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L'articolo 73 TU stupefacenti dal 1990 ad oggi

1 giugno 2014, Nicola Canestrini

La sentenza della Corte Costituzionale nel ricorso 227/2013 che il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l?illegittimità costituzionale ? per violazione dell?art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge ? degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall?art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti) pone rilevanti problemi di diritto intertemporale dovendo l'interprete applicare la  legge più favorevole.


Ecco la successione delle modifiche intervenute dal 1990 ad oggi (aggiornato al testo vigente al 1 giugno 2014): 

 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.Art. 73  (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

Testo precedente alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

 

1.  Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).

 

2.  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).

 

3.  Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

 

4.  Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni). (81)

 

5.  Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 10.329 (lire venti milioni) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. (81)

 

6.  Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

 

7.  Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

 

Testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

 

 

1.  Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (80)

 

1-bis.  Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a)  sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (87), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b)  medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. (82)

 

2.  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (83)

 

2-bis.  Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. (84)

 

3.  Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (85)

 

4.  Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (85)

 

5.  Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. (85)

 

5-bis.  Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. (86)

 

6.  Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

 

7.  Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

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(80)  Comma modificato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(81) Rubrica così sostituita dall'art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(82) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(83) Comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(84) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(85) Comma così sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(86) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(87) Per l'indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 11 aprile 2006.

(88) L?indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzioneilleciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall? art. 1 della stessa legge.

 

 

Testo successivo alle modifiche apportate con la legge 15 marzo 2010, n. 38 e con il d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50

 

 

1.  Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (80)

 

1-bis.  Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a)  sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (89), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b)  medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. (82)

 

2.  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (83)

 

[2-bis.  Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. (84) (88) ]

 

3.  Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (85)

 

4.  Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell?articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (87)

 

5.  Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. (85)

 

5-bis.  Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. (86)

 

6.  Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

 

7.  Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

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(80)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e poi così sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(81) Rubrica così sostituita dall'art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(82) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(83) Comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(84) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(85) Comma così sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(86) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(87) Comma sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e, successivamente, così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. s), L. 15 marzo 2010, n. 38.

(88) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2011.

(89) Per l'indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 11 aprile 2006.

(90) L?indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall? art. 1 della stessa legge.

 

 

Testo successivo alle modifiche introdotte con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146

 

 

1.  Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (80)

 

 

1-bis.  Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a)  sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (91), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b)  medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. (82)

 

2.  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (83)

 

[2-bis.  Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. (84) (88) ]

 

3.  Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (85)

 

4.  Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell? articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (87)

 

5.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. (90)

 

5-bis.  Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. (86)

 

5-ter.  La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. (89)

 

6.  Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

 

7.  Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

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(80)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e poi così sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(81) Rubrica così sostituita dall'art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(82) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(83) Comma così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(84) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(85) Comma così sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(86) Comma inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(87) Comma sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e, successivamente, così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. s), L. 15 marzo 2010, n. 38.

(88) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2011.

(89) Comma inserito dall? art. 3, comma 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

(90) Comma sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall? art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146.

(91) Per l'indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 11 aprile 2006.

(92) L?indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall? art. 1 della stessa legge.

Testo successivo all'entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79

Art. 73 vigente  ( Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (69) (80)


1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (68)
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 17 , importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (79), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A , che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. (70)
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all' articolo 17 , illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all' articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (71)
[ 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. (72) (76) ]
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (73)
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A , B , C e D , limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell? articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all' articolo 17 , si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (75)
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. (78)
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. (74)
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. (77)
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(68) Comma prima modificato dall' art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e poi così sostituito dall' art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(69) Rubrica così sostituita dall' art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(70) Comma inserito dall' art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(71) Comma così modificato dall' art. 4-bis, comma 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(72) Comma inserito dall' art. 4-bis, comma 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(73) Comma così sostituito dall' art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(74) Comma inserito dall' art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 . Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, comma 24-ter, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 .
(75) Comma sostituito dall' art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e, successivamente, così modificato dall' art. 10, comma 1, lett. s), L. 15 marzo 2010, n. 38 . Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(76) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50 , a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2011 .
(77) Comma inserito dall? art. 3, comma 1, D.L. 1° luglio 2013, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 .
(78) Comma sostituito dall' art. 4-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e dall? art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 ? Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l?altro, l?illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall? art. 1, comma 24-ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 .
(79) Per l'indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 11 aprile 2006 .
(80) L?indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall? art. 1 della stessa legge.