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La verità processuale sul delitto di Garlasco (Cass. 25799/16)

21 giugno 2016, Cassazione penale

La sentenza  che ha messo fine al processo per l'omicidio di una giovane ragazza a Garlasco, avvenuta il 13 agosto 2007, giungendo a rigettare i ricorsi proposti dalla difesa dell'imputato e dal Procuratore generale avverso la sentenza del giudice del rinvio che aveva condannato il suo fidanzato a sedici anni di reclusione. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sent. (ud. 12/12/2015) 21-06-2016, n. 25799

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente -

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di:

S.A. nato il (OMISSIS);

inoltre:

S.A. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/12/2014 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015, la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ROSA PEZZULLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso sia dell'imputato che del Procuratore Generale.

Uditi i difensori di parte civile avv. Francesco Compagna e Avv. Gian Luigi Tizzoni che hanno concluso come da conclusioni depositate con nota spese;

Udito il difensore di S.A.: avv. Luigi Mattero Giarda che chiede l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 dicembre 2009 il G.u.p. del Tribunale di Vigevano, all'esito del giudizio abbreviato, assolveva, per non avere commesso il fatto, S.A. dal reato di omicidio di P. C., aggravato dall'aver adoperato sevizie e dall'aver agito con crudeltà, per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima.

1.1. P.C., il (OMISSIS), poco dopo le ore 13.50, era stata rinvenuta cadavere, all'interno della sua abitazione, una villetta a due livelli fuori terra, sita in (OMISSIS), alla Via (OMISSIS), da due Carabinieri ( Se.An. e Mo.

G.), in servizio presso la locale Stazione, intervenuti su segnalazione di S.A., fidanzato della vittima. I militari, dopo avere scavalcato il cancello pedonale ed aperto la porta d'ingresso, trovata socchiusa, notavano appena entrati nell'abitazione, sulla sinistra, un paio di pantofole bianche, un portavaso rovesciato ed il relativo sottovaso capovolto; in prossimità della scala che conduce al piano superiore della casa, osservavano diverse chiazze di sangue, di cui una particolarmente estesa con ciocche di capelli; rinvenivano altre macchie ematiche sul telefono e sulla parete adiacente alla scala, nonchè un'estesa chiazza di sangue nel corridoio davanti alla scala che conduce al vano cantina; la porta di accesso alla scala della cantina era aperta, la luce era accesa e, in fondo alla scala, vi era una grande quantità di sangue con il corpo, che non dava segni di vita, di C. che si trovava in posizione prona, con la testa rivolta al fondo della scala, appoggiata al muro e i piedi rivolti verso l'accesso alla scala dal piano terra. L'abitazione non presentava segni di effrazione, nulla era stato asportato; nella stanza in fondo al corridoio il televisore era "acceso" e sul divano vi era una confezione di cereali, un cucchiaino e una confezione di biscotti; le persiane delle finestre della casa erano chiuse ad eccezione della portafinestra della cucina, che presentava le persiane aperte e la zanzariera "tirata"; il letto della camera di C. si presentava non riordinato. Il sistema di allarme perimetrale dell'abitazione risultava essere stato attivato durante la notte del (OMISSIS), alle ore 1.52, e disattivato dall'interno della casa alle ore 9.12 del mattino.

1.2. la causa della morte di P.C. era individuata in sede di esame autoptico (effettuato dal dr. B.) nelle "grossolane lesioni cranio-encefaliche di natura contusiva" riscontrate sul cadavere, riconoscendosi indubbio ruolo letifero predominante alla lesione della regione parieto-occipitale sinistra, ritenuta in grado di causare un decesso pressochè immediato;

ulteriori lesioni erano riscontrate dal medico-legale in altre parti del corpo di C. - ivi compresi gli arti superiori, l'arto inferiore sinistro e la cresta iliaca destra - senza che vi fossero, tuttavia, segni di violenza sessuale; l'ampio complesso lesivo- occipitale aveva determinato un sanguinamento profuso e una sopravvivenza limitata della vittima, secondo la comune valutazione del collegio peritale (composto dai dottori Va., Bi. e R.) e dei consulenti della difesa dell'imputato (prof. A. e dott. F.). Tali lesioni erano state causate, secondo la ricostruzione delle probabili caratteristiche del mezzo utilizzato, operata in sede di esame autoptico, da uno strumento pesante, vibrato più volte con notevole forza, dotato di stretta superficie battente e di una punta, non piegabile e di probabile natura metallica; il collegio peritale, in particolare, riteneva che lo strumento più compatibile fosse un martello da muratore con la presenza di una massa battente da una parte e di una specie di lama con lo scalpello dall'altra (ciò in disaccordo con i consulenti del P.M., che avevano individuato il mezzo letifero in un paio di forbici). Non era, tuttavia, rinvenuto, nè lo è mai stato, uno strumento che fosse compatibile con il quadro lesivo oggettivamente riferibile all'azione omicida.

L'orario della morte di P.C. era collocato dal consulente medico-legale del Pubblico Ministero (dr. B.), nella relazione del 5 novembre 2007, tra le ore 10.30 e le 12.00, mentre il collegio peritale, perveniva a conclusioni, ritenute dai giudici di merito più approfondite e scientificamente più corrette, collocando la morte nella mattinata del (OMISSIS).

Alcuni significativi elementi circostanziali facevano, poi, ritenere plausibili, sotto il profilo logico - probatorio, le valutazioni scientifiche degli esperti e collocabile più precisamente la morte di P.C. nell'intervallo temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme perimetrale dell'abitazione (alle ore 9.12 del mattino). Specificamente, veniva fatto rilevare che C., al momento dell'aggressione, indossava un indumento estivo da notte e che il materiale alimentare "poltaceo" contenuto nello stomaco era, verosimilmente, derivante dall'assunzione di alimenti per colazione, in particolare cereali, laddove nella stanza in fondo al corridoio, in cui vi era il televisore acceso, si rinveniva sul divano, come già detto, una confezione di cereali; inoltre, (anche questo lo si è già anticipato), le persiane delle finestre della casa erano chiuse, ad eccezione della portafinestra della cucina, le tende da sole non erano state abbassate e il letto non era stato riordinato.

Erano coerenti, poi, con l'individuazione di tale orario, le dichiarazioni della testimone, Be.Fr., che, raggiunta in bicicletta, alle ore 9.10, la casa della figlia ( Pi.Ma.

C.), confinante con quella dei P., aveva notato una bicicletta nera da donna appoggiata al muro dell'abitazione di C., vicino al cancello pedonale, che non aveva più visto alle ore 10.20, quando era uscita nuovamente in strada, trattenendosi, senza percepire segni di attività umana all'interno dell'abitazione dei P., nè notare alcuno avvicinarsi alla stessa, allontanandosi con la propria bicicletta alle ore 11.00. Tali dichiarazioni trovavano riscontro in quelle di Tr.Ma., quanto alla presenza di una bicicletta nera da donna la mattina del 13.8.2007 nei pressi di casa P.. la Be. dichiarava, inoltre, che la figlia le aveva confidato che era abitudine di C. aprire abbastanza presto, nel corso della mattina, le persiane delle finestre del bagno, abbassare le tende da sole, cambiarsi di abito, riordinare la casa, per cui il motivo di tale interruzione fra queste due fasi era più che verosimilmente da attribuirsi, appunto, all'intervenuta aggressione omicidiaria da parte di terzi.

1.3. Lo studio della dinamica dell'aggressione - operato dai RIS di Parma (come da relazione depositata il 12 dicembre 2007), ricorrendo alla BPA - "Bloodstain Pattern Analysis" - metodica questa fondata sui meccanismi fisici con cui si producono le macchie di sangue - consentiva di rilevare due fasi nell'aggressione, intervallate da una pausa, la seconda di esse conclusasi con il sollevamento ed il getto del corpo della vittima a faccia in avanti, lungo la scala della cantina; nella prima fase, C. era stata colpita all'ingresso, in soggiorno, ai piedi della scala di accesso al piano superiore, accanto alla ringhiera dove vi era la prima vistosa pozza di sangue, contenente capelli della vittima; per effetto dei primi colpi inferti al capo, la vittima era caduta a terra, urtando violentemente, con la testa sul pavimento; a tale prima fase, era seguita un'azione di trascinamento del corpo per gli arti inferiori, attestata dalle tipiche macchie di strofinio sul pavimento, durante la quale, la giovane, che si trovava sul fianco, era ruotata su sè stessa, assumendo una posizione prona e le sue mani si erano contratte in segno di reattività, come emergente dalla morfologia delle tracce ematiche, con l'immagine di due mani in contrazione quasi all'unisono; a quel punto C., mentre si trovava con la testa all'altezza della porta del corridoio, veniva nuovamente attinta al capo e le conseguenti proiezioni ematiche si sviluppavano sul telefono, sullo stipite, sulla parete, sulla porta del corridoio e sul pavimento del soggiorno; ella si accasciava, poi, nel corridoio, innanzi alla porta a soffietto di accesso alla cantina (con la testa nel corridoio e con il resto del corpo verso il soggiorno), in prossimità del punto in cui veniva rilevata un'altra pozza di sangue, in questa fase probabilmente sbattendo la testa sul pavimento, con proiezione di schizzi di sangue lungo l'asse del corridoio, venendo presumibilmente ancora colpita; la porta della cantina, chiusa all'atto dell'aggressione, come rilevabile dalla tracce ematiche presenti all'esterno, era stata aperta dall'aggressore, verosimilmente per sollevare e gettare con la faccia in avanti lungo la scala la vittima, la cui testa insanguinata sbatteva sullo stipite della porta, lasciando una vistosa macchia di sangue; la posizione di rinvenimento della vittima lungo le scale era a testa in giù, adagiata sul 9 gradino, con le gambe rivolte alla porta della cantina. Le tracce ematiche rinvenute, infatti, davano conto di tale dinamica. L'aggressore aveva lasciato tracce di suola di scarpa sul pavimento antistante la porta a soffietto, mentre sul quarto gradino della scala si rilevava una grossa pozza di sangue, dovuta all'urto violento del capo della vittima contro il gradino, ovvero ad un ulteriore definitivo colpo al capo da parte dell'aggressore; le macchie di sangue sul settimo, ottavo e nono gradino si erano prodotte per effetto dello scivolamento del corpo in discesa, sottoposto alla naturale azione della forza di gravità, o ad ulteriori contatti violenti, fino a raggiungere la posizione di quiete in fondo alla scala; la sopravvivenza della vittima, era indicata dai consulenti del Pubblico Ministero in una durata inferiore ai trenta minuti, condivisa dal collegio peritale, che evidenziava, tuttavia, anche la difficoltà connessa alla determinazione esatta della sopravvivenza, non trattandosi di un intervallo di molte ore, ma di "alcuni diversi minuti".

1.4. S.A., sentito più volte dopo la scoperta del cadavere, a partire dallo stesso (OMISSIS), affermava, nell'immediatezza, di essere rimasto quella mattina presso la propria abitazione, distante circa due chilometri da quella della fidanzata, P.C., fino alle ore 13.30 circa, di averle fatto uno squillo alle ore 9.45 ed un altro al cellulare, dopo un'ora, senza ricevere risposta, di avere tentato di chiamarla con il proprio cellulare e con l'utenza fissa dalla sua abitazione, sia al numero di cellulare, che a quello dell'utenza fissa, tra le ore 11.15 e le 12.20, nonchè intorno alle 13,30 ancora senza ricevere risposta;

riferiva, inoltre, che alle ore 13,45 si recava a casa della fidanzata, con la sua autovettura Volkswagen Golf, e non avendo ricevuto risposta dalla stessa al citofono, nonchè alle chiamate fatte dall'esterno, si decideva a scavalcare il muretto di cinta di casa P.; dopo aver guardato dalla portafinestra della cucina, non notando la ragazza, apriva la porta di ingresso, non chiusa a chiave, rilevando varie tracce di sangue ed un utensile per terra; si dirigeva, quindi, nel corridoio, verso la saletta della televisione e, quindi, verso il bagno, e, aperta la porta della cantina, notava sangue a terra; scendendo uno o due gradini della rampa, scorgeva la fidanzata riversa sulla scala con il pigiama rosa, il viso rivolto verso terra e le gambe leggermente allargate; pertanto, si allontanava a bordo della sua auto, chiamando prima il 118 (la telefonata a tale servizio risulta effettuata alle ore 13.50.24), e raggiungendo, quindi, la vicina Stazione dei C.C..

Nel corso delle ulteriori dichiarazioni rese, S.A., precisava, altresì: 1) di avere notato subito, all'altezza della porta della cucina, una macchia di sangue che aveva una forma irregolare, come strisciata in direzione della saletta del televisore, 2) di essere, quindi, andato, con passo veloce (quasi correndo) e senza porre attenzione a dove poneva i piedi, nella saletta dove il televisore era "acceso", mettendosi sul centro del corridoio, verso il lato destro, 3) di avere incontrato difficoltà per aprire la porta a soffietto della cantina e di avere visto C. all'incirca nella parte finale della scala, scorgendo il colore chiaro della sua pelle, essendo abbastanza visibile la parte destra del suo volto.

Il 17 agosto 2007 dichiarava, poi, di ricordare che la luce del locale dove si trovava C. era spenta, che egli non l'aveva accesa e che aveva visto il corpo della ragazza come "un lampo negli occhi".

Il 22 agosto 2007, sentito in qualità di indagato, alla presenza del difensore, precisava che il particolare della parte bianca del viso di C., nonchè del pigiama rosa indossato dalla stessa, era ciò che egli pensava di aver visto, perchè colto da un fortissimo stato di panico e di shock ed abituato a vedere C. con quel tipo di indumento.

1.4.1. Motivi di sospetto induceva, innanzitutto, negli inquirenti il comportamento serbato da S.A. nella telefonata effettuata al 118 ed, in particolare, il tono freddo e innaturalmente distaccato del giovane con il suo interlocutore, incompatibile con il rinvenimento appena effettuato della sua ragazza, nelle condizioni descritte, ed il fatto che la telefonata al servizio del 118 non era stata fatta subito dopo l'uscita precipitosa dalla casa dei P., ma dinanzi alla caserma dei carabinieri; tali elementi di sospetto, venivano, tuttavia, ritenuti, nel prosieguo, privi di sicura valenza indiziaria.

1.4.2. L'alibi di S.A. veniva minuziosamente esaminato; in particolare, trovavano conferma le telefonate asseritamente effettuate quel giorno sulle utenze nella disponibilità di C.;

si procedeva, inoltre, all'esame dell'utilizzo da parte del giovane del suo computer portatile: quest'ultimo, consegnato spontaneamente il 14 agosto 2007 ai carabinieri (che lo avevano tenuto fino al 29 agosto 2007, effettuando ripetuti e scorretti accessi), secondo i consulenti del Pubblico. Ministero, era stato acceso alle ore 9.36 del (OMISSIS), con apertura di fotografie digitali fino alle ore 9.57.

Nominato nel corso del giudizio di primo grado un collegio peritale (ing. Po. e dott. O.), quest'ultimo rilevava che le condotte scorrette di accesso da parte dei carabinieri avevano determinato la sottrazione di contenuto informativo con riferimento al personal computer di S.A. pari al 73,8% dei files visibili (oltre 56.000), producendo effetti devastanti in rapporto all'integrità complessiva dei supporti informatici; ciononostante, con riferimento all'alibi informatico, il collegio peritale riusciva, comunque, a ricostruire l'attivazione da parte dell'imputato del personal computer, avvenuta alle ore 9.35 del (OMISSIS), con la digitazione della propria password e la visione, dalle ore 9.38 circa alle ore 10.07, di immagini erotico-pornografiche e l'apertura alle ore 10.17 del file della tesi di laurea, con attività di videoscrittura su di esso sino alle ore 12.20 (quando il computer veniva messo in standby); tale file, per il ripetuto salvataggio, in presenza di un testo accresciuto progressivamente, era ritenuto dimostrativo di lavoro omogeneo, rispetto a quello della sera precedente, e sintomatico di concreta concentrazione mentale.

Le dichiarazioni di S.A. erano, quindi, sottoposte a verifica con riguardo alla ipotizzabilità di tre "finestre temporali" nelle quali l'imputato non risultava aver interagito con il computer ed in assenza di elementi attestanti la sua presenza in casa: prima delle ore 9.12 (orario del disinserimento dell'allarme di casa P.) e fino alle ore 9.35 (orario dell'accensione del computer portatile); dalle ore 12.20 (orario della messa in stand-by del computer) fino alle 12.46 (orario della chiamata da parte di S. dalla sua utenza fissa del numero del cellulare di C.), dalle ore 12.46 fino alle 13.26 (orario dell'ulteriore chiamata da parte di S. dalla sua utenza fissa del numero del cellulare di C.). Solo la prima "finestra", peraltro, era ritenuta, in considerazione delle evidenze della scena del crimine, concretamente compatibile con il periodo di inizio mattinata in cui doveva ragionevolmente collocarsi l'omicidio di P.C. (e non anche la seconda, non avendo il teste G., proprietario dell'abitazione prospiciente casa P., notato alcunchè tra le ore 12.30 e le 12,45, ovvero la terza, non essendo stato rilevato lo svuotamento gastrico della vittima). Il primo giudice, tuttavia, finiva con il ritenere tale finestra come di problematica compatibilità logico- razionale con il compimento dell'omicidio, avuto riguardo alla durata dell'aggressione, di "almeno alcuni diversi minuti", al tempo occorrente per utilizzare la bicicletta, riporla e rientrare nella propria abitazione, alla necessaria ipotizzabilità di un preliminare litigio, alla necessità di disfarsi dell'arma del delitto - mai identificata - di liberarsi dai vestiti sporchi e di cancellare dal corpo ogni traccia ematica.

1.5. Il principale elemento indiziario a carico di S.A. era costituito dal mancato imbrattamento delle scarpe tipo lacoste, controllate dai carabinieri nell'immediatezza del loro intervento e consegnate dall'imputato il giorno seguente.

Il mancato rinvenimento sulle calzature, che lo stesso S. aveva indicato come quelle indossate il giorno dei fatti, di tracce ematiche o, comunque, di DNA di C., era subito sembrata circostanza alquanto sospetta, posto che il suddetto aveva dichiarato di aver attraversato il "teatro" del delitto. Neanche all'interno dell'auto Golf da lui utilizzata per raggiungere la caserma dei Carabinieri, erano state rilevate tracce di sangue o di DNA della vittima. In particolare, le impronte prodotte per deposizione di sostanza ematica da suole con geometria costituita da piccoli tassellla forma ovale/circolare, rinvenute nel bagno, in cucina e nel salottino con televisore, ragionevolmente indossate dall'aggressore, non erano riconducibillalle scarpe sequestrate all'imputato, o nella sua disponibilità. Non si rilevavano, inoltre, impronte papillari di terze persone sulla scena del delitto, nè si rinvenivano impronte utili per l'identificazione sulla porta di accesso della scala della cantina, che, secondo gli accertamenti condotti dal RIS sulle tracce di sangue, era certamente chiusa prima che C. fosse spinta per la scala, senza che si potesse escludere l'effettuazione da parte dell'aggressore di eventuali opere di ripulitura.

All'esito della perizia disposta in primo grado - che teneva conto delle deduzioni difensive, circa forme di "evitamento implicito" delle macchie ematiche lungo il percorso asseritamente compiuto dall'imputato - il primo giudice concludeva, in proposito, nel senso che, con alto grado di credibilità razionale, S. poteva avere effettuato una efficace condotta di evitamento delle grosse pozze di sangue, ma non delle restanti macchie inferiori ai 64 mm2, difficilmente percepibilla occhio nudo, per effetto del tipo e colore del pavimento, ma sull'accertamento negativo dell'imbrattamento ematico delle suole incideva il trascorrere del tempo, che poteva aver cancellato le tracce ematiche eventualmente trattenute durante il passaggio. Peraltro, le scarpe erano state consegnate agli investigatori il giorno dopo, mentre l'auto Golf era stata sequestrata una settimana dopo l'omicidio; convergevano verso tali conclusioni anche gli accertamenti e le valutazioni sperimentali svolti dal collegio peritale, che rilevava come fosse probabile che buona parte delle tracce di sangue si trovasse in condizioni di totale o parziale essiccamento al momento dell'asserito accesso di S., a distanza di circa quattro ore dall'omicidio, ad eccezione delle macchie in fondo alla scala (la cui certa umidità era conseguenza della quantità di sangue presente e d i quella defluita dal corpo della vittima anche dopo la morte). Si sosteneva, inoltre, che al calpestio non ripetuto di una goccia di sangue secca o parzialmente umida ben poteva non conseguire la presenza di tracce evidenti di sangue sulle suole; senza considerare, poi, l'incidenza del calpestio della ghiaia, il cammino sull'erba del giardino, irrigato automaticamente nelle ore notturne, da parte dell'imputato, o la pulizia sullo zerbino di ingresso. Analoghi rilievi di inaffidabilità, secondo il primo giudice, valevano per l'autovettura Golf utilizzata dall'imputato, dopo il riferito percorso all'interno dell'abitazione della vittima, poichè l'eventuale presenza di residui ematici sulle sue superfici poteva essersi dispersa per plurimi, non ponderabili, fattori nel periodo di sette giorni antecedente al sequestro del mezzo. In merito, poi, al mancato rinvenimento delle impronte delle suole delle scarpe dell'imputato sulla scena del delitto, si rilevava, richiamati gli esiti delle prove sperimentali, sotto un profilo empirico, che, non sussistendo la prova che da parte del medesimo dovessero essere calpestate pozze di sangue liquido ed essendo sperimentato che ai calpestamenti di gocce secche non conseguivano modificazioni del loro aspetto, tali circostanze non provavano, comunque, il mancato attraversamento della scena del delitto. In definitiva, secondo il primo Giudice, "il collegamento tra la circostanza indiziante (la mancata evidenza di sangue sulle suole delle scarpe e di altre visibili tracce relative al suo passaggio) ed il fatto da provare ( S. non ha fatto quel percorso all'interno dell'abitazione così come riferisce) era basato su una regola non adeguatamente confermata in concreto per essere assunta come affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale".

1.6. L'attività di indagine consentiva di rilevare, poi, sul dispenser del sapone liquido, rinvenuto nel bagno al piano terra dell'abitazione della vittima, la presenza di un'impronta digitale sicuramente riferibile all'imputato, nonchè su altra parte della superficie del portasapone, non interessata dalla detta impronta, del DNA di P.C.. L'esperto di genetica forense, dott. R., accertava che il profilo genetico rilevato sulla superficie del portasapone, dove vi era un'impronta digitale di S., derivava dalla compresenza di DNA di più individui, con una ragionevole componente maschile, ma il suo degrado non consentiva di stabilirne l'appartenenza, mentre vi era traccia preponderante del DNA della vittima ed in parte della madre, senza evidenze ematiche, nè in corrispondenza del contatto digitale di S., nè sul miscelatore del lavandino, nè all'interno dei tubi di scarico, che avrebbero dovuto esservi a seguito del lavaggio delle mani sporche di sangue.

1.7. L'ultimo indizio a suo tempo esaminato a carico dell'imputato, riguardava la presenza di DNA della vittima, ricavato da un unico campione effettuato su entrambi i pedali della bicicletta marca "Umberto Dei Milano" in uso ad S.A., derivante, secondo l'ipotesi accusatoria dal sangue di C., trasferito dal medesimo sui detti pedallattraverso l'imbrattarnento delle sue scarpe, essendosi egli in tesi di accusa recato a casa della ragazza con tale bicicletta ed essendosi con essa allontanato dopo aver consumato il delitto. Il giudice di primo grado, dopo aver dato atto anche di quanto evidenziato dal perito di genetica forense (dott. R.) del collegio medico-legale, rilevava che vi era solo la "possibilità" che l'unica traccia di DNA avesse provenienza ematica e che le microtracce avessero analoga natura ematica, origine umana e appartenessero alla vittima; il DNA di P.C. era stato ricavato da una campionatura attinta da entrambi i pedali, ma non era possibile accertare come esso si fosse trasferito su uno o entrambi i pedali, se con le scarpe dell'omicida o in altro modo (da saliva, muco nasale o bronchiale, epidermide, sangue mestruale), e se il deposito fosse avvenuto prima del giorno dell'omicidio e quando. A ciò, poi, andava aggiunto che la bicicletta, appoggiata al muro di cinta dell'abitazione della famiglia P., a ridosso del cancello pedonale, avvistata quella mattina dalla teste Be.Fr., era di colore nero (come confermato anche dalla teste Tr.), con una sella molto alta, di tipo femminile, con molle cromate ben visibili sotto la stessa, con un portapacchi di piccole dimensioni a molla sopra il parafango posteriore; la Be. escludeva in termini di sicurezza che la bicicletta ritratta nella foto mostratale (in uso ad S.A.) fosse quella da lei vista per la diversità del modello, del colore, del manubrio, della sella (nera e non marrone) e dei copriruota posteriori (neri e non marroni). la parte delle dichiarazioni testimoniali relative alla c.d.

"macrodescrizione" della bicicletta (modello da donna di colore nero) era ritenuta molto attendibile, a differenza dei richiami ai suoi dettagli, e tale "macroindizio" consentiva di rilevare le diverse caratteristiche della bicicletta pacificamente in uso a S., che aveva il telaio con la tipica canna del modello maschile, era di colore bordeaux e aveva gli accessori visibili nella parte posteriore (quali la sella, i piccoli copriruota posteriori, il portapacchi posteriore) di colore nocciola e oro.

1.7.1. S.A., nelle prime s.i.t., rese in caserma alle ore 16.00 del 13/8, rispondeva, a domanda, di avere a disposizione tre biciclette: una bicicletta classica da uomo di colore bordeaux metallizzato, una bicicletta da donna di colore argento ed una bicicletta piccola ripiegabile di colore rosso metallizzato.

S.N., padre dell'imputato, sentito alle ore 19.30 del 13/8 dal mar. M. e dal brig. Pe., a specifica domanda sul numero di biciclette possedute dalla famiglia, rispondeva che erano tre, e precisamente, una da uomo di colore giallo e rosso, in ottimo stato, di cui non ricordava la marca, ubicata nel garage di casa, in via (OMISSIS), una da donna di colore grigio chiaro, in ottimo stato di cui non ricordava la marca, con un cestino in vimini di colore nero montato sul parafango, nel garage di casa, in via (OMISSIS), una da donna di colore nero, in ottimo stato, di cui non ricordava la marca, con un cestino in vimini montato sul parafango, nel magazzino della ditta.

L.E., madre dell'imputato, sentita alle ore 21 del 13/8, sempre dal mar. M. e dal brig. Pe., ad identica domanda, rispondeva anch'ella che erano tre biciclette: una da uomo di colore oro, in ottimo stato, nel garage di casa, in via (OMISSIS), una da donna di colore nero, in ottimo stato, di cui non ricordava la marca, con un cestino in vimini di colore nero montato sul parafango, nel garage di casa in via (OMISSIS), una da donna di colore nero e grigio, in ottimo stato di cui ricordava la marca, con un cestino in vimini di colore nero montato sul parafango, nel magazzino della ditta.

Il m.llo M., in particolare, recatosi il giorno successivo presso la ditta di S.N., pur rinvenendo una bici nera da donna, non la sottoponeva a sequestro.

1.8. In merito al movente, venivano scandagliati i rapporti tra i due fidanzati prima dei fatti, la difficoltà nei rapporti intimi, dopo il rientro dello S. da (OMISSIS), ma veniva escluso vi fossero ragioni di litigio tra gli stessi, alla luce del tenore dei contatti tra i due, il giorno prima dei fatti; l'imputato il (OMISSIS) ebbe a dichiarare che aveva lavorato, nel corso del pomeriggio, al computer presso la sua abitazione, ove era stato raggiunto da C., andando pola casa della stessa e lavorando alla sua tesi fino a mezzanotte e dieci, con una sospensione intorno alle ore 22.00, per rientrare in casa e accudire il suo cane, impaurito per il possibile temporale; le indagini peritali avevano escluso che, durante quel lasso temporale, C. potesse aver visto sul portatile di S. immagini di natura pedopornografica, rimanendone turbata, poichè alla data del (OMISSIS) quei contenuti, come rilevato dal collegio peritale e dai consulenti di parte, erano "in stato di avvenuta cancellazione e, comunque, di indisponibilità alla consultazione"; le stesse indagini, pur in presenza di scorretti accessi al computer da parte degli inquirenti, avevano evidenziato che i possibili accessi sarebbero stati al più di complessivi quarantanove secondi. la passione dell'imputato per i contenuti di natura pornografica, peraltro, era conosciuta da C. e da parte sua non vi era insofferenza rispetto a detta passione, essendovi un rapporto di complicità di coppia; il non provato litigio, inoltre, tra i due, contrastava con la circostanza dichiarata da S. di avere lavorato quella sera alla tesi fino a mezzanotte e dieci, rientrando a casa intorno all'una di notte, come confermato dai vicini di casa e dall'attivazione del sistema antifurto di casa P. alle ore 0.59.

1.9. In definitiva, il G.u.p. del Tribunale di Vigevano escludeva che fosse emersa la prova congrua del possibile movente-occasione dell'omicidio in capo all'imputato; gli unici indizi ragionevolmente certi, ma non gravi, erano l'impronta digitale dello S. sul contenitore del sapone liquido nel bagno al pianterreno e la presenza del DNA di P.C. su almeno uno dei due pedali della bicicletta in uso all'imputato; inoltre, era risultata ragionevolmente certa la prova dell'alibi da questi fornito e processualmente attendibile la circostanza della presenza di una bicicletta, che, tuttavia, non era stata identificata e non era riferibile a quelle in uso, o nella disponibilità dell'imputato, sicchè il quadro istruttorio si presentava contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

2. la Corte d'assise d'appello di Milano, su appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e delle costituite parti civili, con sentenza del 6 dicembre 2011, confermava la sentenza assolutoria di primo grado. In particolare, la Corte territoriale, dopo aver richiamato, gli approdi conseguiti in sede di legittimità in ordine all'applicazione dell'istituto della rinnovazione istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. , respingeva le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e segnatamente la richiesta del Procuratore Generale relativa all'esperimento con la simulazione dei passi, non estesa dai periti ai due gradini della scala che l'imputato aveva dichiarato di avere percorso e che comportavano, risalendoli, il necessario calpestio della pozza di sangue posta davanti alla "porta a libro", od alla capacità delle suole delle scarpe di S.A. di trattenere tracce di sangue umano o di altra sostanza biologica. Respingeva, inoltre, la richiesta volta all'acquisizione della bicicletta nera da donna in uso, all'epoca dei fatti, ad S.A., avendo la parte civile chiesto solo l'acquisizione della bicicletta, senza avanzare richiesta di accertamento sulla stessa di utile materiale biologico, comunque, all'evidenza non rinvenibile per la distanza di tempo dalla data dell'omicidio e non essendo, comunque, fondata l'ipotesi accusatoria che vedeva l'utilizzo da parte di S. A. della bicicletta nera per recarsi la mattina del (OMISSIS) presso la casa di P.C.. Inoltre, la Corte territoriale evidenziava che non rientrava nei poteri di ufficio della Corte territoriale disporre nuovi approfondimenti istruttori sul reperto "capello", rinvenuto, in sede di esame autoptico, nella mano sinistra della vittima, descritto dal medico legale come "verosimilmente riferibile a pelo di animale, presente sul palmo della mano sinistra", e avente, comunque, una radice "telone", caratterizzante la fase terminale della vita del capello e presuntivamente dimostrativa non dello strappo, m a della caduta fisiologica dello stesso, inidonea ad avere rilievo dimostrativo di un contesto di aggressività.

2.1. In sintesi, i giudici d'appello rilevavano che non vi erano ragioni per escludere che l'omicidio potesse essere stato l'epilogo di un tentativo di furto, o di rapina, nell'abitazione della famiglia P.. In particolare, la mancanza di segni di effrazione del cancello esterno dell'abitazione e sulla porta di ingresso, nonchè la circostanza che alcuna sottrazione di beni dalla casa dei P. era avvenuta poteva trovare spiegazione diversa dalle premesse indicate dall'accusa e aventi il medesimo ridotto grado di controllabilità empirica; l'affermazione che P.C. si trovava in casa con persona di sua conoscenza era fondata, secondo i giudici d'appello, su presupposti logici opinabili, potendo altri essere entrati in un giardino, non più presidiato dal già disattivato sistema di allarme ed essendo tale ipotesi prospettabile, alla pari di quella di segno contrario, in mancanza di elementi di fatto o logici ed univoci che la facessero apparire ingiustificata.

Non emergeva, poi, dai movimenti operati dall'omicida sulla scena del delitto la sua conoscenza dell'appartamento, avuto riguardo alla struttura dell'abitazione (evincibile dal materiale fotografico in atti) e quasi interamente visibile già dall'ingresso, nonchè avuto riguardo alla possibile perlustrazione iniziale degli ambienti e alla stessa dinamica dell'omicidio.

Quanto alla dedotta impossibilità di non calpestare sangue nell'abitazione, infondate dovevano ritenersi le deduzioni circa l'assoluta nullità della probabilità statistica di effettuare il percorso descritto da S.A. nell'abitazione di P. C., senza intercettare macchie di sangue, poichè non era stato escluso che l'imputato avesse lambito la parte superiore esterna della pozza di sangue dinanzi alla porta a soffietto della cantina, non essendovi evidenze certe che l'avesse calpestata sì da imbrattarsi le scarpe e lasciare una impronta ematica sul pavimento, senza considerare, poi, che era stata acquisita al processo la nozione "di evitamento non consapevole" delle macchie ematiche; non vi era motivo per escludere che anche l'imputato fosse stato indirizzato nei suoi passi da analoghe strategie inconsapevoli nel percorso di uscita per la maggiore efficacia del fenomeno dell'evitamento inconsapevole, stante la possibile rilevanza, evidenziata in sede peritale, della memoria percettivo - motoria; in definitiva, gli unici due indizi raccolti a carico dell'imputato (ossia la sua impronta digitale sul dispensatore del sapone e il DNA della vittima sulla sua bicicletta dello S.) rimanevano, anche dopo la valutazione dei motivi di impugnazione prospettati da tutte le parti, come non gravi, sicchè non poteva accedersi alla fase della valutazione complessiva ed unitaria, riservata dall'art. 192 c.p.p. ai soli indizi gravi e precisi; di conseguenza, erano ontologicamente irrilevanti le considerazioni relative alla sussistenza, o meno di un movente, poichè non incidenti sul risultato probatorio, la cui valutazione doveva fermarsi prima, senza la necessità di una loro ponderazione unitaria.

3. Avverso la sentenza predetta proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e le parti civili P.G., P.R. e P.M. e la Prima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza in data 18.4.2013, annullava la sentenza di appello del 6.12.2011, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano.

In particolare, questa Corte, dopo aver richiamato il concetto di indizio, nonchè le regole a presidio della valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. , desumibillanche dai principi espressi nelle note sentenze delle Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, e n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, riteneva, innanzitutto, fondate le doglianze dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili, attinenti alla struttura logica e giuridica della motivazione, miranti a contestare la condotta analisi critica degli indizi, il procedimento logico mediante il quale la Corte di merito aveva formato il suo convincimento di conferma della pronuncia assolutoria di primo grado e la completezza degli elementi utilizzati per pervenire alla decisione finale e, specificamente, il metodo di apprezzamento degli elementi indiziari, in dipendenza della non correttezza dell'applicazione dei criteri direttivi fissati per la loro valutazione dall'art. 192 c.p.p. , comma 2, riguardanti la prova indiretta, nonchè i vizi motivazionali nell'apprezzamento, singolo e unitario, degli elementi acquisiti; il vizio metodologico della sentenza impugnata nella valutazione degli indizi era ravvisabile laddove, escluse la validità inferenziale dei dati accertati, oggetto di separata e autonoma analisi, e la gravità e precisione dei due tra essi (l'impronta digitale di S.A. sul contenitore del sapone liquido e la presenza di DNA di P.C. su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso al primo), indicati anche dal primo Giudice, invece, come unici ragionevolmente certi, si asteneva dalla valutazione complessiva e unitaria degli elementi acquisiti, seguendo un percorso argomentativo fondato su presupposti erronei, sviluppato secondo cadenze non coerenti con i parametri valutativi della prova indiziaria; nella esplicazione del ragionamento probatorio dei giudici d'appello, osservava questa Corte di legittimità una modalità di analisi disgiunta e atomizzata di ciascun elemento acquisito al processo, con rappresentazione di plurimi sillogismi, cui era stata illogicamente negata capacità indiziante.

la non correttezza e la incongruenza logica del ragionamento dei giudici d'appello erano ravvisabili, secondo questa Corte di legittimità, con riferimento specifico ad alcuni profili riconducibili, in sintesi:

a) all'apprezzamento degli elementi fattuali emergenti dalla scena del delitto, operata in violazione delle regole preposte alla valutazione della prova indiziaria, con illogicità della motivazione ed omissione, circa la concordanza degli indizi in termini di consistenza logica, atteso che la Corte territoriale, pur indicando gli elementi fattuali, accertati e analizzati nella sentenza impugnata (tra cui le modalità dell'ingresso non violento dell'autore dell'omicidio all'interno dell'abitazione della vittima e l'abbigliamento della vittima), rappresentativi di un rapporto dell'autore del fatto in termini di confidenzialità con la vittima e di conoscenza della sua abitazione, aveva ritenuto, poi, che non vi fossero ragioni per escludere che l'omicidio potesse essere stato l'epilogo di un tentativo di furto o di rapina nell'abitazione della famiglia P., facendo assurgere, con approccio metodologico non corretto, a dati fattuali di pari rilievo, nella demandata analisi della valenza indicativa e possibilistica del factum probans, un'ipotesi alternativa, espressamente ritenuta fantasiosa e astrusa, distante dal senso comune delle cose, e una riflessione e conclusione, espressamente ritenuta dimostrativa del s, so comune delle cose; inoltre, la Corte territoriale, contraddittoriamente, aveva ritenuto congetturali, perchè non fondati su verificati elementi fattuali o logici, gli stessi dedotti dati fattuali che aveva ritenuto accertati, e, quindi, certi e come tali, quindi, non congetturali, escludendo, invece, perchè disancorate dai fatti provati, le ulteriori "premesse" riguardanti l'efferatezza dell'azione, l'emotività esasperata dell'autore del fatto, lo strumento utilizzato per l'azione, l'evento causativo della crisi dei rapporti personali della vittima con l'imputato, le criticità dei rapporti sessuali tra gli stessi, le deviazioni pornografiche e pedopornografiche dell'imputato, documentate dai files recuperati sul suo computer personale; infine, era stata omessa la considerazione dell'assenza di alibi, processualmente accertato, di S.A. nella fascia oraria compresa tra le ore 9.12 (orario del disinserimento dell'allarme di casa P.) e le 9.35 (orario dell'apertura del computer portatile dello S.), ritenuta compatibile nei due gradi del giudizio di merito con l'azione omicida, quale elemento ulteriore che, nella valutazione complessiva dei dati probatori acquisiti, era un indizio grave e preciso, da collegare logicamente con gli altri, e specificamente al fatto che la dinamica dell'aggressione, durata nel suo complesso "alcuni diversi minuti", quantificati, quanto all'episodio aggressivo in senso stretto, in una decina di minuti, non era incompatibile con il rientro di S. in bicicletta presso la propria abitazione;

b) all'assenza di tracce ematiche o di DNA della vittima sulle scarpe indossate dall'imputato e di impronte delle suole sulla scena del delitto, in relazione al difetto di prova del collegamento tra il fatto negativo (mancanza di evidenze di sangue e di DNA della vittima sulle suole delle scarpe di S.) e il fatto da provare ( S. non ha effettuato il percorso indicato e quindi ha mentito), atteso che, pur avendo la Corte territoriale esplicitamente dichiarato di condividere la sentenza Franzese (S.U. n. 30328/2002), anche nella valutazione della prova scientifica, con ricorso al ragionamento inferenziale - induttivo, le argomentazioni, poi, spese risultavano incongruenti, atteso che, a differenza della probabilità statistica, è la probabilità logica, che segue l'incedere induttivo del ragionamento probatorio, che consente la verifica aggiuntiva - sulla base delle circostanze del fatto, della evidenza disponibile e della esclusione della interferenza di fattori alternativi - anche della "persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale";

in ogni caso, meritava censura il fatto che la Corte di merito avesse ricercato anche per l'indizio in questione l'elevata probabilità logica e l'irrilevanza di spiegazioni alternative nella prospettiva di una credibilità razionale della complessiva operazione valutativa rappresentata da plurime prove logiche, singolarmente compiute, laddove il rispetto della sequenza del ragionamento inferenziale, dettato dall'art. 192 c.p.p. , comma 2, per la prova indiziaria, che conduce al fatto contestato, non deve essere articolata su indizi individualmente necessari, che, in quanto relativi a segmentazioni della vicenda omicida, non possono avere un significato univoco e insuscettibile di trovare specifica incidenza positiva o pertinenza al fatto da provare nella composizione unitaria;

c) alla sottovalutazione delle incongruenze del racconto dell'imputato e delle sue omissioni narrative relative al giorno del fatto, a fronte di specifici e acquisiti elementi fattuali, senza esprimere le ragioni della ritenuta veridicità e credibilità del dichiarante, in una situazione, peraltro, connotata dalla messa a disposizione da parte delle stesso imputato, pur nei tempi correlati allo sviluppo delle indagini, di buona parte del materiale utilizzato a fini di prova (scarpe, computer, auto, bicicletta);

d) all'utilizzo della bicicletta nera da donna da parte dell'omicida e alla disponibilità di una bicicletta di tale tipo in capo alla famiglia dell'imputato, costituenti dati fattuali certi rispetto al fatto da provare, laddove la Corte territoriale ha omesso la valutazione, in proposito di questi e di altri dati fattuali certi (descrizione del velocipede, presente nello stesso contesto spazio- temporale, da parte di due testi con la stessa espressione terminologica; disponibilità di una bicicletta nera da parte della famiglia S.; omessa menzione della stessa da parte di S. A.) - direttamente incidenti sulla qualificazione dell'elemento indiziario - nell'ambito del ragionamento probatorio, in dipendenza di illogicità argomentative collegate ai criteri di valutazione dell'assunta prova dichiarativa;

e) alla presenza di impronte digitali dell'imputato e del DNA di P.C. sul dispenser di sapone liquido, ubicato sul lavandino del bagno sito al pianterreno dell'abitazione dei P., ritenuta dalla Corte territoriale indizio non grave, nè preciso, perchè non resistente alle obiezioni contrarie e suscettibili di interpretazioni diverse e alternative, costituente, invece, circostanza ulteriormente dimostrativa di un approccio non coerente ai principi della prova indiziaria e del non corretto percorso metodologico che la Corte territoriale ha inteso adottare, nella lettura dei dati probatori acquisiti.

