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Istanza di rescissione del giudicato: deposito solo in Corte di appello (Cass. 23075/21)

10 giugno 2021, Nicola Canestrini

La richiesta di rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare: inammissiible is aspedizione postale che deposito preso il giudice del luogo nel quale si trova l'istante o il suo difensore.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 03/03/2021) 10-06-2021, n. 23075

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Grazia Miccoli;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Molino Pietro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

1. L'avvocato GB, difensore e procuratore speciale di C.G., ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Firenze, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna n. 1076/2019, emessa in data 6 giugno 2019 dal Tribunale di Lucca e divenuta irrevocabile in data 29 luglio 2019.

La Corte territoriale ha ritenuto la suddetta richiesta tardivamente proposta, giacchè la stessa risulta essere stata depositata in data 3 luglio 2020 nella Cancelleria del Tribunale di Lucca, ma è pervenuta alla Corte di appello solo in data 15 luglio 2020 e, quindi, oltre il termine di giorni trenta dal momento della conoscenza del provvedimento, avvenuta in data 4 giugno 2020, secondo quanto indicato dallo stesso istante.

2. Con un unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 582, 583 e 629 bis c.p.p..

In particolare, censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di rescissione del giudicato debba essere presentata esclusivamente presso la Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento e, quindi, non sia consentita la presentazione nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 582 c.p.p., commi 1 e 2.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Pietro Molino, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire articolata memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. L'istituto della rescissione è attualmente disciplinato dall'art. 629 bis c.p.p., introdotto dalla L. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017; con la stessa normativa (L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 70) è stato abrogato l'art. 625 ter c.p.p..

Dal confronto testuale delle due disposizioni emerge che il procedimento non è mutato nella sua struttura essenziale (presupposti per proporre il mezzo di impugnazione, criteri di legittimazione sostanziale, termini per la proposizione dell'istanza), essendo stata prevista solo la diversa competenza della Corte di appello a decidere sull'istanza, conformemente alla generale finalità deflattiva dei giudizi in sede di legittimità e rispondendo anche all'esigenza di attribuire la cognizione dei casi di rescissione ad un giudice di merito.

La competenza funzionale della Corte di Cassazione era stata oggetto di aspre critiche da parte della dottrina, la quale aveva ritenuto "improvvida" l'idea di attribuire al giudice di legittimità la decisione sulla richiesta di rescissione del giudicato, implicante accertamenti fattuali e di merito nei termini dedotti dall'istante, con la possibilità di esercitare poteri officiosi finalizzati a chiarire la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda "restitutoria".

In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, seppure incidentalmente, hanno precisato come l'onere probatorio dell'istante sostanzialmente implichi l'allegazione di una documentazione a sostegno, che però non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l'acquisizione "di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale".

Nè va trascurato che l'istituto della rescissione del giudicato, introdotto proprio con l'interpolazione dell'art. 625 ter c.p.p. ad opera della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 5, è ritenuto una valvola di chiusura della manovra normativa che ha espunto dal nostro ordinamento la figura del "contumace", disciplinando, nel contempo, il processo in "assenza" (si veda nello stesso senso, anche di recente e in relazione all'art. 629 bis c.p.p., Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze Niko Rv. 280137; si veda pure, in motivazione, quanto sottolineato da Sezioni Unite sentenza n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ Ismail Darwish Mhame e sentenza n. 15498 del 26/11/2020, Lovric Valentina, Rv. 280931).

L'istituto della rescissione è un "rimedio restitutorio" finale, posto a presidio delle situazioni in cui non abbiano funzionato gli altri rimedi previsti dalla L. n. 67 del 2014 in via preventiva (cioè la sospensione del processo ex art. 420 quater comma 2 c.p.p.) o in via restitutoria nella fase processuale di primo grado (art. 420 bis c.p.p., commi 4-5 e art. 489 c.p.p., comma 2) e nelle fasi di impugnazione ordinaria (art. 604 c.p.p., comma 5 bis e art. 623 c.p.p., comma 1, lett. b). In tal senso, la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 36848 del 17/07/2014 ha messo in evidenza il legame esistente tra l'art. 625 ter e l'art. 420 bis c.p.p. e come sia dunque necessario ricavare dal coordinamento tra queste due disposizioni (e dalla stessa funzione assegnata all'istituto della rescissione nel quadro complessivo della disciplina del "processo in assenza") le coordinate per ricostruire l'effettivo significato delle formule dispiegate nel testo della norma.

