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Modalità di esecuzione pena e misure alternative sono norme processuali no sostanziali (Cass. 25113/06)

20 luglio 2006, Cassazione penale

Le norme che disciplinano l'esecuzione della pena e le condizioni di applicazione di misure alternative alla detenzione, non essendo leggi penali sostanziali, non sono soggette al principio della irretroattività previsto dall'art. 2 c.p. e dall'art. 25 Cost., atteso che tale principio si riferisce unicamente alle norme penali sostanziali e non anche a quelle inerenti alla esecuzione della pena e alla applicazione di misure alternative alla detenzione per le quali opera il principio "tempus regit actum".

 NB: Si segnala che la Corte europea dei diritti dell'Uomo con la sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09 (Grande Camera) osserva che, sebbene la materia dell'esecuzione penale rimanga esclusa in via di principio dal concetto di "matière pénale" (e non sia pertanto assoggettata al principio di irretroattività di cui all'art. 7 Cedu), la disciplina della redención de penas può essere considerata parte integrante del "droit pénal matérielse la modalità di esecuzione della pena (riservate alla competenza dei singoli Stati)subisce modifiche  tali da cambiare la tipologia di pena. E' quindi illegittima la modifica anche in sede esecutiva se ha comportato un prolungamento della pena certamente "imprevedibile" da parte della ricorrente. Secondo giurisprudenza costante di Strasburgo, infatti, l'esame del diritto c.d. "vivente" ha un ruolo decisivo nella valutazione della sussistenza di una base legale e, pertanto, un improvviso revirement giurisprudenziale (soprattutto se di una giurisdizione superiore) implica una violazione del principio di legalità al pari di una riforma legislativa retroattiva. La conferma di tale conclusione, d'altra parte, non è priva di significato, se solo si considerano le resistenze che la tesi dell'equiparazione tra legge e giurisprudenza, con specifico riguardo al tema dell'efficacia intertemporale degli overruling, incontra tuttora nei diversi ordinamenti europei (per ciò che concerne l'Italia, evidentemente, il riferimento è alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 230/2012). Per tali motivi, la Grande Camera conferma la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 Cedu e, di conseguenza, del diritto alla libertà personale di cui all'art. 5 Cedu relativamente al periodo di detenzione successivo al rigetto dell'istanza di liberazione anticipata (in quanto sprovvisto di base legale). Inoltre, viene ribadita la richiesta, ai sensi dell'art. 46 Cedu, di disporre, oltre ad un risarcimento economico per il danno morale subito, la liberazione della ricorrente quale unico rimedio effettivo rispetto alla violazione subita

Si veda il commento di Francesco Mazzacuva su dirittopenalecontemporaneo.it  (2013).

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 11/07/2006) 20-07-2006, n. 25113

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere

Dott. MOCALI Piero - Consigliere

Dott. TURONE Giuliano C. - Consigliere

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO il TRIBUNALE di NAPOLI;

nei confronti di:

D.R.R., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 14/02/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI Severo;

lette le conclusioni del P.G.: annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza 14/02/2006 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la nullità dell'ordine di esecuzione n. 5536/2005 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale in sede nei confronti di D.R.R., ordinando l'immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altra causa. In particolare il Tribunale osservava che nel caso di specie, trattandosi di sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, non era applicabile l'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. c), introdotto dalla legge suddetta, in quanto la disciplina della recidiva, da considerarsi istituto di natura sostanziale, era stata profondamente modificata dalle nuove disposizioni introdotte con la legge citata. Pertanto, secondo il Tribunale, in applicazione dei principi dettati dall'art. 25 Cost. e dall'art. 2 c.p. in materia di successione di leggi penali, l'ordine di esecuzione della pena doveva essere dichiarato nullo, in quanto privo del decreto di sospensione previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che l'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. c), introdotto dalla L. n. 251 del 2005, è di immediata applicazione, trattandosi di norma processuale per la quale non opera il principio della irretroattività della legge più sfavorevole.

Successivamente è pervenuta una memoria difensiva sottoscritta dal difensore di fiducia dell'interessato, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo da un lato che l'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. c) non è applicabile al caso di specie, trattandosi di sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, la quale ha modificato sostanzialmente la recidiva, che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. c), e rilevando dall'altro che comunque nel caso di specie la recidiva reiterata non può ritenersi "applicata", in quanto, essendo state concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, non è stato operato alcun aumento di pena per effetto della recidiva.

Il ricorso è fondato.

