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Legittimo impedimento in Sorveglianza (Cass. 20020/20)

6 luglio 2020, Cassazione penale

Anche nelle udienze camerali a partecipazione non necessaria del difensore, il giudice è tenuto a disporre il rinvio del procedimento in presenza di una rituale dichiarazione di adesione del difensore stesso a un’astensione di categoria.

Non tutelare il diritto al contraddittorio del difensore che, pur volendo comparire in udienza camerale, non può farlo per legittimo impedimento e, comunque, tutelare, nei riti camerali, l’astensione dello stesso in misura maggiore rispetto al legittimo impedimento, costituisce certamente una contraddizione che va evitata.

In tutti i casi in cui l’ordinamento prevede la presenza in udienza del difensore, questi, se legittimamente impedito a comparire, abbia diritto a ottenere il differimento dell’udienza stessa.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale

sentenza 22 giugno – 6 luglio 2020, n. 20020
Presidente Di Tomassi – Relatore Talerico

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2019, il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava nei confronti di B.V. la misura della detenzione domiciliare concessa al predetto con provvedimento del medesimo Tribunale in data 27.6.2019.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il B. , per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Romualdi, denunciando con un unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 678, 666 e 420 quater cod. proc. pen. ed evidenziando che l’udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza era stata celebrata nonostante fosse stata avanzata richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore e per impedimento dello stesso condannato, citato a comparire per la stessa data dinnanzi al Tribunale di Sondrio per il giudizio direttissimo a suo carico in relazione ai fatti reato che avevano determinato la revoca della misura alternativa in precedenza concessagli.
Il ricorrente ha precisato che l’istanza di differimento di che trattasi (inviata dal difensore anche via p.e.c.) era stata spedita al Tribunale di sorveglianza di Milano con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che la stessa era pervenuta al suddetto Tribunale il 17.12.2019 (cioè due giorni prima della celebrazione dell’udienza); che nell’ordinanza impugnata non vi è alcun cenno in ordine alla impossibilità del difensore e del B. a comparire dinnanzi al Tribunale di sorveglianza nonché delle ragioni che hanno determinato il rigetto della richiesta difensiva.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Alfredo Pompeo Viola, ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte al fine di verificare i presupposti di fatto per risolvere la questione processuale posta con l’impugnazione, risulta che, effettivamente, in data 17 dicembre 2019 (due giorni prima della celebrazione dell’udienza camerale) era pervenuta presso il Tribunale di sorveglianza di Milano l’istanza di differimento avanzata dal difensore del B. per concomitante documentato impegno processuale; risulta, altresì, dal verbale di udienza che il difensore di fiducia del condannato era assente e che il Tribunale aveva proceduto alla nomina di un difensore prontamente reperito, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, senza, però, valutare la richiesta in parola.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la questione di diritto prospettata dal ricorrente e cioè se l’art. 420-ter c.p.p., comma 5, si applichi o meno anche nel procedimento di sorveglianza e se, conseguentemente, il legittimo impedimento del difensore per motivi professionali costituisca o meno causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima, deve essere risolta in senso positivo.
E in vero, si intende dare continuità all’orientamento - affermato da ultimo con sentenza di questa stessa Sezione della Corte n. 10565 del 16/01/2020, Rv. 278488 secondo il quale "la norma di cui all’art. 429 ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p. e, quindi, anche nel procedimento di sorveglianza e anche nel caso di impedimento del difensore per impegno professionale".
Tale orientamento era stato già affermato in alcune sentenze di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343; Cass. Sez. 1, 07/02/2019, Ferretti, Rv. 275329), che avevano ritenuto la rilevanza dell’impedimento a comparire del difensore per motivi di salute non solo nel rito camerale di appello ma anche in quello a partecipazione necessaria disciplinato dall’art. 666 c.p.p.; ed è stato ribadito nella recente pronuncia n. 34100 del 04/07/2019 Rv. 277310 in una fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato l’ordinanza impugnata all’esito dell’udienza camerale celebrata in assenza del difensore di fiducia che ne aveva chiesto il rinvio per impedimento determinato da motivi di salute.
2. Tutte dette sentenze hanno attribuito particolare rilievo, nella effettività del diritto di difesa, alla presenza in udienza del difensore, sia esso fiduciario ovvero nominato d’ufficio, e, quindi, al superamento della già affermata equivalenza, a tali fini, tra il difensore titolare del mandato, di fiducia o d’ufficio, defensionale e il sostituto nominato per l’udienza ai sensi dell’art. 97, comma 4, codice di rito.
Peraltro, la possibilità di un esercizio adeguato di difesa che costituisce condizione indefettibile che deve essere assicurata in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale è argomento che era stato valorizzato al fine di sostenere l’operatività dell’istituto del legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti camerali e, in particolare, nel procedimento camerale di appello a seguito di rito abbreviato e che è stato condiviso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 41432 del 03/10/2016, Nifo Sarrapochiello.
3. Occorre, altresì, rilevare che la sentenza delle Sezioni Unite 30/10/2014, n. 15232, Tibo ha affermato il principio per il quale anche nelle udienze camerali a partecipazione non necessaria del difensore, il giudice è tenuto a disporre il rinvio del procedimento in presenza di una rituale dichiarazione di adesione del difensore stesso a un’astensione di categoria.
Indipendentemente dalla peculiarità della fattispecie, costituita dall’astensione del difensore non riconducibile al legittimo impedimento, non possono ignorarsi, a giudizio del Collegio, le ricadute in punto di tutela del diritto di difesa nei riti camerali.
Non tutelare il diritto al contraddittorio del difensore che, pur volendo comparire in udienza camerale, non può farlo per legittimo impedimento e, comunque, tutelare, nei riti camerali, l’astensione dello stesso in misura maggiore rispetto al legittimo impedimento, costituisce certamente una contraddizione che va evitata.
4. Conclusivamente, si ritiene che in tutti i casi in cui l’ordinamento prevede la presenza in udienza del difensore, questi, se legittimamente impedito a comparire, abbia diritto a ottenere il differimento dell’udienza stessa; come è stato osservato nella recentissima pronuncia di questa Sezione in precedenza citata, "le diverse ragioni dell’impedimento", se tali da farlo qualificare legittimo, non giustificano una diversa disciplina processuale, in quanto comune è il dato della obiettiva impossibilità a che il diritto di difesa possa essere esercitato con la modalità, scelta dal legislatore, della personale presenza del difensore all’udienza ove si attua il contraddittorio processuale".
Alla stregua delle superiori argomentazioni, non vanno condivise le ragioni sottese ad alcune pronunce di legittimità che hanno affermato l’irrilevanza dell’impedimento professionale del difensore nel procedimento camerale di sorveglianza, in alcuni casi, valorizzando la specificità dello stesso che risiede nella necessità di assicurare celerità nell’applicazione del giudicato e, in altri, facendo riferimento alle concrete fattispecie nelle quali si poneva la questione della ritualità delle istanze proposte.
5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.