Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Mancata traduzione del fascicolpo d'accusa non viola CEDU (Corte EDU, HK, 2010)

12 gennaio 2010, Corte Europea per i diritti dell'uomo

Un imputato che non comprende o non parla la lingua del procedimento ha diritto a una traduzione gratuita, tra l'altro, dell'atto di accusa, ai sensi dell'articolo 6 § 3 (e) della Convenzione: al fine di non violare il diritto all'assistenza linguistica previsto come parte del diritto ad un processo equo, può essere sufficiente una relazione che contenga tutti i fatti, e la loro base giuridica.

La Convenzione infatti non conferisce un diritto generale a ogni imputato di ottenere la traduzione dell'intero fascicolo relativo al suo caso.

(traduzione meccanica non ufficiale, qui l'originale https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97018)

 

Corte europea per i diritti umani

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

SULLA RICEVIBILITÀ

della domanda n. 22738/08
presentata da H. K.
contro il Belgio

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), riunita il 12 gennaio 2010 in una Camera composta da
Ireneu Cabral Barreto, Presidente,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, giudici,
e Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto,
visto il ricorso in oggetto, depositato il 7 maggio 2008
Dopo aver esaminato la questione, adotta la seguente decisione:

IN FATTO

Il ricorrente, sig. H. K., è un cittadino libanese nato nel 1954 e residente a Beirut. È rappresentato dinanzi alla Corte da
R. Verstraeten, avvocato a Bruxelles, e C. Declerck, avvocato in Harelbeke.

A. Le circostanze del caso

I fatti del caso, così come esposti dal ricorrente, possono essere riassunti come segue.
Il ricorrente era uno degli indagati nell'inchiesta giudiziaria sul Gruppo Beaulieu, un gruppo industriale tessile belga, iniziata l'8 novembre 1990.

Inchiesta e definizione del procedimento

L'8 novembre 1990, il procuratore di Bruxelles ha emesso un'istruzione per avviare l'indagine.
Il 30 novembre 1990 sono stati perquisiti il centro del Gruppo e lo stabilimento di Beaulieu Wielsbeke. In quell'occasione furono sequestrati documenti appartenenti al ricorrente.
Il ricorrente è stato interrogato una prima volta dal giudice istruttore B. il 17 dicembre 1990.
È stato nuovamente interrogato dal giudice istruttore B. il 6 aprile 1998.
Il 9 aprile 1998 il ricorrente è stato posto in arresto dal giudice istruttore B. e immediatamente rilasciato.
Tra aprile e agosto 1998 il ricorrente è stato ascoltato in diverse occasioni.
L'8 marzo 2000 il fascicolo del ricorrente è stato trasmesso per la prima volta alla procura di Bruxelles.
In una lettera del giudice istruttore B. datata 9 aprile 2001, il ricorrente è stato informato di essere uno degli indagati.
Il 18 maggio 2001 il fascicolo del ricorrente, insieme ad altri dieci, è stato trasmesso una seconda volta al pubblico ministero per le istruzioni finali.
Il 14 aprile 2005 il pubblico ministero ha chiesto di riunire diversi fascicoli che erano stati assegnati a giudici istruttori diversi e di redigere un unico atto d'accusa.
Secondo l'atto d'accusa finale, datato 24 aprile 2005, il ricorrente, insieme ad altre 50 persone, è stato accusato di frode fiscale, falsificazione e contraffazione, associazione a delinquere, ecc.
Il 13 gennaio 2006, il caso è stato portato davanti alla Camera di Consiglio del Tribunale di primo grado di Bruxelles.
Sono state fissate diverse udienze, ma il caso è stato rinviato sine die in attesa dell'esecuzione di alcuni atti investigativi supplementari.
Al momento della presentazione della domanda, il 7 maggio 2008, il caso era ancora pendente davanti alla Camera di Consiglio.

