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L'ordine di indagine europeo: cosa è utile sapere? (Eurojust, 2017)

1 giugno 2017, EuroJust Italian desk

L'ordine di indagine europeo. Cosa è utile sapere?

a caura Italian desk, Filippo Spiezie

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INDICE DOMANDE

DOMANDA 1): Perchè l'ordine di indagine europeo ed a cosa serve?
................................................... 5
DOMANDA 2): Quale è la base giuridica dell'EIO?
......................................................................................... 5
DOMANDA 3) : Chi può emettere l'EIO e verso quali Paesi?
..................................................................... 5
DOMANDA 4 ) : che cosa accade qualora il Paese al quale appartiene l'autorità giudiziaria
destinataria di un ordine di indagine penale non abbia ancora trasposto la Direttiva n. 41 del
2014?
.............................................................................................................................................................................. 6
DOMANDA 5) : Come si redige un ordine di indagine europeo?
............................................................. 7
DOMANDA 6) : Quali mezzi di prova o di ricerca della prova possono essere richiesti
all'autorità straniera tramite un ordine europeo di indagine penale?
.................................................. 8
DOMANDA 7) : per emettere un ordine di indagine europeo va rispettato il principio della
doppia incriminabilità?
............................................................................................................................................ 8
DOMANDA 8): Come si fa a trasmettere l'EIO?
.............................................................................................. 8
DOMANDA 9) : a quali autorità nazionali va comunicato in aggiunta alla autorità straniera ?
... 9
DOMANDA 10) : Come individuare le autorità competenti per l’esecuzione dell’ordine di
indagine europeo?
..................................................................................................................................................... 9
DOMANDA 11) : Come individuare la lingua nella quale deve essere tradotto l’ordine di
indagine?
....................................................................................................................................................................... 9
DOMANDA 12) : L'EIO va comunicato ad Eurojust ?
................................................................................. 10
DOMANDA 13) : Quale è il contributo che può fornire Eurojust?
......................................................... 10
DOMANDA 14) :Le notifiche di atti di procedimento penale rientrano nel DL.vo 108/17 ?
...... 11
DOMANDA 15) : Chi sostiene le spese per l'esecuzione di un EIO?
...................................................... 11
DOMANDA 16) : In quali casi è obbligatorio informare l’autorità giudiziaria di altro Stato
membro in caso di attività captativa che non ne richiede il supporto tecnico e come la stessa
va individuata ?
.........................................................................................................................................................

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DOMANDA 17) : a quali altre Autorità deve essere comunicata la emissione dell’ordine
europeo di indagine?
.............................................................................................................................................. 12
DOMANDA 18) : chi è legittimato a ricevere in Italia un ordine di indagine penale ed a quali
autorità deve essere comunicata la avvenuta ricezione dell’ordine europeo di indagine?
... 12
DOMANDA 19) : cosa va comunicato all'autorità straniera dopo aver ricevuto un ordine di
indagine penale?
....................................................................................................................................................... 13
DOMANDA 20) : quale può essere il ruolo del giudice per le indagini preliminari ai fini della
esecuzione di un ordine di indagine penale emesso da autorità straniera?
.................................... 13
DOMANDA 21) : Quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’ordine di indagine
pervenuto da altra autorità giudiziaria ?
....................................................................................................... 13
DOMANDA 22) :Come regolarsi quando l’ordine europeo di indagine attiene a fatti oggetto di
procedimento aperto anche in Italia?
.............................................................................................................. 13
DOMANDA 23) : entro quanto tempo va eseguito l'ordine di indagine penale?
............................. 14
DOMANDA 24) : Quale può essere il ruolo del Desk italiano di Eurojust in caso di ricezione di
ordine di indagine penale da parte della autorità giudiziaria italiana?
.............................................. 14EUROJUST
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DOMANDA 1): Perché l'ordine di indagine europeo ed a cosa serve?