3.1. In definitiva, la Prima Sezione di questa Corte concludeva nel senso che il percorso dei giudici d'appello era stato costantemente volto a considerare isolatamente gli elementi acquisiti, vale a dire avulsi dal loro contesto, con pretesa di specifica autosufficienza ed esaustività probatoria e di certa sussunzione di condotte umane a variabili razionali, universali o frequentiste, e non nel loro insieme e nella loro possibile confluenza, con conseguente superamento di eventuali carenze, attraverso un organico ragionamento probatorio, esaustivo in rapporto a tutto il materiale ritualmente acquisito. Il diverso approccio che doveva connotare il procedimento inferenziale da compiersi imponeva, invece, una rilettura e rivisitazione - da compiersi nella competente sede del merito - di tutte le potenzialmente indizianti, senza salti logici e vuoti argomentativi, sottoponendo ad analisi valutativa critica le "prove" fornite dalla parte interessata o formate con il suo concorso, sfruttando le capacità dimostrative degli indizi significativi e scartando i dati non rilevanti, utilizzando i dati offerti dalla prova scientifica e verificandone dialetticamente la specifica applicabilità in rapporto alle circostanze concrete, nonchè la coerenza con le ulteriori emergenze processuali, controllando, poi, la sussistenza di spiegazioni alternative ed escludendo quelle incoerenti con i limiti della verosimiglianza e della razionalità;

il tutto in una articolata e non superficiale lettura organica complessiva, che traesse, entrando nel merito, l'intero significato probatorio, ove sussistente, dai dati acquisiti; nell'ottica di tale indicato percorso metodologico, doveva anche rivalutarsi la fondatezza delle singole richieste istruttorie avanzate, ad esempio riguardanti la sperimentazione del percorso asseritamente effettuato dallo S. all'interno dell'abitazione, con estensione ai gradini scesi e risaliti allo scopo di guardare il corpo di C., al calpestamento delle macchie ematiche e all'imbrattamento delle suole delle scarpe, alla mappatura ematica dei gradini ed al procedimento di essiccamento delle macchie; doveva anche rivalutarsi l'acquisizione della bicicletta nera da donna nella disponibilità della famiglia S., senza che a tale attività fosse ostativo il fatto che il processo si era svolto, per scelta dell'imputato, secondo il rito abbreviato c.d. "secco", senza integrazioni probatorie, con possibilità di ulteriormente integrare il compendio probatorio ai sensi dell'art. 627 c.p.p. , comma 2.

4. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, con sentenza in data 17.12.2014, dichiarava S.A. colpevole del reato di omicidio volontario di P.C. a lui ascritto, escludendo l'aggravante dell'aver agito con crudeltà e, operata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 16 di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, liquidate, in via definitiva, in Euro 350.000,00 ciascuno, quanto a P.G. e P.R., e in Euro 300.000,00, quanto a P.M..

4.1. la Corte d'Assise d'Appello, in particolare, provvedeva in sede di rinvio, tra l'altro:

- a disporre l'estensione della sperimentazione virtuale a tutto il percorso indicato da S.A. come quello effettuato nel rinvenimento di C., comprensivo della discesa e risalita dei primi due gradini della scala verso la cantina, tenuto conto della macchiatura ematica presente sul pavimento, della postura assunta dallo stesso per l'apertura della porta e del processo di essiccamento delle macchie stesse, perizia questa affidata ad un collegio peritale, composto da un medico legale e due ingegneri, dott.ri b., T. e V.;

- ad accertamenti genetici sul reperto "capello" rinvenuto nella mano sinistra della vittima, nonchè sui margini ungueali della stessa, conclusisi nel senso che "le analisi condotte sul fusto e bulbo del capello rinvenuto nella mano sinistra della vittima P.C. non hanno permesso di evidenziare alcuna sequenza di DNA mitocondriale; il DNA estratto dal materiale sub ungueale prelevato nel corso dell'autopsia appartiene alla vittima e nello stesso DNA estratto dal materiale sub ungueale, prelevato in corso di autopsia, è presente DNA maschile; tuttavia, a causa della degradazione del DNA e della verosimile contaminazione ambientale, non vi è la possibilità di una indicazione positiva di identità, nè si può escludere che nel materiale sub ungueale prelevato nel corso dell'autopsia di P.C. sia presente anche DNA riferibile ad S.A.";

- all'acquisizione della bicicletta nera da donna in uso alla famiglia S.;

- all'acquisizione di documentazione varia, tra cui la consulenza sulla data di fabbricazione dei componenti della bicicletta nera Holland 26 e la copia della richiesta di rinvio a giudizio del m.llo M.;

- alla escussione di ulteriori testi, tra cui: 1) l'amministratore delegato della Atala s.p.a., ing. pa., che confermava che il modello Giubileo della bicicletta Umberto Dei, del tipo di quella sequestrata all'imputato poco dopo i fatti, prodotta in 32 esemplari, montava i pedali Union U 20 (in proposito la difesa delle parti civili aveva evidenziato che i pedali marca Wellgo, installati sulla bicicletta dell'imputato sui quali era stato rinvenuto il DNA di P.C., erano "dissonanti" rispetto a tale modello, che normalmente è dotato appunto di pedali Union 20); 2) O.R., che riferiva di aver consegnato alla ditta Nuova Invernizzi di S.N. nel 2004 una bicicletta nera Olandesina 26, ancora imballata, senza modifiche e ricordava di avere consegnato un'altra bici da donna, nel 2005, una city bike, anche se non ricordava il colore; 3) l'ing. N. e 4) il magg. Ma., che avevano individuato, su incarico del P.G., marca, modello e taglia della scarpa corrispondente alle impronte lasciate dall'aggressore, ossia una scarpa di marca Frau (codice (OMISSIS)), di tg. 42; 5) il mar.llo Se. e 6) il brig. Pe., intervenuti in casa P. a seguito alla segnalazione dell'imputato;

- a respingere la richiesta di audizione delle testi Be. e Tr., le cui dichiarazioni erano già in atti, e di Me., in quanto sufficiente la già disposta acquisizione delle dichiarazioni rese.

4.2. la Corte territoriale, all'esito dell'attività istruttoria espletata, nel richiamare gli approdi della S.C., in tema di valutazione degli indizi, come indicati nella sentenza di annullamento, dopo aver dato atto espressamente delle molte criticità di alcuni degli accertamenti svolti durante le indagini - riconducibili anche ad errori e negligenze gravi, dovuti all'inesperienza degli inquirenti ed al fatto che in molte occasioni era stato proprio l'imputato (personalmente e non solo) ad indirizzare e a ritardare le indagini in modo determinante e a sè favorevole (quindi sostanzialmente fuorviante) - evidenziava come il quadro indiziario a carico di S.A. fosse stato rafforzato dall'ampia rinnovazione istruttoria svolta, così da poter pervenire, con la dovuta necessaria certezza, all'affermazione della penale responsabilità del predetto in ordine all'omicidio ascrittogli; in sintesi, concludeva nel senso che:

- P.C. era stata uccisa da una persona conosciuta, appartenente alla cerchia delle persone a lei più vicine, tenuto conto delle modalità dell'aggressione; S.A. era il fidanzato della vittima, in rapporto di confidenza con lei; ne conosceva la casa e le abitudini; l'imputato era rimasto a (OMISSIS) in compagnia di C. perchè doveva concludere la tesi di laurea ed in quei giorni i due giovani erano praticamente soli in paese;

- l'imputato aveva reso un racconto incongruo, illogico e falso, quanto al ritrovamento del corpo della fidanzata, riferendo subito di un incidente domestico, che bene poteva spiegare la posizione della vittima a testa in giù in fondo alla scala ripida della cantina, sostenendo, altresì, di avere attraversato di corsa i diversi locali della villetta per cercare C., ma sulle sue scarpe non vi erano tracce di sangue, nè le macchie di sangue sul pavimento risultavano modificate dal suo passaggio; neppure sui tappetini dell'auto, a bordo della quale lui stesso aveva sostenuto di essere subito risalito, dopo la scoperta di C., risultava essere avvenuto il trasferimento di sangue dalle sue scarpe (come sarebbe accaduto se davvero avesse fatto quel percorso, secondo le conclusioni della perizia svolta); inoltre, S.A. non ha mai menzionato, tra le biciclette in possesso della sua famiglia, proprio quella del tipo da donna, di colore nero, corrispondente alla "macrodescrizione" fattane dalla testimone;

- sul dispenser del sapone, sicuramente utilizzato dall'aggressore per lavarsi le mani dopo il delitto, vi erano soltanto due impronte, entrambe dell'anulare destro di S.A., indicanti che lo stesso era stato l'ultimo soggetto a maneggiare quel dispenser (il fatto che l'aggressore si fosse lavato le mani risultava acclarato all'esito del giudizio di rinvio, oltre che dalle impronte insanguinate di scarpe in bagno, dal fatto che sulla maglia del pigiama indossato da C., all'altezza della spalla sinistra, erano visibili impronte di mani, ossia quattro tracce dei quattro polpastrelli insanguinati dell'assassino); anche la posizione delle due impronte e la non commistione con DNA della vittima, dimostravano che l'imputato aveva maneggiato il dispenser per pulirlo accuratamente, dopo essersi lavato le mani ed avere ripulito il lavandino, fatto questo che spiegava l'assenza di sangue sul dispenser e nel sifone;

- sui pedali della bicicletta di S.A., la Umberto Dei - Milano, era presente copiosa quantità di DNA di P.C., riconducibile a materiale "altamente cellulato"; tali pedali risultavano essere diversi da quelli propri di quella tipologia di bicicletta e si trovavano apposti sull'unico velocipede appartenente alla famiglia S., che, pertanto, non poteva essere confuso (per forma e colore) con quello individuato dai testi oculari davanti la casa P.;

- l'alibi di S.A. era inidoneo ad eliminarlo dalla scena del crimine, in quanto le attività che dichiarava di avere svolto la mattina del (OMISSIS), ossia di stesura della tesi di laurea a casa propria, consentivano, comunque, di collocarlo sulla scena del crimine in una delle "finestre temporali" - prospettabili in base agli accertamenti svolti su telefoni e computer - ossia quella coincidente con il disinserimento dell'allarme alle 9.12 da parte di C., sino all'accensione del pc, da parte di A., alle 9,35 di 23 minuti; inoltre, la perizia disposta aveva rinforzato l'elemento della breve durata dell'aggressione, in termini maggiori rispetto a quanto sostenuto nei precedenti giudizi, essendo stata sottolineata, sia nell'elaborato, che in udienza, dal perito medico legale dott. T.. Le attività che risultavano essere state compiute dall'imputato al computer (visione di immagini pornografiche e stesura di due pagine di tesi), costituivano, poi, dati "neutri", inidonei ad escludere o a supportare un alibi, essendo innumerevoli i casi di cronaca in cui efferati assassini hanno continuato a svolgere le loro abituali attività, sia prima che dopo il delitto commesso;

- l'assassino era un uomo che calzava scarpe n. 42 e S.A. possedeva e indossava anche scarpe taglia 42.

In definitiva, la lettura congiunta di tutti i predetti dati probatori acquisiti, gravi e precisi, conduceva ad individuare nell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'assassino della fidanzata P.C..

4.3. la Corte territoriale, infine, escludeva l'aggravante della crudeltà, non essendo la reiterazione di colpi inferti alla vittima significativa della volontà dell'agente di infliggerle sofferenze "che esulano il normale processo di causazione dell'evento morte"; in particolare, la ricostruzione del delitto evidenziava una sorta di "progressione" criminosa, dipendente dalla reazione della vittima, già inizialmente colpita al capo, e poi, di nuovo e con maggiore violenza, ancora colpita, in prossimità della porta della cantina, fino all'azione finale del lancio, a testa in giù, lungo le scale.

Tale condotta, tuttavia, all'evidenza supportata da un dolo d'impeto, scatenato da quel movente che non era stato possibile accertare, andava valutata nella sua unicità e nel suo sviluppo indirizzato verso l'esito finale voluto, ovvero la morte della vittima. Tale esito avrebbe dovuto simulare un incidente domestico, ma il flebile tentativo di reazione da parte di C., e l'incertezza a questo punto sulla sua buona riuscita, avevano evidentemente indotto l'imputato a quel supplemento di violenza, "necessitato" dal fine ultimo, che era quello di eliminare la fidanzata e di "nasconderne" il corpo.

5. Avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 17.12.2014 ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avvocati Angelo Giarda e Antonio Albano, affidato a venti motivi di ricorso. Egli lamenta:

- con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), in relazione al ritenuto dato "pacifico" del rapporto di conoscenza, confidenza e fiducia tra la vittima e l'aggressore, con omessa valutazione di dati probatori rilevanti; la premessa contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui "è pacifico ed incontestato" che P.C., la mattina del (OMISSIS), aprì fiduciosa il cancello e la porta di casa, dopo averne disattivato l'allarme, perchè il visitatore mattutino era certo persona che lei ben conosceva e probabilmente aspettava, ciò ricavandosi da alcuni elementi (accoglienza in pigiama, letto sfatto, televisore in funzione, con le finestre chiuse) - è da censurare, non risultando tale premessa essere pacifica, nè tantomeno incontestata; gli atti, in proposito, sono tutt'altro che univoci ed il rapporto di conoscenza vittima/aggressore è solo una delle ipotesi possibili; in primo luogo, il Giudice del rinvio ha totalmente pretermesso di considerare le dichiarazioni testimoniali dei familiari di P.C., circa il fatto che nella villetta vivevano anche due gatti, che venivano fatti entrare ed uscire dall'abitazione, proprio dalla porta di ingresso, anche durante la notte, come registrato dall'attivazione e disattivazione dell'impianto di allarme, oltre che durante il giorno, per cui la porta rimaneva chiusa senza mandate di chiavi; il fatto, dunque, che la porta fosse priva di mandate e di segni di effrazione ben può trovare giustificazione nell'ipotesi altrettanto plausibile, secondo cui, C., quella mattina, aveva disattivato l'allarme per far uscire i gatti e dar loro da mangiare e, dopo aver lasciato la porta priva di mandate, era stata colta di sorpresa da un ignoto ladro;

tale ricostruzione appare plausibile per la presenza di una scatola di cibo per gatti aperta, ma non terminata, in frigorifero, del piatto dei gatti fuori l'abitazione, e per il distacco di un pezzo di mensola del muro di cinta della villetta (distacco che i C.C. non hanno dichiarato di aver prodotto); a ciò va aggiunta la mancata considerazione dell'episodio, riferito sia dall'imputato, che dalla teste Tr.Ma., verificatosi la sera prima dell'omicidio, circa la presenza di un'Audi di colore scuro nella strada di casa P., giunta a forte velocità, con a bordo più persone, che si fermava poco distante dal cancello di ingresso dell'abitazione, per poi allontanarsi dopo poco (la Tr. specificamente evidenziava che gli occupanti dell'auto erano tre e discutevano, tanto che uno diceva "cazzo erano i Carabinieri"); il fatto che nell'abitazione non fosse stato asportato alcunchè e non vi fossero segni di violenza sessuale, ben può conciliarsi con un tentativo di furto finito male;

congetturale risulta, poi, il dato che l'assassino aveva conoscenza della dislocazione dei locali, atteso che proprio la porta della cantina era una porta a libro, non "identica alle altre porte dell'abitazione", ed i dati fattuali raccolti portano a ritenere l'omicidio compatibile con la responsabilità di un terzo sconosciuto, introdottosi con ben altre finalità e non certo per uccidere;

- con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. , in relazione alla collocazione dell'orario della morte di P.C. ed alla valutazione dell'alibi di S.A.; in particolare, si sostiene che la Corte, con un ragionamento palesemente abduttivo, in aperto contrasto con lo stesso principio, secondo cui l'imputato dovrebbe essere presunto innocente, ha affrontato la tematica relativa all'orario della morte di P.C. solo ed esclusivamente in relazione alle c.d. "finestre temporali" in cui l'imputato non avrebbe un alibi; in realtà in relazione all'orario della morte di C., nessuna consulenza ha mai ricondotto tale orario esattamente tra le 9.12 e le 9.35, sicchè tale indicazione non ha alcun supporto probatorio, anzi, il consulente del P.M., collocava la morte dopo le 10,30 ed era stato proprio il consulente dell'imputato a fissarlo, invece, tra le 9,00 10,30; neppure il Collegio peritale medico legale, nel corso del primo grado di giudizio, collocava la morte di C. nella finestra temporale dei 23 minuti predetti, essendosi limitato ad indicare l'epoca della morte nella mattinata del (OMISSIS), tra le 7,00 e le 14,00. Non si comprende, dunque, perchè l'epoca della morte non debba rientrare in un arco temporale diverso, nell'ambito delle ore 9,12 e 10,20, in relazione all'orario di uscita della Be., quando non avvistava più la bici, ipotesi questa del tutto inesplorata dalla Corte territoriale; inoltre, la mancanza di un alibi dell'imputato nella finestra temporale compatibile con la commissione dell'omicidio poteva al massimo costituire un elemento per non escludere un soggetto, ma non certamente un indizio a suo carico, perchè, solo la falsità di un alibi fornito evidenzia un indizio di reità, ma non certo l'alibi mancante; gli accertamenti compiuti sul computer e sui telefoni dell'imputato dopo due anni dall'omicidio hanno confermato quanto dallo stesso dichiarato, circa l'attività svolta quella mattina del (OMISSIS), laddove la Corte territoriale ha omesso di considerare che l'avvenuta conferma ex post dell'alibi dell'imputato non può che essere un dato decisivo ai fini di un corretto inquadramento della sua posizione rispetto al delitto contestatogli;

- con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c), per nullità parziale della sentenza, ai sensi dell'art. 185 c.p.p. , commi 1 e 3, stante la nullità della perizia a firma dott.ri T., b. e V., in ordine (tra l'altro) alla durata dell'aggressione, del tutto estranea all'oggetto dei quesiti, e conseguente inutilizzabilità della stessa in parte qua, in relazione al combinato disposto dell'art. 226 c.p.p. , comma 2, art. 228 c.p.p. , commi 1 e 4, art. 230 c.p.p. , commi 1 e 2, e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); la Corte territoriale, invero, ha valorizzato il lasso temporale di soli 23 minuti e la sua compatibilità con l'aggressione omicidiaria, affermando che "la perizia disposta in questo giudizio ha rinforzato tale elemento", ma le considerazioni contenute nella perizia T., b., V., in merito alla ricostruzione dell'aggressione omicidiaria e alla sua durata, esulavano tutte dal quesito formulato dalla Corte all'udienza del 9 maggio 2014, che non aveva ad oggetto, nè la dinamica dell'omicidio, nè la durata, limitandosi esso alla "estensione degli accertamenti", previa "ricostruzione del luogo teatro dei fatti ai primi gradini della scala che conduce alla cantina, indicando se tale estensione modifichi il giudizio probabilistico indicato nelle precedenti consulenze e perizie", procedendo altresì alla "interazione delle suole di scarpe (...) con le tracce ematiche presenti sul pavimento in termini di "possibilità di trasferire e ritenere tracce biologiche" e "determinare impronte visibili e latenti"; si tratta, pertanto, a tutti gli effetti, di valutazioni che i periti hanno svolto senza il rispetto del contraddittorio e, quindi, in violazione del diritto di difesa;

peraltro, la motivazione della sentenza impugnata si presenta affetta da contraddittorietà intrinseca, laddove la Corte territoriale ha ritenuto di dichiarare inutilizzabile la consulenza tecnica della difesa dell'imputato, a firma dei proff. Pi., Ba. e pe., proprio perchè non rispondente a quesiti posti dalla Corte medesima;

- con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per travisamento della prova, con riguardo alla durata dell'aggressione e alla ritenuta (e certa) compatibilità tra questa e l'unica finestra temporale di soli 23 minuti, in cui l'imputato non ha un alibi comprovato, e per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione, in relazione alle azioni che avrebbe compiuto l'aggressore, ma che non vengono considerate nella valutazione sulla compatibilità dei 23 minuti con l'azione omicidiaria; in particolare, ferma l'inutilizzabilità della perizia disposta nel giudizio di rinvio, l'affermazione dei giudici d'appello, secondo cui "la perizia disposta.. ha rinforzato" l'elemento relativo compatibilità del lasso di 23 minuti con la commissione dell'omicidio, è censurabile, laddove ha basato tale convincimento su quanto affermato dal perito, medico legale, dott. T., secondo cui la prima fase dell'aggressione sarebbe avvenuta in tempi molto rapidi e ciò in base ad un esperimento effettuato al di fuori del contraddittorio, in base al quale, la prima gora ematica si sarebbe formata in meno di tre minuti e lo scivolamento del corpo lungo la scala del cantinato sarebbe avvenuto in tempi altrettanto rapidi; tale tesi è stata confutata ampiamente dalla consulenza medico-legale dei tecnici della difesa, che hanno dovuto operare ex post delle considerazioni in base alla sola lettura della relazione peritale, in conseguenza della violazione delle regole del contraddittorio; il contenuto delle predetta consulenza è stato del tutto ignorato dai giudici d'appello, che in nessuna parte della sentenza hanno operato un cenno "alle consulenze della difesa", se non per affermare l'inutilizzabilità di una di esse, così come vengono ignorate le diverse conclusioni cui erano giunti i periti in primo grado e finanche i RIS. In ogni caso, il perito T. ha dichiarato di non poter aggiungere nulla a quanto ricostruito dai RIS di Parma, laddove, poi, la stessa Corte illogicamente ha affermato che le considerazioni dei nuovi periti "hanno smentito" quelle dei precedenti; con riguardo specifico allo scivolamento del corpo di C. lungo le scale della cantina, i RIS, consulenti del P.M., avevano viceversa sostenuto che il corpo era scivolato lentamente sugli ultimi gradini. In tal caso, l'attesa da parte dell'imputato dei "tempi di scivolamento" del corpo lungo la scala avrebbe dovuto comportare il computo di tale ulteriore tempo nella finestra di 23 minuti, anche perchè l'imputato ha descritto il posizionamento di C. negli stessi termini del rinvenimento; in ogni caso, la Corte territoriale non ha operato un raccordo tra l'asserita tempistica dei fatti e le attività senz'altro poste in essere dall'imputato (tra cui il litigio con C., il lavaggio delle mani in bagno e la ripulitura del lavandino, il rientro a casa, il lavoro al computer, la visione delle immagini pedopornografiche);

peraltro, la finestra temporale a cui far riferimento è inferiore agli ipotizzati 23 minuti, tenendo conto delle dichiarazioni della teste Tr.Ma., che ha riferito che, all'atto del suo passaggio davanti la casa P., la porta finestra della cucina era chiusa, sicchè, essendo la Tr. passata di lì verso le 9,30, come dalle risultanze dei tabulati telefonici, e non essendovi elementi per ritenere che l'omicida avesse provveduto personalmente ad aprire la porta finestra della cucina (per assenza di impronte od altro) ed essendo, quindi, tale operazione da attribuirsi a C., deve concludersi che, a quell'ora, la ragazza non era ancora deceduta. L'argomentazione sviluppata in sentenza, secondo cui la Tr. dalla sua visuale (in macchina in movimento) non avrebbe potuto notare le condizioni della portafinestra della cucina è contraddetta dalle foto prodotte dalla difesa dalle quali emerge, invece, sebbene parzialmente, l'avvistamento dell'apertura delle persiane era possibile;

- con il quinto motivo, che si articola in ben undici "sottomotivi", la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto mendaci le dichiarazioni dell'imputato circa il ritrovamento di P.C., nonchè il travisamento delle prove e, segnatamente, dei risultati peritali in merito al rinvenimento del corpo, con totale omessa motivazione sulle risultanze probatorie acquisite di segno contrario; specificamente:

sub 5.1. - in ordine alla possibilità per l'imputato S.A. di calpestare, o non calpestare, tracce ematiche nell'abitazione dei P. ed alla conseguente possibilità di lasciare o meno impronte e/o di modificare le tracce ematiche stesse (dato non posto in correlazione con l'acclarato stato di essiccazione del sangue) - tema questo ritenuto di "centrale rilevanza" per dimostrare la mendacità del racconto di S.A. circa il ritrovamento di P. C. - la sentenza impugnata, si sostiene, ha erroneamente ritenuto che, data la diffusa presenza di sangue e viste le modalità del percorso dichiaratamente effettuato dall'imputato, fosse impossibile che lo stesso non avesse lasciato impronte delle sue scarpe nell'abitazione e che tali scarpe non avessero al momento della loro acquisizione - il giorno dopo i fatti - residui ematici e DNA della vittima; la Corte territoriale ha trascurato, invero, le perizie di primo grado (non inficiate dalla sentenza di annullamento) che portarono ad evidenziare che S.A. aveva necessariamente calpestato alcune delle più che numerose tracce ematiche presenti nell'abitazione, ma le stesse, tenuto conto del lasso di tempo tra il delitto e il ritrovamento, si trovavano in una condizione di essiccamento; le tracce ematiche secche non comportano, infatti, il rilascio di impronte, facendo aderire micro particelle ematiche, che non risultano di fatto percepibili a occhio nudo e che a livello microscopico possono essere disperse a seguito delle sollecitazioni derivanti dall'utilizzo delle calzature; le operazioni peritali estese, sempre in primo grado, anche alle superfici interne di autovetture sperimentali, evidenziavano risultati disomogenei e altalenanti in ordine alla possibilità di rinvenire o meno residui trasferiti dalle calzature e questo fin dall'immediatezza. All'esito della perizia disposta nel giudizio di rinvio, perizia estesa ai primi due gradini della scala, la Corte territoriale, benchè le conclusioni di tale perizia fossero del tutto analoghe a quelle raggiunte nel corso del precedente grado di giudizio, ha attribuito erroneamente elemento di novità al dato, secondo cui vi sarebbe stata per S.A. la possibilità dello 0,00038% di non calpestare, nel contesto descritto, alcuna traccia ematica, laddove l'imputato non ha mai dichiarato di non aver calpestato tracce ematiche, anzi, fin da subito, non lo ha mai escluso, ragion per cui tale circostanza non doveva essere neppure accertata; anche con riguardo alle condizioni di essiccamento delle tracce ematiche, le conclusioni del collegio peritale, nominato in sede di rinvio, non divergono sostanzialmente da quelle delle precedenti perizie, ma la sentenza impugnata omette di considerare tali risultanze ed il fatto che il perito dr. T. ha evidenziato in udienza che tutte le macchie erano state considerate secche, concludendo, poi, illogicamente, nel senso che l'imputato aveva mentito in ordine al ritrovamento della fidanzata, per l'assenza di impronte riferibili alle sue calzature all'interno dell'abitazione, travisando macroscopicamente le risultanze processuali; in merito alle modificazioni delle tracce ematiche, laddove calpestate, il rilascio di impronte di scarpa visibili è riscontrabile solo in caso di calpestio di sangue umido, mentre il passaggio su sangue secco non lascia nessun genere di impronta; in un primo passaggio della sentenza si afferma che "qualora vengano calpestate macchie già secche, specie se di piccole dimensioni (da dripping o da proiezione), la suola può determinare una modifica delle stesse", mentre in un altro passaggio si afferma, invece, che "in caso di calpestamento di macchie secche quelle suole provocavano alterazioni morfologiche delle macchie (si rompe la crosta e la parte centrale della macchia viene rotta proprio perchè c'è una grossa interazione, cioè c'è una grossa adesione tra la suola e il substrato)", paventando, quindi, la certezza e costanza del fenomeno, ma l'affermazione in questione costituisce un palese travisamento di quelle che sono state le reali conclusioni delle prove sperimentali compiute, atteso che soltanto una goccia, tra tutte quelle che erano state depositate, è risultata modificata dopo un singolo passaggio, mentre tutte le altre tracce secche, non subivano alcun tipo di modificazione; con riguardo specifico alle calzature "lacoste" indossate dall'imputato, è stato sottolineato che "la suola era caratterizzata da "rilievi" e "creste", tali da limitare il contatto con il suolo alle sporgenze inferiori, ma da implicare una forte pressione, sicchè in caso di calpestamento di macchie secche quelle suole provocano alterazioni morfologiche delle macchie (si rompe la crosta e la parte centrale della macchia viene rotta proprio perchè c'è una grossa interazione, cioè c'è una grossa adesione tra la suola e il substrato)" ed, infine, che "quelle suole (in quanto appartenenti a scarpe da ginnastica) erano "tra le più portate" a modificare le macchie per cui la discesa e la salita (ma soprattutto la discesa) comportavano necessariamente una pressione maggiore;

tuttavia, la Corte territoriale, in tale valutazione, ha omesso di considerare che, all'udienza del 15 ottobre 2014, il perito dr. T. ha evidenziato che le scarpe lacoste, come qualsiasi altra scarpa da ginnastica con suola in rilievo, ha maggiore possibilità di modificare tracce secche, rispetto ad una scarpa di cuoio;

sub 5.2. in ordine al provvedimento che ha dichiarato de plano l'inutilizzabilità della consulenza tecnica della difesa, a firma dei proff. Ba., Pi. e pe., con conseguente evidente lesione del diritto di difesa dell'imputato, vizio questo rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p. , comma 1, lett. c) e art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c); in particolare, la Corte territoriale ha rilevato genericamente che il contenuto della consulenza in questione fosse estraneo rispetto ai quesiti posti ai periti, ma tale motivazione è censurabile perchè manifestamente illogica e contraddittoria, sotto tre profili: il primo, consistente nel fatto che il contenuto della consulenza tecnica difensiva era pienamente in linea con i quesiti posti dalla Corte territoriale al Collegio peritale e ciò, sia sotto il profilo dell'operatività delle strategie di evitamento, sia sotto il profilo della valutazione delle modifiche del sangue secco, o del rilascio di impronte, che tenesse in considerazione lo stato di essiccazione dello stesso sangue; il secondo, consistente nell'affermazione a suffragio della dichiarata inutilizzabilità dell'atto, circa il fatto che la consulenza "è frutto di attività che si sono svolte al di fuori del controllo delle parti", posto che una consulenza tecnica di parte non pare debba essere frutto di un'attività collegiale, condivisa anche con i consulenti delle altre parti; il terzo, infine, consistente nel fatto che la sentenza impugnata si pone in netta contraddizione con altra parte della stessa, che utilizza la perizia dei dr. T., b. e V. proprio su argomenti che rispondevano a quesiti che la Corte non aveva posto;

sub 5.3. in ordine al rilascio di impronte visibili o latenti di calzature e alle modificazioni delle tracce ematiche, sussiste travisamento dei risultati peritali circa la ritenuta mancata operatività delle c.d. "strategie di evitamento implicito"; in particolare, dalla formulazione del quesito emergeva come le strategie di evitamento inconsapevole avrebbero dovuto essere prese in considerazione, mentre esse, nell'elaborato peritale, non sono state in alcun modo considerate; di qui la nullità della perizia che non ha risposto all'intero quesito posto dalla Corte territoriale;

sub 5.4. in ordine al mancato imbrattamento delle suole delle scarpe indossate dall'imputato con riferimento specifico alla capacità di dispersione di macchie ematiche ed all'utilizzo delle scarpe, tale aspetto non ha costituito oggetto dei quesiti e della perizia dei dr. T., b., V., nè i periti se ne sono occupati minimamente, cosicchè gli unici dati probatori che la Corte territoriale aveva a disposizione in proposito erano quelli derivanti dalle perizie disposte in primo grado. In realtà, una volta accertata la capacità di captazione di tracce ematiche da parte delle suole lacoste, occorreva verificare in relazione a tali suole, il fenomeno della dispersione dei residui ematici - posto che le lacoste vennero consegnate dopo diverse ore (circa 19) dai fatti ed erano state, in tale lasso di tempo utilizzate. Occorreva, dunque, simulare tutte le attività compiute in tale periodo, tra cui anche quelle che vengono svolte abitualmente, quali lo sfregamento delle scarpe sullo zerbino; in ogni caso, il controllo delle suole delle lacoste da parte del brig. Se. dei C.C. nell'immediatezza dei fatti e la rilevata assenza di macchie non si presentano significativi, posto che la verifica è stata effettuata ad occhio nudo, su una suola nera, ed aveva finalità diversa, ossia solo quella di controllare la coincidenza delle impronte rinvenute con le scarpe dell'imputato; essa è stata, comunque, effettuata dopo una fase di utilizzo delle scarpe (guida, camminamento all'interno della Caserma e di "casa P.");

sub 5.5. in ordine al passaggio dei carabinieri intervenuti sulla scena del delitto, risulta totalmente omessa la valutazione della circostanza che non venivano rilevate "tracce" dei Carabinieri Se. e Mu. in casa P., i quali, entrati nell'abitazione senza calzari, avevano consegnato le calzature da essi indossate in quell'occasione alcuni giorni dopo l'accesso, ponendosi, quindi, nelle medesime condizioni con le quali si è proceduto sulle scarpe dell'imputato;

sub 5.6. in ordine al trasferimento di micro particelle ematiche sui tappetini dell'autovettura dell'imputato, nella sentenza impugnata è stato sostenuto che un'indicazione della falsità delle dichiarazioni dello S. risiederebbe nell'assenza di sangue sui tappetini, tracce che, secondo la Corte territoriale, avrebbero dovuto, invece, necessariamente essere rinvenute, in base alle emergenze della perizia dei dr. T., b., V.. In tale valutazione, tuttavia, i giudici d'appello hanno omesso di far cenno alle sperimentazioni effettuate in proposito dai RIS, utilizzando tre autovetture. E' stato così dimostrato come fosse assolutamente possibile non rinvenire residui ematici sulle superfici interne dell'auto, già a fronte del solo test del lumino, nonchè ai risultati della perizia effettuata in primo grado; inoltre, le prove di trasferimento di residui ematici sulle superfici interne delle autovetture e successiva dispersione non hanno integrato una novità rispetto ai precedenti accertamenti, avendo costituito già oggetto di approfondimento; non si comprende, poi, su quali parametri i giudici d'appello hanno ritenuto più complete ed esaustive le sperimentazioni svolte in sede di rinvio, rispetto a quelle del primo grado, così come non si comprende da dove è stato tratto il dato che i periti del primo grado avrebbero considerato, nel corso dell'esperimento, un passaggio "intermedio" delle suole su un pezzo di moquette, prima dell'ingresso in auto, essendo stata, invece, espletata tale sperimentazione dai RIS. In ogni caso, la Corte territoriale ha travisato i risultati della perizia di primo grado ed ha omesso di considerare che i risultati della perizia disposta nel giudizio di rinvio si sono arrestati al solo fenomeno dell'acquisizione, tralasciando quello della successiva dispersione;

sub 5.7. in ordine ai criteri di valutazione della prova scientifica, come indicati nella pronuncia delle S.U. Franzese e in ordine alla totale omessa motivazione circa la eventuale irrilevanza delle spiegazioni alternative al dato di partenza, atteso che, nel caso di specie, i fatti provati (suole delle scarpe senza residui ematici e assenza di impronte) non erano affatto sussumibili tra i dati forniti di alta o elevata credibilità razionale per desumere il fatto da provare;

sub 5.8. in ordine all'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e violazione dell'art. 627 c.p.p. , comma 3, in tema di valutazione della prova indiziari a, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e manifesta illogicità della motivazione, atteso che la Corte territoriale ha fornito una lettura globale di comportamenti ritenuti "privi di logica e del tutto incongrui", dell'imputato, contravvenendo al disposto delle norme predette, occorrendo, invece, una valutazione dei singoli elementi, nella specie del tutto opinabili, traducendosi in congetture e non in indizi (quali il mancato soccorso di S. alla fidanzata nell'immediatezza dei fatti, ovvero la mancata attesa dei soccorsi od il mancato ingresso in casa con i C.C.);

sub 5.9. in ordine alla ritenuta prospettazione di un "incidente domestico", l'imputato non ha mai segnalato di aver rinvenuto la vittima di un incidente domestico, come evidenziato nel corso della telefonata al 118 e, comunque, gli stessi C.C., in udienza, non hanno riferito che tanto era stato detto dallo S., sicchè il Giudice del rinvio nella sentenza impugnata, attribuisce erroneamente all'imputato la paternità di un pensiero ("noi pensavamo che ci fosse stato un incidente domestico o un malore"), autonomamente elaborato dai C.C. Se. e Mu., a fronte della segnalazione fatta dall'imputato di aver trovato la propria fidanzata in una pozza di sangue;

sub 5.10. in ordine alla descrizione fatta da S.A. del viso e del corpo di C., la Corte territoriale ha rilevato come essa fosse del tutto generica, e che ben poteva adattarsi, sia alla fugace visione di un aggressore, che a quella di uno scopritore sconvolto dalla rinvenimento del corpo esanime della fidanzata e, pertanto, comprensibilmente impreciso, omettendo, in tale valutazione, di considerare il dato dirimente in favore di tale seconda ipotesi che l'imputato ha indicato, non solo il punto di caduta del corpo, ma anche la postura esattamente corrispondente alle modalità di rinvenimento del corpo, contraddicendo l'assunto della mancata discesa di gradini;

sub 5.11. in ordine a tutti gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale e dalle operazioni peritali, in relazione al ritrovamento di P.C., avendo la Corte territoriale, da un lato, inteso porre a carico dell'imputato valutazioni personali sulle capacità percettive e reattive individuali a fronte di eventi oggettivamente traumatici, prive di un valido e plausibile fondamento oggettivo, da utilizzare come base per un ragionamento inferenziale e dall'altro, invece, omesso una serie di aspetti della complessiva ricostruzione processual/probatoria del fatto, che erano emersi dallo svolgimento delle operazioni peritali e che rientravano nel raggio di azione delle scienze neurologiche; ad esempio, la Corte territoriale ha omesso di considerare lo studio del comportamento dei soggetti sperimentali, come emerso nel corso della perizia G., in perfetta analogia con il comportamento dell'imputato, sia per le modalità di esplorazione degli ambienti di casa P., sia per la traiettoria della "camminata nel corridoio";

- con il sesto motivo, che si articola in quattro sottomotivi, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p. , per il travisamento di plurimi elementi di prova, contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e, per altro verso, totale omessa motivazione in ordine alla fonda entale tematica relativa alla "bicicletta nera da donna" vista da due testimoni fuori la villetta dei P. la mattina del (OMISSIS); la sentenza impugnata, nel trincerarsi dietro l'affermazione "non è stato possibile raggiungere certezze in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa P.", trascura l'unico dato rilevante, ossia che nessuna delle biciclette della famiglia S. può identificarsi con la bicicletta avvistata fuori da casa P. la mattina del (OMISSIS); in particolare:

sub 6.1. sussiste il palese travisamento delle dichiarazioni rese dalle testimoni Be.Fr. e Tr.Ma., in ordine alla bicicletta nera da donna notata dalle medesime la mattina del (OMISSIS) all'esterno di casa P.; in proposito, la Corte territoriale ha omesso di tener conto degli elementi descritti dalle testi, come caratterizzanti la bicicletta avvistata, di fatto disattendendoli, altrimenti avrebbe dovuto considerare che nessuna delle biciclette da donna della famiglia S. corrispondeva nei "macrodettagli" alla bicicletta descritta; in ogni caso, la bicicletta descritta dalle testi a prescindere dalla visuale di avvistamento, non poteva che essere di colore nero;

sub 6.2. sussiste contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione, in ordine alla asserita compatibilità della bicicletta nera della famiglia S. con la bicicletta vista dalle testimoni oculari, travisamento delle dichiarazioni rese da S.A. e intrinseca contraddittorietà della motivazione sulla mancata messa a disposizione della bicicletta da parte dell'imputato; tale bicicletta, acquisita al processo, è stata, dapprima, visionata nel contraddittorio tra le parti all'udienza del 14 maggio 2014 e, successivamente, fatta oggetto di plurimi accertamenti tecnici (poi acquisiti dalla Corte con la successiva ordinanza del 27 ottobre 2014 ), al fine di verificare se la stessa fosse autentica o fosse stata, in qualche sua componente, modificata. Ebbene all'esito di tale rinnovazione, il Giudice del rinvio ha totalmente omesso qualsivoglia valutazione, al punto da non rinvenire in sentenza nemmeno un cenno al fatto che la bicicletta sequestrata nel giudizio di rinvio è una bicicletta del tipo "Olandesina", con cestino in vimini sulla parte anteriore, con una sella totalmente priva di molle, con un portapacchi nero sulla parte posteriore, con i copriraggi e con numerose scritte adesive sul telaio, bicicletta che appariva sicuramente in buono stato di manutenzione; inoltre, gli accertamenti tecnici compiuti hanno consentito di appurare che tale bicicletta, così come sequestrata nel 2014, non venne mai modificata, nel senso che venne sicuramente fabbricata nel 2004 con tutte le componenti rinvenute; la bici nera "Olandesina" della famiglia S. ha una sella completamente priva di molle, ha il cestino anteriore e il portapacchi non è cromato; in altre parole, tale bicicletta è risultata completamente differente da quella osservata dalle testimoni oculari la mattina del (OMISSIS); la sentenza impugnata non prende posizione sulla bicicletta e su tutti i dati probatori emersi in sequestro, lasciando trasparire il dubbio che la bici visionata dal m.llo M., la mattina del 14 agosto, non fosse coincidente con quella in sequestro, laddove tale dubbio non vi può essere, sia sulla base delle dichiarazioni di S.N. e di L.E. (che hanno riferito di avere a disposizione una bicicletta nera da donna con cestino nero in vimini), che delle dichiarazioni del m.llo M., benchè lo stesso non abbia proceduto, nè a rilievi fotografici, nè, tantomeno, al sequestro della bicicletta da lui visionata la mattina del (OMISSIS); inoltre, L.E., in sede di consegna del velocipede, a seguito dell'ordinanza con cui la Corte ne disponeva l'acquisizione, dichiarava che quella consegnata era la bicicletta che il M.llo M. aveva visionato nella sede della ditta del marito la mattina del (OMISSIS). Per quanto concerne, poi, le dichiarazioni discordanti del padre di S. A. e della moglie, frutto di un errore di uno dei due circa il luogo di custodia della bicicletta, non si comprende perchè dovrebbe essere ritenuto più attendibile il ricordo della L.;

collocando, infatti, la bici nel negozio di S.N. vi sarebbero stati, invero, ostacoli nella ricostruzione dei fatti, così come operata nella sentenza impugnata, quanto ai tempi e alla possibilità di accesso al predetto negozio munito di antifurto; per quanto concerne, invece, la mancata indicazione da parte dell'imputato della bici di colore nero da donna in uso alla famiglia S., ebbene lo stesso ha indicato in tre le biciclette che aveva a "disposizione" e, comunque, non può essere addossata all'imputato la responsabilità in merito alla negligenza degli inquirenti;

sub 6.3. sussiste contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione in ordine alla asserita compatibilità della bicicletta citybike bicolore e della bicicletta Girardengo colore argento, entrambe della famiglia S., con la bicicletta vista dalle testimoni oculari, atteso che affermare che tali bici potevano sembrare nere, costituisce asserzione illogica e contraddittoria; del pari viziata si presenta l'insinuazione secondo cui la citybike che si trovava nel garage della casa al mare degli S. a (OMISSIS) non si sapeva dove fosse il (OMISSIS);

sub 6.4. sussiste contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, avanzata dalla difesa di audizione della teste Be. sulla tematica "bicicletta"; in particolare, l'imputato, a fronte delle indagini integrative svolte dalla Procura Generale, riguardanti la bicicletta nera da donna sequestrata dalla Corte territoriale e a fronte della centralità della tematica, evidenziava la necessità di disporre anche la citazione della testimone Be.Fr., affinchè la stessa potesse visionare la bici in sequestro ed operare una ricognizione, ma contraddittoriamente la Corte territoriale rigettava la richiesta di audizione della Be. e della Tr., evidenziando nella sentenza impugnata che le testi avrebbero dovuto riferire in merito a fatti avvenuti sette anni prima; tale valutazione merita censura, perchè la Corte ha acquisito, ritenendo pienamente attendibili ed utilizzando a carico dell'imputato, le deposizioni rese da altri testimoni, sempre a distanza di sette anni e sempre su circostanze percepite a quelli epoca, tra cui quelle dei testi Se. e Pe., e, dall'altro, invece, ha rigettato la richiesta di audizione della teste Be., anteponendo una valutazione sulla attendibilità della stessa in ordine a dichiarazioni non ancora rese;

- con il settimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione, con palese travisamento di dati probatori univoci e concordanti in ordine ai pedali della bicicletta Umberto Dei; invero, la Corte territoriale rilevava un collegamento tra il DNA della vittima sui pedali della bici Umberto Dei e la bicicletta nera da donna della famiglia S., pur non essendovi certezze sulla bici da donna adoperata, per poi, nel capitolo dedicato al DNA ipotizzare tale collegamento con la bici nera da donna sequestrata; in realtà, l'ipotizzato scambio di pedali tra la Umberto Dei e la bicicletta nera in sequestro non è malavvenuto, posto che la consulenza a firma dell'ing. A., acquisita agli atti, lo ha escluso; infatti, tutti i componenti della bici nera sono risultati tra loro coerenti ed i pedali Union, montati sulla Umberto Dei, hanno un riflettente con stampigliatura prevista dalla norma tecnica BS6102 contrassegnato da mod. 687, laddove il pedale montato sulla Holland ha un riflettente che non riporta la stampigliatura prevista dalla norma tecnica B 6102; dunque, se lo scambio non vi è stato, tutto l'iter motivazionale che vorrebbe evidenziare il collegamento tra il DNA sui pedali della Umberto Dei e la bicicletta nera crolla; per quanto concerne, poi, i pedali dissonanti "Wellgo" in alluminio rinvenuti sulla bici Umberto Dei, le dichiarazioni dell'ing. pa. dell'Atala si riferiscono ad un periodo storico successivo (dal 2002 in avanti) a quello in cui venne prodotta la bici venduta a S.N., sicchè le sue dichiarazioni non possono avere rilievo rispetto alla bici oggetto di giudizio; la Corte territoriale ha tenuto conto delle dichiarazioni di R.G. (rivenditore della bici Umberto Dei al padre dell'imputato, fornita da R.C. che aveva preceduto l'Atala nella produzione), il quale ha riferito che tutte le bici Umberto Dei montavano pedali Union e non Wellgo, ma lo stesso R. aveva dichiarato di ricordare che la bici Umberto Dei montava pedali rettangolari con il corpo in alluminio come i Wellgo;

la sentenza, tuttavia, omette di considerare che il "momento dell'acquisto" della bici non era prossimo al (OMISSIS), ma risaliva ad almeno cinque o sei anni prima e che, dunque, nel lasso di tempo intercorso i pedali potevano essere anche stati cambiati dallo stesso S.N., senza che il figlio lo sapesse (sempre a voler ritenere che i pedali Wellgo non fossero quelli originariamente montati, circostanza su cui non vi è certezza);

- con l'ottavo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento della prova in ordine ai risultati peritali sulla bicicletta Umberto Dei;

invero, in merito al DNA di P.C. rinvenuto sui pedali Wellgo della bicicletta Umberto Dei, la sentenza impugnata si discosta illogicamente dai risultati della perizia genetica Va. - R. - Bi., disposta in primo grado (e rimasta del tutto insuperata ed incontrastata, in quanto non oggetto di alcuna rinnovazione nel corso del giudizio di rinvio), ritenendo di attribuire gravità indiziaria alla accertata presenza di DNA; in particolare, la Corte territoriale ha omesso di valutare gli esiti della perizia medico legale, limitandosi a prendere in considerazione le sole conclusioni rassegnate in primo grado dai consulenti del Pubblico Ministero, che erano state del tutto superate, atteso che, sin da subito, si palesavano seri e gravi dubbi sulla natura ematica del DNA rinvenuto, che avrebbe comprovato che l'aggressore, calpestando il sangue dell'azione omicidiaria, avrebbe trasportato tale sangue dalle suole delle scarpe sui pedali (o meglio sul pedale) della bici; invero, la bicicletta Umberto Dei veniva sottoposta a tutti gli accertamenti tecnici necessari, ma non emergeva alcun riscontro a conferma della natura ematica della traccia (o altra natura riconducibile all'aggressione). Veniva del pari escluso che potesse essere ravvisato un collegamento con l'evento delittuoso.

