Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Ne bis in idem ex art. 54 CAAS e sentenza di non luogo a procedere

5 giugno 2014, Corte di giustizia

L?articolo 54 della convenzione di applicazione dell?Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell?Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all?eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest?ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente (per approfondimenti, cfr. l'articolo sul "Ne bis in idem in ambito nazionale e ambito comunitario").

 

SENTENZA DELLA CORTE di GIUSTIZIA (Quarta Sezione)

5 giugno 2014 (*)

«Convenzione di applicazione dell?accordo di Schengen ? Articolo 54 ? Principio del ne bis in idem ? Ambito di applicazione ? Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno Stato contraente ? Possibilità di riapertura dell?istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico ? Nozione di persona che sia stata ?giudicata con sentenza definitiva? ? Procedimento penale in un altro Stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti ? Estinzione dell?azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem»

Nella causa C?398/12

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell?articolo 35 UE, dal Tribunale di Fermo (Italia), con ordinanza dell?11 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2012, nel procedimento penale a carico di

M,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan, J. Malenovský e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all?udienza del 12 settembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

? per Q e R, da C. Taormina, e L.V. Mascioli, avvocati;

? per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

? per il governo belga, da T. Materne e C. Pochet, in qualità di agenti;

? per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

? per il governo dei Paesi Bassi, da C. Schillemans, M. de Ree, C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

? per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

? per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Arciszewski, M. Szpunar, e M. Szwarc, in qualità di agenti;

? per il governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente;

? per la Commissione europea, da F. Moro e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell?avvocato generale, presentate all?udienza del 6 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull?interpretazione dell?articolo 54 della convenzione di applicazione dell?Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell?Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all?eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in prosieguo: la «CAAS»).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento penale avviato in Italia a carico di M, sulla base dei medesimi fatti che erano stati oggetto di un procedimento parallelo in Belgio, per aver commesso, tra il maggio 2001 e il febbraio 2004, nel territorio di quest?ultimo Stato membro, violenze sessuali su una persona minorenne.

Contesto normativo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali

3 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), contiene in allegato il protocollo n. 7, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato da 25 Stati membri dell?Unione europea (in prosieguo: il «protocollo n. 7 della CEDU»), il cui articolo 4, rubricato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte», recita quanto segue:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell?articolo 15 della [CEDU)]».

Il diritto dell?Unione

La Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea

4 L?articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», così recita:

«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell?Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Il protocollo (n. 19) sull?acquis di Schengen

5 Il protocollo (n. 19) sull?acquis di Schengen, integrato nell?ambito dell?Unione europea, allegato al Trattato di Lisbona (GU 2010, C 83, pag. 290), stabilisce, ai suoi punti 1 e 2, che il Regno del Belgio e la Repubblica italiana figurano tra gli Stati membri cui si applica l?acquis di Schengen.

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie

6 A norma dell?articolo 10, paragrafi 1 e 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, le attribuzioni della Corte ai sensi del titolo VI del trattato UE, nella versione vigente prima dell?entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, per i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore di quest?ultimo trattato, in ordine agli atti dell?Unione adottati prima dell?entrata in vigore di detto trattato, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell?articolo 35, paragrafo 2, UE.

La dichiarazione ai sensi dell?articolo 35, paragrafo 2, UE

7 Dall?informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica italiana ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell?articolo 35, paragrafo 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all?articolo 35, paragrafo 3, lettera b), UE.

La CAAS

8 Nell?acquis di Schengen rientra, tra l?altro, la CAAS. Il titolo III di quest?ultima, intitolato «Polizia e sicurezza», comprende il capitolo 3, recante il titolo «Applicazione del principio ne bis in idem». A norma dell?articolo 54 della CAAS, contenuto nel citato capitolo 3:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un?altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

Il diritto belga

9 L?articolo 128 del code d?instruction criminelle belga (codice di procedura penale belga; in prosieguo: il «CIC») prevede che, quando è richiesto il rinvio a giudizio di una persona sottoposta ad indagine «[s]e la camera di consiglio ritiene che il fatto non costituisca né un crimine, né un delitto, né una contravvenzione, o che non vi siano elementi a carico della persona sottoposta ad indagine, essa dichiara il non luogo a procedere».

