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MAE cipriota ineseguibile nonostante informazioni supplementari (CA Trento, 1/23)

1 febbraio 2023, Corte di Appello di Trento

La mancanza di spazi sufficienti in cella e le possibili limitazioni alla libertà di movimento, non compensate da una breve durata della detenzione, né della certezza di condizioni di carcerazione dignitose, quantomeno sotto il profilo della sicurezza e dell’incolumità fisica, sono fattori che rendono palese la sussistenza della causa ostativa alla consegna dell’estradando costituita dal rischio concreto, per il medesimo, di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

 

CORTE D’APPELLO DI TRENTO

sentenza 1/23 MAE 

riunita in camera di consiglio nelle persone dei  magistrati:

dott. Gabriele PROTOMASTRO     Presidente

dott. Ettore DI FAZIO                      Consigliere

dott. Aldo GIANCOTTI                     Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento estradizionale a carico di: XXX, nato a

Il protetto è stato colpito da mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria della Repubblica di Cipro (Tribunale Distrettuale di Nicosia) il 7/8/2022 per i reati, previsti e puniti dalla legge cipriota, di apprensione di beni mediante false dichiarazioni (Cap. 154, art. 298), associazione per appropriazione indebita (Cap. 154, art 302), riciclaggio (Legge 22(I)/2021, art 4), commessi a Cipro dal gennaio al giugno 2022, per essersi, in concorso e associazione con altre persone, fatto corrispondere da tale XXX, commerciante di utensili, la somma complessiva di € € 67.270, mediante la falsa promessa di consegna di beni a prezzo vantaggioso, mai consegnati, essendosi peraltro egli negato ad ogni contatto con la p.o. dal giugno 2022, dopo aver ricevuto la suddetta somma di denaro.

Il MAE è stato emesso a seguito di provvedimento cautelare.

Il XXX è attualmente detenuto in conseguenza dell’ordinanza dd. 4/1/2023 con cui è stata disposta da questa Corte la misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell’art. 9 L. 69/2005 e s.m.

Sottoposto ad interrogatorio in data 9/1/2023, ai sensi dell’art. 10 L. 69/2005 e s.m., il XXX ha dichiarato di non prestare consenso alla consegna all’autorità cipriota e di non rinunciare al principio di specialità.

Nella medesima udienza, il difensore ha depositato memoria, con documenti allegati.

Nella medesima data, questa Corte, anche alla luce delle eccezioni sollevate dalla difesa, ha disposto l’acquisizione di informazioni, tramite il Ministro della Giustizia, presso la competente autorità della Repubblica di Cipro, al fine di apprendere:

- in quale carcere dovrebbe essere ristretto XXX, in caso di accoglimento della richiesta di consegna;

- quali siano le condizioni di affollamento all’interno di detto carcere;

-quali le condizioni di vita dei detenuti all’interno di detto carcere, specie per quanto concerne lo spazio (superficie in metri quadrati) a disposizione di ogni singolo detenuto e i rapporti fra detenuti e fra costoro e il personale di vigilanza;

- se il XXX, in caso di detenzione in detto carcere, possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o trovarsi in situazioni di rischio per la propria incolumità.

E’ stata fissata per la decisione l’udienza del 20/1/2023.

In data 19/1/2023 è prevenuta la risposta del Ministero della Giustizia della Repubblica di Cipro, in lingua inglese, senza traduzione.

Il difensore ha comunque depositato altra memoria, con nuovi documenti allegati.

Il procedimento è stato rinviato all’udienza odierna, in attesa della trasmissione a quest’ufficio della traduzione da parte del Ministero della Giustizia.

Quest’ultima è pervenuta in data 26/1/2023.

All’odierna udienza, il Procuratore generale ha concluso chiedendo la consegna del XXX allo Stato richiedente; il difensore ha concluso chiedendo il rigetto della richiesta.

TUTTO CIO’ PREMESSO, OSSERVA QUESTA CORTE QUANTO SEGUE.

1. La richiesta di informazioni all’autorità cipriota è stata avanzata, come accennato in precedenza, anche alla luce delle argomentazioni e delle allegazioni difensive nelle due memorie depositate nelle udienze del 9 e del 20 gennaio 2023.

Nella prima viene esposto che nella Repubblica di Cipro esiste un unico carcere, sito a Nicosia, caratterizzato da un elevato tasso di sovraffollamento della popolazione carceraria (978 detenuti, a fronte di una capienza massima di 424) e dalla mancanza della garanzia di uno spazio minimo per ciascun detenuto. Si lamenta altresì la prassi diffusa all’interno del carcere a tenere i detenuti in isolamento in isolamento per giorni a causa di presunte infrazioni disciplinari, pur se non ancora accertate e neppure contestate, e senza alcun tipo di controllo dell’applicazione della sanzione stessa da parte del personale penitenziario. Si lamenta altresì la sussistenza di rischi per la sicurezza e per la vita dei detenuti, anche sulla scorta di una dichiarazione ufficiale del Procuratore Generale della Repubblica di Cipro in data 25/11/2022.