RISPOSTA: Con la direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 (in GUUE 1° maggio 2014, L
130/1), le istituzioni europee, seguendo le indicazioni del Programma di Stoccolma del 10-11
dicembre 2009, hanno elaborato un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria penale
ispirato al principio del mutuo riconoscimento, con cui si è inteso realizzare un sistema gobale
di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi una dimensione transfrontaliera, tale da
sostituire tendenzialmente tutti gli strumenti già esistenti nel settore e da potersi utilizzare
per quasi tutti i tipi di prove (cfr. considerando n. 6 della Direttiva n. 41 del 2014)

DOMANDA 2): Quale è la base giuridica dell'OIE?

RISPOSTA: L'ordine di indagine europeo è stato introdotto in base all'art. 82 comma 1
del Trattato di Lisbona, secondo cui la cooperazione giiudiziaria in materia penale tra i Paesi
dell'UE deve fondarsi sul principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie. L'ordine di indagine europeo nasce dall'insoddisfazione derivante dai precedenti
innesti del principio del mutuo riconoscimento al terreno della prova penale. In particolare,
esso mira al superamento del sistema, rivelatosi insoddisfacente, della decisione quadro
2003/577/GAI del 22 luglio 20003, con cui si attribuiva immediato riconoscimento ai
provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio ed alla successiva decisione
2008/978 GAI del 18 dicembre 2008, che delineava il mandato europeo di ricerca della
prova, quest'ultimo teso ad ottenere da uno Stato membro "oggetti, documenti, e dati" allo
scopo di utilizzarli nel procedimento penale instaurato in un Paese diverso.

DOMANDA 3): Chi può emettere l'OIE e verso quali Paesi?

RISPOSTA: L’ OIE può essere emesso nella procedura attiva (cioè promossa da
autorità giudiziaria italiana) dal Pubblico ministero o dal Giudice che procede, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, in
un procedimento penale o in un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzone patrimoniale
(art. 27 del Decreto Legislativo n.
162). Per le intercettazioni telefoniche che devono eseguirsi con l'assistenza tecnica
dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, l’ emissione dell’ OIE è sempre riservata al
Pubblico Ministero, pur essendo l'attività di ricerca della prova basata su un
provvedimento interno adottato dal GIP (arg. ex art. 43 del Decreto Legislativo citato).
Destinatari dell’ OIE sono i Paesi dell’Unione che hanno aderito alla Direttiva, quindi
devono escludersi Irlanda e Danimarca. Il Regno Unito ha adottato la legislazione nazionale
in materia e sino alla definzione di diversi accordi nel quadro della Brexit, è incluso nel
perimetro operativo. I Paesi extra UE, Islanda e Norvegia, restano vincolati alle disposizioni
della Convenzione MAP del 2000 ed, in particolare, a quelle indicate dall’articolo 2 della
EUROJUST
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Convenzione stessa e quindi ad esse non si applica tale strumento. Prendendo spunto dalla
Direttiva (art. 1 § 3) che ha dato espressamente rilievo alla figura dell’imputato e
dell’indagato quali soggetti direttamente interessati all’emissione dell’OEI, si è approntata
una disciplina ad hoc che regolamenta la possibilità di attivare tale procedura da parte loro
(art.30 del citato Decreto Leg.). Peraltro, anche l' imposizione di un decreto motivato in ca-
so di rifiuto, ha una sua precisa rilevanza nella dinamica processuale; ben vero che non è
finalizzato a consentire una qualsivoglia forma di impugnazione, ma permette di far valere
comunque l’eventuale mancanza di giustificazione del rifiuto. Se la richiesta interviene nel
corso del dibattimento o comunque quando un giudice è investito del procedimento questi
vi provvede con ordinanza. Le investigazioni difensive sono in contrario escluse posto che
queste palesemente esulano dall’operatività dell’OEI. Per quanto riguarda il regime
transitorio, si veda la risposta alla domanda n. 4 .

DOMANDA 4): Che cosa accade qualora il Paese al quale appartiene l'autorità
giudiziaria destinataria di un ordine di indagine penale non abbia ancora trasposto la
Direttiva n. 41 del 2014?

RISPOSTA:

Secondo la previsione contenuta nell’art. 34, a decorrere dal 22 maggio 2017, la Direttiva
2014/41/EU (di seguito Direttiva OIE) sostituisce le corrispondenti disposizioni delle se-
guenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri:

a) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Eu-
ropa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali con-
clusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;

b) Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

c) Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000 tra gli Sta-
ti membri dell'Unione europea e relativo protocollo.