Accesso ai fascicoli e alle informazioni in una lingua comprensibile

Tra l'aprile e l'agosto del 1998 il ricorrente ha potuto usufruire di un interprete nella sua lingua madre, l'armeno occidentale, durante i colloqui con il giudice istruttore B.
Il 12 luglio 2005 il ricorrente ha chiesto al giudice istruttore B. una copia cartacea e su DVD dei fascicoli in cui era coinvolto. Ha fatto la stessa richiesta al giudice istruttore V. il 3 agosto 2005.
Il 14 luglio 2005, in occasione di un incontro tra il pubblico ministero e l'avvocato del ricorrente, quest'ultimo ha chiesto la traduzione dei cinque fascicoli penali in una lingua compresa dal ricorrente, la sua lingua madre o l'arabo. Questa richiesta è stata confermata per iscritto il 4 e l'8 agosto 2005.
8 agosto 2005.
Il 19 e 20 settembre 2005, il legale del richiedente ha ricevuto una copia cartacea dei fascicoli (400.000 pagine).
Il 21 febbraio e il 21 marzo 2006 il richiedente è stato informato che avrebbe ricevuto una traduzione delle conclusioni finali del pubblico ministero.
Il 20 ottobre 2006 il legale del ricorrente ha ricevuto la traduzione di questo documento di 228 pagine.
Nel frattempo, il 14 marzo 2006, ha chiesto al Tribunale di primo grado un'ingiunzione provvisoria per ottenere la traduzione dei cinque fascicoli.
Il 31 maggio 2006 la sua richiesta è stata respinta. Questa decisione è stata confermata in appello il 23 ottobre 2006. Il rifiuto si basava, da un lato, sull'incompetenza del giudice del procedimento sommario a ordinare la traduzione dei documenti in questa fase del procedimento e, dall'altro, sul fatto che spetterà al giudice del processo valutare se i diritti della difesa sono stati rispettati per quanto riguarda l'intero procedimento.
Con lettera del 15 aprile 2009, il legale del ricorrente ha informato la Corte che, con sentenza del 5 dicembre 2008, la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso del ricorrente contro la sentenza del 23 ottobre 2006.
Nel frattempo, ritenendo che la traduzione dell'atto di citazione fosse incomprensibile, il ricorrente ha fatto analizzare il testo da due professori universitari specializzati e da un traduttore. Questi ultimi hanno presentato le loro relazioni rispettivamente nel novembre e nel dicembre 2006, concludendo che la traduzione conteneva un misto di armeno occidentale e orientale, due lingue molto diverse, e che il testo non poteva essere compreso con precisione da un lettore armeno informato.
Invocando una violazione degli articoli 6 § 3, 13 e 14 della Convenzione, il ricorrente si è quindi rivolto al Tribunale di primo grado di Bruxelles.
Il 6 febbraio 2007 la sezione del Tribunale ha respinto la richiesta di traduzione in quanto il riferimento del ricorrente alla necessità di comprendere "gli elementi specifici del caso" implicava che egli fosse a conoscenza della natura e della causa delle accuse a suo carico. Ha inoltre preso in considerazione altri elementi: il fatto che l'olandese fosse la lingua scelta dal ricorrente, che il suo fascicolo mostrasse contraddizioni nella conoscenza delle lingue, che comunicasse con il suo avvocato in inglese senza problemi e che, su sua richiesta, gli fosse stato fornito un servizio di interpretariato in arabo durante l'udienza davanti alla Camera di Consiglio. In questa occasione, la Camera di Consiglio ha deciso di rinviare il caso sine die.
Il 7 giugno 2007, la Divisione per le Accuse ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione della Camera di Consiglio, in quanto la decisione del 6 febbraio 2007 non era una decisione di rinvio e quindi non era possibile presentare ricorso.
Il ricorso del ricorrente è stato respinto dalla Corte di Cassazione il 13 novembre 2007.

B. Diritto e prassi nazionali pertinenti

Gli articoli 1382 e 1383 del Codice civile recitano come segue
Articolo 1382

"Ogni atto dell'uomo che cagiona un danno a un'altra persona obbliga colui dal quale è avvenuto a ripararlo".

Articolo 1383

"Ognuno è responsabile del danno che ha causato, non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza o imprudenza".

