Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Minacciato di tortura dalla polizia per confessare, può esserci un processo giusto? (Corte EDU, GC, Gäfgen vs. Germania, 2010)

10 gennaio 2010, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Una minaccia di tortura può equivalere a tortura, in quanto la natura della tortura copre sia il dolore fisico che la sofferenza mentale. In particolare, la paura della tortura fisica può costituire essa stessa una tortura mentale. Tuttavia, sembra esservi un ampio consenso, e la Corte ritiene parimenti che la classificazione di una data minaccia di tortura fisica equivalga a una tortura psicologica o a un trattamento disumano o degradante dipende da tutte le circostanze di un determinato caso, tra cui, in particolare, la gravità della pressione esercitata e l'intensità della sofferenza mentale causata.

In conformità con il principio secondo cui la Convenzione mira a garantire diritti che non sono teorici o illusori, ma pratici ed effettivi, la Corte deve assicurare che l'obbligo di uno Stato di proteggere i diritti di coloro che sono sotto la sua giurisdizione sia adeguatamente assolto  la questione se l'uso come prova di informazioni ottenute in violazione dell'articolo 8 abbia reso un processo nel suo complesso ingiusto, in contrasto con l'articolo 6, deve essere determinata in relazione a tutte le circostanze del caso, compreso il rispetto dei diritti di difesa del richiedente e la qualità e l'importanza delle prove in questione.

Considerazioni particolari valgono per l'utilizzo in un procedimento penale di prove ottenute in violazione dell'articolo 3: l'utilizzo di tali prove, ottenute in seguito a una violazione di uno dei diritti fondamentali e assoluti garantiti dalla Convenzione, solleva sempre seri problemi di equità del procedimento, anche se l'ammissione di tali prove non è stata determinante per ottenere una condanna.

L'ammissione di dichiarazioni ottenute a seguito di tortura  o di altri maltrattamenti in violazione dell'articolo 3 come prova per stabilire i fatti rilevanti in un procedimento penale ha reso il procedimento nel suo complesso ingiusto, indipendentemente dal valore probatorio delle dichiarazioni e dal fatto che il loro utilizzo sia stato decisivo per garantire la condanna dell'imputato.

Contrariamente all'articolo 3, l'articolo 6 non sancisce un diritto assoluto. La Corte deve quindi determinare quali misure debbano essere considerate sia necessarie sia sufficienti in un procedimento penale relativo a prove garantite in seguito a una violazione dell'articolo 3, al fine di assicurare un'efficace protezione dei diritti garantiti dall'articolo 6. L'utilizzo di tali prove solleva seri problemi per quanto riguarda l'equità del procedimento. Certo, nel contesto dell'articolo 6, l'ammissione di prove ottenute con comportamenti assolutamente proibiti dall'articolo 3 potrebbe essere un incentivo per le forze dell'ordine ad utilizzare tali metodi nonostante tale divieto assoluto. La repressione e l'effettiva tutela delle persone dall'uso di metodi di indagine che violano l'articolo 3 può quindi richiedere, di norma, anche l'esclusione dall'uso in sede processuale di prove reali ottenute in conseguenza di una violazione dell'articolo 3, anche se tali prove sono più lontane dalla violazione dell'articolo 3 che non quelle estratte immediatamente in conseguenza di una violazione di tale articolo. In caso contrario, il processo nel suo insieme è reso ingiusto. Tuttavia, la Corte ritiene che sia l'equità di un processo penale sia l'effettiva tutela del divieto assoluto di cui all'articolo 3 in tale contesto sono in gioco solo se è stato dimostrato che la violazione dell'articolo 3 ha avuto un impatto sull'esito del procedimento contro l'imputato, cioè ha avuto un impatto sulla sua condanna o sulla sua condanna.

Alla luce cel fato che nel caso concreto la prima confessione, estorta con la minaccia di tortura, sia stata esclusa, e che vi sia sta una seconda confessione del ricorrente al processo che - da sola o corroborata da ulteriori prove reali non accertate - ha costituito la base della sua condanna per omicidio e rapimento con estorsione e della sua condanna, le prove ottenute illegalmente non erano necessarie e non sono state utilizzate per dimostrare la sua colpevolezza o per determinare la sua condanna: c'è quindi stata una interruzione nella catena causale che ha portato dai metodi di indagine vietati alla condanna e alla sentenza del richiedente per quanto riguarda le prove reali imputate.

Una volta istruito sul suo diritto di rimanere in silenzio e sul fatto che nessuna delle dichiarazioni che aveva fatto in precedenza sulle accuse poteva essere usata come prova, le eventuali confessioni ottenute mediante maltrattamenti vietati sono state neutralizzate e che sia stato ripristinato lo status quo ante, ossia la situazione in cui si trovava il ricorrente prima della violazione dell'articolo 3.

La mancata esclusione della prova effettiva, ottenuta a seguito di una dichiarazione estratta con un trattamento inumano, non ha avuto alcuna influenza sulla condanna e sulla sentenza del ricorrente. Poiché anche i diritti di difesa del richiedente e il suo diritto a non incriminarsi sono stati rispettati, il suo processo nel suo complesso deve essere considerato equo. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

Quando gli agenti statali sono stati accusati di reati che comportano maltrattamenti, è importante che siano sospesi dal servizio durante le indagini o il processo e che siano licenziati in caso di condanna.

 Corte europa per i diritti dell'Uomo

GRANDE Camera






CASO DI GÄFGEN contro la GERMANIA

(ricorso n. 22978/05)

STRASBURGO

1 giugno 2010

 

Questa versione è stata rettificata il 3 giugno 2010  ai sensi dell'articolo 81 del regolamento della Corte.

Nella causa Gäfgen contro Germania,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, che si riunisce come Grande Camera composta da:
Jean-Paul Costa, Presidente,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Anatoly Kovler,
Ljiljana Mijović,
Renate Jaeger,
Sverre Erik Jebens,
Danutė Jočienė,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
George Nicolaou,
Luis López Guerra,
Ledi Bianku,
Ann Power,
Nebojša Vučinić, giudici,
e Erik Fribergh, cancelliere,
Avendo deliberato in privato il 18 marzo 2009 e il 24 marzo 2010,
emette la seguente sentenza, adottata in data odierna:

PROCEDURA

1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 22978/05) contro la Repubblica federale di Germania, presentato alla Corte ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "Convenzione") da un cittadino tedesco, il sig. Magnus Gäfgen (in prosieguo: il "ricorrente"), il 15 giugno 2005. Al ricorrente è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente ha sostenuto che il trattamento cui era stato sottoposto durante l'interrogatorio di polizia relativo al luogo in cui si trovava un ragazzo, J., il 1° ottobre 2002, costituiva una tortura vietata dall'art. 3 della Convenzione. Egli ha sostenuto di essere rimasto vittima di tale violazione. Egli ha inoltre sostenuto che il suo diritto a un processo equo, garantito dall'articolo 6 della Convenzione, che comprende il diritto di difendersi efficacemente e il diritto di non incriminarsi, era stato violato in quelle prove ottenute in violazione dell'articolo 3, che erano state ammesse al suo processo penale.

3. La domanda è stata assegnata alla Terza Sezione e, successivamente, alla Quinta Sezione del Tribunale (articolo 52 § 1 del Regolamento del Tribunale). Con decisione del 10 aprile 2007, è stata dichiarata parzialmente ammissibile da una sezione di quest'ultima sezione, composta da Peer Lorenzen, presidente, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Rait Maruste, Javier Borrego Borrego, Renate Jaeger, giudici, e Claudia Westerdiek, cancelliere della sezione.

4. Il 30 giugno 2008 una sezione della Quinta Sezione, composta da Peer Lorenzen, presidente, Rait Maruste, Volodymyr Butkevych, Renate Jaeger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, giudici, e Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione, ha pronunciato la sua sentenza. La Camera ha deciso all'unanimità che non era necessario pronunciarsi sull'obiezione preliminare del governo alla non esaurimento dei rimedi interni. Essa ha ritenuto, con sei voti favorevoli e uno contrario, che il ricorrente non potesse più sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Ha inoltre dichiarato, con sei voti contro uno, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

5. Con osservazioni datate 19 settembre 2008, pervenute alla cancelleria della Corte il 26 settembre 2008, il ricorrente ha chiesto che la causa fosse deferita alla Grande Camera in conformità all'articolo 43 della Convenzione e all'articolo 73 del regolamento, sostenendo che vi era stata una violazione sia dell'articolo 3 che dell'articolo 6 della Convenzione. Il 1° dicembre 2008 una commissione della Grande Camera ha accolto tale richiesta.

 6. La composizione della Grande Camera è stata determinata secondo le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3 della Convenzione e dell'articolo 24.

7. Il richiedente e il Governo tedesco ("il Governo") hanno depositato ciascuno un memoriale nel merito e hanno risposto per iscritto ai rispettivi memoriali. Inoltre, sono pervenute osservazioni di terzi da parte del sig. Friedrich von Metzler e della sig.ra Sylvia von Metzler, i genitori di J., ai quali il Presidente aveva dato il permesso di intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 2 dell'articolo 44) e che erano rappresentati dal sig. E. Kempf e dalla sig.ra H. Schilling, avvocati che esercitano a Francoforte sul Meno. Ulteriori osservazioni di terzi sono pervenute dal Redress Trust, un'organizzazione non governativa internazionale per i diritti umani con sede a Londra, alla quale il Presidente ha concesso il permesso di intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 §§ 2 e 3 dell'articolo 44) e che era rappresentata dalla sig.ra C. Ferstman, Direttore, e dal sig. L. Oette, Consigliere. Le parti hanno risposto a tali richieste (articolo 44, paragrafo 5).

 8. Il 18 marzo 2009 si è svolta un'audizione pubblica nel Palazzo dei diritti umani di Strasburgo (articolo 59, paragrafo 3).
L'udienza si è svolta dinanzi alla Corte:

a) per il Governo
MsA. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin,
Ministero federale della giustizia, agente,
J.A. Frowein, Direttore (emerito) del
Istituto Max Planck per il diritto pubblico comparato
e diritto internazionale, avvocato,
SignorM. Bornmann, Pubblico Ministero,
Signor J. Koch, giudice del tribunale distrettuale, consiglieri;
b) per il richiedente
SignorM. Heuchemer, avvocato, avvocato,
MrD. Schmitz, avvocato,
Il signor B. von Becker, avvocato,
Signor J. Schulz-Tornau, avvocato, consiglieri,
Signor S. Ströhm,
Signor M. Bolsinger, Assistenti.

La Corte ha ascoltato gli interventi del sig. Heuchemer e del sig. Frowein, nonché le loro risposte ai quesiti posti dalla Corte.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

9. Il ricorrente è nata nel 1975 ed è attualmente detenuta nel carcere di Schwalmstadt, Germania.

A. Il rapimento di J. e l'indagine di polizia

10. J. era il figlio minore di una famiglia di banchieri di Francoforte sul Meno. Conosceva il richiedente, uno studente di legge, come un conoscente di sua sorella.
11. Il 27 settembre 2002 il ricorrente ha attirato J., di 11 anni, nel suo appartamento a Francoforte sul Meno, fingendo che la sorella del bambino avesse lasciato lì una giacca. Poi ha ucciso il ragazzo soffocandolo.
12. 12. Successivamente, il richiedente ha depositato una richiesta di riscatto presso il domicilio dei genitori di J., affermando che J. era stato rapito e chiedendo un milione di euro. La nota affermava inoltre che se i rapitori avessero ricevuto il riscatto e fossero riusciti a lasciare il paese, i genitori del bambino avrebbero rivisto il loro figlio. Il richiedente si è quindi recato in un laghetto situato in una proprietà privata vicino a Birstein, a circa un'ora di macchina da Francoforte, e ha nascosto il cadavere di J. sotto un pontile.
13. 13. Il 30 settembre 2002, verso l'1 del mattino, il richiedente ha ritirato il riscatto in una stazione del tram. Da quel momento in poi era sotto la sorveglianza della polizia. Ha versato parte del denaro del riscatto sul suo conto in banca e ha nascosto il resto del denaro nel suo appartamento. Quel pomeriggio è stato arrestato all'aeroporto di Francoforte sul Meno con la polizia che lo ha immobilizzato a faccia in giù.
14. 14. Dopo essere stato visitato da un medico dell'ospedale dell'aeroporto a causa di shock e lesioni cutanee, il richiedente è stato portato alla centrale di polizia di Francoforte sul Meno. È stato informato dall'agente investigativo M. che era sospettato di aver rapito J. ed è stato istruito sui suoi diritti di imputato, in particolare il diritto di rimanere in silenzio e di consultare un avvocato. È stato poi interrogato da M. al fine di trovare J. Nel frattempo, la polizia, dopo aver perquisito l'appartamento del ricorrente, ha trovato metà dei soldi del riscatto e una nota relativa alla pianificazione del crimine. Il richiedente ha lasciato intendere che il bambino era trattenuto da un altro rapitore. Alle 23.30 gli è stato concesso di consultare un avvocato, Z., per trenta minuti su sua richiesta. Successivamente ha indicato che F.R. e M.R. avevano rapito il bambino e lo avevano nascosto in una capanna in riva a un lago.
15. 15. La mattina presto del 1° ottobre 2002, prima che M. venisse al lavoro, il sig. Daschner ("D."), vice capo della polizia di Francoforte, ordinò ad un altro agente, il sig. Ennigkeit ("E."), di minacciare il richiedente con un notevole dolore fisico e, se necessario, di sottoporlo a tale dolore per fargli rivelare dove si trovava il ragazzo. I capi dipartimento subordinati di D. si erano precedentemente e ripetutamente opposti a tale misura (cfr. anche il successivo paragrafo 47). L'agente investigativo E. ha quindi minacciato il richiedente di sottomettersi a un notevole dolore per mano di una persona appositamente addestrata a tali scopi se non avesse rivelato il luogo in cui si trovava il bambino. Secondo il richiedente, l'agente ha inoltre minacciato di rinchiuderlo in una cella con due enormi uomini di colore che avrebbero abusato sessualmente di lui. L'agente l'ha anche colpito più volte sul petto con la mano e lo ha scosso, tanto che, in un'occasione, la sua testa ha sbattuto contro il muro. Il Governo ha contestato che il richiedente fosse stato minacciato di abuso sessuale o fosse stato aggredito fisicamente durante l'interrogatorio.
16. 16. Per paura di essere esposto alle misure con cui era stato minacciato, il richiedente ha rivelato il luogo in cui si trovava il corpo di J. dopo circa dieci minuti.
17. 17. Il richiedente è stato poi condotto con M. e numerosi altri agenti di polizia a Birstein. Si era rifiutato di andare con l'agente investigativo E. La polizia ha aspettato che una videocamera venisse portata sulla scena. Poi, il richiedente, su ordine comunicato dell'ufficiale di polizia in comando e durante le riprese, ha indicato l'esatta posizione del corpo. La polizia ha trovato il cadavere di J. sotto il pontile del laghetto vicino a Birstein, come indicato dal richiedente. Il ricorrente sosteneva di essere stato obbligato a camminare senza scarpe attraverso il bosco fino al luogo in cui aveva lasciato il cadavere e, su ordine della polizia, aveva dovuto indicarne l'esatta ubicazione. Il governo ha contestato il fatto che il ricorrente avesse dovuto camminare senza scarpe.
18. 18. Dopo l'esame forense della scena del crimine, la polizia ha scoperto tracce di pneumatici lasciati dall'auto del ricorrente vicino allo stagno vicino a Birstein. Interrogato dall'agente investigativo M. durante il viaggio di ritorno da Birstein, il richiedente ha confessato di aver rapito e ucciso J. È stato poi portato dalla polizia in vari altri luoghi da lui indicati dove hanno messo al sicuro i quaderni della scuola di J., uno zaino, i vestiti di J. e una macchina da scrivere usata per la lettera di ricatto nei contenitori. Un'autopsia effettuata sul cadavere di J. il 2 ottobre 2002 ha confermato che J. era morto per soffocamento.
19. 19. Tornato alla stazione di polizia, il richiedente è stato quindi autorizzato a consultare il suo avvocato, En., che era stato incaricato dalla madre di agire per suo conto e che aveva cercato invano di contattare e consigliare il richiedente la mattina stessa.
20. 20. In una nota per il fascicolo della polizia del 1° ottobre 2002, il vice capo della polizia di Francoforte, D., ha dichiarato di ritenere che quella mattina la vita di J. fosse stata in grave pericolo, se fosse stato ancora vivo, data la sua mancanza di cibo e la temperatura esterna. Per salvare la vita del bambino, aveva quindi ordinato che il richiedente fosse minacciato dall'agente investigativo E. con un notevole dolore che non avrebbe lasciato alcuna traccia di ferita. Egli confermò che il trattamento stesso doveva essere effettuato sotto controllo medico. D. ha inoltre ammesso di aver ordinato ad un altro agente di polizia di ottenere un "siero della verità" da somministrare al richiedente. Secondo la nota, la minaccia al richiedente era esclusivamente volta a salvare la vita del bambino piuttosto che a portare avanti il procedimento penale relativo al rapimento. Poiché il richiedente aveva rivelato il luogo in cui si trovava il corpo di J., essendo stato minacciato di dolore, in realtà non era stata eseguita alcuna misura.
21. 21. Un certificato medico rilasciato da un medico della polizia il 4 ottobre 2002 ha confermato che il richiedente aveva un ematoma (7 cm x 5 cm) sotto la clavicola sinistra, lesioni cutanee e croste di sangue sul braccio sinistro e sulle ginocchia e gonfiori ai piedi. Un ulteriore certificato medico datato 7 ottobre 2002 ha rilevato che, a seguito di un esame del richiedente effettuato il 2 ottobre 2002, sono stati confermati due ematomi sul lato sinistro del torace del richiedente di circa 5 cm e 4 cm di diametro, insieme a lesioni cutanee superficiali o croste di sangue sul braccio sinistro, sulle ginocchia e sulla gamba destra e vesciche chiuse sui piedi. Secondo il certificato, queste tracce discrete di lesioni indicavano che le lesioni erano state causate alcuni giorni prima dell'esame. La causa precisa delle lesioni non poteva essere diagnosticata.
22. 22. Nel corso di successivi interrogatori da parte della polizia il 4 ottobre 2002, di un pubblico ministero il 4, 14 e 17 ottobre 2002 e di un giudice del tribunale distrettuale il 30 gennaio 2003, il richiedente ha confermato la confessione fatta il 1° ottobre 2002.
23. 23. Nel gennaio 2003 la procura di Francoforte sul Meno ha avviato un procedimento penale contro il vice capo della polizia di Francoforte, D., e l'agente investigativo E. sulla base delle accuse del ricorrente di essere stato minacciato il 1° ottobre 2002.

B. Il procedimento penale contro il ricorrente

1. Il procedimento presso il tribunale regionale di Francoforte sul Meno

a) Le domande preliminari relative all'interruzione del procedimento e all'inammissibilità delle prove

24. 24. Il 9 aprile 2003, primo giorno dell'udienza, la ricorrente, rappresentata dal legale, ha depositato la domanda preliminare di cessazione del procedimento. La base della sua richiesta era che durante l'interrogatorio e prima di confessare era stato minacciato dall'agente investigativo E. di essere sottoposto a gravi dolori e abusi sessuali. Egli ha sostenuto che questo trattamento aveva violato l'articolo 136a del Codice di procedura penale (cfr. il successivo paragrafo 61) e l'articolo 3 della Convenzione e ha giustificato l'interruzione del procedimento nei suoi confronti.
25. 25. Il ricorrente ha inoltre presentato un'istanza preliminare alternativa per ottenere la dichiarazione che, a causa del continuo effetto (Fortwirkung) della minaccia di violenza nei suoi confronti il 1° ottobre 2002, tutte le dichiarazioni da lui rese alle autorità inquirenti non dovrebbero essere invocate nel procedimento penale. Inoltre, il ricorrente chiedeva la dichiarazione che, a causa della violazione dell'art. 136a del Codice di procedura penale, fosse vietato l'uso nel procedimento penale di tutti gli elementi di prova, come il cadavere del bambino, che erano venuti a conoscenza delle autorità inquirenti a causa della confessione estratta - il cosiddetto "frutto dell'albero velenoso" - (Fernwirkung).
26. 26. Il 9 aprile 2003, in risposta alla prima istanza preliminare, il Tribunale di Francoforte sul Meno ha respinto la domanda della ricorrente di archiviazione del procedimento penale. Il tribunale ha rilevato che, secondo il ricorrente, l'agente investigativo E. aveva minacciato che uno specialista si sarebbe recato alla stazione di polizia in elicottero, il quale, senza lasciare tracce, gli avrebbe inflitto un dolore intollerabile come non aveva mai provato prima, se avesse continuato a rifiutarsi di rivelare il luogo in cui si trovava J.. Per sostenere la minaccia, E. aveva imitato il suono delle pale rotanti di un elicottero. E. aveva ulteriormente minacciato che il richiedente sarebbe stato rinchiuso in una cella con due grossi "negri" che lo avrebbero assalito anally. Avrebbe voluto non essere mai nato. Il tribunale ha ritenuto che il richiedente fosse stato minacciato di infliggere un dolore considerevole se si fosse rifiutato di rivelare dove si trovava la vittima. Tuttavia, il tribunale non ha ritenuto accertato che il richiedente fosse stato anche minacciato di abuso sessuale o fosse stato influenzato in altro modo. La minaccia di infliggere dolore al richiedente era illegale ai sensi dell'articolo 136a del Codice di procedura penale, nonché ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 104 § 1 della Legge fondamentale (si vedano i successivi paragrafi 59-60) e in violazione dell'articolo 3 della Convenzione.
27. Tuttavia, nonostante questa violazione dei diritti costituzionali del richiedente, il tribunale ha ritenuto che il procedimento penale non fosse, di conseguenza, interdetto e potesse procedere. Ha ritenuto che l'uso dei metodi di indagine in questione, sebbene vietato dalla legge, non ha limitato i diritti della difesa in modo tale da non consentire il proseguimento del procedimento penale. In considerazione della gravità delle accuse mosse al ricorrente, da un lato, e della gravità della condotta illecita durante le indagini, dall'altro, non si era verificata una violazione così eccezionale e intollerabile dello stato di diritto da impedire la prosecuzione del procedimento penale.
28. 28. In risposta alla seconda domanda preliminare del ricorrente, il Tribunale di Francoforte sul Meno ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 136a § 3 del Codice di Procedura Penale, tutte le confessioni e le dichiarazioni finora rilasciate dal ricorrente davanti alla polizia, ad un pubblico ministero e ad un giudice del tribunale distrettuale erano inammissibili come prove nel procedimento penale perché ottenute attraverso l'uso di metodi di interrogatorio vietati.
29. 29. Il tribunale ha constatato che il 1° ottobre 2002 l'agente investigativo E. aveva utilizzato metodi di interrogatorio vietati ai sensi dell'articolo 136a § 1 del Codice di procedura penale, minacciando il richiedente di un dolore intollerabile se non avesse rivelato il luogo in cui si trovava il bambino. Pertanto, tutte le dichiarazioni che il richiedente aveva fatto in conseguenza di questo provvedimento investigativo vietato erano inammissibili come prova. Questa esclusione delle prove (Beweisverwertungsverbot) non comprendeva solo le dichiarazioni rese immediatamente dopo la minaccia illecita. Essa comprendeva tutte le ulteriori dichiarazioni che la ricorrente aveva fatto alle autorità investigative da quella data in poi in considerazione del continuo effetto della violazione dell'art. 136a del Codice di procedura penale.
30. 30. L'irregolarità procedurale causata dall'uso di un metodo di indagine vietato avrebbe potuto essere sanata solo se il ricorrente fosse stato informato prima del suo successivo interrogatorio che le sue precedenti dichiarazioni rese in conseguenza della minaccia di dolore non potevano essere utilizzate come prova a suo carico. Tuttavia, il ricorrente era stato solo istruito sul suo diritto di non testimoniare, senza essere stato informato dell'inammissibilità delle prove ottenute in modo improprio. Pertanto non gli era stata data la necessaria "istruzione qualificata" (qualifizierte Belehrung) prima di rilasciare ulteriori dichiarazioni.
31. 31. Tuttavia, il tribunale ha limitato le prove inammissibili alle suddette dichiarazioni. Ha poi respinto la richiesta del ricorrente di dichiarare che, a causa dei metodi investigativi vietati, l'uso nel procedimento penale di tutti gli elementi di prova, come il cadavere del bambino, che erano venuti a conoscenza delle autorità investigative in seguito alle dichiarazioni estratte dal ricorrente, doveva essere escluso dal processo (Fernwirkung). Il tribunale ha stabilito quanto segue:
"... non vi è alcun effetto a lungo termine della violazione dell'articolo 136a del Codice di Procedura Penale, il che significa che gli elementi di prova che sono diventati noti in seguito alla dichiarazione non possono essere utilizzati [come prova]. La Camera concorda al riguardo con la visione conciliante (Mittelmeinung) adottata dagli studiosi e nelle sentenze ... secondo la quale si doveva procedere ad un bilanciamento [degli interessi] nelle particolari circostanze del caso, tenendo conto, in particolare, dell'esistenza di una flagrante violazione dell'ordinamento giuridico, in particolare delle disposizioni sui diritti fondamentali, e secondo la quale si doveva anche considerare la gravità del reato indagato. L'equilibrio tra la gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali dell'imputato - nella fattispecie la minaccia di violenza fisica - e la gravità del reato di cui era stato accusato e che doveva essere indagato - l'omicidio di un minore - fa apparire sproporzionata l'esclusione delle prove divenute note in seguito alla dichiarazione dell'imputato - in particolare il ritrovamento del minore morto e i risultati dell'autopsia".

