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Libertà di informazione nella CEDU

31 dicembre 2010, Samuele Campestrin

Tesi specialistica sulla tutela della libertà d?informazione assume nel sistema della CEDU,  caratteristiche, soggetti destinatari delle garanzie contenute nell'art. 10 CEDU, differenze tra la libertà di ricevere informazioni, la libertà di ricercare informazioni e la libertà di comunicarne, limitazioni previste dalla Convenzione all?esercizio del diritto.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea Specialistica

LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL?UOMO

 

Relatore: Prof. Marco Pertile

Laureando: Samuele Campestrin

 Anno Accademico 2009-2010

 

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INDICE

Introduzione   

 

CAPITOLO I

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali

Il Consiglio d?Europa: il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare

La Convenzione europea dei diritti dell?uomo: genesi ed evoluzione           

Le Corte europea dei diritti dell?Uomo: origini          

Segue: Le novità introdotte con il Protocollo 11        

Ricorsi statali e ricorsi individuali      

Il Protocollo n. 14: una ulteriore, necessaria, riforma           

 

CAPITOLO II

Il contenuto della libertà di informazione

La libertà d?espressione negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani       

L?articolo 10 della CEDU      

I soggetti titolari della libertà d?informazione            

La differenza tra libertà d?opinione e libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee 

La libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee     

Segue: il diritto di ricevere informazioni       

Segue: la libertà di ricercare informazioni     

La libertà di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza ingerenze statali o di altre autorità pubbliche e senza limiti di frontiera        

 

CAPITOLO III

Le limitazioni all'esercizio della libertà di informazione

Le limitazioni all?esercizio del diritto: ?doveri e responsabilità?       

Le limitazioni ?previste dalla legge?  

Le limitazioni ?necessarie in una società democratica?         

Gli scopi perseguiti mediante le limitazioni previste dal secondo paragrafo dell?articolo 10

Segue: La protezione della sicurezza nazionale, dell?integrità territoriale, della pubblica sicurezza e la prevenzione dei disordini e dei reati    

Segue: La protezione della salute e della morale       

Segue: La protezione della reputazione o dei diritti altrui

Segue: la protezione dell?autorità e dell?imparzialità del potere giudiziario  

Il ?margine di apprezzamento? statale           

Le limitazioni generali previste dagli articoli 14-18 applicabili alla libertà d?informazione

           

CONCLUSIONI

La giurisprudenza della Corte sulla libertà di informazione. Tra prassi consolidata e prospettive future.

           Bibliografia    

 

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INTRODUZIONE

Le ragioni che hanno determinato la scelta del tema, oggetto di questa tesi possono essere ritrovate nell?attualità. Ciascuno di noi è, infatti, quotidianamente destinatario di un considerevole numero d?informazioni che a volte ci colpiscono per la loro importanza, altre volte invece non destano in noi alcun interesse.

 In quest?ultimo periodo, ad esempio, nel nostro Paese è particolarmente acceso il dibattito sulla libertà della stampa, su quale sia il suo ruolo e quali siano i doveri che gli organi d?informazione devono rispettare. E? di poche settimane fa, inoltre, la notizia dell?approvazione, in Islanda, di una legge che potrebbe garantire una protezione particolarmente ampia a chiunque pubblichi su internet qualsiasi tipo d?informazione riguardante segreti militari, societari e di Stato. Per capire quale impatto potrà avere tale legge sul modo di intendere e proteggere la libertà d?informazione, tanto in ambito internazionale quanto nei singoli stati, si dovrà attendere che sia data attuazione all?Icelandic Modern Media Initiative, in ragione del quale chiunque potrebbe divulgare informazioni di qualsiasi genere attraverso un server con base in Islanda, rendendo di fatto impossibile, per la giustizia dell?isola, punire chi diffonde tali informazioni o dare esecuzione a condanne comminate da tribunali stranieri.