Tutto ciò aveva portato a suo tempo il G.u.p. di Vigevano a ritenere che un giudizio di mera probabilità sulla provenienza ematica di DNA della vittima non poteva costituire indizio in ordine alla responsabilità dell'imputato. la Corte territoriale attribuisce, invece, significato di gravità indiziaria alla presenza di DNA di C. sui pedali, richiamando le conclusioni dei RIS, consulenti del P.M., in sede di accertamenti tecnici irripetibili, senza considerare che gli stessi avevano utilizzato test aspecifici e di orientamento; l'unica possibilità di definire la natura ematica di una traccia si ottiene solo caratterizzandone la componente emoglobina per via immunologica, mediante la diagnosi immunocromatografica, non effettuata nella fattispecie;

- con il nono motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle impronte digitali di S.A. sul dispenser del sapone, nella parte in cui ha ritenuto che lo stesso si sia lavato del sangue di P. C. nel bagno, nonchè travisamento della prova con riferimento alle analisi relative al medesimo dispenser di sapone, ubicato nel bagno della famiglia P.; l'elemento di novità che, secondo la Corte territoriale, sarebbe venuto alla luce nel giudizio di rinvio- a fronte dell'assenza di rinnovazione istruttoria sulle tracce presenti sul dispenser del portasapone - si ritroverebbe in due fotografie mostrate dal Procuratore Generale durante la requisitoria, dalle quali emergono le tracce di quattro polpastrelli insanguinati dell'assassino, visibili sulla maglia rosa del pigiama indossato da C., all'altezza della spalla sinistra, cui corrisponde, nella parte anteriore della stessa maglia, un frammento di impronta palmare insanguinata, fatto questo che, implicherebbe con assoluta certezza che l'aggressore si era copiosamente imbrattato le mani col sangue della vittima e che dimostrerebbe la necessità di lavarsele nel bagno, "necessità" che, nei precedenti giudizi, non era stata data per certa; in proposito, proprio la mancata analisi delle impronte, non consente di sapere se le stesse appartengono realmente all'assassino, ovvero alla vittima, ciò a maggior ragione, se si considera che la dinamica dell'aggressione indicherebbe che P. C. è stata trascinata dalle caviglie, le quali non mostrano, tuttavia, imbrattamenti ematici dovuti alla presa da parte delle mani dell'aggressore; dunque, se dall'esame del corpo di P.C. emerge che la stessa aveva le proprie mani imbrattate di sangue, è altrettanto certo che le caviglie, che sarebbero state afferrate durante il trascinamento, non palesavano tracce di sangue, lasciate dalle mani dell'aggressore; in ogni caso, rimane l'evidente contraddizione intrinseca di una motivazione che attribuisce con certezza le impronte sulla maglietta del pigiama all'assassino muovendo, poi, da tale dato ritenuto pacifico, pur affermando che le stesse non sono mai state analizzate; la sentenza di annullamento non ha messo in discussione gli accertamenti tecnico scientifici compiuti dai RIS, secondo cui il DNA di P.C. non era commisto all'impronta di S.A., bensì da un campionamento complessivo della restante superficie del dispenser, circostanza questa confermata dai periti Va. - R. - Bi., ed era scientificamente impossibile conoscere il momento di "produzione" delle tracce, vale a dire che non esisteva nessuna possibilità di sostenere che il DNA di P.C. e le impronte di S. A. fossero state lasciate il (OMISSIS), piuttosto che nei giorni precedenti; inoltre, non emerge da alcun atto processuale che vi sia stato un sicuro lavaggio delle mani da parte dell'assassino, con residui di sangue sul dispenser di sapone (come pure in tutto il resto del bagno: rubinetto, lavandino, sifone ecc.), nè che il dispenser, o altre parti del bagno, siano state lavate dall'aggressore; dalle indagini scientifiche demandate ai periti in primo grado sul dispenser di sapone liquido non è emersa alcuna evidenza della presenza, neppure minima ed occulta, di tracce di sangue, conclusione alla quale erano giunti anche i RIS, all'esito degli accertamenti ex art. 360 c.p.p. ; in particolare, ad eccezione dell'impronta sul tappeto, in nessun caso veniva rilevata una minima traccia ematica in tutto il bagno, con la conseguenza che risulta del tutto contrastante, sia con i risultati scientifici, sia con le metodiche per la ricerca del sangue utilizzate (in grado di rilevare addirittura 40-50 eritrociti), l'affermazione della Corte che paventa un "lavaggio accurato" da parte dell'imputato (peraltro, senza metterlo in relazione ai pochi minuti che lo stesso avrebbe avuto, secondo il Giudicante), come sufficiente ad eliminare anche la più minima e recondita traccia di sangue, essendo la quantità di emoglobina nel sangue migliaia di volte maggiore rispetto a quella del DNA. Quanto alle impronte digitali dell'imputato sul portasapone, i periti concludevano nel senso che "il contemporaneo riscontro sul portasapone di un'impronta di S.A. e del DNA di P. C. in punti diversi ha quale più ragionevole e semplice spiegazione il fatto che i due abbiano entrambi toccato l'oggetto in tempi e numero di volte del tutto sconosciuti e non determinabili e che il dato appare irrilevante al fine della costituzione della prova scientifica". la Corte, poi, non ha considerato specificamente le conclusioni peritali del dr. R. in primo grado, secondo cui il fatto che le impronte fossero state lasciate da persona con mani bagnate, o su un oggetto bagnato, contrasta con il fatto che siano state rinvenute impronte molto nitide, sicchè l'affermazione che l'impronta dello S. sul dispenser non poteva che essere stata lasciata in un momento successivo a quello del lavaggio e della ripulitura non risulta supportata da alcun elemento probatorio;

- con il decimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), in ordine alla tematica "scarpe"; in particolare, il giudizio di rinvio ha consentito attraverso una consulenza tecnica di parte disposta dal Procuratore Generale, acquisita dalla Corte territoriale, di identificare marca e modello delle scarpe indossate dall'aggressore. Si tratta di calzature, "marca Frau, di taglia 42". Il Giudice del rinvio, dopo aver dato atto che "nulla di quanto indossava l'aggressore è stato ovviamente rinvenuto", e senza mai espressamente evidenziare che, in realtà, non sono state mai rinvenute scarpe Frau n. 42 nella disponibilità dell'odierno imputato, ha concluso per un giudizio di "compatibilità" tra la scarpa indossata dall'assassino e la tipologia/taglia delle scarpe calzate dall'imputato; in proposito, la Corte omette di considerare che, una volta individuati marca e modello delle scarpe indossate dall'aggressore di P.C., sono state svolte, con esito negativo, dalla Procura Generale tutte le ulteriori indagini possibili, mirate a verificare se, in ipotesi, S.A. avesse mai avuto le suddette scarpe, anche con verifica attraverso l'anagrafe dei conti nei confronti di S. A., del padre, S.N. e della madre, L. E., con richiesta di acquisizione di tutte le ricevute di pagamento eseguite nei 10 anni precedenti, a far data dal gennaio 2003; inoltre, la Corte omette di considerare che S.A. possedeva scarpe di marca Frau, ma di taglia 43 e che altre scarpe a lui sequestrate sono pressochè tutte di taglia diversa dalla 42 (tranne le Geox);

- con l'undicesimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) ed e), per la mancata assunzione di qualsivoglia provvedimento in relazione all'eccezione difensiva sollevata all'udienza del 3/11/2014, con cui si chiedeva la revoca parziale dell' ordinanza del 27/10/2014 , ammissiva della deposizione testimoniale del mar. Se. e del brig. Pe., con violazione dell'art. 121 c.p.p. , in relazione all'art. 190 c.p.p. , comma 3, e conseguente evidente lesione del diritto di difesa, con totale omessa motivazione della sentenza, in ordine alla medesima eccezione formale di revoca parziale dell' ordinanza del 27/10/2014. In particolare, la Corte territoriale all'udienza del 20 ottobre 2014, su richiesta del Procuratore Generale di rinnovazione parziale del dibattimento, mediante audizione del m.llo Se. e del Brig. Pe. in ordine a "graffi" che gli stessi avrebbero constatato sulla persona di S.A. il (OMISSIS), nonostante l'opposizione della difesa, ammetteva tale escussione, ritenuta assolutamente necessaria, in relazione a quanto osservato sulla persona dello S. in Caserma, nell'immediatezza del primo intervento in via (OMISSIS). All'udienza successiva del 3 novembre 2014, la difesa dell'imputato chiedeva la revoca parziale dell'ordinanza nella parte in cui aveva ammesso l'escussione dei predetti C.C., ma, in ordine a tale richiesta, la Corte territoriale si limitava ad evidenziare che, poichè l'ordinanza era già stata emessa, non era quella la sede per revocarla, argomentazione questa che, senz'altro, non costituiva una risposta alla richiesta di revoca; nè, comunque, vi è stata risposta in sentenza in merito alle ragioni del diniego di revoca, essendo stato richiamato quanto evidenziato in udienza;

- con il dodicesimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c), per nullità dell'ordinanza emessa in data 27/10/2014, nella parte in cui ha ammesso deposizioni del maresciallo Se. e del brigadiere Pe., con conseguente inutilizzabilità patologica ex art. 191 c.p.p. delle dichiarazioni testimoniali, in ordine ai presunti graffi rinvenuti sull'avambraccio di S.A., a fronte dell'inesistenza di qualsiasi documentazione dell'attività svolta e del presunto accertamento di polizia giudiziaria compiuto, con conseguente nullità della sentenza in parte qua; in particolare, il Mar. Se. ed il Brig. Pe.

sono stati chiamati a riferire in ordine ad un accertamento che gli stessi asserivano - solo sette anni dopo i fatti - di aver compiuto sulla persona di S.A., nel primo pomeriggio del (OMISSIS) e, segnatamente, una asserita osservazione, di un graffio, più graffi, o escoriazioni, sul braccio dell'imputato, nell'immediatezza del ritrovamento di P.C.; tale attività - ove realmente avvenuta - sarebbe da inquadrarsi tra quelle che il codice definisce "accertamenti e rilievi, sulla persona" e che risultano disciplinati dall'art. 354 c.p.p. , comma 3, ma è pacifico che il codice consente agli ufficiali e agli agenti di Polizia Giudiziaria di compiere i necessari rilievi e accertamenti sulle persone (diversi dall'ispezione personale), a condizione che quanto rilevato sia adeguatamente documentato, mentre nel caso di specie non esiste documentazione fotografica agli atti che attesterebbe la presenza di presunti graffi o segni di qualsivoglia natura sulla persona di S.A. il (OMISSIS), benchè lo stesso sia stato fotografato. In particolare, è stato ripreso più volte, proprio il braccio sinistro, sul quale è stata rilevata la presenza di un pelo di animale, ma non esiste alcun verbale, relazione di servizio o annotazione che dia atto del compimento di un'ispezione personale ovvero di accertamento/rilievo sulla persona di S., nè dell'esistenza di qualsivoglia graffio o escoriazione. Ebbene l'inesistenza di una documentazione dell'attività compiuta, costituente il presupposto logico-giuridico, ai fini dell'utilizzabilità degli atti compiuti, non può essere colmata da una prova testimoniale della stessa polizia giudiziaria e comporta, pertanto, la nullità della relativa ordinanza;

- con il tredicesimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai C.C. Se. e Pe., in merito alla asserita presenza di graffio/graffi sull'avambraccio di S. A. ; in particolare, ove ritenute utilizzabili le dichiarazioni dei predetti operanti, merita censura lo sfuggente percorso argomentativo che il Giudice del rinvio ha scelto di utilizzare per valorizzare il contenuto di tali dichiarazioni, poichè da un lato, ha ritenuto di non attribuire particolare rilevanza ai graffi "di cui hanno riferito solo ora i due verbalizzanti e che invece il paramedico ( St.An.) sostiene di non aver notato", dando per scontato, peraltro, che tali graffi ci fossero davvero e, dall'altro, ha evidenziato che tale tema deve essere necessariamente valutato insieme ad altri dati: la perizia sul capello e sui margini ungueali della vittima, il rapporto tra quest'ultima e l'aggressore, quale emerge dalla scena del crimine, le modalità di conduzione dell'indagine. Qualunque sia il legame che la Corte territoriale abbia inteso ricavare tra i graffi e le risultanze relative ai capelli ed al materiale sottoungueale, sta di fatto che tale compendio indiziario non è ricollegabile ad S.A., nè vi è un collegamento tra i graffi e la dinamica dell'aggressione, posto che la stessa sentenza impugnata - al fine di dimostrare l'assunto della conoscenza vittima/aggressore - sostiene che non vi è stata alcuna reazione da parte di C. all'azione omicida;

- con il quattordicesimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per omessa motivazione in ordine alla dichiarazioni rese in sede di "intervista difensiva" da St.An., paramedico che eseguì il controllo dei parametri vitali di S.A., atteso che la Corte territoriale ha dato per scontato la presenza di graffi sulla persona dell'imputato, senza prendere in considerazione il fatto che il predetto paramedico aveva evidenziato di aver provveduto a misurare la pressione allo S. senza, tuttavia, rilevare alcun segno, alcuna escoriazione, alcun graffio;

- con il quindicesimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla "ipotetica" individuazione del movente del delitto contestato.

Invero, nel gennaio del 2014, la S.C. ha annullato senza rinvio, perchè il fatto non sussiste, la condanna nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 600 quater c.p., facendo di fatto venir meno qualunque possibilità di ricondurre o ricollegare l'omicidio ad un movente riguardante l'esistenza di immagini pedopornografiche sul computer di S.A., sicchè neppure la causale implicitamente riconducibile alle deviazioni pornografiche e pedopornografiche dell'imputato, in relazione ai files recuperati sul suo computer, hanno trovato conferma e non è stato individuato alcun motivo per il quale il predetto avrebbe dovuto compiere il delitto ascrittogli; inoltre, i dati probatori raccolti non hanno consentito di ricavare, come evidenziato dal primo giudice, che vi era stato un litigio tra S.A. e P. C. nei giorni prossimi al (OMISSIS), come da accertamenti svolti sui supporti informatici ed in particolare la sera del 12 agosto; in merito al materiale pornografico detenuto dal ricorrente, la sentenza non tiene conto del fatto che era stato lo stesso imputato a confidare alla fidanzata di scaricare da internet quel tipo di file e non si comprende, poi, da quale elemento emerga che lo stesso avesse interessi "segreti". Per quanto concerne, poi, la scarsità dei rapporti sessuali successivamente al rientro dell'imputato da (OMISSIS), pur avendo i due giovani la casa a disposizione, ciò è riconducibile al fatto che C., in quei giorni aveva il ciclo mestruale, come confermato dalla cugina C. S. ed il fatto che tale circostanza non sia emersa dall'esame autoptico si giustifica con il fatto che all'epoca era terminato e, comunque, tale esame non era finalizzato a rilevare ciò; in ogni caso, non si comprende logicamente come possa ritenersi che C. fosse una "presenza scomoda" senza una ragione;

- con il sedicesimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), in ordine alla asserita mancata collaborazione o addirittura sviamento delle indagini da parte dell'imputato e la palese violazione del principio nemo tenetur se detegere; invero, plurimi sono i passaggi motivazionali che si rinvengono nella sentenza impugnata nei quali si legge che l'imputato non avrebbe avuto una condotta collaborativa, ma anzi avrebbe indirizzato e ritardato le indagini in modo determinante ed a sè favorevole; tale valutazione si presenta illogica, atteso che l'imputato rimase presso la caserma dei Carabinieri di (OMISSIS) e venne sentito quale persona informata sui fatti, dalle ore 16.00 del (OMISSIS) sino al mattino successivo; alle ore 7.25, negli Uffici della medesima caserma, gli venne notificato a mani il "decreto di perquisizione personale e locale di sequestro"; alle ore 7.50 risulta aperto il "verbale di perquisizione personale e locale" presso la sua abitazione e tale verbale risulta chiuso alle ore 8.45 con esito "negativo"; l'imputato, dal giorno precedente e sino al mattino del 14 agosto, calzava le scarpe lacoste, con cui aveva fatto accesso all'abitazione di P.C., nel senso che le aveva ai piedi, sia durante le s.i.t. rese, sia durante la perquisizione (circostanza acclarata in tutte le perizie, come detto); emerge dagli atti, poi, che fu lo stesso imputato a consegnare scarpe e computer, laddove fu una scelta del m.llo M. di non acquisire la bicicletta nera da donna rinvenuta il 14.8 presso il magazzino di S.N., comunque, messa a disposizione; le ritenute negligenze e superficialità degli inquirenti, peraltro segnalate dalla stessa Corte giudicante, non possono essere addebitate all'imputato;

- con il diciassettesimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per l'omessa motivazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, nonchè la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle "ipotesi alternative";

invero, la pronuncia di annullamento della Cassazione, sottolineava come dovere del Giudice del rinvio fosse anche quello di controllare "la sussistenza di spiegazioni alternative", concetto ripreso nella parte conclusiva della decisione, ove si sollecitava l'adozione di "spiegazioni diverse", dando corpo a "ipotesi ricostruttive alternative"; sul punto la Corte d'Assise d'Appello ha evidenziato che "la vita di C. è stata scandagliata in ogni possibile direzione e nelle indagini sono stati sentiti tutti coloro che con lei avevano avuto a che fare nel tempo"; tale valutazione si presenta, tuttavia, contraddittoria, avendo la stessa Corte dato atto della criticità di alcuni degli accertamenti svolti, come si evince, peraltro, dal fatto che la "rete amicale" di C. è stata ricavata dalle dichiarazioni delle stesse amiche della ragazza e risultano travisate le risultanze relative al posacenere, ai tre cassetti del mobile aperti e al cellulare Samsung rinvenuto nella stanza di P.C.; nè sono state considerate le risultanze della consulenza della difesa a firma del prof. A., che escludevano specificamente che il DNA rinvenuto sulle unghie di P.C. fosse di S.A., contrariamente a quanto sostenuto dal Prof. D.S., che si è limitato ad identificare il DNA in quello maschile, senza tuttavia individuare positivamente un'identità; così come non risulta approfondita la circostanza riferita dalla Be., circa il rinvenimento di una bici nera abbandonata vicino la casa dei P.;

- con il diciottesimo motivo, la violazione dell'art. 627 c.p.p. , comma 3 e art. 628 c.p.p. , in relazione ai principi di diritto enunciati dalla S.C. in tema di valutazione indiziaria; l'analisi che la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere doveva comprendere "l'analisi valutativa di ogni elemento conoscitivo acquisito al processo...", ossia del singolo elemento indiziario, sia in ordine alla sua gravità, che precisione, prima di giungere alla nota lettura globale; in definitiva i giudici d'appello avrebbero dovuto verificare se un determinato elemento poteva essere effettivamente definito "indizio", nel senso giuridico sopra specificato e, solo in presenza di più indizi, avviare l'esame globale di essi; la Corte territoriale, invece, si è preoccupata immediatamente di una lettura globale degli elementi e ciò sia nella lettura dei singoli elementi, che nella complessiva valutazione indiziaria, con "massificazione" degli elementi medesimi, senza mai effettuare una reale valutazione del singolo elemento di partenza, nè sotto il profilo della "gravità", nè sotto quello della "precisione", ciò in violazione dell'art. 627 c.p.p. , comma 3 e art. 192 c.p.p. , comma 2 ed in contrasto con i principi delle note sentenze delle Sezioni Unite n. 33748/2005 e 49979/2014; inoltre, nella valutazione della prova indiziari a, occorre sempre muovere dalla c.d. circostanza indiziante, che deve necessariamente essere un fatto provato o noto, alla quale, poi, applicare, dopo attenta individuazione, o la massima di esperienza o la legge scientifica, attraverso un giudizio c.d.

inferenziale. Nel caso di specie, invece, sono stati considerati quali indizi fatti ab origine incerti e, comunque, non provati, che dovevano, al più ritenersi "neutri" o "compatibili", ma che certo non potevano e non dovevano essere fatti assurgere ad "indizi" a carico di S.A., con violazione del principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento;

- con il diciannovesimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), per violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; invero, la sentenza di condanna deve necessariamente fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, che deve riguardare tutti gli elementi costitutivi dell'imputazione, valutazione questa che nella fattispecie in esame non è stata effettuata. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata merita censura, in relazione al ritenuto superamento del ragionevole dubbio, rispetto ai dati probatori acquisiti e posti a base della responsabilità dell'imputato, limitandosi a richiamare i principi affermati dalla S.C., con sentenza n. 16397 del 2014; sul punto, va evidenziato che non risulta da nessun atto processuale che l'imputato si sia mosso da casa propria quella mattina del (OMISSIS), così come ciò non si evince dall'analisi dei tabulati telefonici; del pari, la sentenza va censurata per il ritenuto superamento del ragionevole dubbio, rispetto alla esclusione di ipotesi e ricostruzioni alternative;

- con il ventesimo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) ed e), per violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla compatibilità di plurime rinnovazioni istruttorie in un giudizio d'appello di rinvio, in relazione ad un giudizio abbreviato non condizionato, per violazione del diritto dell'imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa ex art. 111 Cost. e art. 6, n. 3, lett. b) della CEDU. In particolare, va segnalata l'assoluta anomalia che ha caratterizzato il giudizio di rinvio e che si è sostanziata, non solo in una palese distorsione del rito abbreviato, ma anche e soprattutto in una violazione dei più fondamentali diritti dell'imputato. Invero - a fronte della richiesta contenuta nella sentenza di annullamento di "una nuova verifica delle richieste istruttorie", con assunzione di "eventuali ulteriori prove ritenute rilevanti per la decisione"- il Giudice del rinvio - rispetto alle richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dalla Procura Generale e dalla Parte Civile negli atti di appello (rigettate dalla sentenza di secondo grado, poi, annullata) e riproposte in sede di rinvio - pronunciava tre ordinanze di rinnovazione istruttoria; tuttavia, al di là della prima ordinanza del 30.4.2014 , le ulteriori ordinanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono scaturite dalla copiosa "attività ombra" di indagine della Procura Generale, esperita ai sensi dell'art. 430 c.p.p. , a partire dal mese di aprile-maggio 2014, portata a conoscenza della difesa solo in data 20.10.2014, senza essere stata preceduta da un avviso di deposito atti, con oggettive lesioni del diritto di difesa dell'imputato, trovatosi improvvisamente dinanzi alla portata di nuove indagini compiute dalla Procura Generale in totale segreto, senza avere nemmeno il tempo e i mezzi per predisporre un'adeguata difesa. la sollevata eccezione di inutilizzabilità in proposito, pur dovendo ritenersi superata con riguardo a tutti gli atti per i quali la difesa ha prestato successivamente il consenso all'acquisizione, tuttavia, lascia intatto il problema che - a prescindere dagli esiti di tale anomala attività - quest'ultima ha leso appunto il diritto dell'imputato di preparare la sua difesa.

6. Ha proposto ricorso per Cassazione, altresì, il P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, deducendo, con un unico motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'aggravante di cui all'art. 577 c.p. , comma 1 e art. 61 c.p. , n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che l'imputato abbia agito con crudeltà; in particolare, i Giudici d'Appello, pur muovendo correttamente dalla formulazione dell'imputazione, che contiene il riferimento alle sevizie e alla crudeltà verso la vittima "per il numero e l'entità delle ferite inferte" e prendendo atto di una "progressione criminosa", non trae da questa considerazione l'inevitabile conseguenza in tema di sussistenza dell'aggravante, provvedendo, invece, ad escluderla.

Invero, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ricorre tale aggravante quando vengono inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre un quid pluris, rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, che rende particolarmente riprovevole la condotta del reo; tale condotta deve essere obiettivamente indicativa di un modus agendi, connotato da particolare insensibilità, spietatezza od efferatezza ed è irrilevante l'attitudine della vittima ad avvertire l'afflittività degli atti subiti; nel caso di specie, "la progressione criminosa" riconosciuta nella sentenza impugnata, si pone al di fuori dell'ordinario e necessario processo di causazione dell'evento- che poteva ritenersi concluso con i colpi inferti con l'arma del delitto - atteso che la brutalità ed efferatezza della condotta posta in essere da S.A. inizia quando P.C. è ancora viva, decidendo di trascinarla impietosamente, per poi lanciarla a testa in giù dalle scale, estremamente ripide della cantina; è in quel momento che si configura ed è integrata l'aggravante della crudeltà, con l'adozione da parte dell'imputato di una modalità della condotta, che, non soltanto è funzionale alla causazione dell'evento, ma denota la volontà spietata di eccedere, per impietosa insensibilità, i normali limiti della condotta causativa dell'evento; illogica si presenta la sentenza impugnata che, da un lato, adotta un metodo corretto, individuando di fatto il quid pluris nel quale culmina la progressione dell'azione (impietoso trascinamento e lancio finale del corpo lungo le scale della cantina), ma, dall'altro lato, svolge alcune considerazioni viziate da illogicità sulla valutazione unitaria della condotta e sull'elemento psicologico (dolo di impeto), che hanno portato all'esclusione della sussistenza dell'aggravante; in altri termini il disumano trascinamento, funzionale alla successiva proiezione del corpo, e lo stesso lancio a testa in giù del corpo di P.C. lungo le scale della cantina, evidenziati dalla sentenza impugnata, come le espressioni efferate e crudeli della progressione criminosa caratterizzante la condotta di S.A., in sè esse appaiono idonei a concorrere nella causazione dell'evento finale e a produrre ulteriori e diverse sofferenze alla vittima, non già la mera feroce reiterazione dei colpi sul capo. Secondo la sentenza impugnata, la valutazione necessariamente unitaria dello sviluppo della condotta verso l'esito finale voluto, escluderebbe la possibilità che il trascinamento del corpo ancora in vita e il lancio finale del corpo, già privo di vita, a testa in giù, integrino il quid pluris in cui si sostanzia l'aver agito con crudeltà, ma è la stessa sentenza impugnata ad evidenziare che l'imputato, dopo avere colpito C., per la prima volta, quando era ancora viva, la trascinava verso la porta di accesso della cantina e, a quel punto, "per una reazione" della vittima - documentata dalle tracce di ripresa di vitalità lasciate dalle mani di C. sul pavimento - la colpiva di nuovo al capo davanti alla porta del corridoio, tornando, poi, a colpirla davanti alla porta della cantina, che veniva aperta soltanto dopo l'intero trascinamento del corpo, sfociato nel "lancio del corpo giù dalle scale". Soltanto S.A. aveva interesse ad attuare un disumano e spietato trattamento, in violazione di ogni ritegno e sensibilità per quel corpo, ancora in vita, non esitando ad infierire, dapprima con il trascinamento impietoso verso quella porta chiusa (e soltanto un abituale frequentatore della casa P. poteva sapere che dietro quella porta chiusa c'era la scala estremamente ripida della cantina) e poi, con l'altrettanto impietoso lancio del corpo ormai devastato, e privo di vita, sulle scale ripide della cantina, atto questo paragonabile per brutalità e spietata insensibilità al lancio del corpo lungo un dirupo, integrante, secondo la giurisprudenza, l'aggravante della crudeltà, anche se il corpo è già privo di vita; la sentenza, pur richiamando la progressione criminosa che caratterizza la condotta dell'imputato, sembra lasciare intendere che "il supplemento di violenza" rappresentato dai colpi mortali inferti lungo il trascinamento, non configuri il quid pluris integrante l'aggravante, ponendosi nella logica della mera causazione del fine ultimo, costituito dalla eliminazione della fidanzata e dalla dissimulazione dell'evento. Con tale valutazione, tuttavia, è stato contraddetto quanto già evidenziato in merito al trascinamento - con assoluta insensibilità - del corpo ancora vivo di C., al fine di scaraventarlo giù dalle scale. Anche con riguardo al "necessario esame dell'elemento psicologico", la sentenza impugnata è inficiata da illogicità, avendo ribadito che la condotta era "all'evidenza supportata da dolo d'impeto, scatenato da quel movente che non è stato possibile accertare", escludendo l'aggravante in esame anche in relazione alla qualificazione dell'elemento soggettivo che ha guidato l'azione dell'imputato; tuttavia, la circostanza che la condotta sia supportata da dolo d'impeto, non è idonea ad escludere di per sè l'aggravante, sol che si consideri che sebbene non individuato un "movente classico" (ad esempio, come la gelosia), in realtà la stessa sentenza impugnata, con estrema lucidità, riconosce che il movente può essere ricostruito e ricavato dalle chiare risultanze concernenti le pieghe del complesso rapporto personale e sessuale intercorrente tra i protagonisti; se tale è l'impostazione della sentenza, è evidente che l'eliminazione di C., con il trascinamento ed il lancio del corpo a testa in giù sulle scale della cantina, assume valenza anche simbolica e raggiunge l'obiettivo prefissatosi con l'azione criminale di mantenere celato il motivo scatenante il dolo d'impeto, esattamente individuato, in modo coerente e logico alle pagine 120-123 della sentenza; pertanto, la sentenza è illogica e contraddittoria, laddove esclude l'aggravante della crudeltà, ma contestualmente spiega l'intensità del vero movente, che di per sè appare idoneo ed in grado di giustificare il quid pluris integrante l'aggravante in questione; infatti, la sentenza impugnata afferma che il vero movente (in realtà ben individuato) - destinato a rimanere per sempre nascosto nella mente di S.A., attraverso l'eliminazione fisica di C. e l'occultamento del cadavere - ha scatenato una reazione aggressiva e distruttiva, che è sfociata, per l'intensità e per il conseguente sconvolgimento emotivo, in una condotta particolarmente efferata e spietata, priva di ogni sensibilità per la fidanzata; tale condotta, proprio perchè generata dal movente - che la sentenza a chiare lettere riconduce alle deviazioni sessuali di S. - ha ecceduto i limiti della necessaria efferatezza del delitto, fino a raggiungere manifestazioni di vera e propria crudeltà, anche, ma non solo, simbolicamente rappresentate dal lancio del corpo lungo le scale della cantina; in definitiva, le modalità della condotta, ben evidenziate in sentenza, l'ampia documentazione sulle deviazioni sessuali e le conseguenti criticità, ampiamente riscontrate dal filmato dei rapporti intimi tra S.A. e P.C., consentono di affermare la sussistenza dell'aggravante della crudeltà nei seguenti termini: S., smascherato nei suoi problemi sessuali non risolti e non risolvibili, dimostrati anche dal fatto che mente circa le reali ragioni della non permanenza presso l'abitazione di C. quella sera, riversa sulla vittima questa per lui insopportabile "impotenza" e rabbia repressa ed accumulata, senza pietà, e, quindi, agisce con spietata insensibilità.

7. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano ha depositato, in data 20.11.2015, memoria ex art. 121 c.p.p. , contestando ciascuno dei motivi di ricorso dell'imputato.

8. In data 23.11.2015 le parti civili P.G., P.R. e P.M. hanno depositato, a mezzo dei loro difensori, avv.ti Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, memoria con la quale hanno contestato punto per punto tutti i motivi di ricorso dell'imputato, dando atto, tra l'altro, che, alla luce dell'avvenuta rinnovazione dibattimentale, taluni dei dati probatori acquisiti avrebbero probabilmente consentito, anche di per sè soli, di affermare la colpevolezza dell'imputato, ma proprio la considerazione unitaria delle innumerevoli circostanze indiziarie progressivamente accertate e la loro univoca convergenza verso una precisa ricostruzione degli eventi consente di superare, con assoluta certezza logico-razionale, qualsiasi ipotetico dubbio derivante da eventuali suggestioni emotive, o da semplici osservazioni congetturali.

9. In data 24.11.2015 l'imputato, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, ha depositato memoria, contenente otto motivi nuovi di ricorso, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. , comma 4, con i quali ha approfondito alcuni temi, già investiti dal ricorso principale. Egli censura:

- con il primo motivo nuovo, in relazione al secondo motivo del ricorso principale, la valutazione contenuta nella sentenza impugnata circa la sostanziale irrilevanza dell'individuazione dell'ora precisa della morte di P.C., essendo stata implicitamente ritenuta sufficiente l'approssimazione temporale offerta dagli accertamenti medico-legali, trasformata in un preciso arco temporale (di 23 minuti) per farlo coincidere ex post con l'affermata responsabilità dell'imputato; l'esatta determinazione dell'ora della morte di P. C., era, invece, ineludibile presupposto fattuale per la verifica dell'alibi dell'imputato in funzione dell'indagine volta ad accertare la possibilità della sua asserita presenza in Via (OMISSIS), a (OMISSIS), la mattina del delitto e questo prima ancora di giungere a prendere in considerazione il riscontro di una presenza a lui non riferibile presso il locus commissi delicti (tema bicicletta); i giudici del rinvio, invero, hanno trascurato la lacunosità ed insufficienza delle indagini medico legali espletate e specificamente la negligente mancata rilevazione del peso corporeo della vittima in sede autoptica, pur essendo tale rilievo uno dei parametri fondamentali per la determinazione esatta dell'ora della morte; in risposta all'incarico conferito dal G.u.p., il Collegio peritale nominato in primo grado concludeva nel senso che non era possibile determinare con precisione l'orario della morte, dovendo limitarsi alla più sommaria indicazione che P.C. fu aggredita nel corso della mattina del (OMISSIS) ("in conclusione, il riesame del caso ci porta a ritenere non valutabile con precisione l'epoca della morte, se non affermando che essa avvenne nel corso della mattinata del (OMISSIS)"); tale conclusione, tuttavia, non poteva essere utilizzata dai giudici di rinvio, trasformandola in un arco temporale specifico (23 minuti: 9.12-9.35), disancorato dalle risultanze di prova, nè mai avrebbe potuto trasformarsi in un "indizio" a carico dell'imputato;

- con il secondo motivo nuovo, la ritenuta irrilevanza dei dati probatori acquisiti ed assunti in relazione alla tematica "bicicletta" - vizi rilevanti ai sensi dell'art. 627 c.p.p. , comma 3 e art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) ed e) - non avendo la Corte territoriale considerato che la bicicletta nera da donna della famiglia S. è risultata intatta, mai modificata in nessuna componente ed ictu oculi diversa da quella vista dalle testimoni e ciò non poteva e non doveva essere ignorato; inoltre, l'integrazione probatoria doveva ritenersi dirimente solo al fine di collocare (o meno) S.A. sul luogo del delitto;

- con il terzo motivo nuovo, la negata rinnovazione del dibattimento, con audizione della testimone Be.Fr., vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), atteso che l'escussione della teste era finalizzata a sottoporre alla stessa in visione la bicicletta ed escluderne definitivamente la compatibilità. Ebbene con il rigetto della richiesta di rinnovazione, sono stati avanzati ex ante dubbi sulla attendibilità della stessa per l'attenzione mediatica che la tematica bicicletta aveva suscitato, ma tale valutazione non è condivisibile; invero, non è consentito operare valutazioni sulla attendibilità di un testimone, nemmeno in un processo negativamente influenzato da un alto tasso di nocività mediatica, prima di averne potuto apprezzare la portata, sottoponendo le dichiarazioni dei testimoni alla prova del contraddittorio, mediante lo strumento (la cross examination) che da sempre ne consente il vaglio;

- con il quarto motivo nuovo, la totale omessa motivazione in relazione alla prova dichiarativa ammessa ex art. 495 c.p.p. , comma 2 del mar.llo Se. e del Brig. Pe., dell'inammissibilità ab origine di essa, a fronte dell'evidente tentativo di surrogare l'inesistente documentazione di un atto tipico di polizia giudiziaria (previsto dall'art. 357 c.p.p. , comma 2, lett. e), art. 373 c.p.p. , in relazione all'art. 354 c.p.p. ) con tali deposizioni testimoniali;

in ogni caso, la sentenza impugnata merita censura laddove ha mostrato la convinzione di poter utilizzare tali dichiarazioni a sostegno dell'operata "valutazione indiziaria" che ha, poi, condotto all'affermazione della penale responsabilità di S.A.;

tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere vagliate sotto il duplice profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei soggetti dichiaranti e dei criteri adottati e, solo ove superato motivatamente il vaglio della duplice attendibilità, l'oggetto delle dichiarazioni avrebbe, al più, potuto essere messo in relazione ad altri eventuali elementi; nella sentenza impugnata, tuttavia, manca del tutto il vaglio dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei testi in questione;

- con il quinto motivo nuovo, in relazione ai motivi 5^, 8^ e 9^, l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova scientifica, l'erronea applicazione dei principi enunciati in ordine alla valenza processuale attribuibile alle risultanze delle prove scientifiche e, segnatamente, a quelle delle indagini genetiche, con omessa motivazione sui canoni metodologici adottati in relazione ai risultati della disposta estensione della perizia collegiale sulla "camminata", ai sensi dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e); in particolare, la sentenza impugnata risulta superficiale nel maneggiare i numerosi e pur complicati dati processuali forniti dalle perizie (e dalle consulenze tecniche), omettendo necessitate distinzioni sul tipo di indagini condotte, pur essendo evidente come si sarebbe dovuto, invece, effettuare un attento scrutinio circa la validità dei diversi risultati probatori ottenuti mediante lo strumento della perizia. Ciò si rileva con riguardo alle risultanze delle perizie, volte a verificare l'avanzato sospetto iniziale per cui S. avrebbe mentito quando aveva detto di aver rinvenuto il corpo della fidanzata alle ore 13.50 del (OMISSIS): sospetto, invero, che si è cercato, a più riprese, di verificare, dapprima con le perizie disposte dal G.u.p. e, successivamente, con l'estensione della perizia ai gradini della scala che conduce al vano cantina, nel corso del giudizio di rinvio; del pari ciò si rileva per quanto concerne le indagini genetiche condotte sul dispenser del sapone e sui pedali della bicicletta Umberto Dei, per le quali vi è stata erronea valutazione della prova scientifica, con superamento della stessa;

- con il sesto motivo nuovo, l'irrilevanza della mancata individuazione del movente, avendo il Giudice del rinvio dato atto come "il movente dell'omicidio non è stato individuato". Al proposito è noto che l'individuazione del "movente" viene ritenuta pressochè irrilevante nel caso in cui il quadro probatorio sia concludente, come certamente accade in presenza di una prova diretta di responsabilità dell'imputato e nel caso in cui il quadro probatorio, ancorchè indiziario, sia, tuttavia, consolidato, univoco, già di per sè direttamente convergente all'affermazione della penale responsabilità; nel caso di specie, invece, la mancata individuazione del movente, avrebbe dovuto condurre la Corte di rinvio ad operare una valutazione ex art. 192 c.p.p. , comma 2, alla stregua dei consolidati principi giurisprudenziali, del tutto differente da quella operata. Orbene, le asserite e non meglio precisate devianze sessuali dell'imputato, individuate nel ricorso della Procura Generale quale causale dell'omicidio, sono frutto di un'opinione della Procura che non trova riscontro nelle emergenze processuali e, comunque, non pare certo ammissibile che una devianza di questo genere possa essere eretta a dato processuale e addirittura posta a base di un movente;

- con il settimo motivo nuovo, in relazione al motivo diciottesimo del ricorso principale, per violazione dell'art. 627 c.p.p. , comma 3 e art. 628 c.p.p. e valutazione della prova indiziaria con erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. , comma 2, anche con riferimento ai canoni costantemente indicati dalla giurisprudenza di legittimità, vizi questi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) ed e); in particolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto operare una verifica - dandone adeguata motivazione - circa i requisiti di "gravità" e "precisione" di ogni singolo indizio ed escluderne la sussistenza (ovvero, addirittura, escluderne la valenza indiziaria) ogniqualvolta la circostanza si fosse tradotta in un giudizio di mera compatibilità, ovvero fosse risultata non verificabile, in quanto priva di legge di copertura e dipendente, invece, dalla mera "casualità" (elementi neutri, privi di affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale), ovvero, ancora, quando la connessione della circostanza con il fatto omicidiario fosse risultata meramente eventuale (non grave) o del tutto vaga e fumosa (non precisa), fornendo, altresì, adeguate risposte motivazionali in punto di valutazione delle prove "scientifiche";

nessuno di tali criteri risulta, applicato nella sentenza gravata, atteso che tutti gli elementi considerati sono risultati, o neutri (perchè dipendenti dalla pura casualità, incontrollabili ed inconoscibili: cfr. tematica sul "ritrovamento" - "camminata"), o smentiti (come il nesso tra le impronte sul dispenser e l'omicidio, impronte sulla cui presenza vi erano plurime ragionevoli spiegazioni, considerando peraltro che lo S. era fidanzato della vittima e frequentatore di casa P.), o comunque, nè gravi, nè precisi (come il DNA di P.C. - fidanzata dell'imputato - sul/i pedale/i, non riconducibile a sangue), o addirittura inesistenti ( S.A. avrebbe riferito di un incidente domestico - circostanza questa smentita dalla registrazione audio del 118 e dalle dichiarazioni dei Carabinieri - che per la sentenza "costituisce il primo grave e preciso indizio a suo carico"), ovvero finanche risultati a discarico (la bicicletta vista davanti all'abitazione non è risultata appartenere a S.); emerge, invece, evidente, l'intento di "massificare" circostanze irrilevanti, in un continuo "mettere in connessione" suggestioni ed impressioni, dati privi di supporto probatorio e dati smentiti dalle prove in atti, per poi, invece, espungere chirurgicamente non solo le più che ragionevoli e processualmente comprovate "letture alternative", ma anche e soprattutto gli evidenti elementi di prova a discarico, che avrebbero reciso ogni nesso tra l'imputato e l'omicidio di P.C.;

- con l'ottavo motivo nuovo, il non operato vaglio applicativo della dirimente regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", atteso che, l'affermata incertezza su dati di rilievo comprova un complessivo quadro da considerarsi contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato; è pacifico, del resto, che l'intrinseca contraddittorietà di dati fondamentali (mendacio, bicicletta, movente) costituisce, già di per sè, un primo, eloquente segnale di un insieme probatorio tutt'altro che contrassegnato da evidenza oltre il ragionevole dubbio.