b) La sentenza del Tribunale regionale

32. 32. A seguito della suddetta sentenza sulle domande preliminari del ricorrente presentate il giorno dell'apertura del processo, il procedimento è proseguito. Il giorno successivo, nella sua dichiarazione sulle accuse, il ricorrente ha ammesso di aver ucciso J., ma ha dichiarato che inizialmente non aveva intenzione di farlo. Il suo difensore ha sostenuto che, confessando, il ricorrente voleva assumersi la responsabilità del suo reato nonostante i metodi di interrogatorio utilizzati il 1° ottobre 2002. Con il procedere del processo, sono state addotte tutte le ulteriori prove trovate come conseguenza della dichiarazione originale del ricorrente e che il ricorrente ha cercato di far escludere. Al termine del processo, il 28 luglio 2003, il ricorrente ha ammesso di aver avuto fin dall'inizio l'intenzione di uccidere il bambino. Egli ha descritto la sua seconda confessione come "l'unico modo per accettare la sua profonda colpa" e come "le più grandi scuse possibili per l'omicidio del bambino".
33. Il 28 luglio 2003 il tribunale regionale di Francoforte sul Meno ha condannato il richiedente, tra l'altro, per omicidio e rapimento con estorsione che ha causato la morte della vittima. Lo ha condannato all'ergastolo e ha dichiarato che la sua colpa era di particolare gravità, giustificando una pena massima (si veda il successivo paragrafo 63).
34. 34. Il tribunale ha ritenuto che all'udienza il ricorrente fosse stato nuovamente istruito sul suo diritto di rimanere in silenzio e sul fatto che nessuna delle sue precedenti dichiarazioni poteva essere usata come prova contro di lui e che, pertanto, gli era stata data la necessaria istruzione qualificata. Tuttavia, il ricorrente, in seguito a tale istruzione qualificata, aveva confessato di aver rapito e ucciso J. Le sue dichiarazioni al processo riguardanti la pianificazione del suo reato costituivano la base essenziale, se non l'unica, per le conclusioni di fatto della corte. Esse sono state corroborate dalla testimonianza della sorella di J., dalla lettera di ricatto e dalla nota relativa alla pianificazione del crimine trovata nell'appartamento del ricorrente. I risultati di fatto relativi all'esecuzione del reato si basavano esclusivamente sulla confessione del ricorrente al processo. Ulteriori elementi di prova hanno dimostrato che egli aveva detto la verità anche su questo punto. Tra queste vi erano i risultati dell'autopsia sulla causa della morte del bambino, le tracce di pneumatici lasciati dall'auto del richiedente vicino allo stagno dove era stato trovato il cadavere del bambino e il ritrovamento di denaro del riscatto che era stato trovato nel suo appartamento o versato sul suo conto.
35. Nel valutare la gravità della colpa del richiedente, il tribunale ha osservato che egli aveva ucciso la sua vittima di 11 anni e ha chiesto un milione di euro di riscatto per preservare la sua immagine di giovane avvocato ricco e di successo. Non condivideva l'opinione espressa dall'ufficio del pubblico ministero e dai procuratori privati complici, secondo cui la confessione del ricorrente "non valeva nulla", in quanto il ricorrente aveva confessato solo ciò che in ogni caso era già stato provato. Il fatto che il ricorrente avesse volontariamente confessato volontariamente una piena confessione al processo, anche se tutte le sue precedenti confessioni non potevano essere usate come prova ai sensi dell'articolo 136a § 3 del Codice di Procedura Penale, è stato un'attenuante. Tuttavia, anche senza la sua confessione, il richiedente sarebbe stato giudicato colpevole di sequestro di persona con estorsione che ha causato la morte della vittima. Il ricorrente era stato tenuto sotto sorveglianza della polizia dopo aver riscosso il riscatto, che era stato poi ritrovato nel suo appartamento o pagato sul suo conto. Inoltre, l'autopsia sul cadavere di J. aveva dimostrato che il ragazzo era stato soffocato e le tracce di pneumatici lasciate dall'auto del richiedente erano state rilevate nel luogo in cui il corpo di J. era stato trovato.
36. 36. Il tribunale ha inoltre osservato che nell'interrogare il ricorrente sono stati utilizzati metodi di interrogatorio vietati dall'art. 136a del Codice di Procedura Penale. Se e in che misura l'agente investigativo E. e il vice capo della polizia di Francoforte, D., si fossero resi colpevoli di un reato a causa di queste minacce doveva essere determinato nelle indagini penali allora in corso contro di loro. Tuttavia, i loro presunti atti illegali non hanno attenuato la colpevolezza del richiedente. La cattiva condotta dei funzionari di polizia, appartenenti al potere esecutivo, non ha potuto impedire alla magistratura di valutare i risultati di fatto in conformità con la legge.

2. 2. Il procedimento presso la Corte federale di giustizia

37. 37. Il giorno successivo alla sua condanna, il ricorrente ha presentato ricorso per motivi di diritto alla Corte federale di giustizia. Egli lamentava che il Tribunale regionale, con decisione del 9 aprile 2003, aveva respinto la sua domanda preliminare di sospensione del procedimento penale nei suoi confronti. Aveva inoltre rifiutato di dichiarare che era vietato l'utilizzo nel procedimento penale di tutti gli altri elementi di prova, come il cadavere del bambino, di cui le autorità inquirenti erano venute a conoscenza a causa delle dichiarazioni estratte illegalmente. Il ricorrente ha accluso una copia integrale di tali domande del 9 aprile 2003, con le relative motivazioni. Ha inoltre incluso una copia della decisione del Tribunale regionale del 9 aprile 2003 che respinge la sua domanda di interruzione del procedimento e ha sostenuto, in relazione alle minacce di tortura della polizia nei suoi confronti, che, sviluppando la giurisprudenza della Corte federale di giustizia, tale comportamento "saltava oltre" l'esclusione delle prove e portava a un ostacolo al procedimento (dass ein derartiges Verhalten das Verwertungsverbot "überspringt" und ein Verfahrenshindernis begründet).
38. 38. Nelle sue osservazioni del 9 marzo 2004 il procuratore federale ha obiettato che il ricorso per motivi di diritto del ricorrente era manifestamente infondato. Egli ha sostenuto che l'uso di metodi di interrogatorio vietati non costituisce un ostacolo al procedimento penale. L'articolo 136a del Codice di procedura penale prevedeva espressamente che l'uso di uno dei metodi proibiti elencati comportasse soltanto l'esclusione della prova. La ricorrente non aveva denunciato una violazione dell'articolo 136a § 3 del codice di procedura penale. In ogni caso, non vi sarebbero stati motivi per una tale denuncia, in quanto il Tribunale regionale aveva utilizzato la confessione del ricorrente solo in occasione del processo, che egli aveva fatto dopo essere stato informato che le sue precedenti dichiarazioni non erano state ammesse come prove.
39. 39. Il 21 maggio 2004 la Corte federale di giustizia ha respinto, senza fornire ulteriori motivazioni, il ricorso del ricorrente per questioni di diritto come infondato.

3. 3. Il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale

40. Il 23 giugno 2004 il ricorrente ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale federale. Riassumendo i fatti alla base del caso e il contenuto delle decisioni impugnate, egli ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 1 § 1 e dell'articolo 104 § 1, seconda frase, della Legge Fondamentale sul modo in cui era stato interrogato dalla polizia la mattina del 1° ottobre 2002. Egli ha sostenuto di essere stato minacciato di subire torture e abusi sessuali se non avesse rivelato il luogo in cui si trovava il bambino. Nelle circostanze del caso, questo trattamento equivaleva a una tortura ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione e violava l'articolo 104 § 1 della Legge fondamentale. Ha inoltre violato il suo diritto assoluto alla dignità umana ai sensi dell'articolo 1 della Legge fondamentale, che è alla base delle disposizioni in questione. Queste ingiustificabili violazioni dei diritti umani avrebbero dovuto costituire un ostacolo al procedimento penale per omicidio e un divieto di utilizzare le prove ottenute in seguito alla confessione estorta con misure proibite.
41. Il 14 dicembre 2004 la Corte costituzionale federale, composta da tre giudici, ha dichiarato inammissibile la denuncia costituzionale del ricorrente.
42. 42. In primo luogo, nella misura in cui il ricorrente si lamentava del fatto che i tribunali penali non avevano sospeso il procedimento contro di lui, il tribunale ha ritenuto che il suo reclamo non fosse sufficientemente motivato. Ha osservato che il Tribunale regionale aveva già dichiarato che la minaccia della polizia di infliggere dolore al ricorrente aveva violato l'articolo 136a del Codice di procedura penale e l'articolo 3 della Convenzione e che i diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 1 § 1 e dell'articolo 104 § 1, seconda frase, della Legge fondamentale erano stati ignorati.
43. Tuttavia, la violazione dei diritti fondamentali al di fuori del processo non giustificava necessariamente la conclusione che la sentenza emessa da un tribunale penale, che si basava sulle constatazioni fatte durante il processo, violasse il diritto costituzionale. Nel caso in questione, i tribunali penali avevano ritenuto che i metodi di indagine utilizzati dalla polizia fossero stati vietati, ma si erano discostati dal ricorrente per quanto riguarda le conseguenze giuridiche derivanti da tale constatazione. Essi avevano ritenuto che le dichiarazioni ottenute a seguito delle misure in questione non potessero essere utilizzate, ma che non vi fosse alcun ostacolo al procedimento penale specifico in corso.
44. 44. Secondo la Corte costituzionale federale, il vizio procedurale di aver fatto ricorso a misure investigative vietate poteva essere considerato sanato dai tribunali penali, in quanto essi avevano vietato l'ammissione delle dichiarazioni così ottenute. Tale divieto è stato prescritto dall'articolo 136a § 3 del Codice di procedura penale per compensare una precedente violazione dei diritti della persona interessata. Tuttavia, le circostanze in cui gravi irregolarità procedurali potrebbero comportare l'esclusione dal procedimento penale non erano previste dalla legge. In tali circostanze, il ricorrente non aveva spiegato perché i metodi d'indagine contestati non solo richiedessero il divieto di utilizzare le dichiarazioni così ottenute come prova, ma dovessero anche portare all'interdizione di un procedimento penale nei suoi confronti.
45. 45. In secondo luogo, la Corte costituzionale federale ha ritenuto che, nella misura in cui il ricorrente lamentava che il Tribunale regionale aveva rifiutato di escludere l'uso nel procedimento di tutti gli elementi di prova ottenuti a seguito della confessione estorta sotto coercizione, la sua denuncia costituzionale era parimenti inammissibile. Esso ha ritenuto che il ricorrente non avesse sollevato tale questione nel procedimento dinanzi alla Corte federale di giustizia.
46. 46. La decisione è stata notificata all'avvocato del ricorrente il 22 dicembre 2004.

C. Eventi successivi

1. 1. Il procedimento penale contro gli agenti di polizia

47. 47. Il 20 dicembre 2004 il tribunale di Francoforte sul Meno ha emesso una sentenza contro il vice capo della polizia di Francoforte, D., e l'agente investigativo E. Il tribunale ha constatato che la mattina del 1° ottobre 2002 D. aveva ordinato che il ricorrente fosse interrogato mentre veniva sottoposto a un interrogatorio con le modalità indicate nella sua successiva nota per il fascicolo della polizia (cfr. paragrafo 20 sopra). In tal modo, egli aveva agito contro il parere di tutti i suoi subordinati capi dipartimento incaricati delle indagini sul rapimento di J.. I capi dipartimento si erano opposti a questo provvedimento, che D. aveva precedentemente ordinato la sera del 30 settembre 2002 e poi due volte la mattina del 1° ottobre 2002. I capi dipartimento si erano opposti agli ordini, proponendo invece ulteriori interrogatori e confronti del richiedente con la famiglia di J.. D. aveva poi emesso un ordine all'agente investigativo E. ordinandogli di attenersi alle sue istruzioni di minacciare il richiedente di torturare e, se necessario, di sottoporlo a tale minaccia. La sottomissione al dolore doveva essere effettuata sotto controllo medico, senza lasciare tracce, da un altro agente di polizia appositamente addestrato, che sarebbe stato portato alla stazione di polizia in elicottero. Un medico della polizia aveva accettato di supervisionare l'esecuzione dell'ordine di D.. Il tribunale ha notato che il provvedimento era stato finalizzato a scoprire dove il richiedente aveva nascosto J., la cui vita D. credeva fosse in grande pericolo. Pertanto, E. aveva minacciato il richiedente nel modo ordinato da D. e lo aveva anche informato che gli sarebbe stato somministrato un "siero della verità". Dopo circa dieci minuti, il richiedente ha confessato di aver nascosto il corpo di J. sotto un molo in uno stagno vicino a Birstein.
48. 48. Il Tribunale regionale ha osservato che il metodo di indagine non era stato giustificato. Ha respinto la difesa della "necessità" perché il metodo in questione violava la dignità umana, come codificato nell'articolo 1 della Legge fondamentale. Il rispetto della dignità umana è anche alla base dell'articolo 104 § 1, seconda frase, della Legge fondamentale e dell'articolo 3 della Convenzione. La tutela della dignità umana era assoluta, non ammettendo eccezioni né alcuna ponderazione di interessi.
49. 49. Il Tribunale di Francoforte sul Meno ha condannato l'agente investigativo E. per coercizione commessa da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, in termini di pena, ha ammonito l'imputato e ha imposto una multa sospesa di 60 euro (EUR) al giorno per 60 giorni, che l'imputato sarebbe stato tenuto a pagare se avesse commesso un altro reato durante il periodo di prova. Inoltre, il tribunale ha condannato il vice capo della polizia di Francoforte, D., per aver incitato E., un subordinato, a commettere coercizione nell'esercizio delle sue funzioni. Ha anche ammonito D. e gli ha inflitto una multa sospesa di 120 euro al giorno per 90 giorni. Il ricorrente aveva testimoniato in questo procedimento.
50. 50. Nel determinare le sentenze, il Tribunale regionale ha ritenuto che vi fossero significative attenuanti da prendere in considerazione. Ha tenuto conto del fatto che l'unica preoccupazione degli imputati era stata quella di salvare la vita di J. e che essi erano stati sottoposti a forti pressioni a causa delle loro rispettive responsabilità nei confronti dell'autorità superiore e del pubblico. Erano esausti in quel momento e avevano agito in una situazione molto tesa e frenetica. Non avevano precedenti condanne. Inoltre, D. si era assunto la responsabilità dei suoi atti ammettendoli e spiegandoli in una nota per il fascicolo della polizia lo stesso giorno. Il procedimento era durato a lungo e aveva attirato l'attenzione dei media. Gli imputati avevano subito pregiudizi nella loro carriera professionale: D. era stato trasferito al Ministero dell'Interno dell'Assia e ad E. era stato vietato di agire nel perseguimento dei reati. Inoltre, era la prima volta che una situazione di conflitto come quella del caso degli imputati veniva valutata da un tribunale penale tedesco. Il tribunale ha preso in considerazione come aggravante il fatto che D. non aveva agito spontaneamente in quanto aveva già diretto l'uso della forza la sera prima di dare l'ordine a E. Inoltre, con i loro atti, gli imputati avevano rischiato di compromettere la condanna del ricorrente per omicidio. Il tribunale ha inoltre ritenuto che la conservazione dell'ordine legale non giustificasse l'esecuzione delle ammende inflitte. Attraverso la condanna penale degli imputati era stato chiarito che l'ordine di un agente dello Stato di usare la forza per ottenere informazioni era illegale.
51. La sentenza è passata in giudicato il 20 dicembre 2004.
52. 52. Successivamente, D. è stato nominato capo della Questura per la tecnologia, la logistica e l'amministrazione.

2. 2. Il procedimento per responsabilità civile promosso dal ricorrente

53. Il 28 dicembre 2005 la ricorrente ha chiesto al Tribunale regionale di Francoforte sul Meno il patrocinio a spese dello Stato per l'avvio di un procedimento per responsabilità civile nei confronti del Land Assia per il pagamento di un indennizzo. Egli ha sostenuto di essere stato traumatizzato e di aver bisogno di un trattamento psicologico a causa dei metodi impiegati durante l'indagine di polizia.
54. 54. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2006 la Questura di Francoforte sul Meno ha contestato che il comportamento di E. nell'interrogatorio del ricorrente della mattina del 1° ottobre 2002 fosse da qualificare giuridicamente come coercizione e costituisse una violazione dei doveri d'ufficio.
55. 55. Il 28 agosto 2006 il Tribunale di Francoforte sul Meno ha respinto la domanda di assistenza legale della ricorrente e la ricorrente ha presentato ricorso.
56. 56. Il 28 febbraio 2007 la Corte d'appello di Francoforte sul Meno ha respinto il ricorso della ricorrente. Approvando i motivi addotti dal Tribunale regionale, esso ha confermato, in particolare, che gli agenti di polizia D. ed E., minacciando la ricorrente, hanno violato la dignità umana, che era inviolabile, e hanno così violato i loro doveri d'ufficio. Tuttavia, la ricorrente avrebbe avuto difficoltà a stabilire il nesso di causalità tra le minacce di tortura e i presunti danni mentali che avrebbero richiesto un trattamento psicologico. La minaccia degli ufficiali era trascurabile rispetto alla traumatizzazione causata dal fatto di aver ucciso un bambino. Inoltre, anche supponendo che il ricorrente sia in grado di dimostrare che l'agente investigativo E. lo abbia scosso, facendogli sbattere la testa contro un muro, o che lo abbia colpito una volta al petto, causando presumibilmente un ematoma, tali danni fisici sarebbero troppo lievi per richiedere il pagamento di un risarcimento. Inoltre, la violazione della sua dignità umana da parte della minaccia di tortura non giustificava il pagamento di un risarcimento, poiché il ricorrente aveva ottenuto sufficiente soddisfazione per questo escludendo le sue dichiarazioni come prove e la condanna penale degli agenti di polizia.
57. 57. Il 19 gennaio 2008 la Corte costituzionale federale, consentendo una denuncia costituzionale da parte del ricorrente, ha annullato la decisione della Corte d'appello e ha rinviato il caso a tale tribunale. Essa ha ritenuto che, rifiutando di concedere al ricorrente il patrocinio a spese dello Stato, la Corte d'appello aveva violato il principio della parità di accesso alla giustizia. In particolare, tale corte aveva ipotizzato che il ricorrente non sarebbe stato in grado di dimostrare che la minaccia di torturare il ricorrente aveva causato un danno mentale. Inoltre, non era ovvio che le lesioni fisiche che il ricorrente affermava di aver subito nel corso dell'interrogatorio, durante il quale era stato ammanettato, potessero essere considerate di minore importanza. Inoltre, la questione se la violazione della dignità umana del ricorrente richiedesse il pagamento di un risarcimento danni nonostante la soddisfazione che egli aveva già ottenuto era una questione giuridica difficile, sulla quale non esisteva alcun precedente in una sentenza di un tribunale di ultimo grado. Essa non dovrebbe quindi essere determinata in un'istanza di assistenza legale.
58. 58. Il procedimento deferito è ancora pendente presso il tribunale regionale di Francoforte sul Meno.

II. DIRITTO INTERNO, DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE E DIRITTO COMPARATO E PRASSI COMPARATIVA PERTINENTI

A. Disposizioni di diritto interno

1. 1. La legge fondamentale

59. L'articolo 1 § 1 della Legge fondamentale, sulla tutela della dignità umana, recita come segue:
"La dignità umana è inviolabile. Rispettarla e proteggerla è dovere di tutte le autorità statali".

60. 60. L'articolo 104 § 1, seconda frase, della Legge fondamentale, sui diritti delle persone in detenzione, prevede:
"Le persone detenute non possono essere sottoposte a maltrattamenti psichici o fisici".

2. Il Codice di procedura penale

61. 61. L'articolo 136 bis del codice di procedura penale, relativo ai metodi di interrogatorio vietati (verbotene Vernehmungsmethoden), prevede:
"1. La libertà dell'imputato di prendere decisioni e di manifestare la propria volontà non è pregiudicata da maltrattamenti, da stanchezza indotta, da interferenze fisiche, dalla somministrazione di droghe, da tormenti, da inganni o da ipnosi. 2. La coercizione può essere usata solo nella misura in cui è consentita dalla legge sulla procedura penale. È vietato minacciare l'imputato con misure non consentite dalla legge di procedura penale o prospettare un vantaggio non previsto dalla legge.

2. 2. Non sono ammesse misure che pregiudichino la memoria o la capacità dell'imputato di comprendere e accettare una determinata situazione [Einsichtsfähigkeit].

3. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche se l'imputato ha acconsentito [alla misura proposta]. Le dichiarazioni ottenute in violazione di tale divieto non possono essere utilizzate [come prova], anche se l'imputato ha acconsentito al loro uso".

3. 3. Il codice penale

62. Secondo l'articolo 211 del codice penale, l'omicidio intenzionale di una persona è da classificare come omicidio se sono presenti alcuni elementi aggravanti come la cupidigia, il tradimento o l'intento di coprire un altro reato. L'omicidio è punibile con l'ergastolo.
63. La dichiarazione del tribunale che la colpevolezza dell'imputato è di particolare gravità può, tra l'altro, avere un impatto su una successiva decisione relativa alla sospensione dell'ultima parte della pena detentiva dell'imputato in libertà vigilata. L'articolo 57 bis del Codice penale stabilisce che il tribunale sospende la pena a vita in libertà vigilata se il condannato ha scontato quindici anni della sua pena, a condizione che ciò possa essere giustificato nell'interesse della pubblica sicurezza e che la particolare gravità della colpa dell'imputato non giustifichi la prosecuzione dell'esecuzione della pena.

B. Disposizioni di diritto internazionale pubblico

64. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ("la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura"), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 (risoluzione 39/46) ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, prevede:
Articolo 1

“1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto con il quale si infligga intenzionalmente a una persona un dolore o una sofferenza grave, fisica o mentale, per ottenere da essa o da una terza persona informazioni o una confessione, punendola per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, o intimidire o costringere lui o una terza persona, o per qualsiasi motivo basato su una discriminazione di qualsiasi tipo, quando tale dolore o sofferenza è inflitto da o su istigazione di o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o di un'altra persona che agisce in veste ufficiale. Non sono inclusi il dolore o le sofferenze derivanti solo da, inerenti o incidentali a sanzioni legittime.

...”

Articolo 15

"Ciascuno Stato Parte garantirà che qualsiasi dichiarazione che si stabilisca essere stata fatta a seguito di tortura non sarà invocata come prova in nessun procedimento, se non contro una persona accusata di tortura come prova che la dichiarazione è stata fatta".

