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Libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella CEDU

31 maggio 2018, Corte Europea dei diritti dell'Uomo

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall’articolo 9 della Convenzione, rappresenta una delle basi di una «società democratica» ai sensi della Convenzione. Nella sua dimensione religiosa, tale libertà rientra tra gli elementi essenziali dell’identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma costituisce anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo – conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli – connaturato in questo tipo di società. Tale libertà implica, in particolare, quella di aderire o meno a una religione e quella di praticarla o di non praticarla. 

La libertà di religione garantita dalla Convezione EDU non implica in alcun modo che ai gruppi religiosi o ai seguaci di una religione debba essere concesso uno status giuridico specifico o uno status fiscale diverso da quello di altre entità esistenti, non potendo il diritto di una comunità religiosa di ottenere un luogo di culto dalle autorità pubbliche essere derivato dalla Convenzione

Al fine di delimitare l'ampiezza ei limiti del margine di apprezzamento concesso agli Stati contraenti in questa materia, la Corte deve tener conto della questione in gioco, vale a dire la necessità di mantenere un autentico pluralismo religioso, insito nella nozione di società democratica. 

L’articolo 9 § 1 della Convenzione comprende due profili relativi, rispettivamente, al diritto di avere un credo e al diritto di manifestarlo:

     a) il diritto di avere un qualsiasi credo (religioso o meno) nel proprio intimo e di cambiare religione o credo. Questo diritto è assoluto e incondizionato; lo Stato non può intromettersi – ad esempio dettando all’individuo ciò in cui deve credere – o adottare misure volte a fargli cambiare credo in maniera coercitiva;
  b) il diritto di manifestare il proprio credo da soli e in privato ma anche di praticarlo insieme ad altri e in pubblico. Questo diritto non è assoluto: poiché la manifestazione da parte di una persona delle proprie convinzioni religiose può avere conseguenze per altri, coloro che hanno redatto la Convenzione hanno integrato questo aspetto della libertà di religione con le riserve espresse nel secondo paragrafo dell’articolo 9. Quest’ultimo dispone che qualsiasi restrizione alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo deve essere prevista dalla legge e necessaria, in una società democratica, al perseguimento di uno o più degli scopi legittimi in esso enunciati. In altri termini, le limitazioni previste al secondo paragrafo dell’articolo 9 riguardano unicamente il diritto di manifestare una religione o un credo e non il diritto di averne.

(vai al .pdf aggiornato al 2018)


INDICE
Principi generali e applicabilità

A L’importanza dell’articolo 9 della Convenzione in una società democratica e il locus standi di una organizzazione religiosa

B Convinzioni tutelate dall’articolo 9

C Diritto di avere un credo e diritto di manifestarlo

D Obblighi negativi e positivi dello Stato

1.Ingerenza nell’esercizio dei diritti protetti e sua giustificazione
2. Obblighi positivi degli Stati contraenti

E Sovrapposizione delle garanzie dell’articolo 9 e delle altre disposizioni della Convenzione

Comportamenti concreti tutelati dall’articolo 9

A Aspetto negativo

1. Il diritto di non praticare una religione e di non rivelare il proprio credo
2. L’obiezione di coscienza: il diritto di non agire contro la propria coscienza e le proprie convinzioni

B Aspetto positivo

1. Principi generali
2. Libertà religiosa e questioni di salute fisica e psichica
3. Osservanza di precetti alimentari
4. Porto di abiti e simboli religiosi
5. Libertà religiosa, famiglia ed educazione dei figli
6. Predicazione e proselitismo
7. La libertà di culto religioso
8. I luoghi e gli edifici del culto
9. La libertà di religione e l’immigrazione

C Il soggiorno e l’impiego degli stranieri sul territorio nazionale e la libertà di religione
D L’espulsione verso un paese che viola la libertà di religione

III. Obblighi dello stato in quanto garante della libertà religiosa

A Obblighi negativi: l’obbligo di non ostacolare il normale funzionamento delle organizzazioni religiose

1. Lo status giuridico delle organizzazioni religiose negli Stati contraenti
2. Il riconoscimento, la registrazione e lo scioglimento delle organizzazioni religiose
3. Uso di termini spregiativi da parte dello Stato nei confronti di una comunità religiosa
4. Misure di ordine finanziario e fiscale
5. Misure adottate dei confronti di partiti politici di ispirazione religiosa
6. Obblighi negativi: rispetto dell’autonomia delle organizzazioni religiose

B Il principio di autonomia delle organizzazioni religiose
1. Intromissione dello Stato nei conflitti intra- o interconfessionali
2. Conflitti tra le organizzazioni religiose e i loro membri (fedeli e ministri del culto)
3. Conflitti tra le organizzazioni religiose e i collaboratori delle stesse
4. Obblighi positivi

C Protezione da aggressioni fisiche, verbali o simboliche provenienti da terzi
1. La religione al lavoro, nell’esercito e in aula di tribunale
2. Libertà religiosa dei detenuti

(vai al .pdf aggiornato al 2018)