 A fronte di queste importanti problematiche emergenti a livello statale, ci è sembrato opportuno intraprendere lo studio di un sistema internazionale, quello della CEDU, che in maniera puntuale garantisce un?ampia tutela ai diritti fondamentali di ogni singolo individuo. Da qui è maturata l?intenzione di scrivere la tesi specialistica analizzando l?articolo 10 CEDU che, in generale, tutela la libertà di espressione, concentrando però l?attenzione sulla libertà d?informazione, garantita dall?articolo stesso.

 La complessità della disposizione in oggetto permette alla Corte europea dei diritti dell?Uomo d?investigare e disciplinare vari ambiti della libertà d?espressione individuale, attraverso la pronuncia di sentenze in tema di libertà di stampa, sia con riferimento alla libertà d?opinione, sia per quanto riguarda la libertà di informare che di essere informato.

 Sarebbe stato certamente possibile studiare la libertà d?informazione analizzando altri strumenti internazionali diversi dalla CEDU che, comunque, riconoscono una tutela a tale libertà. Non si sarebbe però potuto fare riferimento ad alcuni elementi che caratterizzano la Convenzione europea in maniera da renderla differente da qualsiasi altro strumento internazionale. Si pensi, in primo luogo, alla possibilità riconosciuta al singolo individuo di agire direttamente per invocare il controllo sul rispetto dei propri diritti. In secondo luogo, si consideri che nel sistema della CEDU l'organo internazionale dinanzi al quale agire per ottenere tale tutela, la Corte europea dei diritti dell?uomo, è un vero e proprio organo giurisdizionale, non un mero comitato tecnico. La giurisprudenza della Corte, cospicua e autorevole, permette di comprendere in modo piuttosto preciso quale significato attribuire ai singoli elementi che compongono la libertà di espressione e d?informazione.

 Dal punto di vista materiale, l?analisi della giurisprudenza della Corte si è concentrata particolarmente sulle pronunce che hanno a oggetto la libertà d?informazione. Non mancano però, nel corso della tesi, dei riferimenti ad altre pronunce riguardanti la libertà d?espressione, ritenute utili per spiegare alcuni profili di carattere generale di particolare rilievo.

 Al fine di meglio comprendere la portata concreta che la tutela della libertà d?informazione assume nel sistema della CEDU, nel corso del primo capitolo di questo elaborato si descriveranno le caratteristiche che rendono tale sistema, diverso dagli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti dell?individuo. Si descriveranno, infatti, la struttura e l?evoluzione della Corte europea dei diritti dell?uomo, i ricorsi individuali e le modifiche intervenute nel corso degli anni.

Successivamente, il secondo capitolo, dopo una breve panoramica sulla tutela offerta alla libertà di espressione dai principali strumenti giuridici internazionali, sarà dedicato all?analisi della prima parte dell?articolo 10 CEDU. Si cercherà di definire, attraverso l'analisi della giurisprudenza della Corte, quali siano i soggetti destinatari delle garanzie contenute in tale articolo e quali siano i vari elementi che lo compongono, ponendo l?accento sulle differenze tra la libertà di ricevere informazioni, la libertà di ricercare informazioni e la libertà di comunicarne.

 Il terzo capitolo invece, avrà come oggetto il secondo paragrafo della disposizione di cui all'articolo 10 e, in particolare, descriverà le limitazioni previste dalla Convenzione all?esercizio del diritto. Al riguardo si vedrà come la giurisprudenza della Corte interpreti i requisiti che tali limitazioni devono rispettare, la previsione di legge, la necessità in uno Stato democratico, il perseguimento di uno scopo legittimo.

 Nel capitolo conclusivo si tracceranno inoltre alcune considerazioni su come la Corte eserciti la propria funzione d?interprete delle norme contenute nella Convenzione e come fornisca concreta attuazione a quest?ultime. In ragione dell?evoluzione che ha avuto la giurisprudenza della Corte, si cercherà di osservare come nel corso del tempo sia cambiato il suo modo di operare e se esistano margini per nuovi cambiamenti.