Articolo 16

"1. Ciascuno Stato Parte si impegna a prevenire in qualsiasi territorio sotto la propria giurisdizione altri atti di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti che non equivalgano alla tortura, come definita all'articolo 1, quando tali atti sono commessi da o su istigazione di o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o di un'altra persona che agisce in veste ufficiale. In particolare, gli obblighi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 si applicano sostituendo ai riferimenti alla tortura i riferimenti ad altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

...”

C. Pratica dei tribunali di altri Stati e di altri organi di controllo dei diritti umani

1. 1. La qualificazione giuridica delle minacce di tortura

65. Diverse istituzioni che controllano l'osservanza del divieto di tortura e di altri trattamenti inumani o degradanti hanno affrontato la questione della portata di tale divieto nel contesto delle minacce di sottoporre una persona a danni fisici.
66. 66. La Corte interamericana dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 27 novembre 2003 (Meriti, risarcimenti e costi) nella causa Maritza Urrutia contro Guatemala (serie C n. 103), ha trovato:
“85. Per quanto riguarda il trattamento che i funzionari dello Stato hanno riservato a Maritza Urrutia mentre era detenuta illegalmente e arbitrariamente, il tribunale ha ritenuto provato che la testa della presunta vittima era coperta da un cappuccio, era tenuta ammanettata a un letto, in una stanza con la luce accesa e la radio a tutto volume, il che le impediva di dormire. Inoltre, è stata sottoposta a interrogatori molto prolungati, durante i quali le sono state mostrate fotografie di individui che mostravano segni di tortura o che erano stati uccisi in combattimento ed è stata minacciata di essere ritrovata dalla sua famiglia allo stesso modo. Gli agenti dello Stato hanno anche minacciato di torturarla fisicamente o di uccidere lei o i suoi familiari se non avesse collaborato. A tal fine, le hanno mostrato fotografie di lei e della sua famiglia e la corrispondenza da lei inviata al suo ex marito ... Infine, Maritza Urrutia è stata costretta a girare un video, che è stato successivamente trasmesso da due canali televisivi guatemaltechi, in cui ha rilasciato una dichiarazione contro la sua volontà, il cui contenuto è stato costretto a ratificare in una conferenza stampa tenuta dopo il suo rilascio ...

92. È stato sviluppato un regime giuridico internazionale di assoluta proibizione di tutte le forme di tortura, sia fisica che psicologica, e, per quanto riguarda quest'ultima, è stato riconosciuto che la minaccia o il pericolo reale di sottoporre una persona a danni fisici produce, in determinate circostanze, un tale grado di angoscia morale che può essere considerata "tortura psicologica". ...

...

98. Alla luce di quanto precede, il tribunale dichiara che lo Stato ha violato l'articolo 5 della Convenzione americana [sui diritti umani], in relazione all'articolo 1 § 1 della stessa, e gli obblighi stabiliti dagli articoli 1 e 6 della Convenzione Interamericana contro la Tortura, a danno di Maritza Urrutia".

67. 67. Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la Commissione per i Diritti Umani, nella sua relazione del 3 luglio 2001 all'Assemblea Generale sulla questione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (UN Doc. A/56/156), ha trovato quanto segue:
"Come affermato dalla Commissione per i Diritti Umani nel suo Commento Generale n. 20 (10 aprile 1992), sull'articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Relatore Speciale desidera ricordare ai governi che la proibizione della tortura si riferisce non solo ad atti che causano dolore fisico, ma anche ad atti che causano sofferenza mentale alla vittima, come l'intimidazione e altre forme di minaccia". (paragrafo 3)

Egli ha sottolineato che "la paura della tortura fisica può costituire essa stessa una tortura mentale" (paragrafo 7). Inoltre, il relatore speciale è del parere che:
"... minacce gravi e credibili, comprese quelle di morte, all'integrità fisica della vittima o di una terza persona possono equivalere a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o addirittura alla tortura, soprattutto quando la vittima rimane nelle mani delle forze dell'ordine". (paragrafo 8)

68. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nelle sue Views adottate il 29 marzo 1983 nella causa Estrella contro l'Uruguay (Comunicazione n. 74/1980), ha rilevato quanto segue in merito all'autore della comunicazione, un pianista da concerto:
"L'autore è stato sottoposto a gravi torture fisiche e psicologiche, compresa la minaccia che le mani dell'autore fossero tagliate da una sega elettrica, nel tentativo di costringerlo ad ammettere attività sovversive". (paragrafo 8.3)

Il Comitato per i diritti umani ha ritenuto che l'autore sia stato sottoposto a tortura in violazione dell'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) (paragrafo 10).

2. 2. L'ammissione di prove ottenute a seguito di tortura o di altri maltrattamenti proibiti: la regola dell'esclusione

a) Gli Stati parti della Convenzione

69. Il materiale presentato alla Corte dimostra che non esiste un chiaro consenso negli Stati contraenti della Convenzione sulla portata della norma di esclusione.

b) Altri organi di controllo dei diritti umani

70. 70. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato nel suo Commento generale n. 7 sulla tortura o su trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (articolo 7 dell'ICCPR) del 30 maggio 1982:
"1. ... deriva dall'articolo 7, letto insieme all'articolo 2 del Patto, che gli Stati devono assicurare un'efficace protezione attraverso alcuni meccanismi di controllo. Le denunce di maltrattamenti devono essere oggetto di un'indagine efficace da parte delle autorità competenti. I colpevoli devono essere ritenuti responsabili e le presunte vittime devono avere a disposizione mezzi di ricorso efficaci, compreso il diritto di ottenere un risarcimento. Tra le garanzie che possono rendere efficace il controllo ci sono ... disposizioni che rendono inammissibili in tribunale le confessioni o altre prove ottenute attraverso la tortura o altri trattamenti contrari all'articolo 7; ...".

71. Il Commento generale n. 7 è stato sostituito dal Commento generale n. 20 sul divieto di tortura e di trattamenti o pene crudeli del 10 marzo 1992. In quest'ultimo si afferma:
“12. È importante per scoraggiare le violazioni ai sensi dell'articolo 7 che la legge proibisca l'uso dell'ammissibilità nei procedimenti giudiziari di dichiarazioni o confessioni ottenute con la tortura o altri trattamenti proibiti".

72. 72. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, che controlla l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, nelle sue Osservazioni conclusive sulla Germania dell'11 maggio 1998 (UN Doc. A/53/44) ha dichiarato quanto segue:
"Il Comitato raccomanda che si presti ulteriore attenzione legislativa alla rigorosa applicazione dell'articolo 15 della Convenzione e che tutte le prove ottenute direttamente o indirettamente con la tortura siano strettamente impedite per raggiungere la conoscenza dei giudici che decidono in tutti i procedimenti giudiziari". (paragrafo 193)

c) Diritto processuale dei tribunali di altri Stati

73. Il divieto di utilizzare, in qualsiasi modo pregiudizievole per l'imputato, informazioni derivate da fatti appresi a seguito di atti illeciti di agenti dello Stato (la cosiddetta dottrina del "frutto dell'albero velenoso") è saldamente radicata nella tradizione giuridica degli Stati Uniti d'America (si veda, ad esempio, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, no. 82-1651, Nix c. Williams, decisione dell'11 giugno 1984, 467 US 431 (1984), pagg. 441 e segg.; Corte Suprema degli Stati Uniti, n. 82-5298, Segura c. Stati Uniti, decisione del 5 luglio 1984, 468 US 796 (1984), pagg. 796-97 e 815; e Corte Suprema degli Stati Uniti, n. 07-513, Herring c. Stati Uniti, decisione del 14 gennaio 2009, 555 US ... (2009), parte II. A., con ulteriori riferimenti). Il divieto si applica alle informazioni ottenute da confessioni forzate (si veda, sulla questione della coercizione, la Corte Suprema degli Stati Uniti, n. 50, Blackburn c. Alabama, decisione dell'11 gennaio 1960, 361 US 199 (1960), pp. 205-07, e Corte Suprema degli Stati Uniti, n. 8, Townsend c. Sain, decisione del 18 marzo 1963, 372 US 293 (1963), pp. 293 e 307-09), il che significa che se la confessione porta ad ulteriori prove, tali prove sono anche inammissibili in tribunale oltre alla confessione stessa (confrontare Nix, sopra citato, p. 441, e Segura, sopra citato, p. 804). La prova deve essere esclusa, tuttavia, solo se l'illegalità è la causa prossima alla scoperta della prova. In altre parole, la prova sarà esclusa se si può dimostrare che "se non fosse stato per" la condotta illegale non sarebbe stata trovata. La regola dell'esclusione non si applica quando la connessione tra la condotta illegale della polizia e la scoperta delle prove è così remota da dissipare la contaminazione. Questo è il caso, ad esempio, in cui la polizia si è affidata a una fonte indipendente per trovare le prove (cfr. Nix, citato sopra, pagg. 441-44, e Segura, citato sopra, pagg. 796-97, 804-05 e 815, con ulteriori riferimenti) o in cui le prove sarebbero state scoperte, in ultima analisi o inevitabilmente, anche se non si fosse verificata alcuna violazione di qualsiasi disposizione costituzionale (cfr. Nix, citato sopra, pagg. 441-44).
74. 74. La regola dell'esclusione si applica anche in altre giurisdizioni. La Corte suprema d'appello del Sudafrica ha trovato nella sua recente sentenza del 10 aprile 2008 nella causa Mthembu contro lo Stato, caso n. 379/2007, [2008] ZASCA 51 come segue:
"Sintesi: le prove di un complice estratte attraverso la tortura (comprese le prove reali che ne derivano) sono inammissibili ...

...

33. ... L'Hilux e la scatola di metallo erano prove reali critiche per la causa dello Stato contro il ricorrente per i capi d'accusa di rapina. Normalmente, come ho detto, tali prove non sarebbero escluse perché esistono indipendentemente da qualsiasi violazione costituzionale. Ma queste scoperte sono state fatte come [un] risultato della polizia che ha torturato Ramseroop. Non c'è alcun suggerimento che le scoperte sarebbero state fatte in ogni caso. Se avessero avuto un esito diverso, il caso avrebbe potuto avere un esito diverso.

34. 34. Ramseroop ha rilasciato la sua dichiarazione alla polizia subito dopo che la scatola di metallo è stata scoperta a casa sua dopo la tortura. Il fatto che la sua successiva testimonianza sia stata resa apparentemente volontariamente non toglie che le informazioni contenute in quella dichiarazione relative all'Hilux e alla scatola di metallo siano state estratte con la tortura. ... quindi, c'è un legame inestricabile tra la sua tortura e la natura delle prove che sono state presentate in tribunale. La tortura ha macchiato le prove in modo irrimediabile.

...

36. Ammettere la testimonianza di Ramseroop riguardo all'Hilux e alla scatola di metallo richiederebbe di chiudere gli occhi sul modo in cui la polizia ha ottenuto queste informazioni da lui. Più seriamente, ciò equivale a coinvolgere il processo giudiziario in "diffamazione morale". Questo "comprometterebbe l'integrità del processo giudiziario e disonorerebbe l'amministrazione della giustizia". A lungo termine, l'ammissione di prove indotte dalla tortura non può che avere un effetto corrosivo sul sistema giudiziario penale. L'interesse pubblico, a mio avviso, ne chiede l'esclusione, indipendentemente dal fatto che tali prove abbiano o meno un impatto sull'equità del processo.

37. Per tutte queste ragioni, considero inammissibili le prove di Ramseroop relative all'Hilux e alla scatola di metallo. ...”

LA LEGGE

I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

75. Il ricorrente ha lamentato di essere stato sottoposto a tortura in violazione dell'art. 3 della Convenzione nell'ambito del suo interrogatorio di polizia del 1° ottobre 2002. Egli ha sostenuto di essere ancora vittima di tale violazione dell'articolo 3, che prevede:
"Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a trattamenti o punizioni inumani o degradanti".

76. Il Governo ha contestato questa opinione, sostenendo che il ricorrente non poteva più sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 3.
A. Lo status di vittima del richiedente

77. 77. L'articolo 34 della Convenzione prevede, se del caso:
"La Corte può ricevere le domande di qualsiasi persona ... che si ritenga vittima di una violazione dei diritti previsti dalla Convenzione o dai suoi protocolli da parte di una delle Alte Parti contraenti. ...”

78. 78. La Corte ritiene di non poter rispondere, nel caso di specie, alla domanda se l'attore abbia successivamente perso il suo status iniziale di vittima di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione senza aver prima stabilito come l'attore è stato trattato nel contesto del suo interrogatorio e senza aver valutato la gravità di tale trattamento alla luce dell'articolo 3. Successivamente, si può prendere in considerazione l'adeguatezza o meno della risposta delle autorità.

1. 1. Se il trattamento contestato era contrario all'articolo 3

a) La sentenza della Camera

79. La Camera ha ritenuto che il richiedente fosse stato minacciato dall'agente investigativo E. su ordine del vicecapo della polizia di Francoforte sul Meno, D., con violenza fisica che provocava un notevole dolore per fargli rivelare dove si trovava J... Essa ha rilevato che ulteriori minacce presunte dal richiedente o presunte lesioni fisiche inflitte durante l'interrogatorio non erano state provate al di là di ogni ragionevole dubbio. Considerate tutte le circostanze del caso, la Camera ha definito questa minaccia di violenza come un trattamento inumano vietato dall'articolo 3.

b) Osservazioni delle parti

i) Il richiedente

80. Il ricorrente ha sostenuto che durante il suo interrogatorio da parte dell'agente investigativo E., il 1o ottobre 2002, è stato sottoposto a un trattamento proibito dall'art. 3. L'agente investigativo E. aveva minacciato che gli sarebbero stati inflitti "dolori intollerabili come non aveva mai provato prima" se non avesse rivelato dove si trovava J.. Aveva minacciato che questo dolore sarebbe stato inflitto senza lasciare tracce e che un agente, appositamente addestrato per tali tecniche, si sarebbe recato alla stazione di polizia in elicottero. Per sostenere la minaccia, E. aveva imitato il suono delle pale rotanti di un elicottero e aveva descritto il dolore della tortura in dettaglio grafico. La ricorrente ha sostenuto che all'epoca erano state effettivamente adottate misure concrete, in quanto un medico della polizia aveva successivamente confermato la sua disponibilità ad essere presente durante la tortura, in modo da evitare che la ricorrente perdesse conoscenza o che la procedura lasciasse tracce.
81. Il ricorrente ha inoltre affermato di essere stato minacciato di abusi sessuali in quanto sarebbe stato rinchiuso in una cella con due grossi "negri" che lo avrebbero aggredito analmente. Durante l'interrogatorio gli erano state inflitte anche lesioni fisiche. E. lo aveva colpito più volte sul petto, causandogli dei lividi, e in un'occasione lo aveva spinto, facendogli sbattere la testa contro il muro. Ha prodotto due certificati medici del 4 e 7 ottobre 2002 rilasciati da medici della polizia a sostegno di questa affermazione (vedi paragrafo 21). Sosteneva che, in seguito, era stato portato a Birstein contro la sua volontà ed era stato costretto a camminare senza scarpe attraverso il bosco fino a dove aveva lasciato il cadavere e, al comando della polizia, aveva dovuto indicarne l'esatta posizione. Era stato anche costretto a rivelare altre prove durante il viaggio di ritorno da Birstein. Affermava di essere stato minacciato dalla polizia in un momento in cui la polizia era già a conoscenza del fatto che J. era morto ed era stato quindi costretto ad incriminare se stesso al solo scopo di portare avanti le indagini penali contro di lui.
82. 82. Con riferimento, in particolare, agli articoli 1 e 15 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (cfr. punto 64), il ricorrente ha sostenuto che il trattamento cui era stato sottoposto per costringerlo a confessare dovrebbe essere qualificato come tortura.

ii) Il governo

83. Come nelle loro osservazioni dinanzi alla Camera, il Governo ha riconosciuto che, purtroppo, l'art. 3 era stato violato durante l'interrogatorio della ricorrente del 1o ottobre 2002. Essi sottolineavano, tuttavia, che il ricorrente era stato minacciato di grave dolore solo se non aveva informato la polizia del luogo in cui si trovava J.. Essi hanno contestato che vi fossero state ulteriori minacce di violenza sessuale nei confronti del ricorrente. Hanno inoltre contestato che le lesioni che il ricorrente aveva subito erano state causate durante l'interrogatorio in questione e che era stato costretto a camminare senza scarpe alla Birstein. Egli aveva subito lesioni cutanee quando è stato arrestato all'aeroporto di Francoforte sul Meno. Essi hanno sottolineato che finora il ricorrente aveva sostenuto che E. lo aveva colpito solo una volta al petto e che la sua testa aveva colpito solo una volta il muro. I tribunali nazionali non hanno riscontrato l'esistenza di ulteriori minacce o lesioni.
84. 84. Il Governo ha inoltre sottolineato che gli agenti di polizia D. ed E. hanno fatto ricorso al metodo di interrogatorio in questione per salvare la vita di J., che avevano considerato a grande rischio. Non sapevano che J. era già stato ucciso in quel momento.

(iii) I terzi intervenuti

(α) I genitori di J.

85. I genitori di J. hanno appoggiato le proposte del Governo. Essi hanno sottolineato che le varie lesioni del ricorrente, compresa la lesione al di sotto della clavicola, erano ora per la prima volta asserite durante l'interrogatorio del 1° ottobre 2002. Tuttavia, il ricorrente aveva già ammesso di aver già subito tali lesioni durante il suo arresto il 30 settembre 2002. Questa ammissione era contenuta in un libro da lui pubblicato nel 2005 (Allein mit Gott - der Weg zurück ("Soli con Dio - La via del ritorno"), pp. 57-61), che trattava, tra l'altro, delle indagini penali e del processo contro di lui. In un capitolo intitolato "L'arresto", il richiedente ha riprodotto una copia del certificato medico rilasciato da un medico della polizia il 4 ottobre 2002 (cfr. paragrafo 21) per mostrare quali lesioni gli erano state inflitte durante l'arresto del 30 settembre 2002. Lo stesso certificato è stato ora utilizzato dal ricorrente a sostegno della sua affermazione secondo cui le lesioni sono state subite durante l'interrogatorio. Le sue lesioni non erano pertanto connesse con l'interrogatorio del 1° ottobre 2002.

(β) Il fondamento del ricorso

86. Con riferimento, in particolare, alle constatazioni delle istituzioni della Convenzione in Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi contro la Grecia ("il caso greco") (nn. 3321/67, 3322/67, 3323/67 e 3344/67, relazione della Commissione del 5 novembre 1969, Annuario 12, pag. 461) e nella causa Akkoç c. Turchia (nn. 22947/93 e 22948/93, §§ 25 e 116-17, CEDU 2000-X), il Redress Trust ha sottolineato che, affinché un determinato atto costituisca una tortura, non è necessario che sia causato un danno fisico. Il danno mentale è di per sé una forma di tortura prevalente. Inoltre, la Corte aveva confermato che una semplice minaccia di condotta vietata dall'articolo 3 poteva di per sé dare luogo a una violazione di tale articolo (la terza parte ha citato Campbell e Cosans c. Regno Unito, 25 febbraio 1982, § 26, Serie A n. 48). Diversi organismi internazionali, tra cui, tra l'altro, la Corte Interamericana dei Diritti Umani (cfr. paragrafo 66), il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la Commissione per i Diritti Umani (cfr. paragrafo 67) e il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (cfr. paragrafo 68), hanno parimenti rilevato che una minaccia di gravi lesioni fisiche potrebbe, a seconda delle circostanze e dell'impatto sull'individuo in questione, costituire una tortura o un'altra forma di maltrattamento. In ogni caso, non era necessario operare una distinzione tra tortura e altri maltrattamenti in relazione all'articolo 3 della Convenzione, poiché, a differenza della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura di cui agli articoli 1, 15 e 16 (cfr. paragrafo 64), il relativo articolo della Convenzione non attribuiva alla tortura conseguenze giuridiche diverse rispetto ad altre forme di maltrattamenti proibiti. Facendo riferimento, tra l'altro, alla causa Labita c. Italia ([GC], n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV), il Redress Trust ha sottolineato che il divieto di tortura e di altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti è assoluto e non prevede eccezioni, giustificazioni o limitazioni, indipendentemente dalle circostanze del caso o dalla condotta della vittima.

c) La valutazione della Corte

i) Ricapitolazione dei principi pertinenti

87. La Corte ribadisce che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali delle società democratiche. A differenza della maggior parte delle clausole sostanziali della Convenzione, l'articolo 3 non prevede eccezioni e nessuna deroga ad esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 15 § 2 anche in caso di emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione (cfr. Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 95, CEDU 1999-V, e Labita, citata, § 119). La Corte ha confermato che anche nelle circostanze più difficili, come la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e i trattamenti o le pene inumani o degradanti, indipendentemente dalla condotta della persona interessata (cfr. Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, § 79, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, e Labita, citata, § 119). La natura del reato asseritamente commesso dal richiedente è quindi irrilevante ai fini dell'articolo 3 (cfr. V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, § 69, CEDU 1999-IX; Ramirez Sanchez c. Francia [GC], no. 59450/00, § 116, CEDU 2006-IX; e Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 127, ECHR 2008).

88. Affinché il maltrattamento rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo minimo dipende da tutte le circostanze del caso, come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima (cfr. Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 162, Serie A n. 25, e Jalloh c. Germania [GC], no. 54810/00, § 67, ECHR 2006-IX). Ulteriori fattori includono lo scopo per il quale il trattamento è stato inflitto insieme all'intenzione o alla motivazione dietro di esso (confrontare, tra l'altro, Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, § 64, Relazioni 1996-VI; Egmez c. Cipro, n. 30873/96, § 78, CEDU 2000-XII; e Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, § 53, 30 settembre 2004), così come il suo contesto, come un'atmosfera di tensione e di emozioni accresciute (confrontare, per esempio, Selmouni, citato sopra, § 104, e Egmez, loc. cit.)

89. La Corte ha considerato il trattamento come "inumano" perché, tra l'altro, è stato premeditato, è stato applicato per ore e ore e ha causato o un'effettiva lesione fisica o un'intensa sofferenza fisica e mentale (cfr. Labita, citata, § 120, e Ramirez Sanchez, citata, § 118). Il trattamento è stato ritenuto "degradante" quando era tale da suscitare nelle vittime sentimenti di paura, angoscia e inferiorità capaci di umiliarle e svilirle e possibilmente di spezzare la loro resistenza fisica o morale, o quando era tale da spingere la vittima ad agire contro la sua volontà o coscienza (cfr., tra l'altro, Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, § 110, CEDU 2001-III, e Jalloh, citato, § 68).

90. Nel determinare se una particolare forma di maltrattamento debba essere classificata come tortura, occorre considerare la distinzione, contenuta nell'articolo 3, tra questa nozione e quella di trattamento inumano o degradante. Come osservato in casi precedenti, sembra che l'intenzione della Convenzione fosse quella di attribuire, attraverso tale distinzione, una speciale stigmatizzazione ai trattamenti inumani intenzionali che causano sofferenze molto gravi e crudeli (cfr. Irlanda c. Regno Unito, sopra citato, § 167; Aksoy, sopra citato, § 63; e Selmouni, sopra citato, § 96). Oltre alla gravità del trattamento, vi è un elemento di finalità alla tortura, come riconosciuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che all'articolo 1 definisce la tortura in termini di inflizione intenzionale di dolore o sofferenza grave allo scopo, tra l'altro, di ottenere informazioni, infliggere punizioni o intimidire (cfr. Akkoç, citato, § 115).

91. La Corte ribadisce inoltre che una minaccia di condotta vietata dall'articolo 3, a condizione che sia sufficientemente reale e immediata, può essere contraria a tale disposizione. Pertanto, minacciare un individuo con la tortura può costituire almeno un trattamento inumano (confrontare Campbell e Cosans, citato sopra, § 26).

