo assorbiti gli altri.
Va osservato che la ricorrente assume la nullità assoluta del processo di secondo grado in ragione della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio.
1.1. In punto di diritto va rammentato che, secondo la giurisprudenza dominante della Suprema Corte, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Bozzetti, Rv. 231588; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401; da ultimo, Sez. U, n. 7697 del 24.11.2016, Rv. 269028).
La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell’atto di impugnazione da parte dell’imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto). (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 27177101).
2. Nel caso in esame risulta che la notifica in questione è stata effettuata presso il difensore di fiducia sebbene l’imputata avesse eletto domicilio presso la propria abitazione sita in (omissis) e, peraltro, l’atto portato a conoscenza del difensore a mezzo PEC aveva un contenuto del tutto estraneo al giudizio in quanto gli allegati riguardavano altro processo.
2.1. La situazione descritta ha determinato, quindi, una nullità insanabile del processo di appello che impone l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria per altro giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per altro giudizio.