Inoltre, la Decisione quadro 2008/978 sul mandato europeo di ricerca della prova sarà sosti-
tuita dalla medesima Direttiva OIE, per gli Stati membri vincolati dalla stessa.

Infine, la Direttiva OIE sostituirà la Decisione quadro 2003/577/GAI per gli Stati membri vin-
colati per quanto riguarda il sequestro probatorio (così dispone l’art. 34, comma 2).

L’interpretazione fornita da Eurojust e dalla Rete Giudiziaria del significato dell’art. 34 del-
la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa
all'ordine europeo di indagine penale (OEI) è che non si determina un effetto abrogante dei
precedenti strumenti, ma di progressiva sostituzione, non appena, in ciascun ordinamento
si verificherà l’introduzione di nuovo strumento ( vedi lettera del 10 maggio 2017 del
membro nazionale italiano). Alla luce delle conseguenze che possono derivare dalla manca-
ta trasposizione della direttiva nei termini previsti - e in attesa di una eventuale decisione
interpretativa della Corte di Giustizia europea sul punto - EUROJUST e la Rete Giudiziaria
EUROJUST
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hanno ritenuto che l’espressione “sostituire le corrispondenti previsioni” usato nel testo del-
la Direttiva OIE, non implica automaticamente l’abrogazione dei tradizionali strumenti di
assistenza che manterranno la loro efficacia e rilevanza sino a quando la Direttiva OIE non
sarà compiutamente trasposta. Questa interpretazione ben si concilia con gli obiettivi della
Direttiva stessa che, come accennato, mira a favorire le dinamiche di acquisizione tran-
sfrontaliera della prova mediante un unico strumento. In base alle informazioni raccolte da
EUROJUST e EJN, numerosi Stati membri
1 hanno condiviso quest’ultimo approccio inter-
pretativo, laddove solo un numero esiguo ha condiviso l’interpretazione che ritiene inap-
plicabili gli strumenti convenzionali tradizionali a partire dalla data del 22 Maggio 2017.
Più in particolare, nel dare attuazione alla Direttiva OIE, alcuni Stati hanno espressamente
previsto il ricorso ai tradizionali strumenti convenzionali, laddove le rispettive Autorità
vengano investite di richieste di assistenza provenienti da Autorità appartenenti a Stati
che non abbiano implementato la Direttiva OIE. Diversamente, l’ordinamento francese ha
introdotto una previsione normativa secondo cui le richieste di mutua assistenza legale
provenienti da Stati inadempienti saranno considerati “un ordine investigativo europeo”.

A tali conclusioni si perviene anche alla luce del principio di interpretazione conforme
(Sentenza della Corte di Giustizia, grande sezione, del 16 giugno 2005, Causa C-105/03,
Pupino) della Direttiva in questione.

DOMANDA 5): Come si redige un ordine di indagine europeo?

RISPOSTA: La Direttiva n. 41 ha espressamente previsto l’ adozione di una modulistica
comune, per evidenti ragioni di omogeneizzazione che richiedono comuni standard legali e
formali. La suddetta modulistica è stata allegata anche al Dl.vo 108/17 . Il modulo A riguarda
la redazione dell’OIE e, dovendo essere onnicomprensivo, è piuttosto lungo (10 pagine in
Gazzetta Ufficiale). In attesa di un auspicabile modello in Word elaborato dal Ministero della
Giustizia, il suggerimento è il seguente: conviene convertire il modello allegato da PDF in
WORD. Una volta riempito il modello, si ritiene che possano essere eliminate le parti non
necessarie nel caso specifico. Ciò renderà più agevole la consultazione del documento
evitando altresì inutili spese di traduzione .

1Le autorità nazionali dei seguenti Stati membri ritengono che gli attuali strumenti di mutua assistenza
legale possano continuare ad applicarsi nei confronti degli Stati, che non abbiamo trasposto la
direttiva una volta scaduto il termine di attuazione: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania,
Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia,
Lituania, Svezia, Croazia.
EUROJUST

 

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DOMANDA 6): Quali mezzi di prova o di ricerca della prova possono essere richiesti
all'autorità straniera tramite un ordine europeo di indagine penale?