92. Nel valutare le prove su cui basare la decisione in merito alla violazione dell'articolo 3, la Corte adotta lo standard di prova "oltre ogni ragionevole dubbio". Tuttavia, tale prova può derivare dalla coesistenza di deduzioni sufficientemente forti, chiare e concordanti o di simili presunzioni di fatto non attenuate (cfr. Jalloh, sopra citato, § 67, e Ramirez Sanchez, sopra citato, § 117). La Corte ha ritenuto, in particolare, che quando un individuo viene preso in custodia dalla polizia in buona salute ma viene trovato ferito al momento del rilascio, spetta allo Stato fornire una spiegazione plausibile di come tali lesioni sono state causate, in mancanza della quale sorge una chiara questione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (confrontare Tomasi v. Francia, 27 agosto 1992, § 110, serie A n. 241-A; Ribitsch c. Austria, 4 dicembre 1995, § 34, serie A n. 336; Aksoy, citata, § 61; e Selmouni, citata, § 87).

93.  Quando le accuse sono formulate ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, la Corte deve applicare un esame particolarmente approfondito (cfr. Matko c. Slovenia, n. 43393/98, § 100, 2 novembre 2006, e Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, § 59, 24 luglio 2008). Nei casi di procedimenti nazionali, tuttavia, non è compito della Corte sostituire la propria valutazione dei fatti con quella dei tribunali nazionali e, di norma, spetta a questi ultimi valutare le prove di cui sono investiti (cfr. Klaas c. Germania, 22 settembre 1993, § 29, serie A n. 269, e Jasar c. "ex Repubblica iugoslava di Macedonia", n. 69908/01, § 49, 15 febbraio 2007). Sebbene la Corte non sia vincolata dalle constatazioni dei tribunali nazionali, in circostanze normali essa richiede elementi convincenti che la inducano a discostarsi dalle constatazioni di fatto raggiunte da tali tribunali.

ii) Applicazione di questi principi alla presente causa

(α) Valutazione dei fatti da parte della Corte

94. Nel valutare il trattamento cui il ricorrente è stato sottoposto il 1° ottobre 2002, la Corte rileva che è incontestato tra le parti che durante l'interrogatorio di quella mattina, il ricorrente è stato minacciato dall'agente investigativo E., su istruzioni del vice capo della polizia di Francoforte sul Meno, D., con intollerabile dolore se si rifiutava di rivelare dove si trovava J.. Il processo, che non avrebbe lasciato tracce, doveva essere eseguito da un agente di polizia appositamente addestrato a tale scopo, che si stava già recando alla stazione di polizia in elicottero. Doveva essere condotto sotto controllo medico. Ciò è stato stabilito dal Tribunale di Francoforte sul Meno sia nel procedimento penale contro il richiedente (cfr. paragrafo 26) sia nel procedimento penale contro gli agenti di polizia (cfr. paragrafo 47). Inoltre, è chiaro sia dalla nota di D. per il fascicolo della polizia (cfr. paragrafo 20 sopra) sia dalla constatazione del Tribunale regionale nel procedimento penale contro D. (cfr. paragrafo 47 sopra) che D. intendeva, se necessario, effettuare tale minaccia con l'aiuto di un "siero della verità" e che il richiedente era stato avvertito che l'esecuzione della minaccia era imminente.

95. Poiché D. aveva più volte ordinato ai suoi subordinati capi dipartimento di usare la forza contro il richiedente, se necessario, prima di ordinare finalmente ad E. di minacciare il richiedente di torturare (cfr. paragrafo 47), il suo ordine non può essere considerato come un atto spontaneo ed era presente un chiaro elemento di intenzione. Sembra inoltre che il richiedente, mentre era detenuto, fosse ammanettato nella stanza degli interrogatori (cfr. paragrafo 57) e si trovasse quindi in una situazione di particolare vulnerabilità e costrizione. La Corte, alla luce delle conclusioni dei tribunali nazionali e del materiale di cui è stata investita, è convinta che gli agenti di polizia abbiano fatto ricorso al metodo dell'interrogatorio in questione nella convinzione che la vita di J. potesse essere salvata.

96. La Corte osserva inoltre che il ricorrente ha affermato di essere stato anche aggredito e ferito fisicamente e minacciato di abuso sessuale durante l'interrogatorio. Nel valutare se queste accuse, contestate dal Governo, siano state provate al di là di ogni ragionevole dubbio, la Corte ritiene che, alla luce dei certificati medici forniti dal ricorrente, la sua affermazione di aggressione durante l'interrogatorio non è del tutto priva di fondamento. Tali certificati indicano che il ricorrente aveva effettivamente subito contusioni al petto nei giorni precedenti gli esami medici.

97. Tuttavia, la Corte prende atto anche della spiegazione del Governo sulla causa delle lesioni del ricorrente, insieme alle dichiarazioni dei genitori di J. su questo punto. Essi hanno sostenuto, facendo riferimento alle dichiarazioni del ricorrente stesso nel suo libro pubblicato nel 2005, che tutte le lesioni, comprese quelle alla pelle, che il ricorrente aveva incontestabilmente subito, erano state causate durante il suo arresto quando era stato immobilizzato, a faccia in giù, a terra (cfr. paragrafi 13 e 14). La Corte rileva inoltre che i tribunali nazionali non hanno ritenuto accertata alcuna delle ulteriori accuse del ricorrente. Sembrerebbe che dinanzi ai tribunali nazionali, che hanno ascoltato e valutato le prove, il ricorrente non abbia avanzato le accuse di lesioni fisiche subite durante l'interrogatorio, almeno non nella stessa misura in cui lo ha fatto dinanzi a questa Corte (cfr., in particolare, il precedente paragrafo 26). Inoltre, i certificati medici non contengono alcuna indicazione sul probabile nesso di causalità delle lesioni (cfr. paragrafo 21).

 98. Alla luce di quanto precede, il Tribunale non è in grado di concludere che le denunce del ricorrente relative ad aggressioni e lesioni fisiche e alla presunta minaccia di abuso sessuale durante l'interrogatorio siano state accertate al di là di ogni ragionevole dubbio.

99. La Corte osserva inoltre che, secondo il ricorrente, egli è stato nuovamente sottoposto a un trattamento vietato dall'articolo 3, in quanto è stato obbligato a camminare senza scarpe attraverso i boschi di Birstein ed è stato direttamente costretto a indicare l'esatta ubicazione del cadavere e a rivelare altri elementi di prova. Anche queste accuse sono contestate dal governo. La Corte rileva che, secondo le conclusioni delle autorità nazionali, il ricorrente, dopo l'interrogatorio, aveva accettato di accompagnare gli agenti di polizia allo stagno dove aveva nascosto il cadavere di J. (cfr. paragrafo 17). Non vi è nulla che indichi che il richiedente sia stato minacciato verbalmente durante il tragitto verso Birstein da uno qualsiasi degli agenti di polizia presenti per fargli indicare l'esatta ubicazione del cadavere. Tuttavia, la questione se e in quale misura la divulgazione delle prove da parte del richiedente a Birstein sia stata causalmente collegata alle minacce rivoltegli dalla stazione di polizia rimane una questione da determinare ai sensi dell'articolo 6. In considerazione del fatto che i certificati medici contenevano una diagnosi di gonfiori e vesciche ai piedi del ricorrente (cfr. il precedente paragrafo 21), la Corte ritiene che la sua affermazione di essere stato obbligato a camminare senza scarpe non sia del tutto priva di fondamento. Tuttavia, i giudici nazionali, dopo aver esaminato le prove a loro disposizione, non hanno ritenuto provata tale accusa - che il ricorrente non sembra aver menzionato fin dall'inizio nemmeno nel procedimento nazionale - (cfr., in particolare, il precedente paragrafo 26). La causa delle lesioni non è stata accertata dai medici esaminatori. In tali circostanze, la Corte non ritiene che le affermazioni del richiedente a tale riguardo siano state provate al di là di ogni ragionevole dubbio.

100. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene di aver stabilito che il ricorrente è stato minacciato dalla polizia la mattina del 1° ottobre 2002 di subire un dolore intollerabile, secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 94-95, al fine di fargli rivelare dove si trovava J...

(β) Qualificazione giuridica del trattamento

101. La Corte prende atto del riconoscimento da parte del Governo del fatto che il trattamento cui la ricorrente è stata sottoposta da E. ha violato l'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, in considerazione delle gravi accuse di tortura mosse dal richiedente e della richiesta del Governo di perdita dello status di vittima, la Corte ritiene necessario valutare se questo trattamento possa essere considerato come un trattamento che ha raggiunto il livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 e, in caso affermativo, come debba essere classificato. Tenuto conto dei fattori pertinenti indicati dalla giurisprudenza della Corte (cfr. punti 88-91), la Corte esaminerà, a sua volta, la durata del trattamento cui il richiedente è stato sottoposto, i suoi effetti fisici o mentali su di lui, intenzionali o meno, il suo scopo e il contesto in cui è stato inflitto.

 102. Per quanto riguarda la durata del comportamento contestato, la Corte rileva che l'interrogatorio sotto minaccia di maltrattamento è durato circa dieci minuti.

 103. Per quanto riguarda i suoi effetti fisici e mentali, la Corte rileva che il richiedente, che in precedenza si era rifiutato di rivelare il luogo in cui si trovava J., ha confessato sotto minaccia il luogo in cui aveva nascosto il corpo. Successivamente, ha continuato ad approfondire in dettaglio la questione della morte di J. per tutta la durata del procedimento investigativo. La Corte ritiene pertanto che le minacce reali e immediate di maltrattamenti intenzionali e imminenti di cui il richiedente è stato vittima durante l'interrogatorio devono essere considerate come se gli avessero causato notevole paura, angoscia e sofferenza mentale. Il ricorrente, tuttavia, non ha presentato certificati medici per stabilire le conseguenze psicologiche negative a lungo termine che ne sono derivate.

104. La Corte osserva inoltre che la minaccia non è stata un atto spontaneo, ma è stata premeditata e calcolata in modo deliberato e intenzionale.

105. Per quanto riguarda lo scopo delle minacce, la Corte è convinta che il richiedente sia stato intenzionalmente sottoposto a tale trattamento per estrarre informazioni sul luogo in cui si trovava J..

106. La Corte rileva inoltre che le minacce di maltrattamenti intenzionali e imminenti sono state fatte nel contesto della detenzione del richiedente in custodia di funzionari delle forze dell'ordine, apparentemente ammanettato, e quindi in uno stato di vulnerabilità. È chiaro che D. ed E. hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni di agenti dello Stato e che intendevano, se necessario, svolgere tale minaccia sotto controllo medico e da parte di un ufficiale appositamente addestrato. Inoltre, l'ordine di D. di minacciare il ricorrente non è stata una decisione spontanea, poiché egli aveva dato tale ordine in diverse occasioni precedenti ed era diventato sempre più impaziente di fronte al mancato rispetto delle sue istruzioni da parte dei suoi subordinati. La minaccia si è svolta in un'atmosfera di tensione ed emozioni elevate in circostanze in cui gli agenti di polizia erano sotto forte pressione, credendo che la vita di J. fosse in notevole pericolo.

107. A questo proposito, la Corte accetta la motivazione della condotta degli agenti di polizia e il fatto che essi abbiano agito nel tentativo di salvare la vita di un bambino. Tuttavia, è necessario sottolineare che, tenuto conto della disposizione dell'articolo 3 e della sua giurisprudenza consolidata (cfr. paragrafo 87), il divieto di maltrattamento di una persona si applica indipendentemente dal comportamento della vittima o dalla motivazione delle autorità. La tortura, i trattamenti inumani o degradanti non possono essere inflitti anche in circostanze in cui la vita di un individuo è a rischio. Non è consentita alcuna deroga anche in caso di emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione. L'articolo 3, che è stato formulato in termini inequivocabili, riconosce che ogni essere umano ha il diritto assoluto, inalienabile, di non essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti in nessuna circostanza, anche la più difficile. La base filosofica su cui si fonda il carattere assoluto del diritto di cui all'articolo 3 non consente alcuna eccezione o giustificazione o bilanciamento di interessi, indipendentemente dalla condotta dell'interessato e dalla natura del reato in questione.

 108. In considerazione dei fattori rilevanti per la caratterizzazione del trattamento cui il richiedente è stato sottoposto, il Tribunale ritiene che le minacce reali e immediate contro il richiedente al fine di estrarre informazioni da quest'ultimo abbiano raggiunto il livello minimo di gravità per far rientrare la condotta contestata nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. Essa ribadisce che, secondo la propria giurisprudenza (cfr. paragrafo 91), che fa riferimento anche alla definizione di tortura di cui all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (cfr. paragrafi 64 e 90), e secondo i pareri espressi da altri organismi internazionali di controllo dei diritti umani (cfr. paragrafi 66-68), ai quali anche il Redress Trust ha fatto riferimento, una minaccia di tortura può equivalere a tortura, in quanto la natura della tortura copre sia il dolore fisico che la sofferenza mentale. In particolare, la paura della tortura fisica può costituire essa stessa una tortura mentale. Tuttavia, sembra esservi un ampio consenso, e la Corte ritiene parimenti che la classificazione di una data minaccia di tortura fisica equivalga a una tortura psicologica o a un trattamento disumano o degradante dipende da tutte le circostanze di un determinato caso, tra cui, in particolare, la gravità della pressione esercitata e l'intensità della sofferenza mentale causata. Contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza del ricorrente, la Corte ritiene che il metodo di interrogatorio cui è stato sottoposto nelle circostanze del caso di specie fosse sufficientemente grave da equivalere a un trattamento inumano vietato dall'articolo 3, ma che non abbia raggiunto il livello di crudeltà necessario per raggiungere la soglia della tortura.

2. 2. Se il richiedente ha perso lo status di vittima

a) La sentenza della Camera

109. La Camera ha ritenuto che il ricorrente non potesse più sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 3. Essa ha ritenuto che i tribunali nazionali avessero espressamente riconosciuto, sia nel procedimento penale contro il ricorrente che in quello contro gli agenti di polizia D. ed E., che il trattamento del ricorrente durante il suo interrogatorio da parte di E. aveva violato l'articolo 3. Inoltre, al ricorrente era stato concesso un risarcimento sufficiente per tale violazione a livello nazionale. I due agenti di polizia coinvolti nelle minacce erano stati condannati e puniti e avevano subito un pregiudizio nella loro carriera. Nelle circostanze del caso di specie, tali condanne dovevano essere considerate sufficienti a garantire un risarcimento non pecuniario. Inoltre, l'uso dei metodi di indagine vietati aveva dato luogo a sanzioni in quanto nessuna delle dichiarazioni preprocessuali del ricorrente era stata ammessa come prova al suo processo.

b) Osservazioni delle parti

i) Il richiedente

110. Il ricorrente ha sostenuto di non aver perso il suo status di vittima di una violazione dell'articolo 3. I giudici nazionali non avevano riconosciuto in modo giuridicamente vincolante una chiara violazione del suo diritto della Convenzione. Essi si erano limitati a menzionare l'articolo 3 nelle loro decisioni di rigetto delle domande e dei reclami del ricorrente.
111. 111. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto un adeguato risarcimento per la violazione del divieto di tortura. Non aveva tratto alcun vantaggio personale dalle condanne di D. ed E., che, in ogni caso, erano state condannate a pene pecuniarie molto modeste e sospese e che non avevano altrimenti subito conseguenze disciplinari per la loro condotta. D. era stato addirittura promosso a seguito della sua condanna. Il procedimento di responsabilità civile, in cui il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal suo trattamento in violazione dell'articolo 3, era ancora pendente dinanzi al giudice civile e, a tutt'oggi, non aveva ricevuto alcun risarcimento. Inoltre, egli ha sostenuto che lo status quo ante avrebbe potuto essere ripristinato solo con l'esclusione, in sede processuale, di tutte le prove ottenute come diretta conseguenza della violazione dell'articolo 3. Tali prove, la cui ammissibilità era stata determinata all'inizio del processo, avevano garantito la sua condanna e, implicitamente, l'imposizione della pena massima applicabile. L'esclusione delle sole dichiarazioni preprocessuali da lui rese a seguito di coercizione non era un rimedio sufficiente, in quanto tali dichiarazioni non erano necessarie per il caso dell'accusa contro di lui una volta che le prove reali erano state ammesse.

(ii) Il governo

112. Il Governo ha chiesto alla Grande Camera di confermare la constatazione della Camera che il ricorrente ha perso il suo status di vittima di una violazione dell'articolo 3. Tre tribunali tedeschi - ossia la Corte Regionale e la Corte Costituzionale Federale nel procedimento penale contro il ricorrente e la Corte Regionale nel procedimento penale contro gli agenti di polizia - avevano espressamente riconosciuto la violazione dell'articolo 3. Questi tribunali avevano sottolineato che la dignità umana era inviolabile e che la tortura era proibita anche se era in gioco la vita di una persona.

113. Secondo il Governo, al richiedente era stato anche concesso un risarcimento sufficiente. I due agenti di polizia coinvolti erano stati condannati in un procedimento penale e condannati. Il Governo ha sottolineato che per un ufficiale di polizia essere processato e condannato per coercizione è una questione molto seria. Inoltre, entrambi gli agenti di polizia erano stati rimossi dal loro incarico. Il Governo ha ammesso che il richiedente non aveva ancora ricevuto un risarcimento, ma ha sostenuto che, poiché aveva avviato un procedimento per responsabilità civile dinanzi ai tribunali nazionali solo dopo aver presentato la sua istanza alla Corte, il fatto che tale procedimento fosse ancora in corso non poteva essere preso in considerazione per quanto riguarda la perdita della sua condizione di vittima. Inoltre, il Tribunale di Francoforte sul Meno aveva escluso l'ammissibilità non solo della confessione del 1° ottobre 2002, ma anche di tutte le successive confessioni fatte dal ricorrente dinanzi alla polizia, all'accusa e a un giudice prima del processo. Tuttavia, il ricorrente, dopo aver ricevuto l'istruzione che le sue precedenti confessioni non potevano essere utilizzate come prove, aveva comunque fatto una nuova piena confessione il secondo giorno del suo processo, prima che fosse presentata qualsiasi altra prova.

iii) I terzi intervenuti (il "Redress Trust")

114. Secondo il Redress Trust, la giurisprudenza internazionale aveva riconosciuto che rimedi adeguati e sufficienti nei casi di tortura e di altri maltrattamenti vietati comprendevano, in particolare, le seguenti forme di riparazione che potevano essere rilevanti cumulativamente in un caso particolare. In primo luogo, era necessaria un'indagine che portasse all'identificazione e alla punizione dei responsabili di eventuali maltrattamenti (ha citato, tra l'altro, Assenov e altri contro la Bulgaria, 28 ottobre 1998, § 102, Relazioni 1998-VIII).

In secondo luogo, gli Stati erano obbligati ad avere un sistema di giustizia penale efficace in grado di punire efficacemente coloro che perpetravano torture e altri maltrattamenti proibiti e di scoraggiare la commissione di futuri reati. La pena per una violazione dell'articolo 3 dovrebbe riflettere la gravità del reato e l'obbligo dello Stato di punire gli agenti responsabili doveva essere rispettato seriamente e non come una mera formalità (a titolo di confronto, ha citato Nikolova e Velichkova c. Bulgaria, n. 7888/03, § 63, 20 dicembre 2007).

In terzo luogo, rimedi adeguati e sufficienti per la tortura e altre forme di maltrattamento comprendevano rimedi civili efficaci; in particolare, il risarcimento dei danni pecuniari e non pecuniari. La Corte stessa aveva ripetutamente ritenuto che una sentenza di per sé non fosse sufficiente a costituire una giusta soddisfazione in casi di gravi violazioni, come quelle dell'articolo 3, e aveva effettuato un risarcimento per danni non pecuniari (ha citato, ad esempio, Selçuk e Asker c. Turchia, 24 aprile 1998, §§ 117-18, Relazioni 1998-II). In quarto luogo, era necessario un ripristino dei diritti che affrontasse il continuo impatto della tortura, come l'esclusione delle confessioni involontarie. In quinto luogo, lo Stato doveva prevedere misure che garantissero la non ricorrenza dei comportamenti vietati.

c) La valutazione della Corte

i) Ricapitolazione dei principi pertinenti

115. La Corte ribadisce che spetta, in primo luogo, alle autorità nazionali rimediare a qualsiasi violazione della Convenzione. A questo proposito, la questione se un richiedente possa sostenere di essere vittima della presunta violazione è rilevante in tutte le fasi del procedimento ai sensi della Convenzione (si veda, tra l'altro, Siliadin c. Francia, n. 73316/01, § 61, CEDU 2005-VII, e Scordino c. Italia (n. 1) [GC], no. 36813/97, § 179, ECHR 2006-V).

Una decisione o misura favorevole al richiedente non è, in linea di principio, sufficiente a privarlo dello status di "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e quindi concesso un risarcimento per la violazione della Convenzione (cfr., tra l'altro, Eckle v. Germania, 15 luglio 1982, § 66, serie A n. 51; Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 44, CEDU 1999-VI; Siliadin, citata, § 62; e Scordino (n. 1), citata, § 180).

116. Per quanto riguarda il rimedio appropriato e sufficiente per rimediare ad una violazione di un diritto della Convenzione a livello nazionale, la Corte ha generalmente ritenuto che esso dipenda da tutte le circostanze del caso, tenendo conto, in particolare, della natura della violazione della Convenzione in questione (cfr., ad esempio, Scordino (n. 1), citato, § 186). Nei casi di maltrattamenti intenzionali da parte di agenti dello Stato in violazione dell'articolo 3, la Corte ha ripetutamente ritenuto che siano necessarie due misure per fornire un risarcimento sufficiente. In primo luogo, le autorità statali devono aver condotto un'indagine approfondita ed efficace che porti all'identificazione e alla punizione dei responsabili (si veda, tra l'altro, Krastanov, citato, § 48; Çamdereli c. Turchia, n. 28433/02, §§ 28-29, 17 luglio 2008; e Vladimir Romanov, citato, §§ 79 e 81). In secondo luogo, se del caso, è richiesto un risarcimento al richiedente (v. Vladimir Romanov, citato, § 79, e, mutatis mutandis, Aksoy, citato, § 98, e Abdülsamet Yaman c. Turchia, no. 32446/96, § 53, 2 novembre 2004 (entrambi nel contesto dell'articolo 13)) o, almeno, la possibilità di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni che il richiedente ha subito a causa del maltrattamento (cfr., mutatis mutandis, Nikolova e Velichkova, di cui sopra, § 56 (riguardante una violazione dell'articolo 2); Çamdereli, di cui sopra, § 29; e Yeter c. Turchia, n. 33750/03, § 58, 13 gennaio 2009).

 117. Per quanto riguarda il requisito di un'indagine approfondita ed efficace, la Corte ribadisce che quando un individuo solleva un'argomentazione discutibile che è stato gravemente maltrattato dalla polizia o da altri agenti dello Stato illegalmente e in violazione dell'articolo 3, tale disposizione, letta in combinato disposto con il dovere generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di "garantire a tutti coloro che si trovano sotto la loro giurisdizione i diritti e le libertà definite ... la] Convenzione", richiede implicitamente che vi sia un'effettiva indagine ufficiale. Tale indagine, come quella di cui all'articolo 2, dovrebbe essere in grado di condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili (si veda, tra l'altro, Assenov e altri, citata, § 102; Labita, citata, § 131; Çamdereli, citata, §§ 36-37; e Vladimir Romanov, citata, § 81). Affinché un'indagine sia efficace nella pratica, è necessario che lo Stato abbia emanato disposizioni di diritto penale che sanzionino pratiche contrarie all'articolo 3 (cfr., mutatis mutandis, M.C. c. Bulgaria, no. 39272/98, §§ 150, 153 e 166, CEDU 2003-XII; Nikolova e Velichkova, citata, § 57; e Çamdereli, citata, § 38).

