Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Nomina difensiva non necessita di autentica (Cass. 15577/11)

8 aprile 2011, Cassazione penale

Quando viene in considerazione il diritto soggettivo della difesa, costituzionalmente presidiato quale diritto inviolabile (art. 24 Cost.) l'interpretazione deve orientarsi sul favor defensionis, dovendosi privilegiare la sostanza sulla forma: valida la nomina del difensore fatta su foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, giacchè tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 11/02/2011) 18-04-2011, n. 15577

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C.;

avverso l'ordinanza del tribunale di Roma, emessa il 26.10.2010;

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;

- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;

- letta la requisitoria Procuratore generale, il quale ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;

- udito il difensore, Avv. SA., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

Osserva in:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il tribunale di Roma, sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di B.C. avverso il decreto di sequestro emesso in data 28.9.2010 dal Pubblico Ministero presso il tribunale di Tivoli, ha pronunciato declaratoria d'inammissibilità per essere stata l'istanza proposta dall'avv. AS, difensore non ritualmente nominato.

La decisione del Tribunale è stata fondata sulla circostanza che la richiesta di riesame era stata proposta "dall'avv. S, quale difensore di fiducia del B., giusta nomina che si allega al presente atto. In realtà - osserva il Tribunale - nel fascicolo processuale vi è un foglio (ovvero non allegato alla richiesta di riesame), in cui il B. nomina l'avv. S in aggiunta al già nominato avvocato DS del foro di Tivoli. La sottoscrizione del B., in calce alla dichiarazione di nomina datata 14-10-2010, risulta priva di autenticazione".

2. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore avv. S, deducendone la nullità per erronea interpretazione della legge penale con riferimento all'art. 96 c.p.p. e all'art. 24 Cost., comma 2.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Questa Corte ha più volte affermato che quando viene in considerazione il diritto soggettivo della difesa, costituzionalmente presidiato quale diritto inviolabile (art. 24 Cost.) l'interpretazione deve orientarsi sul favor defensionis, dovendosi privilegiare la sostanza sulla forma.

Deve, perciò, ritenersi valida la nomina del difensore fatta su foglio sottoscritto dall'indagato, anche se mancante di autenticazione, giacchè tale requisito non è richiesto dall'art. 96 c.p.p. (Cass. n. 4884/1997, Maio; n. 9429/1996, Lo Piano; n. 22949/2003, Giambruno).

3.2. Non può valere ad escludere l'applicabilità dell'art. 96 c.p.p., così come ha ritenuto il Tribunale, la circostanza che l'atto di nomina sia stato depositato in cancelleria non personalmente dal difensore nominato, ma da un suo collega.

Il rilievo del giudice, secondo cui non risulta in atti delega o incarico per il deposito da parte del difensore nominato (avv. S), sottintendendo la necessità di un atto scritto di delega, esprime un eccesso formalistico contrario al succitato favor defensionis. E', infatti, prassi corrente tra colleghi il conferimento o la richiesta d'incarico verbale per il deposito di atti in cancelleria come nuncius del difensore nominato e, nel caso in esame, mancava ogni elemento per dubitare della veridicità della nomina dell'avv. S, considerata anche la presentazione dell'istanza di riesame da parte dello stesso e la sua presenza all'udienza di cui all'art. 324 c.p.p., comma 6, elementi tutti concludenti per l'affidabilità della nomina risultante dall'atto depositato.

4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame dell'istanza presentata dall'avv. S nell'interesse di B.C..

P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011