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Misura di prevenzione com motivazione apparente (Tr. Trento, 14.10.2015)

14 ottobre 2015, Tribunale di Trento

In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO


Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla pubblica udienza del 14.10.15 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
CONTRO
- C.B., nato a S. (G.) il (...), residente a R. in via L. da V. n. 13, cod. CUI (...), notifiche da effettuarsi ex art. 161 co. 4 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Nicola CANESTRINI;
Difeso dall'Avv. Nicola CANESTRINI, del Foro di Rovereto, con studio a Rovereto in p.zza Podestà n. 10, già nominato di fiducia in atti
LIBERO ASSENTE
IMPUTATO
dei seguenti reati uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p.:
1. del reato p. e p. dall' art. 76 co. 3 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2 dello stesso Decreto Legislativo, contravveniva al decreto del Questore della Provincia di Trento n. 2538 cat. II^/2012/Div. Antic./M.P. e S. emesso il 26 luglio 2012 e notificato il 27 luglio 2012 col quale gli si faceva divieto di ritorno nel comune di Trento per la durata di anni tre dalla data di notifica.
In Trento, il 3 novembre 2014;
2. del reato p. e p. dall' art. 76 co. 3 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 2 dello stesso Decreto Legislativo, contravveniva al decreto del Questore della Provincia di Trento n. 2538 cat. II^/2012/Div. Antic./M.P. e S. emesso il 26 luglio 2012 e notificato il 27 luglio 2012 col quale gli si faceva divieto di ritorno nel comune di Trento per la durata di anni tre dalla data di notifica.
In Trento, il giorno 11.12 2014
recidiva infraquinquennale ex art. 99 co. 2 n.2 c.p.


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A seguito di citazione diretta da parte del PM, C.B. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe. Nei preliminari del dibattimento l'imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, chiedeva il giudizio allo stato degli atti. Il PM depositava il proprio fascicolo. In esito a tale rito, ritiene questo giudice non provata la responsabilità di C.B. in ordine ai reati ascritti.
Emerge dagli atti del fascicolo che sia in data 3 novembre 2014 che in data 11 dicembre 2014 l'imputato veniva sorpreso in Trento da equipaggi della Polizia di Stato nonostante a carico del medesimo fosse stato emesso dal Questore di Trento il 26.7.2012 provvedimento che gli faceva divieto di rientrare in detto Comune per anni tre.

Il provvedimento amministrativo asseritamente violato va disapplicato.

Infatti, in presenza della contestazione della contravvenzione di cui all'art. 76 D.L. n. 159 del 2011, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso (vedi da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43031 del 09/10/2012 Rv. 253615).

Orbene, nel caso di specie il provvedimento che si assume violato risulta motivato - peri due suddetti di vista - solo sulla partecipazione del medesimo ad una rissa scoppiata in Trento il 22 luglio 2012 e protrattasi per diverso tempo vedendo coinvolti numerosi partecipi.

Per il resto la motivazione sul punto risulta apparente, facendo pedissequo riferimento ai presupposti normativi che legittimano il provvedimento, senza riempire i medesimi di contenuti individualizzanti la figura del C.B..

Inoltre il provvedimento, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi e non su illazioni, congetture o meri sospetti da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall' art. 1 della L. n. 1423 del 1956

Dunque, in mancanza di ulteriori elementi connotanti la pericolosità sociale dell'imputato e/o la sua appartenenza ad una delle categorie indicate dall' art. 1 della L. n. 1423 del 1956 può escludersi che l'arresto di C.B., sia pur per grave reato, possa da solo sorreggere un riferimento a tali presupposti del provvedimento del Questore, non emergendo in particolare, a carico dell'imputato, precedenti giudiziari e di polizia.

Sotto questo profilo, il provvedimento amministrativo risulta pertanto carente di motivazione

Va invece disattesa la censura relativa alla mancata comunicazione all'imputato dell'avvio del procedimento amministrativo.
Infatti per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio non sussiste, in relazione sia all'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il provvedimento medesimo, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 950 del 08/11/2011 Rv. 251670 - Sez. 1, Sentenza n. 13002 del 04/03/2009 Rv. 243139 - Sez. 1, Sentenza n. 2 7773 del 25/06/2008 Rv. 240860 - Sez. 1, Sentenza n. 21916 del 01/06/2006 Rv. 234621 - Sez. 1, Sentenza n. 44403 del 23/11/2005 Rv. 232703).
Peraltro e come detto, il provvedimento in esame, risulta carente quanto alla motivazione di pericolosità sociale e per tale motivo va disapplicato e di conseguenza il reato va dichiarato insussistente.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. ,
Assolve l'imputato dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in gg.60
Così deciso in Trento, il 14 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2015.