10. In data 4.12.2015 è stata depositata altra memoria a firma dei difensori delle parti civili, in risposta ai motivi aggiunti dell'imputato.

11. All'udienza dell'11.12.2015 questa Corte, letto l'art. 615 c.p.p. , comma 1, considerate l'importanza e la complessità delle questioni da decidere, ha differito la deliberazione alla data odierna.

Motivi della decisione
1. Il ricorso di S.A. è infondato.

Vanno preliminarmente esaminate le questioni processuali sollevate dalla difesa con plurimi motivi di doglianza.

1.1. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso dell'imputato, relativo alla nullità parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui ha utilizzato i risultati della perizia svolta dai dott.ri b., T. e V.; detta perizia, secondo il ricorrente, è da considerarsi a sua volta nulla, nella parte riguardante l'individuazione della durata dell'aggressione subita da P.C., tema questo del tutto estraneo all'oggetto dei quesiti posti dalla Corte territoriale, sviluppato, quindi, in assenza del contraddittorio. Deve in proposito rilevarsi che il mandato conferito dalla Corte d'assise d'Appello di Milano al collegio peritale, è stato del seguente testuale tenore: "Procedano i periti alla ricostruzione del luogo teatro dei fatti, utilizzando le moderne tecniche geomatiche, estendendole ai primi gradini della scala che conduce alla cantina e posizionandovi le tracce di sangue presenti sul pavimento. Utilizzino a tale scopo tutte le immagini della scena del reato presenti in atti e gli accertamenti in precedenza eseguiti dai consulenti del PM, dai consulenti di parte e dai periti del GUP. Tale ricostruzione andrà eseguita, per quanto tecnicamente possibile, eliminando le tracce di sangue con certezza riferibili ad una contaminazione della scena, successiva all'evento delittuoso e considerando i diversi orari di ripresa delle fotografie utilizzate per la ricostruzione della posizione di dette tracce.

Dicano se tale estensione della ricostruzione modifichi il giudizio probabilistico indicato nelle precedenti, consulenze e perizie sulla possibilità per un soggetto che si muove all'interno della stanza, come ha descritto S.A., di intercettare nel suo tragitto le macchie di sangue presenti sul pavimento secondo una metodologia numerica scientificamente validata. Descrivano poi come tale giudizio possa essere modificato da quei meccanismi di evitamento implicito delle tracce cui si fa esplicito riferimento nella perizia del giudizio di primo grado. Dicano, inoltre, quale sia, sempre in relazione alla dimensione delle macchie e al tempo trascorso dall'omicidio, la possibilità che le suole in questione, dopo aver calpestato tracce ematiche, possano determinare impronte visibili e latenti e, per contro, determinino modificazioni delle macchie. Tali valutazioni dovranno essere proposte considerando i tempi di essiccamento del sangue indicati nelle precedenti consulenze e perizie e, per quanto possibile, i parametri fisici meteorologici (temperatura e umidità) presenti in concreto nell'ambiente al momento del delitto".

1.1.1. Da tali quesiti emerge che il mandato conferito ai periti non era specificamente indirizzato all'accertamento della "durata dell'aggressione", ma tale accertamento, in base alla mera lettura del provvedimento di incarico, non poteva che essere ad esso complementare, anzi presupporlo. Invero, la richiesta rivolta ai periti (di verificare, tra l'altro - previo esame delle macchie di sangue sulla scena del delitto, eliminando le tracce con certezza riferibili ad una contaminazione - la possibilità per le suole delle scarpe di S.A., anche in relazione "al tempo trascorso dall'omicidio", di determinare impronte visibili e latenti, o di modificare tracce ematiche, dopo averle calpestate, considerando i tempi di essiccamento del sangue), non poteva certamente prescindere dalla individuazione del tempo di formazione delle varie gore ematiche rinvenute e dal tempo di produzione delle altre tracce del sangue della vittima durante l'aggressione, sia sul pavimento, che sui primi gradini della scala che conduce alla cantina. L'analisi scientifica delle macchie di sangue costituisce, da tempo, strumento fondamentale per la ricostruzione delle dinamiche omicidiarie, interagendo con tutti gli elementi emergenti dalle attività investigative; infatti, le caratteristiche delle macchie, l'ubicazione di esse e le loro condizioni al momento del rinvenimento della vittima ben possono fornire indicazioni utili anche sui tempi degli accadimenti. Che d'altra parte, nell'opera di ricostruzione di un accadimento si faccia riferimento (implicito od esplicito) al tempo in cui esso è avvenuto (tempo sia inteso in senso "puntuale", che come "durata") è del tutto ovvio, atteso che il tempo e lo spazio rappresentano coordinate all'interno delle quali il mondo fenomenico si pone.

1.1.2. Nel caso in esame, pertanto, il tempo di durata dell'aggressione, a partire dai primi colpi che hanno attinto P. C., sino al momento in cui il corpo è stato spinto lungo la scala del seminterrato, non può ritenersi un tema estraneo, ultra petita, rispetto alle indagini demandate ai periti, avendo costituito, viceversa, una delle basi alle quali ancorare le valutazioni scientifiche circa le condizioni di essiccamento delle macchie ematiche nel momento in cui S.A., secondo le sue dichiarazioni, sarebbe entrato nell'abitazione e avrebbe rinvenuto la fidanzata sulla scala della cantina. L'accertamento era, quindi, indispensabile (e inevitabile), in relazione alla possibilità di lasciare (o meno) "impronte", o modificare le macchie stesse. Tanto emerge chiaramente da quanto evidenziato dagli stessi periti nel paragrafo dell'elaborato relativo alla "durata dell'aggressione", specificamente valutato nella sentenza impugnata, ove la considerazione, secondo cui "un punto di rilievo per la globale lettura delle modalità di aggressione è certamente definire il tempo che può ragionevolmente essere trascorso tra l'inizio e la fine dell'azione aggressiva, ovvero tra i primi colpi che hanno attinto la P., mentre si trovava nell'ingresso dell'abitazione, e il momento in cui il corpo della ragazza è stato sospinto lungo la scala che porta al seminterrato", va senz'altro letta in relazione allo sviluppo del ragionamento dei periti stessi. Tale ragionamento, infatti, teso ad individuare il tempo impiegato per la formazione della prima gora ematica, ossia quella ai piedi della scala posta all'ingresso dell'abitazione, e, quindi, il tempo a partire dal quale è iniziato l'essiccamento della prima, così come delle ulteriori tracce ematiche, secondo lo snodo della dinamica omicidiaria evincibile dagli elementi acquisiti, dà pienamente conto delle ragioni per le quali si è resa necessaria la ricostruzione dei tempi dell'aggressione, non per mero "spirito investigativo", bensì in funzione delle risposte da fornire ai quesiti formulati dalla Corte territoriale.

Nè può farsi questione, nella fattispecie in esame, di violazione del contraddittorio tra le parti, posto che sulla sperimentazione empirica in merito ai tempi di essiccamento del sangue risulta esservi stato, anzi, ampio contraddittorio tra periti e consulenti di parte. Deve, pertanto, concludersi ed affermarsi il principio che non è censurabile l'utilizzazione da parte dei giudici di merito, nella formazione del proprio convincimento, della ricostruzione degli accadimenti operata dai periti, nella misura in cui tale ricostruzione sia stata prevedibilmente complementare alla risposta ai quesiti tecnici oggetto di mandato ed ancorata agli elementi ed ai dati scientifici dagli stessi periti rilevati e considerati per l'espletamento dell'incarico.

1.1.3. Va evidenziato altresì che, nel caso di specie, la difesa dell'imputato non pare aver specificamente contestato, immediatamente dopo il deposito dell'elaborato peritale, il paragrafo contenente le argomentazioni in merito "alla durata dell'aggressione", sicchè, a tutto concedere, anche a voler ritenere ravvisabile un profilo di irritualità della perizia, nella parte afferente la tematica in questione, al più, potrebbe configurarsi una nullità a regime intermedio, che avrebbe dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo il deposito dell'elaborato.

1.2. Infondata si presenta anche l'eccezione di cui al punto due del quinto motivo di ricorso dell'imputato, circa la nullità del provvedimento che ha dichiarato de plano l'inutilizzabilità della consulenza tecnica della difesa, a firma dei proff. Ba., Pi. e pe.. In proposito, va precisato che la Corte territoriale nella sentenza impugnata ha meglio esplicitato le ragioni ostative all'utilizzazione della consulenza tecnica difensiva in questione, rilevando, in proposito, come "con tale elaborato, depositato a notevole distanza dalle udienze in cui sono stati i sentiti i periti (come si è detto nel contraddittorio delle parti, e alla presenza dei consulenti della Difesa, che avevano presenziato a tutte le operazioni peritali, imponendo anche la ripetizione di alcuni test) si sia cercato di introdurre negli atti del processo risultati che rispondono a quesiti che la Corte non ha posto e frutto di attività che si sono svolte al di fuori del controllo delle parti. In ogni caso, come è stato ribadito più volte, i periti nominati dalla Corte hanno considerato tutte le macchie presenti sulla scena del crimine secche, secondo quell'approccio estremamente conservativo.... Al contrario, i consulenti sono ancora una volta partiti da un dato (la parte "potenzialmente problematica" della grande macchia) di difficile individuazione (e proprio per questo considerata tutta secca dagli attuali periti). Quello che hanno fatto i consulenti di parte costituisce quindi un accertamento, non solo non richiesto, ma dipendente da una serie di variabili non verificabili in alcun modo". Tale valutazione non merita censura, dando esaurientemente conto, senza incorrere in vizi, delle ragioni relative all'"inutilizzabilità" - rectius "irrilevanza" - della consulenza tecnica difensiva in questione.

1.2.1. Giova in proposito premettere che il potere delle parti di nominare propri consulenti tecnici e la facoltà di questi ultimi di esporre il proprio parere al giudice, anche mediante memorie, soggiacciono alle disposizioni generali in materia di prove ed, in particolare, all'art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova (arg. ex Sez. 1, n. 6506 del 23/04/1998, Rv. 210761). Pertanto, l'esercizio del diritto alla prova, manifestato con la produzione di una consulenza tecnica difensiva, implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità, ove abbia formato oggetto di apposita motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. Un., n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246585). Nel caso di specie, la valutazione, in sostanza, operata dalla Corte territoriale, di manifesta irrilevanza, o superfluità, della consulenza difensiva, risulta fondata sui rilievi: a) che i risultati introdotti con tale elaborato "rispondono a quesiti che la Corte non ha posto", b) che, in ogni caso, tutte le macchie presenti sulla scena del crimine sono state considerate secche, c) che i risultati in questione dipendono da una serie di variabili non verificabili in alcun modo. L'imputato sostiene, invece, che il contenuto della consulenza tecnica difensiva si presenti pienamente in linea con i quesiti posti dalla Corte al collegio peritale, e ciò, sia sotto il profilo dell'operatività delle strategie di evitamento, sia sotto il profilo della valutazione delle modifiche del sangue secco o del rilascio di impronte. Ebbene, al di là di tale asserzione, resta il dato che il contenuto della consulenza difensiva, compiutamente esaminato dai giudici d'appello, non tiene conto del chiaro quesito rivolto ai periti, circa la possibilità di intercettare le macchie di sangue presenti sul pavimento con l'utilizzo di "una metodologia numerica scientificamente validata" e la possibilità di modificare tale giudizio con meccanismi di evitamento implicito.

La consulenza difensiva, in particolare, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non ha "centrato" tali accertamenti, confutandoli con alternativa deduzione tecnica, avendo coltivato eminentemente l'aspetto dell'evitamento, concentrandosi, poi, sulla gora ematica situata davanti alla porta della cantina e sul volume di essa. Si tratta di risultati vieppiù irrilevanti, a fronte degli esiti della perizia (che la consulenza mirava a sconfessare), secondo cui: "sussiste una possibilità del tutto marginale per l'imputato S.A. di non intercettare nel tragitto da lui descritto le macchie di sangue presenti sul pavimento. Il giudizio... è proposto in termini numerici poichè richiesto dal mandato peritale. Per tale motivo non è possibile determinare in termini scientifici come l'indicata probabilità possa essere modificata da strategie di evitamento.....di tipo volontario, e che comunque non sono modellizzabili. Le prove di essiccamento sul sangue.....indicano che, in termini di elevata probabilità, al momento del presunto ingresso dell'imputato nell'alloggio la quasi totalità delle macchie di sangue presenti sul pavimento erano asciutte, mentre alcune gore ematiche, determinate da una quantità di sangue maggiore di 2-3 e non strisciate, potevano essere ancora, almeno in parte, liquide, ma si tratta di un giudizio in termini di verosimiglianza, non meglio definibile tecnicamente, stante la mancanza di un parametro oggettivo sul quale valutare il grado di essiccamento di una traccia ematica le scarpe la coste utilizzate dall'imputato siano dotate di una marcata capacità di adesione e captazione di piccole particelle di sangue.

Tale capacità si è confermata dalle sperimentazioni...condotte. In particolare si è evidenziato che dopo avere calpestato delle tracce di sangue, sia umide che secche, le suole delle scarpe hanno captato particelle ematiche tanto da risultare costantemente positive al luminol nelle diverse ripetizioni, ed inoltre sono state in grado di trasferire parte del materiale ematico ai tappetini d'auto calpestati ... Le prove di calpestamento di tracce di sangue secco dimostrano come le scarpe lacoste determinino una tipica modificazione delle macchie (costituita dalla rottura della parte centrale della macchia)....". Tali valutazioni tecniche danno, altresì, pienamente conto, da un lato, dell'irrilevanza degli approfondimenti sulla gora ematica innanzi alla porta della cantina e sulla consistenza di essa, essendo state le macchie ematiche considerate dai periti tutte come asciutte, così come dell'irrilevanza delle dissertazioni sulle strategie di evitamento, che, come segnalato dai periti, avendo esse natura volontaria, afferiscono ad altri ambiti e non si coordinano con la "metodologia numerica scientificamente validata" relativa alla possibilità/probabilità di intercettare le macchie ematiche presenti sul pavimento da parte di S.A., metodologia il cui utilizzo è stato specificamente richiesto con il mandato.

1.2.2. Va, poi, rilevato che la considerazione dei giudici d'appello - secondo cui l'attività dei consulenti difensivi sarebbe stata svolta al di fuori del controllo delle parti - letta nel contesto di riferimento, lungi dal mettere in discussione la natura della consulenza difensiva, come dedotto dell'imputato, si presenta, invece, chiaramente collegata alla premessa, secondo cui l'elaborato difensivo è stato depositato a notevole distanza dalle udienze in cui sono stati i sentiti i periti, senza possibilità, dunque, di creare un ulteriore dibattito sugli aspetti considerati dalla consulenza medesima.

1.2.3. In merito alla considerazione di cui alla sentenza impugnata dei risultati della perizia svolta dai dott.ri b., T. e V., circa la durata dell'aggressione di P.C., accertamento questo non richiesto dalla Corte territoriale, si rimanda a tutto quanto già evidenziato sub 1.1. e ss..

1.3. Infondate si presentano, altresì, le doglianza relative al punto 4 del sesto motivo di ricorso ed il terzo motivo nuovo, con i quali viene censurata la mancata rinnovazione istruttoria da parte della Corte territoriale, mediante la nuova escussione della teste Be.Fr.. Ed invero, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non escutere nuovamente, sia la testimone Be., che la teste Tr., ravvisabili, in sostanza, nella perdita di genuinità delle dichiarazioni delle predette, avendo il "tema bicicletta", in tutti suoi risvolti, costituito, negli anni, oggetto di una esagerata attenzione mediatica, tale da influenzare il ricordo delle testi, rendendo difficile, se non impossibile, distinguere tra ciò che le stesse avevano effettivamente visto quella mattina e quello che in seguito ricordavano di avere visto, considerato, altresì, che almeno la Be. aveva, nel tempo, anche reso interviste e dichiarazioni in diverse sedi non giudiziarie. In tale contesto, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto di dover considerare le prime dichiarazioni rese dalle due testimoni nell'immediatezza dei fatti, come sicuramente autentiche, fermo restando il giudizio circa l'attendibilità di entrambe, considerato, peraltro, che le stesse, sin da subito, non avevano descritto la bicicletta in termini esattamente sovrapponibili.

Tale valutazione si presenta immune da censure, dovendo, in primo luogo, richiamarsi i principi, più volte espressi da questa Corte, secondo cui la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando il giudice non sia in grado di decidere sul punto allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l'incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perchè tale attività risulti, comunque, decisiva in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 4, n. 28962 del 21/06/2013) e che, all'evidenza, non è stata ravvisata nella fattispecie in esame, sulla base del coerente percorso logico anzidetto.

1.3.1. la generica doglianza, poi, secondo cui la Corte territoriale, avendo svolto una copiosa istruttoria dibattimentale, ben avrebbe potuto dare ingresso anche al mezzo istruttorio in questione, tralascia chiaramente il dato già evidenziato, secondo cui la rinnovazione del dibattimento, per le sue peculiarità, va disposta, per la necessità di eliminare eventuali incertezze, laddove la sentenza impugnata ha, non solo, messo in risalto, in sostanza, l'assenza del requisito della sua decisività, ma ha dato conto, nel contempo, delle ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, che la genuinità del ricordo delle testimoni nel corso del tempo fosse stata "contaminata" anche dall'incessante attenzione mediatica alla vicenda avendo, peraltro, la Be. rilasciato dichiarazioni ed interviste in sede non giudiziaria - e per le quali, dall'altro, ha considerato, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti delle testimoni.

1.3.2. Infondata si presenta, in proposito, la deduzione secondo la quale, i giudici d'appello, con la decisione di non escutere nuovamente la Be., avrebbero effettuato una valutazione di (in)attendibilità della predetta, pur non essendo state le dichiarazioni ancora rese. Ed invero, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di esame ex novo delle testimoni, ma di richiesta di rinnovazione dell'escussione delle stesse, ipotesi questa, in merito alla quale il giudice, al fine di valutarne l'ammissibilità, ha utilizzato elementi già acquisiti al processo, rilevando, peraltro, come entrambe le testimoni avessero già fatto registrare, nel corso degli anni, deficienze nel ricordo, in virtù della indicata contaminazione. L'aver i giudici d'appello considerato anche tali elementi non costituisce in alcun modo anticipazione del giudizio di attendibilità della testimone, bensì integra una presa d'atto di circostanze che non potevano essere tralasciate da quei giudicanti, in sede di complessiva verifica della possibilità di decidere allo stato degli atti ex art. 603 c.p.p. , comma 1. In tale contesto, del tutto inconferente si presenta il richiamo dell'imputato ai principi affermati in una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 10109 del 26/06/1997, Rv. 208816) - secondo cui l'ammissione della prova non può essere esclusa in base alla presunzione, ancorchè ragionevole, della sua inattendibilità, in rapporto alle acquisizioni già esistenti agli atti, giacchè, così facendo, verrebbe ad essere anticipato il giudizio sulla valutazione della prova nel suo complesso (valutazione, che, invece, come è ovvio, deve essere espressa soltanto dopo che la prova medesima sia stata esperita), dovendo viceversa il concetto di decisività essere formulato con giudizio "ex ante"; decisività da intendersi ovviamente in relazione alla idoneità della prova richiesta a contrastare circostanze altrimenti acquisite, elidendone la efficacia in modo da rendere possibile una diversa pronuncia. Invero, nella fattispecie in esame, è stata esclusa a monte la decisività del mezzo istruttorio richiesto in rinnovazione, stante la ritenuta autenticità delle prime dichiarazioni, rispetto a quelle già rilasciate dalle testimoni in un momento successivo.

1.4. Infondate si presentano le doglianze di cui all'undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso, nonchè di cui al quarto motivo nuovo, in merito alla disposta rinnovazione istruttoria, mediante l'escussione dei testi mar.llo Se. e brig. Pe., circa il rilevamento di "segni" (graffi, od altro) sulla persona di S. A. nell'immediatezza dei fatti. Ed invero, anche a voler tralasciare le perplessità che nutre questo Collegio circa l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia in merito alle doglianze di natura processuale sollevate in relazione alla disposta escussione - posto che la sentenza impugnata ha espressamente evidenziato di non aver "attribuito particolare rilevanza ai graffi..." (da intendersi, per quanto si evidenzierà innanzi, come "nessuna" rilevanza) e che la difesa di S. "ha ragione" quando sostiene che i predetti C.C., nelle numerose annotazioni e relazioni di servizio, nulla hanno detto di tali presunti graffi - in ogni caso, deve osservarsi che, quanto alla sostanziale omessa motivazione, circa il diniego di revoca dell'ordinanza ammissiva dell'escussione del Se. e del Pe., si presenta immune da censura la valutazione della Corte territoriale, che, nel dar conto della richiesta in questione, ha evidenziato come non fosse ravvisabile alcun motivo per revocare la precedente ordinanza, eventualmente soggetta ad impugnazione insieme alla sentenza. Con tale succinta argomentazione, i giudici d'appello hanno, in sostanza, ritenuto che non fossero stati all'evidenza addotti elementi ed argomenti, tali da indurre ad una diversa valutazione circa la necessità di escutere i testi, rispetto a quella già effettuata in sede di ammissione. Ciò emerge chiaramente dalla premessa effettuata nella sentenza impugnata, che pone in risalto la ripetitività della doglianza difensiva, laddove rileva che "la difesa dell'imputato eccepiva ancora l'inutilizzabilità patologica ed insanabile delle dichiarazioni" dei testi, rispetto all'ordinanza ammissiva della prova eventualmente soggetta a impugnazione insieme alla sentenza.

Peraltro, in tema di diniego di un'istanza di revoca di ordinanza dibattimentale, ben può ritenersi ottemperato l'onere motivazionale, ove emergano, in maniera indiretta, le ragioni che ne hanno giustificato il mancato accoglimento, e, comunque, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679).

1.4.1. Infondata si presenta, altresì, la specifica deduzione di cui al dodicesimo motivo di ricorso ed al quarto motivo nuovo, in merito alla nullità dell'ordinanza ammissiva della testimonianza del m.llo Se. e del brig. Pe., siccome avente tale prova ad oggetto la tematica dei "segni" sulla persona di S.A., rilevati nell'immediatezza dei fatti, segni dei quali non vi è traccia in verbali, annotazioni o documenti, anche fotografici e si sostiene, pertanto, che, anzi, sia stata inammissibilmente disposta e sia dunque inutilizzabile, in relazione al dettato di cui all'art. 357 c.p.p..

Sul punto, invero, occorre innanzitutto richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 c.p.p. , comma 2 non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità (Sez. 1 n. 34022 del 06/10/2006, rv. 234884; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014 Rv. 263219), poichè l'inosservanza dell'obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge.

Da ciò si ricava, pertanto, che non è inammissibile la richiesta di prova testimoniale in merito a quanto caduto nella diretta percezione della P.G. operante, fatta salva, ovviamente la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni, non verbalizzate, rese dagli operanti medesimi, con riferimento a quanto dagli stessi constatato, anche in relazione alle ragioni dell'omessa verbalizzazione, aspetto questo che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, risulta essere stato adeguatamente considerato.

Infatti, i giudici d'appello hanno considerato proprio la mancata verbalizzazione da parte degli operanti di eventuali segni rinvenuti sulla persona dello S., censurando l'attività svolta dagli stessi, essendo rimasto sfuggente "il criterio utilizzato dagli operanti nella scelta di fotografare o meno, repertare o meno, evidenziare o meno, sequestrare o meno, rendere o meno noto, e a chi tra i superiori, quanto verificato ed osservato".

1.5. Non meritano accoglimento le considerazioni svolte dal ricorrente nel ventesimo motivo di ricorso, miranti a censurare le plurime rinnovazioni istruttorie disposte nel giudizio di rinvio, in relazione al giudizio abbreviato non condizionato, svoltosi innanzi al giudice di primo grado, che hanno dilatato, secondo l'assunto dell'imputato, inammissibilmente le previsioni dell'art. 603 c.p.p. , nonchè l'attività di indagine compiuta "segretamente" dal Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 430 c.p.p. , in relazione al fatto che essa è stata conosciuta solo in data 20.10.2014, senza avere avuto l'imputato a disposizione tempo e mezzi per la discovery, in violazione del suo diritto di difesa.

1.5.1. A tale ultimo proposito, va rilevato, innanzitutto, che la difesa del ricorrente ha, con lealtà, evidenziato di aver prestato il consenso alle acquisizioni di cui alle "successive ordinanze di rinnovazione istruttoria", sicchè alcuna nullità potrebbe ravvisarsi nelle operate acquisizioni, disposte in relazione all'art. 603 c.p.p. , comma 3, anche perchè l'invalidità, eventualmente, da tale ipotesi scaturente a seguito della violazione del diritto di difesa, determinerebbe una nullità "intermedia", da ritenersi sanata, ove non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto da parte dell'interessato, senza attendere il compimento del primo atto successivo, ai sensi dell'art. 182 c.p.p. , comma 2.

1.5.2. L'attività integrativa d'indagine da parte del Pubblico Ministero, invero, può essere svolta anche ai fini di presentazione di richieste di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello e tale conclusione è coerente con il principio della parità delle parti nel processo, stabilito dall'art. 111 Cost. , comma 2, posto che il difensore è, a sua volta, legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2 (Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Rv. 261484).

In particolare, nel caso di attività integrativa di indagine del P.M., ex art. 430 c.p.p. , l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato è, in ogni caso, garantito dal deposito della documentazione e dall'avviso alle parti. Queste possono chiedere al giudice del dibattimento l'assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell'art. 526 c.p.p. , ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni, ex artt. 500 e 503 c.p.p.. Esse hanno ovviamente facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, mentre non è prevista, a seguito dell'inserimento di tali atti nel fascicolo del P.M., la concessione di un termine a difesa, con la conseguenza che il diniego della relativa istanza è legittimo (Sez. 5, n. 5261 del 12/12/2013,Rv. 258723). Peraltro, questa Corte ha rilevato che, anche nel caso di deposito irrituale dell'attività integrativa di indagine del P.M., non sussiste la violazione del diritto di difesa, in quanto il deposito, ancorchè irrituale ex art. 430 c.p.p. , comma 2, non impedisce alle parti private di avere notizia delle indagini e di prendere visione delle stesse (Sez. 5, n. 15042 del 18/01/2011,Rv. 250165), sicchè anche il profilo accennato dalla difesa nel ricorso, circa il mancato avviso di deposito in segreteria degli atti di indagine, risulta superato dall'avvenuta conoscenza della difesa di tali atti, pacificamente ammessa.

1.5.3. L'imputato ha avanzato dubbi in merito alla possibilità di esperire una copiosa rinnovazione istruttoria, ex art. 603 c.p.p. , comma 3, del tipo di quella sviluppata nel giudizio di rinvio, nell'ambito di un procedimento che si è celebrato nel primo grado nelle forme del rito abbreviato "senza integrazione probatoria"; in proposito si osserva che le deduzioni dell'imputato sono infondate.

Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato nella sentenza di annullamento di questa Corte, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, posta la possibilità per il giudice di primo grado di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 441 c.p.p. , comma 5, al giudice d'appello è consentito - essendo fine primario e ineludibile del processo penale l'esigenza di ricerca della verità disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p. , comma 3, in relazione al quale non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti, cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014). la rinnovazione dell'istruttoria in appello - sia disposta d'ufficio, che su istanza di parte- è senz'altro compatibile con il rito abbreviato e, nel caso come quello in esame, in cui sia stato richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti", è possibile per l'imputato solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio, di cui all'art. 603 c.p.p. , comma 3, regolato, tuttavia, dal rigido criterio dell'assoluta necessità (Sez. Un. n. 93 del 13/12/1995, Rv. 203427; Sez. 3, n. 7143 del 06/05/1998, Rv. 211216;

Sez. 1, n.36122 del 09/06/2004, Rv. 229837; Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, Rv. 239767; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, Rv. 253729;

Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, Rv. 255358; Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Rv. 257498; Sez. 4, n. 15573 del 20.12.2005, Rv. 233956).

Ed invero, con la scelta abdicativa del rito in questione, proprio l'imputato rinuncia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti, ma tale scelta non può riguardare i poteri di iniziativa ex officio, di cui il giudice è direttamente investito dalla legge, sicchè la differenza, sul piano della estensione e delle connotazioni funzionali, tra poteri delle parti e poteri del giudice in ordine alle prove, implica che l'inerzia e la rinuncia delle prime restano prive di negativa incidenza sui poteri del giudice (Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, cit.), finalizzati, come sono, al conseguimento di una giusta decisione indipendentemente dalla condotta processuale delle parti (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111). Al giudice d'appello, in particolare, è consentito il potere di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione, anche quando essa risulti assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire e, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, bloccando, quindi, ogni integrazione a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv.

258320).

In considerazione dei suddetti principi, la sentenza di annullamento - dopo aver censurato il percorso dei giudici d'appello "costantemente volto a considerare gli elementi acquisiti isolatamente e avulsi dal loro contesto", nell'indicare il diverso approccio che avrebbe dovuto, invece, connotare il procedimento inferenziale da compiersi in sede di rinvio con una rilettura e rivisitazione, nella competente sede del merito, di tutte le evidenze disponibili, senza salti logici e vuoti argomentativi- ha indicato ai giudici d'appello di rivalutare, altresì, in tale ottica la fondatezza delle singole richieste istruttorie avanzate (ad esempio, riguardanti la sperimentazione del percorso asseritamente effettuato dallo S. all'interno dell'abitazione, con estensione ai gradini scesi e risaliti per guardare il corpo di C., ovvero riguardanti l'acquisizione della bicicletta nera da donna nella disponibilità della famiglia S.), senza che a tale attività fosse ostativo il fatto che il processo si era svolto, per scelta dell'imputato, secondo il rito abbreviato c.d. "secco", senza integrazioni probatorie, con possibilità di ulteriormente integrare il compendio probatorio ai sensi dell'art. 627 c.p.p. , comma 2.

Dunque, la "copiosa" attività di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. , comma 3 disposta dai giudici d'appello in sede di rinvio, trova giustificazione in quanto richiesto da questa Corte in merito all'effettuazione di una riconsiderazione, in base a canoni di valutazione della prova indiretta, degli elementi acquisiti, non attraverso una lettura isolata di essi, ma con un organico ragionamento probatorio, con possibilità di ulteriormente integrare il compendio probatorio, in relazione all'interesse dello Stato alla ricerca della verità.

2. Vanno, poi, disattese le doglianze di cui al diciottesimo motivo di ricorso ed al settimo motivo nuovo, in merito alla violazione del disposto dell'art. 627 c.p.p. , comma 3 e art. 628 c.p.p. , per il mancato rispetto da parte dei giudici di rinvio dei principi affermati nella sentenza di annullamento in tema di valutazione della prova.

2.1. Va premesso all'uopo che, questa Corte, con la sentenza di annullamento - dopo aver rilevato che, nella fattispecie in esame, si verte in tema di prova di natura indiziaria, in mancanza di prove rappresentative dirette, evocative della esatta dinamica dell'azione criminosa in danno di P.C. - nel condividere gli assunti dei ricorsi delle parti civili e del P.G., ha ritenuto, come già evidenziato, non corretto e incongruo logicamente il ragionamento del giudice d'appello che, "escluse la validità inferenziale dei dati accertati, e oggetto di separata e autonoma analisi, e la gravità e precisione di due tra essi (impronta digitale di S.A. sul contenitore del sapone liquido e presenza di DNA di P.C. su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso al primo), indicati anche dal primo Giudice come unici ragionevolmente certi, si è astenuto dalla valutazione complessiva e unitaria degli elementi acquisiti". Tale vizio ha investito trasversalmente l'intera struttura della sentenza annullata, che ha seguito un percorso argomentativo fondato su presupposti erronei, sviluppato secondo cadenze non coerenti con i parametri valutativi della prova indiziaria. Ha rilevato, altresì, questa Corte che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi è il risultato di un articolato procedimento valutativo che perviene alla certezza logica, o meno, dell'esistenza del fatto da provare, attraverso specifici passaggi che, non limitati all'accertamento del maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi considerati isolatamente, devono estendersi al loro esame globale e unitario, non pregiudicato dalla portata possibilistica e non univoca di ciascuno di essi, e attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole - ponte (regole di esperienza, criteri di verosimiglianza, leggi scientifiche di valenza universale o statistica), alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato (o i fatti noti sono legati) al fatto da provare da un alto grado di credibilità razionale, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico della valutazione degli indizi. Tale metodo non consente una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, in un percorso volto a considerare gli elementi acquisiti isolatamente e avulsi dal loro contesto, con pretesa di specifica autosufficienza ed esaustività probatoria e di certa sussunzione di condotte umane a variabili razionali, universali o frequentiste, ma richiede una valutazione nel loro insieme e nella loro possibile confluenza, con superamento attraverso un organico ragionamento probatorio, esaustivo in rapporto a tutto il materiale ritualmente acquisito, plausibile in rapporto alla logica lettura operatane e non abdicativo della funzione, cognitiva e valutativa, giudiziaria - di eventuali carenze, limiti intrinseci o estrinseci ed equivocità. In definitiva, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione isolata dei singoli indizi, ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi, al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi possa essere superata (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Rv. 255677). La conclusione in questione costituisce esatta applicazione dei principi affermati con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica, che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

2.1.1. la sentenza di annullamento ha messo in risalto proprio ciò, ossia che, in relazione, ad esempio, ai due elementi "ragionevolmente certi" indicati dal primo giudice - l'impronta digitale di S. A. sul contenitore del sapone liquido e la presenza di DNA di P.C. su almeno uno dei pedali della bicicletta in uso al primo- i giudici d'appello avrebbero dovuto sviluppare un ragionamento probatorio, indirizzato verso una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la possibile confluenza verso un medesimo contesto dimostrativo, in relazione agli altri elementi acquisiti. Invece, la non correttezza e la incongruenza logica del ragionamento dei giudici d'appello, compiuta in violazione delle regole preposte alla valutazione della prova indiziaria, si ravvisavano con riferimento alle "circostanze indiziarie più rilevanti", tra cui gli elementi fattuali emergenti dalla scena del delitto, l'assenza di tracce ematiche o di DNA della vittima sulle scarpe indossate da S.A. e di impronte delle suole sulla scena del delitto, il racconto dell'imputato e le sue omissioni narrative relative al giorno del fatto, l'utilizzo della bicicletta nera da donna da parte dell'omicida e la disponibilità di una bicicletta di tale tipo in capo alla famiglia dell'imputato, la presenza sul dispenser di sapone liquido ubicato sul lavandino del bagno sito al pianterreno dell'abitazione dei P. di impronte digitali dell'imputato e del DNA di P.C..

Inoltre, nell'ambito del corretto percorso metodologico da seguire per la valutazione della prova indiziaria, occorreva considerare la fondatezza delle singole richieste istruttorie avanzate dalle parti, tra le altre, circa: l'adeguata verifica del percorso dichiarato dallo stesso imputato come svolto all'interno dell'abitazione di P.C., in occasione della scoperta del suo corpo, con possibilità - da valutarsi mediante esperimento giudiziale, considerando nel percorso anche l'attività motoria di discesa e risalita delle scale della cantina- di evitare la macrotraccia di sangue collocata in prossimità della porta conducente alla stessa cantina; la verifica del procedimento di essiccamento delle macchie ematiche; il mancato utilizzo nell'accertamento peritale di alcune fotografie; l'acquisizione della bicicletta nera da donna nella disponibilità della famiglia S., corrispondente alla "macrodescrizione" della bicicletta presente innanzi all'abitazione di P.C. nella prima parte della mattinata del (OMISSIS); gli accertamenti genetici sul reperto capello, rinvenuto in sede di esame autoptico; le verifiche del contenuto dei margini ungueali prelevati alla vittima nel corso dell'esame autoptico.

2.2. Tanto premesso, si osserva che la sentenza impugnata (anche in relazione a quanto si evidenzierà più dettagliatamente innanzi, nella trattazione degli ulteriori motivi di ricorso dell'imputato, relativi agli specifici elementi di responsabilità a suo carico), si è attenuta al protocollo valutativo della prova indiziaria, come indicato nella sentenza di annullamento. Invero, i giudici d'appello -dopo aver disposto plurime rinnovazioni istruttorie (per quello che si è detto prima, pienamente consentite), hanno analizzato le emergenze già acquisite nei precedenti giudizi, oltre ovviamente a quelle risultanti dalle disposte rinnovazioni istruttorie, effettuando un'attenta valutazione di ciascuna di esse e nel loro insieme, attraverso un organico ragionamento probatorio, che si presenta, ad avviso del Collegio - con l'eccezione di quanto si evidenzierà a proposito del riferimento di S.A. all'incidente domestico subito dalla fidanzata nella caduta - esaustivo in rapporto a tutto il materiale ritualmente acquisito e plausibile in rapporto alla logica lettura operatane, non disgiunto dalla valutazione delle ipotesi alternative ventilate dalla difesa dell'imputato, queste sì ritenute fantasiose e, comunque, del tutto prive di riscontri, con congrua e convincente motivazione.

2.3. la difesa dell'imputato ha messo in risalto specificamente che la Corte territoriale avrebbe operato immediatamente una lettura globale degli elementi acquisiti, con massificazione di circostanze irrilevanti, senza valutare i requisiti di "gravità" e "precisione" di ogni singolo indizio e senza verificare se un determinato elemento poteva essere effettivamente definito "indizio" in senso giuridico, pur trattandosi di elementi neutri, o smentiti, o addirittura inesistenti. In proposito - rimandando alla specifica trattazione dei singoli elementi indiziari a carico dell'imputato, censurati dalla difesa con i plurimi motivi di ricorso proposti - deve rilevarsi come, in linea generale, le doglianze in questione risultino del tutto infondate, essendosi la Corte territoriale attenuta ai principi sanciti con la sentenza di annullamento in tema di valutazione della prova indiziari a, laddove le doglianze dell'imputato appaiono finalizzate ad effettuare e riproporre, esse sì, una lettura parcellizzata, frammentaria ed atomistica degli indizi a suo carico, in violazione dei principi sopra riportati.