2. Così inquadrato l'istituto della rescissione del giudicato, va affrontata la questione sulle modalità di proposizione della richiesta.

2.1. Nella nuova norma di cui all'art. 629 bis c.p.p. si prevede, al comma 2, che la "richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento....entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento".

Va allora data la risposta al quesito se la richiesta debba pervenire nel termine di trenta giorni presso la cancelleria della Corte di appello competente oppure possa ritenersi tempestiva anche nel caso in cui sia stata depositata nel suddetto termine nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento cui si riferisce l'impugnazione.

Nella vigenza dell'art. 625 ter c.p.p., nulla precisando la norma sul luogo di deposito dell'istanza, la citata sentenza delle Sezioni Unite Burba aveva affermato che, avendo il rimedio della rescissione del giudicato natura di mezzo di impugnazione straordinaria, la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, dovesse essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione. Si legge nella sentenza delle Sezioni Unite quanto segue: "In assenza di una specifica indicazione normativa al riguardo, potrebbe pensarsi che la richiesta debba appunto essere depositata in Corte di cassazione (al pari di quanto previsto per il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., comma 2). Tuttavia, nonostante si verta qui in una procedura che trae formalmente impulso da una richiesta diretta alla Corte di cassazione, a ben vedere deve ritenersi che sia applicabile (come sostenuto dai primi commentatori) l'art. 582 c.p.p., che fa riferimento come luogo di presentazione alla "cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato", da intendere in questo caso come "cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta in esecuzione". Il richiamo alle regole generali concernenti la presentazione delle impugnazioni appare infatti avvalorato dal riferimento fatto nell'art. 625-ter, comma 2 all'art. 583 c.p.p., comma 3, sia pure ai fini della formalità dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto.

In ogni caso, non pare possano sussistere dubbi circa la natura di mezzo di impugnazione (straordinario) della richiesta in esame, dato che con essa - non diversamente da altro mezzo di impugnazione straordinario attivato tramite la formalità di una richiesta, quello della revisione ex art. 630 c.p.p. - è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e - in questo caso - l'instaurazione ab initio del processo.

Del resto, in un'altra evenienza in cui la Corte di cassazione è investita di una richiesta (e non di un ricorso), quello della rimessione del processo ex art. 45 c.p.p., una specifica norma (art. 46 c.p.p., comma 1) prescrive che la richiesta "è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice" e poi che il giudice "trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni". Questa appare essere la procedura più appropriata anche per la rescissione del giudicato, dato che essa presuppone inevitabilmente l'esame degli atti del procedimento di merito".

E' evidente, dai passaggi motivazionali appena riportati, che le Sezioni Unite abbiano escluso la possibilità di depositare la richiesta di rescissione presso la Corte di Cassazione in ragione della necessità scaturente dal mezzo di impugnazione di esaminare gli atti del procedimento di merito. Questione certamente legata alla criticata scelta del legislatore del 2014 di attribuire al giudice di legittimità la decisione sulla richiesta di rescissione del giudicato, implicante accertamenti fattuali e di merito nei termini dedotti dall'istante, con la possibilità di esercitare poteri officiosi finalizzati a chiarire la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda "restitutoria".

Peraltro, come si è visto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire alla suddetta interpretazione sottolineando come nella formulazione dell'art. 625 ter c.p.p., comma 2 ("La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità,.... entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento) non fosse indicato il luogo di presentazione della richiesta.