RISPOSTA: Tutti gli atti di indagine e di ricerca della prova indicati nella Direttiva n. 41.
In particolare, l'ordine di indagine europeo potrà essere emesso per: il trasferimento
temporaneo nello Stato di emissione delle persone detenute (art. 16 del Decreto Legislativo);
il trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione (art. 17);
l'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (art. 18); l'audizione
mediante teleconferenza (art. 19); l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche
ed istituti finanziari ( art. 20); le- operazioni sottocopertura ( art. 21); il-ritardato arresto o
sequestro ( art. 22); le intercettazioni di telecomunicazioni (art. 23), incluse quelle
telematiche; i provvedimenti di sequestro probatorio ( art. 26). Al contrario, l'ordine di
indagine europeo non potrà essere emesso per costituire squadre investigative comuni
(regolata dal DL.vo 34/16) e per i sequestri diversi da quello probatorio (preventivo e
conservativo) regolati dai DL.vi 35/16 , 137/15 e 202/16. Secondo una prima lettura della
normativa, l'ordine di indagine europeo non può essere usato neppure per l'esecuzione di
attività di osservazione transfrontaliera, per il trasferimento di procedimenti penali, per
richiedere la notifica di atti processuali e per attuare lo scambio spontaneo di informazioni tra
autorità giudiziarie.

DOMANDA 7): Per emettere un ordine di indagine europeo va rispettato il principio
della doppia incriminabilità?

RISPOSTA: Parzialmente. E’ previsto il rispetto del principio di doppia incriminabilità tra
i motivi di rifiuto della sua esecuzione (art. 10 comma, 1 lett. F del Decreto Leg.), ma vi sono
richieste che vanno comunque evase, nei casi aventi ad oggetto prove dal contenuto semplice
e già disponibili nello Stato richiesto (art. 9, comma 5), come per i verbali di prove di altro
procedimento, di audizione di persona informata e, in generale, quando trattasi di atti non in-
cidenti sulla libertà personale dell'individuo. Inoltre, una importante deroga al principio sus-
siste quando l'autorità giudiziaria sta procedendo per categorie di reati specificamente indica-
ti (art. 11).

DOMANDA 8): Come si fa a trasmettere l'OIE?

RISPOSTA: Nell’ art. 7 la Direttiva prevede che l’OIE “è trasmesso dall'autorità di
emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia
scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.” Tale
disposizione è sostanzialmente recepita dall’ art. 32, comma 1, del DL.vo 162 del 2017. In
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sostanza, la trasmissione potrà avvenire anche tramite email alla quale andrà allegato l’ordine
in formato PDF immodificabile e relativa traduzione. Tale trasmissione potrà altresì avvenire
tramite il sistema di comunicazione della Rete Giudiziaria Europea (Procura Generale ). Il
sistema di trasmissione tramite posta certificata è semi sconosciuto negli altri Stati. Il desk
italiano di Eurojust è disponibile alla "canalizzazione" nei casi di indagini per forme di
criminalità transfrontaliera.

DOMANDA 9): A quali autorità nazionali va comunicato l'ordine di indagine europeo
in aggiunta alla autorità straniera?

RISPOSTA: La comunicazione dell’ OIE va data anche alla Direzione Nazionale Antimafia
e Antiterrorismo quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’ art. 51, commi 3 bis e
3 quater, codice di procedura penale (art. 27). Stranamente non è prevista la trasmissione di
copia al Ministero (prevista invece per OIE passivo dall’ art. 4). Probabilmente tale
adempimento è ancora coperto dalla disposizione dell’art. 204 bis disp. Att. Cpp . Per la
trasmissione ad Eurojust, vedasi la domanda e risposta sub 14.

DOMANDA 10): Come individuare le autorità competenti per l’esecuzione
dell’ordine di indagine europeo?