10 L?articolo 246 del CIC dispone che:

«Qualora la chambre des mises en accusation (Sezione della Corte d?appello competente per l?imputazione) abbia deciso di non rinviare a giudizio la persona sottoposta ad indagine, quest?ultima non potrà più essere processata per gli stessi fatti, a meno che sopravvengano nuovi elementi di prova».

11 L?articolo 247 del CIC prevede quanto segue:

«Si considerano come nuovi elementi a carico le dichiarazioni testimoniali, i documenti e i verbali che non sia stato possibile sottoporre all?esame della chambre des mises en accusation e che siano tuttavia in grado di corroborare le prove che quest?ultima aveva ritenuto troppo deboli o di presentare i fatti in modo nuovo e utile a stabilire la verità».

12 Dal fascicolo emerge che, in Belgio, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha statuito che gli articoli 246 e 247 del CIC si applicano non solo alle decisioni di non luogo a procedere pronunciate dalla chambre des mises en accusation, ma anche in tutti i casi in cui i giudici istruttori, compresa la camera di consiglio, abbiano chiuso un?istruttoria con una decisione di non luogo a procedere.

13 L?articolo 248 del CIC dispone che, se emergono nuovi elementi a carico, l?ufficiale di polizia giudiziaria o il giudice istruttore invia copia dei documenti e degli elementi a carico al procuratore generale della Corte d?appello. Su richiesta di quest?ultimo, il presidente della chambre des mises en accusation indica il giudice dinanzi al quale si procederà, su richiesta del pubblico ministero, ad una nuova istruzione.

Il diritto italiano

14 L?articolo 604 del codice penale prevede che gli atti di violenza sessuale commessi da cittadini italiani sono punibili in Italia anche se siano stati commessi all?estero.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15 M, cittadino italiano, risiede in Belgio, paese dove, in seguito a diverse denunce sporte dalla nuora, Q, nel 2004 è stato avviato a suo carico un procedimento penale per comportamenti costitutivi di violenza sessuale o per condotte illecite attinenti alla sfera sessuale, quali l?attentato al pudore di una persona minore di sedici anni.

16 Tali episodi sarebbero stati commessi nel territorio belga tra i mesi di maggio 2001 e di febbraio 2004 nei confronti della nipote, N, nata il 29 aprile 1999, con la complicità di suo figlio O, padre di N.

17 All?esito di un?attività istruttoria nel corso della quale sono stati raccolti ed esaminati diversi elementi di prova, la camera di consiglio del tribunal de première instance de Mons [Tribunale di primo grado di Mons (Belgio)], con ordinanza del 15 dicembre 2008, ha adottato una decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico (in prosieguo: la «decisione di non luogo a procedere»).

18 La chambre des mises en accusation della cour d?appel de Mons [Corte d?appello di Mons (Belgio)] ha confermato tale decisione di non luogo a procedere con sentenza del 21 aprile 2009. Il ricorso in cassazione proposto avverso tale sentenza è stato respinto dalla Cour de cassation con una sentenza del 2 dicembre 2009.

19 Parallelamente all?istruttoria condotta nel territorio belga e in seguito ad una denuncia sporta da Q il 23 novembre 2006 presso la polizia italiana, è stato avviato dinanzi al Tribunale di Fermo un procedimento penale a carico di M per gli stessi fatti menzionati ai punti 15 e 16 della presente sentenza.

20 Il 19 dicembre 2008, al termine di un?istruttoria che ha sostanzialmente ripercorso quella svolta in Belgio, il giudice dell?udienza preliminare del Tribunale di Fermo ha disposto il rinvio a giudizio di M dinanzi al medesimo tribunale in composizione collegiale.

21 All?udienza del 9 dicembre 2009 dinanzi al Tribunale di Fermo, M ha invocato la sentenza del 2 dicembre 2009 della Cour de cassation e il principio del ne bis in idem.