In una sentenza del 28 settembre 2006 sul caso Ferrara Jung, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata organizzazione del sistema giudiziario da parte dello Stato, in modo che i tribunali possano garantire a tutti il diritto di ottenere una decisione definitiva sulle controversie relative ai loro diritti e doveri civili entro un periodo di tempo ragionevole, costituisce una colpa ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del Codice Civile.

RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che la durata del procedimento penale nei suoi confronti era eccessiva.

Ai sensi dell'articolo 6 § 3 della Convenzione, il ricorrente ha lamentato che il rifiuto di tradurre i fascicoli penali che lo riguardavano aveva violato il suo diritto alla libera interpretazione (articolo 6 § 3 (e)), impedendogli di essere informato dettagliatamente, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi delle accuse a suo carico (articolo 6 § 3 (a)) e di scegliere liberamente la propria difesa ai sensi dell'articolo 6 § 3 (c). Il ricorrente ha sottolineato che la scarsa qualità e il ritardo della traduzione della citazione finale non potevano di per sé garantire il rispetto dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Il ricorrente ha inoltre sottolineato che la traduzione della citazione finale non era stata effettuata in tempo utile.

Ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto di non disporre di un rimedio effettivo che potesse portare alla constatazione dell'eccessiva durata del procedimento penale a suo carico.
Ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, il ricorrente ha lamentato di non aver avuto un rimedio effettivo per ottenere la traduzione dei fascicoli penali.

Ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, il ricorrente ha lamentato la violazione del principio della parità delle armi in materia di difesa e la discriminazione nei confronti del pubblico ministero.
Invocando l'articolo 14 della Convenzione, il ricorrente ha affermato di essere vittima di una discriminazione rispetto ai contendenti belgi che, in base alla legge belga sull'uso delle lingue in materia giudiziaria, hanno il diritto di richiedere la traduzione gratuita dei documenti del fascicolo in una delle lingue nazionali.
IN DIRITTO

1. Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione

Il ricorrente ha sostenuto che la durata del procedimento penale a suo carico è stata eccessiva, in violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita
"Ogni persona ha diritto ad essere ascoltata ... entro un termine ragionevole da un tribunale ... che deciderà ... sul merito di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti".

La Corte osserva che il ricorrente è uno dei coimputati nella causa che coinvolge il gruppo industriale tessile Beaulieu, il cui fondatore e direttore si sono già lamentati presso la Corte per l'eccessiva durata del procedimento penale a loro carico.
Nella sentenza De Clerck c. Belgio (n. 34316/02, §§ 48-73, 25 settembre 2007), la Corte ha rilevato che il caso dei ricorrenti si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, iniziate il 30 novembre 1990, e ha concluso che la durata del procedimento era eccessiva.
30 novembre 1990, e ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Ha ritenuto che né l'evidente complessità del caso né il comportamento dei ricorrenti avrebbero potuto giustificare la durata del procedimento.
Poiché il caso è ancora pendente dinanzi alla Camera di Consiglio del Tribunale di Bruxelles, il ricorrente sostiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione allo stesso modo della sentenza summenzionata.
La Corte ricorda che il 28 settembre 2006 la Corte di cassazione belga ha ritenuto che l'inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di organizzare il sistema giudiziario in modo tale che i tribunali possano garantire a tutti il diritto di ottenere una decisione definitiva sulle controversie relative ai loro diritti e doveri civili entro un termine ragionevole costituisca una colpa ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del codice civile (caso Ferrara Jung).
Nella causa Depauw c. Belgio (dec., n. 2115/04, 15 maggio 2007), la Corte ha ritenuto che tale rimedio avesse acquisito un sufficiente grado di certezza a partire dal 28 marzo 2007. Di conseguenza, ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, qualsiasi ricorso presentato dopo tale data deve dimostrare che il ricorrente si è avvalso del rimedio previsto dall'articolo 1382 del Codice civile.
Sebbene la decisione Depauw riguardasse la durata del procedimento civile, la Corte ha già espresso il parere che non vi è alcun ostacolo a che la suddetta sentenza della Corte di cassazione non sia applicabile alla durata del procedimento penale (Phserowsky v. Belgium, dec,  n. 52436/07, 7 aprile 2009).

