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Maltrattamenti in famiglia: basta condotta oppressiva e prevaricatrice (Cass. 29255/18)

26 giugno 2018, Cassazione penale

Le dichiarazioni della vittima del reato  possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel reato di maltrattamenti, non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale; non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte; esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 26 giugno 2018, n.29255 - Pres. Paoloni – est. Vigna

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 20 aprile 2015 che condannava Is. Fe. in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen. nei confronti della moglie e lo assolveva dei reati di cui agli artt. 570 cod. pen, e 609 bis cod. pen. commessi sempre nei confronti della predetta.

Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della parte offesa, da quelle rese dai testimoni e dei referti medici.

  1. Il ricorrente, con motivi affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. chiede l'annullamento della sentenza impugnata perché inficiata da plurimi vizi di violazione di legge e motivazionali. Denuncia, in particolare:

2.1. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte è contraddittoria allorché, per rispondere alla obiezione di inattendibilità dei testi, considera l'assoluzione per i restanti reati ascritti determinata dalla ritenuta insufficienza della prova di alcuni elementi costitutivi e non dalla inattendibilità dei testi dell'accusa.

La parte offesa si è rivelata inattendibile in ordine alle dichiarazioni rese sull'asserita violenza sessuale e sul mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare da parte dell'imputato. Non può essere ritenuta conseguentemente attendibile solo con riferimento al reato di maltrattamenti.

I testi ritenuti dalla Corte d'appello decisivi ai fini della conferme delle dichiarazioni rese dalla parte offesa si sono in realtà limitati a riferire di litigi fra i coniugi e di comportamenti dell'imputato volti a recare fastidio alla coniuge. Il certificato medico attesta solo delle lesioni subite dalla Damiano. Tutti i testi hanno dichiarato di non avere mai visto lividi sulla predetta. Ciò dimostra unicamente un conflitto tra coniugi in un contesto domestico.

La Corte non spiega perché ha ritenuto compiacenti le dichiarazioni dei testi della difesa tacciandole di inattendibilità e genuine invece le testimonianze della sorella e della figlia della parte offesa che si sono contraddette tra loro o hanno dichiarato circostanze smentite dai documenti prodotti.

2.2. Violazione di legge in relazione all'articolo 572 cod. pen. essendo emerso che la Damiano gestiva denaro familiare e non era in uno stato di soggezione avendo a sua volta ingiuriato e maltrattato il marito.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi lo stesso considerare non specifico, ed anzi, meramente apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, (cfr. Sez. 4, n. 256 del 18/9/1997, Rv. 210157; Sez. 5, n. 11933 del 27/1/2005, Rv. 231708; Sez. 5, n. 3608 del 12/12/1996, P.M. in proc. Tizzani e altri, Rv. 207389).

1.1. La Corte territoriale, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, ha evidenziato, infatti, che l'assoluzione dell'imputato dai reati di cui all'art. 570 e 609 bis cod. pen. non era in alcun modo riconducibile alla inattendibilità della parte civile.

Ed, invero, la predetta nel corso dell'istruttoria dibattimentale si era limitata a riferire, senza essere smentita sul punto, che l'imputato per un certo periodo di tempo non le aveva versato soldi per il mantenimento.

Grazie alle dichiarazioni della parte civile era poi emerso che la stessa poteva disporre di altro denaro della famiglia depositato su un libretto postale e su conti correnti.

Proprio alla luce di tali emergenze processuali era stato escluso dal Tribunale lo stato di bisogno che connota il reato di cui all'art. 570 cod. pen,.

Quanto alla violenza sessuale, il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato avesse costretto la moglie ad avere rapporti sessuali unicamente per affermare la propria supremazia e umiliarla, condotta che veniva ritenuta sussumibile nel reato di cui all'art. 572 cod. pen..

Si sottraggono, quindi, a censure di vizi logico-giuridici ictu oculi percepibili -e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede correttamente attivabile - le deduzioni della difesa circa l'inattendibilità della parte civile.

Non sfugge ad una censura di inammissibilità anche il secondo motivo di ricorso che si traduce in una confutazione delle argomentate valutazioni dei giudici di merito e quindi nella prospettazione di una delibazione alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale.

Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dai giudici di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi, come detto, la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.1. Ad ogni buon conto, i giudici di merito hanno fornito un'adeguata risposta in ordine a tutti i profili oggetto di censura, dovendosi a tal fine valutare unitariamente il compendio motivazionale della sentenza in verifica e di quella appellata cui la prima fa espresso richiamo, in linea con i consolidati principi espressi da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2.2. Ed invero, i giudici di merito hanno esplicitato le ragioni per le quali le dichiarazioni di DA si debbano ritenere credibili, in quanto intrinsecamente attendibili e confortate da riscontri esterni. Le considerazioni svolte sul punto si accordano perfettamente all'insegnamento espresso da questo giudice di legittimità a Sezioni Unite, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).

2.3. Altrettanto incensurabile è la motivazione svolta - valutate unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado - allorché si è ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.: la vicenda, come ricostruita in narrativa e corredata da precisi riferimenti probatori, si appalesa infatti correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice, e ciò anche con riguardo allo specifico aspetto della abitualità delle condotte maltrattanti.

Con motivazione immune da vizi logici la Corte d'appello ha sottolineato le ripetute ingiurie da parte dell'imputato, le intollerabili e continue manifestazioni di disprezzo nei confronti della parte civile, le lesioni cagionate alla stessa mentre le imponeva di avere rapporti sessuali.

2.4. Quanto al dolo del reato in questione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, n. 1067 del 3 luglio 1990, Rv. 186275, Soru); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, n. 468 del 06/11/1991 dep. 20/01/1992 Rv. 188931, Faranda); esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.

2.5. Di tali principi la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione sottolineando la sussistenza di una precisa determinazione del ricorrente a sottoporre la parte civile a vessazioni morali - e talvolta fisiche - di accertata offensività.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.