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Notifica presso difensore di ufficio quale domicilio eletto: che problema c'è? (Cass. 32065/19)

19 luglio 2019, Cassazione penale

La disciplina della cd. rescissione del giudicato introduce una sorta di presunzione di conoscenza del processo in capo al soggetto che elegge domicilio non solo quando ciò avvenga presso il difensore di fiducia, ma anche quando l’elezione sia fatta presso il difensore nominato d’ufficio, come risulta dal fatto che la norma non introduce distinzioni. Per vincere la presunzione va provata la effettiva ed incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento.

La regolare notificazione del decreto di citazione in giudizio all’imputato avvenuta presso il domicilio da questi eletto presso il difensore nominato d’ufficio, non può tout court essere considerata ai fini della rescissione come giustificata mancata conoscenza del procedimento, solo adducendo la mancata informazione da parte di questi del difensore d’ufficio.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 7 maggio – 19 luglio 2019, n. 32065
Presidente Izzo – Relatore Nardin

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2018, la Corte di Appello di Milano, rilevato che B.M. , condannato per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), con sentenza del Tribunale di Monza del 20 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2017, ha formulato istanza ex art. 629 bis c.p.p., asserendo di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, ritenuta inapplicabile la disposizione, entrata in vigore dopo la pronuncia della condanna, qualificando l’istanza ai sensi dell’art. 625 ter c.p.p., ha rimesso gli atti a questa Corte.

2. B.M. , premesso di essere stato assistito nel corso del processo di merito da un difensore di ufficio, ha formulato, a mezzo del suo difensore di fiducia, istanza per la revoca della sentenza di condanna del Tribunale pronunciata nei suoi confronti, affermando che dopo avere - al momento dell’accertamento e dell’identificazione - eletto domicilio presso il difensore di ufficio, avv.to Paolo Ielasi, con studio in (…), non aveva più avuto alcuna notizia del procedimento, sino alla notifica dell’ordine di esecuzione, sospeso ex art. 656 c.p.p., comma 5. Osserva che la mancata conoscenza del procedimento e del provvedimento non è attribuibile al ricorrente, che non ne ebbe mai notizia, in quanto mai contattato dal difensore d’ufficio, e che siffatta circostanza impedisce l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4 (richiama anche la presunzione di cui all’art. 165 c.p.p., relativa all’evaso ed al latitante), il che implica, in assenza della consapevolezza del processo, il diritto dell’istante ad ottenere l’annullamento della sentenza pronunciata nei suoi confronti, divenuta irrevocabile.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va, innanzitutto, premesso che correttamente la Corte di Appello ha rimesso gli atti a questa Corte per la decisione. Invero recenti pronunce hanno chiarito che "Ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato relativo a sentenza emessa prima della riforma introdotta con L. 23 giugno 2017, n. 103). (Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018 - dep. 03/05/2018, Tardiota, Rv. 273441; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018 - dep. 07/09/2018, Pinti, Rv. 273843).

3. Ciò posto e ricordato che l’art. 625 ter c.p.p., stabilisce che il condannato con sentenza passata in giudicato possa richiedere la rescissione del giudicato ove provi che l’assenza è stata dovuta ad una “incolpevole” mancata conoscenza del processo, al fine di valutare l’incolpevolezza deve farsi riferimento alla disciplina che regola l’assenza dell’imputato nel processo ed in particolare al disposto di cui all’art. 420 bis c.p.p., con cui si prevede che il giudice proceda in assenza dell’imputato non solo quando quest’ultimo, pur se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistere all’udienza, ma altresì quando l’imputato "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". In tutte queste ipotesi l’imputato è rappresentato dal difensore, secondo il disposto del comma 3 del medesimo articolo. Mentre quando non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato né della data dell’udienza, né della esistenza del procedimento penale, dovrà procedersi alla sospensione del processo (art. 420 quater c.p.p.).

La disciplina, dunque, introduce una sorta di presunzione di conoscenza del processo in capo al soggetto che elegge domicilio non solo quando ciò avvenga presso il difensore di fiducia, ma anche quando l’elezione sia fatta presso il difensore nominato d’ufficio, come risulta dal fatto che la norma non introduce distinzioni.
Si tratta, nondimeno, di presunzioni vincibili, come dimostra l’art. 420 bis, successivo comma 4, che appronta delle soluzioni restitutorie per il caso di effettiva ed incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento.

La conseguenza è che la regolare notificazione del decreto di citazione in giudizio all’imputato avvenuta presso il domicilio da questi eletto presso il difensore nominato d’ufficio, non può tout court essere considerata ai fin della rescissione come giustificata mancata conoscenza del procedimento, solo adducendo la mancata informazione da parte di questi del difensore d’ufficio.

Ed invero, si è anche recentemente ritenuto che "In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all’art. 629 bis c.p.p., comma 3, nel caso in cui risulti che l’imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.(Fattispecie nella quale l’indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8). (Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F., Rv. 273999; Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554). L’ignoranza incolpevole, dunque, non deve essere valutata in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza della esistenza del procedimento, seppur provata in relazione ad una fase germinale dello stesso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore (sia esso di fiducia, che di ufficio).

4. Una diversa interpretazione, che implichi la presunzione opposta secondo cui solo in caso di nomina di difensore di fiducia possa ritenersi la conoscenza degli atti processuali rivolti all’imputato che presso il primo abbia eletto domicilio, mentre non potrebbero ritenersi parimenti conosciuti gli atti notificati presso il difensore d’ufficio, nonostante l’elezione di domicilio, si presta al facile abuso del processo, potendo in questo modo l’interessato diversamente atteggiarsi secondo l’esito del giudizio, anche avvantaggiandosi del decorrere del tempo e della sua incidenza sulla prescrizione.

5. Dunque, deve concludersi che, anche se la notificazione del decreto che dispone il giudizio non viene eseguita a mani dell’imputato ma solo presso il difensore d’ufficio, l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato deve ritenersi integrata, tanto più laddove siffatto difensore originariamente nominato, si attivi partecipando effettivamente al giudizio e cioè svolgendo correttamente il mandato ricevuto.

6. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.