Nel caso di specie, il ricorso è stato presentato alla Corte il 7 maggio 2008, in un momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere a conoscenza della suddetta giurisprudenza della Corte di cassazione. Tuttavia, il ricorrente non ha tentato di presentare un ricorso sulla base degli articoli 1382 e 1383 del Codice civile. Anche supponendo che potesse avere dei dubbi sull'applicabilità di tale giurisprudenza in materia penale e sulle reali possibilità di successo che essa avrebbe potuto offrire, si trattava di una questione che avrebbe dovuto essere sottoposta agli stessi tribunali nazionali prima di essere sottoposta alla Corte.

In conclusione, il ricorrente non ha dato ai giudici belgi l'opportunità che l'articolo 35 § 1 della Convenzione è destinato ad offrire ad uno Stato contraente in linea di principio: quella di prevenire o porre rimedio alla presunta violazione della Convenzione nei confronti di tale Stato (si vedano, tra le altre autorità, Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, § 72, Serie A n. 39, e Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, § 36). Francia, 19 marzo 1991, § 36, Serie A n. 200).
Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere respinta per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 in fine della Convenzione.

2. Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 6 § 3 della Convenzione

Il ricorrente ha lamentato di non essere stato informato dettagliatamente in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi delle accuse a suo carico, privandolo così del beneficio di un interprete gratuito e del diritto di scegliere liberamente la propria difesa. Egli ha lamentato una violazione dell'articolo 6 § 3 (a), (c) ed (e) della Convenzione, che recita come segue
" 3. Ogni imputato ha diritto, in particolare, a : (a) essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico(...) (c) di difendersi personalmente o attraverso un'assistenza legale di sua scelta e, se non ha mezzi sufficienti per pagare l'assistenza legale, di riceverla gratuitamente quando gli interessi della giustizia lo richiedono; (...) (e) avere l'assistenza gratuita di un interprete se non è in grado di capire o parlare la lingua usata in tribunale."

La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione, ogni imputato ha il diritto "di essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti". Un imputato che non comprende o non parla la lingua del procedimento ha diritto a una traduzione gratuita, tra l'altro, dell'atto di accusa, ai sensi dell'articolo 6 § 3 (e) della Convenzione (Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 74, Serie A n. 168).

Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente è un cittadino libanese, che la sua lingua madre è l'armeno occidentale e che non conosce la lingua del procedimento, l'olandese. Per questo motivo gli è stata fornita, su sua richiesta, una traduzione gratuita della citazione finale redatta dal pubblico ministero. La Corte osserva che questo documento di 228 pagine si riferisce a tutti i fatti, e alla loro base giuridica, che sono stati riferiti al giudice istruttore nei confronti del ricorrente.

Il ricorrente ha sostenuto che ciò non era sufficiente a consentirgli di comprendere nel dettaglio le accuse a suo carico e che quindi non era in grado di preparare adeguatamente la sua difesa. Ha lamentato che i tribunali belgi si sono rifiutati di tradurre i cinque procedimenti penali in cui era coinvolto a spese dello Stato belga. Lamenta inoltre che la traduzione dei capi d'accusa definitivi è stata tardiva e di qualità molto scadente, il che non gli ha permesso di comprenderne il significato preciso.


A parte la natura particolarmente voluminosa dei fascicoli nel caso in esame (circa 400.000 pagine), la Corte ricorda che l'articolo 6 § 3 (a) della Convenzione non conferisce un diritto generale a ogni imputato di ottenere la traduzione dell'intero fascicolo relativo al suo caso (X c. Austria, 29 maggio 1975, Rapporti 2, p. 68) e ritiene che il governo belga non possa quindi essere criticato per non aver dato seguito alla richiesta di traduzione dei fascicoli penali.

Per quanto riguarda il fatto che la traduzione delle citazioni finali sia pervenuta al ricorrente in ritardo, vale a dire quindici mesi dopo la richiesta del suo avvocato e diciotto mesi dopo l'emissione delle citazioni, la Corte ritiene che ciò non possa essere preso in considerazione in quanto il caso è ancora pendente dinanzi ai tribunali istruttori e la traduzione è a disposizione del ricorrente da tre anni a questa parte.