          

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 CONCLUSIONI

La giurisprudenza della Corte sulla libertà di informazione. Tra prassi consolidata e prospettive future

 

Esaminando i rapporti che annualmente la Corte europea dei diritti dell?Uomo mette a disposizione sul proprio sito, contenenti dati statistici circa i casi decisi nel corso dell?anno, è possibile avere una panoramica abbastanza precisa di come operi la Corte e di quali siano le problematiche maggiori che essa è chiamata ad affrontare.

 Se si prendono in considerazione le violazioni della Convenzione, in relazione alla libertà tutelata dall?articolo 10, è possibile notare come dal 1959 al 2009 si siano avute 392 violazioni, di cui 44 nel corso dell?anno appena trascorso.

 Lo Stato nei confronti del quale si registrano il maggior numero di violazioni è la Turchia con 182 pronunce negli ultimi cinquant?anni e 12 nel corso del 2009. L?Italia, invece, nel corso dell?anno appena concluso, è stata sanzionata in un?unica occasione e, in totale, solamente 4 volte.

 Dall?osservazione dei casi che sono stati oggetto del presente elaborato, possiamo comprendere come la Corte operi, nel decidere i ricorsi che sono sottoposti alla sua attenzione. Innanzitutto, in via di prima approssimazione, si vuole rilevare un elemento, per certi aspetti banale ma utile al fine di osservare la problematica dalla giusta prospettiva: la Corte, nel decidere i vari ricorsi, si rifà sempre ai principi che fanno parte del suo case-law consolidato. A sostegno di quest?affermazione basta osservare che quei casi, considerati pietre miliari nell?evoluzione della sua giurisprudenza, sono ripetutamente richiamati anche nel corso delle decisioni più recenti, ogni qualvolta la Corte ritiene necessario dare maggior valore alla decisione che si appresta a prendere. Dall?analisi della giurisprudenza della Corte, inoltre, è possibile ricavare altre interessanti informazioni. In primo luogo è necessario evidenziare come la Corte sia sempre in grado di individuare uno scopo legittimo, in ragione del quale vengono adottate le misure nazionali per la limitazione della libertà d?informazione. Vale a dire che le misure, che gli Stati hanno adottato nei casi sottoposti all?attenzione della Corte, sono sempre ritenute rispondenti a uno di quegli ?scopi legittimi? esplicitamente richiamati nel secondo paragrafo dell?articolo 10. La Corte mostra spesso di condividere gli scopi che gli Stati dichiarano di voler perseguire.

 Si è però anche osservato che gli Stati, nel momento in cui devono presentare alla Corte gli scopi in ragione dei quali hanno adottato una misura limitativa delle libertà dell?individuo, richiamano spesso più di uno scopo tra quelli possibili. Ad esempio, nel caso Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda3 lo Stato ritiene che la misura adottata persegua contemporaneamente sia la protezione della morale sia la prevenzione di crimini. In situazioni siffatte, la Corte ritiene di dover individuare quale sia lo scopo effettivamente perseguito con quella specifica misura statale e, nel caso appena richiamato, è possibile notare che essa ritiene che i comportamenti delle ricorrenti non potessero costituire una condotta criminosa. Per tale ragione, nonostante le misure statali non siano censurate sotto il profilo dello scopo perseguito, il vaglio operato dalla Corte in merito alla qualificazione degli scopi è particolarmente attento. Quando si rende necessario, essa stessa si occupa di indicare in maniera più precisa quale sia lo scopo effettivamente perseguito.

 L?atteggiamento mantenuto dalla Corte, a proposito dell?indicazione statale degli scopi perseguiti mediante la misura adottata, non deve far ritenere che essa abbia un atteggiamento ?passivo? nei confronti delle indicazioni statali.