Nella seconda memoria il difensore prende posizione critica sulle informazioni trasmesse dall’autorità cipriota a seguito della richiesta di questa Corte, esprimendo valutazioni negative: in ordine, ancora una volta, alla situazione di sovraffollamento del carcere, anche e ancora con specifico riferimento alla metratura a disposizione di ciascun detenuto all’interno della cella; in ordine all’effettiva assenza di fattori compensativi di tale situazione; in ordine alle affermazioni contenute nella suddetta risposta circa l’assenza di casi di COVID-19 nei 19 mesi successivi all’inizio della pandemia; in ordine al riferimento a una pronuncia CEDU del 15/10/2020, nella quale sarebbe stato riconosciuto che le condizioni di detenzione del carcere di Nicosia sono rispettose dei principi stabiliti dalla convenzione, pronuncia la cui esistenza non risulta da una ricerca effettuata sul sito della Corte di Strasburgo tramite il motore di ricerca Hudoc; in ordine al silenzio mantenuto nella risposta in questione circa gli episodi di violenza tra detenuti e tra agenti penitenziari e detenuti.

Questa Corte ritiene che la risposta del Ministero della Giustizia cipriota alla richiesta di informazioni disposta il 9/1/2023 debba definirsi in parte reticente e in parte mancante.

Quanto al luogo di carcerazione, viene precisato che effettivamente l’unico istituto nel quale potrà essere posto in stato di detenzione XXX è il Carcere centrale di Nicosia.

Circa le condizioni di sovraffollamento, deve dirsi che la risposta non è completamente chiara, specialmente per quanto riguarda la questione dello spazio disponibile per ciascun detenuto, che dovrebbe essere, sempre secondo l’ indicazione del ministero cipriota, pari a 7m² per persona e comunque almeno 4m² in caso di presenza di due o più detenuti, sempre per ciascuno. Peraltro subito dopo viene riconosciuto che, a causa del problema di sovraffollamento della struttura, tre detenuti condividono la stessa cella, ma non viene precisata la superficie di questa. Inoltre, come correttamente rileva la difesa, non viene affrontata la questione della presenza di ingombri eventualmente fissi, quali i letti a castello, la superficie occupata dai quali, secondo l’insegnamento giurisprudenziale, deve essere detratta dalla superficie “lorda” della cella, per appunto poter ricavare lo spazio minimo cui ha diritto il detenuto (Cass. S.U. 24/9/2020 n. 6551). In ogni caso, a pag. 2 della comunicazione dell’autorità cipriota viene espressamente riconosciuto, in via generale, che la struttura è caratterizzata da una situazione di sovraffollamento.

Quest’ultima trova del resto conferma nel rapporto sulle visite al carcere stesso a cura dell’Ombudsman della Repubblica di Cipro, pubblicato il 16/11/2022, che costituisce l’allegato 5 alla memoria difensiva del 9/1/2023. Nella pagina 9 del rapporto, nella traduzione in italiano, oltre a osservarsi che le strutture edilizie, fra l’altro fatiscenti, rimangono inadeguate a contenere l’elevato numero di detenuti, si precisa che in molti casi i detenuti condividono celle che non sono di dimensioni sufficienti a garantire al singolo lo spazio conforme agli standard internazionali riconosciuti, ne vengono assicurate condizioni di detenzione dignitose.

