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Massa di dati informatici sequestrabili indiscriminatamente solo se .. (Cass. 16622/17).

4 aprile 2017, Cassazione penale

In tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

 (ud. 14/03/2017) 04-04-2017, n. 16622

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere -

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.A., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 28/06/2016 del TRIB. LIBERTA' di CROTONE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 28/06/2016, il Tribunale di Crotone ha confermato il provvedimento di sequestro adottato in data 06/06/2016 dal Pubblico Ministero nei confronti di S.A. in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestato in riferimento a (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS).

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Crotone ha proposto ricorso per cassazione S.A., attraverso il difensore avv. G. Betti, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 247 c.p.p., comma 2, art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, per assoluta carenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, che non contiene alcun richiamo alle presunte responsabilità di S., ma si limita ad indicare le norme violate e l'urgenza delle acquisizioni, senza spendere alcuna parola sulle presunte responsabilità del ricorrente, carenza non suscettibile di integrazione da parte del giudice del riesame.

Il secondo motivo denuncia violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza ex art. 275 c.p.p., comma 3, essendo illegittimo il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute; anche l'estrapolazione dei dati contenuti nel computer mediante la duplicazione degli hard disk equivale alla permanenza del vincolo sugli stessi computers, sicchè la perquisizione doveva essere effettuata con l'esame e l'estrazione in loco dei soli dati di interesse.

3. Con requisitoria scritta in data 11/01/2017, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott. P. Fimiani ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione


1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il decreto di perquisizione e sequestro ha indicato l'ipotesi di reato ascritta all'indagato attraverso lo specifico riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relative a (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita - su istanza del pubblico ministero - il (OMISSIS), sottolineando, in particolare, l'ipotesi distrattiva anche in relazione ad altri fallimenti e indicando, puntualmente, la documentazione contabile da ricercare e sequestrare, ossia quella relativa a rapporti intercorsi tra la fallita e le società menzionate e quella riguardante i rapporti con una serie di persone.

Deve escludersi, pertanto, una radicale mancanza della motivazione del provvedimento di sequestro (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua), laddove l'ordinanza del giudice del riesame non è stata oggetto di specifiche censure.

3. Il secondo motivo non è fondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, in una fattispecie di sequestro di interi archivi informatici, Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489).

In questa prospettiva, e in termini riferibili anche alla fattispecie concreta in esame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "in tema di sequestro probatorio ed ai fini della legittimità del decreto di sequestro, pur se è necessaria la specifica indicazione delle cose che ne costituiscono l'oggetto, occorre considerare che quando si procede per particolari reati, quali, esemplificando, quelli tributari e, più in generale, quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume di affari di una società, non è sempre possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo", sicchè, in tali casi, "non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto" (Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni; conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254).

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, rilevando la complessità della vicenda (caratterizzata, tra l'altro, dal trasferimento della sede legale della società da (OMISSIS) a (OMISSIS), dal trasferimento delle quote ad un mero prestanome, dall'anomala cessione di un ramo d'azienda da parte della fallita in favore di altra società, dalla pluralità di persone fisiche e giuridiche coinvolte) e la circostanza che la perquisizione è avvenuta in locali prettamente adibiti ad ufficio e riconducibili a S.: rilievi, questi, in base ai quali l'ordinanza impugnata giunge ad escludere il carattere indiscriminato e ingiustificato del sequestro, precisando, peraltro, che come emerge dal verbale delle operazioni della polizia giudiziaria delegata all'esecuzione, il materiale informatico d'interesse è stato acquisito in copia, quando è stato possibile farlo in loco, e solo negli altri casi si è proceduto al sequestro.

A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, le doglianze del ricorrente si sottraggono ad una puntuale disamina critica degli argomenti del giudice del riesame, facendo leva sul generico riferimento a precedenti di questa Corte non puntualmente correlati alla fattispecie concreta e neppure alle specifiche modalità esecutive, che, come si è visto, hanno visto la polizia giudiziaria procedere, quando ciò era materialmente possibile, all'acquisizione in copia del materiale informatico.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017