2.2. Le suindicate modifiche normative, che hanno attribuito a un giudice di merito la competenza a decidere sulla richiesta di rescissione, consentono di ritenere superata la lettura interpretativa delle Sezioni Unite Burba.

Invero, la formulazione letterale dell'art. 629 bis c.p.p., comma 2 non sembra consentire una lettura diversa da quella cui ha aderito l'ordinanza impugnata. Invero, nella norma è indicato il luogo di deposito dell'atto di impugnazione, giacchè, a pena di inammissibilità, la "richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento....entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento".

Non è condivisibile, invece, l'assunto difensivo secondo il quale la norma in questione prevederebbe espressamente solo due tassative modalità di presentazione, una riferita alla "forma" e l'altra al "termine", mentre non vi sarebbe alcuna indicazione del "luogo di presentazione". Ne deriverebbe che l'espressione introdotta dalla norma vigente "la richiesta è presentata" equivale a "la richiesta è depositata", mentre non sarebbe indicato il "luogo", come invece espressamente, in tema di revisione, avviene nell'art. 633 c.p.p., comma 1, secondo periodo che recita: "la richiesta... deve essere presentata,... nella cancelleria della Corte di Appello".

Assume, dunque, la difesa che la richiesta di rescissione possa essere presentata ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. e si perfezioni con il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento irrevocabile, entro il termine di giorni 30, dall'avvenuta conoscenza della celebrazione del processo (si vedano in tal senso le argomentazioni articolate nella memoria depositata dall'avv. Giampiero Bisordi).

2.3. In materia si registra (come, peraltro, indicato dallo stesso ricorrente e nell'ordinanza impugnata) una pronunzia della Quarta Sezione Penale di questa Corte, secondo la quale è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., in quanto l'art. 629 bis c.p.p., comma 2 prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione. (Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019, Elasri Abraim, Rv. 278448, che ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale).

In tale pronunzia si è precisato che "....del tutto giustificato e non contrario ai principi che regolano l'esercizio della facoltà di impugnazione che uno strumento impugnatorio extra ordinem, quale la richiesta di rescissione del giudicato, possa richiedere modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare, piuttosto che alla cancelleria del giudice a quo, sulla base di una scansione temporale che non consente di ipotizzare modalità di presentazione del ricorso diverse da quanto stabilito dall'art. 629 bis c.p.p., comma 2".

Per vero, un'analoga interpretazione restrittiva si rinviene anche nelle pronunzie che si sono occupate del comma 2 del previgente art. 625 ter c.p.p.. Così, si è affermato: - che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter c.p.p., comma 2, che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente (Sez. 5, n. 45851 del 27/05/2016, Rv. 268447, che in motivazione ha precisato come la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammetta deroghe alle prescritte formalità di presentazione); che l'art. 625-ter c.p.p. è norma di stretta interpretazione, che deroga alla previsione generale dell'art. 582 c.p.p., comma 1, la quale consente, in alternativa, la presentazione dell'impugnazione a mezzo dell'incaricato (Sez. 5, n. 14058 del 16/02/2016 Rv. 266552; nello stesso senso, Sez. 2, n. 40914 del 24/09/2015 Rv. 264590); - che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax, atteso il principio di tassatività delle forme previste dalla legge per la presentazione delle impugnazioni e l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter c.p.p., comma 2, (Sez. 1, n. 23426 del 15/04/2015, Rv. 263793).

2.4. La norma di carattere generale in materia di modalità di proposizione dell'impugnazione, ovvero l'art. 582 c.p.p., esordisce con la clausola "salvo che la legge disponga altrimenti", per poi statuire che "l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".

E' del tutto evidente, allora, che nell'art. 629 bis c.p.p., comma 2 possa individuarsi una delle ipotesi cui si riferisce la clausola "salvo che la legge disponga altrimenti", non essendo affatto necessario che la disciplina menzioni espressamente la deroga ai principi degli artt. 582 e 583 c.p.p..