  1. Circa le altre condizioni di vita dei detenuti, la comunicazione dell’autorità cipriota evidenzia in senso positivo: le misure adottate per la prevenzione del COVID-19; le buone condizioni igieniche, in generale; la decisione 15/10/2020 della Corte europea dei diritti dell’uomo, in relazione a un ricorso presentato da un ex detenuto, concernente questioni attinenti alle condizioni fisiche e mentali del soggetto, in riferimento all’art. 3 della Convenzione, ricorso rigettato all’unanimità in quanto manifestamento infondato, sulla base delle ritenute buone condizioni di trattamento dei detenuti; il fatto che i detenuti possano rimanere all’esterno delle celle dalle 07:00 alle 21:00-21:30; la possibilità di ricevere visite da parenti e amici, nonché di comunicare con l’esterno tramite telefono o via Skype; il buono livello dell’assistenza medica dei detenuti, per quanto concerne le malattie sia fisiche che psichiche; la possibilità per i detenuti di svolgere attività fisica, grazie alle palestre attrezzate esistenti nella struttura, nonché attività sportiva, come pure di ricevere in prestito libri e DVD dalla biblioteca; la varietà e qualità dei pasti offerti ai detenuti.
  2. Si deve però rilevare che da parte dell’autorità cipriota non è stata fornita una risposta al quesito riguardante i rapporti fra detenuti e fra costoro e il personale di vigilanza; così come non può dirsi, di conseguenza, fornita una risposta all’ultimo quesito, cioè se XXX, in caso di detenzione in detto carcere, possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o trovarsi in situazione di rischio per la propria incolumità.
  3. Dovendosi ora procedere a una valutazione complessiva della risposta fornita dal Ministero cipriota, si inizia con il rilevare che quest’ ultimo riconosce, almeno implicitamente, che non sono rispettati gli standard richiesti, anzitutto appunto a causa della palese sproporzione fra il numero dei detenuti effettivamente internati e la capienza della struttura, per cui tre detenuti, almeno in via generale, si trovano ad occupare una stessa cella. Di quest’ultima peraltro non viene specificata la superficie, ragion per la quale non è dato comprendere se ogni detenuto abbia a disposizione una superficie di almeno 3 m², come stabilito dalla giurisprudenza CEDU e dalla Suprema Corte di Cassazione, né se la superficie a disposizione – qualunque ne sia l’estensione – sia stata determinata o meno al netto degli arredi tendenzialmente fissi al suolo.
  4. E’ pur vero che la non disponibilità di uno spazio sufficiente per ciascun detenuto, come sopra determinato, non è di per se tale da comportare la violazione dell’art. 3 CEDU, come riconosciuto dalla giurisprudenza della stessa Corte (citata dallo stesso difensore nella memoria del 20/1/2022) e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Sez. VI 09/11/2017 n. 53031), ma ciò a patto che concorrano, in senso contrario, tre fattori compensativi, costituiti: dalla breve durata della detenzione; da una sufficiente liberà di movimento all’interno del carcere; da dignitose condizioni carcerarie (Cass. S.U. 6551/2020; Sez II 13/7/2021 n. 27661; Sez. VI 9/11/2017 n. 53031).

6.1. Nel caso che forma oggetto del presente procedimento, si deve osservare:

1) Non è dato stabilire con precisione la durata della detenzione cui sarà sottoposto XXX. Si procede per i reati, previsti e puniti dalla legge cipriota, di apprensione di beni mediante false dichiarazioni, associazione per appropriazione indebita, riciclaggio. I primi due rati sono puniti, come si apprende al MAE trasmesso, con la pena massima di anni 5 di reclusione; il terzo con la pena massima di anni 14 di reclusione. A prescindere dai limiti temporali della custodia cautelare in carcere, deve considerarsi che, in caso di condanna, potrà non esservi soluzione di continuità fra il periodo custodiale e l’esecuzione della pena detentiva, non potendosi per tanto dire che la prospettiva per l’interessato, sia quella di una detenzione breve. A questo punto, poiché, si ribadisce, le tre condizioni compensative devono sussistere congiuntamente, tanto basterebbe a concludere per l’inesistenza di fattori compensativi tali da neutralizzare l’insufficienza dello spazio a disposizione del singolo detenuto.

2) Peraltro, la libertà di movimento, anche collegata alla possibilità di svolgere attività sportive e ricreative, ovviamente all’esterno della cella, appare seriamente limitata dalla prassi, censurata dalla difesa, di sanzionare in modo arbitrario i detenuti del Carcere centrale di Nicosia con l’isolamento, che comporta altresì la perdita della possibilità di trascorrere tempo all’esterno della cella (pag. 6 della memoria 20/1/2023). L’esistenza di tale prassi trova conferma nel sopra citato rapporto dell’Ombudsman della Repubblica di Cipro, dove si riferisce che spesso si ricorre alla misura dell’isolamento nella cella individuale del detenuto, per un periodo di 4+2 giorni, e nel contempo di registra un grave ritardo, da parte dell’autorità carceraria, nell’adottare una decisione sul ritenuto illecito ed anzi in molti casi non viene neppure avviato formalmente un procedimento disciplinare; si è altresì registrata, in alcuni di questi casi, la limitazione o la sospensione di alcuni diritti del detenuto, come quello di ricevere visite e di fruire di permessi di uscita (pag. 26-27); sovente il procedimento disciplinare viene “definito” soltanto con una lettera di scuse finali da parte del detenuto, senza che risulti seguito il procedimento previsto dal regolamento e che vi sia una formale decisione finale ( ibid. pag. 28). Si aggiunga che tale situazione risultava in essere anche all’epoca dell’ispezione eseguita dalla Commissione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), eseguita tra il 2 e il 9 febbraio 2017, come da relazione del 26/04/2018 (allegata come doc. 4 alla memoria difensiva 20/1/2023: si veda a pag. 6 della relazione stessa). In conclusione, si tratta di prassi che finiscono per limitare in modo arbitrario la libertà di movimento del detenuto al di fuori della cella.