 Infatti, una volta dimostrato che l?ingerenza statale è riconducibile alla tutela di uno degli interessi protetti dalla Convenzione, è necessario stabilire se tale ingerenza sia proporzionata agli obiettivi che lo Stato si è proposto di perseguire con la misura adottata. La Corte deve quindi convincersi che quest?ultima è pertinente e non tale da determinare una compressione eccessiva della libertà dell?individuo tutelata dall?articolo 10 CEDU. La Corte opera quindi un controllo anche sulle motivazioni che lo Stato fornisce circa la misura applicata. Motivazioni che devono essere ritenute come ?pertinenti e sufficienti?. La legittimità dell?ingerenza statale dovrà essere valutata anche alla luce dei requisiti di proporzionalità e necessità in una società democratica della misura stessa.

 Per questo motivo la Corte deve tenere in attenta considerazione il test del ?bisogno sociale imperioso?. Questo particolare criterio comporta che l?ingerenza statale, oltre ad essere rispettosa dei requisiti imposti dall?articolo 10 CEDU, risponda a un?esigenza effettiva nel periodo storico e nel contesto sociale in cui è esercitata. Sebbene siano gli Stati a indicare tale ?bisogno sociale imperioso? spetta alla Corte in definitiva stabilire se quest?ultimo esista oppure no, tenendo conto, nell?analisi del caso concreto, di tutti gli elementi utili.

 Quando la Corte ha riscontrato una violazione delle libertà garantite dall?articolo 10 CEDU, l?ha fatto, nella maggioranza dei casi, sulla base della mancanza di proporzionalità tra la misura statale adottata e lo scopo perseguito e sulla base della non ?necessità in una società democratica? della misura adottata. Va rilevato che la Corte, nel valutare il requisito della ?necessarietà?, ha sempre messo in risalto la notevole importanza che la libertà d?informazione ha nelle moderne società democratiche. Questo, soprattutto nell?ambito della critica politica dove, anche se le informazioni d?interesse generale sono diffuse con toni aggressivi, non possono in ogni caso essere oggetto di restrizioni.

Sia il requisito della proporzionalità, che quello della ?necessarietà?, consentono alla Corte un ampio margine di manovra nel determinare se la misura statale adottata rispetti o no i requisiti fissati nel secondo paragrafo dell?articolo 10 CEDU.

 La particolare ampiezza dei concetti cui si è poc?anzi fatto riferimento può determinare un minor grado di prevedibilità delle decisioni stesse e questo rappresenta indubbiamente un aspetto negativo nella giurisprudenza della Corte.

Bisogna però rilevare che le sue pronunce mostrano sempre un notevole grado di ragionevolezza e d?equilibrio, anche nei casi di difficile decisione.

La Corte fa spesso riferimento ai principi emersi da alcune sentenze, i leading cases nella sua giurisprudenza in tema di libertà d?informazione, allo scopo di garantire un certo grado di prevedibilità ed evidenziando così una certa continuità nel suo modus decidendi5.

5 I casi maggiormente richiamati sono quelli più risalenti nel tempo, sui quali si è formata la giurisprudenza della Corte. In merito possiamo ricordare ad esempio: Handyside c. Regno Unito, Sunday Times c. Regno Unito, Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda, Lingens c. Austria.

Alcune considerazioni meritano di essere formulate anche a proposito dell?altro requisito indicato dal secondo paragrafo dell?articolo 10 CEDU vale a dire: la previsione di legge. In merito a tale argomento si vogliono evidenziare alcuni elementi particolarmente interessanti. Il primo fa riferimento al fatto che, ancora una volta, l?indeterminatezza del concetto di legge ha richiesto un intervento della Corte, come abbiamo visto nel corso del terzo capitolo. La Corte infatti, attraverso la sua opera interpretativa delle norme della Convenzione, ha indicato che cosa può essere inteso con il termine ?legge?. Viene sottolineato che la natura formalmente legislativa della norma nazionale ha scarsa rilevanza, essendo notevolmente più importante il rispetto di requisiti quali: tassatività e prevedibilità.