118. Per quanto riguarda il requisito del risarcimento per rimediare ad una violazione dell'articolo 3 a livello nazionale, la Corte ha ripetutamente ritenuto che, oltre ad un'indagine approfondita ed efficace, è necessario che lo Stato abbia concesso un risarcimento al richiedente, se del caso, o almeno che gli abbia dato la possibilità di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del maltrattamento (si vedano, in dettaglio, i riferimenti al precedente paragrafo 116). La Corte ha già avuto occasione di indicare, nel contesto di altri articoli della Convenzione, che la condizione di vittima di un richiedente asilo può dipendere dal livello di risarcimento concesso a livello nazionale, tenuto conto dei fatti di cui si lamenta dinanzi alla Corte (si veda, ad esempio, Normann c. Danimarca (dic.), no. 44704/98, 14 giugno 2001, e Scordino (n. 1), citato, § 202, in relazione ad una denuncia ai sensi dell'articolo 6, o Jensen e Rasmussen c. Danimarca (dic.), n. 52620/99, 20 marzo 2003, per una denuncia ai sensi dell'articolo 11). Questa constatazione si applica, mutatis mutandis, alle denunce relative a una violazione dell'articolo 3.

119. Nei casi di maltrattamento intenzionale la violazione dell'articolo 3 non può essere sanata solo con la concessione di un risarcimento alla vittima. Questo perché, se le autorità potessero limitare la loro reazione a casi di maltrattamenti intenzionali da parte di agenti dello Stato al semplice pagamento di un risarcimento, pur non facendo abbastanza per perseguire e punire i responsabili, sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato abusare dei diritti di coloro che sono sotto il loro controllo con una virtuale impunità, e la proibizione legale generale della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, nonostante la sua importanza fondamentale, sarebbe in pratica inefficace (si veda, tra molte altre autorità, il Krastanov, citato sopra, § 60); Çamdereli, citato, § 29; e Vladimir Romanov, citato, § 78).

(ii) Applicazione di questi principi al caso di specie

120. La Corte deve quindi esaminare, in primo luogo, se le autorità nazionali abbiano riconosciuto, in modo esplicito o sostanziale, la violazione della Convenzione. A tale riguardo, esso rileva che nel procedimento penale contro il ricorrente, il Tribunale di Francoforte sul Meno, nella sua decisione del 9 aprile 2003, ha espressamente dichiarato che la minaccia di far soffrire il ricorrente per estrarre da lui una dichiarazione non solo ha costituito un metodo di interrogatorio vietato ai sensi dell'art. 136a del Codice di procedura penale, ma ha anche ignorato l'art. 3 della Convenzione, che è alla base di tale disposizione del Codice (v. supra, punto 26). Allo stesso modo, la Corte costituzionale federale, riferendosi alla constatazione della Corte regionale di una violazione dell'articolo 3, ha osservato che la dignità umana del richiedente e il divieto di sottoporre i detenuti a maltrattamenti (articolo 1 e articolo 104 § 1, seconda frase, della Legge fondamentale) erano stati ignorati (cfr. paragrafo 42 sopra). Inoltre, nella sua sentenza del 20 dicembre 2004 che condannava gli agenti di polizia D. ed E., il Tribunale di Francoforte sul Meno ha ritenuto che tali metodi di indagine non potevano essere giustificati come un atto di necessità perché la "necessità" non era una difesa contro una violazione della protezione assoluta della dignità umana ai sensi dell'articolo 1 della Legge fondamentale, che era anche al centro dell'articolo 3 della Convenzione (cfr. paragrafo 48 sopra). In considerazione di ciò, la Grande Camera, che concorda con le conclusioni della Camera a tale riguardo, è convinta che i giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su tale questione abbiano riconosciuto espressamente e in modo inequivocabile che l'interrogatorio del ricorrente ha violato l'articolo 3 della Convenzione.

121. Nel valutare se le autorità nazionali abbiano ulteriormente concesso al ricorrente un adeguato e sufficiente risarcimento per la violazione dell'art. 3, la Corte deve in primo luogo stabilire se esse abbiano svolto un'indagine approfondita ed efficace nei confronti dei responsabili in conformità con i requisiti della sua giurisprudenza. A tal fine, la Corte ha tenuto conto in precedenza di diversi criteri. In primo luogo, fattori importanti per un'indagine efficace, vista come un indicatore della determinazione delle autorità di identificare e perseguire i responsabili, sono la sua prontezza (confrontare, tra l'altro, Selmouni, di cui sopra, §§ 78-79; Nikolova e Velichkova, di cui sopra, § 59; e Vladimir Romanov, di cui sopra, §§ 85 e seguenti. ) e la sua spedizione (confrontare Mikheyev c. Russia, n. 77617/01, § 109, 26 gennaio 2006, e Dedovskiy e altri c. Russia, n. 7178/03, § 89, 15 maggio 2008). Inoltre, sono stati considerati decisivi gli esiti delle indagini e dei conseguenti procedimenti penali, comprese le sanzioni comminate e i provvedimenti disciplinari adottati. È fondamentale per garantire che l'effetto deterrente del sistema giudiziario in vigore e l'importanza del ruolo che esso è chiamato a svolgere nella prevenzione delle violazioni del divieto di maltrattamento non siano compromessi (confrontare Ali e Ayşe Duran c. Turchia, n. 42942/02, § 62, 8 aprile 2008; Çamdereli, citata, § 38; e Nikolova e Velichkova, citata, §§ 60 e seguenti).

 122. La Corte rileva nel presente caso che le indagini penali contro gli agenti di polizia D. ed E. sono state avviate circa tre o quattro mesi dopo l'interrogatorio del richiedente il 1° ottobre 2002 (cfr. paragrafo 23) e che gli agenti sono stati condannati in una sentenza definitiva circa due anni e tre mesi dopo tale data. Anche se la Corte osserva che il Tribunale di Francoforte sul Meno ha attenuato la loro condanna in considerazione, tra l'altro, della lunga durata del procedimento (cfr. paragrafo 50), è disposta ad accettare che l'indagine e il procedimento penale sono stati, tuttavia, sufficientemente rapidi e rapidi da soddisfare gli standard stabiliti dalla Convenzione.

123. La Corte osserva inoltre che gli agenti di polizia sono stati giudicati colpevoli di coercizione e di istigazione alla coercizione, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni del diritto penale tedesco, per il loro comportamento nell'interrogatorio del richiedente, in violazione dell'articolo 3. Tuttavia, la Corte rileva che sono stati condannati per tale violazione solo a multe molto modeste e sospese. La Corte ribadisce a questo proposito che non è suo compito pronunciarsi sul grado di colpevolezza individuale (cfr. Öneryıldız c. Turchia [GC], no. 48939/99, § 116, CEDU 2004-XII, e Nachova e altri c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, § 147, CEDU 2005-VII), o di determinare la pena appropriata di un trasgressore, trattandosi di questioni che rientrano nella competenza esclusiva dei tribunali penali nazionali. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione e in conformità con il principio secondo cui la Convenzione mira a garantire diritti che non sono teorici o illusori, ma pratici ed effettivi, la Corte deve assicurare che l'obbligo di uno Stato di proteggere i diritti di coloro che sono sotto la sua giurisdizione sia adeguatamente assolto (si veda Nikolova e Velichkova, citato, § 61, con ulteriori riferimenti). Ne consegue che, pur riconoscendo il ruolo dei giudici nazionali nella scelta delle sanzioni appropriate per i maltrattamenti da parte degli agenti dello Stato, la Corte deve mantenere la sua funzione di controllo e intervenire nei casi di manifesta sproporzione tra la gravità dell'atto e la pena comminata. In caso contrario, il dovere dello Stato di svolgere un'indagine efficace perderebbe gran parte del suo significato (cfr. Nikolova e Velichkova, citata, § 62; confrontare anche Ali e Ayşe Duran, citata, § 66).

124. La Corte non trascura il fatto che il Tribunale di Francoforte sul Meno, nel determinare le sentenze di D. ed E., ha preso in considerazione una serie di circostanze attenuanti (cfr. paragrafo 50). Essa ammette che il presente ricorso non è paragonabile ad altri casi riguardanti atti arbitrari e gravi di brutalità da parte di agenti statali che questi ultimi hanno poi tentato di nascondere, e nei quali la Corte ha ritenuto che l'imposizione di pene detentive esecutive sarebbe stata più appropriata (confrontare, ad esempio, Nikolova e Velichkova, sopra citati, § 63, e Ali e Ayşe Duran, sopra citati, §§ 67-72). Tuttavia, l'imposizione di multe quasi simboliche di 60 e 90 pagamenti giornalieri rispettivamente di 60 e 120 euro e, inoltre, la scelta di sospenderle, non può essere considerata una risposta adeguata a una violazione dell'articolo 3, anche nel contesto della prassi di condanna nello Stato convenuto. Tale sanzione, manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione di uno dei diritti fondamentali della Convenzione, non ha il necessario effetto deterrente per prevenire ulteriori violazioni del divieto di maltrattamento in future situazioni difficili.

125. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari inflitte, la Corte rileva che durante le indagini e il processo di D. ed E., entrambi sono stati trasferiti in posti che non implicavano più un'associazione diretta con le indagini sui reati (cfr. paragrafo 50). D. è stato successivamente trasferito alla Questura per la Tecnologia, la Logistica e l'Amministrazione ed è stato nominato suo capo (cfr. paragrafo 52). A questo proposito, la Corte fa riferimento alla sua ripetuta constatazione che, quando gli agenti statali sono stati accusati di reati che comportano maltrattamenti, è importante che siano sospesi dal servizio durante le indagini o il processo e che siano licenziati in caso di condanna (si veda, ad esempio, Abdülsamet Yaman, citato, § 55; Nikolova e Velichkova, citato, § 63; e Ali e Ayşe Duran, citato, § 64). Anche se la Corte ammette che i fatti della presente causa non sono paragonabili a quelli in questione nelle cause citate, essa ritiene tuttavia che la successiva nomina di D. a capo di un'autorità di polizia solleva seri dubbi sul fatto che la reazione delle autorità riflettesse adeguatamente la gravità di una violazione dell'articolo 3 - di cui era stato giudicato colpevole. traduzione informale canestriniLex.com

126. Per quanto riguarda il requisito aggiuntivo del risarcimento per rimediare ad una violazione dell'articolo 3 a livello nazionale, la Corte osserva che il ricorrente si è avvalso della possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito a seguito della violazione dell'articolo 3. Tuttavia, la sua domanda di patrocinio a spese dello Stato per l'avvio di tale procedimento per responsabilità civile, a seguito di un rinvio, è apparentemente pendente da più di tre anni e, di conseguenza, non si è ancora tenuta alcuna udienza e non è stata emessa alcuna sentenza nel merito della sua domanda. La Corte osserva che, in pratica, ha pronunciato sentenze ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per danni non pecuniari in considerazione della gravità della violazione dell'articolo 3 (cfr., tra le molte altre autorità, Selçuk e Asker, sopra citate, §§ 117-18).

127. In ogni caso, essa ritiene che un rimedio adeguato e sufficiente per una violazione della Convenzione possa essere concesso solo a condizione che la domanda di risarcimento rimanga essa stessa un rimedio efficace, adeguato e accessibile. Ritardi eccessivi in un'azione di risarcimento, in particolare, renderanno il rimedio inefficace (confrontare, mutatis mutandis, Scordino (n. 1), citato sopra, § 195, in relazione al risarcimento per il mancato rispetto del requisito del "tempo ragionevole" di cui all'articolo 6). Essa ritiene che la mancata decisione del giudice nazionale sulla fondatezza della domanda di risarcimento del ricorrente per più di tre anni solleva seri dubbi sull'efficacia del procedimento per responsabilità civile nelle circostanze del caso di specie. Le autorità non sembrano essere determinate a decidere in merito al rimedio adeguato da concedere al ricorrente e non hanno quindi reagito in modo adeguato ed efficace alla violazione dell'articolo 3 in questione.

 128. La Corte rileva inoltre che, secondo il ricorrente, il risarcimento per la violazione dell'articolo 3 da parte delle autorità avrebbe potuto essere concesso solo escludendo anche, nel corso del processo, tutti gli elementi di prova ottenuti come diretta conseguenza della violazione di tale articolo. Essa osserva che nella sua giurisprudenza nella sua versione attuale, ha generalmente considerato il rispetto dei requisiti di un'indagine e di un risarcimento sia necessario che sufficiente affinché uno Stato convenuto fornisca un adeguato risarcimento a livello nazionale nei casi di maltrattamento da parte dei suoi agenti che violano l'articolo 3 (cfr. i paragrafi 116-19 di cui sopra). Tuttavia, ha anche ritenuto che la questione di quali misure di riparazione siano appropriate e sufficienti per rimediare a una violazione di un diritto della Convenzione dipende da tutte le circostanze del caso (si veda il precedente paragrafo 116). Non escluderebbe quindi la possibilità che, nei casi in cui l'applicazione di un metodo di indagine vietato dall'articolo 3 abbia comportato svantaggi per l'attore in un procedimento penale a suo carico, un risarcimento adeguato e sufficiente per tale violazione possa dover comportare, oltre ai requisiti di cui sopra, misure di restituzione che affrontino la questione dell'impatto permanente di tale metodo di indagine vietato sul processo, in particolare l'esclusione delle prove ottenute violando l'articolo 3.

129. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale non è tenuto a determinare tale questione e, pertanto, non è tenuto ad esaminare, in questa fase, se il metodo di interrogatorio vietato nel procedimento di indagine possa essere considerato come avente un'incidenza continuativa sul processo del ricorrente e che abbia comportato svantaggi per quest'ultimo. Alla luce di quanto precede, essa ritiene che, in ogni caso, i diversi provvedimenti adottati dalle autorità nazionali non abbiano rispettato pienamente il requisito del ricorso stabilito dalla sua giurisprudenza. Lo Stato convenuto non ha quindi offerto al ricorrente un rimedio sufficiente per il suo trattamento, in violazione dell'articolo 3.
130. Ne consegue che il ricorrente può ancora sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 3 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

B. Conformità con l'articolo 3

131. La Corte fa riferimento alla constatazione di cui sopra (cfr. paragrafi 94-108) che, durante l'interrogatorio della polizia del 1° ottobre 2002, il richiedente è stato minacciato di torturare il richiedente per fargli rivelare dove si trovava J. e che questo metodo di interrogatorio costituiva un trattamento disumano, vietato dall'articolo 3.
1

32. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

133. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il suo diritto ad un equo processo era stato violato, in particolare, dall'ammissione e dall'utilizzo di prove ottenute solo in seguito alla confessione estortagli in violazione dell'art. 3. L'articolo 6 prevede, nelle sue parti pertinenti, quanto segue:
"1. Nella determinazione ... di qualsiasi accusa penale a suo carico, ognuno ha diritto ad un equo ... udienza ... da [a] ... tribunale ...

...

3. 3. Ogni persona accusata di un reato ha i seguenti diritti minimi:

...

(c) difendersi di persona o attraverso l'assistenza legale di propria scelta ...".

A. Ambito del caso dinanzi alla Grande Camera

134. La Corte rileva che dinanzi alla Grande Sezione, il ricorrente ha anche ripetuto la sua denuncia ai sensi dell'art. 6, secondo cui gli era stato deliberatamente negato il contatto con il suo difensore il 1o ottobre 2002, fino a quando non fossero state raccolte tutte le prove a suo carico. Secondo la sua giurisprudenza, il "caso" riferito alla Grande Camera è il ricorso in quanto è stato dichiarato ammissibile dalla Camera (si veda, tra l'altro, K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 141, CEDU 2001-VII; Göç c. Turchia [GC], n. 36590/97, § 36, CEDU 2002-V; e Cumpǎnǎ e Mazǎre c. Romania [GC], n. 33348/96, § 66, ECHR 2004-XI). Poiché la Camera, nella sua decisione sull'ammissibilità del 10 aprile 2007, ha ritenuto che il ricorrente non avesse esaurito i rimedi interni come richiesto dall'art. 35 § 1 della Convenzione in relazione alla denuncia riguardante la consultazione del suo difensore, la Grande Camera non è competente ad esaminarla.

B. L'obiezione preliminare del Governo

135. Il Governo ha obiettato che il ricorrente non aveva esaurito i rimedi nazionali come richiesto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la sua rimanente denuncia ai sensi dell'articolo 6. Egli non aveva correttamente sollevato dinanzi ai tribunali nazionali le sue denunce circa la mancata interruzione del procedimento penale contro di lui e la mancata esclusione dell'uso in tale procedimento di elementi di prova ottenuti a seguito dei metodi di indagine vietati.
1. La sentenza della Camera

136. La Camera non ha ritenuto necessario pronunciarsi sull'obiezione preliminare del Governo, che si era unita al merito della denuncia ai sensi dell'articolo 6, in quanto ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 6 (cfr. punto 86 della sentenza della Camera).

2. 2. Osservazioni delle parti

a) Il governo

137. Il Governo ha obiettato dinanzi alla Grande Camera che la ricorrente non aveva esaurito i rimedi nazionali per gli stessi motivi su cui si era basata nel procedimento dinanzi alla Camera. Essi hanno sostenuto, in primo luogo, per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente che il suo processo penale era stato ingiusto in quanto avrebbe dovuto essere interrotto a causa delle minacce nei suoi confronti, che la Corte costituzionale federale aveva dichiarato inammissibile la sua denuncia costituzionale per non aver fornito sufficienti elementi di prova. Spettava al ricorrente spiegare perché il diritto costituzionale non richiedeva solo l'esclusione delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio da parte della polizia, ma anche l'interruzione del procedimento.

138. In secondo luogo, il ricorrente non aveva esaurito i mezzi di ricorso interni, in quanto si era lamentato del rifiuto di escludere l'ammissione di alcuni elementi di prova nel procedimento. Come confermato dalla Corte costituzionale federale, nel procedimento dinanzi alla Corte federale di giustizia, come richiesto dalle norme procedurali applicabili, egli non aveva dimostrato nei dettagli di aver contestato anche l'uso delle prove trovate a Birstein, che era una richiesta completamente diversa rispetto alla sua richiesta di interruzione del procedimento. In particolare, il ricorrente non aveva corretto la dichiarazione del pubblico ministero federale del 9 marzo 2004, che conteneva la valutazione di quest'ultimo sulla portata del ricorso per questioni di diritto, secondo la quale il ricorrente non aveva denunciato una violazione dell'articolo 136a § 3 del codice di procedura penale.

b) Il ricorrente

139. Il ricorrente ha contestato questo punto di vista e ha sostenuto di aver esaurito i rimedi nazionali. Nel suo ricorso dinanzi alla Corte federale di giustizia aveva presentato un ricorso il più ampio possibile, volto a far cessare il procedimento penale a causa del modo in cui erano state ottenute le prove. Il suo ampio ricorso comprendeva l'applicazione più restrittiva in merito all'inammissibilità delle prove reali ottenute a seguito della confessione estortagli. Nel presentare il suo ricorso, egli aveva incluso copie complete delle sue domande preliminari del 9 aprile 2003. Il suo ricorso per motivi di diritto era stato respinto senza che la Corte di giustizia federale lo giustificasse.

140. Il ricorrente ha inoltre sottolineato che, nella sua successiva denuncia alla Corte costituzionale federale, aveva pienamente motivato la sua richiesta, spiegando in dettaglio e con riferimento alle decisioni di primo grado di tale tribunale come la mancata sospensione del procedimento e l'esclusione delle prove contestate avesse violato i suoi diritti ai sensi degli articoli 1 e 104 della Legge fondamentale.

3. 3. Valutazione della Corte

141. La Grande Camera è competente ad esaminare l'obiezione preliminare in quanto il Governo ha precedentemente sollevato la stessa obiezione dinanzi alla Camera nelle sue osservazioni sull'ammissibilità del ricorso (cfr. punto 84 della sentenza della Camera), in conformità alle regole 54 e 55 del Regolamento della Corte (cfr. N.C. c. Italia [GC], n. 24952/94, § 44, CEDU 2002-X; Azinas c. Cipro [GC], n. 56679/00, §§ 32 e 37, CEDU 2004-III; e Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 41, ECHR 2006-II).

142. La Corte ribadisce che lo scopo dell'articolo 35 è quello di dare agli Stati contraenti la possibilità di prevenire o porre rimedio alle violazioni contestate prima che tali accuse le siano presentate (cfr., tra l'altro, Civet c. Francia [GC], n. 29340/95, § 41, CEDU 1999-VI). L'articolo 35 § 1 della Convenzione deve essere applicato con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo, ma non richiede semplicemente che le domande siano presentate ai tribunali nazionali competenti e che si ricorra a mezzi di ricorso efficaci per impugnare le decisioni già emesse. Di norma richiede anche che i ricorsi destinati ad essere presentati successivamente alla Corte siano stati presentati a questi stessi giudici, almeno nel merito e nel rispetto dei requisiti formali e dei termini previsti dal diritto interno (cfr., tra le altre autorità, Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, § 34, serie A n. 200, e Elçi e altri c. Turchia, nn. 23145/93 e 25091/94, §§ 604 e 605, 13 novembre 2003).

143. Di conseguenza, i rimedi nazionali non sono stati esauriti quando un ricorso non è stato accettato per l'esame a causa di un errore procedurale del ricorrente. Tuttavia, la non esaurimento dei mezzi di ricorso interni non può essere opposto al ricorrente se, nonostante il mancato rispetto delle forme prescritte dalla legge, l'autorità competente ha comunque esaminato il merito del ricorso (cfr., tra l'altro, Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova (dec.), no. 45701/99, 7 giugno 2001; Skałka c. Polonia (dic.), n. 43425/98 del 3 ottobre 2002; Jalloh c. Germania (dic.), n. 54810/00, 26 ottobre 2004; e Vladimir Romanov, citato, § 52).

 144. La Corte osserva che il ricorrente ha lamentato dinanzi ad essa che il suo processo penale è stato ingiusto a causa dell'ammissione in giudizio di elementi di prova ottenuti come diretta conseguenza delle confessioni estorte. Egli ha sollevato la questione, in particolare, dinanzi al Tribunale regionale, in particolare nella sua domanda preliminare del 9 aprile 2003 per ottenere la dichiarazione che l'uso nel procedimento penale di tutti gli elementi di prova che erano venuti a conoscenza delle autorità inquirenti a causa delle dichiarazioni estratte illegalmente era proibito (cfr. paragrafo 25). La Corte rileva che nel suo ricorso per motivi di diritto alla Corte federale di giustizia, il ricorrente ha fatto riferimento a tale domanda e ne ha presentato copia integrale alla Corte (cfr. supra, punto 37). La stessa Corte federale di giustizia ha respinto il suo ricorso come infondato senza motivare la sua decisione. In tali circostanze, la Corte è convinta che, in conformità con i requisiti della sua giurisprudenza, il ricorrente ha sollevato il merito del suo ricorso ai sensi dell'articolo 6 nel procedimento dinanzi alla Corte federale di giustizia. In particolare, non può ipotizzare che il procuratore federale abbia adottato un'interpretazione diversa della portata del ricorso del ricorrente da parte del pubblico ministero federale. Poiché il ricorrente ha nuovamente sostenuto dinanzi alla Corte costituzionale federale che l'uso dei metodi di indagine incostituzionali avrebbe dovuto comportare un divieto di ammissione delle prove imputate al suo processo (cfr. punto 40), la Corte ritiene che egli abbia sollevato il merito della sua denuncia ai sensi dell'articolo 6 per tutta la durata del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali.

145. La Corte osserva inoltre che il ricorrente, inoltre, ha sostenuto dinanzi al Tribunale regionale, alla Corte federale di giustizia e alla Corte costituzionale federale che il procedimento penale contro di lui avrebbe dovuto essere interrotto a causa dell'uso di metodi di indagine incostituzionali (si vedano i precedenti paragrafi 24, 37 e 40). Come per la sua richiesta di cui sopra (cfr. punto 144), questa richiesta riguardava le conseguenze giuridiche in un processo penale dell'uso di prove ottenute con metodi di interrogatorio vietati in un procedimento di indagine preprocessuale. La Corte costituzionale federale ha dichiarato inammissibile la sua denuncia costituzionale per questo motivo per non averla sufficientemente motivata. La Corte osserva, tuttavia, che nella sua decisione, la Corte costituzionale federale ha confermato che la minaccia degli agenti di polizia di infliggere dolore al ricorrente nel procedimento investigativo ha violato la dignità umana e il divieto di sottoporre il ricorrente a maltrattamenti, come sancito dalla Legge fondamentale. Tale corte ha inoltre ritenuto che il vizio procedurale di aver applicato metodi di indagine incostituzionali era stato sufficientemente sanato dai tribunali penali con l'esclusione dal processo delle dichiarazioni rese sotto minaccia e non aveva, inoltre, richiesto l'interruzione del procedimento penale (cfr. paragrafi 42-44). La Corte ritiene che, attraverso queste osservazioni, la Corte costituzionale abbia esaminato, almeno in parte, il merito della denuncia costituzionale del ricorrente relativa all'interruzione del procedimento penale a suo carico. Pertanto, la non esaurimento dei mezzi di ricorso interni non può essere ritenuto a suo carico neanche a questo riguardo.

