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Migranti soccorsi, permanenza legittima (Cass. 53691/16)

16 dicembre 2016, Cassazione penale

Pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato. 

Migranti soccorsi in mare non possono essere indagati per il reato di immigrazione clandestina, dato che si tratta di soggetti giunti nel paese a seguito delle operazioni di aiuto in acque internazionali e legittimamente trasportati sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso, quindi da non considerarsi quali migranti entrati illegalmente.

Non può, d'altro canto, ipotizzarsi che il pericolo di vita cui era conseguita l'azione di salvataggio che ne aveva comportato l'ingresso e la permanenza per motivi umanitari nel territorio dello Stato fosse stato evenienza dagli stessi prevista ed artatamente creata.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 16/11/2016) 16-12-2016, n. 53691

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S. - Presidente -

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -

Dott. TALERICO Palma - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.M., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1111/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 10/09/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

sentite le conclusioni del PG Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 10 settembre 2015 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., accoglieva l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza emessa in data 22 agosto 2015, con la quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.M., e, per l'effetto, applicava la misura richiesta, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3, lett. a), b), commi 3-bis e 3-ter, lett. b).

1.1 A fondamento della decisione rilevava che dalle investigazioni condotte era emerso che in data 19 agosto 2015 era stato compiuto da parte di imbarcazione della Guardia costiera il soccorso in mare di natante, proveniente dalle coste egiziane con a bordo 359 cittadini extracomunitari, condotti al porto di Palermo e che dalle informazioni acquisite da alcuni di tali soggetti, identificati in M.A., A.A., Ab.Al., si era appreso quanto segue. Il gruppo di circa 400 persone era partito dall'Egitto dopo che ciascuno dei trasportati aveva corrisposto del denaro a soggetti di origine egiziana e, effettuato un primo tragitto a bordo di piccole barche, era stato trasferito su imbarcazione più grande in legno e, poi, dopo sette-dieci ore di navigazione, su altra imbarcazione ancora più grande in metallo, condotta da cinque-sei persone di origine egiziana, tra i quali l'indagato, che, quale membro dell'equipaggio, occupatosi di sistemare i migranti a bordo secondo le disposizioni del capitano, era stato riconosciuto nella fotografia nr. 2 in A.M.. Il Tribunale riteneva tali dichiarazioni utilizzabili, perchè acquisite in presenza del difensore e con le garanzie prescritte per l'esame di persona indagata, nonchè attendibili perchè rese in modo autonomo ed indipendente da soggetti non animati da intenti calunniatori e ciò anche in riferimento al narrato di H.M.A., il quale aveva ammesso di essersi alternato alla guida del natante per contribuire alla sicurezza della navigazione per le sue specifiche competenze, circostanze confermate anche dagli altri due migranti. Altrettanto utilizzabile a fini cautelari era ritenuto il riconoscimento fotografico, effettuato dai predetti.

In punto di esigenze cautelari, il collegio di merito rilevava l'applicabilità della presunzione relativa, stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4-bis, di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere; riscontrava altresì in concreto la ricorrenza del pericolo di recidivazione in ragione delle modalità dei fatti commessi, in sè estremamente gravi e della personalità criminale, rivelata dalle medesime circostanze, dell'indagato per avere costui mostrato assoluto disprezzo per la vita umana nell'avere organizzato l'ingresso in territorio italiano delle persone offese esponendole a pericolo per l'incolumità e del pericolo di fuga in ragione dell'ingresso illegale dell'indagato, privo di documenti e di fissa dimora.