RISPOSTA: Preliminarmente sarà necessario verificare se il Paese dell’ esecuzione abbia
implementato la legislazione in materia (ciò è possibile consultando sul sito della rete
giudiziaria europea
www.ejn-crimjust.europa.eu la seguente funzione “Status of
implementation in the Member States of EU Legal Instruments ”). Una volta accertata l’avvenuta
trasposizione della direttiva, si potrà utilizzare la funzione ATLAS per individuare l’autorità
competente. Qualora il Paese Membro non abbia ancora implementato la Direttiva, potranno
continuare ad essere utilizzati gli strumenti in vigore antecedentemente al 22 maggio 2017
(rogatorie) utilizzando anche il Desk italiano di Eurojust (nell’ambito dei reati di
competenza), per l’ inoltro delle richieste di assistenza alle competenti autorità. Comunque, i
punti di contatto della rete europea in Italia e i corrispondenti nazionali di Eurojust (entrambi
presso le Procure Generali competenti territorialmente) potranno essere di supporto.

DOMANDA 11): Come individuare la lingua nella quale deve essere tradotto l’ordine
di indagine?

RISPOSTA: La Direttiva n. 41 all’ art. 5 ha previsto che “Ciascuno Stato membro indica la
lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta
alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre
l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione”. In realtà, alcuni degli Stati che
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hanno già implementato i loro ordinamenti ( Francia e Germania ) non hanno ritenuto
vincolante la previsione di una seconda lingua. Pertanto, l’ accertamento delle ulteriori lingue
(oltre quella ufficiale) utilizzabili per la traduzione del OIE nello Stato di esecuzione potrà
essere effettuato consultando nel sito della rete giudiziaria europea
www.ejn-
crimjust.europa.eu
, la seguente funzione “Status of implementation in the Member States of EU
Legal Instruments”; selezionando il numero della Direttiva 2014/41; selezionando EN-detail;
posizionandosi sul Paese di interesse ed infine aprendo il contenuto di “Country Notification”.
Poiché anche quando lo Stato estero accetta l'ordine di indagine europeo in lingua diversa da
quella nazionale, si procederà da parte di questi alla sua traduzione, il suggerimento pratico,
specie nei casi urgenti, è di provvedere direttamente alla traduzione nella lingua nazionale del
paese destinatario.

DOMANDA 12): L'OIE va comunicato ad Eurojust?

RISPOSTA: Il DL.vo non prevede espressamente la comunicazione ad Eurojust. Peraltro,
l’art. 7, comma 3, L. 41/05 prevede un obbligo di informativa in capo al Procuratore della
Repubblica che procede ad indagini relative a reati rientranti nel perimetro di competenza di
Eurojust (ed Europol) e che coinvolgano almeno due Stati membri dell’ Unione europea, o un
Paese terzo. Tale previsione è peraltro inserita anche in alcuni protocolli di intesa tra il Desk
italiano e autorità nazionali (vedasi da ultimo il Protocollo concordato con la DNA a Roma il 5
luglio 2017 in materia di terrorismo). Si può, pertanto, ritenere che la trasmissione dell'OIE al
membro nazionale italiano, nei casi di indagini transnazionali, abbia un valore equipollente ad
ogni altra comunicazione. Inoltre, ai sensi della decisione n. 426 del 2009 del Consiglio, al
membro nazionale italiano va data informazione nei casi che preludono ad un possibile
conflitto di giurisdizione, nei casi di costituzione di squadre investigative comuni, nelle
indagini in materia di terrorismo internazionale (per questa materia, vedasi la Decisione
quadro n. 471 del 2005).

DOMANDA 13): Quale è il contributo che può fornire Eurojust?

RISPOSTA: L’assistenza di Eurojust, nell’ambito dei reati di competenza, è certamente da
riconoscersi in virtù dell'art. 3 della sua decisione istitutiva, che prevede un possibile
intervento dell'organismo per agevolare l'esecuzione degli strumenti di cooperazione
giudiziaria penale, anche quando sono basati sul principio del mutuo riconoscimento. Nella
pratica si può prevedere, tenuto conto della tecnica normativa usata dal legislatore europeo
nella Direttiva n. 41, basata spesso su clausole generali, che molteplici potranno essere i
momenti di dialogo tra autorità emittente ed autorità destinataria dell'OIE. (..)

 

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