Per questo motivo, quindi, si può ritenere che la prevedibilità di incorrere in determinate sanzioni, a fronte di determinati comportamenti, sia un requisito indefettibile di qualsiasi previsione statale che possa essere considerato come ?legge?. Da ciò deriva che, anche nel caso in cui la misura restrittiva non sia prevista da una legge in senso formale, se l?atto che la determina è accessibile a coloro ai quali si rivolge, oltre che chiaro e dettagliato al punto tale da permettere di prevedere in maniera ragionevole le conseguenze di una condotta, tale misura potrà essere ritenuta ?prevista dalla legge?. Nei casi esaminati si è anche messo in luce come la Corte abbia esteso il concetto di legge anche a quei principi derivanti, ad esempio, dal diritto non scritto appartenente alla tradizione di common law, ma che soddisfano i requisiti fissati nella Convenzione.

Da ultimo si ritiene opportuno, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di libertà d?informazione, chiedersi se esistano particolari ambiti nei quali siano possibili cambiamenti futuri nella prassi applicativa. 151

Nei casi analizzati per la stesura di questo elaborato, si è notato come, nonostante la varietà delle tematiche oggetto delle pronunce, l?iter argomentativo utilizzato dalla Corte sia abbastanza costante con un ruolo prevalente del giudizio di proporzionalità. A fronte di tale uniformità, non mancano però margini per alcune innovazioni.

Il primo ambito nel quale si ritiene possano verificarsi dei cambiamenti riguarda la questione della ?protezione della morale?. Come si è visto nel corso del terzo capitolo, la mancanza di un?opinione condivisa sul contenuto da attribuire al concetto di morale, lascia inevitabilmente un ampio margine di manovra, sia agli Stati sia alla Corte. Per questo motivo si può ipotizzare che cambiamenti nella sensibilità degli Stati, con riferimento a tematiche riconducibili a questioni ?morali?, potrebbero determinare una protezione differente da parte della Corte stessa. Da questo punto di vista è credibile ipotizzare che la Corte sia chiamata in futuro a pronunciarsi in tema di libertà d?informazione, anche con riferimento a questioni particolarmente sensibili attinenti alla salute come, ad esempio, la procreazione assistita o l?eutanasia.

Un'altra situazione che potrebbe determinare condizioni problematiche, a proposito del rapporto tra libertà d?informazione e salute, riguarda la questione dei test genetici6. Le problematiche connesse con la libertà d?informazione, potrebbero riguardare due tipologie di questioni: da un lato la protezione della privacy e dall?altra la garanzia del diritto di accedere alle informazioni, raccolte tramite questi test. È possibile supporre future pronunce della Corte europea dei diritti dell?uomo in merito ad accesso e diffusione d?informazioni così delicate come quelle poc?anzi menzionate.

 

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BIBLIOGRAFIA

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5. G. FERRANTI, L?evoluzione della libertà d?informazione nella giurisprudenza degli organi della Convenzione Europea dei Diritti dell?Uomo, Giapichelli, 2004.

6. G. RAIMONDI, Il Consiglio d?Europa e la Convenzione Europea dei Diritto dell?Uomo, Editoriale Scientifica, 2008.

7. J. VIDMAR, Multiparty Democracy: International and European Human Rights Law Perspectives, in Leiden Journal of International Law, p. 223-240, Foundation of the Leiden Journal of International Law, 2010.

8. L. PINESCHI, a cura di, La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi., Giuffrè, 2006.

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DOCUMENTI A CARATTERE INTERNAZIONALE

utilizzati nella stesura di questo elaborato.

