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Nomina del difensore nel MAE non vale in procedimento principale (Cass. 15099/17)

17 marzo 2017, Cassazione penale

La nomina di difensore fiduciario designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

ent., (ud. 28/02/2017) 27-03-2017, n. 15099

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -

Dott. AIELLI Lucia - rel. Consigliere -

Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

K.G., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/2/2016;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Lucia Aielli;

udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Balsamo Antonio che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18/2/2016 la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Lecco del 21/5/2014 che aveva condannato l'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione.

2. Ricorre per cassazione K.G. per mezzo del suo difensore, il quale eccepisce la nullità della sentenza per illogicità della motivazione in ordine alla dedotta nullità delle notifiche; sostiene che la nomina dell'avv. P., effettuata in occasione dell'esecuzione del mandato di arresto Europeo, doveva ritenersi valida ed efficace per il procedimento in questione, non valendo, in senso contrario, il fatto che il G., in occasione della successiva perquisizione, avesse dichiarato di non avvalersi del difensore di fiducia.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello di Milano ha inteso limitare la nomina del difensore di fiducia del G., al procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto Europeo (Mae) non già in ragione di quanto da lui dichiarato nel corso della perquisizione, ove appunto affermava di non volersi avvalere del difensore di fiducia, ma ha correttamente inteso la nomina del difensore fiduciario circoscritta al diverso procedimento per il quale era stato emesso il Mae, relativo all'esecuzione di un provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria austriaca.

Così decidendo la Corte territoriale ha dato corretta applicazione all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale la nomina di difensore fiduciario designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale (Sez. 3, n. 4653 de 03/03/1999, Jentrialia, Rv. 213091; Sez. 1, n. 38648 del 18/09/2008, Narcisio, Rv. 241303; Sez, 4, n. 22042 del 06/05/2009, Curraj, Rv. 243968; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro, Rv. 247057).

3. Detto questo appare evidente che la nomina del difensore di fiducia effettuata dal G. in occasione dell'arresto per mezzo del Mae, dovesse intendersi limitata a quel diverso procedimento, atteso che il processo nel quale veniva nominato l'avv. P. sorgeva successivamente in esito alla perquisizione sicchè la Corte non poteva tenerne conto se non a decorrere dal 10/10/2015 data in cui interveniva la nomina ad hoc.

4. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve rigettarsi il ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto, a pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017