2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

a) Violazione dell'art. 273 c.p.p. e art. 350 c.p.p., comma 7, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a), b), comma 3 bis, comma 3 ter, lett. b) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare, nessun argomento è stato speso dal Tribunale in merito all'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente dai tre migranti al personale della Guardia Costiera in contrasto con quanto riferito in seguito alla Squadra Mobile e non si è considerato quale natura avessero tali informazioni e che le stesse dovevano essere considerate alla stregua dell'art. 350 c.p.p., comma 7, e, come tali, pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, non rilevando che i dichiaranti fossero già indagati in quel momento.

b) Violazione dell'art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità o reità, non sottoposte al doveroso vaglio critico del Tribunale per verificare credibilità del dichiarante; l'attendibilità delle dichiarazioni rese e riscontri esterni. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, H.M.A. è stato ritenuto attendibile, in quanto il suo racconto sul fatto di essersi messo alla guida dell'imbarcazione soltanto allo scopo di dare un aiuto nella sicurezza della navigazione, sarebbe confermato dagli altri due migranti sentiti, ma non si è considerato che egli aveva reso dichiarazioni difformi in merito al presunto ruolo rivestito dagli indagati, individuati dapprima quali passeggeri e poi come scafisti, aveva reso dichiarazioni contraddittorie in merito alla provenienza ed alla proprietà del telefono satellitare rinvenuto a seguito di perquisizione, avendo riferito, dapprima che gli era stato consegnato da uno degli scafisti e poi che era di sua proprietà: tanto avrebbe richiesto un esame più approfondito della sua attendibilità.

Inoltre, non è stato apprezzato il fatto che il ricorrente era stato indicato dai dichiaranti con ruoli differenti, per avere pilotato il natante in alternativa al capitano, ovvero per avere sistemato le persone sul barcone o per aver chiuso sotto coperta alcuni trasportati ed usato violenza nei loro confronti, sicchè quanto narrato da A.A. e da Ab.Al. non può riscontrare quanto affermato dal H.M.A.. Anche in ordine al fine di profitto perseguito con l'azione criminosa, è emerso che la condotta tenuta dall'indagato è limitata ad un unico episodio ed il suo intervento si è verificato alla conduzione di un natante e non sin dall'inizio della traversata a bordo dell'imbarcazione principale, per cui va escluso che egli abbia partecipato alla più complessa organizzazione del viaggio e che sia legato al gruppo criminale che gestisce l'immigrazione clandestina per motivi di lucro.

c) Violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) e art. 291 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lacunosa in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. In primo luogo la presunzione relativa stabilita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4 bis è venuta meno per effetto della pronuncia di incostituzionalità n. 331 del 2011 e le altre osservazioni svolte dal Tribunale non tengono conto del fatto che il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale con decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Palenno del 22/08/2015, il che rende il supposto pericolo di fuga inattuale e non concreto. Inoltre, il Tribunale ha ravvisato anche il pericolo di recidiva, che non era stato dedotto nella richiesta di applicazione della misura cautelare e nemmeno nell'appello in violazione del principio devolutivo. In ogni caso la motivazione sul punto è generica mentre l'indagato è incensurato e ha commesso un reato in modo episodico in un ruolo subordinato.

E' altresì manifestamente illogico il giudizio di adeguatezza della sola misura applicata, non specificato se riguardante tutte le esigenze ravvisate.

3. Con successiva memoria, depositata in data 30 novembre 2015, il difensore ha dedotto dei motivi nuovi, con i quali ha sostenuto:

a) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei tre migranti escussi dal personale della Squadra Mobile per non essere state acquisite nel rispetto delle garanzie prescritte dall'art. 64 c.p.p. quanto agli avvertimenti da rivolgere al soggetto in stato di arresto o di fermo;

b) la violazione del principio devolutivo per avere il Tribunale affermato il pericolo di recidivazione specifica non dedotto dall'appellante, il che aveva imposto un vincolo insuperabile al collegio dell'appello cautelare, chiamato a valutare se fossero ricorrenti gravi indizi di reità e le esigenze prospettate in origine con la richiesta di applicazione della misura custodiale; inoltre, anche il novellato testo dell'art. 292 c.p.p. distingue le esigenze cautelari e pretende un'autonoma valutazione delle stesse, singolarmente considerate.

Motivi della decisione


Il ricorso è infondato e va dunque respinto.