2.3.1. Giova richiamare in proposito l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv.191230). Lo stesso art. 192 c.p.p. , al comma 2, dispone che "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti", di guisa che un elemento processuale, per assurgere a dignità di indizio, deve avere i connotati della gravità, precisione e concordanza, secondo una configurazione mutuata dalla disciplina civilistica ( art. 2729 c.c. , comma 1). Tali connotati si compendiano nella c.d. "certezza" dell'indizio, regola questa attraverso la quale, con procedimento di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova - fatto ignoto - partendo da un fatto noto e, dunque, accertato come vero. Tale procedimento sarebbe in nuce, fallace ed inaffidabile, ove muovesse da premesse fattuali non precise e gravi e, dunque, non certe, restando, ovviamente, inteso che la certezza, di cui si discute, non deve essere assunta in termini di assolutezza o di verità in senso ontologico: la certezza del dato indiziante è, infatti, pur sempre una categoria di natura processuale, partecipando di quella species di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio con la verifica processuale della sua sussistenza (cfr., Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008). Il fatto indiziante, infatti, può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria i quali, proprio perchè tali, implicano necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio, di volta in volta assunto, come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli. la certezza da attribuire al fatto indiziante non è, quindi, concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art. 192 c.p.p. , comma 1, con l'unica differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza, ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima (Sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, Rv. 260278). E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi, applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192 c.p.p. , comma 2. Peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perchè nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv.191230). Pertanto, come già ampiamente evidenziato, è proprio l'esame globale degli indizi che consente di verificare se la fisiologica ambiguità di ciascuno di tali elementi può risolversi, così che ciascun indizio si sommi e si integri con gli altri e la risultante di tale amalgama determini una chiarificazione univoca che consenta di ritenere raggiunta la prova logica del fatto non noto. la prova così raggiunta, se conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice, ha dignità di prova piena che ben può fondare il convincimento del giudice (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Rv. 255677; Sez. 6, n. 8402 del 09/06/1997, Rv. 209100).

2.3.2. la certezza dell'indizio, in particolare, non va confusa con la certezza del fatto da provare, giacchè la caratteristica dell'indizio è, come evidenziato, quella di una certa ambiguità, proprio in relazione alla circostanza che si vuole provare e, se così non fosse, verrebbe meno la stessa differenza tra prove ed indizi; differenza che si sostanzia in ciò: mentre la prova è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico che si vuole provare, l'indizio, per sè solo, non ha per oggetto un fatto direttamente dimostrativo (della colpevolezza), ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima, fornendo nulla più di una traccia di un percorso logico argomentativo che può avere diverse sfaccettature (Sez.5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.

213922). L'indizio deve essere certo, solo con riferimento all'oggetto diretto della prova, cioè al suo contenuto intrinseco, mentre per sua natura è incerto con riferimento al fatto diverso ed ulteriore, oggetto dell'accertamento penale ed è per tale ragione che la legge richiede, al fine di prova certa del fatto (e, dunque, per l'affermazione della penale responsabilità), l'esistenza di indizi plurimi, dotati del requisito della gravità, precisione e concordanza (Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi). Pertanto, solo la prova si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento ed introduce, semmai, un profilo valutativo di credibilità, mentre l'indizio si collega potenzialmente a diverse verità ed impone al giudice non solo un previo esame di credibilità, ma soprattutto una scelta tra vari significati, che presuppone sia un'indagine di natura probabilistica (secondo logiche deduttive e leggi di esperienza; cfr. Sez. 1, n. 4837 del 28/11/1986, Giordano, Rv. 175739), sia una valutazione di tipo comparativo (Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014). Quando il Giudice si trova dinanzi ad un indizio, una volta verificatone il fondamento, si trova ancora a dover effettuare appunto un calcolo di probabilità sia in forza di massime di esperienza o di leggi scientifiche, sia grazie alla valutazione complessiva e sinottica di più elementi di prova della stessa natura.

2.3.3. Il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono, poi, tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014).

3. Il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale viene censurata la valutazione circa il "pacifico" rapporto di conoscenza, confidenza e fiducia tra la vittima e l'aggressore, ricavato dall'analisi della scena del crimine, è destituito di fondamento ed, in più punti, generico, non confrontandosi con tutti gli elementi indicati nella sentenza impugnata, univocamente convergenti verso tale rapporto. L'attenta analisi delle evidenze della scena del crimine ha costituito la base di partenza, dalla quale è stato sviluppato il ragionamento probatorio di individuazione e collegamento degli indizla carico dell'imputato, con uno snodo sequenziale coerente e privo di illogicità, che ha condotto la Corte territoriale ad affermare la responsabilità di S.A. per l'omicidio di P.C.. Questa Corte, invero, aveva censurato la sentenza oggetto di annullamento, proprio a partire dall'erronea valutazione, priva di congruenza logica, di tutti gli elementi fattuallaccertati ed emergenti dalla scena del crimine, tra cui, innanzitutto, le modalità non violente dell'ingresso dell'autore dell'omicidio all'interno dell'abitazione della vittima, dopo l'intervenuta disattivazione, alle ore 9.12 del (OMISSIS), del sistema di allarme a protezione della casa, posto in funzione nella notte, alle ore 1.52, modalità dimostrative - unitamente all'abbigliamento "da notte" della vittima, alla mancanza di segni sulla stessa (anche di violenza sessuale), alla mancata asportazione di oggetti di valore dall'abitazione, alla conoscenza della particolare ubicazione della scala di accesso alla cantina, sulla quale il corpo della giovane è stato ritrovato - di un rapporto dell'autore del fatto in termini di confidenzialità con la vittima e di conoscenza della sua abitazione.

3.1. Tenendo conto proprio di tale dictum, la sentenza impugnata è partita appunto dalla considerazione dei dati fattuali, processualmente accertati già nei precedenti giudizi, e, dunque, dal dato che P.C., la mattina del (OMISSIS), disattivò l'allarme dell'abitazione alle ore 9.12, aprendo il cancello e la porta di casa al suo aggressore. Tanto era evincibile dal mancato rinvenimento di segni di effrazione sulla porta di ingresso di casa P., dal fatto che la vittima accolse in pigiama l'aggressore, con il letto sfatto e il televisore in funzione, in una casa non ancora riordinata e con le finestre chiuse. C. venne colpita già all'ingresso, ai piedi della scala di accesso al piano superiore, trascinata e quindi, colpita nuovamente, quando si trovava a terra, in prossimità della porta della scala della cantina e spinta giù nella rampa di scale, secondo l'inequivoca interpretazione delle tracce ematiche rilevate con l'analisi BPA, utilizzata per ricostruire le modalità dell'omicidio. Inoltre, le circostanze che la porta della cantina, chiusa dall'esterno, si presentasse, identica alle altre porte interne dell'abitazione e che l'aggressore avesse gettato il corpo di C. proprio su quella scala, comportava che l'aggressore ben conosceva anche la casa e la dislocazione dei locali. C., come già detto, fu aggredita proprio all'ingresso, non si difese e non reagì affatto, venendo subito colpita brutalmente al capo.

3.2. la mera lettura congiunta di tali elementi ha condotto la Corte territoriale ad evidenziare convincentemente, con motivazione immune da vizi, che l'aggressore fosse persona in confidenza con la vittima, a tali conclusioni giungendo in considerazione del fatto che, quest'ultima, apriva volontariamente il cancello di ingresso e la porta di casa all'aggressore, lo accoglieva in pigiama, non si difendeva e non reagiva, riponendo perciò affidamento nello stesso, non aspettandosi in alcun modo di venire da lui, poi, così brutalmente colpita. Anche l'univoca direzione al capo dei colpi inferti, è stata ritenuta, senza illogicità significativa, sintomatica, "di un rapporto di intimità scatenante una emotività", che si presenta plausibile solo tra soggetti che si conoscevano bene.

I suddetti elementi, univocamente convergenti verso il rapporto di conoscenza vittima/aggressore, escludono, poi, secondo la Corte territoriale, letture alternative, quale quella indicata dalla difesa dell'imputato, secondo cui l'omicidio ben potrebbe ascriversi ad un tentativo di furto finito male, sicchè il ladro, sorpreso dalla presenza inattesa di C., avrebbe esaurito la sua reazione violenta nell'ingresso. Tale ricostruzione è stata, infatti, senza illogicità ritenuta "fantasiosa e astrusa, distante dal senso comune delle cose", sulla base dei molteplici elementi emergenti dalla sequenza degli accadimenti e dalla scena del crimine, tra cui quello che l'ignoto ladro "sorpreso in flagranza", dopo aver colpito C., al di fuori di ogni logica, invece di darsi immediatamente alla fuga si sarebbe attardato a nascondere il corpo della ragazza, avventurandosi, per far ciò, in una casa a lui sconosciuta, cercando il luogo più adatto per disfarsi del corpo della vittima; inoltre, non appaiono in alcun modo plausibili le circostanze che l'ignoto ladro si sarebbe introdotto nell'abitazione, parcheggiando la bicla vista, non lasciando segni di effrazione, non tentando di asportare beni, non determinando reazioni di sorta nella vittima, ponendo invece, in essere nei suoi confronti una condotta sì efferata, poco compatibile con un contatto occasionale.

3.3. la difesa dell'imputato, a sostegno della tesi che l'aggressione di C. sarebbe ascrivibile ad un "ignoto ladro", operando ad avviso del Collegio, una inammissibile segmentazione di alcune evidenze della scena del crimine, senza dar conto di tutti gli elementi acquisiti (e, quindi, della possibile tenuta logica della versione alternativa proposta), si è soffermata innanzitutto sull'ingresso "privo di effrazioni" in casa P. e sulla mancata considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza riferita dai familiari di C., secondo cui vivevano in quella casa anche due gatti. Pertanto, la disattivazione dell'allarme e l'assenza di segni di effrazione, ben poteva ricondursi al fatto che tallanimali quella mattina erano stati fatti uscire da C. dall'abitazione (circostanza questa da porsi in relazione alla presenza nel frigorifero di una scatola di cibo per gatti aperta, e parzialmente piena, ed al piatto di cibo dei gatti allocato fuori casa), nonchè al fatto che la porta di ingresso era stata lasciata priva di mandate, con la conseguenza che l'ignoto ladro aveva approfittato di tale situazione "favorevole" per introdursi nell'abitazione.

La non plausibilità di tale ricostruzione è stata, in sostanza, ritenuta dai giudici d'appello, in base evidentemente alla stessa premessa della narrazione dei fatti operata dall'imputato, atteso che l'ignoto ladro, giunto in bicicletta, avrebbe atteso la disattivazione del sistema di allarme e l'uscita dei gatti, ma a quel punto, pur consapevole della presenza di persone in casa, ciononostante avrebbe deliberatamente tentato "il colpo" (con il rischio, anzi la quasi certezza di imbattersi nella ragazza e, quindi, di dover far fronte a sue reazioni, che, peraltro, non vi sono state); secondo altra ipotesi, egli, giunto in bicicletta, dopo aver scavalcato il cancello dell'abitazione avrebbe trovato la porta priva di mandate, ed, introdottosi in casa, si sarebbe immediatamente imbattuto nella vittima, facendo fronte alla sua presenza, colpendola con "un martello", preoccupandosi a quel punto solo di occultare il cadavere, senza asportare alcunchè. L'illogicità di tali dinamiche emerge sì evidente che, come già ampiamente evidenziato, del tutto correttamente i giudici d'appello hanno ribadito che la ricostruzione che intende attribuire l'omicidio di P.C. ad un ignoto ladro si presenta appunto "distante dal senso comune delle cose".

3.3.1. Peraltro, il P.G. ricorrente ha messo in risalto, senza incorrere in vizi logici, che la mera presenza di una scatoletta di cibo per gatti in frigorifero non è fatto in sè idoneo a sostenere che quella mattina C. abbia staccato l'allarme per dar da mangiare ai gatti, ben potendo tale scatola essere stata aperta il giorno prima o la notte prima del (OMISSIS). Inoltre, ha rilevato il P.G., la documentazione fotografica effigiante le ciotole con il cibo per gatti, allegata al ricorso, si presenta idonea a trarre in inganno il lettore, siccome non realizzata il giorno dell'omicidio, bensì trenta giorni dopo, dal consulente della difesa.

3.3.2. Irrilevante si presenta, nel contempo, il riferimento effettuato dalla difesa dell'imputato, in merito al distacco di un pezzo di mensola del muro di cinta della villetta, in mancanza di elementi precisi circa il momento di tale distacco, nonchè insignificante quello circa la "strana" presenza, la sera precedente ai fatti, di un'Audi scura, giunta a forte velocità, nella strada ove è ubicata casa P., con a bordo alcune persone, presenza riferita, sia dall'imputato, che dalla teste Tr. (la quale aveva evidenziato anche che, uno degli occupanti aveva detto "cazzo erano i Carabinieri"), non comprendendosi in alcun modo il collegamento possibile tra tale fatto e l'omicidio di P.C..

Infine, per quanto concerne la circostanza dedotta dall'imputato, circa la "diversità" della porta di accesso alla cantina, trattandosi di una porta a libro, diversità che balza agli occhi di chi non conosce la casa, si osserva che, anche a voler considerare che tale porta (chiusa all'atto dell'aggressione, come attestato dalla presenza di schizzi ematici sulla stessa), effettivamente non sia esternamente identica alle altre porte dell'abitazione, non di meno, la lettura atomistica di tale elemento non appare idonea ad incrinare il costrutto logico della Corte territoriale, che ha considerato, nel contempo, il dato secondo cui non si presenta plausibile che un ignoto ladro, una volta aggredita la povera C., siccome scoperto, invece di allontanarsi repentinamente, si sarebbe avventurato, all'interno della casa, alla ricerca di un luogo ove occultare la vittima, trascinandola sul pavimento di casa, astenendosi in tale attività dall'asportare beni, pur avendo messo "fuori gioco" la ragazza. la difesa dell'imputato pare, inoltre, tralasciare, in proposito, l'ulteriore elemento emergente dalla scena del crimine, secondo cui l'attività di trascinamento del corpo di C. verso la porta della cantina, sulla base dell'analisi delle tracce ematiche presenti sul pavimento, iniziò dopo che furono inferti i primi colpi all'ingresso della casa, direttamente verso quella direzione, a dimostrazione del fatto che l'aggressore aveva le idee chiare sul da farsi.

In definitiva, i giudici del rinvio, scartata la poco plausibile versione alternativa ipotizzata dalla difesa dell'imputato, in merito all'aggressione di P.C. da parte di uno sconosciuto ladro, espongono la conclusione alla quale sono approdati, secondo cui vittima ed aggressore si conoscevano ed avevano un rapporto di confidenza. Tale assunto si presenta non illogico ed anzi coerente in relazione ai precisi elementi fattuali che i giudicanti hanno avuto a disposizione, tratti eminentemente dalla scena del crimine.

4. Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo nuovo aggiunto dell'imputato sono infondati. Il ricorrente tende, innanzitutto, a rimettere in discussione in questa sede l'orario della morte di P.C., asseritamente non adeguatamente considerato dai giudici di rinvio, che lo hanno circoscritto ad un arco temporale di appena 23 minuti (dalle 9.12 alle 9.35), al fine di "farlo coincidere" ex post con l'affermata responsabilità dell'imputato, pur non ricorrendone i presupposti. In proposito, va fermamente censurata la tesi del ricorrente - secondo cui, l'orario della morte di P.C. sarebbe stato progressivamente "adattato", pur in assenza di supporti probatori, alla finestra temporale in cui l'imputato risulta essere privo di alibi in tal senso- perchè tale tesi insinua il dubbio che i giudici avrebbero "dolosamente" modulato quell'orario, proprio in funzione dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza confrontarsi in alcun modo con l'articolato ragionamento svolto dagli altri giudici di merito, a partire dal primo grado di giudizio, con il quale - sia sulla base delle emergenze della perizia collegiale medico legale disposta in primo grado, che sulla base di indubbie emergenze fattuali, ricavate dalla scena del delitto - è stato individuato l'orario della morte di C., nel periodo immediatamente successivo alla disattivazione del sistema di allarme.

Invero, come già evidenziato in premessa, nonchè nella sentenza di annullamento di questa Corte - che ha richiamato in sostanza il ragionamento del primo giudice - gli elementi in base ai quali è stato ritenuto che P.C. fosse stata uccisa nell'intervallo temporale immediatamente successivo alla disattivazione, alle ore 9.12, dell'allarme perimetrale dell'abitazione, sono plurimi, tra cui, innanzitutto, quello che la perizia collegiale disposta in primo grado, ritenuta dai giudici di merito scientificamente più corretta, ha evidenziato come la morte della ragazza fosse collocabile nella "mattinata" del (OMISSIS). Tale ampio arco temporale è stato posto, quindi, a confronto con gli elementi fattuali evincibili dalla scena del crimine - e segnatamente il fatto che: a) la ragazza aveva al momento dell'aggressione un indumento estivo da notte; b) il materiale alimentare "poltaceo", contenuto nello stomaco della giovane, era verosimilmente derivante dall'assunzione di alimenti per colazione; c) nella stanza in cui il televisore era "acceso" erano collocati sul divano una confezione di cereali, un cucchiaino e una confezione di biscotti; d) le persiane delle finestre della casa erano chiuse, ad eccezione della portafinestra della cucina; e) le tende da sole non erano state abbassate; f) il letto non era stato ancora riordinato; ragion per cui, fatte salve alcune azioni- come la disattivazione dell'allarme alle 9.12, l'apertura della portafinestra della cucina, l'assunzione di alimenti per la colazione - non vi erano emergenze oggettive di altre successive, significative attività, ragionevolmente compiute dalla ragazza dopo il risveglio e la colazione.

Inoltre, l'individuazione di tale orario, ha tenuto conto di quanto dichiarato dalla testimone Be.Fr., la quale, nel raggiungere in bicicletta, alle ore 9.10, la casa della figlia ( P.M.C.), confinante con quella dei P., notava una bicicletta nera da donna appoggiata al muro dell'abitazione di C., vicino al cancello pedonale, che non vedeva più alle ore 10.20, una volta uscita nuovamente in strada, escludendo la presenza di altri sino alle ore 11, quando si allontanava con la propria bicicletta. Tali dichiarazioni, inoltre, hanno trovato riscontro in quelle di Tr.Ma., in merito alla presenza di una bicicletta nera da donna la mattina del (OMISSIS), vicino casa P.. la Be. dichiarava, poi, che la figlia le aveva confidato che C. era solita aprire abbastanza presto di mattina le persiane delle finestre del bagno, abbassare le tende da sole cambiarsi di abito, riordinare la casa, sicchè, anche in base alle registrate abitudini della ragazza, era consentito ritenere che l'interruzione delle avviate attività mattutine fosse verosimilmente da attribuirsi, all'intervenuta aggressione omicidiaria da parte di terzi. In base a tali convergenti elementi ed in base a quanto rilevato da questa Corte con la sentenza di annullamento - secondo cui, l'assenza di alibi processualmente accertato dell'imputato nella fascia oraria 9.12- 9.35, doveva essere considerata in relazione al fatto che tale fascia temporale era compatibile con la durata dell'omicidio ed il rientro a casa di S.A. - i giudici di rinvio, non erano, dunque, tenuti a rimettere in discussione anche l'orario della morte di C., come ricostruito nelle sentenze di merito, risultando esso accertato, attraverso il completo procedimento logico fattuale indicato, non seriamente contestato.

I rilievi svolti in questa sede dal ricorrente, circa la lacunosità ed insufficienza delle indagini eseguite in primo grado e, segnatamente, in merito alla negligente mancata rilevazione del peso corporeo della vittima in sede autoptica, fondamentale, invece, per la determinazione esatta dell'ora della morte, risultano ininfluenti avendo assunto per i giudici di rinvio valore decisivo la lettura congiunta degli esiti della perizia collegiale disposta in primo grado e degli elementi oggettivi emergenti dalla scena del crimine.

4.1. Generiche si presentano, poi, le deduzioni in merito al fatto che l'orario della morte di P.C. ben avrebbe potuto essere spostato in avanti, in prossimità dell'orario di uscita della Be., verso le ore 10,20, orario in cui la stessa non aveva più visto la bicicletta innanzi a casa P., ovvero al fatto che la mancanza di un alibi dell'imputato non può essere considerato un indizio e che, comunque, tutto quanto dichiarato dall'imputato è risultato confermato.

4.1.1. Ed invero, per quanto concerne la prima deduzione, si osserva che essa non si confronta con i dati ripetutamente indicati, circa la rapidità dell'azione omicidiaria, incompatibile con l'intero arco temporale di circa un'ora (9.12- 10.20), indicato dalla Be.

come intercorso tra l'avvistamento della bici, una volta arrivata a casa della figlia, e la sua uscita, quando non vedeva più la bicicletta.

4.1.2. Per quanto concerne, invece, l'assenza di alibi di S. A. nell'arco temporale di 23 minuti, tra le 9.12 e le 9.35, si osserva che, dal tenore della sentenza impugnata, non si rileva in alcun modo che tale assenza, sia stata individuata in sè, come indizio a carico dell'imputato. Ciò in linea con quanto ripetutamente evidenziato da questa Corte, a partire dalla pronuncia delle S.U. n. 1653 del 21/10/1992, secondo cui la mancanza, al pari del fallimento dell'alibi dell'imputato, è irrilevante ai fini probatori, in quanto costituente elemento di segno neutro, inidoneo a sorreggere la deduzione indiziaria, laddove può, invece, essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti la proposizione di un alibi riconosciuto mendace, perchè tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia(arg. Ex Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008;

Sez. 5,n. 4663 del 10/12/2013). E' evidente, tuttavia, che la mancanza di un alibi da parte di S.A., nella finestra temporale individuata come quella in cui si è consumato l'omicidio, costituisce un dato, che andava considerato, in relazione al compendio indiziario acquisito, atteso che, ove fosse stata verificata, di converso, la presenza di un alibi dell'imputato in tale lasso temporale, diverso ovviamente sarebbe stato il ragionamento probatorio in ordine alla sua responsabilità. Ed è proprio la mancata considerazione dell'assenza dell'alibi dell'imputato - in relazione al fatto che i giudici d'appello, in continuità argomentativa con la sentenza di primo grado, avevano ritenuto che non vi fosse incompatibilità sotto il profilo astratto tra l'aggressione, durata nel suo complesso "alcuni diversi minuti", quantificati, quanto all'episodio aggressivo in senso stretto, in una decina di minuti, e il rientro di S. in bicicletta presso la propria abitazione - che risulta essere stata censurata dalla sentenza di annullamento di questa Corte, per la violazione delle regole preposte alla valutazione della prova indiziaria e per l'illogicità della motivazione, che ha omesso di valutare la concordanza degli indizi in termini di consistenza logica.

5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce plurimi vizi motivazionali connessi alla individuazione della durata dell'aggressione e alla ritenuta compatibilità di essa con la finestra temporale di soli 23 minuti, in cui l'imputato non risulta avere un alibi comprovato, è infondato. I giudici di rinvio - muovendo, come già evidenziato, da quanto rilevato da questa Corte, circa l'omessa considerazione nella sentenza annullata dell'assenza da parte di S.A. di un alibi, processualmente accertato, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.12 (orario del disinserimento dell'allarme di casa P.) e le 9.35 (orario dell'apertura del computer portatile di S.), ritenuta compatibile nei giudizi di merito con l'azione omicida - hanno in concreto verificato più nel dettaglio, anche sulla base degli elementi emersi all'esito dell'attività di rinnovazione istruttoria compiuta, i tempi dell'azione omicidiaria, ponendola appunto in relazione alla pacifica insussistenza di un alibi da parte dell'imputato nell'orario indicato. In tale operazione valutativa, va subito detto, che non si ravvisano travisamenti della prova acquisita e, più in generale, vizi motivazionali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, avendo, peraltro, la Corte territoriale effettuato puntualizzazioni, nell'ottica anche della richiesta lettura, non esclusivamente atomistica, degli elementi acquisiti;

ciò a fronte di quanto già rilevato dal primo giudice (confermato dalla sentenza polannullata), circa il fatto che la dinamica dell'aggressione, nel suo complesso, ha avuto uno sviluppo temporale, che non si è risolto in un "tempuscolo", ma che ha richiesto almeno "alcuni diversi minuti" - quantificabili, ad esempio, in una decina di minuti, quanto all'episodio aggressivo in senso stretto, ed in 6/7 minuti, quanto al rientro in bicicletta dell'imputato presso la propria abitazione (distante circa 2 km), considerando ragionevolmente l'assenza di soste e di eventi particolari sul tragitto- minuti questi complessivamente, non incompatibili con la finestra temporale di 23 minuti in questione.

5.1. Ed infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che gli esiti della perizia, disposta in sede di rinnovazione istruttoria, a firma dei dott.ri T., b. e V., hanno "rinforzato" l'elemento della breve (ma non fulminea) durata dell'aggressione, sottolineata, sia nell'elaborato, che in udienza, dal perito medico legale dott. T., in termini maggiori rispetto a quanto sostenuto nei precedenti giudizi, sulla base di una serie di considerazioni che hanno smentito i precedenti periti. In particolare, in base al parere tecnico espresso dal perito dr. T. - che ben poteva essere considerato dai giudici d'appello, per quanto già evidenziato sub 1.1. - è emerso che è sufficiente un tempo assai breve per determinare la formazione di una gora ematica, del tipo di quella rilevata alla base della scala di casa P.; invero, la quantità di sangue che aveva prodotto quella prima gora non poteva ritenersi superiore a 50 cc, per l'estensione originale di essa, laddove il gocciolamento continuo di una flebo di 50 cc di sangue, simulato in sede peritale, si è appunto concluso in breve tempo, ossia in meno di 3 minuti.

5.2. Sempre in base alle tracce ematiche e alla ricostruzione effettuata in perizia del percorso fatto dall'assassino, considerando le impronte delle sue scarpe, è emerso nel contempo che l'andamento successivo dell'azione omicidiaria è stato anch'esso molto breve, e segnatamente l'aggressore, dopo aver tramortito la vittima, con conseguente formazione della gora ai piedi della scala all'ingresso (in meno di tre minuti), la trascinava, verso la porta di accesso della cantina, ma a questo punto, "forse per una reazione" della ragazza, la colpiva di nuovo al capo, nello spazio antistante alla porta del corridoio (come emerso dalla BPA, tenuto conto delle macchie sullo stipite destro di tale porta e di quelle da trascinamento in direzione della porta della cantina) ed, ancora, davanti alla porta della cantina, come dimostrato sia dall'ampia gora ematica innanzi alla porta "a libro", che dalla proiezione di piccole gocce di sangue sul pavimento, nonchè dalle macchie sulla stessa porta a libro, che veniva aperta per consentire il "lancio" del corpo giù dalle scale. la Corte territoriale ha evidenziato, altresì, che la perizia disposta in sede di rinnovazione istruttoria ha considerato per la prima volta, le scale della cantina e la loro conformazione, circostanza questa che ha consentito di quantificare anche i tempi di discesa e di scivolamento del corpo, che il predetto dott. T. ha indicato anch'essi come assai limitati, tenuto conto della ripidezza dei gradini e della forza iniziale impressa dal "lancio" del corpo, che ha reso la prima parte dello scivolamento molto rapido.

5.3. In ogni caso, i giudici d'appello hanno evidenziato come risulti dirimente in proposito il rilievo che appare difficilmente pensabile che in un omicidio, come quello in questione (senza reazione da parte della vittima), l'aggressore possa essersi attardato oltre pochi minuti, rispetto alla prima fase, costituente la concretizzazione del proposito criminoso, portato a rapida esecuzione, e che, in particolare, l'assassino, dopo avere inferto i primi colpi, abbia sostato in attesa del da farsi davanti al corpo di C., dimostrando, invece, proprio il trascinamento del corpo (per il cui compimento il dott. T. ha individuato la necessità di un paio di secondi), senza tentennamenti, verso la porta della cantina, all'apparenza come le altre, che l'aggressore agì in fretta, con lucidità e fredda determinazione.

Tale breve tempo -che non smentisce ed anzi porta a ritenere benevola, in considerazione delle descritte emergenze, la valutazione esemplificativa ed astratta effettuata dal primo giudice, circa l'esaurimento di questa fase in una decina di minuti (a cui va aggiunto il tempo per percorrere in bicicletta la distanza tra le due abitazioni, indicato già dal primo giudice ragionevolmente in 6/7 minuti), comporta che la finestra temporale di 23 minuti, nei quali l'imputato risulta essere sfornito di un aliblaccertato, appare pienamente compatibile con la perpetrazione dell'omicidio di P. C. e non smentito da seri elementi di segno contrario.

5.4. la difesa dell'imputato, con il quarto motivo di ricorso in esame, ha addotto plurimi vizi motivazionali - ivi compreso il travisamento della prova - che inficerebbero la valutazione circa i tempi rapidi dell'aggressione, ma tali deduzioni non colgono nel segno. In particolare, sulla possibilità di utilizzare, quanto alla "tempistica", le risultanze della perizia dei dott.ri T., b. e V., censurata dall'imputato, anche con tale motivo, vanno richiamate tutte le considerazioni già svolte sub 1.1., circa la congruenza del parere sviluppato dai periti, anche in merito ai tempi di formazione della prima traccia ematica e, più in generale, sui tempi dell'aggressione, in relazione al mandato loro conferito ed all'insussistenza di qualsivoglia profilo di illegittimità.

5.4.1. la difesa ha contestato, specificamente, la conclusione cui è giunto il perito, dr. T., circa l'individuazione di un tempo "rapido", anche per lo scivolamento del corpo di C. lungo la scala del cantinato, in contrasto con quanto rilevato dai consulenti della difesa, dai periti in primo grado e finanche dai RIS e, comunque, il perito in udienza ha dichiarato di non poter aggiungere nulla a quanto ricostruito dai RIS di Parma che, invece, hanno dato atto della "lentezza" dello scivolamento del corpo.

In proposito, va, innanzitutto, rilevato che tale doglianza è inammissibile, riportando il ricorrente alcune delle dichiarazioni effettuate all'udienza del 8.10.2014 dal perito dr. T., senza riportarle od allegarle integralmente, estrapolandole, quindi, da un contesto più ampio di riferimento (all. 18 del ricorso), mettendole a confronto con le risultanze della BPA dei RIS di Parma, senza tener conto compiutamente di quanto evidenziato dalla Corte territoriale e, segnatamente con il fatto che, per la prima volta, nell'elaborato peritale in questione, sono state considerate le scale e la loro conformazione, il che ha consentito di quantificare anche i tempi di discesa e di scivolamento del corpo.

In ogni caso, anche dalle parziali dichiarazioni del dr. T. allegate al ricorso, è dato evincere che il perito, nel richiamare le attività compiute dai RIS di Parma, non ha inteso contraddittoriamente (come sostenuto dal ricorrente), da un lato, condividere le conclusioni di costoro, in merito allo scivolamento "lento" del corpo di C. sulle scale della cantina e, dall'altro, smentirle, ma si è limitato a svolgere considerazioni di carattere generale in merito alla dinamica dell'aggressione e all'utilizzo della tecnica BPA, ritenuta condivisibile dal punto di vista della metodica; nè emerge che abbia inteso riferirsi a punti specifici della relazione dei RIS. Peraltro, quest'ultima (laddove indica: a) che il violento urto della testa insanguinata è avvenuto sul gradino n. 3 e il capo è poi scivolato dal gradino n. 4 fino al gradino n. 7; b) che in corrispondenza del 5 e 6 gradino, a differenza del 4, il sangue ha avuto sufficiente tempo per dilagare e formare delle pozze più ampie su entrambi i gradini; c) che il progressivo scivolamento della vittima lungo le scale a testa all'ingiù è avvenuto più lentamente in corrispondenza dei gradini 5 e 6, e, quindi, sugli ulteriori 7-9, con un moto dovuto più all'inerzia del corpo sottoposto alla naturale azione della forza di gravità, piuttosto che ad un'azione di spinta esercitata dall'aggressore per l'eloquente posizione del ritrovamento) non pare essere in contrasto con le conclusioni del perito riportate nella sentenza impugnata, circa i templassai limitati di discesa del corpo lungo la scala nella prima parte dello scivolamento, stante la ripidezza dei gradini e la forza iniziale impressa nel lancio.

Inoltre, la maggiore lentezza dello scivolamento dai gradini 5 e 6 e quindi 7 e 9, sino alla posizione di quiete, non vuol dire che tale scivolamento non si sia prodotto in tempi, comunque, rapidi, in relazione a quanto chiaramente evidenziato dagli stessi periti, circa il breve periodo occorrente per la formazione delle gore ematiche, in dipendenza di ferite del tipo di quelle inferte alla vittima.

5.4.2. Per quanto concerne, poi, il mancato computo da parte della Corte territoriale nel "tempo" dell'aggressione, delle attività asseritamente poste in essere dall'imputato, ossia il litigio avuto con C., il lavaggio delle mani in bagno, dopo l'omicidio, la ripulitura del dispenser del sapone, l'accensione del computer, si osserva che la valutazione conclusiva effettuata nella sentenza impugnata, circa la brevità della durata complessiva dell'azione omicidiaria, senza una individuazione esatta dei tempi per ciascuna attività (fatto salvo il percorso in bicicletta necessariamente soggetto ad un tempistica) è logica e convincente, una volta che plurimi elementi, emergenti dalla scena del crimine, hanno dato conto della estrema concentrazione degli accadimenti, ricondotta ad alcuni minuti (che già il primo giudice aveva individuato esemplificativamente in una decina) e che, attraverso lo studio di formazione delle gore ematiche ha trovato elementi ulteriori di conferma. Non vi sono elementi che lascino, invero, deporre nel senso che i giudici d'appello, nella durata complessiva dell'azione omicidiaria, non abbiano considerato anche le attività isolatamente e frammentariamente indicate dal ricorrente, tenuto conto della minuzia con cui i momenti dell'aggressione sono stati analizzati dalla Corte territoriale.

5.4.3. Non illogica si presenta, inoltre, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui le operazioni di ripulitura, di eliminazione, di abiti, scarpe e di ulteriori tracce dell'omicidio non vanno conteggiate nella finestra temporale dei 23 minuti, trattandosi di operazioni che dovevano e ben potevano essere portate a compimento successivamente all'omicidio, compatibili con le ulteriori finestre temporali - sino al rinvenimento del corpo di C. - in cui S.A. è rimasto privo di alibi accertato.

5.4.4. Le considerazioni svolte dalla difesa dell'imputato, secondo cui sarebbe illogico ritenere che l'imputato abbia percorso in bicicletta il tragitto sino a casa nelle condizioni dell'evento omicidiario sì cruento, si presentano delle mere valutazioni in fatto, del tutto soggettive, inammissibili in questa sede.

Neppure si presenta idonea, secondo la Corte territoriale a ridurre la finestra temporale di 23 minuti in questione, il contenuto delle dichiarazioni della teste Tr.Ma., che ha riferito che, all'atto del suo passaggio davanti a casa P., oltre alla bicicletta nera, aveva notato il cancelletto spalancato e le persiane di tutte le finestre chiuse, sicchè, secondo l'assunto della difesa, essendo la Tr. passata di lì verso alle 9,30, come dalle risultanze dei tabulati telefonici, non essendovi elementi per ritenere che l'omicida avesse provveduto ad aprire la portafinestra della cucina (per assenza di impronte od altro) ed essendo tale operazione da attribuirsi a C., doveva concludersi che a quell'ora la ragazza non era ancora deceduta. I giudici d'appello hanno, invero, evidenziato, con valutazione in fatto congruamente argomentata, che non può essere messa in discussione in questa sede, che la Tr. in macchina e in movimento, non poteva in alcun modo avere notato le condizioni della portafinestra della cucina, come si ricava con chiarezza dalle foto di casa P., scattate dai C.C. di Vigevano, consentendo, infatti, l'alto muro di cinta e la conformazione del cancello (dotato di un'alta banda in ferro, piena) di vedere le finestre del piano superiore (tutte chiuse in quel momento), ma non quella della cucina al piano terra.

Anche a voler considerare le fotografie riprodotte in ricorso dalla difesa (quantunque, come è ovvio, il presente giudizio di legittimità non consenta l'analisi di circostanze fattuali esaminate dai giudici d'appello, sì da sovrapporre la valutazione di questa Corte a quella propria del giudice di merito), non può ritenersi in alcun modo illogica la valutazione operata dalla sentenza impugnata, alla stregua di tali foto, scattate peraltro in posizione statica e pressochè tutte frontali, circa l'impossibilità per il conducente di un'auto in movimento di notare con esattezza le condizioni della portafinestra della cucina, dalla parte bassa del cancello non chiusa.

6. Il quinto motivo di ricorso ed i relativi "sottomotivi", nonchè il quinto motivo nuovo, teso a confutare il ritenuto mendacio dell'imputato nelle dichiarazioni da lui rese in merito al ritrovamento del corpo senza vita della fidanzata, sono infondati, ad eccezione del sottomotivo 5.9, relativo alla "prospettazione di un incidente domestico", per le ragioni che si andranno ad esporre.

6.1. I sottomotivi 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 - relativi al calpestamento, alla conseguente possibilità di lasciare o non lasciare impronte e/o di modificare le tracce ematiche, ovvero di captare e rilasciare microparticelle ematiche - vanno analizzati congiuntamente, avendo tutti come denominatore comune la verifica delle dichiarazioni di S.A., in merito al tragitto dal medesimo effettuato nell'abitazione di P.C., all'atto della "scoperta" del suo corpo.

Deve rilevarsi in premessa come il ricorrente, nel dolersi dell'illogicità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale e del travisamento delle risultanze della perizia, con riguardo alla possibilità per S.A. di calpestare tracce ematiche nell'abitazione dei P. ed alla conseguente possibilità di modificarle, abbia compiuto un'inammissibile segmentazione del percorso valutativo dei giudici d'appello, attraverso l'estrazione di alcune argomentazioni da un contesto molto più ampio, tenendo conto, ad esempio, della parte descrittiva delle emergenze processuali raccolte all'esito della rinnovazione istruttoria (pg. 41 e ss.), senza compiutamente collegarla a quella valutativa (pg. 73 e ss.), dalla quale emerge quali di tali emergenze sono state reputate decisive dai giudici del rinvio, al fine di ritenere il racconto di S.A. nel suo complesso inverosimile, stante l'impossibilità di effettuare il tragitto asseritamente dallo stesso compiuto, senza calpestare tracce e trasferire il sangue sulle sue scarpe, e, quindi, sui tappetini dell'auto da lui condotta.

6.1.1. Tanto rilevato, si osserva che il ricorrente sostiene, innanzitutto, che la perizia disposta in seguito alla rinnovazione dibattimentale alcun elemento di novità avrebbe apportato, atteso che la maggior parte delle conclusioni a cui sono giunti i periti erano già state acquisite. Tra queste, la conclusione secondo cui vi sarebbe stata per S.A. la possibilità dello 0,00038% di non calpestare alcuna traccia ematica si scontra con il dato che l'imputato non ha malaffermato di non aver calpestato tracce ematiche.

Tale assunto non è condivisibile, atteso che, il dato evidenziato dai periti del giudizio di rinvio - circa la sostanziale impossibilità nel percorso indicato dal medesimo S. di non calpestare alcuna traccia ematica presente sul pavimento di casa P. all'atto del rinvenimento del corpo di C. - non risulta essere stato valutato come elemento di novità in sè, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e come si ricava dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza, bensì considerato in relazione alla maggior precisione dei risultati ottenuti dalla perizia, anche alla stregua delle ripetute e nuove sperimentazioni estese ai primi due gradini della scala della cantina. Del resto, era stato lo stesso imputato a rappresentare, nei precedenti giudizi, la possibilità di porre in essere "strategie di evitamento implicito" delle macchie ematiche presenti sul pavimento, specie quelle più grosse, sicchè, anche tenendo conto di tale linea difensiva, questa Corte aveva, con la sentenza di annullamento, prescritto ai giudici di rinvio di considerare la possibilità di non calpestare tracce di sangue - e tra queste quelle presenti innanzi alla porta a libro della cantina - estendendo la sperimentazione alla discesa e risalita dei primi due gradini della scala, dichiaratamente percorsi dall'imputato.

6.1.2. La perizia disposta in sede di rinnovazione istruttoria a firma dei dr. b., T. e V. è stata in proposito ritenuta, con motivazione congrua e convincente, più corretta e maggiormente idonea, rispetto a quella disposta in primo grado, a fornire precisi elementi di valutazione (sia di carattere tecnico - scientifico, che in termini probabilistici), da considerare ai fini della decisione, non solo per la sua completezza (la perizia, secondo i giudici del rinvio, ha risposto a tutti i quesiti già posti dal giudice di primo grado, anche a quelli rimasti in quel giudizio senza risposta, per l'asserita impossibilità di fornirla), ma anche perchè sviluppata indipendentemente dall'infinita variabile dei comportamenti umani, non codificabili, nè classificabili.

Tale valutazione, all'evidenza, dà conto anche delle ragioni, per le quali i risultati della perizia disposta in primo grado non sono stati specificamente considerati, proprio perchè ritenuti non completi e, quindi, meno attendibili.

In tale contesto, pertanto, non si vede perchè i giudici del rinvio avrebbero dovuto omettere di considerare il dato emerso - con un percorso tecnico scientifico ritenuto maggiormente attendibile - dalla perizia in questione, circa la possibilità pari allo 0,00038% di non calpestare alcuna traccia ematica da parte dell'imputato, rapportandolo alle dichiarazioni dello stesso S. (che ambiguamente, nelle varie dichiarazioni rese, ha evidenziato, per quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, di avere evitato le macchie di sangue, mantenendosi sul centro-destra del corridoio e, poi, di non avere prestato molta attenzione a dove metteva i piedi, essendosi mosso velocemente) ed a quanto emergente dall'analisi delle scarpe consegnate dall'imputato la mattina del 14.8.2007, indicate come quelle indossate al momento del suo ingresso in casa, in uno alle emergenze relative agli esperimenti sui tappetini dell'auto dell'imputato.

L'impossibilità scientifica per lo S. di non calpestare tracce ematiche (tale dovendo intendersi la percentuale dello 0,00038% ) ha costituito all'evidenza un univoco punto di partenza, in relazione al quale, è stato, poi, sviluppato dalla Corte territoriale tutto il ragionamento circa l'inattendibilità del narrato dell'imputato, partendo nel contempo dalla non illogica considerazione di carattere generale, secondo cui risulta inspiegabile il fatto che l'imputato non abbia lasciato "tracce" del suo passaggio, all'interno di casa P., pur in ansia, pur di corsa, pur spaventato, pur in presenza di plurime macchie di sangue, anche di notevoli dimensioni, pur ponendo in essere una manovra, a suo stesso dire, complessa, non di immediata attuazione per aprire la porta a libro, pur essendo sceso e risalito di uno o due gradini della scala. Tale valutazione non si riferisce riduttivamente all'assenza di "impronte" (per l'essiccamento delle macchie, in linea generale presupposta dai periti), ovvero di modifiche delle macchie, ma, in senso più ampio, di "segni" del passaggio dell'imputato (come si ricava dal terzultimo rigo, pag. 82 della sentenza impugnata), quali l'imbrattamento delle scarpe e il trasferimento di particelle di sangue o di DNA della vittima sui tappetini dell'auto, a bordo della quale l'imputato dichiarava di essere salito immediatamente dopo il rinvenimento del corpo di C..