Universal Declaration of Human Rights, reperibile all?indirizzo internet

http://www.un.org/en/documents/udhr/

International Covenant on Civil and Political Rights, reperibile all?indirizzo internet

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

American Convention on Human Rights, reperibile all?indirizzo internet

http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm

African Charter on Human and Peoples? Rights, reperibile all?indirizzo internet

http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm

Resolution on the adoption of the declaration of principles on freedom of expression in Africa, reperibile all?indirizzo internet

http://www.achpr.org/english/declarations/declaration_freedom_exp_en.html

Carta dei diritti fondamentali dell?Unione Europea, reperibile all?indirizzo internet

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 155

SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL?UOMO

analizzate per la stesura di questo elaborato.

1.Ahmed ed altri c. Regno Unito, 02.09.1998.

2.Alinak c. Turchia, 29.03.2005.

3.Alithia Publishing Company Ltd e Constantinides c. Cipro, 22.05.2008

4.Amann c. Svizzera, 16.02.2000.

5.Andreas Wabl c. Austria, 21.03.2000.

6.Arlsan c. Turchia, 08.07.1999

7.Autronic AG c. Svizzera, 22.05.1990.

8.Azevedo c. Portogallo, 27.03.2008.

9.Barfod c. Danimarca, 22.02.1989

10.Barthold c. Germania, 25.03.1985.

11.Bergens Tidende c. Norvegia, 02.05.2000.

12.Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia, 20.05.1999.

13.Casado Coca c. Spagna, 24.02.1994.

14.Castells c. Spagna, 23.04.1992.

15.Çetin c. Turchia, 20.03.2006.

16.Çetin ed altri c. Turchia, 13.05.2003.

17.Ceylan c. Turchia, 08.07.1999

18.Chappell c. Regno Unito, 30.03.1989.

19.Chorherr c. Austria, 25.08.1993

20.Constantinescu c. Romania, 27.06.2000.

21.Cump?n? e Maz?re v. Romania, 17.12.2004.

22.De Diego Nafria c. Spagna, 14.03.2002.

23.Demuth c. Svizzera, 05.02.2003.

24.Du Roy e Malaurie c. Francia,03.01.2001.

25.Dudgeon c. Regno Unito, 22.10.1981.

26.Engel ed altri c. Paesi Bassi, 08.06.1976.

27.Erdogdu ed Ince c. Turchia, 08.07.1999

28.Fressoz e Roire c. Francia, 21.01.1999.

29.Fuentes Bobo c. Spagna, 20.05.2000.

30.Gaskin c. Gran Bretagna, 07.07.1989.

156

 

31.Glasenapp c. Germania, 28.08.1986.

32.Goodwin c. Regno Unito, 27.03.1996.

33.Grigoriades c. Grecia, 25.11.1997.

34.Groppera Radio AG c. Svizzera, 28.03.1990.

35.Guerra ed altri c. Italia, 19.02.1998.

36.Guja v. Moldova, 12.02.2008.

37.Hadjianastassiou c. Grecia, 16.12.1992.

38.Handyside c. Regno Unito, 07.12.1976.

39.Hashman e Harrup c. Regno Unito, 25.11.1999.

40.Herczegfalvy v. Austria, 24.09.1992.

41.Hertel c. Svizzera, 25.08.1998.

42.?brahim Aksoy c. Turchia, 10.10.2000

43.Informationsverein Lentia ed altri c. Austria, 24. 11. 1993.

44.Karatas c. Turchia, 08.07.1999.

45.Kayasu c. Turchia, 13.02.2009

46.Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia, 16.12.2008.

47.Kosiek c. Germania, 28.08.1986.

48.Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Austria (no. 3), 11.03.2004.

49.Krone Verlag GmbH & Co. Kg c. Austria, 26.05.2002.

50.Krone Verlag GmbH & Co.KG c. Austria (no. 2), 06.02.2004.

51.Kruslin c. Francia, 24.04.1990.

52.Kudeshkina v. Russia, 26.02.2009.

53.Leander c. Svezia, 26.03.1987.

54.Leyla ?ahin c. Turchia, 10.11.2005.