22 Il pubblico ministero e i legali di Q, pur riconoscendo che i fatti oggetto dell?istruttoria in Belgio e in Italia sono i medesimi, hanno contestato l?esistenza di una sentenza di merito avente valore di giudicato e, in proposito, hanno affermato che la decisione di non luogo a procedere del 15 dicembre 2008 non ostava alla successiva riapertura del procedimento in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico.

23 Il giudice del rinvio indica che tale decisione di non luogo a procedere osta a che la persona sottoposta ad indagine sia rinviata a giudizio, salvo la sopravvenienza di nuovi elementi a suo carico, come definiti all?articolo 247 del CIC.

24 Il giudice del rinvio rileva inoltre che, conformemente al diritto belga, la riapertura dell?istruttoria sulla base di nuovi elementi a carico può avvenire esclusivamente su richiesta del pubblico ministero.

25 Ciò premesso, il Tribunale di Fermo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una sentenza definitiva di non luogo a procedere che sia stata emessa [dal giudice di] un paese dell?Unione europea che aderisce alla CAAS all?esito di un?ampia istruttoria svolta in sede di indagini nell?ambito di un procedimento che potrebbe essere riattivato in presenza di nuove prove abbia efficacia preclusiva all?apertura o alla celebrazione di un processo per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona in un altro Stato contraente».

Sulla questione pregiudiziale

26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l?articolo 54 della CAAS deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata pronunciata, a nuovi procedimenti per i medesimi fatti contro la persona che beneficia di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest?ultima, debba essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.

27 Dalla lettera stessa dell?articolo 54 della CAAS risulta che nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato contraente per i medesimi fatti per i quali è stato già «giudicat[o] con sentenza definitiva» in un primo Stato contraente.

28 Per appurare se una decisione giudiziaria costituisca una sentenza definitiva che giudica tale persona ai sensi di detto articolo, occorre assicurarsi che tale decisione sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa (v., in questo senso, sentenza Miraglia, C?469/03, EU:C:2005:156, punto 30).

29 A questo proposito, la Corte ha dichiarato che una decisione dell?autorità giudiziaria di uno Stato contraente, con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove, deve essere considerata fondata su una tale valutazione (v., in questo senso, sentenza van Straaten, C?150/05, EU:C:2006:614, punto 60).

30 Occorre pertanto constatare che una decisione di non luogo a procedere pronunciata in seguito ad un?istruttoria nel corso della quale sono stati raccolti ed esaminati diversi mezzi di prova è stata oggetto di una valutazione nel merito, ai sensi della sentenza Miraglia (EU:C:2005:156), in quanto contiene una decisione definitiva sul carattere insufficiente di tali prove ed esclude qualsiasi possibilità che la causa sia riaperta sulla base del medesimo complesso di indizi.

31 A questo riguardo, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, affinché una persona possa essere considerata «giudicata con sentenza definitiva» per i fatti che le sono addebitati, ai sensi dell?articolo 54 della CAAS, l?azione penale deve essere definitivamente estinta, di modo che la decisione in oggetto, nello Stato contraente in cui è stata adottata, dia luogo alla tutela conferita dal principio del ne bis in idem (v., in questo senso, sentenza Turanský, C?491/07, EU:C:2008:768, punti 32 e 35 e giurisprudenza citata).

32 Infatti, una decisione che, secondo il diritto dello Stato contraente che ha avviato un procedimento penale a carico di una persona, non estingue definitivamente l?azione penale a livello nazionale, non può, in linea di principio, produrre l?effetto di costituire un ostacolo procedurale all?avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico di tale persona in un altro Stato contraente (sentenza Turanský, EU:C:2008:768, punto 36).