6.1.3. Ciò posto, dunque, non avendo la Corte territoriale incentrato le sue valutazioni specificamente sull'assenza di impronte, ovvero di modifiche delle macchie ematiche, ma in generale sull'assenza di "tracce", non può farsi questione di operati travisamenti delle risultanze peritali, in base alla considerazione che il rilascio di impronte di scarpa visibili è riscontrabile solo in caso di calpestio di sangue umido, non lasciando, invece, il passaggio su sangue secco nessun genere di impronta, con solo una probabilità che le tracce ematiche secche vengano modificate con il calpestamento. I giudici d'appello, in proposito, hanno richiamato in toto, condividendoli, i risultati della perizia dei dr. b., T. e V. e, come già accennato, all'esito di una lettura globale - non frammentaria ed atomistica, come quella dell'imputato - dei dati tecnico-scientifici emersi, hanno condiviso la conclusione dei suddetti periti, secondo cui è da escludersi che il passaggio dell'imputato in casa P. sia avvenuto nei termini dallo stesso descritti, considerando le seguenti emergenze, logicamente tra esse concatenate, compiutamente riportate nella prima parte della sentenza impugnata, secondo cui:

- è da ritenersi sussistente una possibilità del tutto marginale (di poco superiore allo zero) per l'imputato di non intercettare in entrata ed uscita, nel tragitto da lui descritto, le macchie di sangue presenti sul pavimento, secondo un giudizio espresso in termini numerici, come richiesto dal mandato peritale, tenuto conto della ricostruzione del luogo teatro dei fatti, fino ai primi gradini della scala che conduce alla cantina. la perizia è stata eseguita utilizzando le più moderne tecniche geomatiche; in particolare, quanto agli accertamenti topografici, risulta impossibile che l'imputato non abbia calpestato alcuna delle numerose macchie di sangue presenti lungo il percorso compiuto all'interno dell'abitazione, mentre, valutando tutte le possibilità di appoggio senza calpestamento, i risultati finali, ottenuti mediante l'utilizzo di ingenti risorse hardware, danno una possibilità di non calpestamento pari, come si è già anticipato, allo 0,00038% con fermata al primo gradino, mentre, considerando anche il secondo gradino, la stessa scende allo 0,00002% . In definitiva la probabilità che l'imputato abbia potuto effettuare, in entrata e in uscita, il percorso in esame senza intercettare macchie di sangue è del tutto infinitesimale;

- non è possibile determinare in termini scientifici come l'indicata probabilità possa essere modificata da strategie di evitamento poste in essere dall'imputato, certo astrattamente ipotizzabili, ma che possono essere solo di tipo volontario e, comunque, non modellizzabili;

- le prove di essiccamento sul sangue, del tutto armoniche con i dati ricavati nelle precedenti perizie e consulenze, indicano che, in termini di elevata probabilità, al momento del presunto (dichiarato) ingresso dell'imputato nell'alloggio, la quasi totalità delle macchie di sangue presenti sul pavimento erano asciutte, mentre alcune gore ematiche, determinate da una quantità di sangue maggiore di 2-3 cc e non strisciate, potevano essere ancora, almeno in parte, liquide;

- le sperimentazioni condotte, anche nel corso del procedimento di primo grado, indicano, in termini generali, come le scarpe lacoste utilizzate dall'imputato siano dotate di una marcata capacità di adesione e captazione di piccole particelle di sangue ed, in particolare, è emerso che, dopo avere calpestato delle tracce di sangue, sia umide, che secche, le suole delle scarpe hanno captato particelle ematiche, tanto da risultare costantemente positive al luminol nelle diverse ripetizioni; inoltre, sono state in grado di trasferire parte del materiale ematico ai tappetini d'auto calpestati sperimentalmente;

- le prove di calpestamento di tracce di sangue secco dimostrano come le scarpe lacoste determinino una tipica modificazione delle macchie (costituita dalla rottura della parte centrale della macchia) verificata su un numero limitato, ma significativo, di tracce calpestate.

6.1.4. Alla stregua di tali risultanze, dunque, non colgono nel segno le doglianze dell'imputato, circa la possibilità indicata come "remota" che le macchie ematiche possano essere modificate dopo un singolo passaggio, ovvero che le alterazioni delle macchie ematiche possono essere provocate dalle suole delle calzature "lacoste", come da qualsiasi altra scarpa da ginnastica con suola in rilievo, non confrontandosi specificamente con le emergenze descritte e considerate dai giudici di rinvio, al fine di ritenere inattendibile la versione dei fatti resa dall'imputato. Infatti - a prescindere dal rilievo che la modifica delle macchie secche con il calpestamento è stata rilevata, effettivamente, su un numero limitato, ma, comunque, significativo, di tracce calpestate e che è irrilevante la circostanza che anche altre scarpe da ginnastica possono produrre alterazioni delle macchie, posto che sono state analizzate le scarpe lacoste, in quanto proprio quelle sono state consegnate dallo S., che le ha indicate come quelle indossate nel tragitto in casa P.- il dato cruciale considerato dai periti e dai giudici d'appello, come si evidenzierà meglio innanzi, è stato quello della interazione tra le suole delle scarpe dell'imputato ed il sangue sul pavimento e, conseguentemente, quello del trasferimento delle particelle di sangue secco sulla moquette dell'auto utilizzata da S.A..

6.1.4. Del pari, non colgono nel segno le doglianze dell'imputato circa la mancata considerazione da parte dei periti delle c.d.

strategie di evitamento inconsapevole od implicito, pur ricomprese nel quesito proposto dalla Corte territoriale, avendo i periti, come già evidenziato, chiaramente messo in risalto come tali strategie, certamente possibili, possono essere sia di tipo volontario, non modulabili scientificamente, con tale valutazione dando conto espressamente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, di aver esaminato compiutamente il quesito loro rivolto dalla Corte territoriale, senza, tuttavia, poter considerare le predette. Non trattasi, dunque, di dar maggior credito al parere del medico legale dr. T., invece che a quello di un neuropsicologo, prof. G., supportato dalla letteratura scientifica, che parla appunto di tale fenomeno, bensì del fatto che tali strategie, dipendendo dalla volontà dell'imputato, non possono essere, quindi, ricondotte ad "una regola scientifica", che, invece, i periti erano tenuti a considerare. In particolare, i giudici d'appello, dopo aver evidenziato in premessa che il concetto di "evitamento implicito" è assente nella letteratura scientifica, dovendo in casi, come quello in esame, riferirsi, piuttosto, al concetto di "attenzione inconsapevole" e, comunque, a quello per cui si tende, sulla base di automatismi, ad evitare gli ostacoli lungo il proprio cammino, chiariscono che ciò può accadere ragionevolmente per macchie ematiche di grosse dimensioni, prevalendo l'istinto di non sporcarsi, ma non per quelle piccole; peraltro, nel caso in esame, non facilmente visibillanche per il colore del pavimento.

Nel contesto indicato vanno, poi, considerate, come evidenziato dai periti, le condizioni di stress in cui si trovava lo scopritore, in relazione alle quali, anche a voler ritenere che l'imputato sia persona ragionevolmente addestrata a gestirle, tanto da evitare una parte delle tracce ematiche nel percorso in andata, ponendo in essere delle azioni volontarie, idonee a tanto (dubitandosi, tuttavia, che "complesse attività correlate all'evitamento di tutte le tracce, qualora messe in essere, siano state eseguite senza conservarne memoria"), ciò è tuttavia, sotto il profilo logico, impensabile anche in uscita, appunto per l'"emotività" suscitata dalla visione del corpo esanime ed insanguinato di C. (lo stesso imputato il 22 agosto 2007, evidenziava di essere stato colto da un fortissimo stato di panico e di shock dopo aver visto il corpo di C.). Non appare ipotizzabile, infatti, ritenere che un individuo, dopo il ritrovamento della fidanzata, priva di sensi e ferita, circostanza questa comportante un sovraccarico emotivo, si sia potuto preoccupare di non calpestare il sangue nel percorso di allontanamento dall'abitazione, come rilevato dai periti.

Si presenta, pertanto, immune da censure, la valutazione conclusiva della Corte territoriale, in proposito, secondo cui il concetto di "evitamento implicito" si presenta, nella fattispecie, comunque, del tutto avulso, sia dalla descrizione che lo stesso imputato ha fatto dei suoi movimenti all'interno dell'abitazione (in andata, oltre che in uscita), sia dagli univoci dati peritali.

6.1.5. Il ricorrente, poi, ha dedotto che gli accertamenti peritali non hanno riguardato la capacità di dispersione delle particelle ematiche eventualmente intercettate dalle scarpe lacoste, tema questo, invece, di fondamentale importanza, posto che le scarpe in questione sono state consegnate dall'imputato diverse ore dopo i fatti; occorreva, dunque, simulare tutte le possibillattività che in tale frangente potevano essere state effettuate- ivi compresi eventuali sfregamenti sullo zerbino - al fine di verificare se l'assenza di particelle ematiche fosse compatibile con le attività compiute. Tali deduzioni, così come quelle, secondo cui i giudici di rinvio non avrebbero considerato gli esiti della perizia svolta in primo grado, in merito alla capacità dispersiva delle scarpe di S.A., non incidono sul fulcro della decisione della sentenza impugnata, teso a valorizzare, come si dirà innanzi, il mancato rinvenimento di tracce o particelle ematiche nell'auto Golf dell'imputato. Invero, tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso (di essersi recato dai Carabinieri, subito dopo la scoperta di C., a bordo di tale auto), inevitabilmente i tappetini avrebbero dovuto captare particelle di sangue. In tale frangente, alcuna operazione di pulizia delle scarpe sullo zerbino, o comunque specificamente "dispersiva", risulta essere stata compiuta, od appare logico ritenere fosse stata compiuta nelle condizioni di "stress" indicate, laddove l'appoggio dei piedi sui tappetini dell'auto è stato, se si deve credere a S.- pressochè immediato. Ne sarebbe dovuto conseguire il trasferimento delle particelle ematiche captate dalle suole delle scarpe. Lo stesso imputato, nel dichiarare di essere salito subito in auto, una volta uscito dalla villetta, dà conto che in quel momento le sue scarpe avevano compiuto pochissimi passi, sicchè, in tale contesto, la mancata rilevazione di tracce o microtracce ematiche sui tappetini dell'auto, all'esito dell'utilizzo del luminol, è stata senza illogicità ritenuta elemento indiziario significativo, per quanto si dirà.

6.1.6. Prima di analizzare le censure dell'imputato specificamente riguardanti tale conclusione, occorre dar conto dell'infondatezza della doglianza relativa al fatto che del passaggio dei carabinieri Se. e Mu., intervenuti sulla scena del delitto senza calzari, neppure è stata rilevata "traccia", con gli stessi risultati, dunque, delle calzature di S.A.. In particolare, le scarpe dei predetti operanti, consegnate alcuni giorni dopo l'accesso, sottoposte ad accertamenti tecnici irripetibili, non hanno consentito la rilevazione di impronte a tali scarpe riferibili, o di residui ematici, ovvero di DNA, della vittima sulle suole. In proposito, occorre rilevare come il ragionamento della Corte, secondo cui non potrebbe essere accomunata la situazione dell'imputato a quella dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza, su segnalazione del medesimo, risulti immune da censure. E' infatti stato evidenziato che questi ultimi indossavano scarpe con suola liscia e, comunque, erano stati allertati dall'imputato in merito all'accadimento di qualcosa di "grave"; gli stessi, infatti, hanno riferito di aver prestato attenzione alle macchie di sangue allo scopo di evitarle.

Le circostanze messe in risalto dal ricorrente, secondo cui il Carabiniere Mu. calzava scarpe con suola e tacco in gomma a strisce parallele, con impresso il marchio Davor, mentre il Brigadiere Se., calzava scarpe con fondo in gomma, con suola e tacco a strisce parallele, con impresso sul tacco il marchio Gommar, non sono idonee a confutare il dato, in sostanza messo in risalto dalla Corte territoriale, secondo cui tali scarpe presentano caratteristiche molto diverse da quelle dell'imputato, potendo esse pur sempre definirsi a suola liscia rispetto alle lacoste consegnate dall'imputato, che pacificamente presentano rilievi e creste molto particolari, implicanti una forte pressione alle parti inferiori delle sporgenze.

6.1.7. Tanto precisato, appare, altresì, come già anticipato, immune da vizi la valutazione della Corte territoriale in merito al fatto che la mancata rilevazione di tracce/particelle di sangue o di DNA della vittima sui tappetini dell'auto Golf - che l'imputato, dopo la scoperta del corpo di C., ha dichiarato di aver subito utilizzato per recarsi dai Carabinieri - rappresenta un indizio importante, al fine di ritenere la falsità del racconto di S. A. "scopritore".

I giudici d'appello hanno, in proposito, valorizzato un dato indubbio, ossia quello che, essendosi l'imputato messo subito alla guida dell'auto, il rilascio delle particelle ematiche sui tappetini si sarebbe dovuto produrre immediatamente, di guisa che elementi quali il tempo trascorso rispetto alla consegna delle scarpe lacoste agli inquirenti e la capacità di dispersione da parte delle scarpe delle particelle ematiche in tale arco temporale, e, comunque, la maggior parte di quegli elementi che il giudice di primo grado aveva considerato per pervenire ad un giudizio di incertezza, si presenta in sostanza ininfluente.

Ciò posto, si osserva che l'imputato ha dedicato ampio spazio nel motivo di ricorso alla contestazione dei risultati dell'attività peritale svolta dai dr. b., T. e V., rispetto alle attività peritali in primo grado e di consulenza svolta dai RIS, in merito alla possibilità di captazione di particelle ematiche e di rilascio di esse da parte delle scarpe di S.A. sui tappetini dell'auto Golf. In proposito, va richiamato quanto già evidenziato, in merito al fatto che la Corte territoriale ha inteso espressamente privilegiare la perizia eseguita in sede di giudizio di rinvio, atteso che le precedenti sperimentazioni non rispondevano ai requisiti di completezza ed esaustività, rispetto a quelle poste in essere dai periti in tale ultima sede. In proposito, la Corte ha dato compiutamente conto delle ragioni di tale valutazione, richiamando le modalità "accurate" di espletamento dell'incarico da parte dei periti, i quali, pur a fronte dei risultati convergenti di un primo gruppo di esperimenti - che avevano dimostrato in modo del tutto convincente che, anche in caso di essiccamento, le particelle ematiche venivano trasferite dal pavimento alle suole delle scarpe (specie a quelle del tipo lacoste, stante la particolare conformazione della suola), e da queste ai tappetini dell'auto - proprio tenendo conto di alcune osservazioni dei consulenti della difesa avevano ripetuto le sperimentazioni sui tappetini stessi. I plurimi esperimenti, effettuati con modalità differenti, e l'attenzione precisa al trasferimento di micro particelle, hanno pertanto indotto i giudici d'appello a ritenere senza illogicità che la nuova perizia fosse più affidabile, in quanto esaustiva nelle risposte fornite. All'uopo la Corte territoriale ha evidenziato che nelle nuove sperimentazioni, eseguite con modalità estremamente conservative, quindi di maggior favore per l'imputato, sono stati utilizzati tappetini morbidi (quindi meno abrasivi) ed è stato per quanto possibile, limitato il contatto suole-tappetino, mediante un solo appoggio e senza sfregamento (il perito dr. T. ha precisato in udienza che, nella seconda sperimentazione effettuata, i tappetini erano stati toccati per pochi secondi e da un solo piede, e poi usati a lungo; le calzature erano tutte risultate positive al luminol);

inoltre, la verifica è stata effettuata dopo alcuni giorni (circa 4), nel corso dei quali vi erano state anche forti piogge ed i risultati di tali esperimenti sono stati sempre positivi. Nell'unico caso in cui il risultato è stato (apparentemente) negativo (il tappetino abbinato alla scarpa che aveva calpestato la minore quantità di tracce ematiche), esito che si riferiva solo alla ispezione visiva (dopo aspersione di luminol), viceversa la fotografia, scattata con le modalità che vengono utilizzate nel documentare le indagini con il luminol, evidenziava due aree di luminescenza ben definite; in sede peritale nessuna osservazione è stata mossa alle suddette sperimentazioni, nè ai relativi risultati.

A fronte di tali precise valutazioni, immuni da vizi logici, il ricorrente al fine di confutare i punti di approdo dei giudici del rinvio, ha addotto, innanzitutto, che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale come "nuovi" in realtà tali non sono, essendosi già i RIS, consulenti del P.M., ed i periti, in primo grado, occupati dell'imbrattamento dei tappetini, giungendo a conclusioni diverse.

Sul punto, è sufficiente rilevare che dalla mera lettura della sentenza impugnata si evince che l'elemento di novità è stato ricavato dalla Corte territoriale, non dalla "tematica" della sperimentazione, già oggetto di valutazione attraverso gli accertamenti tecnici in precedenza effettuati, bensì dalle modalità di sperimentazione, plurime e più accurate, in uno al fatto che le modalità di dispersione sui tappetini dell'auto delle microtracce ematiche dalle scarpe lacoste dell'imputato sono state ritenute elemento (per la loro maggiore obiettività) più idoneo a fornire dati significativi; visuale questa non adeguatamente approfondita nei precedenti giudizi.

6.1.7.1. Neppure merita censura la valutazione della maggiore attendibilità e, quindi, di piena condivisione dei risultati della perizia svolta in sede di rinvio dai dr. b., T. e V., rispetto ai risultati delle sperimentazioni svolte dai RIS, consulenti del P.M., e dai periti nel corso del giudizio di primo grado, che sebbene non confutati in maniera articolata, sono stati considerati (con il riferimento ai "precedenti") superati, ritenendo che quanto riportato nella tabella alla pg. 134 della perizia Va. non rispettasse i risultati della precedente sperimentazione. Di tale scelta, come già rilevato, la Corte territoriale ha dato compiutamente conto, mentre a confutazione di essa, il ricorrente si è limitato a riportare confusamente nel corpo del ricorso e ad allegare uno stralcio della relazione dei RIS, dalla quale non è dato ricavare esattamente le modalità degli esperimenti svolti sulle autovetture, nonchè ad allegare al ricorso stralci delle attività compiute dai periti in primo grado, dr. Va., R. e Ci., nonchè ancora a riportare, nel corpo del ricorso, passi di alcune dichiarazioni rese in udienza dai periti R. e Va., oltre a passi delle dichiarazioni del perito T.. Tale modalità di deduzione si presenta inammissibile, atteso che, attraverso gli stralci in questione, non è possibile cogliere il senso compiuto delle dichiarazioni rese e, comunque, ponendosi tale modalità argomentativa in violazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specificlatti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, 13/09/2007, n. 37368;

Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).

In ogni caso occorre puntualizzare quanto segue.

Giova innanzitutto richiamare i principlaffermati da questa Corte, secondo cui, in tema di prova scientifica, la Corte di Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, Rv. 262722).

Facendo applicazione di tale principio nella fattispecie in esame, deve escludersi che questa Corte possa stabilire la maggiore o minore attendibilità della perizia effettuata in primo grado, rispetto a quella dei dr. b., T. e V., ovvero la maggiore o minore attendibilità dei risultati a seguito dell'utilizzo del luminol, ovvero ancora del test TMB, per l'individuazione delle tracce ematiche, atteso che tali aspetti non possono venire in rilievo in questa sede, essendo questa Corte tenuta solo a verificare se il ragionamento logico della Corte territoriale, nel condividere i risultati della perizia b., T. e V. sia immune da vizi, che, come detto, non si rilevano.

Il ricorrente ha addotto, poi, alcuni travisamenti della sentenza impugnata, in relazione alle risultanze della perizia disposta in primo grado, ma, anche a voler ritenere che trattasi effettivamente di travisamenti, essi non si presentano in alcun modo in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio della Corte territoriale circa la maggiore precisione della perizia disposta in sede di rinvio integralmente condivisa (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774).

Del pari, la circostanza erroneamente riferita in udienza dal perito dr. T., secondo cui gli accertamenti eseguiti in primo grado avrebbero dato risultati diversi da quelli eseguiti in sede di rinvio (essendo stato in tale ultimo caso utilizzato il luminol, laddove anche in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal perito, tale elemento era stato utilizzato), non comporta il superamento del dato secondo cui, nelle sperimentazioni effettuate in sede di giudizio di rinvio, la positività dei tappetini al luminol è stata costantemente accertata, nei termini già riportati. Il fatto che ciò non è emerso dalla perizia in primo grado è stato risolto, in premessa, dalla Corte territoriale con la ragionevole spiegazione della maggiore accuratezza della indagini eseguite in sede di giudizio di rinvio, peraltro anche in accoglimento delle osservazioni della difesa dell'imputato.

Anche per quanto concerne il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al "passaggio intermedio delle suole su un pezzo di moquette", ascrivibile ad un errore, siccome riguardante tale esperimento quello eseguito dai RIS, anche qui l'errore non può senz'altro dirsi incidente sulla valutazione operata dalla Corte, circa la ritenuta attendibilità della perizia in sede di rinvio, non apparendo in grado di alterare i termini di confronto tra gli accertamenti disposti sino alla sentenza di primo grado e quelli disposti in sede di rinvio.

Va, infine, analizzata la questione posta dal ricorrente - che rivelerebbe l'inattendibilità, della perizia dei dr. b., T. e V., siccome incompleta - in merito alla capacità di dispersione delle particelle ematiche, a sua volta, da parte dei tappetini. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la capacità dispersiva dei tappetini ha costituito oggetto di specifico accertamento, essendo stati gli stessi, dopo il contatto con le suole, sperimentalmente installati sulle automobili, al posto di guida ed utilizzati, come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata, per ben quattro giorni nel corso dei quali vi sono state, tra l'altro, forti piogge. A confutazione dell'idoneità di tale accertamento il ricorrente, poi, in sostanza adduce- riferendosi ad una dichiarazione resa in udienza dal perito T. (anche questa estrapolata da un contesto più ampio ed inammissibilmente riportata in ricorso) - l'insufficienza del lasso temporale di sperimentazione di appena quattro giorni, a fronte dei sette giorni intercorsi tra la data del fatto ed il sequestro dell'auto Golf in uso all'imputato, ma tale valutazione, a prescindere dal rilievo che si traduce in una doglianza di mero fatto, non risulta supportata da alcun elemento concreto a conforto.

6.1.7.2. In definitiva, non merita censura la valutazione conclusiva della Corte territoriale, secondo cui S.A. ha reso un racconto illogico e falso, laddove ha riferito di aver scoperto il corpo di P.C. soltanto alle 13,50. Tale valutazione è stata tratta principalmente dall'assenza, come già evidenziato, di "tracce" del suo passaggio nei luoghi dell'avvenuto omicidio (captazione di microparticelle ematiche da parte delle suole delle scarpe lacoste dell'imputato, in uno al mancato rilascio delle stesse sui tappetini dell'auto Golf usata dallo stesso imputato immediatamente dopo la scoperta del corpo di C.).

6.1.8. Sul punto il ricorrente ha contestato, con il sottomotivo 5.7, sempre del quinto motivo di ricorso, che, alla luce dei noti principi della sentenza Franzese (Sez. Un. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138) i fatti provati (ossia le suole delle scarpe di S. non evidenziavano residui ematici; in casa P. non vi erano impronte riferibili alle lacoste indossate da S. al momento del ritrovamento di C., nè segni immediatamente visibili del suo passaggio; sui tappetini della Golf il luminol non aveva evidenziato luminescenze significative) non erano affatto sussumibili tra i dati connotati da "alta o elevata credibilità razionale" per desumerne il fatto da provare ( S. ha mentito sul ritrovamento), atteso che le "spiegazioni diverse" di quegli stessi dati risultavano tutt'altro che "irrilevanti". In sostanza, il ricorrente deduce che l'asserito indizio "sotto le suole di S. non vi erano tracce ematiche e non vi sono impronte delle scarpe di S. sulla scena del crimine" era stato falsificato mediante il ricorso a ben quattro perizie, le quali mediante sperimentazioni, ciascuna per la propria competenza, avevano privato l'ipotesi dell'Accusa del necessario carattere di elevata credibilità razionale.

Il ricorrente pare giungere in sostanza, con tale valutazione, a ritenere che, se un elemento di partenza (certo) risulta oggetto di plurimi approfondimenti peritali, in relazione al fatto da provare (legato al primo da un alto grado di credibilità razionale), l'espletamento di tali perizie toglierebbe in sè certezza al dato di partenza. Tale valutazione non merita condivisione. E invero, come correttamente rilevato dalla parti civili, nella memoria del 23.11.2015, i dati indiziari di partenza non sono mai stati posti in discussione e sono risultati certi nella loro consistenza oggettiva e segnatamente: a) è certo che sulle scarpe lacoste sequestrate all'imputato 19 ore dopo i fatti e sottoposte ad analitici esami di laboratorio (poi rinnovati due anni dopo con i medesimi risultati) non è emersa la presenza della pur minima traccia ematica o di DNA della vittima; b) è certo che nessuna "traccia" del passaggio delle scarpe lacoste è stata rinvenuta sulla scena del crimine; c) è certo che nell'autovettura utilizzata subito dopo l'asserito attraversamento della scena del crimine non è stata rilevata la pur minima traccia ematica, nè sul tappetino, nè sulla pedaliera.

Può condividersi, inoltre, con le parti civili il dato che gli accertamenti peritali non sono serviti a verificare l'esistenza dei dati indiziari, ma semplicemente a saggiarne la capacità dimostrativa utilizzando il "ragionamento inferenziale - induttivo, sostenuto da alto grado di credibilità logica". A tale valutazione i giudici d'appello, peraltro, erano tenuti sulla base dell'espresso dictum di questa Corte, contenuto nella sentenza di annullamento, in virtù del quale, proprio facendo riferimento alla pronuncia Franzese, è stato evidenziato come "a differenza della probabilità statistica, è la probabilità logica, che segue l'incedere induttivo del ragionamento probatorio, a consentire la verifica aggiuntiva - e sulla base delle circostanze del fatto, della evidenza disponibile e della esclusione della interferenza di fattoli aternativi - anche della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale".

Il giudizio di elevata probabilità logica, di credibilità razionale dell'ipotesi esplicativa, ha un ineliminabile contenuto valutativo, sfuggendo ad ogni rigida determinazione quantitativa, manifestandosi con essa il prudente apprezzamento ed il libero - ma non certo arbitrario - convincimento del giudice (arg. ex Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Rv. 248943). In proposito, è stato efficacemente evidenziato, che il concetto di probabilità logica può essere sostituito con quello di corroborazione dell'ipotesi-alludendosi con ciò al resoconto che sintetizza l'esito della discussione critica sulle prove, alimentata dai segni di conferma o di confutazione delle ipotesi esplicative che deve prestare rigorosa attenzione ai fatti ed ai dettagli di ciascuna contingenza quali fattori di superamento di ciò che di astratto, retorico, fumoso può esservi in tale elaborazione concettuale (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Rv.

248943).

Correttamente, in proposito, la Corte territoriale ha fatto uso del criterio dell'alto grado di credibilità logica, giungendo a ritenere dimostrato in base ad esso il fatto da provare ( S. ha mentito in merito al ritrovamento del corpo di C. con le modalità descritte), attraverso l'utilizzo di massime di esperienza, leggi scientifiche e leggi statistiche, considerate compiutamente nelle perizie svolte ed in particolare da quella svolta in sede di rinvio - ritenuta più completa e, quindi, preferibile, con ragionamento immune da censure - escludendo la significatività di spiegazioni alternative, giudicate espressamente od in fatto all'evidenza, del tutto improbabili.

Altamente inverosimili, infatti, sono state ritenute tutte le possibili spiegazioni alternative e, tra le più significative: a) quella che l'imputato sia riuscito "inconsapevolmente" ad evitare, sia le grandi che le piccole macchie di sangue presenti sul pavimento; b) che, nel calpestare ripetutamente le macchie di sangue più piccole, lo S. non abbia determinato la rottura di alcuna di esse, a dispetto dell'elevato numero di macchie calpestate e soprattutto della fortissima pressione sulla sostanza ematica verificatasi nelle fasi di attraversamento in piano, nella discesa e nella risalita di uno o due gradini e nell'uscita in condizioni evidenti di forte stress per la verifica dell'accaduto; c) che la sostanza ematica rimasta impressa sulle suole non sia stata, poi, trasferita sui tappetini dell'auto Golf, neppure in minima parte, contrariamente alla comune esperienza.

In tale opera di valutazione delle spiegazioni alternative, la perizia svolta in sede di rinvio, lungi dal costituire un accertamento del fatto di partenza, ha, invece, unicamente fornito alla Corte una serie di elementi di valutazione (sia di carattere tecnico scientifico, che probabilistici) da utilizzare per formulare il proprio giudizio.

6.1.9. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, quanto al sottomotivo 5.7. Ed invero, il ricorrente si duole del fatto che sarebbero stati elevati dalla Corte territoriale ad indizi di colpevolezza gli elementi descritti alle pg. 85-86 (tra cui il fatto che, l'imputato, trovandosi in un comprensibile stato di ansia, dovuto appunto alla mancanza di risposte che perdurava da ore, accortosi inevitabilmente che era accaduto qualcosa di grave, dopo aver trovato C. in quelle condizioni, non si sia precipitato accanto alla stessa per verificarne le sue condizioni, ma viceversa sia uscito velocemente dalla casa, non dimenticando di chiudere il cancello, sia salito in macchina, diretto in caserma, senza attendere nemmeno i soccorsi (la chiamata al 118, peraltro, non veniva nemmeno effettuata da casa P.). Una volta tornato alla villetta, con i Carabinieri, S. rimaneva all'esterno di essa, senza verificare, ancora una volta, quali fossero le condizioni della fidanzata).

Ebbene tali elementi non possono essere considerati indizi, nè tali sono stati considerati.

Sul punto occorre rilevare che l'indicazione di tali comportamenti, nello snodo argomentativo della sentenza impugnata, non è stata effettuata dai Giudici d'Appello al fine di considerarli come rappresentavi di altrettanti indizi, ma è servita, piuttosto, per giustificare la premessa - secondo cui la descrizione del rinvenimento di C., fatta dallo S., presenta indubbie incongruenze ed illogicità, con particolare riguardo alla sua inspiegabile incompletezza - collocata in un contesto più ampio, ove gli specifici indizi analizzati (nella specie l'assenza di tracce del passaggio dell'imputato in casa P.) non trovano smentita in altri elementi e, segnatamente, nel comportamento dell'imputato stesso.

Il fatto che i predetti comportamenti non siano stati ritenuti veri e propri indizi emerge con chiarezza dal raffronto tra la parte della motivazione più strettamente illustrativa degli elementi a carico dell'imputato rispetto a quella più squisitamente valutativa di cui l paragrafo 13 intitolato appunto "valutazione degli indizi", nel quale non vi è alcuna indicazione di tali comportamenti.

6.1.10. Fondato, ma ininfluente, si presenta il sottomotivo 9 del quinto motivo di ricorso in merito alla prospettazione di un incidente domestico occorso a P.C., erroneamente attribuita all'imputato. Ed invero, la sentenza impugnata, nel richiamare sul punto la sentenza di annullamento di questa Corte, in merito alle incongruenze e falsità del racconto di S.A. ha evidenziato come dovesse essere dato rilievo alle "dichiarazioni dell'imputato ai carabinieri Se. e Mu...." "in particolare alla qualificazione del delitto come possibile incidente domestico". Inoltre, nella parte conclusiva della sentenza impugnata, nella valutazione complessiva degli elementi indiziari a carico dell'imputato, i giudici d'appello hanno rilevato come S. A. abbia reso un racconto incongruo, illogico e falso, quanto al ritrovamento del corpo senza vita della fidanzata, avendo "subito riferito di un incidente domestico, che bene poteva spiegare la posizione della vittima a testa in giù in fondo alla scala ripida della cantina, ma tale qualificazione....costituisce il primo grave e preciso indizio a suo carico". Tale valutazione si ritiene sia frutto di un evidente fraintendimento tra l'interpretazione che i C.C. Se. e Mu. ritennero di dare alla richiesta di intervento effettuata dall'imputato, rispetto a quanto effettivamente da quest'ultimo riferito. Ed invero, così come correttamente evidenziato dalla difesa, l'imputato nella telefonata al servizio di emergenza 118, il cui contenuto risulta trascritto dai C.C. di Vigevano, come da verbale del 16 agosto 2007, allegato al ricorso (all. 66), dichiarava all'operatore (che chiedeva le ragioni della richiesta di intervento dell'autoambulanza) "credo che abbiano ucciso una persona, ma non sono sicuro, forse è viva".

Escusso in sede dibattimentale il 13.6.2009, il brig. Se.

dichiarava che nè lui, nè il Mu., indossarono, all'atto dell'ingresso in casa P., i calzari, in quanto pensarono che vi fosse stato "un incidente domestico od un malore, perchè lo S. ci aveva detto di aver trovato la ragazza in una pozza di sangue, pensavamo che si fosse sentita male. Non pensavamo certamente di trovare una situazione come quella che abbiamo trovato".

Lo stesso brig. Se. ribadiva, inoltre, di aver pensato che la ragazza si fosse sentita male ovvero si fosse tagliata.

In tale contesto, dunque, furono gli operanti ad interpretare in un primo momento l'accaduto come un incidente domestico. Ciò forse anche per giustificare ex post l'ingenua attività" di ingresso nel luogo del delitto, senza adottare cautele adeguate in relazione ai possibili scenari ipotizzabili stante la denunciata presenza di "una ragazza in una pozza di sangue".

Da quanto evidenziato consegue che deve essere espunto dalla valutazione della congruenza degli elementi indicati a carico dell'imputato quello relativo alla "falsa" denuncia di S. A. al servizio 118 di un incidente domestico occorso a P. C..

6.1.11. la difesa del ricorrente, poi, con il sottomotivo 5.10, si duole di come la Corte territoriale abbia tratto un elemento di conferma del fatto che S.A. è stato l'autore dell'omicidio della fidanzata, dalla descrizione dallo stesso effettuata del viso di C., completamente bianco nella parte visibile, laddove, quando la giovane è stata rinvenuta, il suo volto era ricoperto da sangue e capelli; la sua descrizione, si attaglia, piuttosto, sostiene la sentenza impugnata, ai momenti immediatamente successivi al compimento dell'omicidio, quando ancora non si era prodotto il deflusso del sangue sul volto, a causa delle ferite inferte al capo e della posizione del corpo a testa in giù lungo le scale.

La valutazione della Corte territoriale, in proposito, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, appare immune da censure e non risulta scalfita dal fatto che l'imputato ha descritto il posizionamento del corpo di C. in maniera corrispondente al suo ritrovamento, ossia verso la fine delle scale, con il capo girato ed il lato sinistro adagiato sul gradino, con il volto rivolto verso il muro e le gambe leggermente divaricate.

La descrizione del posizionamento, invero, è stata ritenuta, senza illogicità, del tutto compatibile anche con la immediata visione di C. dopo il lancio, tenuto conto del fatto che lo scivolamento del corpo lungo la scala ripida - pur considerando uno scivolamento più lento, tra il settimo ed il nono gradino - avvenne in tempi rapidi ben potendo la posizione di quiete, poi, assunta dal corpo, ricavarsi sin dal primo momento, con le modalità descritte dall'imputato, ossia, come si è appena scritto, verso la fine delle scale, con il capo girato verso il muro e le gambe leggermente divaricate.

L'indicazione da parte dell'imputato, nelle prime dichiarazioni rese il (OMISSIS), del "biancore" caratterizzante il lato destro del viso della ragazza ("la parte destra non era coperta da sangue e da indumenti, nè tantomeno da capelli, era abbastanza visibile, anzi preciso che constatavo il colore nitido della sua pelle che era chiaro"), invece, è stata ritenuta in stridente contrasto con le emergenze in atti, posto che tutte le foto scattate dalla P.G., dopo il rinvenimento del corpo, mostravano, al contrario, il viso della vittima quasi interamente intriso di sangue, con i capelli che parzialmente lo coprivano.

Coerentemente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto, in relazione a tutte le emergenze acquisite, meglio adattarsi la descrizione dello S. ad una visione "precedente" al preteso ritrovamento, vale a dire quando ancora il viso della giovane non era in quelle condizioni, determinate dal trascorrere del tempo e, come anticipato, dal conseguente deflusso del sangue. Inoltre, la Corte territoriale ha messo in risalto, a conferma della non credibilità del racconto fornito in prima battuta dall'imputato, come quest'ultimo abbia successivamente modificato le sue prime dichiarazioni, evidenziando, dapprima, a fronte di una fotografia che gli veniva mostrata (la numero 10 D) di non aver visto "in quel momento parte del viso scuro, anzi ho visto una parte bianca che risaltava rispetto allo scuro che era intorno" e, successivamente, il 22.8, sentito in qualità di persona sottoposta ad indagini, precisando che quella che aveva riconosciuto come la parte bianca del viso, era ciò che aveva "pensato o creduto aver visto perchè in effetti si è trattato di un istante" e riconduceva tale sensazione alla condizione di panico e paura che aveva provato.

la deduzione secondo la quale, anche in tal caso, la Corte territoriale avrebbe fatto assurgere ad indizio una mera reazione visivo - mentale dell'imputato appare inconferente, atteso che i giudicanti non hanno dato credito alle ultime dichiarazioni dello S. ("adattate" al dato di fatto che il volto di C. non era visibile, per quanto era dato evincere dalla fotografia mostratagli), bensì alle prime, quelle originarie, circa il volto bianco della ragazza, espressione della "reale" visione della fidanzata dopo l'omicidio. Nè può ritenersi, come fa il ricorrente, che tale avvistamento sia stato considerato dalla Corte territoriale, in sè, come indizio, non confrontandosi tale affermazione, con quanto chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui ogni singolo dato del racconto dell'imputato (posizione del corpo, visione del volto, percorso compiuto, comportamento nel frangente tenuto) è stato considerato come un segmento del complessivo contesto in cui lo stesso risulta inserito, ciò in un'ottica di "composizione unitaria".

6.1.12. Inammissibile si presenta il sottomotivo di ricorso 5.11., avendo l'imputato volto censure del tutto generiche, con riguardo alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale, dello studio del comportamento dei "soggetti sperimentali". Invero, nel corso della perizia G., fu ricostruito un comportamento analogo a quello dell'imputato, sia per le modalità di esplorazione degli ambienti di casa P., che per la traiettoria della "camminata nel corridoio", essendo rilevanti per la ricostruzione processual-probatoria del fatto elementi tratti dalle scienze neurologiche. Tale deduzione, infatti, omette, ancora una volta, di considerare, come già ampiamente rilevato, che la Corte territoriale in sede giudizio di rinvio ha condiviso, con valutazione immune da vizi, la conclusione dei periti nominati nel corso di quel giudizio;

essi, alla precisa richiesta effettuata con il conferimento del mandato circa la possibilità dell'imputato di "intercettare nel suo tragitto le macchie di sangue presenti sul pavimento secondo una metodologia numerica scientificamente validata", hanno evidenziato, in relazione alle "strategie di evitamento", come la probabilità di non calpestare tracce ematiche - pari allo 0,0038%- non si concilia in sostanza con tali "strategie", certamente possibili, ma che possono essere solo di tipo volontario e, comunque, non modellizzabili.

7. Infondati si presentano il sesto motivo di ricorso, con i sottomotivi 6.1, 6.2 e 6.3 ad esso relativi (il sottomotivo sub 6.4.

è stato già analizzato al par.1.3) ed il secondo motivo nuovo di ricorso, riguardante la tematica della "bicicletta nera da donna", vista dalle testimoni Be. e Tr. davanti alla villetta dei P. la mattina dell'omicidio.

Prima di analizzare nel dettaglio le censure mosse sul punto alla sentenza impugnata, va subito detto che la difesa dell'imputato, nell'esporre tali censure, ha provveduto a segmentare le dichiarazioni rese dalle predette due testimoni, confrontandole e ponendole in relazione alle dichiarazioni dei genitori del ricorrente e del m.llo M., nonchè con quanto emerso in sede di giudizio di rinvio, sviluppando un ragionamento frammentario, che omette, tuttavia, di considerare il fulcro della decisione impugnata, ossia che l'imputato ha reso una dichiarazione certamente "non vera" in merito alla tipologia delle biciclette possedute dalla sua famiglia; egli infatti ha taciuto proprio in merito al possesso "di una bicicletta nera da donna". S.A., infatti, nell'immediatezza dei fatti, nelle prime s.i.t. del 13.8 rese in caserma, a domanda rispondeva di avere "a disposizione tre biciclette: una bicicletta classica da uomo di colore bordeaux metallizzato, una bicicletta da donna di colore argento ed una bicicletta piccola ripiegabile di colore rosso metallizzato", laddove sia il padre, S.N., che la madre, L.E., escussi sempre il 13.8, indicavano tre biciclette nel possesso della famiglia, una delle quali descritta come una "bicicletta nera da donna", il cui luogo di custodia, veniva individuato, dal primo, nel magazzino della ditta e, dalla seconda, nel garage dell'abitazione di Via (OMISSIS). Le doglianze dell'imputato omettono, quindi, inammissibilmente, di confrontarsi con alcuni "dati fattuali certi" - indicati dalla sentenza di annullamento come specificamente da considerare, in relazione al profilo della loro valenza indiziaria- e, segnatamente, con "la descrizione del velocipede, presente nello stesso contesto spazio-temporale, da parte di due testi con la stessa espressione terminologica; la disponibilità di una bicicletta nera da donna da parte della famiglia S....". Sul punto, si ripete, è stata rilevata l'omessa menzione della stessa da parte di S. A.. Tali "dati fattuali certi" hanno costituito oggetto di analisi precisa in sede di rinvio ed intorno ad essi è stato sviluppato un ragionamento logico, immune da censure, che ha valorizzato le dichiarazioni "genuine" rese nell'immediatezza dei fatti dai testi escussi. Essi senza dubbio non avevano potuto preventivamente consultarsi (e accordarsi). Da tali originarie dichiarazioni si ricava che: a) la famiglia S. aveva a disposizione 3 biciclette; b) l'unica bici da uomo (diversamente descritta, quanto al colore, da parte di tutti e tre i membri della famiglia) era custodita nel garage di casa, mentre la bicicletta nera da donna - la più simile per descrizione a quella vista dalla teste Be. quella mattina - era l'unica non menzionata da S. A., il quale, invece, faceva riferimento ad un'altra, non indicata dai suoi genitori; c) detta bicicletta nera da donna indicata come abitualmente collocata, dalla madre dell'imputato nel garage della propria abitazione, mentre, dal padre, nel magazzino della propria ditta.

