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Decisioni

Morte del reo preclude assoluzione (Cas. 15755/18)

9 aprile 2018

Morte del reo, pur condannato in primo grado, non significa morte del colpevole. 

 

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 26 ottobre 2017 – 9 aprile 2018, n. 15755


Presidente Savani – Relatore Aceto

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il sig. M.S., articolando un solo motivo (la eccepita violazione del diritto difesa presidiato dagli artt. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6, comma 3, lett. b) della Convenzione E.D.U., 24, comma 2, Cost., 108, cod. proc. pen.), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2016 della Corte di appello di Cagliari che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena principale di quattro anni di reclusione, oltre pene accessorie, inflitta dal Tribunale di Oristano per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in (omissis).
1.1. Il ricorrente è deceduto nelle more della fissazione dell’odierna udienza pubblica. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato (art. 150 cod. pen.).
2. Non ha alcuna rilevanza, ed è in ogni caso manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 cod. pen. proposta dal difensore dell’imputato con atto pervenuto a questa Corte di cassazione il 24/10/2017, successivamente alla morte del suo assistito. Sostiene il difensore che la causa estintiva esprime in ogni caso un’affermazione di reità, contraria alla presunzione di innocenza che deve poter essere affermata anche in caso di sopravvenuta morte dell’imputato.
2.1. La questione non è nuova.
2.2. La Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 cod. pen. sollevata d’ufficio dal giudice istruttore del Tribunale di Velletri, ha ricordato che "il termine reo, nell’art. 150 del Codice penale non ha affatto il significato di "colpevole", come si assume nell’ordinanza, le cui argomentazioni sono smentite dalla relazione al Codice di procedura penale del 1930, la quale ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali alla dizione "morte dell’imputato", usata dal precedente Codice, è da preferirsi "morte del reo". Il legislatore ha inteso, invero, dare alla parola un significato ben diverso da quello di persona dichiarata colpevole, ed evitare nel contempo il richiamo ad altra nozione che sarebbe di carattere processuale. Ed in ciò concordando anche la dottrina - e nessun dubbio essendo stato giammai sollevato nella pratica applicazione della norma - non appare per nulla giustificato il dissenso manifestato dalla ordinanza e basato su argomenti, che possono condurre ad una sola conclusione: che cioè il Codice penale adotta, in modo più o meno appropriato, il termine "reo" per indicare talvolta l’imputato e talvolta il condannato. E poiché, nell’uso delle parole, l’importante è che ognuno sappia intenderle nel significato loro attribuito, la questione è manifestamente infondata, com’è altresì confermato dal rilievo che la norma di legge deve necessariamente ricorrere all’uso di un termine per indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato, mentre il giudice non è affatto vincolato a ripetere nella decisione le stesse parole del Codice, nulla vietando che egli si avvalga di altro termine, o tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni qualificazione giuridica" (Corte cost., ordinanza n. 35 del 1965).
2.3.Successivamente, questa Corte con sentenza Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191227, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, il principio espresso nell’art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. (previgente) sottolinea come il fatto della sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all’imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall’imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell’innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l’interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l’estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v’è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell’imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell’innocenza della persona vivente al momento in cui è stata promossa l’azione penale.
2.4. L’autorevole insegnamento, successivamente ripreso da altre sentenze di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017), presuppone che la morte sopravvenga alla dichiarata innocenza dell’imputato, sicché esso non può essere tralaticiamente "esportato" al caso in cui la morte sopraggiunga alla condanna.

E tuttavia, anche seguendo il ragionamento del difensore e prescindendo per un attimo dalla questione relativa alla sua legittimazione e al suo interesse ad esercitare, "motu proprio", i diritti e le facoltà processuali di un imputato ormai defunto ed in assenza di un mandato dei prossimi congiunti, è appena il caso di evidenziare che in costanza di una causa estintiva del reato l’innocenza deve risultare evidente (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).

In sede di legittimità, tale evidenza (sotto gli alternativi profili della insussistenza del fatto e/o della sua non sussumibilità in una legge che lo qualifichi come reato e/o della mancanza di responsabilità dell’imputato) deve risultare dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, l’unico motivo di ricorso del M. riguardava esclusivamente i vizi procedurali della duplice, conforme affermazione della propria responsabilità, senza alcun riferimento alla fondatezza dell’accusa mossa nei suoi confronti, nemmeno in via subordinata.

L’innocenza dell’imputato, insomma, non costituisce oggetto della odierna regiudicanda.

Ne deriva che in assenza di evidenza dell’innocenza dell’imputato, questa Suprema Corte non può far altro che prendere atto della sopravvenienza di una causa estintiva del reato. Di qui l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.