 146. La Corte ritiene che il ricorrente abbia così fornito ai tribunali nazionali l'opportunità di porre rimedio alla presunta violazione e conclude che l'obiezione del Governo di non esaurimento dei rimedi nazionali deve essere respinta.

C. Conformità con l'articolo 6 della Convenzione

1. La sentenza della Camera

147. La Camera ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3. Essa ha osservato che il Tribunale regionale ha escluso l'uso in sede processuale di tutte le dichiarazioni preprocessuali rese dal ricorrente alle autorità inquirenti a causa dei continui effetti dei metodi di interrogatorio vietati nel procedimento di indagine. Il tribunale nazionale aveva tuttavia utilizzato alcuni elementi di prova garantiti come risultato indiretto delle dichiarazioni estratte dal ricorrente. La Camera ha ritenuto che vi fosse una forte presunzione che l'uso di elementi di prova ottenuti come frutto di una confessione estratta con mezzi contrari all'art. 3 rendesse il processo nel suo complesso iniquo allo stesso modo dell'uso della confessione estratta. Tuttavia, nelle particolari circostanze del caso, era stata la nuova confessione del ricorrente al processo a costituire la base essenziale della sua condanna. Altri elementi di prova, tra cui le prove reali imputate, erano stati solo di natura accessoria ed erano stati invocati solo per dimostrare la veridicità di quella confessione.

148. La Camera non era convinta che al ricorrente non fosse più lasciata alcuna possibilità di difesa, ma che fosse necessario confessare al processo in vista dell'ammissione degli elementi di prova impugnati. Nel procedimento interno, in cui era stato assistito da un avvocato, aveva confermato di aver confessato volontariamente per rimorso. Il fatto che le sue confessioni al processo fossero diverse poteva essere visto come una variante della sua strategia difensiva. Il ricorrente aveva anche colto l'opportunità di contestare le prove reali imputate al suo processo, e la Camera ha riconosciuto che il Tribunale regionale aveva soppesato tutti gli interessi coinvolti nella decisione di ammettere tali prove.
149. Alla luce di questi elementi, la Camera ha concluso che l'uso degli elementi di prova impugnati non aveva reso il processo del ricorrente nel suo complesso ingiusto.

2. 2. Osservazioni delle parti

a) Il richiedente

150. Secondo il ricorrente, l'ammissione di prove reali ottenute in violazione dell'articolo 3 aveva reso ingiusto il suo processo penale in violazione dell'articolo 6. Una volta ammesse tali prove, egli era stato privato, interamente, del suo diritto di difendersi. Era stato inoltre privato della protezione offerta dal principio contro l'autoincriminazione. Egli ha sostenuto che le prove recuperate a Birstein e durante il viaggio di ritorno erano state ottenute dall'ordine di polizia che lo costringeva direttamente a indicarne l'esatta ubicazione. Era stato obbligato a camminare, senza scarpe, attraverso il bosco fino al luogo dove aveva nascosto il cadavere di J.. Il fatto che le sue indicazioni sul luogo dove aveva nascosto il cadavere e il suo conseguente ritrovamento fossero state registrate su videocassetta dimostrava che gli eventi di Birstein non riguardavano il salvataggio del bambino, ma il recupero delle prove in modo da assicurare la sua condanna.

151. Il ricorrente ha sostenuto che le prove reali contestate erano state decisive, e non solo accessorie, per garantire la sua condanna. Sebbene altre accuse sarebbero state possibili, le prove autoincriminatorie ottenute a seguito della sua confessione estorta erano del tutto necessarie per l'accusa e la condanna per omicidio. Non c'era stato nessun altro ipotetico percorso pulito che avrebbe portato la polizia a queste prove al momento opportuno. Se avrebbero mai scoperto che si trattava di pura speculazione.

152. Poiché all'inizio del processo il tribunale aveva respinto la sua richiesta di escludere le prove ottenute in violazione dell'articolo 3, l'esito del processo era stato effettivamente determinato a quel punto. Ogni possibile strategia difensiva, come l'affidamento sul diritto di rimanere in silenzio o l'accusa che J. fosse stato ucciso accidentalmente o l'accusa che J. fosse stato ucciso accidentalmente o che si fosse offerto volontario in una fase iniziale di una piena confessione nella speranza di una mitigazione della pena, era diventata inefficace. Aveva confessato parzialmente il secondo giorno del processo e aveva ammesso di aver ucciso J. intenzionalmente solo alla fine del processo, dopo che tutti gli elementi di prova impugnati che aveva cercato di escludere erano stati addotti. Infatti, anche l'accusa e i procuratori accessori, opponendosi a qualsiasi possibilità di mitigazione della pena, avevano sottolineato che egli aveva confessato solo ciò che era già stato provato.

153. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, a prescindere dal fatto che il metodo di interrogatorio fosse da classificare come tortura o come trattamento inumano, la Convenzione (ha fatto riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte nella causa Jalloh, citata in precedenza) e le disposizioni di diritto internazionale pubblico (in particolare, l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli articoli 15 e 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura) giustificavano l'esclusione di tutte le prove ottenute attraverso la violazione del divieto assoluto di tortura e di trattamento inumano. Contrariamente a quanto sostenuto dai tribunali nazionali e dalla Camera, la tutela del diritto assoluto di cui all'articolo 3 non poteva e non deve essere soppesata rispetto ad altri interessi, come la soddisfazione di ottenere una condanna. In linea di principio, l'esclusione delle prove in questione è stata essenziale per eliminare tutti gli incentivi alla tortura o ai maltrattamenti e quindi per prevenire tali comportamenti nella pratica.

b) Il governo

154. Il Governo ha invitato la Grande Camera a confermare la constatazione della Camera che non vi è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione. Per quanto riguarda il modo in cui le prove contestate erano state ottenute, essi hanno contestato il fatto che il ricorrente avesse dovuto camminare senza scarpe o che fosse stato oggetto di ulteriori minacce a Birstein o durante il viaggio di ritorno.

155. Il governo ha accettato che il Tribunale regionale aveva deciso, all'inizio del processo, che gli elementi di prova impugnati trovati a Birstein sarebbero stati ammessi come prova al processo. Tuttavia, il richiedente aveva confermato davanti ai tribunali nazionali di aver confessato volontariamente la sua confessione al processo per rimorso e perché voleva assumersi la responsabilità del suo crimine, anche se avrebbe potuto anche rimanere in silenzio o avrebbe potuto mentire alla corte. Avrebbe potuto cambiare la sua strategia difensiva nella speranza di ricevere una sentenza più clemente, ma questa decisione non era stata collegata all'uso delle prove contestate. Non era corretto che il richiedente non avesse avuto altra scelta se non quella di confessare al processo perché, come il tribunale aveva confermato, era possibile che non fosse stato giudicato colpevole di omicidio se non avesse confessato nuovamente. A seguito di un'istruzione qualificata da parte della corte processuale, egli aveva confessato, il secondo giorno del processo, ed era chiaro da questa confessione che aveva ucciso J. intenzionalmente. La differenza tra la prima confessione del primo processo e quella successiva era relativamente minore in quanto la prima non aveva incluso l'ammissione che la morte di J. era stata parte del suo piano fin dall'inizio. Questa ulteriore ammissione non era un elemento necessario per provare l'omicidio.

 156. Il Governo ha sottolineato che la condanna del richiedente si era basata sulla confessione che egli si era offerto volontario al suo processo. Le prove ottenute dopo il viaggio a Birstein, come il cadavere di J. e il relativo rapporto autoptico e le tracce di pneumatici dell'auto del richiedente al laghetto, erano state solo di natura accessoria ed erano state usate solo per verificare la veridicità della confessione del richiedente al processo. Ciò è stato chiaramente indicato nel ragionamento della sentenza del Tribunale regionale che ha condannato il ricorrente.

157. Il Governo ha osservato che l'articolo 6 della Convenzione non prevedeva alcuna norma sull'ammissibilità delle prove in quanto tali, che era principalmente una questione da disciplinare secondo il diritto nazionale. Essi hanno sottolineato il loro obbligo, ai sensi della Convenzione, di applicare il diritto penale contro un assassino. L'interesse pubblico a far condannare l'assassino di un bambino rapito aveva un peso molto grave. Il Governo ha inoltre sostenuto che la giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che si è spinta più lontano nel proibire l'uso del "frutto dell'albero velenoso", necessitava di un'attenta analisi. Nel caso principale della causa Nix contro Williams (decisione dell'11 giugno 1984, 467 US 431; si veda il precedente paragrafo 73), per esempio, quella corte aveva ritenuto che un corpo trovato dopo un'indagine impropria potesse essere ammesso come prova in circostanze in cui sarebbe stato trovato in ogni caso. Nel caso in esame, era probabile che il cadavere di J., nascosto in un luogo che il richiedente aveva precedentemente visitato, prima o poi sarebbe stato trovato.

c) I terzi intervenuti

(i) I genitori di J.

158. Secondo la presentazione dei genitori di J., il processo del richiedente aveva soddisfatto i requisiti dell'articolo 6. Al processo, il ricorrente non aveva mai dichiarato di essersi sentito costretto a confessare, ma aveva ripetuto di aver fatto le sue dichiarazioni liberamente e per rispetto della famiglia della vittima. Essi hanno sostenuto che il ricorrente aveva già confessato il secondo giorno del processo di aver soffocato J., anche se aveva negato, in quel momento, di aver pianificato di farlo prima di rapirlo. Nella sua successiva dichiarazione aveva successivamente ammesso di aver pianificato fin dall'inizio di uccidere il ragazzo.

159. I genitori di J. sottolinearono inoltre che il richiedente aveva confermato nella sua dichiarazione finale che, a causa dell'esclusione delle sue dichiarazioni preprocessuali, gli era stata data la possibilità di rimanere in silenzio o di fare una confessione e che non era come se tutto fosse stato stabilito. Egli aveva affermato di aver fatto una confessione completa e libera, pur riconoscendo il rischio che essa non avrebbe avuto alcun effetto (attenuante) sulla sentenza del tribunale. In un libro pubblicato successivamente dal richiedente (intitolato "Alone With God - The Way Back"; si veda il precedente paragrafo 85) non vi era alcuna menzione del fatto che la sua confessione al processo fosse stata causata come conseguenza dell'interrogatorio della polizia. In quel libro, egli aveva confermato, per quanto riguarda i motivi della sua nuova confessione al processo, di aver voluto esprimere il proprio rimorso e quindi di aver descritto dettagliatamente i suoi atti, con il rischio - che si concretizzasse - che la sua confessione non avesse alcun effetto sulla sua condanna (pp. 225-26). La sua condotta nel procedimento non era stata quindi una risposta alla decisione del tribunale di ammettere le prove imputate.

(ii) Il fondamento del  ricorso

160. Il Redress Trust ha sottolineato che la logica della regola di esclusione che vietava l'ammissione di prove ottenute con la tortura o con maltrattamenti si basava su (i) l'inaffidabilità delle prove ottenute con la tortura; (ii) l'oltraggio ai valori civili causati e rappresentati dalla tortura; (iii) l'obiettivo di politica pubblica di eliminare qualsiasi incentivo a praticare la tortura in qualsiasi parte del mondo; (iv) la necessità di garantire la protezione dei diritti fondamentali (a un processo equo e corretto) della parte contro il cui interesse sono state presentate le prove; e (v) la necessità di preservare l'integrità del processo giudiziario.

 161. Numerose dichiarazioni, regole, risoluzioni e convenzioni internazionali proibiscono l'ammissione di dichiarazioni ottenute con la tortura o con trattamenti inumani come prove nei procedimenti giudiziari. Secondo l'opinione del Redress Trust, era discutibile che la regola dell'esclusione riguardasse non solo le confessioni, ma anche le prove derivate trovate come risultato di una dichiarazione fatta sotto tortura, nonostante l'articolo 15 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (vedi paragrafo 64), in particolare, fosse formulato in termini più ristretti. Il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ad esempio, nel suo Commento Generale n. 7 del 30 maggio 1982 (cfr. paragrafo 70) aveva ritenuto che, per assicurare un controllo efficace del divieto di tortura, era essenziale rendere inammissibili in tribunale sia le confessioni che le altre prove ottenute con la tortura o con trattamenti inumani o degradanti. Analogamente, la Corte Suprema d'Appello del Sudafrica, nella sentenza del 10 aprile 2008 nella causa Mthembu contro lo Stato (cfr. paragrafo 74), aveva ritenuto che qualsiasi uso di prove ottenute con la tortura, comprese le prove reali da essa derivate, rendeva il procedimento ingiusto. Ciò doveva valere in egual misura anche per altre forme di maltrattamento. Le conclusioni della Corte nelle sentenze Jalloh (citate sopra, §§ 99 e 104-07) e Harutyunyan c. Armenia (n. 36549/03, § 63, CEDU 2007-III) andavano nella stessa direzione.

3. 3. La valutazione della Corte

a) Ricapitolazione dei principi pertinenti

162. La Corte ribadisce che il suo dovere, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, è quello di assicurare l'osservanza degli impegni assunti dagli Stati contraenti della Convenzione.

In particolare, la sua funzione non è quella di trattare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un giudice nazionale, a meno che e nella misura in cui essi non abbiano violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione.

L'articolo 6 garantisce il diritto ad un processo equo, ma non stabilisce alcuna norma sull'ammissibilità delle prove in quanto tali, che è principalmente una questione di regolamentazione di diritto nazionale (cfr. Schenk c. Svizzera, 12 luglio 1988, §§ 45-46, Serie A n. 140; Teixeira de Castro c. Portogallo, 9 giugno 1998, § 34, Rapporti 1998-IV; e Heglas c. Repubblica Ceca, n. 5935/02, § 84, 1° marzo 2007).

163. Non spetta quindi alla Corte determinare, in linea di principio, se determinati tipi di prova - ad esempio, prove ottenute illegalmente in base al diritto nazionale - possano essere ammissibili. La questione che deve essere risolta è se il procedimento nel suo insieme, compreso il modo in cui le prove sono state ottenute, sia stato equo. Ciò comporta un esame dell'illegittimità in questione e, in caso di violazione di un altro diritto della Convenzione, la natura della violazione riscontrata (si veda, tra l'altro, Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, § 34, CEDU 2000-V; P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, § 76, CEDU 2001-IX; e Allan c. Regno Unito, n. 48539/99, § 42, ECHR 2002-IX).

164. Nel determinare se il procedimento nel suo complesso sia stato equo, occorre anche tener conto del rispetto dei diritti della difesa. In particolare, occorre esaminare se la ricorrente ha avuto la possibilità di contestare l'autenticità delle prove e di opporsi al loro utilizzo. Inoltre, si deve tener conto della qualità delle prove, nonché delle circostanze in cui sono state ottenute e se tali circostanze hanno messo in dubbio la loro affidabilità o accuratezza. Mentre non si pone necessariamente alcun problema di equità quando la prova ottenuta non è stata supportata da altro materiale, si può notare che quando la prova è molto forte e non c'è il rischio che sia inaffidabile, la necessità di una prova di supporto è corrispondentemente più debole (si veda, tra l'altro, Khan, sopra citato, §§ 35 e 37; Allan, sopra citato, § 43; e la sentenza nella causa Jalloh, sopra citata, § 96). A questo proposito, la Corte attribuisce inoltre importanza al fatto che le prove in questione siano state o meno decisive per l'esito del procedimento (si veda, in particolare, Khan, citato, §§ 35 e 37).

165. Per quanto riguarda l'esame della natura della violazione della Convenzione riscontrata, la Corte ribadisce che  la questione se l'uso come prova di informazioni ottenute in violazione dell'articolo 8 abbia reso un processo nel suo complesso ingiusto, in contrasto con l'articolo 6, deve essere determinata in relazione a tutte le circostanze del caso, compreso il rispetto dei diritti di difesa del richiedente e la qualità e l'importanza delle prove in questione (confrontare, tra l'altro, Khan, citato in precedenza, §§ 35-40; P. G. e J.H. c. Regno Unito, citata, §§ 77-79; e Bykov c. Russia [GC], no. 4378/02, §§ 94-98, 10 marzo 2009, in cui non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 6).

 

Tuttavia, considerazioni particolari valgono per l'utilizzo in un procedimento penale di prove ottenute in violazione dell'articolo 3. L'utilizzo di tali prove, ottenute in seguito a una violazione di uno dei diritti fondamentali e assoluti garantiti dalla Convenzione, solleva sempre seri problemi di equità del procedimento, anche se l'ammissione di tali prove non è stata determinante per ottenere una condanna (cfr. İçöz v. Turchia (dic.), n. 54919/00, 9 gennaio 2003; la sentenza nella causa Jalloh, citata, §§ 99 e 104; Göçmen c. Turchia, n. 72000/01, §§ 73-74, 17 ottobre 2006; e Harutyunyan, citata, § 63).

166. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto, per quanto riguarda le confessioni, che l'ammissione di dichiarazioni ottenute a seguito di tortura (confrontare Örs e Altri c. Turchia, n. 46213/99, § 60, 20 giugno 2006; Harutyunyan, citata, §§ 63, 64 e 66; e Levinţa c. Moldova, n. 17332/03, §§ 101 e 104-05, 16 dicembre 2008) o di altri maltrattamenti in violazione dell'articolo 3 (confrontare Söylemez c. Turchia, n. 46661/99, §§ 107 e 122-24, 21 settembre 2006, e Göçmen, citata, §§ 73-74) come prova per stabilire i fatti rilevanti in un procedimento penale ha reso il procedimento nel suo complesso ingiusto. Questa constatazione è stata applicata indipendentemente dal valore probatorio delle dichiarazioni e dal fatto che il loro utilizzo sia stato decisivo per garantire la condanna dell'imputato (ibidem).

167. Per quanto riguarda l'utilizzo al processo di prove reali ottenute come diretta conseguenza di maltrattamenti in violazione dell'articolo 3, la Corte ha ritenuto che le prove reali incriminanti ottenute come risultato di atti di violenza, almeno se tali atti dovessero essere qualificati come tortura, non dovrebbero mai essere addotte come prova della colpevolezza della vittima, a prescindere dal loro valore probatorio. Qualsiasi altra conclusione servirebbe solo a legittimare, indirettamente, il tipo di condotta moralmente riprovevole che gli autori dell'articolo 3 della Convenzione hanno cercato di vietare o, in altre parole, di "dare alla brutalità il mantello della legge" (si veda la sentenza nella causa Jalloh, citata, § 105). Nella sentenza Jalloh, la Corte ha lasciato aperta la questione se l'uso di prove reali ottenute con un atto classificato come trattamento disumano e degradante, ma che non sia stato sottoposto a tortura, abbia sempre reso un processo ingiusto, cioè indipendentemente, in particolare, dal peso attribuito alle prove, dal loro valore probatorio e dalle possibilità dell'imputato di contestarne l'ammissione e l'uso al processo (ibidem, §§ 106-07). Essa ha constatato una violazione dell'articolo 6 nelle particolari circostanze di tale caso (ibidem, §§ 107-08).

168. Per quanto riguarda l'uso di prove ottenute in violazione del diritto al silenzio e del privilegio contro l'autoincriminazione, la Corte ribadisce che si tratta di norme internazionali generalmente riconosciute che sono alla base della nozione di procedure eque ai sensi dell'articolo 6. La loro logica risiede, tra l'altro, nella protezione dell'imputato contro l'indebita costrizione da parte delle autorità, contribuendo in tal modo ad evitare errori giudiziari e a raggiungere gli obiettivi dell'articolo 6. Il diritto di non incriminarsi, in particolare, presuppone che l'accusa in un procedimento penale cerchi di provare la propria tesi contro l'imputato senza ricorrere a prove ottenute con metodi di coercizione o di oppressione in spregio alla volontà dell'imputato (si veda, tra l'altro, Saunders c. Regno Unito [GC], 17 dicembre 1996, § 68, Relazioni 1996-VI; Heaney e McGuinness c. Irlanda, no. 34720/97, § 40, CEDU 2000-XII; e la sentenza nella causa Jalloh, citata, § 100).

b) Applicazione di questi principi alla presente causa

169. Poiché i requisiti dell'articolo 6 § 3 relativi ai diritti della difesa e al principio contro l'autoincriminazione sono da considerarsi aspetti particolari del diritto ad un processo equo garantito dall'articolo 6 § 1, la Corte esaminerà le denunce ai sensi di queste due disposizioni prese insieme (confrontare, tra le altre autorità, Windisch c. Windisch). Austria, 27 settembre 1990, § 23, serie A n. 186; Lüdi c. Svizzera, 15 giugno 1992, § 43, serie A n. 238; Funke c. Francia, 25 febbraio 1993, § 44, serie A n. 256-A; e Saunders, citata, § 68).

170. Nell'esaminare se, alla luce dei principi sopra enunciati, il procedimento penale contro il ricorrente, che fin dall'inizio aveva contestato l'uso di prove ottenute in violazione dei suoi diritti derivanti dalla Convenzione, possa essere considerato nel suo complesso equo, la Corte deve considerare, in primo luogo, la natura della violazione della Convenzione in questione e la misura in cui le prove contestate sono state così ottenute. Essa si riferisce alla sua precedente constatazione che la dichiarazione del ricorrente la mattina del 1° ottobre 2002 durante il suo interrogatorio da parte di E. è stata estratta in violazione dell'articolo 3 (si veda il precedente paragrafo 108). Essa ha inoltre concluso che non vi era nulla che indicasse che il ricorrente fosse stato minacciato una seconda volta dalla polizia, a Birstein o durante il viaggio da e verso quel luogo, per fargli rivelare prove reali (cfr. paragrafo 99).

 171. La Corte prende atto della constatazione del Tribunale regionale che le dichiarazioni del ricorrente rese a seguito della minaccia, comprese quelle fatte a Birstein e quelle fatte durante il viaggio di ritorno alla stazione di polizia, erano state fatte sotto l'effetto continuo delle minacce rilasciate durante l'interrogatorio ed erano quindi inammissibili (cfr. punto 29), mentre considerava ammissibili le prove reali che erano divenute note a seguito di tali dichiarazioni.

La Corte rileva che nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali, le prove reali contestate sono state classificate come prove divenute note alle autorità inquirenti in seguito alle dichiarazioni estratte dal richiedente (l'"effetto a lungo raggio" (Fernwirkung) - cfr. punto 31). Ai fini della propria valutazione ai sensi dell'art. 6, essa ritiene decisivo che vi sia un nesso causale tra l'interrogatorio della ricorrente in violazione dell'art. 3 e le prove reali ottenute dalle autorità in seguito alle indicazioni della ricorrente, tra cui il ritrovamento del corpo di J. e il relativo referto autoptico, le tracce di pneumatici lasciate dall'auto della ricorrente allo stagno, nonché lo zaino di J., i vestiti e la macchina da scrivere della ricorrente. In altre parole, le vere prove imputate sono state assicurate come risultato diretto del suo interrogatorio da parte della polizia che ha violato l'articolo 3.

172. Inoltre, si pone un problema ai sensi dell'articolo 6 per quanto riguarda le prove ottenute come risultato di metodi in violazione dell'articolo 3 solo se tali prove non sono state escluse dall'uso al processo penale del ricorrente. La Corte osserva che al processo il Tribunale regionale non ha ammesso nessuna delle confessioni che il ricorrente aveva fatto nel procedimento investigativo sotto minaccia o a causa dei continui effetti della minaccia (cfr. paragrafi 28-30 sopra). Tuttavia, tale tribunale, respingendo la mozione del ricorrente all'inizio del processo, ha rifiutato di vietare l'ammissione di elementi di prova che le autorità investigative si erano garantite in seguito alle sue dichiarazioni rese sotto il continuo effetto del suo trattamento in violazione dell'articolo 3 (si veda il precedente paragrafo 31).