In tale contesto, la Corte territoriale ha considerato, poi, nella sequenza logica posta a fondamento della decisione, il comportamento quantomeno "opinabile" del m.llo M., connesso, peraltro, ai ritardi e alle criticità delle indagini, più volte sottolineati nella sentenza impugnata. Invero il militare, a fronte dell'importanza assunta dalla "bicicletta nera da donna" menzionata dalla Be. (per il suo indubbio "collegamento" con il delitto), la mattina successiva ai fatti, il 14/8 alle ore 9.10, si recava, unitamente al padre di S.A., nel negozio del predetto in via (OMISSIS), per visionare una bicicletta da donna e, come riportato nella relazione di servizio da lui redatta, constatava "che la bicicletta visionata non corrispondeva alla bicicletta indicata nel verbale di sommarie informazioni rese dalla signora Be.Fr., in quanto non aveva le molle sotto la sella e sul parafango anteriore era posizionato un cestello in vimini";

conseguentemente non ne operava il sequestro.

Peraltro, il medesimo m.llo M., così come riportato nella sentenza impugnata, escusso in data 30.10.2009, rilasciava dichiarazioni non rispondenti a verità, al fine di giustificare la propria condotta (il mancato sequestro della bicicletta in quanto da lui ritenuta non rispondente alla descrizione fattane dalla Be.). Riferiva infatti il sottufficiale di avere personalmente assistito alla deposizione della teste Be., quando il (OMISSIS) era stata sentita in caserma (circostanza questa che, al contrario, non emerge dal verbale di s.i.t.), e attribuiva alla teste cose che la stessa non aveva detto (quanto al portapacchi posteriore e al cestino anteriore), descrivendo, in ogni caso, la bicicletta come "usata" e "da lavoro".

La scelta, "anomala" di non sequestrare nell'immediatezza la "bicicletta nera da donna" della famiglia S., o quantomeno di fotografarla, e di sequestrare, invece, a distanza, peraltro, di una settimana dai fatti, due biciclette - di cui una almeno completamente diversa da quella descritta dalle due testimoni, e sulla quale si sono, poi, incentrati tutti gli accertamenti compiuti nel corso dei giudizi sino a quello di rinvio - è stata correttamente individuata come un evento, che ha avuto indubbie ripercussioni negative sull'andamento delle indagini, senz'altro non limpido, caratterizzato anche da errori e superficialità.

La mancata acquisizione di "tutte" le biciclette nella disponibilità della famiglia S. a distanza di poche ore dai fatti può senz'altro dirsi - interpretando il pensiero della Corte territoriale - un anello mancante nell'attività di indagine compiuta in merito all'omicidio di P.C.. Di ciò la sentenza impugnata dà chiaramente e coerentemente atto, rilevando come non sia possibile la "ricostruzione" di tale tassello, a distanza di sette anni dai fatti, nell'impossibilità di ripristinare l'originario contesto fattuale, pur considerando l'attività di rinnovazione istruttoria compiuta.

Della mancanza indubbia di tale tassello la Corte territoriale, poi, si fa carico e, nell'analizzare tutte le emergenze acquisite - a fronte delle oggettive incertezze rimaste e dell'impossibilità di sanarle, nonchè a fronte delle molteplici descrizioni delle varie biciclette "emerse" nel corso del processo - ha posto l'accento sull'unico dato indubbio che rileva ai fini del giudizio di responsabilità dell'imputato, ossia la disponibilità da parte di S.A., non solo di una bicicletta "nera" da donna, ma di più biciclette da donna. Invero, all'esito del giudizio di rinvio, è emerso il possesso della famiglia S., all'epoca dei fatti, anche un'altra bicicletta da donna, city bike, di colore grigio e nero, regalata nel 2005 sempre dalla ditta Officio (come quella nera da donna Luxury, tardivamente sequestrata nell'ottobre 2014) alla ditta Nuova Invernizzi di S.N. e trasportata a (OMISSIS) in epoca imprecisata.

7.1. Nel contesto descritto, pertanto, devono essere calate le doglianze svolte dal ricorrente, che non appaiono in grado di smentire il dato di fatto indubbio, secondo cui all'epoca dell'omicidio la famiglia S. possedeva certamente anche una bicicletta nera da donna e che S.A. significativamente non indicava tra quelle possedute dalla sua famiglia.

Seguendo un percorso, del tutto frammentario, come già evidenziato - rispetto a quello che, invece, i giudici del rinvio erano tenuti a sviluppare (e hanno in effetti sviluppato) sulla base delle indicazioni di questa Corte con la sentenza di annullamento - il ricorrente adduce innanzitutto la diversa descrizione della bicicletta nera da donna da parte della teste Be., più volte confermata, (secondo cui "notavo appoggiata nei pressi del cancello pedonale dell'abitazione di C., una bicicletta da donna, di colore nero, in ottimo stato, della quale ricordo il particolare che aveva la sella molto alta, facendomi intuire che la persona che utilizzava la bici fosse di statura alta e la stessa sella era del tipo con le molle cromate ben visibili e sopra il parafango della ruota posteriore notavo un portapacchi di piccole dimensioni di quelli che si alzano a molla") rispetto a quella della teste Tr. (secondo cui vi era "una bicicletta modello da donna di colore nero, - senza cestino anteriore, nè portapacchi a molla posteriore,...il mezzo aveva anche un fanale anteriore di grandezza normale, senza catarifrangenti ai raggi, senza copriraggi; a tessuto e corde, forse senza scritte particolari sul telaio, comunque non di recente costruzione). Essendo state ritenute entrambe le testi attendibili, la diversa descrizione della bici operata dalla Be. e dalla Tr., non poteva certo condurre la Corte territoriale, secondo il ricorrente, a ritenere una qualsiasi delle biciclette della famiglia S. (purchè da donna) fosse da considerare compatibile con la bici vista da tali testimoni oculari la mattina del (OMISSIS).

La deduzione in questione, non pienamente comprensibile, mira a censurare il percorso logico della asserita presa d'atto da parte della Corte territoriale della discrasia tra le dichiarazioni delle due testi. Secondo il ricorso, il "contrasto" sarebbe stato di fatto mal risolto, portando la Corte di rinvio alla conclusione illogica che una qualsiasi bicicletta da donna, purchè appartenente alla famiglia S., fosse idonea ad identificarsi con il mezzo dell'omicida.

Tale assunto non trova riscontro in quanto evidenziato dai giudici del rinvio, che, nella premessa.dell'attendibilità di entrambe le testimoni, hanno rilevato come la descrizione del velocipede visto quella mattina sia stata effettuata in termini non esattamente sovrapponibili, difformità questa - non incidente sulla "macrodescrizione" del mezzo (bicicletta nera da donna) - giustificabile per il diverso punto di osservazione delle donne: la Be. in piedi accanto all'abitazione della figlia (a una distanza di circa 5 metri), ne aveva notato la parte posteriore, mentre la Tr., in auto e in movimento, ne aveva osservato quella anteriore.

Partendo da tale constatazione, poi, la Corte territoriale si è chiesta se la "macrodescrizione" della bicicletta "nera da donna" (concetto quello di "macrodescrizione" condiviso anche dalla sentenza di annullamento), operata dalle testi, fosse idonea a ricomprendere anche una bicicletta da donna di un colore facilmente confondibile con il nero, ossia nera e grigia; a tale interrogativo la Corte territoriale, con valutazione di fatto non illogica e, pertanto, non censurabile in questa sede, ha ritenuto di dare una risposta positiva, in considerazione del fatto che il colore esatto di un oggetto, può sfuggire all'attenzione di un testimone, rilevando, invece, la caratteristica cromatica d'insieme. All'uopo coerentemente la Corte ha citato l'esempio della descrizione del colore della bici Umberto Dei, effettuata dai componenti della famiglia S., ora indicato in bordeaux, ora in giallo e rosso, ora in nocciola.

Dunque, non "tutte" le biciclette da donna sono state ritenute compatibili, come pretende il ricorrente, con quella nera da donna di cui lla "macrodescrizione" delle testi, ma solo quella che presentava un colore facilmente confondibile con il colore nero integrale e da essere assimilabile appunto ad una "bicicletta nera da donna".

7.2. Tale ultima valutazione, in uno al fatto che S.A. ha taciuto in merito al possesso di una "bicicletta nera da donna" corrispondente alla "macrodescrizione" delle testi indicate, nonchè al fatto che possedeva più biciclette corrispondenti alla "macrodescrizione" in questione, dà conto dell'infondatezza - rectius dell'irrilevanza, nell'ambito degli elementi che hanno condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato - degli ulteriori assunti della difesa ai punti 6.2 e 6.3 (sempre relativi al sesto motivo) ed al secondo motivo nuovo di ricorso, circa la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della sentenza impugnata, in ordine alla asserita compatibilità della bicicletta nera della famiglia S. con la bicicletta vista dalle testimoni oculari, ovvero circa il fatto che la bicicletta sequestrata, nel corso del giudizio di rinvio, è una bicicletta del tipo "Olandesina", mai modificata nel corso degli anni e completamente differente da quella osservata dalle testimoni oculari la mattina del (OMISSIS), od ancora in merito alla sovrapponibilità della bici visionata dal m.llo M. la mattina del 14 agosto con quella in sequestro, ovvero in ordine alla asserita compatibilità della bicicletta citybike bicolore e della bicicletta Girardengo colore argento, entrambe della famiglia S., con la bicicletta vista dalle testimoni oculari.

In merito a tali deduzioni giova ribadire che la Corte territoriale ha evidenziato - con scelta in fatto non illogica - di non essere in grado di individuare esattamente quale fosse tra le biciclette possedute dalla famiglia S. quella esattamente avvistata dalle testi la mattina dell'omicidio, in considerazione di tutte le lacune investigative indicate, non ascrivibili solo a superficialità, restando dirimente il dato che l'imputato quella mattina aveva senz'altro a disposizione una bicicletta da donna corrispondente alla "macrodescrizione" delle testi e che lo stesso, ebbe, però a tacere tale circostanza.

Nè le dichiarazioni del m.llo M., in proposito - a prescindere dalla posizione quantomeno "opinabile" assunta da costui nell'ambito delle indagini, anche attraverso la ricordata scelta di non sequestrare la bicicletta nera da donna da lui visionata il 14.8- contribuiscono a sciogliere l'enigma, posto che lo stesso faceva riferimento ad una bicicletta nera da "donna", usata", e da "lavoro", caratteristiche queste senz'altro non corrispondenti a quelle dalla bici nera Luxury sequestrata in sede di giudizio di rinvio ed a quelle delle ulteriori bici della famiglia S..

Per quanto concerne, poi, la mancata considerazione da parte della Corte territoriale del fatto che la bicicletta nera da donna della famiglia S., sequestrata nel giudizio di rinvio, è risultata intatta, mai modificata in nessuna componente, ed ictu oculi diversa da quella vista dalle testimoni, ebbene vanno anche qui richiamate le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata circa l'impossibilità di identificare tale bicicletta con quella vista dalle testi. Peraltro, il fatto che tale bicicletta sia stata sequestrata e che sia stata analizzata non implica, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, che essa dovesse essere necessariamente identificata con la bicicletta descritta dalle testimoni, tenuto conto di quanto evidenziato dai giudici d'appello circa il decorso di sette anni dai fatti. Peraltro, la necessità dell'assunzione di una prova ex art. 603 c.p.p. non implica, nel contempo, la necessità dell'utilizzazione di tale prova, essendo, comunque, rimessa la relativa valutazione al giudice di merito, senza vincolo di obbligatorietà.

8. Infondato si presenta il settimo motivo di ricorso, riguardante i pedali "dissonanti" in dotazione alla bicicletta da uomo Umberto Dei sequestrata ad S.A. nell'immediatezza dei fatti, pedali sui quali, come è stato già scritto, è stato rinvenuto il DNA di P.C.. In merito ad essi, innanzitutto, il ricorrente contesta che, all'esito della rinnovazione istruttoria, sia emerso un "collegamento" tra la bicicletta nera da donna sequestrata con provvedimento del 30.4.2014 ed i pedali in questione. Tale doglianza non merita condivisione, risultando inesatta nella premessa, ossia quanto ai termini di tale "collegamento", atteso che la sentenza impugnata riferisce quest'ultimo testualmente alla bici nera da donna "vista dalle testimoni" (e non già alla bici in sequestro) ed il DNA di C. sui pedali di un'altra bicicletta (precisamente della bici Umberto Dei), non rispondente alla "macrodescrizione" della suddetta.

L'imputato, inoltre, censura la valutazione circa l'avvenuto scambio tra i pedali della bicicletta nera da donna della famiglia S. sequestrata nel 2014 con quelli della Umberto Dei ed adduce, comunque, che non vi è certezza che i pedali Wellgo della bici Umberto Dei non fossero quelli originariamente montati.

8.1. Le deduzioni in questione sono del pari completamente destituite di fondamento. In proposito, va premesso che la Corte territoriale, nel dare atto degli esiti degli accertamenti svolti sui pedali della bici Umberto Dei, ha evidenziato che:

a) la bicicletta Umberto Dei, della quale è stata accertata l'epoca di acquisto da parte di S.N., non è una bicicletta qualunque, bensì, come riferito dal teste ing. pa.

dell'Atala, una bicicletta "di nicchia" e "di fascia altissima", proprio perchè dotata di particolari caratteristiche, frutto di un peculiare design, su cui non ha senso montare pedali di alluminio (tipo Wellgo ad esempio), non tanto per una questione di valore economico (al contrario, anzi, leggermente più costosi, anche se di pochi centesimi), quanto appunto di design (la bicicletta dello S. era stata prodotta in occasione del Giubileo e in numero limitato);

b) la bicicletta Umberto Dei dell'imputato (modello Giubileo 51, color corallo), unitamente alle altre 32, vendute dalla Atala nel periodo compreso tra il 2002 e il 2008, erano fornite tutte della stessa identica tipologia di pedali, ossia gli "Union 687";

c) dalle dichiarazioni, acquisite su accordo delle parti, del rivenditore di tale bicicletta al padre di S.A., R. G., titolare sino al 2005 di un negozio di biciclette a (OMISSIS), emergeva che quest'ultimo aveva acquistato tra il 2001 e il 2002 la Umberto Dei di quel modello, che faceva parte di uno stock di 3 biciclette identiche, acquistate e rivendute, così come le aveva ricevute dalla Atala, senza sostituire cioè i pezzi originali;

d) la data di fabbricazione della bicicletta Umberto Dei in questione era, tuttavia, antecedente rispetto a quella di cui veva riferito pa. ed era, quindi, riconducibile alla precedente produzione (quella dei F.lli Rizzato), anche se il predetto teste aveva dichiarato che la "distinta" delle diverse componenti cui atala faceva riferimento era la stessa fornita dai Rizzato;

e) dalle dichiarazioni sempre del R., inoltre, emergeva vieppiù che la bicicletta Umberto Dei Giubileo "era particolare ed in serie limitata, aveva pezzi particolari creati per quella bicicletta e quindi non aveva senso cambiare nulla" ed escludeva, comunque, che lo S. gli avesse chiesto di cambiare i pedali originali; ricordava, poi, di avere venduto altre due biciclette Umberto Dei Giubileo, identiche, ad altri due abitanti di (OMISSIS) ed acquisite le foto di tali biciclette, esse sono risultate dotate di pedali Union, ovvero di quei pedali che l'ing. pa. aveva indicato come apposti a quella tipologia di biciclette, ragion per cui poteva ritenersi accertata "continuità" (stilistica e di materiali) tra la produzione della F.lli Rizzato e la Atala (subentrata a quest'ultima) nella produzione della Umberto Dei Giubileo, fornita, dunque, con i medesimi componenti.

8.2. In base a tali emergenze, non merita alcuna censura, anche perchè non contrastata seriamente da rilievi di segno contrario, la valutazione conclusiva della Corte territoriale secondo cui sulla bicicletta Umberto Dei Giubileo erano stati apposti pedali (Wellgo) del tutto diversi da quelli (Union) normalmente forniti con quel modello particolare di bicicletta (tale da rendere quantomeno strana la sostituzione di una componente, in un materiale, l'alluminio, ictu oculi "dissonante" con le altre componenti). Ebbene proprio su quei pedali, non di serie, rilevava il giudice di rinvio, era stato rinvenuto il DNA di P.C. ed agevole era la "sostituibilità" dei pedali di tutte le biciclette. Le deduzioni svolte dalla difesa con il ricorso, oltre a riproporre questioni di fatto - tra cui d esempio quella che le notizie riferite dall'ing. pa. dell'Atala riguardano un periodo storico successivo (dal 2002 in avanti) a quello in cui venne prodotta la bici venduta a S.N. - inammissibili in sede di legittimità, avendo in proposito i giudici del rinvio dato compiuta ed esaustiva risposta con la sentenza impugnata - si limitano a contestazioni generiche, che non si confrontano con le precise argomentazioni svolte dalla Corte territoriale. Inoltre, per quanto concerne la mancata prova dello "scambio" di pedali tra la Umberto Dei e la bicicletta nera da donna sequestrata nell'ottobre 2014, va ribadito che, dalla sentenza impugnata non si ricava affatto lo scambio di pedali tra la Umberto Dei e la bicicletta nera in sequestro, ma solo la sostituzione dei pedali originali (Union) della bici Umberto Dei, con altri in alluminio "dissonanti" e su tali pedali evidentemente appartenuti in origine ad altra bicicletta, eraò stato reperito il DNA di P. C..

9. Infondato si presenta l'ottavo motivo di ricorso, riguardante le tracce di DNA rinvenute sui pedali Wellgo della bici Umberto Dei, secondo il ricorrente, non riconducibillal sangue di P.C., come si ricaverebbe dalla perizia genetica dei dott.ri Va. - R. - Bi., eseguita in primo grado. Sul punto, la Corte territoriale - con valutazione di fatto che non può essere censurata in questa sede, siccome ampiamente argomentata e non illogica - ha compiutamente enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere le valutazioni del G.u.p. di Vigevano e di prediligere, innanzitutto, le risultanze degli accertamenti compiuti dai RIS, consulenti del P.M., che avevano concluso nel senso che la fonte del DNA fosse, con elevata probabilità, riconducibile al sangue di P.C. (a fronte dei risultati negativi della perizia dei dott.ri Va. - R. - Bi.). Tali periti, infatti, avevano ritenuto di non poter precisare la natura del materiale biologico di P.C. presente sui pedali della bicicletta di marca "Umberto Dei" Milano, potendo, secondo gli stessi, essere costituito da qualunque tipo di tessuto riccamente cellulato, stante la capacità di persistenza del DNA in tracce secche, disperse nell'ambiente e non potendo stabilire in alcun modo - scientificamente fondato e non meramente congetturale - i tempi e le modalità di deposizione di detto materiale biologico sui pedali.

Tuttavia, la stessa sentenza di primo grado - che aveva ritenuto non certa la natura ematica del DNA, sulla base della perizia indicata - aveva messo, nel contempo, in rilievo che i risultati raggiunti dal collegio peritale erano stati condizionati dalle multiple attività già compiute dai consulenti del pubblico ministero, che, verosimilmente, avevano già esaurito le minute tracce di interesse, nonchè dal tempo trascorso dai fatti. Infatti, le campionature eseguite sulla bicicletta per il test specifico per la ricerca della emoglobina umana - che aveva dato risultati negativi - erano avvenute due anni dopo la prima campionatura ad opera dei Ris, quando cioè gran parte del materiale era stato ormai asportato.

9.1. Invece, i RIS - che avevano condotto nel settembre 2007 gli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p. sui pedali - nel novembre 2009 (in sede di osservazioni, davanti al G.u.p., a quanto sostenuto dai periti) confutavano le suddette conclusioni, ribadendo, sia la cospicua quantità di DNA della vittima rinvenuta in tale sede, che la "compatibilità" con la natura ematica di quel fluido biologico definito "altamente cellulato" (secondo i RIS al microscopio erano addirittura visibili cellule relative ai globuli bianchi del sangue). In sostanza quindi, sempre secondo i RIS, consulenti del P.M., si potevano escludere quei fluidi caratterizzati dallo scarso contenuto cellulare (come urina, feci, sudore e lacrime), ed altresì quelli la cui presenza su un pedale era difficilmente spiegabile, fatte salve "ipotesi fantascientifiche" (quali fluidi vaginali, sangue mestruale, cerume e forfora).

Restavano da valutare saliva e muco nasale: ma anche l'ipotesi dello starnuto era ritenuta da scartare, non potendo produrre depositi concentrati di saliva (che, poi, avrebbe dovuto interessare altre parti della bicicletta, il che non era stato accertato); residuavano infine soltanto lo sputo o la pulizia del naso col pedale (inimmaginabile), ipotesi, queste in sostanza, suggestive e ad effetto, prive di carattere scientifico, così come non trovano alcun riferimento a reali modalità di rilascio/contatto di tracce biologiche.

In tale contesto, la Corte territoriale ha concluso senza illogicità, nel senso che la presenza di notevole quantità (il dato quantitativo è pacificamente ammesso anche dai periti del primo grado) di DNA della vittima sull'unica componente della bicicletta Umberto Dei, modello Giubileo, "dissonante" rispetto a tutte le altre sue componenti, costituisca un ulteriore elemento che ha acquisito una maggiore valenza indiziante alla luce degli accertamenti svolti nel procedimento di rinvio.

9.2. Il ricorrente - a confutazione di tale conclusione- si limita a censurare la scelta della Corte territoriale di dar credito agli accertamenti dei RIS, piuttosto che alle conclusioni dei periti dott.ri Va. - R. - Bi., ritenendo, innanzitutto tale scelta, illogica; come già evidenziato, tuttavia, le ragioni di essa sono state compiutamente illustrate ed argomentate, senza incorrere in vizi di alcun genere. Inoltre, deduce il ricorrente, che i giudici del rinvio avrebbero omesso di valutare gli esiti della perizia medico - legale, laddove, proprio perchè tali esiti sono stati considerati, quei giudici hanno ritenuto di prediligere gli esiti della consulenza dei RIS. Al fine di giustificare, poi, la maggiore attendibilità dei risultati della perizia dei dott.ri Va. - R. - Bi., il ricorrente giunge, in ammissibilmente, anche a sovrapporre a quanto rilevato dal primo giudice - circa il presumibile esaurimento delle tracce ematiche di interesse da parte dei consulenti del P.M. - le proprie personali considerazioni, ritenendo, invece, ancora presenti le tracce ematiche suscettibili di essere analizzate.

Inoltre, il ricorrente confuta frammentariamente il contenuto della consulenza dei R.I.S. - riportando in ricorso, anche qui inammissibilmente, passi della dalla perizia disposta in primo grado ed alcune considerazioni svolte dai periti, quali l'inaffidabilità dell'analisi morfologica operata dai consulenti del P.M., ritenuta tecnica di diagnosi del sangue inaffidabile da quarant'anni - ovvero riportando quanto evidenziato dal consulente di parte, prof. A., ma omettendo di sviluppare un ragionamento organico di censura della consulenza in questione e del ragionamento della Corte territoriale, che, per quanto già rilevato, si presenta, invece, del tutto congruo nell'illustrazione delle ragioni di condivisione della predetta consulenza.

10. Infondate si presentano le doglianze di cui l nono motivo di ricorso, riguardante la valenza indiziaria dell'impronta digitale dell'anulare di S.A., rinvenuta sul dispenser del sapone liquido ubicato nel bagno al piano terra di casa P.. I giudici del rinvio, in proposito - dopo aver rilevato che la sentenza di annullamento aveva messo in risalto come l'aver ritenuto tale indizio non grave, nè preciso, costituisse un'ulteriore dimostrazione di un approccio non coerente con i principi della prova indiziaria e del non corretto percorso metodologico che i primi giudici d'appello avevano inteso adottare nella lettura dei dati acquisiti (avendo essi erroneamente, considerato questi ultimi in maniera isolata isolata ed avulsa dal loro contesto) - hanno evidenziato che la rinnovazione istruttoria svolta aveva valorizzato l'elemento indiziario in questione, già particolarmente significativo. Tale convincimento è scaturito dai seguenti dati:

a) l'aggressore, dopo il "lancio" del corpo della vittima giù dalle scale della cantina, entrava anche nel bagno del piano terra e sostava (come evidenziato dalle impronte delle scarpe "a pallini" intrise di sangue) davanti al lavandino;

b) tale sosta era evidentemente motivata, non solo dalla necessità di controllare allo specchio (per verificare di non "tradire" col proprio aspetto ciò che aveva appena commesso), ma anche e soprattutto da quella di lavarsi le mani. E invero il fatto che l'aggressore si fosse imbrattato le mani di sangue emergeva con certezza dagli ingrandimenti delle fotografie scattate dai C.C. di Pavia (file n. DSC03029 e n. DSC03076), nell'immediatezza del rinvenimento della vittima, foto che evidenziavano le tracce dei quattro polpastrelli insanguinati (evidentemente appartenenti all'assassino) visibili sulla maglia rosa del pigiama indossato da C., all'altezza della spalla sinistra, cui corrispondeva, nella parte anteriore della stessa maglia, un frammento di impronta palmare insanguinata (impronte queste, purtroppo, malanalizzate, perchè la maglia arrivava al medico legale completamente intrisa di sangue);

c) l'assenza di tracce ematiche sulla leva del miscelatore, sul dispenser, o nel sifone del lavandino, a fronte della necessità dell'assassino di lavarsi le mani imbrattate, non poteva trovare altra giustificazione se non quella che le manovre di lavaggio erano state, evidentemente, poste in essere con notevole accuratezza;

d) l'assenza sul flacone del sapone di impronte di soggetti diversi (neppure di C. o dei familiari, normali utilizzatori di quel bagno e di quel sapone). Tale dato, valutato in uno al sicuro lavaggio delle mani da parte dell'assassino e alla collocazione dell'impronta del dito anulare dell'imputato sul dispenser, portava senz'altro a ritenere che la deposizione di tale impronta era avvenuta in un momento successivo a quello del lavaggio e ripulitura (di mani, lavandino e dispenser), ossia quando il dispenser veniva rimesso, con cautela, al suo posto, dopo essere stato pulito;

l'impronta rinvenuta, infatti, era quella di un dito che poco si usa, e che normalmente non è coinvolto nelle abituali manovre di pressione sul dispenser;

e) la circostanza dedotta dalla difesa, secondo cui l'imputato avrebbe potuto usare il sapone la sera prima per lavarsi le mani, dopo aver mangiato la pizza non spiega il rinvenimento dell'impronta dell'anulare e perchè in quella anomala posizione, così come non spiega l'assenza di impronte di C. (che pure aveva mangiato la pizza), elementi questi giustificabili, invece, con un precedente e accurato lavaggio del dispenser confermando la gravità e precisione dell'indizio; le uniche residue impronte rimaste sul dispenser all'esito di tale lavaggio, infatti, non potevano che riportare all'ultimo soggetto che lo aveva maneggiato, allo scopo di pulirlo, e quindi all'assassino.

10.1. Tale ricostruzione, appare logica e coerente, immune dai denunciati vizi motivazionali, ivi compresi quelli relativi al travisamento della prova, in merito alle analisi relative al dispenser del sapone. In proposito giova, innanzitutto, richiamare i principi più volte espressi da questa Corte secondo cui il giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quellladottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Orbene, le censure capillarmente svolte dalla difesa dell'imputato, mirano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi, invece, alla esclusiva competenza del giudice di merito, che, nella fattispecie, ha operato senza incorrere in vizi.

la difesa dell'imputato, in particolare, anche con riguardo all'elemento indiziario relativo all'impronta del dito anulare presente sul dispenser del sapone liquido di casa P., ha operato una minuziosa segmentazione della motivazione della sentenza impugnata e delle emergenze acquisite, senza, tuttavia, confrontarsi, anche in questo caso, con il dato essenziale da cui muove il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui su quel dispenser vi era solo l'impronta nitida di S.A. e non di altri abituali frequentatori della casa, neppure di C., e che tale impronta era posizionata in maniera difforme rispetto alle comuni modalità di utilizzo di un erogatore di sapone (ossia pigiando il pulsante con il palmo della mano o con un dito), ma perfettamente compatibile, invece, con il gesto di chi afferra detto oggetto, per scopi diversi da quello del suo utilizzo.

Il ricorrente, infatti, censura, innanzitutto, il riferimento da parte della Corte territoriale all'avvenuta "rinnovazione istruttoria" che avrebbe interessato anche tale elemento indiziario, laddove l'istruttoria svolta nel giudizio di rinvio non ha in alcun modo riguardato le emergenze relative al dispenser del sapone liquido. Dalla lettura complessiva della motivazione, tuttavia, ben si comprende come la Corte abbia inteso con il richiamo alla "rinnovazione istruttoria" - riferirsi all'elemento di "novità" consistito negli ingrandimenti (mostrati in aula dal RG.), delle fotografie scattate dai C.C. di Pavia, nell'immediatezza dei fatti;

le foto, si intende dire, delle impronte dei polpastrelli insanguinati presenti sulla maglietta del pigiama rosa della vittima, elemento questo al quale non era stato dato il necessario risalto nei precedenti giudizi e che dà conto, invece, del fatto che l'aggressore, quando ha spinto il corpo di C. sulle scale, aveva le mani imbrattate di sangue, con necessità, quindi, di lavarle.

10.2. La circostanza indicata dal ricorrente - secondo cui, il fatto che l'aggressore, all'atto del lancio del corpo di C. lungo le scale, avesse le mani imbrattate di sangue, risulterebbe sconfessato dal fatto che le caviglie della giovane, afferrate per operare il trascinamento non presentavano macchie ematiche - non può essere condivisa. Ed invero, il ricorrente omette di considerare quanto, in sostanza, messo in risalto dalla Corte territoriale nella ricostruzione della dinamica omicidiaria, circa l'avvenuto imbrattamento delle mani dell'omicida nella seconda fase dell'aggressione, quando, dopo aver trascinato la povera C. sino alla porta della cantina ed aver sferrato nuovi colpi al capo della vittima, all'altezza della porta del corridoio, afferrava il corpo di C. innanzi alla porta a libro, sollevandolo e gettandolo lungo la scala del cantinato. In tale frangente, dunque (e non con i primi colpi, cui seguiva il trascinamento) si sarebbe determinato l'imbrattamento ed in ciò trova spiegazione l'assenza di macchie ematiche sulle caviglie della giovane.

10.3. Il P.G., nella memoria depositata il 20.11.2015 ha messo in risalto, in proposito, come l'imbrattamento delle mani dell'omicida risulti confermato, altresì, da quanto rilevato dai R.I.S. nella relazione BPA del 12.12.2007, circa la presenza di un'impronta rilevata sulla parete sinistra delle scale della cantina (foto nr. 32 della relazione BPA), che per dislocazione e morfologia è riferibile all'aggressore ed è suscettibile di essere posta in relazione con l'impronta sulla maglietta del pigiama.

10.4 Per quanto concerne, poi, la deduzione circa la mancata analisi delle impronte rinvenute sulla maglietta (divenuta impossibile, essendosi tale maglietta, come anticipato, completamente ricoperta del sangue di C., evidentemente all'esito delle manovre di rimozione del cadavere) e conseguentemente in merito all'assenza di certezze circa l'appartenenza di esse all'omicida e non piuttosto alla stessa C., che aveva le mani imbrattate di sangue, è sufficiente richiamare la deduzione effettuata dal P.G. nella citata memoria, che non è stata specificamente contestata, secondo cui la riconducibilità delle impronte, lasciate nella fase finale dell'aggressione, all'omicida, scaturisce dalla considerazione che la giovane - che si trovava in posizione prona durante il trascinamento, in base a quanto emerso dalla BPA - ha sempre avuto le mani aderenti al pavimento (tanto che, nè sulle mani, nè sugli avambracci, sono state rilevate lesioni a seguito di un tentativo di "protezione") e, comunque, appare impossibile che in quelle condizioni la stessa abbia potuto lasciare una traccia tanto nitida (quattro polpastrelli ed un frammento di palmare), in un punto oltretutto scomodo da raggiungere (ossia nella porzione della maglia corrispondente alla regione scapolare sinistra), nella posizione in cui la vittima si trovava.

10.5. L'imputato, poi, lamenta il preteso salto logico effettuato dai giudici d'appello, secondo cui l'omicida si sarebbe lavato le mani imbrattate del sangue di C. in bagno, risultando tale deduzione smentita da dati scientifici. In particolare, la difesa del ricorrente censura la spiegazione fornita dalla Corte territoriale - a fronte del dato oggettivo del mancato rinvenimento nel lavandino, sul rubinetto e nel sifone di tracce del sangue di C. - circa il "lavaggio accurato" effettuato dall'omicida per l'eliminazione di tali tracce, spiegazione questa che si assume illogica, in relazione all'esiguo lasso temporale asseritamente avuto a disposizione dall'imputato per il compimento del fatto, e, comunque, incompatibile con quanto evidenziato dai periti in primo grado e segnatamente dal dr. R., "secondo cui, per ogni volume di sangue, vi è una quantità di emoglobina che è sette volte superiore a quella di DNA". Ad avviso della difesa, pertanto, si presentava poco verosimile che una procedura di lavaggio del dispenser del sapone avesse allontanato tutta l'emoglobina preservando il DNA. Il ricorrente, a supporto di tale censura, riporta inammissibilmente, stralci di dichiarazioni rese dal R. alle udienze del novembre 2009, estrapolandole dal contesto più ampio in cui sono inserite, omettendo, quindi, di trascriverle nella sua interezza. Peraltro, molte di tali dichiarazioni afferiscono ad aspetti che non sono stati messi in discussione (nè dovevano essere) nel giudizio di rinvio e che, quindi, non dovevano essere specificamente considerati dalla sentenza impugnata, tra cui quello relativo alla presenza sul dispenser del sapone del DNA di P.C. e della madre P. R., oltre alla contemporanea presenza del DNA di C. e dell'impronta di S.A., spiegabile, secondo il predetto perito, con il fatto che entrambi hanno toccato tale oggetto, in tempi e per un numero di volte del tutto sconosciuti e non determinabili. Peraltro, le dichiarazioni in questione non spiegano come mai siano state rinvenute tracce di DNA di C. e della madre, ma solo un'unica impronta nitida ossia quella dell'anulare di S.A. pur essendo abitualmente il dispenser del sapone utilizzato da tutti gli occupanti di un'abitazione.

10.6. Neanche appare fondata la principale censu mossa dalla difesa dell'imputato alla sentenza impugnata. Essa attiene alla mancata considerazione degli esiti degli accertamenti scientifici, attestanti l'assenza di tracce di sangue di P.C. sul dispenser del sapone e nel lavandino, nonchè la preterizione di quanto evidenziato dal dr. R., elementi questi che avrebbero dovuto portare ad escludere la riconducibilità dell'impronta digitale di S. A. al momento del lavaggio delle mani dal sangue della vittima.

In proposito va osservato che la Corte territoriale ha specificamente considerato tali emergenze, dando ad esse una spiegazione logica, coerente e congrua, ossia l'accurato lavaggio di tali oggetti da parte dell'omicida, dopo quello delle mani, lavaggio che ha eliminato tali tracce. Del resto, ha evidenziato, altresì, coerentemente la Corte territoriale, le uniche residue impronte rimaste sul dispenser non possono che riportare all'ultimo soggetto che lo ha maneggiato, allo scopo di pulirlo, e quindi all'assassino: S.A., al quale appartiene l'unica impronta rinvenuta.

In merito, i giudici d'appello hanno anche considerato la tesi proposta dalla difesa dell'imputato circa il lavaggio delle mani effettuato dallo S. la sera precedente dopo avere mangiato la pizza con la fidanzata, tesi questa ritenuta, senza illogicità, implausibile in considerazione del fatto che essa non spiega perchè su quel dispenser è stata rinvenuta solo l'impronta dell'anulare e perchè in quella anomala posizione, così come non spiega l'assenza di impronte di C. (che pure aveva mangiato la pizza). Peraltro, la difesa delle parti civili ha correttamente evidenziato che S. A. non ha mai dichiarato di essersi lavato le mani la sera precedente in quel bagno (che non è l'unico bagno dell'abitazione).

10.7. La difesa del ricorrente, poi, sviluppa un ragionamento in fatto, generico ed ipotetico, inammissibile quindi in sede di legittimità, circa la possibilità che su taluni oggetti, una volta afferrati, residuino tracce di DNA e non di impronte (come, per esempio, nel caso di P.G., padre di C., per il quale si rinveniva una traccia di DNA sulla maniglia della porta del bagno, mentre non veniva rinvenuta nessuna sua impronta), ragionamento questo che, tuttavia, a prescindere dalla sua insuperabile genericità, essendo decontestualizzato, non appare in alcun modo idoneo a dar conto di quanto evidenziato dalla Corte territoriale, circa la presenza di un'impronta sì nitida del dito anulare dell'imputato in quella specifica posizione.

10.8. Per quanto concerne, poi, la deduzione, secondo la quale il rilascio dell'impronta dell'imputato sul dispenser non sarebbe scientificamente databile, sicchè non potrebbe da nessun elemento inferirsi che tale impronta sia stata rilasciata dopo l'omicidio, successivamente al lavaggio e alla ripulitura del dispenser, si osserva che il ragionamento della Corte territoriale si è fondato su un dato logico e non su un dato tecnico-scientifico e segnatamente su quello non smentito da diverse emergenze, secondo cui quell'impronta tanto nitida non poteva che essere l'ultima.

10.9. In definitiva, in presenza di premesse certe - e segnatamente:

l'assassino si è sporcato le mani di sangue ed è entrato in bagno, posizionandosi davanti al lavandino, come si ricava dalle impronte delle scarpe insanguinate lasciate sul tappetino - il ragionamento della Corte territoriale, che ha fatto ricorso alla massima di comune esperienza e buon senso, secondo cui "un assassino con le mani sporche di sangue che si posiziona innanzi ad un lavandino utilizza l'acqua ed il sapone per ripulirsi e procede quindi ad una manovra di ripulitura", non appare smentita dal dato che non sono state rinvenute tracce del sangue di C., essendo tale assenza compatibile con l'accurata opera di ripulitura da parte dell'omicida e certamente con la durata dall'azione omicidiaria e la breve finestra temporale nella quale l'imputato è risultato privo di alibi. Tale conclusione, così come evidenziato dalla difesa delle parti civili, risulta avvalorata dalla presenza di un'unica impronta nitida di S.A. e non di soggetti terzi, neppure di P. C., che pure, come già detto, avrebbe dovuto anche ella lavarsi le mani dopo aver mangiato la pizza la sera precedente; inoltre, la rilevata impronta dell'anulare denota che il portasapone è stato impugnato/afferrato dall'imputato, mentre è evidente a chiunque ne faccia uso, che l'utilizzo abituale prevede, invece, che se appoggi una mano aperta o un dito (il pollice o l'indice) sopra l'erogatore per pigiare il pulsante e che con il palmo dell'altra, aperto al di sotto, si attenda l'erogazione del sapone liquido.

11. Con il quinto motivo nuovo, il ricorrente si duole, in linea generale, della valutazione da parte dei giudici d'appello delle prove scientifiche acquisite (camminata, tracce genetiche sui pedali della bici e sul dispenser del sapone). Le doglianze svolte in un quadro di generale censura, denunciano l'errore metodologico di fondo, nella parte in cui la sentenza gravata appare "vagamente superficiale nel maneggiare i numerosi e pur complicati dati processuali forniti dalle perizie" e consulenze.

Le doglianze svolte - che nel dettaglio riprendono le tematiche già sviluppate nei motivi 5^, 8^ e 9^ - sono state nella sostanza già tutte esaminate ed alle relative trattazioni si rimanda.

Per quanto concerne, invece, il comune filo conduttore della "incapacità" e "superficialità" della trattazione da parte dei giudici d'appello di temi scientifici emersi dalle perizie e consulenze svolte, anche in sede di rinvio, tale doglianza si presenta ancora una volta del tutto generica e disancorata da elementi specifici di valutazione a supporto, laddove, come già evidenziato con riguardo a ciascuno degli elementi indiziari in questione, le scelte operate dalla Corte territoriale sono state sempre congruamente argomentate pur in presenza di tematiche tecnico- scientifiche particolarmente complesse.

12. Infondato si presenta il decimo motivo di ricorso, circa la "compatibilità" tra le scarpe indossata dall'assassino con la tipologia e la taglia delle scarpe indossate dall'imputato. Ed invero, la Corte territoriale - dopo aver dato atto che "nulla di quanto indossava l'aggressore è stato...rinvenuto" e che, con la nuova perizia, disposta in sede di rinvio, è stata accertata la tipologia, oltre alla taglia, delle scarpe calzate dall'assassino - ossia marca "Frau", numero 42 - ha concluso nel senso che tale tipo di scarpe si presentava del tutto compatibile, per marca e numero, con calzature in uso all'imputato e ciò sulla base di alcuni elementi.

La sentenza impugnata, ha, infatti, evidenziato che il 14.8.2007 l'imputato consegnava spontaneamente ai C.C. di Vigevano tre paia di scarpe (un paio da calcetto marca "Puma", nere con logo rosso, di taglia non visibile; un paio marca "Adidas" di colore blu e blu elettrico, taglia US 10 e 1/2; un paio marca "lacoste" color bronzo con logo bianco, taglia 41, quelle che aveva ai piedi il giorno precedente). Il successivo 20/8, in sede di perquisizione, la P.G. sequestrava scarpe erroneamente indicate della marca "Camper" di colore marrone, che erano, invece, marca "Frau" taglia 43, un paio di scarpe Trapper Loafer sport taglia 43 e un paio di scarpe "Avia" di taglia non visibile. Infine, all'esito delle indagini, si appurava che l'imputato, in data 16.9.2006 acquistato anche scarpe marca Geox di taglia 42.

Sulla base di tali emergenze, i giudici d'appello, pertanto, senza illogicità, hanno ricavato la compatibilità tra le scarpe marca "Frau", numero 42, indossate dall'assassino con la tipologia e la taglia delle scarpe indossate dall'imputato, posto che quest'ultimo possedeva e indossava scarpe "Frau" e calzava anche la taglia 42, oltre a scarpe taglia 41 e 43.

12.1. L'imputato censura tale conclusione, evidenziando come la Corte territoriale, nella valutazione di compatibilità, abbia tralasciato di considerare che tutte le indagini svolte dalla Procura Generale (nei confronti di S.A., del padre, S.N., e della madre, L.E., anche con verifica attraverso l'anagrafe dei conti, e richiesta di acquisizione di tutte le ricevute di pagamento eseguite nei 10 anni precedenti, a far data dal gennaio 2003), miranti a verificare se S.A. abbia malavuto scarpe esattamente corrispondenti a quelle incriminate, hanno avuto esito negativo e che le scarpe di marca Frau sequestrate il 20/8 erano di taglia 43, mentre le altre erano di taglia diversa dalla 42 (tranne le Geox).