Per quanto riguarda la scarsa qualità della traduzione, la Corte rileva i seguenti elementi nel fascicolo. Su sua richiesta, al richiedente sono stati forniti i servizi di un interprete madrelingua durante gli interrogatori che hanno avuto luogo all'inizio dell'indagine. Il ricorrente ha chiesto e ottenuto i servizi di un interprete arabo davanti alla Camera di Consiglio. Dovrebbe avere le stesse possibilità davanti ai tribunali. Ha anche una copia di tutti i fascicoli che lo riguardano. Infine, dal fascicolo, e in particolare dalle "perizie" redatte su iniziativa del ricorrente, risulta che il significato generale del testo delle requisitorie è disponibile in una lingua a lui comprensibile, anche se la precisione di alcuni termini può essergli sfuggita.

Alla luce di tutti questi fattori, la Corte ritiene che il ricorrente abbia avuto informazioni sufficienti, in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse a suo carico per consentirgli di preparare adeguatamente la sua difesa.

La Corte ritiene che il ricorso ai sensi dell'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione non sollevi una questione distinta da quelle appena esaminate.

Ne consegue che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

3. Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione

Il ricorrente ha lamentato di non disporre di un ricorso effettivo che potesse portare alla constatazione dell'eccessiva durata del procedimento penale a suo carico. Egli ha lamentato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, che recita


"Ogni individuo i cui diritti e libertà sanciti dalla (...) Convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità nazionale, anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono a titolo ufficiale".

La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza nel diritto interno di un rimedio che consenta di far valere i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione. L'effetto di questa disposizione è quindi quello di imporre un rimedio interno per esaminare la sostanza di un "reclamo argomentabile" ai sensi della Convenzione e fornire un rimedio adeguato (Kudla c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 157, CEDU 2000-XI).

La Corte osserva che ha dichiarato irricevibile il reclamo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in quanto il ricorrente non si era avvalso di un rimedio disponibile in base al diritto interno. Ne consegue che anche il reclamo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione deve essere respinto ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 in fine della Convenzione.

4. Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 6 § 3 della Convenzione

Il ricorrente ha inoltre lamentato di non aver avuto un rimedio efficace per ottenere la traduzione dei fascicoli penali che lo riguardano.
La Corte osserva che il ricorrente ha avuto la possibilità di rivolgersi ai tribunali nazionali per ottenere la traduzione dei fascicoli, ma che non ha avuto successo. Il fatto che il ricorrente non fosse d'accordo con le decisioni prese nei suoi confronti non è sufficiente per concludere che non esisteva un ricorso effettivo.
La Corte osserva che ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'articolo 6 § 3 della Convenzione per manifesta infondatezza. Non vede quindi alcun motivo per ritenere che le decisioni dei tribunali nazionali a questo proposito siano state inefficaci o arbitrarie.
Ne consegue che il ricorrente non ha un reclamo "argomentabile" ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione. Il reclamo è quindi manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione.

5. Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 14 della Convenzione

Il ricorrente ha lamentato la violazione del principio della parità delle armi in materia di difesa e di essere stato vittima di una discriminazione nei confronti del pubblico ministero. Egli sosteneva inoltre di essere vittima di una discriminazione rispetto ai contendenti belgi che, in base alla legge sull'uso delle lingue in materia giudiziaria, avevano il diritto di richiedere la traduzione gratuita dei documenti del fascicolo in una delle lingue nazionali.
Ha lamentato una violazione dell'articolo 14 della Convenzione, che recita come segue:
"Il godimento dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o altra condizione".

La Corte osserva che queste doglianze sono esposte in termini generici e che le argomentazioni al riguardo non sono sufficientemente motivate. Ne consegue che sono manifestamente infondate e devono essere respinte ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.


Per questi motivi la Corte, deliberando all'unanimità
Dichiara il ricorso irricevibile.
Françoise Elens-PassosIreneu Cabral Barreto
Cancelliere di sezione aggiuntoPresidente