173. La Corte è pertanto chiamata a esaminare le conseguenze, per l'equità del processo, dell'ammissione di prove reali ottenute a seguito di un atto qualificato come trattamento inumano in violazione dell'articolo 3, ma non di tortura. Come indicato in precedenza (cfr. paragrafi 166-67), nella sua giurisprudenza finora non ha ancora risolto la questione se l'uso di tali prove renderà sempre un processo ingiusto, ossia indipendentemente da altre circostanze del caso. Essa ha tuttavia constatato che sia l'uso, nel procedimento penale, di dichiarazioni ottenute in seguito a un trattamento di una persona in violazione dell'articolo 3 - a prescindere dalla classificazione di tale trattamento come tortura, trattamento inumano o degradante - sia l'uso di prove reali ottenute come risultato diretto di atti di tortura hanno reso il procedimento nel suo complesso automaticamente ingiusto, in violazione dell'articolo 6 (ibidem).

174. La Corte rileva che non vi è un chiaro consenso tra gli Stati contraenti della Convenzione, i tribunali di altri Stati e altre istituzioni di controllo dei diritti umani sull'esatto campo di applicazione della norma di esclusione (cfr. i riferimenti ai paragrafi 69-74). In particolare, fattori quali l'eventualità che le prove imputate siano state trovate in una fase successiva, indipendentemente dal metodo d'indagine vietato, possono influenzare l'ammissibilità di tali prove.

175. La Corte è inoltre consapevole dei diversi diritti e interessi in gioco. Da un lato, l'esclusione di prove reali - spesso affidabili e convincenti - in un processo penale ostacolerà l'effettivo perseguimento del reato. Non c'è dubbio che le vittime del crimine e le loro famiglie, così come il pubblico, abbiano un interesse nel perseguire e punire i criminali, e nel caso in esame tale interesse è stato di grande importanza. Inoltre, il caso di specie è particolare anche nel fatto che le prove concrete imputate sono state ricavate da un metodo di interrogatorio illegale che non era di per sé finalizzato a promuovere un'indagine penale, ma che è stato applicato a scopo preventivo, ossia per salvare la vita di un minore, e quindi per salvaguardare un altro diritto fondamentale garantito dalla Convenzione, ossia l'articolo 2. D'altro canto, l'imputato in un procedimento penale ha diritto a un processo equo, che può essere messo in discussione se i giudici nazionali utilizzano prove ottenute in seguito alla violazione del divieto di trattamento disumano di cui all'articolo 3, uno dei diritti fondamentali e assoluti garantiti dalla Convenzione. In effetti, esiste anche un interesse pubblico vitale a preservare l'integrità del processo giudiziario e quindi i valori delle società civili fondate sullo stato di diritto.

176. Pur tenendo conto dei suddetti interessi in gioco nel contesto dell'articolo 6, la Corte non può non prendere atto del fatto che l'articolo 3 della Convenzione sancisce un diritto assoluto. Essendo assoluto, non può essere soppesata la ponderazione di altri interessi contro di esso, come la gravità del reato in esame o l'interesse pubblico a un'azione penale efficace, poiché ciò ne pregiudicherebbe il carattere assoluto (cfr. anche, mutatis mutandis, Saadi, citata, §§ 138-39). Secondo la Corte, né la tutela della vita umana né la garanzia di una condanna penale possono essere ottenute a costo di compromettere la tutela del diritto assoluto a non subire maltrattamenti proibiti dall'articolo 3, in quanto ciò sacrificherebbe tali valori e screditerebbe l'amministrazione della giustizia.

177. La Corte prende atto, a questo proposito, anche dell'argomentazione del Governo secondo cui esso sarebbe stato obbligato, in base alla Convenzione, ad applicare il diritto penale contro un assassino, e quindi a proteggere il diritto alla vita. La Convenzione richiede infatti che il diritto alla vita sia salvaguardato dagli Stati contraenti (cfr., tra molte altre autorità, Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, §§ 115-16, Rapporti 1998-VIII). Tuttavia, essa non obbliga gli Stati a farlo con comportamenti che violano il divieto assoluto di trattamento inumano di cui all'articolo 3 o in modo da violare il diritto di ogni imputato ad un equo processo ai sensi dell'articolo 6 (cfr., mutatis mutandis, Osman, citato, § 116). La Corte accetta che gli agenti dello Stato in questo caso hanno agito in una situazione difficile e stressante e hanno tentato di salvare una vita. Ciò non modifica tuttavia il fatto che essi abbiano ottenuto prove concrete mediante una violazione dell'articolo 3. Inoltre, è di fronte alle pene più pesanti che il rispetto del diritto a un processo equo deve essere garantito al massimo grado possibile dalle società democratiche (cfr. Salduz c. Turchia [GC], n. 36391/02, § 54, CEDU 2008).

178. Tuttavia, contrariamente all'articolo 3, l'articolo 6 non sancisce un diritto assoluto. La Corte deve quindi determinare quali misure debbano essere considerate sia necessarie sia sufficienti in un procedimento penale relativo a prove garantite in seguito a una violazione dell'articolo 3, al fine di assicurare un'efficace protezione dei diritti garantiti dall'articolo 6. Come stabilito dalla sua giurisprudenza (si vedano i precedenti paragrafi 165-67), l'utilizzo di tali prove solleva seri problemi per quanto riguarda l'equità del procedimento. Certo, nel contesto dell'articolo 6, l'ammissione di prove ottenute con comportamenti assolutamente proibiti dall'articolo 3 potrebbe essere un incentivo per le forze dell'ordine ad utilizzare tali metodi nonostante tale divieto assoluto. La repressione e l'effettiva tutela delle persone dall'uso di metodi di indagine che violano l'articolo 3 può quindi richiedere, di norma, anche l'esclusione dall'uso in sede processuale di prove reali ottenute in conseguenza di una violazione dell'articolo 3, anche se tali prove sono più lontane dalla violazione dell'articolo 3 che non quelle estratte immediatamente in conseguenza di una violazione di tale articolo. In caso contrario, il processo nel suo insieme è reso ingiusto. Tuttavia, la Corte ritiene che sia l'equità di un processo penale sia l'effettiva tutela del divieto assoluto di cui all'articolo 3 in tale contesto sono in gioco solo se è stato dimostrato che la violazione dell'articolo 3 ha avuto un impatto sull'esito del procedimento contro l'imputato, cioè ha avuto un impatto sulla sua condanna o sulla sua condanna.

179. La Corte rileva che, nel caso di specie, il Tribunale regionale ha espressamente basato le sue constatazioni di fatto relative all'esecuzione del reato commesso dal ricorrente - e quindi le constatazioni decisive per la condanna del ricorrente per omicidio e sequestro con estorsione - esclusivamente sulla nuova, piena confessione resa dal ricorrente al processo (v. supra, punto 34). Inoltre, tale giudice ha anche considerato la nuova confessione come la base essenziale, se non l'unica, per i suoi accertamenti di fatto relativi alla pianificazione del reato, che hanno anch'essi avuto un ruolo nella condanna e nella condanna dell'istante (ibidem).

Le prove aggiuntive ammesse al processo non sono state utilizzate dal Tribunale regionale contro il ricorrente per dimostrare la sua colpevolezza, ma solo per verificare la veridicità della sua confessione. Queste prove includevano i risultati dell'autopsia sulla causa della morte di J. e le tracce di pneumatici lasciati dall'auto del richiedente vicino allo stagno dove era stato trovato il cadavere del bambino. Il Tribunale regionale ha inoltre fatto riferimento a prove corroboranti che erano state ottenute indipendentemente dalla prima confessione estratta dal richiedente minacciato, dato che il richiedente era stato segretamente osservato dalla polizia dopo la riscossione del riscatto e che il suo appartamento era stato perquisito immediatamente dopo il suo arresto. Questa prova, che non è stata "contaminata" dalla violazione dell'articolo 3, comprendeva la testimonianza della sorella di J., la formulazione della lettera di ricatto, la nota trovata nell'appartamento del ricorrente riguardante la pianificazione del crimine, nonché il denaro del riscatto che era stato trovato nell'appartamento del ricorrente o che era stato versato sui suoi conti (ibidem).

180.  Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che sia stata la seconda confessione del ricorrente al processo che - da sola o corroborata da ulteriori prove reali non accertate - ha costituito la base della sua condanna per omicidio e rapimento con estorsione e della sua condanna. Le prove reali incriminate non erano necessarie e non sono state utilizzate per dimostrare la sua colpevolezza o per determinare la sua condanna. Si può quindi affermare che c'è stata una interruzione nella catena causale che ha portato dai metodi di indagine vietati alla condanna e alla sentenza del richiedente per quanto riguarda le prove reali imputate.

181. Alla luce di queste constatazioni, il Tribunale deve inoltre esaminare se la violazione dell'articolo 3 nel procedimento d'indagine abbia avuto un'influenza sulla confessione del ricorrente al processo. Essa osserva che, nel suo ricorso dinanzi alla Corte, il ricorrente ha sostenuto che ciò è avvenuto. A suo avviso, egli non aveva avuto altra possibilità di difesa al processo se non quella di confessare una volta che il Tribunale regionale, all'inizio del processo, aveva respinto la sua richiesta di escludere le prove reali ottenute in violazione dell'articolo 3.

182. La Corte osserva in primo luogo che prima della sua confessione il secondo giorno del processo, il ricorrente era stato istruito sul suo diritto di rimanere in silenzio e sul fatto che nessuna delle dichiarazioni che aveva fatto in precedenza sulle accuse poteva essere usata come prova contro di lui (si veda il precedente paragrafo 34). Si ritiene pertanto che la legislazione e la prassi nazionale abbiano attribuito conseguenze alle confessioni ottenute mediante maltrattamenti vietati (cfr. Hulki Güneş c. Turchia, n. 28490/95, § 91, CEDU 2003-VII, e Göçmen, citato, § 73) e che sia stato ripristinato lo status quo ante, ossia la situazione in cui si trovava il ricorrente prima della violazione dell'articolo 3, a tale riguardo.

183. Inoltre, il ricorrente, che era rappresentato dall'avvocato difensore, ha sottolineato nelle sue dichiarazioni del secondo giorno e al termine del processo di aver confessato liberamente per rimorso e per assumersi la responsabilità del suo reato nonostante gli eventi del 1° ottobre 2002 (cfr. supra, paragrafo 32). Lo ha fatto nonostante il fatto che in precedenza aveva fallito nel tentativo di far escludere le prove concrete imputate. Non vi è quindi motivo per il Tribunale di ritenere che il ricorrente non abbia detto la verità e non avrebbe confessato se il Tribunale regionale avesse deciso, all'inizio del processo, di escludere le prove concrete imputate e che la sua confessione debba quindi essere considerata come una conseguenza di misure che hanno estinto l'essenza dei suoi diritti di difesa.

184. In ogni caso, dal ragionamento del Tribunale Regionale risulta chiaro che la seconda confessione del ricorrente l'ultimo giorno del processo è stata fondamentale per garantire la sua condanna per omicidio, reato di cui altrimenti non sarebbe stato riconosciuto colpevole (cfr. paragrafi 34 e 35). La confessione del ricorrente si riferiva a molti elementi aggiuntivi che non erano collegati a ciò che avrebbe potuto essere dimostrato dalle prove reali imputate. Mentre tali prove dimostravano che J. era stato soffocato e che il richiedente era stato presente allo stagno di Birstein, la sua confessione dimostrava in particolare la sua intenzione di uccidere J., nonché le sue motivazioni. Alla luce di questi elementi, la Corte non è convinta che, a seguito della mancata esclusione delle prove imputate all'inizio del processo, il ricorrente non avrebbe potuto rimanere in silenzio e non avrebbe più avuto alcuna possibilità di difesa se non quella di confessare. Pertanto, la Corte non è convinta che la violazione dell'articolo 3 nel procedimento d'indagine abbia influito sulla confessione del ricorrente al processo.

185. Per quanto riguarda i diritti della difesa, la Corte osserva inoltre che al ricorrente è stata data, e si è avvalso, della possibilità di contestare l'ammissione delle prove reali imputate al suo processo e che il Tribunale regionale aveva il potere discrezionale di escludere tali prove. Pertanto, anche i diritti della difesa del ricorrente non sono stati ignorati a tale riguardo.

186. La Corte osserva che il ricorrente ha sostenuto di essere stato privato della protezione offerta dal privilegio contro l'autoincriminazione al suo processo. Come dimostrato in precedenza (cfr. paragrafo 168), il diritto di non autoincriminarsi presuppone che l'accusa provi la propria tesi contro l'imputato senza ricorrere a prove ottenute con metodi di coercizione o di oppressione in spregio alla volontà di quest'ultimo. La Corte fa riferimento alle conclusioni di cui sopra, secondo cui i tribunali nazionali hanno basato la condanna del ricorrente sulla sua seconda confessione al processo, senza ricorrere alle prove reali imputate come prova necessaria della sua colpevolezza. La Corte conclude pertanto che il privilegio contro l'autoincriminazione è stato rispettato nel procedimento contro il ricorrente.

187. La Corte conclude che, nelle particolari circostanze del caso del ricorrente, la mancata esclusione della prova effettiva, ottenuta a seguito di una dichiarazione estratta con un trattamento inumano, non ha avuto alcuna influenza sulla condanna e sulla sentenza del ricorrente. Poiché anche i diritti di difesa del richiedente e il suo diritto a non incriminarsi sono stati rispettati, il suo processo nel suo complesso deve essere considerato equo.

 188. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

III. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

189. L'articolo 41 della Convenzione prevede:
"Se il Tribunale constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente un risarcimento solo parziale, il Tribunale, se necessario, dà giusta soddisfazione alla parte lesa".

A. Danni

190. Il ricorrente non ha chiesto alcun risarcimento per danni pecuniari o non pecuniari, sottolineando che l'obiettivo della sua domanda era quello di ottenere un nuovo processo dinanzi ai tribunali nazionali. Il Governo non si è pronunciato su questo punto.
191. Di conseguenza, la Corte non ha emesso alcun premio per il danno. Per quanto riguarda la misura specifica richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento, la Corte ritiene, alla luce della conclusione raggiunta ai sensi dell'articolo 6, che non vi sia motivo per il ricorrente di chiedere un nuovo processo o la riapertura del caso dinanzi ai tribunali nazionali.

B. Costi e spese

192. Presentando prove documentali, il ricorrente ha accolto le sue domande presentate dinanzi alla Camera e ha chiesto il pagamento delle spese del procedimento penale che il Tribunale regionale gli aveva ingiunto di pagare a seguito della sua condanna. Tali spese ammontano a 72.855,60 euro (EUR). Egli ha lasciato alla discrezionalità del Tribunale decidere quali di queste spese (che comprendevano, tra l'altro, le spese di perizia e altre spese di testimonianza insieme agli onorari dei legali) dovevano essere considerate come causate da violazioni dei suoi diritti della Convenzione. Egli ha sostenuto che le spese per la presentazione di un ricorso per questioni di diritto e di una denuncia costituzionale alla Corte costituzionale federale (il cui importo non è stato ulteriormente specificato) sono state sostenute unicamente nel tentativo di rettificare le violazioni della Convenzione.

193. Il ricorrente, che aveva ottenuto il patrocinio a spese dello Stato, ha inoltre chiesto un totale di EUR 22.647,85 per le spese e i costi sostenuti nel procedimento dinanzi alla Corte. Tali spese garantite o fatturate comprendevano le spese legali, gli onorari per l'accesso ai fascicoli dei procedimenti nazionali e per le perizie legali, le spese di copia, le spese di viaggio, di soggiorno e di alloggio, nonché le spese di ulteriori procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali nazionali.

194. Il Governo non ha commentato le richieste del ricorrente dinanzi alla Grande Camera. Davanti alla Camera, essi avevano sostenuto che le spese riconosciute al ricorrente dal Tribunale regionale non erano state sostenute per prevenire o porre rimedio ad una violazione dei suoi diritti derivanti dalla Convenzione. Il ricorrente non aveva specificato le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte federale di giustizia o alla Corte costituzionale federale. Se il procedimento dovesse essere riaperto davanti ai tribunali nazionali a seguito della constatazione di una violazione dei diritti della Convenzione del ricorrente e se il ricorrente dovesse essere assolto, la decisione sulle spese del procedimento davanti alla Corte Regionale verrebbe riesaminata.

195. Il Governo ha inoltre lasciato alla discrezione del Tribunale decidere sulla ragionevolezza o meno degli onorari degli avvocati, come richiesto.

196. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, i costi e le spese non saranno riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, a meno che non si accerti che sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e che sono stati ragionevoli quanto al quantum. Inoltre, le spese legali sono recuperabili solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione riscontrata (si veda, ad esempio, Beyeler c. Italia (solo soddisfazione) [GC], no. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Kafkaris c. Cipro [GC], n. 21906/04, § 176, CEDU 2008; e Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, ECHR 2003-VIII).

197. Per quanto riguarda i costi e le spese sostenute nel procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte rileva che il ricorrente ha lasciato alla sua discrezione la valutazione di quale parte dei costi del procedimento penale contro di lui dinanzi al Tribunale regionale potrebbe essere attribuita al suo tentativo di prevenire una violazione della Convenzione. Essa rileva, tuttavia, che, pur avendo constatato che l'articolo 3 non è stato preso in considerazione nel procedimento di indagine, ha concluso che il procedimento penale contro il ricorrente era conforme ai requisiti della Convenzione. Poiché il ricorrente non ha specificato le spese sostenute in tutti i procedimenti dinanzi alle autorità nazionali volti a porre rimedio alla violazione dell'articolo 3, la Corte non può procedere ad un'imputazione delle spese sotto questa voce.

198. Per quanto riguarda i costi e le spese sostenute nel procedimento dinanzi ad esso pendente, la Corte ritiene che gli importi richiesti dal ricorrente non siano stati in parte necessariamente sostenuti e siano nel complesso eccessivi. Inoltre, le richieste della ricorrente dinanzi al Tribunale sono state accolte solo in parte. Esso ritiene pertanto ragionevole concedere alla ricorrente EUR 4.000 sotto questa voce, meno EUR 2.276,60 ricevuti a titolo di assistenza legale dal Consiglio d'Europa, per un totale di EUR 1.723,40, più l'imposta eventualmente dovuta alla ricorrente su tale importo.

C. Interessi di mora

199. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. 2. Respinge all'unanimità l'obiezione preliminare del Governo in merito al reclamo del ricorrente ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione;

2. 2. Con undici voti favorevoli e sei contrari, il richiedente può ancora sostenere di essere la "vittima" di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione ai fini dell'articolo 34 della Convenzione;

3. 3. Contiene per undici voti a sei che c'è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione;

4. 4. Dichiara, con undici voti favorevoli e sei contrari, che non vi è stata violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 della Convenzione;

5. 5. Contiene per dieci voti a sette
(a) che lo Stato convenuto paghi all'istante, entro tre mesi, 1.723,40 euro (millesettecentoventitré euro e quaranta centesimi) a titolo di spese e costi, oltre alle imposte eventualmente dovute all'istante;
(b) che a partire dalla scadenza dei tre mesi sopra indicati e fino al regolamento siano dovuti interessi semplici sull'importo di cui sopra ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali;

6. 6) La parte restante del credito del ricorrente è respinta all'unanimità per giusta soddisfazione.
Fatto in inglese e in francese, e pronunciato in un'udienza pubblica nell'edificio Human Rights Building, Strasburgo, il 1o giugno 2010.
Erik Fribergh Jean-Paul Costa
Presidente della società di registrazione
Ai sensi dell'articolo 45 § 2 della Convenzione e dell'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, i seguenti pareri distinti sono allegati alla presente sentenza:
a) parere comune parzialmente condivisibile dei giudici Tulkens, Ziemele e Bianku;
b) parere comune parzialmente dissenziente dei giudici Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku e Power;
c) parere parzialmente dissenziente del giudice Casadevall, unitamente ai giudici Kovler[1], Mijović, Jaeger, Jočienė e López Guerra.
J.-P.C.
E.F.

CONGIUNTO PARZIALMENTE D'ACCORDO CON I GIUDICI TULKENS, ZIEMELE E BIANKU

(Traduzione)

1. Per quanto riguarda l'articolo 3 della Convenzione, siamo d'accordo con la conclusione raggiunta nella sentenza[2] che l'istante può ancora rivendicare di essere una "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e che l'articolo 3 è stato quindi violato. Tuttavia, il nostro ragionamento sulla questione dello status di vittima del richiedente differisce da quello adottato dalla maggioranza.
2. 2. Per determinare se l'istante avesse perso o meno la sua condizione di vittima, la Corte era tenuta ad esaminare, in conformità alla sua giurisprudenza, se le autorità nazionali avessero riconosciuto e concesso un risarcimento per la presunta violazione dell'articolo 3.
3. La violazione è stata incontestabilmente riconosciuta in quanto le autorità giudiziarie hanno espressamente ammesso che i metodi di indagine utilizzati costituivano "maltrattamenti" e non potevano essere giustificati da una "necessità", che non costituiva una difesa a una violazione della tutela assoluta della dignità umana ai sensi dell'articolo 1 della Legge fondamentale e dell'articolo 3 della Convenzione.
4. Tuttavia, la sentenza ritiene che non sia stato concesso un adeguato e sufficiente risarcimento, basandosi su quelle che considera carenze nello svolgimento del procedimento penale che ha portato alla condanna degli agenti di polizia. Pur ritenendo che l'indagine penale relativa agli agenti di polizia che hanno minacciato di torturare il richiedente fosse compatibile con i requisiti della Convenzione, lo stesso non vale per le pene inflitte agli agenti di polizia. La sentenza conclude che esse non erano "adeguate" e "manifestamente sproporzionate" rispetto alla gravità del reato; di conseguenza, non avevano "il necessario effetto deterrente per prevenire ulteriori violazioni del divieto di maltrattamento in future situazioni difficili" (cfr. punti 123 e 124 della sentenza).
5. Certo, questa valutazione da parte della Corte della portata del dovere di punire dello Stato non è nuova ed è stata riscontrata in molte sentenze precedenti. Tuttavia, a nostro avviso, essa solleva tre questioni, soprattutto nel caso in esame. In primo luogo, la condanna è uno dei compiti più delicati e difficili nell'amministrazione della giustizia penale. Essa richiede una serie di fattori da prendere in considerazione, nonché la conoscenza e quindi la vicinanza ai fatti, alle situazioni e alle persone interessate. Di norma, è il ruolo dei tribunali nazionali e non quello della Corte, che dovrebbe essere coinvolto in questo processo solo con la massima cautela e nei casi di assoluta necessità. In secondo luogo, ci si chiede se la Corte, nell'assumere che sanzioni penali più severe abbiano un effetto deterrente, non rischi di creare o mantenere un'illusione. L'effetto preventivo (generale o individuale) delle sentenze è stato a lungo oggetto di studi e ricerche approfondite, soprattutto di natura empirica. Tali studi hanno concluso che tale effetto è relativo, se non limitato[3]. Infine, anche - e senza dubbio soprattutto - quando la pena penale serve a proteggere i diritti e le libertà, a rischio di oscurare il fatto che essa è anche una minaccia per i diritti e le libertà, non dobbiamo perdere di vista il principio di sussidiarietà, che è un assioma fondamentale del diritto penale: l'uso dell'arma della pena è accettabile solo se non ci sono altri mezzi per proteggere i valori o gli interessi in gioco.
6. Come la Corte non si stanca mai di ripetere, i diritti tutelati dalla Convenzione non possono essere teorici e illusori, ma devono essere pratici ed efficaci. Tuttavia, nel caso in esame, il processo penale degli agenti di polizia, che doveva chiaramente avere luogo, era l'unico mezzo possibile per prevenire ulteriori violazioni dell'articolo 3, una disposizione che fa parte dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione? Noi non la pensiamo così.
7. 7. Secondo la giurisprudenza della Corte, come ribadito nella sentenza, l'adeguatezza e l'adeguatezza dei mezzi di ricorso per una violazione della Convenzione devono essere valutati tenendo conto di tutte le circostanze del caso (cfr. paragrafo 116 della sentenza). Nel caso in esame, riteniamo che la forma di ricorso più appropriata per la violazione dell'articolo 3 che è stata trovata e riconosciuta sarebbe stata l'esclusione dal processo delle prove ottenute in violazione della Convenzione; poiché ciò non è avvenuto, la nostra conclusione è che il richiedente può ancora sostenere di essere una "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
8. È tuttavia interessante osservare che, al termine della sua analisi, la Corte non esclude, in linea di principio, la possibilità di escludere le prove come misura supplementare:
"... nei casi in cui l'applicazione di un metodo di indagine vietato dall'articolo 3 abbia comportato svantaggi per l'attore nel procedimento penale a suo carico, un adeguato e sufficiente risarcimento per tale violazione può comportare, oltre ai requisiti di cui sopra, misure di restituzione che affrontino la questione dell'impatto permanente di tale metodo di indagine vietato sul processo, in particolare l'esclusione delle prove ottenute violando l'articolo 3". (si veda il paragrafo 128 in fine)