Quanto alla prima censura, deve osservarsi come la Corte territoriale, con valutazione di fatto immune da censure, abbia rilevato che gli accertamenti svolti hanno ovviamente interessato acquisti "tracciati", laddove costituisce dato di comune esperienza che non tutto viene acquistato con carta di credito od assegni, ed anzi a tale valutazione può aggiungersi che, all'epoca dei fatti, specie per importi di non rilevante entità, il pagamento in contanti costituiva la regola, non risultando avere ampia diffusione, come viceversa avviene oggi, il pagamento con moneta elettronica. Dunque, la Corte ha messo in sostanza in risalto, come il mancato rinvenimento di "tracce contabili", circa l'acquisto di scarpe Frau della taglia 42 da parte dell'imputato è un dato non decisivo, in considerazione della natura parziale degli accertamenti, rilevando, invece, il dato saliente che il tipo e la taglia di scarpe utilizzate dall'aggressore fossero perfettamente compatibili con quelle in uso a S.A..

L'ulteriore circostanza, secondo cui l'imputato è stato trovato in possesso di un paio di scarpe marca Frau, ma di taglia 43, non incide sul percorso logico sviluppato dai giudici d'appello, circa l'irrilevanza della misura esatta (41, 42 o 43), atteso che l'imputato calza indifferentemente anche la taglia 42 (Geox), oltre alla taglia 43 ed anche 41.

13. Manifestamente infondati si presentano il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo di ricorso, riguardanti la valutazione effettuata dalla Corte territoriale delle dichiarazioni dei C.C. Se. e Pe., circa la presenza di "segni/graffi" sull'avambraccio dell'imputato, a fronte della mancata considerazione delle dichiarazioni rese in sede di intervista difensiva da St.

A., paramedico che eseguì il controllo dei parametri vitali di S.A..

L'imputato censura la motivazione della sentenza impugnata che si presenterebbe, in sostanza, ambigua e contraddittoria, finendo per dare per scontata la presenza di tali graffi sull'avambraccio del ricorrente, ma tale deduzione, così come già accennato con riferimento all'analisi dei motivi undicesimo e dodicesimo, non tiene conto compiutamente del pensiero dei giudici di merito, che, sebbene espresso con percorso argomentativo non totalmente lineare, è tuttavia chiaro ed inequivoco nella conclusione di non attribuire alcun significato al tema "graffi" (così deve intendersi, infatti, l'espressione effettuata in premessa secondo cui "la Corte non ha attribuito particolare rilevanza ai graffi"), restando esso del tutto superato dalle ulteriori emergenze acquisite, tra cui quella essenziale che nel materiale sottoungueale della vittima vi erano sì tracce di DNA maschile, ma esso era degradato e contaminato per il decorso del tempo, tale da non consentire alcuna indicazione, nè positiva, nè negativa di identità, potendo trattarsi anche di DNA già presente prima dell'omicidio; peraltro dalla dinamica dell'aggressione è emerso come C. non abbia neppure avuto il tempo di reagire, restando inerme a fronte di un'aggressione posta in essere con modalità sì violente "dato questo che pesa come un macigno (molto più di due piccoli eventuali graffi) sulla persona con cui era in maggiore e quotidiana intimità" (cfr. sentenza impugnata pg.119). Senza tralasciare, poi, il fatto che la Corte territoriale ha ampiamente censurato, come già rilevato, le modalità operative dei C.C. Pe. e Se., che, nelle numerose annotazioni e relazioni di servizio a loro firma, nulla hanno detto dei graffi, così come nulla hanno detto della formazione pilifera sul braccio sinistro di S., ripetutamente fotografato, senza una "apparente" spiegazione. In tale contesto, pertanto, emerge evidente come i giudici del rinvio non fossero tenuti a dar conto di quanto dichiarato in sede di intervista difensiva da St.

A., non avendo essi, contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, attribuito alcuna rilevanza alla tematica graffi.

14. Infondati si presentano il quindicesimo motivo di ricorso ed il sesto motivo nuovo, con i quali l'imputato si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione alla "ipotetica" individuazione del movente dell'omicidio in esame.

Prima di analizzare tale motivo di ricorso, al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio in merito alla individuazione, nel caso in esame, di un preciso movente dell'omicidio di P.C., vale la pena, innanzitutto, di indicare i passaggi salienti del ragionamento della Corte territoriale, che ha dato atto, innanzitutto:

a) dell'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di condanna dell'imputato, perchè il fatto non sussiste, per il reato di detenzione di materiale pedopornografico ex art. 600 quater (in assenza di prove su come fossero pervenuti nel suo computer alcuni frammenti di files di tale contenuto, nonchè sul fatto che l'imputato llavesse visionati, o che dal nome dei medesimi se ne potesse arguire il suddetto contenuto, o che il predetto avesse utilizzato una ben individuata stringa di ricerca volta a tale scopo), reato astrattamente individuabile, nelle sue implicazioni, come una possibile "causa" del delitto;

b) del dato indubbio, tuttavia, che l'imputato nutrisse una passione per la pornografia, dal momento che nel suo computer erano presenti migliaia di immagini di contenuto pornografico, in cartelle diversamente denominate, tanto che, ogni giorno, prima di applicarsi alla stesura della tesi, visionava tali immagini (così come il giorno dell'omicidio);

c) del fatto che C. era a conoscenza della passione del fidanzato e l'esistenza di riprese video relative a loro momenti intimi ed il contenuto erotico di talune conversazioni intercorse in chat nei giorni precedenti, quando l'imputato era a (OMISSIS) (in atti), dimostrerebbero appunto una "complicità di coppia", tale da indurre a ritenere che C. condividesse questa passione.

14.1. Sulla base di tali presupposti, quindi, la Corte territoriale ha passato in rassegna le plurime ipotesi formulabili per l'individuazione di una causa scatenante l'omicidio in questione, ma i ragionamenti sviluppati sono maturati, pur sempre nell'alveo di quanto evidenziato, sia nella premessa, che a conclusione della trattazione del tema in questione, ossia "il movente dell'omicidio non è stato individuato" (cfr. incipit del par. 11 della sentenza impugnata).

Lo sforzo della ricerca della possibile causale dell'omicidio, scandagliando i rapporti tra S.A. e P.C. era doverosa, in considerazione del fatto che le modalità dell'aggressione, emergenti dalla scena del crimine si presentano tali da rivelare l'esistenza di un "pregresso" tra vittima e aggressore, tale da scatenare un comportamento violento da parte di quest'ultimo e, quindi, il raptus omicida, portato fino alle estreme conseguenze, ossia da rivelare, come più volte evidenziato dai medesimi giudici del rinvio, quel "rapporto di intimità scatenante una emotività che non può che appartenere ad un soggetto particolarmente legato alla vittima". Ciò ha portato i giudici di merito a formulare "mere ipotesi" in ordine al movente, tra cui quella sessuale (in quel periodo C., potrebbe aver contato o sperato in una maggiore frequentazione con il fidanzato, essendo entrambi soli e avendo due case a disposizione: il fatto che ciò non fosse avvenuto poteva dipendere da qualche "difficoltà", tra i due, magari anche collegata alle passioni pornografiche di S. ed alla "criticità dei rapporti sessuali" tra loro; peraltro, l'imputato ha ricondotto l'assenza, o la scarsità di rapporti sessuali con C. ad un disturbo della ragazza, che, tuttavia, non ha trovato conferme di natura medico-legale), ovvero quella legata alla passione per la pornografia di S.A. (nel computer di S. vi erano cartelle accuratamente nascoste e catalogate riguardanti immagini di donne incinte riprese durante atti sessuali, di donne mature in pose pornografiche, di orge o di rapporti indotti con la forza, di foto erotiche di ragazzine, visionate dallo S. quotidianamente, prima di applicarsi alla stesura della tesi, secondo un copione piuttosto ripetitivo, sicchè C. potrebbe essere venuta a conoscenza di interessi del partner "segreti", o di natura tale da non poter essere facilmente "digeriti", atteso che "un conto sono erotismo o pornografia condivisi, e perciò consapevolmente accettati e fatti propri da due soggetti adulti", altro è venire a conoscenza di passioni da parte del fidanzato, risultati moleste o dolorose per la ragazza), tutte ipotesi queste che, lo si ribadisce, non sono state, poi, ricondotte ad una vera e propria "causale" dell'omicidio.

14.2. La mancata individuazione di uno specifico movente, ossia la ragione precisa scatenante l'impeto omicida di S.A., non incide in alcun modo sul complessivo quadro indiziario a carico dello stesso, nè appare necessario individuarla nel caso di omicidio d'impeto, come adombrato dalla difesa dell'imputato nell'incipit del motivo di ricorso in esame. Giova richiamare sul punto i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui se è vero che il movente costituisce l'elemento di chiusura, ovvero il fattore di coesione rispetto alla costellazione di indizi, tuttavia, l'accertamento di esso, nel processo cd. indiziario, non è essenziale ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, quando tale responsabilità emerga in modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla difesa (Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Rv. 263922). L'individuazione di un adeguato movente dell'azione omicidiaria perde, infatti, qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorchè vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato (Sez. 1, n. 6514 del 27/04/1998, Rv. 210710), attenuandosi in misura proporzionale alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi e, quindi, alla loro complessiva efficienza probatoria (Sez. 1, n. 12422 del 14/11/1995, Rv. 203348). In mancanza di un movente, al fine di pervenire in modo convincente al giudizio di responsabilità dell'imputato, è necessario, tuttavia, valutare la rilevanza e la congruenza degli indizi secondo i criteri dettati dall'art. 192 cpv. c.p.p., fornendo una risposta esauriente e adeguata alle varie ipotesi prospettate dalla difesa, concernenti questioni idonee a contrastare in modo valido gli elementi dell'accusa (Sez. 1, n. 685 del 14/12/1995, Rv. 203798).

Nel caso in esame, dunque, il fatto che sia stata solo ipotizzata, o meglio ventilata, una "causa" a sfondo sessuale dell'omicidio di P.C. da parte del fidanzato, S.A., senz'altro non avente la concretezza di un movente specifico, non incide in alcun modo sul quadro indiziario, grave, preciso e concordante a carico del predetto, che, sottoposto al vaglio di cui all'art. 192 c.p.p. , comma 2, dà un esito pienamente positivo, anche per quanto si dirà innanzi.

La difesa del ricorrente in proposito, in maniera alquanto confusa, ha evidenziato, anche nell'apposito motivo nuovo di ricorso, da un lato, che l'individuazione di un movente era necessaria, nel caso, come quello di specie, di un delitto d'impeto, dall'altro, che l'individuazione del movente non è affatto necessaria in presenza di prove o, quantomeno, di un quadro indiziario consolidato, dovendo e potendosi ritenere tale ricerca investigativa, in questi casi, del tutto eventuale e facoltativa. Il ricorso, passa, poi, ad illustrare le ragioni in base alle quali i punti della sentenza sopra riportati si presenterebbero contraddittori anche in relazione alla valutazione contenuta nella parte conclusiva, appositamente dedicata al trattamento sanzionatorio, secondo cui " S.A. ha brutalmente ucciso la fidanzata, che evidentemente era diventata, per un motivo rimasto sconosciuto, una presenza pericolosa e scomoda, come tale da eliminare per sempre dalla sua vita di ragazzo "per bene" e studente modello da tutti concordemente apprezzato", non comprendendosi da quali elementi sia stato possibile desumere ciò.

In merito a tali censure, è sufficiente ribadire che la Corte territoriale, non ha individuato un movente per l'omicidio di P. C. e la conclusione, apparentemente contraddittoria, secondo cui sarebbe la "scena del crimine" ad individuare il movente, calata nel contesto di riferimento, lascia, come già detto, intendere che i giudici del rinvio hanno preso atto del fatto che, pur non essendo stato possibile individuare la "ragione specifica" che ha indotto S.A. all'omicidio della fidanzata, P.C., ossia il "movente" in senso tecnico, tuttavia dalle modalità del fatto omicidiario si ricava il generico interesse a commettere il reato, riconducibile ad una violenta reazione emotiva maturata nell'ambito dei più intimi rapporti tra i due fidanzati.

Peraltro, facendo applicazione anche alla fattispecie in esame dei principi espressi da questa Corte (Sez, 1, n. 8163 del 24.02.2015, Parolisi), l'assenza di una preordinazione del delitto, già in sede di contestazione dell'accusa, se, da un lato implica, che non si debba individuare un movente in senso tipico, dall'altro, non impedisce di attribuire una certa significatività ad un antecedente in sè idoneo a determinare quelle particolari condizioni di aggressività sintetizzatesi nel momento del delitto.

15. Con il sedicesimo motivo di ricorso l'imputato si duole del fatto che, in violazione del principio "nemo tenetur se detegere", in più punti della sentenza impugnata la Corte territoriale ha sostenuto che l'imputato non avrebbe collaborato con gli inquirenti, ovvero avrebbe posto in essere attività finalizzate allo sviamento o ritardo nelle indagini. Anche nell'illustrare tale censura, tuttavia, il ricorrente provvede a segmentare minuziosamente la motivazione della sentenza impugnata, estrapolando frasi ed espressioni da un contesto più ampio, omettendo così di considerare il senso compiuto del ragionamento dei giudici d'appello. Senza volere entrare nel merito di ciascuna delle frasi estratte dalla sentenza e riportate dal ricorrente nel motivo di ricorso, apparendo, come detto, inammissibile il metodo seguito per l'illustrazione della doglianza, va subito detto che, in linea generale, in relazione alle complessive argomentazioni spese dalla Corte territoriale per illustrare gli elementi di responsabilità nei confronti di S.A., non viene in rilievo, nè risulta in alcun modo intaccato il principio suddetto. Ed invero, il "diritto al silenzio" di S.A. in ossequio al principio "nemo tenetur se detegere", inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa" (cfr. ord. Corte Cost. ord. num. 202 del 12/05/2004) non è stato in alcun modo messo in discussione o violato nella sentenza impugnata. Quest'ultima, piuttosto, ha messo in risalto come i silenzi, ma anche e soprattutto la condotta positiva di S. A., attraverso le dichiarazioni da lui rese (cfr. ad es. le dichiarazioni circa la tipologia delle biciclette possedute dalla sua famiglia), ovvero i suoi comportamenti (cfr. consegna spontanea, ma parziale di oggetti) non siano stati "collaborativi", bensì, per vari aspetti, fuorvianti, fermi restando gli errori e le inadempienze degli inquirenti nel corso delle indagini. In merito alla corretta applicazione del principio "nemo tenetur se detegere", questa Corte ha evidenziato che l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza, ma al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 5, n. 12182 del 14/02/2006) ed, a maggior ragione, dei comportamenti positivi dello stesso.

In tale ottica, dunque, è stato valutato, ad esempio, il "silenzio" di S.A. sulla bicicletta nera da donna e la mancata messa a disposizione di tutte le biciclette in uso alla sua famiglia. Il fatto che, poi, l'imputato dal momento della scoperta del corpo di C. da parte degli inquirenti sia stato costantemente a disposizione degli stessi, è apparsa condotta "neutra", in quanto in ultima analisi doverosa.

16. Con il diciassettesimo motivo di ricorso l'imputato si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito alla valutazione di "ipotesi alternative" ravvisabili nella fattispecie in esame, non avendo i giudici del rinvio seriamente "controllato la sussistenza di spiegazioni alternative", come previsto dal dictum di questa Corte con la sentenza di annullamento.

In proposito, va subito detto, che tale motivo si presenta in più punti generico, limitandosi ad asserzioni prive di agganci specifici, che non si confrontano con il chiaro contenuto della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha dato ampiamente atto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti serie ip lalternative a quella in base alla quale S.A. è stato l'autore dell'omicidio della fidanzata P.C.. Invero, le alternative ricostruzioni prospettate dalla difesa sono state ritenute assolutamente fantasiose e del tutto prive di riscontri, se non smentite dalle risultanze acquisite. Al di là, infatti, dei chiari elementi indiziarla carico dell'imputato ed in assenza di elementi coinvolgenti altri soggetti, la Corte territoriale, ha evidenziato che, anche su sollecitazione della stessa difesa dell'imputato, la vita di P.C. è stata scandagliata in ogni possibile direzione e, nelle indagini condotte in proposito, sono stati sentiti coloro che con lelavevano avuto a che fare nel tempo; all'esito, è emerso che la giovane, in verità, non aveva molte amicizie e frequentazioni, meno che mai in quei giorni in cui parenti, amici e conoscenti erano in vacanza; neppure il sospetto adombrato dalla difesa dell'imputato circa una "doppia vita" della giovane ha trovato riscontri.

16.1. In particolare, la deduzione dell'imputato, secondo cui contraddittoria si presenterebbe la valutazione della Corte territoriale, circa la completezza delle indagini svolte dalla P.G. nei confronti dei terzi, anche con riferimento alla vita di P. C., mentre frutto di errori e negligenze anche gravi, non riconducibili solo all'inesperienza degli inquirenti, si presenterebbero quelle nei confronti di S.A., appare completamente destituita di fondamento, posto che la Corte territoriale ha censurato l'attività colpevolmente inerte, erronea e poco lineare della P.G., in specifiche ipotesi esattamente rilevate, laddove non sono state individuate deficienze nell'attività di indagine sulla limpida vita di C., che, peraltro, la stessa difesa dell'imputato, nonostante le plurime sollecitazioni effettuate, non è riuscita ad incrinare.

16.2. Il ricorrente sviluppa, in particolare, censure di merito circa la completezza delle indagini espletate sulle frequentazioni ed i contatti di P.C. con altri soggetti, laddove la Corte territoriale, con motivazione congrua, immune da censure, ha analizzato specificamente tali contatti, evidenziando che C. comunicava con le poche amiche attraverso il telefono di casa, il cellulare, e le mail, che poi scaricava su una chiavetta e cancellava di volta in volta; tali modalità di contatto, peraltro poco frequenti, sono state confermate dalle suddette amiche, interrogate anche sulle confidenze ricevute.

A fronte di quanto evidenziato dalla Corte territoriale, la difesa dell'imputato ha dedotto che le dichiarazioni delle amiche di C. smentirebbero tali assunti, riferendo di contatti frequenti con C. e di mail scambiate con la stessa, delle quali però non è stata rinvenuta traccia. Dal tenore delle dichiarazioni della amiche di C., allegate al ricorso, tuttavia, non emergono dati che smentirebbero l'assunto della Corte territoriale, posto che le predette hanno riferito di "scambi" di telefonate e "messaggi di posta elettronica" con la vittima, ma non certo di una "copiosa" attività in tal senso. Per quanto concerne, poi, il mancato rinvenimento di alcuni messaggi di posta elettronica menzionati (peraltro, in maniera non specifica) dalle amiche di C. nella posta o nella chiavetta di quest'ultima, ebbene, da tale asserito mancato rinvenimento, non è certo possibile inferire, come fa l'imputato, l'esistenza di una più ampia platea di soggetti in contatto con C. e, comunque, la presenza di oggettive lacune investigative.

16.3. L'imputato, poi - dopo aver censurato il fatto che nella sentenza impugnata vi sarebbe il riferimento al file IMG 1100 che riporterebbe il posacenere rinvenuto a casa di C., contenente residui di cenere, laddove tale file contiene, invece, una fotografia del cortile di casa P. - ripropone in questa sede, in maniera non compiutamente comprensibile - la "questione del posacenere svuotato da mozziconi", che comproverebbe l'ingresso quella mattina in casa P. di un soggetto mai individuato, ma noto a C., fumatore, laddove l'imputato non fumava. Sul punto, al di là dell'erronea indicazione del numero del file, le valutazioni della Corte territoriale - secondo cui: il padre di P.C. era un forte fumatore, che lo stesso era solito fumare proprio in cucina, che il posacenere in metallo in questione presentava solo dei "residui" di cenere che normalmente rimangono sul metallo dopo lo svuotamento, in assenza di accurato lavaggio con acqua, e che la nicotina notoriamente rimane a lungo nei capelli e sugli indumenti delle persone che abbiano a che fare con i fumatori - non risultano in alcun modo smentite. La deduzione, invero, poco chiara e disancorata da precisi elementi - secondo cui il fatto che tale posacenere sarebbe stato svuotato risulterebbe dal contenuto di un'intercettazione telefonica e non dalle fotografie - non pare in alcun modo idonea ad incidere su quanto ritenuto dalla Corte territoriale.

16.4. L'imputato ripropone altresì il tema dell'ingresso di uno sconosciuto in casa P. quella mattina, sulla base del rilievo che tre dei quattro cassetti del mobile collocato nella saletta della televisione, erano semiaperti. Sul punto, la Corte territoriale, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, siccome non manifestamente viziata, ha evidenziato come in realtà dalle fotografie in atti dei C.C. di Pavia (DSC 03031 e 03053) si nota chiaramente che i cassetti sono chiusi, ma non perfettamente allineati alla cornice della cassettiera, come sovente accade nei mobili vecchi, la cui chiusura non è mai per questo perfetta; il quarto cassetto risulta, invece, bene allineato e chiuso a chiave.

In base a tali constatazioni, quindi, la Corte territoriale ha concluso, senza illogicità, nel senso che l'ipotesi dello sconosciuto-ladro che, di fretta e dopo avere ucciso la persona che ha sorpreso in casa, abbia avuto tuttavia cura di richiudere i cassetti, dopo averli frugati, appare del tutto inverosimile. La deduzione effettuata in questa sede circa la "vetustà" del mobile, frutto solo della valutazione della Corte territoriale, non risulta supportata da alcun elemento idoneo a sconfessarla, sicchè si rivela inammissibilmente generica, avendo, peraltro, i giudici del rinvio affidato la loro valutazione alla documentazione fotografica in atti e non certo a deduzioni arbitrarie.

16.5. Inoltre, il ricorrente si duole della valutazione effettuata dalla Corte territoriale, circa l'identificazione del secondo piccolo cellulare, del tipo "apribile" in dotazione a P.C., menzionato dalla sua collega di lavoro, D.M.F., con il "cellulare Samsung" rinvenuto nella stanza della giovane vittima. Le doglianze svolte, come le precedenti, si presentano del tutto generiche e non idonee ad inficiare il percorso logico della sentenza impugnata, secondo cui, in sede di indagini, venivano acquisiti, nella stanza di C., un cellulare Samsung (custodito in una scatola "TIM") e una sim card TIM; gli accertamenti svolti consentivano di verificare che quello era il vecchio cellulare della vittima, che lo aveva, poi, sostituito con un cellulare Nokia e che non vi era mai stata alcuna "sovrapposizione" di cellulari, avendo C. sostituito la vecchia scheda telefonica (esaurita nel marzo dell'anno precedente), con quella poi utilizzata e collegata alla utenza in uso fino alta morte; inoltre, le indagini relative alla SIM del vecchio Samsung, in ogni caso, non evidenziavano alcun traffico telefonico nella zona di (OMISSIS) e nelle ore precedenti al delitto. A fronte di tale preciso quadro, i meri sospetti rappresentati dalla difesa dell'imputato, circa il possesso da parte della ragazza di un'altra scheda e di un altro telefono, contemporaneamente a quello "ufficiale", si presentano, come rilevato in premessa dalla Corte territoriale, "fantasiosi" e, comunque, la tesi difensiva, volta a smentire il dato che si sarebbe trattato di una mera "sostituzione" di cellulare, risulta assertiva e priva di elementi precisi di conforto.

16.6. Il ricorrente ha, poi, evidenziato che la Corte territoriale non avrebbe considerato le emergenze della consulenza tecnica difensiva del Prof. A., che avrebbe concluso per la presenza di DNA maschile sulle unghie di P.C., non appartenente ad S.A..

Sul punto va, innanzitutto, evidenziato che la Corte territoriale ha riportato gli esiti della perizia svolta in sede di rinvio dal Prof. D.S., senza alcun rilievo di segno contrario da parte del genetista che partecipò agli accertamenti per conto della difesa S.; da essa emerge che nel materiale sottoungueale della vittima vi erano tracce di DNA maschile, degradato e contaminato per il decorso del tempo, che non consentiva alcuna indicazione nè positiva, nè negativa di identità, tanto che tale DNA poteva già essere presente. In sede di esame dibattimentale, a precisa domanda del difensore dell'imputato (se avesse trovato il DNA di S. A. e se avesse trovato DNA che non fosse di S.A.), il perito rispondeva, al pari di quanto evidenziato nell'elaborato, "che non era possibile fare alcuna considerazione in tema di identità o di esclusione", ribadendo ancora una volta l'incostanza e la mancata replica dei risultati e l'assenza di risultati diversi da quelli scritti nella perizia.

Tanto precisato, si osserva che le doglianze dell'imputato circa la mancata considerazione della consulenza del Prof. A. si presentano del tutto generiche e, quindi, inammissibili. Ed invero, giova richiamare in proposito il principio espresso da questa Corte, secondo cui non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali siano i passaggi di detta consulenza in contrasto con le risultanze della perizia, e la rilevanza della questione (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, rv. 238333).

Orbene, il ricorrente non ha specificamente illustrato le ragioni per le quali il consulente della difesa prof. A. sia pervenuto a conclusioni diverse da quelle del perito prof. D.S., avendo sviluppato un ragionamento del tutto indipendente dalle risultanze della perizia, pur svolta nel contraddittorio (senza alcun rilievo, si ribadisce, di segno contrario da parte del genetista che partecipò agli accertamenti per conto della difesa S.), come già evidenziato. Risulta, in particolare, assorbente, rispetto ad ogni altro, il rilievo che la difesa del ricorrente pretermette del tutto di confrontarsi con il dato essenziale della perizia del prof. D.S., circa l'assoluta degradazione del DNA presente sui margini ungueali di C. e sulla verosimile contaminazione di esso, fatto questo che determina l'impossibilità di una indicazione positiva o negativa di identità, oltre all'individuazione dell'appartenenza ad un individuo di sesso maschile del DNA rinvenuto sulle unghie di C.. In tale contesto, a prescindere dal precisato profilo di inammissibilità della doglianza in esame, vale la pena evidenziare come la Corte territoriale non abbia avuto a disposizione, con la precisata consulenza, un utile elemento di confronto rispetto alla perizia del Prof. D.S., tale da meritare una compiuta analisi di essa e l'illustrazione delle ragioni della sua infondatezza.

16.7. Non pare evincersi, poi, alcuna contraddittorietà tra l'affermazione della Corte territoriale in merito al fatto che sulla scena del delitto non sono state rilevate impronte digitali di terzi, rispetto al fatto che venivano rilevate in casa P., decine e decine di impronte digitali che, per la loro scarsa qualità, non sono state attribuite ad alcuno, posto che la mancata riferibilità delle impronte ad un soggetto determinato equivale nella sostanza alla irrilevanza dei frammenti di impronte rinvenuti.

Per quanto concerne, infine, il mancato approfondimento investigativo della circostanza evidenziata dalla teste Be., circa la presenza a (OMISSIS), di una bicicletta nera da donna abbandonata, la difesa del ricorrente, in proposito, riporta inammissibilmente uno stralcio di dichiarazione della Be.

decontestualizzandola, sicchè non è dato comprendere a quale epoca esatta la teste si riferisca, ma soprattutto la rilevanza di quanto riferito rispetto ai fatti per cui è causa.

17. Del tutto infondato si presenta il diciannovesimo motivo di ricorso e l'ottavo motivo nuovo, in merito alla violazione, nel caso in esame, del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Le doglianze svolte in proposito dall'imputato rappresentano senz'altro l'occasione per la verifica della tenuta complessiva del percorso logico motivazionale della sentenza impugnata in relazione al dictum di questa Corte, di cui alla sentenza di annullamento ed alle emergenze istruttorie acquisite, anche in sede di giudizio di rinvio, che hanno condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omicidio di P.C..

Giova premettere che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", implica che la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato, ossia deve fondarsi su un dato probatorio acquisito che lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280).

Con la formula, introdotta dalla L. n. 46 del 2006 , con l'art. 5 ad integrazione dell'art. 533 c.p.p. , invero, non si è varato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto, piuttosto, si è proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale, secondo la quale la condanna è, appunto, possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 20371 dell'11/5/2006, Rv. 234111), sicchè, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo, tuttavia, detto dubbio fondarsi su una ricostruzione del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903). L'imputato, dunque, che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409). Di conseguenza, l'ulteriore approdo di legittimità (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507) è sintetizzato nel principio della cogenza di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, secondo il criterio del "dubbio", tale che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o l'incapacità esplicativa) o esterni (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica) (arg. ex Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014).

17.1. Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono, nè dubbi interni, nè esterni, in merito all'illustrazione degli elementi a carico dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli. Ed invero, a fronte della valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi di responsabilità a carico di S. A., effettuata con la sentenza oggetto di annullamento, i giudici del rinvio hanno, invece, ottemperato al dictum di questa Corte, valutando i singoli elementi indiziari, saggiandone l'intrinseca valenza dimostrativa, procedendo, poi, all'esame globale degli elementi certi, all'esito accertando che la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, consente viceversa, in una visione unitaria l'attribuzione del reato all'imputato, con un alto grado di credibilità razionale. In particolare, la tenuta logica del ragionamento sviluppato della Corte territoriale emerge chiara, innanzitutto, dallo snodo delle evidenze considerate quale espressione della gravità degli indizi nei confronti di S. A. e segnatamente:

a) nel fatto che P.C. è stata uccisa da una persona conosciuta, arrivata da sola in bicicletta, che ella stessa ha fatto entrare in casa. Chi ha fatto ingresso nell'abitazione la conosceva bene, come desumibile anche dal percorso effettuato all'interno delle stanze al piano terra;

b) nel fatto che S.A. - fidanzato della vittima, in rapporto di confidenza con lei, conoscitore della sua casa e delle sue abitudini - possessore di più di una bicicletta da donna, compatibile con la "macrodescrizione" fattane dalle testimoni Be. e Tr., ha fornito un alibi che non lo elimina dalla scena del crimine nella "finestra temporale" compatibile con la commissione dell'omicidio;

c) nel fatto che S.A. ha reso un racconto incongruo, illogico e falso, quanto al ritrovamento del corpo senza vita della fidanzata, sostenendo di avere attraversato di corsa i diversi locali della villetta per cercare C.; sulle sue scarpe, tuttavia, non è stata rinvenuta traccia di residui ematici, nè le macchie di sangue sul pavimento sono risultate modificate dal suo passaggio;

neppure sui tappetini dell'auto, sulla quale egli stesso ha sostenuto di essere risalito immediatamente dopo la scoperta di C., sono state rinvenute tracce di sangue per trasferimento dalle scarpe; il racconto dell'imputato, anche con il riferimento all'indicazione delle modalità di rinvenimento del corpo di C. (con la parte visibile del volto bianca, invece che completamente ricoperta di sangue), è assimilabile a quello dell'aggressore, non dello scopritore;

d) nel fatto che S.A. non ha mai menzionato, tra le biciclette in suo possesso, proprio la bicicletta nera da donna collegata sin dal primo momento al delitto e corrispondente alla "macrodescrizione" fattane dalle testimoni Be. e Tr., fatto questo che evidenzia come l'imputato ne conoscesse l'importanza e la possibilità di collegarla all'omicidio;

e) nel fatto che sul dispenser del sapone liquido, utilizzato dall'aggressore per lavarsi le mani dopo il delitto, sono state trovate soltanto le impronte dell'anulare destro di S.A., che lo individuano come l'ultimo soggetto a maneggiare quel dispenser, considerate, peraltro, la posizione delle due impronte e la non commistione con DNA della vittima, circostanze dimostrative del fatto che l'imputato maneggiò il dispenser per pulirlo accuratamente, dopo essersi lavato le mani ed avere ripulito il lavandino;

f) nel fatto che sui pedali della bicicletta di S.A., la "Umberto Dei", Milano, è stata rinvenuta una copiosa quantità di DNA di P.C., riconducibile a materiale "altamente cellulato"; tali pedali non sono risultati quelli propri di quella tipologia di bicicletta - venduta, invece, alla famiglia S. con pedali diversi e di serie - e risultano apposti sull'unico velocipede appartenente alla famiglia S., che non poteva venire confuso con quello individuato dai testi oculari davanti a casa P.;

g) nel fatto che l'assassino era un uomo che calzava scarpe n. 42 ed S.A. possedeva e indossava anche scarpe della marca di quelle dell'aggressore, nonchè anche di taglia 42.

Tali molteplici elementi, considerati, senza illogicità, di sicura valenza indiziaria per le ragioni ampiamente esposte, valutati, quindi, globalmente - e non con visione disorganica e frammentaria, come pervicacemente fa la difesa dell'imputato - sono stati ritenuti dalla Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, convergenti verso la responsabilità dell'imputato per l'omicidio della fidanzata. Ciascun indizio, infatti, risulta integrarsi perfettamente con gli altri come tessere di un mosaico che hanno contribuito a creare un quadro d'insieme convergente verso la colpevolezza di S.A., oltre ogni ragionevole dubbio.

Tale quadro, non lascia alcuno spazio, invero, a versioni alternative, dotate di razionalità e plausibilità pratica, non essendo sostenibili, in base ai dati acquisiti al processo, quelle pur ipotizzate dalla difesa dell'imputato, o di fatto, comunque, scandagliate, analizzando la vita di C., le sue frequentazioni, il suo ambito familiare.

Invero, come è noto, quanto maggiore è il numero degli elementi indiziari a disposizione del giudicante, tanto minori sono le ipotesi che ricollegandoli tutti logicamente, consentono di delineare un quadro d'insieme nel quale tali elementi si ricompongono, corroborandosi reciprocamente. Sino a giungere alla individuazione della sola possibile ipotesi razionale, in cui gli elementi indiziari appaiono tra loro logicamente compatibili e, quindi, convergenti verso un'unica necessitata ricostruzione dell'accaduto. Tale è il caso di specie.

L'imputato, invece, con il motivo di ricorso in esame e relativo motivo nuovo, non adduce alcun serio elemento, idoneo a rappresentare "un ragionevole dubbio", limitandosi a riproporre le medesime tematiche (racconto del ritrovamento di C., impronte sul dispenser, bicicletta e pedali) ampiamente analizzate e valutate, senza illogicità dalla Corte territoriale, come integranti elementi indiziari a carico dell'imputato.

18. Il ricorso del Procuratore Generale, con il quale viene contestato il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p. , comma 1, n. 4 e art. 61 c.p. , n. 4 è infondato.

L'impugnazione in questione si muove su due direttrici, una, mirante a dimostrare che "la progressione criminosa" ravvisabile nella fattispecie e riconosciuta nella stessa sentenza impugnata, si pone al di fuori dell'ordinario e necessario processo di causazione dell'evento, sicchè la condotta dell'imputato -consistita nell'avere iniziato il trascinamento di C. dopo i primi colpi inferti, quando era ancora viva, nell'aver inflitto ulteriori colpi e, quindi, nel lanciare la ragazza a testa in giù dalle scale estremamente ripide della cantina - è condotta idonea ad integrare l'aggravante della crudeltà e, l'altra, mirante a dimostrare la compatibilità del dolo d'impeto con l'aggravante medesima.

18.1. Le valutazioni della Corte territoriale - che ha ritenuto non ravvisabile nella fattispecie in esame l'aggravante della crudeltà - non merita censure.

Giova premettere che questa Corte, con riguardo all'aggravante "dell'aver agito con crudeltà", che ha natura soggettiva, ha più volte evidenziato che il fondamento di essa è ravvisabile in una maggior meritevolezza di pena, lì dove le circostanze concrete dell'azione consentano di identificare un effettivo superamento della "normalità causale" determinante l'evento, con volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella ordinaria incriminazione del fatto tipico. La condotta del reo, in particolare, merita più severa punizione perchè resa particolarmente riprovevole dalla gratuità e superfluità, rispetto al processo causale, dei patimenti cagionati alla vittima mediante un'azione indicativa di malvagità, insensibilità e mancanza di qualsiasi sentimento di umana pietà (Sez. 1, n. 25276 del 27/05/2008, Potenza e altro, rv. 240908; sez. 1, n. 4495 del 9/12/2007, Sepede ed altro, rv. 238942; sez. 1, n. 32006 del 6/7/2006, Cosman ed altro, rv. 234785; sez. 6, n. 15098 del 17/02/2003, Sanfilippo, rv. 224686; sez. 1, n. 35187 del 10/7/2002, P.G. in proc. Botticelli ed altri, rv. 222520).

18.1.1. Il sistema penale non consente di considerare punibile più di una volta (anche sotto il profilo circostanziale) la medesima condotta causativa dell'evento preso di mira e tipizzato dalla norma incriminatrice (divieto del bis in idem sostanziale, corollario del più generale principio di tassatività e determinatezza delle incriminazioni, Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, Parolisi), sicchè la circostanza aggravante di avere agito con crudeltà verso le persone ( art. 61 c.p. , n. 4) ricorre quando le modalità della condotta esecutiva di un delitto rendano evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze trascendenti il normale processo di causazione della morte e costituiscono un elemento aggiuntivo, un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato (Sez. 1, n. 725 del 24/10/2013; Sez. 1, n. 19966 del 15/01/2013, Rv. 256254). Vanno, pertanto, ricomprese nel concetto di crudeltà tutte le manifestazioni che denotano, durante l'iter criminoso, l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore (Sez. 1, n. 1894 del 18/01/1996, Fertas ed altro, rv. 203808), ma nel contempo, l'azione crudele, essendo qualificata dalla particolare intensità del dolo e dall'assenza di sentimenti di pietà verso gli altri, sfugge a qualsiasi automatismo che pretenda di ravvisarla in ogni caso in cui sia inferto un numero predeterminato in astratto di colpi (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, Parolisi, rv. 262595); al contrario, deve riconoscersi dalle modalità operative e dal concreto comportamento dell'agente, che risulti sul piano volitivo ed effettuale spietato ed insensibile, secondo la testuale formulazione della norma (Sez. 1, nr. 2960 del 28.3.1997, RG. in proc. Scorza, rv. 207222; sez. 1, n. 4678 del 29/10/1998, Ventra, rv. 213019; Sez. 1, n. 16473 del 23/2/2006, Diaz Rodriguez Mercedes, rv. 234086). Inoltre, la volontà di arrecare particolare dolore può esplicitarsi, oltre che nelle modalità dell'azione, anche nella scelta di un mezzo che, tra quelli disponibili ed in astratto utilizzabili dall'agente, riveli lo scopo di infierire sulla vittima per infliggerle particolari sofferenze o tormenti (Sez. 1, n. 2489 del 14/10/2014); tuttavia, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà, se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a se stessa (Sez. 1, n. 725 del 24.10.2013, rv 258358; Sez. 1 n. 33021 del 16.5.2012, rv 253527; Sez. 5, n. 5678 del 17.1.2005). L'aggravante in questione, infine, non è esclusa dal fatto che la vittima, per le lesioni precedentemente subite, sia sicuramente priva di conoscenza, non essendo richiesta per la sua configurabilità l'attitudine del soggetto passivo a percepire l'afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza in questione essenzialmente imperniata sulla considerazione dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un "modus operandi" connotato da una particolare insensibilità, spietatezza o efferatezza (Sez. 1, n. 4678 del 29/10/1998; Sez. 1, n. 16473 del 23/02/2006).

18.2. Tenendo conto dei predetti principi, occorre innanzitutto rilevare che, secondo l'impostazione iniziale di accusa e secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la condotta ascritta all'imputato è stata commessa con dolo d'impeto e, dunque, inquadrata come "risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno" (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, Parolisi), senza alcuna programmazione preventiva (perchè ciò avrebbe richiesto la contestazione della diversa aggravante della premeditazione).

Inoltre, come ampiamente evidenziato dalla Corte territoriale - alimentano la considerazione di un'azione lesiva commessa con estrema rapidità, le modalità del fatto connotato da un rapido susseguirsi di colpi di martello al capo della vittima, sferrati all'ingresso dell'abitazione, con rabbia ed emotività, espressione "di un rapporto di intimità scatenante una emotività".

In tale contesto, nè la dinamica omicidiaria in generale, culminata con il lancio del corpo di P.C. lungo la scala di accesso al cantinato, nè le specifiche modalità esecutive del delitto ed i tempi di inflizione dei colpi alla testa della vittima, nè il mezzo utilizzato in sè, denotano la volontà di S.A. di infliggere alla fidanzata sofferenze trascendenti il normale processo di causazione della morte, tale da costituire un elemento aggiuntivo, un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato. Ed invero, come già evidenziato, l'aggressione si è svolta in due fasi, intervallate da una pausa; la seconda di esse, conclusasi con il sollevamento ed il getto del corpo della vittima a faccia in avanti, lungo la scala della cantina. Nella prima fase, per effetto dei primi colpi inferti al capo, C. era caduta a terra, urtando violentemente, con la testa sul pavimento, fase questa alla quale seguiva un'azione di trascinamento del corpo per gli arti inferiori, attestata dalle tipiche macchie di strofinio sul pavimento, e solo quando la giovane aveva dato segni di vitalità, l'imputato infliggeva nuovi colpi, anch'essi evidentemente finalizzati ad ucciderla, non ad infliggerle sofferenze trascendenti il normale processo di causazione della morte.

18.3. Il P.G. ha, poi, messo in risalto come, sia il trascinamento avviato prima dell'inflizione degli ulteriori colpi letali, sia il lancio di C. giù dalle scale, denotino, invece, l'intento dell'imputato di infliggere alla vittima s renze gratuite, con malvagità, insensibilità e mancanza di qualsiasi sentimento di umana pietà.

Anche tali elementi, tuttavia, non si ritiene siano univocamente dimostrativi "dell'aver agito con crudeltà", presentandosi non censurabile la valutazione della Corte territoriale circa la ricorrenza nella fattispecie in esame di una progressione criminosa congruente con la volontà dell'imputato di eliminare la fidanzata e di nasconderne il corpo, senza integrare quella particolare efferatezza, ossia quel quid pluris, che non era già ricompreso nel finalismo omicidiario.

In ogni caso, il profilo ricostruttivo del fatto "circostanziale" non può che essere assoggettato alle medesime regole dimostrative (certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio) previste per l'affermazione di penale responsabilità sul fatto principale (Sez. 1 n. 25294 del 27.2.2014; Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, Parolisi).

Nel caso di specie, le modalità dell'omicidio lasciano insinuare il ragionevole dubbio in merito alla volontà dell'imputato di infliggere sofferenze gratuite a C., atteso che la ricostruzione del P.G. - a fronte di quella ritenuta plausibile dalla Corte territoriale (circa il mero intento di S.A. di disfarsi di C.) - non appare supportata da elementi altrettanto convincenti, come quelli considerati dai giudici del rinvio.

19. I ricorsi, pertanto, per tutte le ragioni esposte vanno entrambi respinti e il ricorrente S.A. va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che si liquidano in complessivi Euro dodicimila (12.000,00) nei confronti di P. G. e P.R. e in complessivi Euro diecimila (10.000,00) nei confronti di P.M., oltre accessori come per legge.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente S.A. al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che liquida in complessivi Euro dodicimila (12.000,00) nei confronti di P. G. e P.R. e in complessivi Euro diecimila (10.000,00) nei confronti di P.M., oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016