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Messaggi offensivi in gruppo whatsapp: ingiuria o diffamazione? (Cass. 28675/22)

20 luglio 2022, Cassazione penale

Se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone, e non è più previsto dalla legge come reato in quanto fatto depenalizzato: di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

La chat di gruppo di whatsapp consente l'invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell'efficienza del collegamento ad internet del terminale su cui l'applicazione viene da loro utilizzata; i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale (perché stanno consultando, in quel momento, proprio quella specifica chat) e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell'ambito della quale il messaggio è stato inviato.

Se questo è, per quanto di specifico interesse in questa sede, il funzionamento del servizio di messaggistica istantanea che viene in rilievo, se ne può inferire che la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente.

Corte di Cassazione

sez. V penale, ud. 10 giugno 2022 (dep. 20 luglio 2022), n. 28675
Presidente Pezzullo – Relatore Borrelli

Ritenuto in fatto

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 7 giugno 2021 dalla Corte di appello di Ancona, che - su appello sia del pubblico ministero che della parte civile - ha ribaltato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva assolto C.A. dal reato di diffamazione ai danni di B.S. perché il fatto non sussiste.

Il fatto consiste nell'invio, da parte della C. , di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano B.S. ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti della B. , messaggi scatenati dal fatto che quest'ultima aveva restituito alla C. , perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che quest'ultima le aveva regalato.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e e). Dalla lettura della chat si evincerebbe che la persona offesa aveva immediatamente replicato alle offese pronunziate nei suoi confronti, il che significa che ella era presente e che, quindi, non di diffamazione si trattò, ma di ingiuria.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, dal momento che, dato il mezzo di trasmissione, la persona offesa non poteva considerarsi, neanche virtualmente, presente.

4. L'Avv. F. per la parte civile ha insistito per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. La ricorrente sostiene che, data l'immediata replica alle offese a lei rivolte da parte della persona offesa, quest'ultima doveva essere ritenuta presente, con la conseguente configurabilità non già del reato di diffamazione, ma di quello di ingiuria, oggi depenalizzato.

1.1. Per affrontare il tema in discorso, appare preziosa la sentenza di questa sezione n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814, che, nell'interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell'invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l'offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ora all'addebito ex art. 594, ora a quello ex art. 595 c.p..

Sostiene il precedente evocato che:

- l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;

- l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;

- se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione;

- l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

La decisione in discorso ha, poi, approfondito il concetto di "presenza" rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive.

Occorrerà, dunque, valutare caso per caso: se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato) (come deciso da Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato quanto, per esempio, all'invio di e-mail (oltre alla sentenza Viviano, cfr. Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, De Felice, Rv. 250459; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044; Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata; Sez. 5., n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, Orlandi, non massimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, Burcheri, non massimata).

1.2. Orbene, sulla scia dell'enucleazione del concetto di presenza virtuale di cui alla sentenza Viviano, il Collegio osserva - reputandolo dato di comune esperienza, data la massiccia diffusione del sistema di messaggistica istantanea adoperato nel caso di specie - che la chat di gruppo di whatsapp consente l'invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell'efficienza del collegamento ad internet del terminale su cui l'applicazione viene da loro utilizzata; i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale (perché stanno consultando, in quel momento, proprio quella specifica chat) e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell'ambito della quale il messaggio è stato inviato.

Se questo è, per quanto di specifico interesse in questa sede, il funzionamento del servizio di messaggistica istantanea che viene in rilievo in questo procedimento, se ne può inferire che la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente.

1.3. Sotto il profilo della prova delle circostanze sopra indicate, per discernere quale sia l'ipotesi alla quale ricondurre il fatto storico, il Giudice di merito dovrà verificare, appunto, se la persona offesa fosse virtualmente presente o assente al momento della ricezione dei messaggi offensivi; attraverso i dati di fatto emersi nel processo, in particolare, il giudicante dovrà comprendere se la persona offesa abbia percepito in tempo reale l'offesa proveniente dall'autore del fatto, accertamento che, quando non siano disponibili dati tecnici più precisi quanto ai collegamenti della persona offesa con il servizio di messaggistica, potrà passare attraverso la verifica di tempi e modi dell'invio dei messaggi e dell'atteggiamento della vittima quale emerge da precisi indicatori fattuali.

1.4. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha offerto una motivazione non manifestamente illogica circa le ragioni per cui, se inizialmente (tra le ore 9.06 e le ore 9.43) vi era stato una sorta di botta e risposta tra l'imputata e la persona offesa (che potrebbe essere ritenuto sintomatico della percezione in tempo reale delle offese da parte della B.), successivamente quest'ultima non aveva più risposto ai messaggi offensivi, neanche quando, una prima volta, alle ore 10.13, l'imputata aveva scritto "e rispondi vigliacca", reagendo solo, debolmente, ad una seconda sollecitazione di tal fatta attuata dalla prevenuta alle ore 11.53. Si tratta di un dato di fatto che lascia ragionevolmente ritenere che, dopo l'atteggiamento partecipativo inizialmente assunto, teso a difendersi dalle accuse che le venivano rivolte, la B. abbia rinunziato al "contraddittorio", leggendo solo in un secondo momento i messaggi che l'imputata continuava ad inviarle. Quest'ultima, dal canto suo, aveva percepito come la vittima non fosse più presente, tanto da esortarla a rispondere. In altri termini, la cronologia dei messaggi riportata nella sentenza impugnata e l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa, ma anche dall'imputata, costituiscono indicatori del fatto che la B. non fosse rimasta collegata alla chat in tempo reale e che avesse letto i messaggi successivi alle ore 9.43 a distanza di tempo dal momento in cui erano stati immessi sulla chat, sicché non poteva più considerarsi "presente", neanche virtualmente, quando l'imputata li aveva immessi sulla chat il che, almeno per la seconda parte dei messaggi, integra il reato di diffamazione e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1710,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1710,00, oltre accessori di legge.