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Messa alla prova e casellario giudiziale (Cass. 47694/19)

19 novembre 2019, Cassazione penale

Nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell'interessato non deve essere menzionata la sentenza che dichiara l'improcedibilità per estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, iscrizione che invece deve rimanere annotata per risultare nella certificazione richiesta dall'autorità giudiziaria.

 Corte di Casssazione

sezione I penale

n 47694 Anno 2019

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udienza: 19/11/201

SENTENZA

sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE nel procedimento a carico di: MC nato a CASERTA il ***1968 avverso l'ordinanza del 01/02/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Pierluigi PRATOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del casellario, ha ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale di CM della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 30 settembre 2016, irrevocabile il 29 ottobre 2016, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere per l'estinzione dei reati a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 31, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e 7 legge n. 47 del 1985, laddove il giudice del casellario ha disposto sic et simpliciter la cancellazione del provvedimento definitivo mentre, in forza della sentenza n. 231 del 2018 della Corte Costituzionale nonché dell'articolo 4 d.lgs. n. 122 del 2018, il provvedimento deve restare iscritto nel casellario ancorché di esso non si possa fare menzione nella certificazione rilasciata a richiesta del privato.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Va premesso che nessuna delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2/10/2018 (peraltro operanti decorso un anno dalla pubblicazione nella G.U. avvenuta il 26/10/2018 e comunque non applicabili nel caso di specie) al d.P.R. n. 313 del 2002 riveste rilievo per l'istanza del ricorrente, non essendo stata prevista dalla novella l'eliminazione della iscrizione nel casellario e della menzione nel certificato generale del casellario (ora unico ex art. 24) della sentenza con la quale veniva dichiarato non doversi procedere per l'estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova.

Del resto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citati, nel testo anteriore alle modifiche - non ancora efficaci - recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen.

3.2. Da quanto sopra esposto discende che nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell'interessato non deve essere menzionata la sentenza che dichiara l'improcedibilità per estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, iscrizione che invece deve rimanere annotata per risultare nella certificazione richiesta dall'autorità giudiziaria.

Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio perché il giudice del casellario, uniformandosi al richiamato principio di diritto, adotti i provvedimenti necessari in merito alla permanente ostensibilità della sopra richiamata sentenza del Tribunale di Campobasso, ad eccezione del certificato rilasciato a richiesta dell'interessato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 19 novembre 2019