33 Orbene, come si evince dalla decisione di rinvio, in seguito alla sentenza pronunciata dalla Cour de cassation il 2 dicembre 2009, la decisione di non luogo a procedere è passata in giudicato. L?azione penale deve pertanto essere considerata estinta, circostanza che osta, nel territorio del Regno del Belgio, a nuovi procedimenti penali a carico di M per i medesimi fatti e sulla base del medesimo complesso di elementi esaminati nel contesto del procedimento sfociato in tale decisione. Infatti, gli articoli da 246 a 248 del CIC dispongono sostanzialmente che il procedimento può essere riaperto unicamente in virtù di nuovi elementi a carico, ossia, in particolare, elementi probatori non ancora sottoposti al vaglio della chambre des mises en accusation e idonei a modificare la sua decisione di non luogo a procedere.

34 Occorre peraltro ricordare che, come la Corte ha statuito al punto 40 della sua sentenza Bourquain (C?297/07, EU:C:2008:708), in merito ad una sentenza pronunciata in contumacia, la sola circostanza che tale procedura penale avrebbe comportato, ai sensi del diritto nazionale, la riapertura del processo, non esclude, di per sé, che tale sentenza sia comunque considerata «definitiva», a norma dell?articolo 54 della CAAS.

35 Si deve inoltre rilevare che, poiché il diritto a non essere perseguiti o condannati due volte per il medesimo reato è sancito anche dall?articolo 50 della Carta, l?articolo 54 della CAAS deve essere interpretato alla luce di quest?ultimo.

36 A questo proposito occorre innanzitutto osservare che la valutazione del carattere «definitivo» della decisione penale in oggetto deve essere effettuata sulla scorta del diritto dello Stato membro da cui questa promana.

37 Occorre poi notare che, secondo le spiegazioni relative all?articolo 50 della Carta, le quali debbono essere prese in considerazione per l?interpretazione di quest?ultima (sentenza Åkerberg Fransson, C?617/10, EU:C:2013:105, punto 20 e giurisprudenza citata), «[p]er quanto riguarda le situazioni contemplate dall?articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l?applicazione del principio all?interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU». In effetti, dal momento che l?articolo 54 della CAAS fa dipendere il carattere «definitivo» di una decisione giurisdizionale, ai fini dell?applicazione del principio del ne bis in idem a eventuali procedimenti avviati da un altro Stato contraente, dal carattere definitivo o meno di tale decisione, nello Stato contraente in cui essa è stata adottata, questo punto delle spiegazioni risulta pertinente per il caso di specie.

38 Orbene, dall?articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 7 della CEDU emerge che il principio del ne bis in idem sancito al paragrafo 1 di tale articolo non impedisce la possibilità di riaprire il processo «se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni» sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

39 A questo riguardo, la sentenza della Corte eur. D.U. Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009 (ricorso n. 14939/03, § 83), ha statuito che l?articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU «assume rilevanza quando è avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato». Per contro, i ricorsi straordinari non possono essere presi in considerazione quando si tratta di appurare se il procedimento sia stato definitivamente chiuso. Sebbene questi mezzi giurisdizionali rappresentino una continuazione del primo procedimento, il carattere «definitivo» della decisione non può dipendere dal loro esperimento (Corte eur. D.U., sentenza del 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia, n. 14939/03, § 108).

40 Nel caso di specie, la possibilità di riaprire l?istruttoria per sopravvenienza di nuovi elementi a carico, come prevista agli articoli da 246 a 248 del CIC, non può pregiudicare il carattere definitivo della decisione di non luogo a procedere di cui al procedimento principale. Sebbene tale possibilità non costituisca un «ricorso straordinario», ai sensi della citata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell?uomo, tuttavia essa implica l?avvio eccezionale, e in base ad elementi probatori differenti, di un procedimento distinto, piuttosto che la mera continuazione del procedimento già concluso. Peraltro, considerata la necessità di verificare l?effettiva novità degli elementi addotti per giustificare una riapertura, un nuovo procedimento basato su tale possibilità di riapertura, contro la stessa persona e per i medesimi fatti, può essere avviato unicamente nello Stato contraente sul cui territorio tale decisione è stata emessa.

41 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l?articolo 54 della CAAS deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest?ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.

Sulle spese

42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L?articolo 54 della convenzione di applicazione dell?Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell?Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all?eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest?ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.