3) quanto al terzo fattore compensativo, cioè quello relativo alle condizioni carcerarie, si deve nuovamente rimarcare che l’autorità cipriota non ha fornito risposta al quesito sui rapporti fra detenuti e sui rapporti fra costoro e gli agenti penitenziari. Manca pertanto, sul punto, una “replica” a quanto emerso nel febbraio 2017 durante la verifica effettuata dalla CPT. Nel corso di questa, la delegazione della commissione aveva ricevuto numerose denunce di maltrattamenti di detenuti, sotto il profilo sia fisico che verbale, consistiti fra gli altri in percosse fisiche e ammanettamenti ingiustificati, nonché numerose denunce di violenze fra i detenuti stessi, tra le quali si registrava un episodio di abuso sessuale verificatosi proprio durante la visita della delegazione, oltretutto aggravato dal fatto che la vittima non aveva ricevuto alcuna assistenza medica, almeno nell’immediatezza dell’episodio (pag. 41/42).

Nella citata relazione dell’Ombudsman si rileva che in ogni reparto vi è bensì una cassetta per i reclami in cui ogni detenuto può presentare un reclamo al Commissario per l’amministrazione e la tutela dei diritti umani e ad altri organi, tra cui il CPT, ma si evidenzia che tale cassetta è collocata in un luogo coperto da telecamere di sicurezza e quindi è probabile che l’eventuale iniziativa del detenuto sia soggetta a censura; inoltre in due reparti è stato riscontrato che la cassetta era in condizioni tali da non consentire inserimento in essa di alcuno scritto (pag. 34).

Sempre in riferimento alla mancata risposta all’ultimo dei quesiti formulati con la richiesta di informazioni del 9/1/2023, non si può ignorare la notizia di stampa allegata alla memoria difensiva recante la stessa data (doc. 7): si tratta di copia del giornale “Cyprus Mail” del 25/11/2022, nella quale si riportano dichiarazioni provenienti dall’ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Cipro, secondo le quali “la gestione delle carceri centrali di Nicosia non è adeguata né efficace, la struttura è piena di droghe e di attività criminali, tra cui l’intimidazione dei testimoni sia all’interno che all’esterno del carcere, il che porta a una situazione incontrollata ed estremamente pericolosa”; “citando un indagine ordinata su un presunto uso diffuso di telefoni cellulari e droghe nelle carceri da quattro investigatori indipendenti incaricati di raccogliere testimonianze e dati, il Procuratore Generale ha detto che ora si può confermare che droga e cellulari erano ampliamente trafficati nelle prigioni, con l’aiuto di alcune guardie”.

Infine, quanto all’indicazione, contenuta nella risposta del Ministero cipriota, di una decisione emessa in 15/10/2020 della Corte europea dei diritti dell’uomo, con la quale sarebbe stato rigettato il ricorso sulla base delle ritenute buone condizioni di trattamenti dei detenuti, deve considerarsi con la difesa che di tale sentenza non è stato possibile rinvenire traccia sul sito della CEDU.

7) Ricapitolando e concludendo: la mancanza di spazi sufficienti in cella e le possibili limitazioni alla libertà di movimento, non compensate da una breve durata della detenzione, né della certezza di condizioni di carcerazione dignitose, quantomeno sotto il profilo della sicurezza e dell’incolumità fisica, sono fattori che rendono palese la sussistenza della causa ostativa alla consegna dell’estradando costituita dal rischio concreto, per il medesimo, di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

Pertanto, stante la previsione dell’art. 2 L. 69/2005 e s.m., questa Corte decide non farsi luogo alla consegna di XXX alla Repubblica di Cipro.

Ne consegue altresì la revoca della misura cautelare custodiale in corso e pertanto l’immediata liberazione di XXX, sopra generalizzato, se non detenuto per altra causa.

PQM

Visto l’art. 17 L. 69/2005 e s.m., questa Corte rigetta la richiesta di consegna alla Repubblica di Cipro di XXX, sopra generalizzato.

Revoca la misura della custodia cautelare in carcere, disposta con ordinanza del 04/01/2023, e dispone l’immediata liberazione di XXX, se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Trento, 1° febbraio 2023

L’ESTENSORE                                                                                                              IL PRESIDENTE