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Notaio sbaglia, c'è concorso di colpa del suo cliente? (Cass. 13592/19)

21 maggio 2019, Cassazione civile

In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto: nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte, non essendo quindi configurabile il concorso colposo del danneggiato.

Il professionista il quale compia un atto dannoso o inutile per il cliente, non è esonerato da responsabilità per il solo fatto che sia stato il cliente a domandargliene l'esecuzione, a meno che non dimostri di avere correttamente ed esaustivamente informato il cliente sulla dannosità o pericolosità dell'atto richiestogli; la soglia della diligenza minima esigibile dal professionista è indeclinabile, e non si abbassa sol perchè il committente possegga specifiche competenze professionali.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

(ud. 25/01/2019) 21-05-2019, n. 13592

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi A. - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20951-2017 proposto da:

Q.T., S.M.A., Q.N. elettivamente domiciliati in ROOMA ***, presso lo studio dell'avvocato AM, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

AVV. G.F. in proprio, G.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,** presso lo studio dell'avvocato GG , rappresentati e difesi dall'avvocato G.F. anche difensore di sè medesimo e giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 687/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco.

Svolgimento del processo

1. Nell'esposizione dei fatti si ometteranno le circostanze non più rilevanti in questa sede.

Nel 2002 G.F. e G.M.G. convennero dinanzi al Tribunale di Cremona Q.G. (che decederà nelle more del presente giudizio, e la cui posizione processuale sarà coltivata dagli eredi S.M.A., Q.T. e Q.N.), esponendo che:

-) nel 1992 affidarono a Q.T., di professione notaio, l'incarico di redigere la dichiarazione di successione a fini fiscali, cui essi erano tenuti in conseguenza del decesso della propria madre C.G.A.;

-) nel compimento di tale atto il notaio attribuì a due degli immobili caduti in successione un valore notevolmente superiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del "criterio di valutazione automatica introdotto dalla L. n. 154 del 1988", ovvero in base ad un multiplo della rendita catastale; mentre ad un terzo immobile attribuì un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio della "valutazione automatica";

-) in conseguenza di tale errore l'amministrazione finanziaria aveva irrogato ad essi attori sanzioni pecuniarie per Euro 163.944,60.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno consistito nel pagamento della suddetta sanzione.

2. Q.G. si costituì eccependo che erano stati gli stessi attori ad indicargli quali valori attribuire agli immobili caduti in successione, e negando che gli fosse stata espressamente richiesta l'indicazione del valore risultante dalla c.d. valutazione automatica.

3. Il Tribunale di Cremona con sentenza 12.12.2011 n. 133 accolse la domanda e condannò gli eredi di Q.G. al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 200.542, oltre accessori.

La sentenza venne appellata dai soccombenti in via principale, e dai germani G. in via incidentale.

4. Con sentenza 8.7.2016 n. 687 la Corte d'appello di Brescia rigettò l'appello principale ed accolse in parte quello incidentale, aggiungendo, all'importo già liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno, la spesa sostenuta dagli attori per remunerare il proprio consulente di parte.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da S.M.A., Q.T. e Q.N., con unitario ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso G.F. e G.M.G., anch'essi depositando memoria e domandando la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..

Motivi della decisione


1. Questioni preliminari:

1.1. Alle pagine 13-14 del proprio controricorso, i controricorrenti hanno sollevato due eccezioni preliminari.

Hanno eccepito, in primo luogo, la nullità della notifica del ricorso principale, effettuate per mezzo di posta elettronica (PEC).

Deducono che l'atto allegato al messaggio PEC non sarebbe "PDF nativo", ma è stato realizzato mediante scansione.

Hanno poi eccepito i controricorrenti che la procura alle liti non risulterebbe firmata digitalmente, e quindi sarebbe invalida.

1.2. Ambedue le suddette eccezioni sono infondate.

Per quanto attiene la prima eccezione, questa Corte ha già ritenuto irrilevante la circostanza che il documento informatico allegato ad un messaggio PEC sia costituito dalla scansione dell'immagine di un altro documento, invece che "digitale nativo" (Sez. 3, Ordinanza n. 18324 del 12.7.2018), trattandosi di circostanza insufficiente ad impedire il raggiungimento dello scopo: ed il raggiungimento dello scopo (ovvero, per il ricorso per cassazione, portare a conoscenza dell'intimato l'impugnazione contro di lui rivolta) nel caso di specie è stato certamente raggiunto, essendo avvenuta la notifica di regolare controricorso.

1.3. Anche la seconda eccezione è infondata.

La procura speciale a ricorrere per cassazione, conferita dai ricorrenti al proprio difensore, è regolarmente sottoscritta dalle parti, dal difensore per autentica, ed è allegata all'originale del ricorso.

La circostanza, poi, che alla copia notificata del ricorso non sia stata allegata una procura speciale sottoscritta manualmente od in forma digitale non determina l'invalidità del ricorso.

E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che tale mancanza non abbia conseguenze sulla sorte del ricorso, quando la copia notificata contenga comunque elementi (ad esempio, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente) idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (ex multis, Sez. 5 -, Ordinanza n. 1981 del 26/01/2018, Rv. 646701 01).

Nel caso di specie la relazione di notificazione redatta dal procuratore dei ricorrenti, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, espressamente contiene l'indicazione che il notificante è "difensore procuratore speciale" dei ricorrenti, "giusta procura speciale allegata telematicamente al ricorso".

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 2 Cost., artt. 1176, 1227 e 1375 c.c.; nonchè il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo.

Nella illustrazione del motivo sostengono una tesi così riassumibile:

-) il compito affidato dai germani G. al notaio Q.G. aveva ad oggetto un incarico di facile esecuzione;

-) pertanto i clienti, con l'uso dell'ordinaria diligenza, "se avessero tenuto una condotta attiva e partecipe si sarebbero facilmente accorti" dell'errore.