55.Lingens c. Austria, 08.07.86.

56.Lombardi Vallauri c. Italia, 20.10.2009

57.Lopes Gomes da Silva c. Portogallo, 28.12.2000.

58.Malone c. Regno Unito, 02.08.1984.

59.Mamère c. Francia, 07.02.2007.

60.Margareta and Roger Andersson v. Sweden, 25.02.1992.

61.Markt-Intern Verlag GmbH e Klaus Beerman c. Germania, 20.11.1989.

62.McVicar c. Regno Unito, 07.05.2002.

63.Muller ed altri c. Svizzera, 24.05.1988.

64.Norwood c. Regno Unito, 16.11.2004

157

 

65.Observer Guardian c. Regno Unito, 26.11.1991.

66.Open Door Counselling Ltd e Dublin Well Women Centre Ltd ed altri c. Irlanda, 29.10.1992.

67.Österreichischer Rundfunk c. Austria,27.03.2207.

68.Otto Preminger Institut c. Austria, 20.09.1994.

69.Özgür Gündem c. Turchia, 16.03.2000

70.Perna c. Italia, 25.07.2001

71.Piermont c. Francia, 27.04.1995

72.Polat c. Turchia, 08.07.1999

73.Rekvenyi c. Ungheria, 20.05. 1999.

74.Riolo c. Italia, 17.07.2008

75.Roche c. Gran Bretagna, 19.10.2005.

76.Rotaru c. Romania, 04.05.2000.

77.Scharsach e News Verlagsgesellschaft MbH c. Austria, 13.11.2003.

78.Sdruzeni Jihoèeské Matky c. Repubblica Ceca, non è presente la data in quanto si ha solo la pronuncia circa l?ammissibilità del caso.

79.Segerstedt-Wiberg and Others c. Svezia, 06.09.2006.

80.?ener c. Turchia, 18.07.2000.

81.Stambuk c. Germania, 17.10.2002

82.Steel ed altri c. Regno Unito, 23.09.1998

83.Stoll c. Svizzera, 10.12.2007.

84.Sunday Times c. Regno Unito, 21.11.1991.

85.Surek c. Turchia, 08.07.1999

86.Taffin ed Associazioni dei contribuenti c. Francia, 18.05.2010.

87.Tammer c. Estonia, 02.06.2001.

88.Társaság a Szabadságjogokért c. Hungeria,14.04.2009.

89.Tillack c. Belgio, 27.11.2007.

90.Unabhängige Iniziative Informationsvielfalt c. Austria, 26.02.2002.

91.United Communist Party of Turkey ed altri c.Turchia, 30.01.1998.

92.Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, 25.01.2007.

93.Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria, 19.12.1994.

94.Vereniging Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi, 09.02.1995

95.VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera, 28. 09. 2001.

158

 

96.Vogt c. Germania, 26.09.1995.

97.Voskuil c. Paesi Bassi, 22.11.2007.

98.Wingrove c. Regno Unito, 25.11.1996.

99.Women On Waves ed altri c. Portogallo, 03.02.2009

100.Worm c. Austria, 29.08.199

 

SITOGRAFIA

Elenco di siti internet utilizzati per la ricerca di materiale utile alla stesura dell?elaborato.

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http://www.ppl.nl/

http://www.coe.int/DefaultEN.asp

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/

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http://www.achpr.org/english/declarations/declaration_freedom_exp_en.html

http://www.un.org/en/index.shtml

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm

Elenco di siti internet utili per reperire informazioni di carattere generale sulle tematiche affrontate in questo elaborato.

http://www.asil.org/index.cfm

http://universalhumanrightsindex.org/en/index.html

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http://www.dirittiuomo.it/

http://strasbourgobservers.com/

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http://www-ircm.u-strasbg.fr/seminaire_oct2008/interventions_en.htm

http://en.rsf.org/

http://freedomhouse.org/template.cfm?page=1

 

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