Conforta tale interpretazione quanto affermato dalla sentenza delle Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv.264049, che si è occupata delle modalità di presentazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p., per le quali manca una disciplina normativa espressa e, in ragione di ciò, si è ritenuta la necessità di ricorrere alle disposizioni generali di cui all'art. 582 e 583 c.p.p..

Tale principio, però, non può applicarsi alla richiesta di rescissione, giacchè, come si è visto, l'art. 629 bis c.p.p., comma 2 prevede una chiara ed espressa disciplina derogatoria.

2.5. Non appaiono condivisibili gli ulteriori assunti difensivi che, a sostegno dell'interpretazione estensiva della norma in esame, richiamano, quale regola generale del sistema delle impugnazioni, il favor impugnationis di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5: "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente".

Invero, tale principio non può "tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, nè quindi consentire la individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore. I limiti connessi all'applicazione del principio sono stati già evidenziati quando, per sostenere l'inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito della specificità, si è affermato che il favor impugnationis non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 26/10/2016, Galtelli, Rv. 268823)" (così in motivazione Sez. U n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167, che ha affermato il principio per cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582 c.p.p., comma 2, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo).

Peraltro, la disciplina di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, è "espressiva non di una regola di applicazione generalizzabile per ogni istituto giuridico, ma valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di denominazione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto" (così in motivazione la già citata Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric Valentina, Rv. 280931).

2.6. Sotto altro profilo, non appaiono condivisibili le deduzioni del ricorrente, specificamente articolate nella memoria, secondo le quali l'interpretazione restrittiva della norma in esame sarebbe non conforme ai principi costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.) o convenzionali internazionali (art. 6 CEDU), in quanto risulterebbero ingiustificatamente compressi i diritti della difesa, costretta in un termine ristretto a presentare presso la cancelleria della Corte di appello l'impugnazione.

Così come già affermato da questa Corte, la materia di modalità di presentazione dell'impugnazione è rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019, Condipero, Rv. 279031, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 c.p.p., comma 3, per contrasto con gli artt. 3, 24, 13 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, comma 3, lett. b CEDU, nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., richiamate, invece, dall'art. 309 c.p.p., comma 4, per la richiesta del riesame, vertendosi in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore).

Tale principio è stato avallato anche dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite Bottari, che ha avuto modo di precisare come "la concentrazione in un'unica sede del luogo di presentazione del ricorso coniuga, in particolare, le ragioni di urgenza della trattazione"; ragioni di urgenza che possono individuarsi certamente anche nel procedimento di rescissione del giudicato, giacchè il provvedimento impugnato è irrevocabile e nella molteplicità dei casi il "condannato" viene a conoscenza della sentenza definitiva con la notifica dell'ordine di esecuzione della stessa.

Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alla dedotta violazione delle fonti sovranazionali sul diritto a un equo processo.

In materia di modalità di presentazione dell'impugnazione la Corte Edu riconosce agli Stati membri dell'Unione ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi, purchè le restrizioni applicate non limitino l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un tribunale", tutelato dall'art. 6 CEDU, risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (Corte Edu, Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, p. 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, p. 33 e Trevisanato c. italia n. 32610/07, p. 36., citata anche dal ricorrente).

Nella norma in esame, per le ragioni già sopra ampiamente indicate, non si apprezzano profili di limitazione all'esercizio del "diritto a un tribunale".

2.7. Nè può sostenersi che vi sia compressione del diritto di difesa per il termine perentorio di giorni trenta previsto dalla norma per la presentazione della richiesta, trattandosi di termine congruo.

D'altronde non occorre, affinchè il termine di proposizione della richiesta decorra, che il condannato abbia conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, restando comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 c.p.p. (così Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone Francesco, Rv. 2799949).

3. Va dunque conclusivamente affermato che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., in quanto l'art. 629 bis c.p.p., comma 2 prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione, indicando anche il luogo di deposito nel termine di trenta giorni della richiesta ovvero la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

4. Alla pronunzia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021