Invero - alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cass. sez. I n. 20035 del 13/06/2006; Cass. sez. I n. 433 del 19/04/1997, rv. 207.344; Cass. sez. I n. 4013 del 19/01/1994, rv. 196.208) - le norme che disciplinano l'esecuzione della pena e le condizioni di applicazione delle misure alternative alla detenzione non possono essere ritenute di natura penale sostanziale, sia perché non prevedono una nuova ipotesi di reato, sia perché non modificano ipotesi di reato già previste da altre disposizioni di legge penale. Ne consegue che le norme che disciplinano l'esecuzione della pena e le condizioni di applicazione di misure alternative alla detenzione, non essendo leggi penali sostanziali, non sono soggette al principio della irretroattività previsto dall'art. 2 c.p. e dall'art. 25 Cost., atteso che tale principio si riferisce unicamente alle norme penali sostanziali e non anche a quelle inerenti alla esecuzione della pena e alla applicazione di misure alternative alla detenzione per le quali opera il principio "tempus regit actum".

Pertanto, alla luce di tale principio, l'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. c) - nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 251 del 2005, art. 9, che ha stabilito che la sospensione della esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4 - trattandosi di norma processuale e in mancanza di disposizioni transitorie in materia di esecuzione della pena, deve ritenersi di immediata applicazione, a nulla rilevando che la nuova disposizione faccia riferimento alla recidiva reiterata di cui all'art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, tanto più che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova disposizione, indubbiamente di natura sostanziale, non ha alcun riflesso nel procedimento concernente l'esecuzione della pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.

Infatti la nuova disciplina - pur prevedendo sostanziali modifiche rispetto alla precedente, sia perché è stata prevista in alcuni casi specificamente indicati l'obbligatorietà dell'aumento di pena nei confronti del recidivo che commetta un altro delitto non colposo, sia perché è stata esclusa, nel caso di eventuale giudizio di comparazione, la possibilità di ritenere la prevalenza di qualsiasi attenuante sulla recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4 - nulla ha innovato in tema di definizione della recidiva reiterata nel senso che tale istituto era previsto con gli identici presupposti (ad eccezione della commissione di delitti colposi o di contravvenzioni) dal previgente art. 99 c.p., comma 4, anche se l'aumento di pena era facoltativo. Ne consegue che alcuna violazione del principio della irretroattività della legge penale è ravvisabile nel caso di applicazione della nuova norma prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. c) alle pene inflitte con le sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, atteso che il condannato è stato ritenuto recidivo reiterato secondo la normativa vigente al momento della condanna sulla base di presupposti che sono comuni alla nuova norma prevista dall'art. 99 c.p., comma 4.

Orbene nel caso di specie la pena in esecuzione si riferisce ad una sentenza con la quale il De Rosa, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, è stato condannato per il delitto di evasione alla pena di mesi sei di reclusione.

Pertanto - poiché nel caso di specie il giudice della cognizione ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata, la quale, quanto ai presupposti applicativi nei confronti del condannato per un delitto doloso, è rimasta identica a quella prevista dal nuovo art. 99 c.p., comma 4 - correttamente il Pubblico Ministero nell'ordine di esecuzione per la carcerazione non ha inserito il decreto di sospensione della esecuzione previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5, ostando alla sospensione della esecuzione l'art. 656 c.p.p., comma 9 lett. c) citato.

Né può essere condivisa la tesi difensiva dedotta con la memoria secondo cui nel caso di specie la recidiva non sarebbe stata "applicata", in quanto, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva, non vi sarebbe stato alcun aumento di pena.

Invero nel caso di specie deve ritenersi che la recidiva sia stata "applicata", in quanto ha inciso sulla entità della pena inflitta.

Infatti con il giudizio di equivalenza non sono state eliminate completamente le conseguenze della recidiva, tenuto conto che la stessa ha avuto un effetto parzialmente paralizzante sulle attenuanti generiche, impedendo a dette attenuanti di svolgere appieno la funzione di alleviamento della pena (Cass. Sez. Un. n. 17 del 24/07/1991 rv. 187.856). Indubbiamente diverso sarebbe stato il discorso se le attenuanti fossero state concesse con giudizio di prevalenza, atteso che in tal caso la recidiva non potrebbe ritenersi "applicata", non avendo la stessa inciso sulla entità della pena inflitta.

Per le suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente immediata comunicazione della decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i provvedimenti di sua competenza.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone darsi avviso immediato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2006