La Corte d'appello, pertanto, da un lato aveva omesso di prendere in esame il "fatto decisivo" costituito dalla "non difficoltà della redazione della dichiarazione fiscale in esame"; e dall'altro aveva violato l'art. 1227 c.c., comma 1, trascurando di addossare alla parte danneggiata la aliquota di danno frutto della sua stessa condotta.

2.2. Giova premettere, per evitare fraintendimenti, che il criterio di valutazione automatica degli immobili caduti in successione venne introdotto sin dal 1986 dalla L. 17 dicembre 1986, n. 880, art. 8, comma 1, il quale introdusse due commi (il quinto ed il sesto) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 26, prevedendo che non fosse sottoposto a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore ad un multiplo del reddito catastale, stabilito dalla legge.

Successivamente il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, commi 1 e 3 ter, (convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, cui hanno fatto riferimento i ricorrenti) non fece altro che estendere il principio di valutazione automatica, rispettivamente, ai trasferimenti di immobili ancora privi di rendita catastale ed alle successioni aperte prima del 1.7.1986. Tali norme sono state infine trasfuse nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34.

2.3. Ciò chiarito per amor di precisione, il primo motivo di ricorso va dichiarato tanto inammissibile, quanto infondato.

E' inammissibile, in primo luogo, perchè la questione del concorso di colpa del danneggiato non risulta mai prospettata in precedenza: la sentenza impugnata non se ne fa carico, nè i ricorrenti indicano dove e quando tale questione sia stata agitata nei gradi di merito.

Nè rileva quanto osservato nella memoria depositata dai ricorrenti, ovvero che il concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, è rilevabile anche d'ufficio.

Non c'è dubbio che il concorso di colpa della vittima nella concausazione del danno sia rilevabile d'ufficio; ma la regola della rilevabilità d'ufficio va pur sempre coordinata con la peculiarità del giudizio di legittimità, la quale impedisce che possano essere sollevate per la prima volta in Corte di cassazione questioni di diritto per la cui risoluzione siano necessari accertamenti di fatto.

E poichè l'attribuzione al danneggiato di un concorso di colpa nella produzione dell'evento dannoso presuppone l'accertamento della condotta da questi tenuta; ed accertare quale condotta abbia tenuto il danneggiato è un accertamento di fatto, non è consentito sollevare in sede di legittimità la suddetta questione, se nei gradi di merito non sia stata dedotta e provata la condotta che si assume colposa.

Ed indicare in quale atto ed in quali termini quella condotta sia stata debitamente allegata e provata nei gradi di merito è circostanza che il ricorrente ha l'obbligo di prospettare nel ricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.p., nn. 3 e 6, a pena di inammissibilità.

In tal senso copiosa è la giurisprudenza di questa Corte, e da molti anni: in tal senso si veda già Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 - 01, secondo cui "qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte (ricorrente) ha l'onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d'ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo e se non abbia proposto appello, non può dedurre per la prima volta in Cassazione la questione del concorso di colpa del danneggiato".

2.3. Il motivo, comunque, come accennato è anche infondato, dal momento che colui il quale si affida ad un professionista (di qualsiasi tipo) può legittimamente attendersi di ricevere una prestazione diligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, mentre non è esigibile dal cliente alcun controllo sull'operato del prestatore d'opera, quale che siano le sue competenze o qualifiche professionali. Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, il committente ha diritto di pretendere dal professionista una prestazione eseguita a regola d'arte, e non è perciò tenuto a controllare se l'opera stessa sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto (Sez. 2, Sentenza n. 2404 del 06/04/1983, Rv. 427255 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1 del 05/01/1976, Rv. 378608 - 01).

Sulla base di questi rilievi, e con riferimento proprio alla prestazione dovuta dal notaio, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che in presenza di un inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali "non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato "ex" art. 1227 c.c." (Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo.

Deducono che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che i due germani G. possedevano competenze specifiche in materia urbanistica, edilizia e fiscale, essendo l'uno Avvocato e l'altra architetto.

Deducono che la diligenza richiesta al danneggiato dall'art. 1227 c.c., al fine di non concausare il danno, deve essere valutata in concreto con riferimento alla qualità del creditore; concludono affermando che, se la Corte d'appello avesse preso in esame tale circostanza, avrebbe dovuto ritenere che i danneggiati avrebbero evitato il danno, se non avessero tenuto un comportamento negligente od omissivo.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè propone una questione nuova, per quanto già detto con riferimento al primo motivo.

Il motivo, in ogni caso, sarebbe comunque manifestamente infondato nel merito, dal momento che:

a) il professionista il quale compia un atto dannoso o inutile per il cliente, non è esonerato da responsabilità per il solo fatto che sia stato il cliente a domandargliene l'esecuzione, a meno che non dimostri di avere correttamente ed esaustivamente informato il cliente sulla dannosità o pericolosità dell'atto richiestogli;

b) la soglia della diligenza minima esigibile dal professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, è indeclinabile, e non si abbassa sol perchè il committente possegga specifiche competenze professionali.

4. La domanda di condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..

4.1. La domanda di condanna dei ricorrenti, formulata dai controricorrenti ex art. 96 c.p.c., è inammissibile. Essa infatti non è in alcun modo illustrata.

Nè ravvisa questa Corte negli argomenti spesi a sostegno del ricorso quella nimia negligentia che, sola, potrebbe giustificare la condanna, anche d'ufficio, ai sensi della norma appena indicata. E va da sè che una iniziativa processuale non può dirsi "temeraria" sol perchè, all'esito del giudizio, sia risultata infondata.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.
la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai controricorrenti; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità:

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.M.A., Q.T. e Q.N., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019