COMUNE OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI ROZAKIS, TULKENS, JEBENS, ZIEMELE, BIANKU E POWER

1. Non condividiamo l'opinione della maggioranza secondo cui non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione. 2. A nostro parere, vi è stata una violazione dell'articolo 6 perché sono state ammesse nel processo penale del richiedente prove reali che erano state ottenute come risultato diretto di una violazione dell'articolo 3. La violazione è stata aggravata dal fatto che queste prove erano state ottenute anche in circostanze che si autoincriminavano.
2. 2. L'ammissione nel procedimento penale di qualsiasi prova ottenuta in violazione dell'articolo 3 solleva una questione di principio fondamentale e di vitale importanza. Mentre la giurisprudenza della Corte era chiara per quanto riguarda l'ammissione di dichiarazioni confessionali ottenute in violazione dell'articolo 3, (tali dichiarazioni sono sempre inammissibili indipendentemente dal fatto che siano state ottenute con la tortura o con trattamenti inumani o degradanti) la questione delle conseguenze per l'equità di un processo dell'ammissione di altri tipi di prove ("prove reali") ottenute a seguito di un trattamento non conforme alla tortura, ma ancora nell'ambito dell'articolo 3, rimaneva da risolvere. Per quanto difficile, questo caso ha offerto alla Grande Camera l'opportunità di pronunciarsi sull'esatta portata della regola di esclusione per quanto riguarda qualsiasi prova ottenuta in seguito ad una violazione dell'articolo 3. La Corte avrebbe potuto rispondere a tale questione in modo categorico affermando, in modo inequivocabile, che, a prescindere dal comportamento di un imputato, l'equità, ai fini dell'articolo 6, presuppone il rispetto dello Stato di diritto e richiede, in modo ovvio, l'esclusione di qualsiasi prova ottenuta in violazione dell'articolo 3. Un processo penale che ammetta e si basi, in qualsiasi misura, su prove ottenute in seguito alla violazione di tale disposizione assoluta della Convenzione non può a maggior ragione essere equo. La riluttanza della Corte a varcare quell'ultima frontiera e a stabilire una regola chiara o una "linea luminosa" in questo settore centrale dei diritti umani fondamentali è deplorevole.
3. Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l'ammissione di prove ottenute in violazione dell'articolo 3 è sempre stata soggetta a considerazioni diverse da quelle che emergono quando si tratta di altri diritti della Convenzione, come quelli tutelati dall'articolo 8[4]. Finora, la Corte ha ritenuto che, anche in presenza di adeguate garanzie procedurali, sarebbe ingiusto fare affidamento su elementi materiali se la loro natura e la loro provenienza fossero macchiate da qualsiasi forma di oppressione o coercizione[5]. L'uso di dichiarazioni ottenute a seguito di violenze, brutalità o altri comportamenti che potrebbero essere qualificati come tortura[6] o maltrattamenti[7] in violazione dell'articolo 3 ha sempre reso il procedimento nel suo complesso ingiusto, indipendentemente dal fatto che tali prove fossero decisive per garantire la condanna del ricorrente. Restava da considerare se tale principio si applicasse con pari forza ad altri tipi di prova. Nella causa Jalloh, la Corte ha indicato che una questione può sorgere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, in relazione a qualsiasi prova ottenuta in violazione dell'articolo 3, anche se la sua ammissione non è stata decisiva per ottenere una condanna[8]. Per quanto riguarda i fatti di quel caso, è stata lasciata aperta la questione generale se l'uso di prove reali ottenute con un atto che non rientra nella tortura, ma che rientra ancora nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, renda automaticamente ingiusto un processo[9]. Purtroppo, la risposta ora fornita e il ragionamento adottato dalla maggioranza rischia di compromettere l'efficacia dei diritti assoluti garantiti dall'articolo 3. Nella giurisprudenza della Corte è stata introdotta una distinzione tra l'ammissibilità delle dichiarazioni ottenute in violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani e degradanti e l'ammissibilità di altre prove ottenute allo stesso modo. Tale distinzione è difficile da sostenere.
4. La maggioranza accetta che le prove reali contro il richiedente in questo caso, che è stato ammesso al processo, "sono state garantite come risultato diretto del suo interrogatorio da parte della polizia che ha violato l'articolo 3" (si veda il paragrafo 171 della sentenza). Tale condotta vietata ha dato luogo ad una confessione forzata seguita da un viaggio sul luogo delle prove vitali in cui il richiedente, su ordine della polizia, ha indicato il luogo del corpo (mentre veniva filmato) e, successivamente, ha assistito alla raccolta di altre prove autoincriminanti. Dal procedimento dinanzi ai tribunali nazionali non vi è dubbio che tali prove siano state poi ammesse, addotte, esaminate e fatte valere nel corso del processo e citate nella sentenza del Tribunale regionale (cfr. paragrafi 32 e 34). Nonostante quanto sopra, la maggioranza ha comunque concluso che il processo del ricorrente è stato equo a causa di "un'interruzione della catena causale" (cfr. paragrafo 180) che ha portato da tale violazione alla condanna e alla sentenza del ricorrente. Non siamo d'accordo con la sua constatazione né con il ragionamento su cui si basa.
5. 5. Dal momento dell'arresto fino alla pronuncia della sentenza, il procedimento penale forma un insieme organico e interconnesso. Un evento che si verifica in una fase può influenzare e, a volte, determinare ciò che si verifica in un'altra fase. Quando tale evento comporta una violazione, nella fase investigativa, del diritto assoluto dell'indagato a non essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, le esigenze della giustizia richiedono, a nostro avviso, che gli effetti negativi che derivano da tale violazione siano completamente eliminati dal procedimento. Questo approccio è stato precedentemente confermato e sottolineato, in linea di principio, dalla Corte nella sua considerazione dell'importanza della fase investigativa per la preparazione del procedimento penale, ritenendo che le prove ottenute durante questa fase determinano il quadro in cui il reato accusato sarà considerato al processo. Così, nella causa Salduz c. Turchia (che comportava restrizioni all'accesso del ricorrente ad un avvocato durante la detenzione di polizia), il Tribunale ha ritenuto che né l'assistenza legale fornita successivamente, né la natura contraddittoria del procedimento che ne è scaturito potessero curare i difetti che si erano verificati durante il tempo trascorso in custodia della polizia e ha proceduto a constatare una violazione dell'articolo 6[10]. Se così è, quando si considera una violazione del diritto di consultare un avvocato, allora sicuramente lo stesso ragionamento deve essere applicato con ancora maggiore forza quando ci si trova di fronte ad una violazione del diritto dell'indagato a non essere sottoposto a trattamenti disumani e alla successiva ammissione nel procedimento penale delle prove ottenute in seguito a tale violazione.
6. 6. Invece di considerare il procedimento come un insieme organico, il modus operandi della maggioranza è stato quello di compartimentare, analizzare e analizzare le varie fasi del processo penale, separatamente, al fine di concludere che il termine a cui si è giunti (condanna per omicidio che giustifica la massima pena) non è stato influenzato dal percorso intrapreso (ammissione di prove ottenute in violazione dell'articolo 3). Tale approccio, a nostro avviso, non è solo formalistico, ma anche irrealistico, in quanto non tiene conto del contesto pratico in cui si svolge il processo penale e delle dinamiche operative di un determinato procedimento penale. La sentenza della maggioranza non tiene conto del fatto che la confessione del ricorrente che, si sostiene, ha "spezzato" la catena causale, è stata fatta immediatamente dopo il suo fallito tentativo di escludere le prove incriminanti e che è stata ripetuta, in modo più completo, solo dopo che tutte le prove erano state presentate al processo. Non essendo riuscito a farla escludere, egli non può che essere stato consapevole del fatto che il tribunale avrebbe avuto davanti a sé prove forensi e altre prove convincenti che egli stesso aveva indicato su ordine delle autorità di polizia e che avrebbero stabilito chiaramente la sua colpevolezza. Riteniamo che sia il Pubblico Ministero federale che l'avvocato dei genitori di J. abbiano sostenuto che la confessione del ricorrente "non valeva nulla", poiché egli aveva confessato solo ciò che, in ogni caso, era già stato provato (cfr. paragrafo 35 della sentenza). Qui sta il nocciolo del problema ed è difficile non essere d'accordo con le loro affermazioni al riguardo.
7. 7. A nostro avviso, non si può ritenere che le prove acquisite in violazione dell'articolo 3 e successivamente ammesse al processo non abbiano avuto alcuna rilevanza per il successivo sviluppo e l'esito del procedimento. L'esclusione delle sole dichiarazioni preprocessuali del ricorrente ha apportato al richiedente un beneficio minimo o nullo in termini di cura del difetto causato dalla violazione dell'articolo 3. Una volta ammesse le prove incriminanti, la sua libertà di difesa è stata sostanzialmente limitata, se non del tutto, e una condanna per le accuse di cui è stato accusato è stata tutt'altro che inevitabile. Il fatto che tale inevitabilità sia stata articolata dalle parti dell'accusa che hanno partecipato al processo ci conferma che, a nostro avviso, devono essere espressi seri dubbi sulla capacità del ricorrente, all'inizio del processo, di difendersi efficacemente.
8. 8. Né la confessione del ricorrente al processo né l'apparente limitato affidamento su tale prova coercitiva per stabilire la veridicità di detta confessione erano in grado di curare il difetto manifesto del procedimento causato dall'ammissione come prova di tale materiale contaminato. L'unico modo per garantire l'effettiva tutela del diritto fondamentale del richiedente ad un processo equo sarebbe stato quello di escludere tutte le prove imputate e di procedere (anche se con altre accuse, come il sequestro con estorsione che ha causato la morte; si veda il paragrafo 35 della sentenza) sulla base delle prove non contaminate a disposizione dell'accusa. Permettere l'ammissione di prove ottenute da una violazione dell'articolo 3 in un processo penale indebolisce, inevitabilmente, la protezione che tale disposizione conferisce e segnala una certa ambivalenza circa la portata di tale protezione.
9. Troviamo inquietante che la Corte abbia introdotto, per la prima volta, una dicotomia di principio tra i tipi di comportamento vietati dall'articolo 3, almeno per quanto riguarda le conseguenze per l'equità del processo in caso di violazione di tale disposizione. In effetti, la Corte ha concluso che le prove reali ottenute infliggendo un trattamento inumano ad un imputato possono essere ammesse al processo e che tale processo può comunque essere considerato "equo" fintantoché tali prove non hanno alcuna incidenza sull'esito del procedimento. Se non possono avere alcuna rilevanza, qual è, ci si chiede, lo scopo della sua ammissione? E perché, in linea di principio, lo stesso ragionamento non dovrebbe ora valere per le prove reali ottenute con la tortura? Se si può stabilire una rottura della catena causale dalla tortura alla condanna - dove, ad esempio, una vittima di tortura sceglie di confessare durante il processo - perché non permettere l'ammissione di tali prove all'inizio del processo e aspettare di vedere se si può verificare una rottura della catena causale? La risposta è palesemente ovvia. Le società che si fondano sullo Stato di diritto non tollerano o sanzionano, direttamente, indirettamente o in altro modo, la perpetrazione di un trattamento assolutamente proibito dall'articolo 3 della Convenzione. Né la formulazione dell'articolo 3, né quella di qualsiasi altra disposizione della Convenzione opera una distinzione tra le conseguenze da attribuire alla tortura e quelle connesse a trattamenti inumani e degradanti. Non vi è quindi alcuna base giuridica, a nostro avviso, per considerare il trattamento inumano come diverso dalla tortura in termini di conseguenze che derivano dalla sua perpetrazione. Né "un'interruzione della catena causale" né alcun altro costrutto intellettuale può superare il torto intrinseco che si verifica quando le prove ottenute in violazione dell'articolo 3 sono ammesse in un procedimento penale.
10. 10. La Corte ha ripetutamente affermato che l'articolo 3 è un diritto assoluto e che nessuna deroga ad esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 15 § 2 - anche in caso di emergenza pubblica[11]. Essendo assoluto, tutte le sue violazioni sono gravi e, a nostro avviso, il modo più efficace per garantire che il divieto assoluto sia una rigorosa applicazione della regola di esclusione quando si tratta dell'articolo 6. Un tale approccio lascerebbe agli agenti dello Stato che sono tentati di perpetrare un trattamento disumano senza alcun dubbio sull'inutilità di tali comportamenti proibiti. Esso li priverebbe di qualsiasi potenziale incentivo o incentivo per trattare gli indagati in modo incompatibile con l'articolo 3.
11. Siamo consapevoli delle conseguenze che derivano da una rigorosa applicazione della regola dell'esclusione in caso di violazione dell'articolo 3. Riconosciamo che, a volte, può essere necessario escludere prove spesso affidabili e convincenti e che l'effetto sul perseguimento di un reato può quindi essere compromesso. Inoltre, l'esclusione di tali prove può comportare che l'imputato riceva una pena più lieve di quella che avrebbe potuto altrimenti ricevere. Tuttavia, laddove ciò si verifichi, la responsabilità ultima di tale "vantaggio" per l'imputato ricade saldamente sulle autorità statali i cui agenti, indipendentemente dalla loro motivazione, hanno permesso la perpetrazione di un trattamento disumano e rischiano quindi di compromettere il successivo svolgimento del procedimento penale.
12. 12. Siamo inoltre consapevoli del fatto che le vittime di reati, le loro famiglie e il pubblico in generale hanno un interesse a perseguire e punire coloro che svolgono attività criminali. Tuttavia, a nostro avviso, esiste un interesse pubblico altrettanto vitale, convincente e concorrente nella conservazione dei valori delle società civili fondate sullo stato di diritto. In tali società non può mai essere consentito il ricorso a trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dal loro scopo. Inoltre, esiste un interesse pubblico critico a garantire e mantenere l'integrità del processo giudiziario e l'ammissione in un processo di prove ottenute in violazione di un diritto umano assoluto comprometterebbe e metterebbe a repentaglio l'integrità di tale processo. A nostro avviso, l'attività criminale non può essere oggetto di indagine, né la condanna di un individuo può essere garantita a costo di minare il diritto assoluto a non essere sottoposto a trattamenti inumani, come garantito dall'articolo 3. Affermare il contrario significherebbe sacrificare i valori fondamentali e screditare l'amministrazione della giustizia.
13. 13. Come per la maggioranza, riconosciamo che gli agenti dello Stato in questo caso hanno agito in una situazione difficile e altamente accusata. Ciò non toglie, tuttavia, che essi abbiano ottenuto, in violazione dell'articolo 3, prove concrete che sono state successivamente utilizzate e su cui si è fatto affidamento al processo penale del richiedente. Sebbene la situazione in questo caso fosse critica, è proprio in tempi di crisi che i valori assoluti devono rimanere immutati.

PARERE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE CASADEVALL AFFIANCATO DAI GIUDICI KOVLER[12], MIJOVIĆ, JAEGER, JOČIENĖ E LÓPEZ GUERRA

(Traduzione)

1. Non sono in grado di concordare con le conclusioni raggiunte dalla maggioranza in questo caso per quanto riguarda lo status di vittima del richiedente e la constatazione di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Il caso è stato certo delicato per quanto riguarda i diritti legittimi del richiedente, ma è stato ancora più delicato e difficile per le autorità giudiziarie, che si sono trovate ad affrontare una situazione estremamente grave e tragica, culminata nell'omicidio di un bambino di 11 anni.
2. 2. Non si contesta che le minacce di violenza contro il ricorrente equivalgano a un trattamento disumano e degradante, vietato dall'articolo 3 della Convenzione. Ciò è stato formalmente riconosciuto dalle autorità giudiziarie tedesche: il Tribunale di Francoforte sul Meno ha dichiarato che "la minaccia di causare dolore al richiedente per estrarre da lui una dichiarazione non solo ha costituito un metodo di interrogatorio proibito ai sensi dell'articolo 136a del Codice di procedura penale; la minaccia ha anche ignorato l'articolo 3 della Convenzione", e la Corte costituzionale federale ha ritenuto che "la dignità umana del richiedente e il divieto di sottoporre i prigionieri a maltrattamenti ... sono stati ignorati" (cfr. paragrafo 120 della sentenza).
3. La Camera ha ritenuto nella sua sentenza che il richiedente non poteva più sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 3 dopo che i tribunali nazionali avevano riconosciuto la violazione e concesso un risarcimento sufficiente, visto che i due agenti di polizia coinvolti nei fatti in questione erano stati condannati e puniti. Sostengo questa conclusione nel presente caso.
4. 4. La maggioranza della Grande Camera, approvando le conclusioni della Camera, ritiene che i tribunali nazionali "abbiano riconosciuto espressamente e in modo inequivocabile che l'interrogatorio del ricorrente ha violato l'articolo 3 della Convenzione" (si veda il paragrafo 120 della sentenza); che l'indagine e il procedimento penale sono stati "sufficientemente tempestivi e rapidi da soddisfare gli standard stabiliti dalla Convenzione" (cfr. paragrafi 121 e 122); e che "gli agenti di polizia sono stati giudicati colpevoli di coercizione e di incitamento alla coercizione, rispettivamente, secondo le disposizioni del diritto penale tedesco" (cfr. paragrafo 123). Tuttavia, essi concludono che il richiedente può ancora rivendicare di essere una vittima e che vi è stata una violazione dell'articolo 3.
5. Questa valutazione sembra essere basata principalmente sulla clemenza delle sanzioni imposte agli agenti di polizia, perché
(i) nel procedimento penale sono stati condannati "solo a pene pecuniarie molto modeste e sospese" (cfr. paragrafo 123), che erano "quasi simboliche" e "manifestamente sproporzionate" (cfr. paragrafo 124); e
(ii) le sanzioni disciplinari, consistenti nel trasferimento a posti che non implicavano più un'associazione diretta con le indagini sui reati, erano troppo clementi in quanto i funzionari non erano "sospesi dal servizio durante le indagini o il processo" o licenziati dopo essere stati condannati (cfr. paragrafo 125).
6. 6. Nelle circostanze molto particolari di questo caso, si è tenuto conto del fatto che dopo l'interrogatorio D., il vicecapo della polizia ha redatto una nota per il fascicolo della polizia in cui descriveva - e ammetteva - il modo in cui si erano verificati i fatti e ne forniva le ragioni, o addirittura la giustificazione; che i tribunali nazionali (il Tribunale regionale e la Corte costituzionale federale) dichiaravano espressamente che vi era stata una violazione della Legge fondamentale e della Convenzione; e che i due agenti di polizia erano stati giudicati colpevoli e avevano ricevuto sanzioni penali e disciplinari, la questione del quantum delle pene non dovrebbe più essere rilevante. La Corte sottolinea che, salvo in casi manifestamente arbitrari, "non è suo compito pronunciarsi sul grado di colpevolezza individuale ... né determinare la pena appropriata di un trasgressore, essendo queste materie di competenza esclusiva dei tribunali penali nazionali" (cfr. paragrafo 123 della sentenza). Vi sono buone ragioni per tale moderazione giudiziaria, vale a dire la mancanza di familiarità con il procedimento penale che ha portato alla condanna e il fatto che le persone condannate non partecipano al procedimento dinanzi alla Corte.
7. Applicando il criterio della severità della pena comminata, ci si può chiedere quale grado di punizione la maggioranza avrebbe potuto accettare per scoprire che il richiedente non era più una vittima. In altre parole, la condizione di vittima del richiedente deve dipendere dalla gravità della pena inflitta agli agenti di polizia? A mio parere la risposta è "no".
8. Ciò lascia la questione del requisito aggiuntivo di risarcimento e dei dubbi sull'efficacia del procedimento per responsabilità civile avviato dal richiedente (si vedano i punti 126 e 127 della sentenza). Ho due osservazioni su questo punto: a) il richiedente ha presentato la sua domanda di risarcimento a livello nazionale solo dopo che la sua domanda alla Corte è stata comunicata e la sua richiesta di assistenza legale è stata accolta, cioè tre anni dopo il presunto danno; e b) la causa è pendente dinanzi ai tribunali nazionali e non vi è motivo di pregiudicare né l'efficacia né l'esito finale di tale rimedio. Inoltre, il fatto che il richiedente non abbia chiesto alcun risarcimento per danni non patrimoniali (cfr. punto 190 della sentenza) è abbastanza significativo.
9. Si pone anche la questione di quale sia lo scopo utile delle disposizioni operative della sentenza. In ultima analisi, la maggioranza della Grande Camera si limita a confermare ciò che le autorità giudiziarie tedesche - il Tribunale regionale di Francoforte sul Meno e la Corte costituzionale federale - avevano già espressamente e inequivocabilmente riconosciuto nelle loro tre decisioni del 2003 e del 2004: il ricorrente, essendo stato minacciato di torturare per fargli rivelare il luogo in cui si trovava il bambino, è stato sottoposto a "un trattamento inumano vietato dall'articolo 3" (cfr. punto 131 della sentenza). Su questo preciso punto tutti noi - le autorità giudiziarie nazionali, il Governo, il richiedente e i giudici della Corte - siamo d'accordo.
10. In definitiva, questa sentenza non si tradurrà nemmeno in un premio al richiedente a titolo di giusta soddisfazione.
1] Rettificata il 3 giugno 2010: è stato aggiunto il nome del giudice Kovler.
[2]. Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 6 della Convenzione, noi riteniamo, a differenza della maggioranza, che vi sia stata una violazione di tale articolo, e ci riferiamo al parere congiunto parzialmente dissenziente dei giudici Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku e Power.
[3]. G. Kellens, Punir. Pénologie et Droit des Sanctions Pénales, (Liegi: Editions juridiques de l'Université de Liège), 2000, pp. 59 e segg.; P. Poncela, Droit de la Peine, (Parigi: PUF), coll. Thémis, 2a edizione, 2001, pp. 458 e segg.
[4]. Schenk c. Svizzera, 12 luglio 1988, serie A n. 140; Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, CEDU 2000-V; P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, CEDU 2001-IX; Allan c. Regno Unito, n. 48539/99, CEDU 2002-IX; Perry c. Regno Unito, n. 63737/00, CEDU 2003-IX; Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, CEDU 2006-IX; e Bykov c. Russia [GC], n. 4378/02, 10 marzo 2009.
[5]. Perry c. Regno Unito (dicembre), n. 63737/00, 26 settembre 2002.
[6]. Harutyunyan contro Armenia, n. 36549/03, §§ 63 e 66, CEDU 2007-III.
[7]. Göçmen c. Turchia, n. 72000/01, §§ 74-75, 17 ottobre 2006.
[8]. Jalloh, citato, § 99.
[9]. Ibidem, § 107.
[10]. Salduz c. Turchia [GC], no. 36391/02, § 58, ECHR 2008.
[11]. Si veda, tra l'altro, Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, § 79, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, § 69, CEDU 1999-IX; Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 116, CEDU 2006-IX; e Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 127, ECHR 2008.
12] Rettificato il 3 giugno 2010: è stato aggiunto il nome del Giudice Kovler.