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Nessuna estradizione senza presenza fisica (Cass., 30726/16)

19 luglio 2016, Cassazione penale

L'estradizione è istituto preordinato ad un unico scopo: la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. La fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data.


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 giugno ? 19 luglio 2016, n. 30726
Presidente Paoloni ? Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Governo degli Emirati Arabi Uniti, quale Stato richiedente, ex art. 707 cod. proc. pen., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano dichiarava l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta, in assenza di trattato, nei confronti del cittadino di nazionalità iraniana e svizzera S.I., revocando la misura del divieto di espatrio.
Quest'ultimo era ricercato dalle autorità giudiziarie arabe per aver contributo ad arrecare perdite di fondi pubblici in relazione alla vendita di un impianto di proprietà di un ente pubblico.
La Corte di appello riteneva non accogliibile la domanda estradizionale per la presenza di varie condizioni ostative: oltre alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e alla violazione del principio di legalità della pena, rilevava che da un rapporto delle Nazioni Unite, relativo ad una missione svolta agli inizi del 2014 dallo Special Rapporteur sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, G.K., era emerso che il sistema giudiziario degli Emirati Arabi presentasse varie e serie criticità sia in generale sia con particolare riferimento ai reati riguardanti la sicurezza dello Stato.
La stessa Corte riteneva che non potesse accordarsi completa affidabilità oggettiva ai documenti provenienti dallo Stato richiedente in ordine al rispetto dei diritti fondamentali sia nella fase processuale che esecutiva.
Il Governo degli Emirati Arabi Uniti denuncia motivi di annullamento della sentenza impugnata, sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, contestando le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello e ritenendo in ogni caso omesso un accertamento integrativo sulle garanzie apprestate dallo Stato richiedente.
Con nota depositata il 20 giugno 2016, i difensori di S.I. hanno informato la Corte di legittimità che l'estradando, dopo l'emissione della sentenza impugnata e la revoca del divieto di espatrio, ha lasciato legittimamente il territorio italiano per recarsi in Svizzera, paese di residenza (come già accertato dalla stessa Corte di appello il 6 maggio 2016 in ordine ad un'ulteriore richiesta estradizionale, per la quale è stato dichiarato non doversi procedere).
2. Appare assorbente rilevare che, dopo la proposizione del ricorso, l'estradando ha abbandonato (legittimamente, essendo stata revocata la misura cautelare, ex art. 281 cod. proc. pen.) il territorio dello Stato (come confermato dalle informazioni acquisite dalla cancelleria).
Tale circostanza, come già condivisibilmente affermato da molteplici arresti di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 44465 del 03/12/2001, Dumitran, Rv. 220312; Sez. 6, n. 17376 del 16/04/2015, Steinhauser), se dimostrata con certezza dalla difesa dell'interessato, incide decisivamente sulla proseguibilità della procedura.

Infatti, l'estradizione è istituto preordinato ad un unico scopo: la consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. La fisica disponibilità dell'estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell'estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data.

Se da un lato, quindi, a causa della mutata situazione di fatto, non può ravvisarsi il permanere dell'interesse, prospettato in udienza dal rappresentante del Governo istante, ad una rivisitazione nel merito delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, non risultando l'annullamento con rinvio idoneo a sortire effetti favorevoli «attuali» per il ricorrente; sotto altro verso, il se pur legittimo allontanamento dell'estradando dal territorio italiano non può frustare il diritto all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, sancendone in tal modo la definitività, anche agli effetti dell'art. 707 cod. proc. pen.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va riformata e deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per carenza del presupposto della presenza dell'estradando nel territorio dello Stato.
Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 203, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata, dichiara non luogo a provvedere per essere venuto meno il presupposto della presenza in Italia dell'estradando. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..