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Irreperibilità della vittima testimone: verifica non burocratica (Cass. 9694/19)

5 marzo 2019, Cassazione penale

L’irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali va accertata con rigore e non con una verifica meramente "burocratica e routinaria" e costituisce un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell’atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili.

La deroga al principio costituzionale del diritto al contraddittorio nella formazione della prova  ha natura eccezionale e di applicazione restrittiva e va accertato con la dovuta diligenza: le ricerche non possono essere limitate al solo territorio nazionale, vanno comunque estese nel domicilio dichiarato, ai luoghi abitualmente frequentati, con consultazione degli archivi comunali  e della amministrazione carceraria centrale) e, se conosciuto, si devono anche estendere al luogo di residenza anche oltre il territorio nazionale.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 15 novembre 2018 – 5 marzo 2019, n. 9694
Presidente Aceto – Relatore Di Stasi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28/02/2018, la Corte di appello di Milano, in parziale della sentenza del Tribunale di Milano del 15.4.2014 - con la quale G.A. era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 572 c.p. (capo a) e art. 61 c.p., n. 11, art. 609 bis c.p. (capo b) commessi in danno della convivente L.N. e condannato alla pena di anni sei di reclusione - dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e riduceva la pena per la residua imputazione ad anni cinque e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.A. a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 512, 512 bis c.p.p., art. 111 Cost., commi 4 e 5, art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, lamentando che l’affermazione di responsabilità per il reato di violenza sessuale era stata basata unicamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, acquisite al dibattimento ai sensi dell’art. 512 c.p.p., in difetto dei presupposti della imprevedibilità - non essendo stato tenuto nel debito conto la circostanza che la donna al momento della prima dichiarazione era straniera presente in Italia da poco più di due anni ed irregolare sul territorio - ed oggettività della impossibilità della ripetizione - non essendo state effettuate esaustive ricerche.

Con il secondo motivo violazione di norme processuali e correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 191 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis, art. 111 Cost., commi 4 e 5, art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, lamentando che l’affermazione di responsabilità era stata basata esclusivamente o in gran parte parte sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell’ulteriore doglianza proposta.

Va ricordato che perché si possano utilizzare le dichiarazioni testimoniali predibattimentali, a norma dell’art. 512 c.p.p. - che è norma che derogando al principio costituzionale del diritto dell’imputato al contraddittorio nella formazione della prova ha natura eccezionale e di applicazione restrittiva (cfr. in tal senso Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 14/07/2011, De Francesco, Rv. 250197, con specifico riferimento all’analoga disciplina contenuta nell’art. 512 bis c.p.p.) - l’irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore e non con una verifica meramente "burocratica e routinaria", un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell’atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 22547).

Ed è stato chiarito che, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 c.p.p., ma occorre che il giudice disponga rigorosamente e accuratamente tutti gli accertamenti utili ai fini della reperibilità del testimone, compiendo tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio (cfr Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 08/04/2016, Rv.266601; Sez.6, n. 16445 del 06/02/2014, Rv. 260155; Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Rv. 250109; Sez. 2, n. 22358 del 27/05/2010, Rv. 247434; Sez. 2, n. 43331 del 18/10/2007, Rv. 238198).

Nella specie, appare per tabulas che non si sia proceduto con la dovuta diligenza a reperire la persona offesa, considerato che le ricerche, limitate al solo territorio nazionale, non sono state complete quanto al disposto dell’art. 159 c.p.p. (hanno riguardato il domicilio dichiarato, i luoghi abitualmente frequentati e la consultazione degli archivi comunali ma non l’amministrazione carceraria centrale) e non hanno comportato l’attivazione di alcun adeguato meccanismo di ricerca ulteriore (tenendo conto delle indicazioni fornite dai CC della Stazione di (omissis) che indicano specificamente un luogo di residenza della teste in Ucraina) esteso anche oltre il territorio nazionale.


3. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che procederà a nuovo giudizio previo esperimento di ogni utile indagine intesa alla ricerca della persona offesa onde assicurarne la presenza in dibattimento, alla luce del principio di diritto suesposto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.