1.In primo luogo s'impone il richiamo della decisione assunta dalle Sezioni Unite nel procedimento a carico del coindagato M.T. con la sentenza n. 40517/2016 che ha riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione, ancorchè proposta da difensore designato quale suo sostituto processuale dal difensore di fiducia o d'ufficio dell'indagato non iscritto nell'albo dei patrocinatori presso le giurisdizioni superiori.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non possa essere accolto il primo motivo di ricorso. Non ha fondamento la censura che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente dai tre migranti alla Guardia Costiera perchè acquisite senza il rispetto delle garanzie prescritte dall'art. 64 c.p.p. e che avrebbero contenuto difforme rispetto a quelle dai medesimi rilasciate al persona della Squadra Mobile in un momento successivo: la difesa sostiene trattarsi di chiamate in correità o reità, non sottoposte al vaglio critico di credibilità dei dichiaranti e di attendibilità dei racconti e rimaste sfornite di adeguati riscontri esterni individualizzanti.

2.1 I contributi dichiarativi dei tre migranti trasportati su imbarcazione condotta dagli indagati sono state correttamente utilizzate e valutate alla stregua di dichiarazioni testimoniali, non potendo nei loro confronti configurarsi il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis e ritenerli soggetti indagati o imputati di reato connesso, con la conseguente necessità di acquisire e valutare elementi di conferma alle loro dichiarazioni. Si tratta, al contrario, di soggetti giunti nel paese a seguito delle operazioni di aiuto in acque internazionali e legittimamente trasportati sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso, quindi da non considerarsi quali migranti entrati illegalmente. Non può, d'altro canto, ipotizzarsi che il pericolo di vita cui era conseguita l'azione di salvataggio che ne aveva comportato l'ingresso e la permanenza per motivi umanitari nel territorio dello Stato fosse stato evenienza dagli stessi prevista ed artatamente creata; d'altra parte, il fatto che la Procura della Repubblica avesse già negato il nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale e reso parere favorevole per la concessione del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 non consente di ritenere, quanto meno allo stato, illegale, nè tanto meno illecita la loro permanenza in Italia.

2.2 Va respinto anche il secondo ordine di censure. La difesa assume che nel provvedimento impugnato non sarebbero state indicate le ragioni di attualità delle ritenute esigenze cautelari: sarebbe stata omessa la considerazione della già avvenuta espulsione del ricorrente, circostanza tale da rendere inattuale e non concreto il pericolo di fuga. La incensuratezza dell'indagato, le modalità episodiche del fatto a lui ascritto e il ruolo subordinato da lui rivestito nella vicenda renderebbero, poi, insussistente il pericolo di recidivazione specifica, per altro non dedotto da parte dell'appellante e quindi autonomamente ritenuto dal collegio del riesame.

Al riguardo il Tribunale ha puntualizzato che l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), appare sussistente a ragione delle modalità e circostanze dei fatti commessi, in sè estremamente gravi, e della significativa personalità criminale dell'indagato, rivelata dalle medesime modalità e circostanze, atteso il disprezzo assoluto per la vita umana, dimostrato con l'organizzazione e la conduzione del trasporto delle vittime con modalità che ne hanno esposto a pericolo per l'incolumità nell'ambito di un'attività predisposta e coordinata verosimilmente da una più vasta organizzazione, dedita proprio a realizzare le condizioni per l'immigrazione di clandestini. Non è poi censurabile, perchè ampiamente argomentato, il giudizio sul riscontrato pericolo di fuga, dedotto dall'ingresso dell'indagato in modo clandestino, privo di documenti, di lavoro e di fissa dimora, quindi di sicuri riferimenti per condurre un'esistenza libera e dignitosa.

A fronte di tali emergenze, le considerazioni sull'inevitabilità della custodia in carcere, quale unica misura in grado di salvaguardare le suindicate esigenze cautelari risultano congruamente e logicamente giustificate, mentre l'impugnazione non si confronta con i predetti argomenti, reinterando censure di merito già devolute alla cognizione del Tribunale e respinte, con congrua motivazione, nel provvedimento impugnato.

Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016